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Document 32024R1321
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1321 of 8 May 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2018/2067 as regards the verification of data and the accreditation of verifiers
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 della Commissione, del 8 maggio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 della Commissione, del 8 maggio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori
C/2024/3239
GU L, 2024/1321, 13.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1321/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1321 |
13.5.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1321 DELLA COMMISSIONE
del 8 maggio 2024
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, terzo comma, e l'articolo 30 septies, paragrafo 1 e paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
In seguito alla modifica della direttiva 2003/87/CE operata con direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), occorre modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (3) per incorporarvi le norme che si applicano alla verifica delle emissioni di gas a effetto serra degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. Per garantire un approccio armonizzato in tutti gli impianti che svolgono attività di combustione, alla verifica degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti urbani dovrebbero applicarsi le stesse prescrizioni che valgono per gli altri impianti di combustione. Negli Stati membri in cui gli impianti per l'incenerimento dei rifiuti urbani non sono tenuti a disporre di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2003/87/CE, il verificatore dovrebbe concentrarsi sulla valutazione del rispetto del piano di monitoraggio. |
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(2) |
La direttiva (UE) 2023/959 ha ampliato la gamma di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la produzione di petrolio, ferro, alluminio e allumina e idrogeno, nonché il trasporto di biossido di carbonio con mezzi diversi dalle condutture. Ai fini dell'allineamento tra l'allegato I della direttiva 2003/87/CE e l'ambito delle attività per le quali il verificatore dovrebbe essere accreditato onde poter effettuare la verifica nei settori in questione, bisogna aggiornare l'ambito di accreditamento di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. |
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(3) |
Dopo l'introduzione dell'obbligo di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE, che subordina l'assegnazione gratuita all'attuazione di misure che migliorano l'efficienza energetica, sono state incluse nuove disposizioni nel regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (4) per stabilire quando si considerano attuate le raccomandazioni delle relazioni di audit energetico o dei sistemi di gestione dell'energia certificati conformemente all'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Un presupposto fondamentale per dimostrare l'attuazione di tali raccomandazioni è la conferma da parte del verificatore, in sede di verifica della comunicazione dei dati di riferimento o, se del caso, della comunicazione annuale concernente il livello di attività, del fatto che le raccomandazioni sull'efficienza energetica sono state attuate integralmente. È pertanto essenziale definire una serie di norme armonizzate sui controlli che il verificatore deve effettuare per confermare l'attuazione integrale delle raccomandazioni sull'efficienza energetica. |
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(4) |
In conformità all'articolo 22 bis, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331, laddove le raccomandazioni sull'efficienza energetica non siano state attuate integralmente il verificatore controlla se si applica un'eccezione alla condizionalità di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento delegato. Al fine di garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento in casi equiparabili, è necessario stabilire norme armonizzate circa la valutazione dell'applicazione di tali eccezioni effettuata dal verificatore. |
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(5) |
Affinché il verificatore possa svolgere i controlli necessari riguardo all'attuazione delle raccomandazioni sull'efficienza energetica o all'applicazione delle eccezioni alla condizionalità, il gestore dovrebbe fornirgli elementi e informazioni utili inerenti a questi due aspetti nelle fasi pertinenti della verifica. |
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(6) |
Per dare all'autorità competente le informazioni necessarie a decidere se sussistono le condizioni per l'assegnazione gratuita in conformità all'articolo 22 bis del regolamento delegato (UE) 2019/331 e se occorre ridurre le quote di emissione assegnate, bisogna introdurre norme specifiche riguardanti la comunicazione dell'esito dei controlli di conferma a opera del verificatore e di eventuali osservazioni formulate nel corso di tali controlli. |
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(7) |
L'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE consente ai gestori di annullare la riduzione dell'assegnazione gratuita una volta attuate integralmente le raccomandazioni sull'efficienza energetica. Condizione preliminare è che il verificatore confermi, nell'ambito della verifica della comunicazione annuale concernente il livello di attività, che le raccomandazioni sull'efficienza energetica sono state attuate integralmente. Affinché si instauri un ciclo annuale, è importante dare seguito alle osservazioni formulate dal verificatore nel corso delle verifiche precedenti riguardo all'attuazione delle raccomandazioni, aspetto che questi dovrebbe poi controllare nelle verifiche successive. |
