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Document 32024R1469
Council Regulation (EU) 2024/1469 of 21 May 2024 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine
Regolamento (UE) 2024/1469 del Consiglio, del 21 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Regolamento (UE) 2024/1469 del Consiglio, del 21 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
ST/9554/2024/INIT
GU L, 2024/1469, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1469/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1469 |
22.5.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2024/1469 DEL CONSIGLIO
del 21 maggio 2024
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2024/1470 del Consiglio, del 21 maggio 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3). |
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(3) |
Il 21 maggio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1470, che modifica la decisione 2014/512/PESC. |
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(4) |
Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno sferrato un'aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina. Tale guerra illegale di aggressione costituisce una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina nonché una violazione del divieto di uso della forza imposto dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, che è norma fondamentale di diritto internazionale, e degli altri principi della Carta delle Nazioni Unite. |
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(5) |
Nella risoluzione ES-11/1, adottata il 2 marzo 2022, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deplorato con la massima fermezza l'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina in violazione dell'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite. Nella risoluzione ES-11/4, adottata il 12 ottobre 2022, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, prendendo atto della dichiarazione del 29 settembre 2022 in cui il segretario generale dell'ONU aveva ricordato che qualsiasi annessione del territorio di uno Stato da parte di un altro Stato ricorrendo alla minaccia o all'uso della forza costituisce una violazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite nonché dei principi del diritto internazionale, ha condannato l'organizzazione da parte della Federazione russa di cosiddetti «referendum» illegali in regioni situate entro i confini dell'Ucraina riconosciuti a livello internazionale, nonché il tentativo di annessione illegale delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia a seguito dell'organizzazione di tali cosiddetti referendum. |
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(6) |
Nella risoluzione A/RES/ES-11/5 del 15 novembre 2022 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha manifestato profonda preoccupazione per la perdita di vite umane, lo sfollamento della popolazione civile, la distruzione di infrastrutture e risorse naturali, la perdita di patrimonio pubblico e privato e la calamità economica causati dall'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina e ha affermato che la Federazione russa deve essere chiamata a rispondere di ogni violazione del diritto internazionale perpetrata in Ucraina o nei confronti dell'Ucraina, compresa l'aggressione sferrata in violazione della Carta delle Nazioni Unite, nonché di ogni violazione del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani, e che deve sopportare le conseguenze giuridiche di tutti i suoi atti illeciti sul piano internazionale, in particolare la riparazione del pregiudizio da questi causato, compreso il risarcimento dei danni. |
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(7) |
Nella risoluzione A/ES-11/L.7 del 23 febbraio 2023 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha esortato le parti del conflitto armato a rispettare integralmente gli obblighi che incombono loro in virtù del diritto internazionale umanitario e ha chiesto la cessazione immediata degli attacchi contro le infrastrutture critiche dell'Ucraina e di qualsiasi attacco deliberato contro obiettivi civili, compresi abitazioni, scuole o ospedali. |
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(8) |
Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/335 (4) che modifica la decisione 2014/512/PESC, con la quale ha vietato qualsiasi operazione relativa alla gestione di riserve e attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia. Il 9 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/395 (5) per includere tale divieto relativo al Fondo di ricchezza nazionale russo. In conseguenza di tali divieti, le attività pertinenti detenute da istituti finanziari negli Stati membri sono «bloccate». |
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(9) |
Come il Consiglio europeo ha sottolineato nelle conclusioni del 26 e 27 ottobre 2023, sono necessari progressi decisivi, in coordinamento con i partner, sulle modalità con cui le eventuali entrate straordinarie detenute da entità private derivanti direttamente dai beni bloccati della Russia potrebbero essere destinate al sostegno dell'Ucraina e della sua ripresa e ricostruzione, coerentemente con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità del diritto dell'Unione e internazionale. Nelle medesime conclusioni il Consiglio europeo ha invitato l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione ad accelerare i lavori al fine di presentare proposte. |
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(10) |
