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Document 32024R2899
Commission Regulation (EU) 2024/2899 of 20 November 2024 amending Regulation (EU) 2020/354 establishing a list of intended uses of feed intended for particular nutritional purposes
Regolamento (UE) 2024/2899 della Commissione, del 20 novembre 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2020/354 che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali
Regolamento (UE) 2024/2899 della Commissione, del 20 novembre 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2020/354 che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali
C/2024/7980
GU L, 2024/2899, 21.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2899/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/2899 |
21.11.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2024/2899 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2024
recante modifica del regolamento (UE) 2020/354 che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali stabilito dal regolamento (UE) 2020/354 della Commissione (2) può essere aggiornato conformemente alle norme e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 767/2009. |
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(2) |
Conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009 la Commissione ha ricevuto una domanda di aggiornamento dell’elenco degli usi previsti con l’aggiunta all’uso per il particolare fine nutrizionale «Riduzione del rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica» dell’1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato ottenuto dall’estratto di Solanum glaucophyllum. La domanda è stata esaminata tenendo conto del parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») su tale additivo per mangimi adottato il 29 giugno 2022 (3), secondo cui l’1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato ottenuto dall’estratto di Solanum glaucophyllumil, somministrato per via orale in un mangime complementare sotto forma di bolo in un periodo compreso tra nove giorni prima del parto a immediatamente prima del parto, può prevenire l’ipocalcemia nelle vacche da latte se utilizzato come negli studi sugli animali valutati. In tali studi il bolo era integrato da un mangime contenente livelli adeguati di calcio e magnesio. |
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(3) |
Conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009 la Commissione ha ricevuto un’altra domanda di aggiornamento dell’elenco degli usi previsti con la modifica delle condizioni associate all’uso previsto dei mangimi destinati al particolare fine nutrizionale «Riduzione del rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica», in particolare con la modifica delle caratteristiche nutrizionali essenziali legate al DCAD (Dietary Cation Anion Difference o bilanciamento anioni/cationi) introducendo valori negativi del bilanciamento anioni/cationi nella colonna «Caratteristiche nutrizionali essenziali». Nell’attuale elenco degli usi previsti il DCAD è fissato in un intervallo positivo tra un valore superiore a zero e un valore inferiore a 100. Il richiedente ha proposto di includere nelle caratteristiche nutrizionali essenziali un valore negativo del DCAD. Ciò significa che il livello degli ioni negativi (anioni) può essere superiore al livello degli ioni positivi (cationi). La modifica proposta consente di ridurre il pH nell’urina dell’animale, il che provoca l’escrezione del calcio attraverso l’urina e riduce le concentrazioni di siero nel sangue dell’animale. La riduzione del calcio nelle concentrazioni di siero stimola la secrezione dell’ormone paratiroideo (PTH), il che aumenta il rilascio di calcio dalle ossa e attiva la vitamina D nei reni (con un conseguente miglior assorbimento del calcio nel tubo digerente). Un valore negativo del DCAD comporta inoltre un aumento dell’assunzione di mangimi da parte degli animali bersaglio. |
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(4) |
La Commissione ha messo le due domande, compresi i fascicoli, a disposizione degli Stati membri. |
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(5) |
La valutazione della domanda relativa alla modifica delle caratteristiche nutrizionali essenziali legate al DCAD e della domanda relativa all’aggiunta nell’elenco degli usi previsti dell’1,25-diidrossiclecalciferolo glicosilato ottenuto dall’estratto di Solanum glaucophyllum utilizzato come negli studi sugli animali valutati dimostra che la composizione specifica dei due mangimi in questione soddisfa il particolare fine nutrizionale previsto e non comporta effetti nocivi per la salute degli animali, la salute dell’uomo, l’ambiente o il benessere degli animali. |
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(6) |
Alla luce di quanto precede, è opportuno aggiornare l’elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali stabilito dal regolamento (UE) 2020/354 per quanto riguarda il particolare fine nutrizionale «Riduzione del rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica». |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/354. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato, parte B, del regolamento (UE) 2020/354, la voce n. 60 è modificata conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/767/oj.
(2) Regolamento (UE) 2020/354 della Commissione, del 4 marzo 2020, che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e che abroga la direttiva 2008/38/CE (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 1). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/354/oj.
(3) EFSA Journal 2022;20(8):7434.
ALLEGATO
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Voce numero |
Particolare fine nutrizionale |
Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1) |
Specie o categoria di animali |
Dichiarazioni nell’etichettatura (GP2) |
Periodo di impiego raccomandato |
Altre disposizioni |
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«60 |
Riduzione del rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica. |
Bassa percentuale di anioni/cationi Per la razione totale:
O |
Vacche da latte. |
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Da tre settimane prima del parto fino al momento del parto. |
Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: “Cessare la somministrazione dopo il parto”. |
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Zeolite (silicato di sodio e alluminio): 250-500 g/giorno. O |
Silicato di sodio e alluminio. |
Da tre settimane prima del parto fino al momento del parto. |
Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue:
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Apporto di materie prime per mangimi protette dalla degradazione ruminale ricche di acido fitico (> 6 %) e aventi un tenore di calcio < 0,2 %, per raggiungere un minimo di 28 g e un massimo di 32 g di calcio disponibile per vacca al giorno. O |
Calcio. |
Da quattro settimane prima del parto fino al momento del parto. |
Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: “Cessare la somministrazione dopo il parto”. |
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Livello elevato di calcio sotto forma di fonti di calcio altamente disponibili: cloruro di calcio e/o solfato di calcio e/o fosfato dicalcico e/o carbonato di calcio e/o propionato di calcio e/o calcio formiato e/o “qualsiasi altra fonte di calcio con effetto analogo”. Calcio fornito da una di queste fonti o dalla loro combinazione, con un minimo di 50 g per vacca al giorno. O |
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Dai primi segnali di inizio del parto fino a due giorni dopo il parto. |
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Apporto di calcio sotto forma di pidolato di calcio con un minimo di 5,5 g per vacca al giorno. O |
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Dai primi segnali di inizio del parto fino a due giorni dopo il parto. |
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Farina di foglie di Solanum glaucophyllum che consente un rilascio giornaliero di 38-46 μg di glicosidi dell’1,25-diidrossicolecalciferolo al giorno. O |
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Da due giorni prima del parto o dai primi segnali di inizio del parto fino a 10 giorni dopo il parto. |
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1,25-diidrossiclecalciferolo glicosilato ottenuto dall’estratto di Solanum glaucophyllum che consente un rilascio giornaliero di 15-80 μg di 1,25-diidrossiclecalciferolo glicosilato al giorno. |
Vacche da latte. |
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Una somministrazione orale del bolo contenente 1,25-diidrossiclecalciferolo glicosilato ottenuto dall’estratto di Solanum glaucophyllum durante il periodo pre-parto (da nove giorni prima del parto a immediatamente prima del parto). |
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(17) DCAD (Dietary Cation Anion Difference o bilanciamento anioni/cationi; espresso in mEq/kg di sostanza secca) = (Na+K) – (Cl +S).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2899/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)