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(8) |
Gli articoli 4 e 6 del regolamento delegato (UE) 2019/331 prescrivono che il piano della metodologia di monitoraggio sia approvato dall'autorità competente. Le disposizioni relative alla convalida della metodologia di monitoraggio da parte del verificatore in assenza dell'approvazione dell'autorità competente sono diventate obsolete e dovrebbero pertanto essere soppresse. |
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(9) |
Dall'esperienza acquisita applicando del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 è emersa la necessità di chiarire l'obbligo per il verificatore di controllare la conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) laddove siano in uso combustibili da biomassa. A fini di chiarezza è opportuno introdurre una disposizione che imponga ai verificatori di controllare la conformità a tali criteri. |
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(10) |
L'esperienza ha messo in luce la necessità di chiarire quando e per quale motivo si procede a visite in sito, nonché quando è stata effettuata l'ultima visita fisica in loco. Queste informazioni permettono alle autorità competenti e agli organismi nazionali di accreditamento di monitorare il rispetto delle prescrizioni in materia di visite virtuali. Per motivi di chiarezza e trasparenza, dette informazioni dovrebbero essere incluse nella dichiarazione di verifica. |
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(11) |
Nell'interesse della chiarezza è importante allineare l'approccio seguito dal verificatore per individuare i miglioramenti connessi alle prestazioni del gestore in termini di monitoraggio e comunicazione dei dati sulle assegnazioni all'approccio adottato per individuare possibilità di miglioramento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni. Le raccomandazioni in materia di dati sulle assegnazioni dovrebbero contemplare miglioramenti volti a conseguire il massimo livello di accuratezza per quanto riguarda le fonti dei dati elencate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/331. |
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(12) |
L'esperienza maturata nell'applicazione delle condizioni per la rinuncia alle visite in sito a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 dimostra che gli impianti di categoria A e B che usano gas naturale oppure uno o più flussi di fonti de minimis, con monitoraggio del gas naturale tramite misurazione fiscale e uso di valori standard per i fattori di calcolo pertinenti, presentano rischi simili alle situazioni in cui i fattori di calcolo sono determinati dal trasportatore di gas senza alcun input o elaborazione da parte del gestore. È pertanto opportuno autorizzare la rinuncia alle visite in sito anche nei casi in cui il fattore di calcolo è determinato dal trasportatore di gas utilizzando analizzatori online soggetti a un regime giuridico adeguato di controllo degli analizzatori fiscali, senza alcun input da parte del gestore. |
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(13) |
In seguito alla modifica della direttiva 2003/87/CE operata con direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), sono state introdotte nuove norme per l'assegnazione gratuita di quote agli operatori aerei. L'assegnazione non si baserà più sui dati relativi alle tonnellate-chilometro comunicati. Tutte le disposizioni riguardanti la verifica di tali dati sono pertanto diventate obsolete e dovrebbero essere soppresse per ridurre l'onere amministrativo. |
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(14) |
Sulla scorta delle modifiche apportate con la direttiva (UE) 2023/958, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (8) fissa norme di monitoraggio e comunicazione per quanto concerne l'attribuzione dei carburanti sostenibili per l'aviazione e delle relative emissioni ai voli o, qualora non possano essere fisicamente attribuiti a un volo specifico, l'attribuzione proporzionale ai voli in partenza da un aeroporto. A fini di certezza del diritto e integrità ambientale, è opportuno stabilire una serie di norme armonizzate affinché i verificatori controllino che i carburanti sostenibili per l'aviazione e le relative emissioni siano attribuiti correttamente e che le prescrizioni pertinenti del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 siano soddisfatte. |
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(15) |
I dati nel settore del trasporto aereo sono elaborati e registrati in larga misura in sistemi automatizzati, il che rende possibile accedervi a distanza. Ciò giustifica il ricorso, in questo settore, a visite in loco virtuali anche al di fuori delle circostanze di forza maggiore. Onde garantire l'attendibilità della verifica, le visite virtuali dovrebbero essere autorizzate solo a condizioni rigorose. L'applicazione di queste condizioni e le prestazioni dei verificatori nel corso di tali visite dovrebbero essere monitorate dagli organismi nazionali di accreditamento nel quadro della vigilanza annuale sui verificatori. |
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(16) |
La direttiva (UE) 2023/959 ha introdotto un sistema di scambio di quote di emissioni separato ma parallelo, applicabile ai combustibili immessi in consumo nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori che corrispondono alle attività industriali non contemplate dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE («settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori»). Nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 sono state introdotte nuove disposizioni relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni in questi settori. Alla luce di tali modifiche, è opportuno prevedere norme armonizzate in materia di verifica delle emissioni in questi settori e di accreditamento dei verificatori che effettuano detta verifica. Le norme e le disposizioni esistenti in materia di verifica delle emissioni dovrebbero essere modificate di conseguenza. |