Nelle conclusioni del 14 e 15 dicembre 2023, il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e ha riaffermato il risoluto sostegno dell'Unione all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale nonché al suo diritto naturale di autotutela nei confronti dell'aggressione russa. |
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(11) |
Nelle conclusioni del 1o febbraio 2024, il Consiglio europeo, in occasione di una riunione straordinaria, ha sottolineato la necessità di assicurare, insieme ai partner, un sostegno finanziario stabile, prevedibile e sostenibile all'Ucraina per il periodo 2024-2027 e ha stabilito che sarà istituito uno strumento per l'Ucraina per il medesimo periodo. Il regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento per l'Ucraina (6) è stato adottato il 29 febbraio 2024. Il 5 marzo 2024 la Commissione ha proposto un regolamento che istituisce il programma per l'industria europea della difesa («EDIP») e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa (7). L'EDIP dovrebbe essere istituito per il periodo 2025-2027 e comprende un programma di cooperazione («strumento di sostegno per l'Ucraina») volto a contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina. |
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(12) |
Nelle conclusioni del 22 marzo 2024, il Consiglio europeo ha dichiarato che, data l'urgenza della situazione, l'Unione europea è determinata a continuare a fornire all'Ucraina e alla sua popolazione tutto il necessario sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico per tutto il tempo necessario e con l'intensità necessaria. |
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(13) |
Il 12 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/577 (8) che modifica la decisione 2014/512/PESC per precisare il divieto di qualsiasi operazione relativa alla gestione di riserve e attività della Banca centrale di Russia e per introdurre ulteriori misure. |
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(14) |
La decisione (PESC) 2024/577 ha precisato che il divieto di effettuare operazioni in applicazione dal 28 febbraio 2022 non ricomprende le operazioni di gestione del bilancio collegate alle attività e riserve della Banca centrale di Russia o collegate alle attività e riserve di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo. Le operazioni di gestione del bilancio che rimangono autorizzate, nel rispetto degli obblighi di legge applicabili, sono connesse in particolare, in base a una politica di investimento prudente, al reinvestimento delle disponibilità liquide accumulatesi in conseguenza del blocco di cedole o dividendi e al pagamento di rimborsi e depositi in scadenza. |
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(15) |
Altre operazioni rimangono vietate, in particolare qualsiasi trasferimento diretto o indiretto alla Banca centrale di Russia o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo, o a loro beneficio. |
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(16) |
Il divieto di tali altre operazioni genera un accumulo straordinario e inatteso di disponibilità liquide nel bilancio dei depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), i quali occupano nell'Unione una posizione fondamentale nel regolamento degli strumenti finanziari e nella relativa tenuta centralizzata dei conti. Tale accumulo deriva dal blocco delle attività e riserve della Banca centrale di Russia o di quelle di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo, in conseguenza al divieto di qualsiasi pagamento alla Banca centrale di Russia e a tali persone, entità e organismi di capitale e interessi, cedole, dividendi o altri redditi da titoli. |
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(17) |
I depositari centrali di titoli si trovano in una situazione peculiare, diversa da quella di altri istituti finanziari, in quanto le disponibilità liquide dei clienti dei depositari centrali di titoli, o con tali clienti, sono solitamente oggetto di trasferimento dai depositari centrali di titoli prima della fine della giornata, senza dar luogo a remunerazione per i clienti. I depositari centrali di titoli si trovano quindi a dover gestire con prudenza le disponibilità liquide che detengono in collegamento con attività della Banca centrale di Russia o di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo, le quali si accumulano a causa delle misure restrittive. Ne consegue la generazione di entrate inattese e straordinarie. |
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(18) |
Le entrate inattese e straordinarie non devono essere messe a disposizione della Banca centrale di Russia in virtù delle norme applicabili, anche dopo la revoca del divieto di effettuare operazioni. Non costituiscono, pertanto, attività pubbliche. Le norme che tutelano le attività pubbliche non sono dunque applicabili a tali entrate. |
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(19) |
