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Document 32024R2791
Commission Delegated Regulation (EU) 2024/2791 of 29 January 2024 amending the Annex to Regulation (EU) No 609/2013 of the European Parliament and of the Council to allow the use of iron milk caseinate as a source of iron in total diet replacement for weight control and in food for special medical purposes, excluding food for infants and young children
Regolamento delegato (UE) 2024/2791 della Commissione, del 29 gennaio 2024, recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per consentire l'uso del caseinato di ferro del latte come fonte di ferro nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e negli alimenti a fini medici speciali, esclusi gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
Regolamento delegato (UE) 2024/2791 della Commissione, del 29 gennaio 2024, recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per consentire l'uso del caseinato di ferro del latte come fonte di ferro nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e negli alimenti a fini medici speciali, esclusi gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
C/2024/454
GU L, 2024/2791, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2791/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/2791 |
31.10.2024 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2791 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2024
recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per consentire l'uso del caseinato di ferro del latte come fonte di ferro nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e negli alimenti a fini medici speciali, esclusi gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 stabilisce un elenco dell'Unione di sostanze che possono essere aggiunte a una o più delle categorie di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/949 della Commissione (2) ha autorizzato, a determinate condizioni, l'uso del caseinato di ferro del latte quale nuovo alimento negli alimenti a fini medici speciali, esclusi gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, e nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, tra gli altri prodotti. |
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(3) |
Durante la procedura di autorizzazione, il 4 agosto 2022 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha formulato un parere scientifico (3) in cui ha concluso che il caseinato di ferro del latte è sicuro alle condizioni d'uso proposte e che è una fonte da cui il ferro è biodisponibile. |
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(4) |
La Commissione ritiene che il parere dell'Autorità fornisca motivi sufficienti per stabilire che il caseinato di ferro del latte autorizzato dal regolamento (UE) 2023/949 non desta preoccupazioni per la sicurezza come fonte di ferro, se utilizzato negli alimenti a fini medici speciali, esclusi gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, e nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. È pertanto opportuno consentire l'uso del caseinato di ferro del latte come fonte di ferro negli alimenti a fini medici speciali, esclusi gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, e nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. |
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(5) |
Tale sostanza dovrebbe pertanto essere inserita nell'elenco dell'Unione delle sostanze che possono essere aggiunte a determinate categorie di prodotti alimentari. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/949 della Commissione, del 12 maggio 2023, che autorizza l'immissione sul mercato del caseinato di ferro del latte quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (GU L 128 del 15.5.2023, pag. 60).
(3) EFSA NDA Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie). «Safety of iron milk proteinate as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283 and bioavailability of iron from this source in the context of Directive 2002/46/EC», EFSA Journal 2022;20(9):7549.
ALLEGATO
Nell'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013, alla categoria di sostanze «Minerali», sotto «Ferro», dopo la voce relativa a «L-pidolato ferroso» è inserita la voce seguente:
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«caseinato di ferro del latte (*1) |
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X (in prodotti non destinati ai lattanti né ai bambini nella prima infanzia) |
X |
(*1) Quale figura nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione.».
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2791/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)