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(17) |
La verifica delle emissioni di gas a effetto serra e l'accreditamento dei verificatori conformemente agli articoli 15 e 30 septies della direttiva 2003/87/CE e all'allegato V della medesima, come pure le definizioni di cui all'articolo 3, l'obbligo sancito all'articolo 4 e l'applicazione delle prescrizioni dei capi II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, dovrebbero essere estesi alla verifica delle comunicazioni del soggetto regolamentato, a meno che le caratteristiche specifiche del sistema per lo scambio di quote di emissioni applicabile ai combustibili immessi in consumo nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori rendano necessaria una regolamentazione diversa o più mirata. Analogamente, a tale sistema separato per lo scambio di quote di emissioni dovrebbero applicarsi anche le prescrizioni sull'accreditamento dei verificatori sancite al capo V del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e quelle in materia di cooperazione e scambio di informazioni tra organismi nazionali di accreditamento e autorità competenti sancite al capo VI del predetto regolamento. |
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(18) |
È importante delineare i ruoli e le responsabilità del verificatore e dell'autorità competente con riferimento alla verifica delle comunicazioni del soggetto regolamentato. In linea con i principi di cui all'allegato V della direttiva 2003/87/CE, il verificatore dovrebbe valutare la completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni del soggetto regolamentato e la loro conformità a quanto prescritto negli allegati X e X ter del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066; egli dovrebbe valutare altresì le possibilità di miglioramento del processo di monitoraggio e comunicazione e l'accuratezza dei dati sulle emissioni. Analogamente a quanto avviene nella verifica della comunicazione del gestore, il verificatore dovrebbe muovere dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente e valutare la conformità del soggetto regolamentato a tale piano. Se il piano di monitoraggio non è approvato, è incompleto o ha subito modifiche significative che non sono state approvate, è importante che il soggetto regolamentato ottenga l'approvazione dell'autorità competente. Tutte le inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 che il verificatore ha individuato nel piano di monitoraggio e che non sono state corrette dal soggetto regolamentato prima della presentazione della relazione di verifica dovrebbero figurare in tale relazione. |
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(19) |
Conformemente all'allegato V, parte C, punti da 1 a 5 e punto 7, della direttiva 2003/87/CE, il verificatore conduce una visita in sito per controllare i limiti del sistema di monitoraggio del soggetto regolamentato, valutare il funzionamento dei dispositivi, dei sistemi e dei processi di misurazione che questi utilizza per determinare i quantitativi di combustibili immessi in consumo, tenere colloqui e svolgere altre attività. È opportuno includere una definizione specifica di «sito» affinché i verificatori non debbano recarsi in visita presso serbatoi o impianti di stoccaggio dove i quantitativi di combustibile immessi in consumo sono determinati, elaborati e controllati da terzi, o dove i risultati delle misurazioni non sono usati per determinare ed elaborare i dati relativi alle emissioni del soggetto regolamentato. È l'analisi dei rischi a cura del verificatore che determina quali parti del sito del soggetto regolamentato dovrebbero essere oggetto di una visita. Il verificatore dovrebbe rinunciare alla visita in sito solo a determinate condizioni. |
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(20) |
Lo scambio di informazioni utili tra il soggetto regolamentato e il verificatore è essenziale in tutti gli aspetti del processo di verifica, soprattutto nella fase precontrattuale, nello svolgimento dell'analisi strategica a opera del verificatore e durante la verifica. È necessario stabilire requisiti armonizzati atti a disciplinare in ogni momento tale scambio di informazioni tra il soggetto regolamentato e il verificatore. |
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(21) |
Allo scopo di evitare il doppio conteggio delle emissioni coperte dal sistema per lo scambio di quote per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori e dal sistema per lo scambio di quote per gli impianti fissi e i trasporti aerei e marittimi conformemente all'articolo 30 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, i soggetti regolamentati sono tenuti, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, a servirsi del proprio processo di monitoraggio e comunicazione deducendo dal totale di combustibili immessi in consumo i quantitativi utilizzati nello stesso anno di comunicazione per attività contemplate dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE. Le informazioni trasmesse da gestori, operatori aerei e società di navigazione circa i combustibili forniti e la catena di fornitura in conformità all'allegato X bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 sono essenziali per determinare il quantitativo di combustibile da dedurre dal totale immesso. Affinché il soggetto regolamentato e il verificatore che ne verifica la comunicazione possano confidare a sufficienza nell'accuratezza delle informazioni di cui all'allegato X bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, è opportuno che i verificatori delle comunicazioni dell'operatore o del gestore aereo valutino tali informazioni nell'ambito della verifica di dette comunicazioni e confermino che i quantitativi di combustibili di un dato fornitore utilizzati non superano i quantitativi che il gestore o l'operatore aereo ha acquistato da quel fornitore, tenuto conto dei quantitativi immagazzinati stando alla metodologia indicata nel piano di monitoraggio approvato. |