Poiché tali entrate inattese e straordinarie discendono necessariamente dall'attuazione delle misure restrittive, in particolare dal divieto imposto dall'articolo 1 bis, paragrafo 4, della decisione 2014/512/PESC e dall'articolo 5 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014, i depositari centrali di titoli non possono legittimamente aspettarsi di trarne un beneficio economico, che risulterebbe indebito e involontario. Coerentemente con la finalità legittima di perseguire gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune, in particolare consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e i principi del diritto internazionale, diritto internazionale umanitario compreso, preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale e proteggere la popolazione civile, nonché aiutare le popolazioni colpite da calamità provocate dall'uomo, la decisione (PESC) 2024/577 ha introdotto misure atte a garantire che le entrate inattese e straordinarie ricavate dai depositari centrali di titoli nel periodo che intercorre fra l'entrata in vigore di tale decisione e la revoca delle misure restrittive temporanee relative alle attività e riserve della Banca centrale di Russia vadano a beneficio dell'Ucraina. Tali misure trovano riscontro nel regolamento (UE) 2024/576 del Consiglio (10). |
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(20) |
In particolare, dal 15 febbraio 2024, i depositari centrali di titoli che detengono riserve e attività della Banca centrale di Russia per un valore complessivo superiore a 1 milione di EUR devono contabilizzare e gestire tali disponibilità liquide straordinarie accumulate in conseguenza del blocco delle attività e delle riserve della Banca centrale di Russia separatamente dalle altre attività, così come devono tenere separate le entrate inattese e straordinarie che generano. |
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(21) |
Ai depositari centrali di titoli è fatto divieto di trasferire, mediante distribuzione sotto forma di dividendi o in qualsiasi altra forma a beneficio di azionisti o di terzi, il loro utile netto ricavato dalle attività e riserve bloccate, determinato in conformità del diritto nazionale e previa deduzione dell'imposta sul reddito delle società prevista dal regime generale dello Stato membro interessato, fintantoché il Consiglio non avrà deciso sul contributo finanziario da attingere a tale utile netto per sostenere l'Ucraina. Il conseguente utile netto generato prima del 15 febbraio 2024 resta illimitato e immediatamente disponibile per assorbire le spese, i rischi e le perdite sostenuti dai depositari centrali di titoli, come previsto dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale applicabili ai depositari centrali di titoli, anche a norma della legislazione prudenziale, ove pertinente. |
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(22) |
In occasione del secondo anniversario dell'invasione non provocata, ingiustificabile e illegale dell'Ucraina a opera della Russia, i leader del G7, nella dichiarazione del 24 febbraio 2024, hanno ribadito il sostegno incessante, da parte dei loro paesi, al diritto di autotutela dell'Ucraina e l'impegno a favore della sua sicurezza a lungo termine, impegnandosi a potenziare l'assistenza fornitale in materia di sicurezza e ad aumentare le capacità di produzione e fornitura per aiutare il paese. La dichiarazione plaudeva all'adozione degli atti normativi dell'Unione relativi alle entrate straordinarie dei depositari centrali di titoli derivanti dalle attività pubbliche russe bloccate e incoraggiava ulteriori misure volte a consentirne l'uso, coerentemente con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità delle leggi applicabili. |
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(23) |
In considerazione della gravità della situazione e in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, è opportuno mantenere in vigore tutte le misure imposte dall'Unione fintantoché gli atti illegali della Federazione russa continueranno a violare norme fondamentali di diritto internazionale, in particolare il divieto dell'uso della forza imposto dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, o di diritto internazionale umanitario. È altresì opportuno adottare ulteriori misure eccezionali volte a sostenere l'Ucraina, la sua ripresa e ricostruzione nonché i suoi sforzi di autotutela dall'aggressione russa, in linea con gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune, in particolare preservare i valori, gli interessi fondamentali, la sicurezza, l'indipendenza e l'integrità dell'Unione, consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e i principi del diritto internazionale, ivi compresi il diritto internazionale umanitario, il diritto di autotutela e il divieto di aggressione sanciti nella Carta delle Nazioni Unite, preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale e la protezione della popolazione civile, nonché aiutare le popolazioni colpite da calamità provocate dall'uomo, come quelle che la guerra di aggressione della Russia infligge all'Ucraina e alla popolazione ucraina. |
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(24) |
La decisione (PESC) 2024/1470 prevede pertanto misure supplementari che, conformemente al principio di certezza del diritto, dovrebbero applicarsi a decorrere dal 15 febbraio 2024. Esse dovrebbero mirare in definitiva a sostenere l'Ucraina, anche tramite lo strumento europeo per la pace istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (11) e i programmi dell'Unione finanziati dal bilancio dell'Unione, quali lo strumento per l'Ucraina e i programmi a sostegno della cooperazione in materia di appalti comuni per l'Ucraina destinati alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa del paese. Le assegnazioni specifiche nel contesto delle misure di assistenza a titolo dello strumento europeo per la pace e la ripartizione tra quest'ultimo e i programmi dell'Unione finanziati dal bilancio dell'Unione sono stabilite nella decisione (PESC) 2024/1470. L'assegnazione ai programmi dell'Unione finanziati dal bilancio dell'Unione dovrebbe avvenire secondo il meccanismo istituito dal presente regolamento. |
