This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32024R2519
Council Implementing Regulation (EU) 2024/2519 of 23 September 2024 implementing Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2519 del Consiglio, del 23 settembre 2024, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2519 del Consiglio, del 23 settembre 2024, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
ST/13085/2024/INIT
GU L, 2024/2519, 24.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2519/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2024/2519 |
24.9.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2519 DEL CONSIGLIO
del 23 settembre 2024
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l’articolo 32,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
|
(2) |
A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-209/22 (2) risulta opportuno sopprimere una voce dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità od organismi di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
Z. FELDMAN
(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
(2) Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 17 luglio 2024, Shahla Makhlouf/Consiglio dell'Unione europea, T-209/22, ECLI:EU:T:2024:498.
ALLEGATO
La voce seguente è soppressa dall’elenco riportato nella sezione A («Persone») dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012:
|
«320. |
Shalaa Mohammed MAKHLOUF». |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2519/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)