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(22) |
Nell'interesse della totale trasparenza riguardo all'accuratezza delle informazioni di cui all'allegato X bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, è essenziale che il verificatore che verifica la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo riferisca sull'esito della valutazione delle suddette informazioni e riporti eventuali osservazioni nella dichiarazione di verifica, ivi comprese inesattezze individuate che non sono state corrette, non conformità e inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, o raccomandazioni di miglioramento. Il gestore o l'operatore aereo dovrebbe mettere tali informazioni a disposizione del soggetto regolamentato interessato insieme alle informazioni di cui all'allegato X bis, conformemente all'articolo 75 tervicies, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. |
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(23) |
Ciò consente al verificatore che verifica la comunicazione del soggetto regolamentato di controllare la coerenza tra le informazioni di cui all'allegato X bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e le informazioni sui combustibili consumati di cui all'allegato X ter del medesimo regolamento, e di determinare quindi se i quantitativi di combustibili dedotti conformemente all'articolo 75 tervicies, paragrafo 4, dello stesso sono accurati e se le emissioni totali di gas a effetto serra comunicate dal soggetto regolamentato non sono viziate da inesattezze rilevanti. Servono dunque norme armonizzate sui controlli da eseguire nell'ambito della verifica dei dati e della valutazione della metodologia di monitoraggio e del fattore settoriale. |
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(24) |
Al fine di pianificare la verifica della comunicazione del soggetto regolamentato e agevolare la valutazione del verificatore circa l'eventuale impatto rilevante di un'inesattezza, non conformità o inosservanza sui dati relativi alle emissioni, è opportuno definire un'adeguata soglia di rilevanza per la verifica della comunicazione del soggetto regolamentato. Nell'intento di ridurre l'onere amministrativo garantendo comunque l'integrità ambientale del sistema e l'attendibilità della verifica, si applica una soglia di rilevanza più stringente soltanto ai soggetti regolamentati con i livelli di emissioni più elevati, vale a dire con emissioni annue superiori a 500 kt di CO2. |
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(25) |
Come nel caso della verifica delle comunicazioni del gestore, spetta al verificatore valutare se l'inesattezza, la non conformità o l'inosservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, individualmente o aggregata ad altre, supera la soglia di rilevanza applicabile e dovrebbe pertanto essere considerata rilevante. Anche laddove non sia superata la soglia di rilevanza, il verificatore dovrebbe determinare se la problematica ha un impatto rilevante considerate la sua natura, la sua entità e le circostanze specifiche. |
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(26) |
Per assicurare il buon funzionamento del processo di monitoraggio e comunicazione, è opportuno che, nell'ambito delle sue attività di verifica, il verificatore formuli raccomandazioni per il miglioramento continuo del monitoraggio e della comunicazione da parte del soggetto regolamentato. |
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(27) |
È importante che il verificatore abbia le competenze per verificare le comunicazioni del soggetto regolamentato. Affinché il verificatore possa valutare i limiti del sistema di monitoraggio e comunicazione e gli aspetti del soggetto regolamentato connessi al sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori, è opportuno definire criteri specifici di competenza dei verificatori che verificano le comunicazioni dei soggetti regolamentati. A tal fine è opportuno creare un ambito di accreditamento a sé stante, così che gli organismi di accreditamento possano valutare le competenze e le prestazioni del verificatore a fronte di detti criteri specifici e accreditare il verificatore per quell'ambito particolare. |
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(28) |
Per ridurre i rischi per l'imparzialità del verificatore, l'auditor responsabile del gruppo di audit dovrebbe cambiare dopo aver svolto la verifica della comunicazione dello stesso soggetto regolamentato per cinque anni consecutivi. Quest'obbligo non dovrebbe impedire al verificatore di prendere misure supplementari volte a ridurre i rischi per la sua imparzialità. |
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(29) |
Il monitoraggio e la comunicazione per il nuovo sistema di scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori inizieranno il 1o gennaio 2025. Conformemente all'articolo 30 septies della direttiva 2003/87/CE, la prima comunicazione verificata del soggetto regolamentato, riferita all'anno di comunicazione 2025, deve essere trasmessa all'autorità competente entro il 30 aprile 2026. È pertanto opportuno che le disposizioni pertinenti in materia di verifica della comunicazione del soggetto regolamentato per il nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni diventino applicabili alla verifica delle emissioni di gas a effetto serra del soggetto regolamentato generate dal 1o gennaio 2025. Analogamente le disposizioni pertinenti che disciplinano la verifica delle informazioni di cui all'allegato X bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 dovrebbero anch'esse diventare applicabili a decorrere dall'anno di comunicazione 2025. |