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(25) |
La decisione (PESC) 2024/1470 stabilisce in particolare le modalità con cui l'utile netto derivante dalle entrate inattese e straordinarie ricavate dai depositari centrali di titoli in conseguenza dell'attuazione del divieto di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 4, della decisione 2014/512/PESC e all'articolo 5 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 dovrebbe essere diretto verso il sostegno dell'Ucraina e della sua ripresa e ricostruzione, nonché dell'autotutela del paese dalla guerra di aggressione della Russia, coerentemente con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità del diritto dell'Unione e internazionale, in coordinamento con i partner. |
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(26) |
I depositari centrali di titoli che detengono attività e riserve per un valore complessivo superiore a 1 milione di EUR dovrebbero versare un contributo finanziario pari al 99,7 % dagli utili netti in questione accumulati dal 15 febbraio 2024. La percentuale è giustificata dal fatto che tale utile netto discende necessariamente dall'attuazione del divieto imposto dall'articolo 1 bis, paragrafo 4, della decisione 2014/512/PESC e dall'articolo 5 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 e i depositari centrali di titoli non possono pertanto aspettarsi di trarne un beneficio economico indebito e involontario. È tuttavia opportuno prevedere che i depositari centrali di titoli possano trattenere una percentuale limitata di utile netto per garantire l'efficienza del proprio operato, date le loro responsabilità e il ruolo che svolgono nella gestione dei beni bloccati. I pagamenti dovrebbero essere effettuati in rate semestrali fino a quando gli utili straordinari avranno cessato di accumularsi nei bilanci dei depositari centrali di titoli in seguito alla revoca delle misure restrittive che vietano le operazioni con le attività e le riserve della Banca centrale di Russia. La Commissione dovrebbe informare il Consiglio con cadenza semestrale in merito agli importi trasferiti dai depositari centrali di titoli. |
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(27) |
I depositari centrali di titoli dovrebbero poter trattenere a titolo provvisorio una quota non superiore al 10 % del contributo finanziario al fine di assolvere gli obblighi di legge in materia di requisiti patrimoniali e di gestione del rischio, alla luce delle ripercussioni della guerra in Ucraina sulle attività detenute dai depositari centrali di titoli. Se in futuro tale quota dovesse diventare insufficiente, il depositario centrale di titoli dovrebbe poter presentare all'autorità nazionale di vigilanza una richiesta debitamente giustificata per trattenere una percentuale aggiuntiva del contributo finanziario dovuto. L'autorità nazionale di vigilanza dovrebbe consultare la Commissione e, se del caso, la Banca centrale europea e dovrebbe adottare una decisione di conseguenza. L'autorità nazionale di vigilanza può approvare il trattenimento di una percentuale aggiuntiva solo dopo aver stabilito che è strettamente necessario per rispettare gli obblighi in materia di gestione del rischio alla luce delle ripercussioni della guerra in Ucraina sulle attività detenute dai depositari centrali di titoli. La decisione dell'autorità nazionale di vigilanza di trattenere una percentuale aggiuntiva dovrebbe diventare definitiva, a meno che la Commissione non decida, entro un determinato termine, che la percentuale aggiuntiva non è conforme alle condizioni pertinenti. A tal fine, la Commissione dovrebbe consultare la Banca centrale europea. La Commissione dovrebbe informare il Consiglio in merito a qualsiasi decisione dell'autorità nazionale di vigilanza di trattenere una percentuale aggiuntiva. Qualora, almeno quattro mesi dopo l'adozione di tale decisione, la Commissione ritenga, alla luce delle informazioni più recenti, che il trattenimento di una percentuale aggiuntiva non sia più strettamente necessario per rispettare gli obblighi in materia di gestione del rischio, essa dovrebbe, previa consultazione dell'autorità nazionale di vigilanza e, se del caso, della Banca centrale europea, decidere in merito a una riduzione di tale percentuale aggiuntiva. |
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(28) |
È opportuno stabilire modalità dettagliate di trasferimento all'Unione degli importi trattenuti a titolo provvisorio quando non sono più necessari. In particolare, qualora gli importi trattenuti a titolo provvisorio non siano utilizzati entro cinque anni dalla loro riscossione o quando le pertinenti misure restrittive sono revocate, l'autorità nazionale di vigilanza dovrebbe determinare se siano ancora necessari, in tutto o in parte, per rispettare gli obblighi in materia di gestione del rischio, a meno che la Commissione non decida, entro un determinato termine, che le condizioni pertinenti non sono soddisfatte. |
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(29) |
È opportuno che ciascun depositario centrale di titoli comunichi annualmente alla Commissione e all'autorità nazionale competente l'importo delle disponibilità liquide e dell'utile netto accumulato a seguito del blocco delle attività e delle riserve della Banca centrale di Russia o di quelle di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo, e l'importo totale delle entrate così generate. I depositari centrali di titoli dovrebbero altresì comunicare gli importi trattenuti a titolo provvisorio. |
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(30) |
Le norme orizzontali sulle operazioni di entrata di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) dovrebbero applicarsi alla riscossione del contributo finanziario, compresa la trasmissione di note di addebito ai depositari centrali di titoli per richiedere pagamenti. |
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(31) |
Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, regolamenti che stabiliscano modalità specifiche di comunicazione ed esecuzione finanziaria delle operazioni inerenti alle entrate, quali i pagamenti da parte dei depositari centrali di titoli e la definizione degli importi definitivi del contributo finanziario. Tali norme possono, se del caso, integrare le norme orizzontali sulle operazioni di entrata per tener conto delle caratteristiche specifiche del contributo finanziario. A tal fine, la Commissione dovrebbe consultare la Banca centrale europea e le autorità nazionali di vigilanza competenti. |
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(32) |
Le misure supplementari previste dal presente regolamento creano nuovi obblighi in capo ai depositari centrali di titoli, segnatamente quello di fornire un contributo all'Unione al fine di sostenere l'Ucraina, la sua ripresa e ricostruzione, nonché i suoi sforzi di autotutela dall'aggressione russa. Visti il contesto in cui sono adottate, la situazione specifica dei depositari centrali di titoli e la finalità legittima delle misure, nella fattispecie preservare i valori, gli interessi fondamentali, la sicurezza, l'indipendenza e l'integrità dell'Unione, consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e i principi del diritto internazionale, ivi compresi il diritto internazionale umanitario, il diritto di autotutela e il divieto di aggressione sanciti nella Carta delle Nazioni Unite, preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale e la protezione della popolazione civile, nonché aiutare le popolazioni colpite da calamità provocate dall'uomo, come quelle che la guerra di aggressione della Russia infligge all'Ucraina e alla popolazione ucraina, le misure rispettano totalmente i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dagli articoli 17 e 52, in quanto sono giustificate e proporzionate agli obiettivi perseguiti. |
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(33) |
Poiché le entrate inattese e straordinarie discendono necessariamente dall'attuazione di misure restrittive, in particolare dal divieto imposto dall'articolo 1 bis, paragrafo 4, della decisione 2014/512/PESC e dall'articolo 5 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014, e in vista delle implicazioni politica estera e di sicurezza comune per quanto riguarda il loro uso, le competenze di esecuzione per il riesame dell'allegato XLI del regolamento (UE) n. 833/2014 dovrebbero essere conferite al Consiglio. |
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(34) |
Le misure previste dal presente regolamento rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione. |
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(35) |
Le misure restrittive connesse al divieto di operazioni relative alla gestione delle attività e delle riserve della Banca centrale di Russia dovrebbero rimanere in vigore fino a quando la Russia non avrà cessato la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina e risarcito l'Ucraina per i danni subiti. |
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(36) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
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1) |
all'articolo 5 bis, i paragrafi da 8 a 10 sono sostituiti dai seguenti: «8. A decorrere dal 15 febbraio 2024 e fintantoché saranno mantenute le misure restrittive previste al paragrafo 4, i depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 che detengono attività e riserve di cui al paragrafo 4 del presente articolo per un valore complessivo superiore a 1 milione di EUR applicano alle disponibilità liquide accumulate esclusivamente in conseguenza di tali misure restrittive le norme seguenti:
9. L'utile netto di cui al paragrafo 8, lettera c), è soggetto a un contributo finanziario dovuto all'Unione dai depositari centrali di titoli. Il contributo finanziario è pari al 99,7 % dell'utile netto. La Commissione, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (*1), richiede i contributi finanziari ai depositari centrali di titoli con cadenza semestrale sulla base del bilancio intermedio di cui al paragrafo 11 del presente articolo. La Commissione stabilisce gli importi definitivi del contributo finanziario dovuto ogni anno sulla base del bilancio sottoposto a revisione legale per l'anno N una volta che questo diventa disponibile nell'anno N + 1. Se l'importo annuo definitivo del contributo finanziario dovuto per l'anno N è inferiore alla somma degli importi dei pagamenti semestrali effettuati per l'anno N, la differenza è dedotta dal successivo pagamento dovuto all'Unione dai depositari centrali di titoli per l'anno N+1, compresi i pagamenti semestrali e il trasferimento degli importi trattenuti in via provvisoria conformemente al paragrafo 10, lettere e) ed f). L'importo dovuto dai depositari centrali di titoli risultante dalla compensazione ai sensi della frase precedente non è inferiore a zero. La Commissione informa il Consiglio con cadenza semestrale in merito agli importi trasferiti dai depositari centrali di titoli.