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(30) |
Le modifiche che interessano la verifica dei dati di riferimento e i controlli del verificatore sull'attuazione delle raccomandazioni sull'efficienza energetica e sull'applicazione delle eccezioni alla condizionalità dovrebbero entrare in vigore con urgenza, dal momento che le comunicazioni verificate dei dati di riferimento, parte della domanda di assegnazione gratuita, devono essere trasmette entro il 30 maggio 2024 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331; il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. |
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(31) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 è così modificato:
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1) |
all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il presente regolamento stabilisce altresì, fatto salvo il regolamento (CE) n. 765/2008, disposizioni per il riconoscimento reciproco dei verificatori e per la valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento ai sensi degli articoli 15 e 30 septies della direttiva 2003/87/CE.»; |
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2) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica:
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3) |
l'articolo 3 è così modificato:
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4) |
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Presunzione di conformità Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate — quali definite all'articolo 2, punto 9), del regolamento (CE) n. 765/2008 — o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 22, dell'articolo 27, paragrafo 1, degli articolo 28, 31 e 32, dell'articolo 43 ter, paragrafi 1 e 4, e degli articoli 43 tervicies e 43 quatervicies del presente regolamento, un verificatore è considerato conforme alle prescrizioni di cui ai capi II, III e III bis del presente regolamento nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprano tali prescrizioni. » ; |
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5) |
il titolo del capo II è sostituito dal seguente: «CAPO II VERIFICA DELLE COMUNICAZIONI DEL GESTORE O DELL'OPERATORE AEREO» ; |
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6) |
all'articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente: «Una comunicazione delle emissioni, dei dati di riferimento, dei dati relativi ai nuovi entranti o una comunicazione annuale concernente il livello di attività che è stata oggetto di verifica è affidabile per chi ne fa uso. Costituisce una fedele rappresentazione degli elementi che dichiara di rappresentare o che si può ragionevolmente ritenere che rappresenti.»; |
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7) |
all'articolo 7, il paragrafo 4 è così modificato:
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8) |
all'articolo 9, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
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9) |
l'articolo 10, paragrafo 1, è così modificato:
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10) |
l'articolo 11 è così modificato:
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11) |
all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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12) |
l'articolo 16, paragrafo 2, è così modificato:
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13) |
l'articolo 17 è così modificato:
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14) |
sono inseriti gli articoli 17 bis e 17 ter seguenti: «Articolo 17 bis Controlli inerenti alle raccomandazioni sull'efficienza energetica 1. In applicazione della condizionalità a norma dell'articolo 22 bis del regolamento delegato (UE) 2019/331, il verificatore controlla l'attuazione delle raccomandazioni scaturite da audit energetici o sistemi di gestione dell'energia certificati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 3, del predetto regolamento delegato e conferma che sono state attuate integralmente. 2. Allo scopo di confermare l'attuazione integrale delle raccomandazioni di cui al paragrafo 1, il verificatore controlla:
Articolo 17 ter Controllo dell'applicazione delle deroghe elencate all'articolo 22 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/331 1. Se le raccomandazioni di cui all'articolo 17 bis del presente regolamento non sono state attuate integralmente, il verificatore valuta le prove addotte dal gestore e controlla:
2. Quando il tempo di ammortamento di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/331 non è precisato nella relazione di audit energetico, nel sistema di gestione dell'energia certificato o in una dichiarazione giurata dell'auditor dell'energia, il verificatore controlla:
3. Allo scopo di valutare le misure di attuazione di cui al paragrafo 1, lettera f), il verificatore controlla e conferma:
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15) |
all'articolo 22, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il verificatore stabilisce se le inesattezze non corrette, individualmente o aggregate con altre, abbiano un effetto rilevante sulle emissioni totali comunicate o sui dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita. Nel valutare la rilevanza delle inesattezze, il verificatore considera l'entità e la natura dell'inesattezza nonché le circostanze specifiche in cui questa si è verificata.»; |
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16) |
all'articolo 23, il paragrafo 3 è soppresso; |
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17) |
all'articolo 26, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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18) |
l'articolo 27 è così modificato:
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19) |