(*1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;" |
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2) |
all'articolo 5 bis sono aggiunti i paragrafi seguenti: «11. I depositari centrali di titoli di cui al paragrafo 8 presentano alla Commissione e alle rispettive autorità nazionali competenti, conformemente alle norme stabilite nell'atto di cui al paragrafo 13, il bilancio intermedio e il bilancio annuale sottoposto a revisione. Entro il 30 giugno di ogni anno essi comunicano inoltre l'ammontare complessivo rimanente degli importi trattenuti a titolo provvisorio al 31 dicembre dell'anno precedente conformemente al paragrafo 10, gli importi trattenuti a titolo provvisorio che sono stati utilizzati in conformità del paragrafo 10, lettera d), durante l'anno precedente e gli importi trattenuti a titolo provvisorio che devono essere trasferiti all'Unione in conformità del paragrafo 10, lettere e) ed f). 12. I depositari centrali di titoli interessati cooperano pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e concedono i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, la Procura europea (EPPO) rispetto a quegli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (*2), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Corte dei conti e, se del caso, le competenti autorità nazionali, per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). 13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, regolamenti che stabiliscano modalità specifiche per la comunicazione alla Commissione e all'autorità nazionale competente di cui al paragrafo 11 e per l'esecuzione di operazioni inerenti alle entrate quali i pagamenti da parte dei depositari centrali di titoli e la definizione degli importi definitivi dei contributi finanziari. Tali norme possono, se del caso, integrare le norme orizzontali sulle operazioni inerenti alle entrate di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per tener conto delle caratteristiche specifiche del contributo finanziario. A tal fine la Commissione consulta le autorità nazionali di vigilanza competenti. 14. Gli importi del contributo finanziario versato al bilancio dell'Unione sono utilizzati per sostenere l'Ucraina tramite gli strumenti di spesa dell'Unione elencati nell'allegato XLI. L'allegato XLI è riesaminato con cadenza annuale e per la prima volta entro il 1o gennaio 2025 e può essere modificato mediante regolamento di esecuzione del Consiglio, adottato su proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione. Gli importi utilizzati per gli strumenti di spesa finanziati dal bilancio dell'Unione costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. (*2) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (EPPO) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1)." (*3) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).»;" |
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3) |
è aggiunto l'allegato XLI conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
H. LAHBIB
(1) GU L, 2024/1470, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1470/oj.
(2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
(3) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
(4) Decisione (PESC) 2022/335 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 57 del 28.2.2022, pag. 4).
(5) Decisione (PESC) 2022/395 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 81 del 9.3.2022, pag. 8).
(6) Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l'Ucraina (GU L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj).
(7) COM(2024) 150 final.
(8) Decisione (PESC) 2024/577 del Consiglio, del 12 febbraio 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2024/577, 14.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/577/oj).
(9) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) 2024/576 del Consiglio, del 12 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2024/576, 14.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/576/oj).
(11) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).
(12) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO XLI
Assegnazione del contributo finanziario agli strumenti di spesa
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1. |
Gli importi trasferiti al bilancio dell'Unione a norma dell'articolo 1 bis, paragrafo 11, della decisione 2014/512/PESC modificata dalla decisione (PESC) 2024/1470 sono assegnati agli strumenti di spesa dell'Unione a sostegno dell'Ucraina come segue:
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2. |
Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, sono possibili deviazioni annuali dalle percentuali di cui al paragrafo 1 fino a un massimo del 10 %. |
(*1) Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l'Ucraina (GU L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj)».
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1469/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)