all'articolo 28, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
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20) |
all'articolo 30, paragrafo 1, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
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21) |
è inserito l'articolo 30 bis seguente: «Articolo 30 bis Seguito dato alle osservazioni in merito all'attuazione delle raccomandazioni sull'efficienza energetica Quando la dichiarazione di verifica contiene le osservazioni o i rilievi di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera r quater), il verificatore controlla, in sede di verifica della comunicazione annuale concernente il livello di attività nell'anno successivo, quali azioni ha intrapreso il gestore sulla scorta di tali osservazioni e se ciò incide sulla conferma data dal verificatore dell'attuazione integrale delle raccomandazioni in sospeso ai fini dell'applicazione dell'articolo 22 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331. » ; |
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22) |
all'articolo 32, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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23) |
all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento, il verificatore può decidere di rinunciare alla visita in sito per un operatore aereo che fa uso degli strumenti semplificati di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 se ritiene, sulla base dell'analisi dei rischi, di poter accedere a distanza a tutti i dati utili.» |
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24) |
all'articolo 34 bis, il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 34 bis Visite in loco virtuali per la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo » ; |
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25) |
è inserito l'articolo 34 ter seguente: «Articolo 34 ter Visite in loco virtuali per la verifica delle comunicazioni delle emissioni dell'operatore aereo 1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, il verificatore può decidere di effettuare una visita in loco virtuale per verificare la comunicazione dell'operatore aereo anche in casi diversi da quelli contemplati all'articolo 34 bis. La decisione di effettuare una visita in loco virtuale è presa in base all'esito dell'analisi dei rischi dopo aver appurato che il verificatore può accedere a distanza a tutti i dati utili. Il verificatore informa senza indugio l'operatore aereo della propria decisione di effettuare una visita in loco virtuale. 2. Il verificatore adotta misure destinate a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire la garanzia ragionevole che la comunicazione dell'operatore aereo non contenga inesattezze rilevanti. 3. In casi diversi da quelli contemplati all'articolo 34 bis, il verificatore effettua sempre una visita fisica in loco nelle situazioni seguenti:
4. Il paragrafo 3, lettera d), non si applica quando l'operatore aereo è ammissibile alla verifica semplificata conformemente all'articolo 33, paragrafo 2. (*2) Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj). » ;" |
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26) |
all'articolo 36, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il valutatore competente osserva detti auditor durante la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o della comunicazione del soggetto regolamentato nel sito dell'impianto, dell'operatore aereo o del soggetto regolamentato, a seconda dei casi, per stabilire se gli auditor soddisfino i criteri di competenza.»; |
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27) |
all'articolo 37, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «La squadra di verifica comprende almeno una persona dotata della competenza e delle conoscenze tecniche necessarie per valutare gli aspetti tecnici specifici di monitoraggio e comunicazione connessi alle attività di cui all'allegato I svolte dall'impianto, dall'operatore aereo o dal soggetto regolamentato. La squadra di verifica comprende inoltre una persona in grado di comunicare nella lingua necessaria per verificare la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo nello Stato membro in cui il verificatore esegue la verifica di cui trattasi.» |
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28) |
all'articolo 38, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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29) |
è inserito il capo III bis seguente: «CAPO III bis VERIFICA DELLE COMUNICAZIONI DEL SOGGETTO REGOLAMENTATO Articolo 43 bis Affidabilità della verifica delle comunicazioni del soggetto regolamentato 1. La comunicazione di un soggetto regolamentato che è stata oggetto di verifica è affidabile per chi ne fa uso. Costituisce una fedele rappresentazione degli elementi che dichiara di rappresentare o che si può ragionevolmente ritenere che rappresenti. 2. Il processo di verifica della comunicazione di un soggetto regolamentato è uno strumento efficace e affidabile a sostegno delle procedure di garanzia e controllo della qualità e fornisce informazioni in base alle quali il soggetto regolamentato può intervenire per migliorare le proprie prestazioni nel monitoraggio e nella comunicazione delle emissioni. Articolo 43 ter Obblighi generali del verificatore 1. Il verificatore esegue la verifica e svolge le attività previste al presente capo allo scopo di fornire una dichiarazione di verifica che affermi con garanzia ragionevole che la comunicazione del soggetto regolamentato non è viziata da inesattezze rilevanti. 2. Il verificatore pianifica ed esegue la verifica con senso critico professionale, con la consapevolezza che possono sussistere circostanze che determinano la presenza di inesattezze rilevanti nelle informazioni riportate nella comunicazione del soggetto regolamentato. 3. Il verificatore esegue la verifica nell'interesse pubblico ed è indipendente rispetto al soggetto regolamentato e alle autorità competenti responsabili dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE. 4. In occasione della verifica, il verificatore valuta se:
Ai fini della lettera c), il verificatore ottiene dal soggetto regolamentato elementi probanti evidenti e oggettivi a sostegno delle emissioni aggregate comunicate, tenendo conto di tutte le altre informazioni fornite nella comunicazione del soggetto regolamentato. 5. Il verificatore raccomanda al soggetto regolamentato di ottenere la necessaria approvazione dall'autorità competente qualora:
In seguito all'approvazione da parte dell'autorità competente, il verificatore continua, ripete o adegua di conseguenza le attività di verifica. Qualora l'approvazione non sia stata ottenuta prima della presentazione della dichiarazione di verifica, il verificatore lo segnala in detta dichiarazione. 6. Qualora rilevi che il soggetto regolamentato non ottempera al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore include tale non conformità nella dichiarazione di verifica anche se il piano di monitoraggio in questione è stato approvato dall'autorità competente. Articolo 43 quater Obblighi precontrattuali 1. Prima di accettare un incarico di verifica, il verificatore raccoglie adeguate informazioni sul soggetto regolamentato e valuta se è in grado di procedere alla verifica. A tal fine il verificatore quanto meno:
2. Il soggetto regolamentato fornisce al verificatore tutte le informazioni utili che lo mettono in condizione di svolgere le attività di cui al paragrafo 1. Articolo 43 quinquies Tempistica 1. Nel determinare la tempistica per un incarico di verifica di cui all'articolo 43 quater, paragrafo 1, lettera f), il verificatore tiene conto almeno dei seguenti elementi:
2. Il verificatore garantisce che il contratto di verifica preveda la possibilità di remunerare la prestazione di tempo aggiuntivo rispetto al tempo stipulato nel contratto, qualora ciò si riveli necessario ai fini dell'analisi strategica, dell'analisi dei rischi o di altre attività di verifica. Le situazioni in cui tale tempo aggiuntivo può essere necessario includono almeno le seguenti:
3. Il verificatore registra il tempo impiegato nella documentazione interna di verifica. Articolo 43 sexies Informazioni fornite dal soggetto regolamentato 1. Prima dell'analisi strategica e in altri momenti durante la verifica, il soggetto regolamentato fornisce al verificatore tutti i seguenti elementi:
2. Prima che il verificatore presenti la dichiarazione di verifica, il soggetto regolamentato gli fornisce la propria comunicazione definitiva autorizzata e convalidata internamente. Articolo 43 septies Analisi strategica 1. All'inizio della verifica, il verificatore valuta la probabile natura, entità e complessità dei compiti di verifica eseguendo un'analisi strategica di tutte le attività che riguardano il soggetto regolamentato. 2. Per comprendere le attività svolte dal soggetto regolamentato, il verificatore raccoglie ed esamina le informazioni necessarie per accertarsi che la squadra di verifica abbia le competenze sufficienti a svolgere la verifica, per stabilire se il tempo assegnato previsto dal contratto sia stato fissato correttamente e per assicurarsi di essere in grado di condurre l'analisi dei rischi necessaria. Le informazioni comprendono come minimo:
3. Nel passare in rassegna le informazioni di cui al paragrafo 1, il verificatore valuta quanto meno:
4. Nell'eseguire l'analisi strategica, il verificatore controlla:
Articolo 43 octies Analisi dei rischi 1. Il verificatore individua e analizza i seguenti elementi per definire, pianificare ed effettuare una verifica efficace:
2. Nell'individuare e analizzare gli elementi di cui al paragrafo 1, il verificatore considera quanto meno:
3. Se accerta che il soggetto regolamentato non è riuscito a individuare, nella valutazione dei rischi, i rischi intrinseci e i rischi di controllo pertinenti, il verificatore ne informa il soggetto regolamentato. 4. Se del caso, in funzione delle informazioni ottenute nel corso della verifica, il verificatore riesamina l'analisi dei rischi e modifica o ripete le attività di verifica richieste. Articolo 43 nonies Piano di verifica 1. Il verificatore redige un piano di verifica adeguato alle informazioni ottenute e ai rischi individuati nell'analisi strategica e nell'analisi dei rischi, che comprenda quanto meno:
2. Il verificatore predispone il piano di collaudo di cui al paragrafo 1, lettera b), in modo da poter stabilire in quale misura le attività di controllo in questione siano affidabili ai fini dell'accertamento della conformità ai requisiti di cui all'articolo 43 ter, paragrafo 4, lettere b) e c). Nel determinare le dimensioni e le attività del campionamento per il collaudo delle attività di controllo, il verificatore considera i seguenti elementi:
3. Nel determinare le dimensioni del campione e le attività di campionamento per i dati di cui al paragrafo 1, lettera c), il verificatore considera i seguenti elementi:
4. Il verificatore predispone e attua il piano di verifica in modo che il rischio di verifica sia ridotto a un livello accettabile per poter conseguire una garanzia ragionevole in merito al fatto che la comunicazione del soggetto regolamentato non è viziata da inesattezze rilevanti. 5. Durante la verifica il verificatore aggiorna l'analisi dei rischi e il piano di verifica e adatta le attività di verifica qualora individui rischi aggiuntivi che devono essere ridotti o ritenga che il rischio effettivo sia inferiore alle attese iniziali. Articolo 43 decies Attività di verifica Il verificatore dà attuazione al piano di verifica e, sulla base dell'analisi dei rischi, controlla l'attuazione del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente. A tal fine, il verificatore effettua quanto meno verifiche sostanziali costituite da procedure di analisi, verifica dei dati e controllo della metodologia di monitoraggio e provvede a controllare:
Ai fini del secondo comma, lettera a), il verificatore traccia il flusso di dati osservando la sequenza e l'interazione delle attività riguardanti il flusso di dati, a partire dai dati provenienti dalle fonti primarie fino alla compilazione della comunicazione del soggetto regolamentato. Articolo 43 undecies Procedure di analisi 1. Il verificatore applica procedure di analisi per valutare la plausibilità e la completezza dei dati laddove il rischio intrinseco, il rischio di controllo e la predisposizione delle attività di controllo del soggetto regolamentato evidenzino l'esigenza di tali procedure. 2. Nell'attuare le procedure di analisi di cui al paragrafo 1, il verificatore valuta i dati comunicati per individuare potenziali ambiti di rischio e successivamente convalidare e adattare le attività di verifica pianificate. Il verificatore provvede quanto meno a:
3. Nell'applicare le procedure di analisi di cui al paragrafo 1, il verificatore esegue:
4. Ove individui valori anomali, oscillazioni, tendenze, lacune nei dati o dati incoerenti con altre informazioni pertinenti o che si discostano in misura significativa dai valori o dai rapporti attesi, il verificatore ottiene spiegazioni dal soggetto regolamentato suffragate da ulteriori prove utili. In base alle spiegazioni e alle ulteriori prove prodotte, il verificatore valuta l'impatto sul piano di verifica e sulle relative attività da svolgere. Articolo 43 duodecies Verifica dei dati 1. Il verificatore verifica i dati riportati nella comunicazione del soggetto regolamentato effettuando un controllo dettagliato dei dati, che includa il loro tracciamento risalendo alla fonte primaria, il controllo incrociato con fonti esterne di informazioni, l'esecuzione di riconciliazioni, il controllo dei valori soglia relativi ai dati pertinenti e il ricalcolo dei valori. 2. Nel verificare i dati di cui al paragrafo 1 e in considerazione del piano di monitoraggio approvato, comprese le procedure ivi descritte, il verificatore controlla quanto segue:
Articolo 43 terdecies Verifica della corretta applicazione della metodologia di monitoraggio 1. Il verificatore controlla la corretta applicazione e attuazione della metodologia di monitoraggio approvata dall'autorità competente nel piano di monitoraggio, compresi i dettagli specifici di detta metodologia. 2. Allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni del soggetto regolamentato, il verificatore controlla la corretta applicazione e attuazione del piano di campionamento di cui agli articoli 33 e 75 duodecies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 approvato dall'autorità competente. 3. Se in osservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 il soggetto regolamentato è tenuto a dimostrare il rispetto delle soglie di incertezza per i dati relativi alle attività e per i fattori di calcolo, il verificatore conferma la validità delle informazioni utilizzate per calcolare i livelli di incertezza previsti nel piano di monitoraggio approvato. 4. Nel controllare la metodologia di monitoraggio di cui al paragrafo 1, il verificatore controlla la corretta applicazione e attuazione del metodo per determinare il fattore settoriale indicato nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, conformemente al capo VII bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. 5. Il verificatore controlla le prove addotte dal soggetto regolamentato che dimostrano se il combustibile è stato immesso in consumo in settori soggetti al capo III della direttiva 2003/87/CE. 6. Allo scopo di valutare se i combustibili immessi in consumo in settori soggetti al capo III della direttiva 2003/87/CE sono utilizzati nello stesso anno di comunicazione e possono essere dedotti conformemente all'articolo 75 tervicies, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore controlla la coerenza tra le informazioni di cui all'articolo 43 sexies, paragrafo 1, lettera g), del presente regolamento e quelle contenute nella comunicazione del soggetto regolamentato di cui all'allegato X ter del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Articolo 43 quaterdecies Verifica dei metodi applicati per i dati mancanti 1. Qualora siano stati utilizzati i metodi previsti dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente per completare dati mancanti a norma degli articoli 66 e 75 sexdecies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore controlla che tali metodi fossero adeguati per la situazione specifica e che siano stati applicati in maniera corretta. Qualora il soggetto regolamentato abbia ottenuto l'approvazione dell'autorità competente per l'uso di metodi diversi da quelli di cui al primo comma, a norma degli articoli 66 e 75 sexdecies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore controlla che l'approccio approvato sia stato applicato correttamente e documentato in modo adeguato. Qualora il soggetto regolamentato non riesca a ottenere per tempo tale approvazione, il verificatore si accerta che l'approccio utilizzato dal soggetto regolamentato per completare i dati mancanti assicuri che le emissioni non siano sottostimate e che non comporti inesattezze rilevanti. 2. Il verificatore controlla l'efficacia delle attività di controllo attuate dal soggetto regolamentato per evitare la mancanza di dati di cui agli articoli 66 e 75 sexdecies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Articolo 43 quindecies Campionamento 1. Nell'accertare la conformità delle attività e delle procedure di controllo di cui all'articolo 43 decies, lettere b) e c), oppure nell'effettuare i controlli di cui agli articoli 43 undecies e 43 duodecies, il verificatore può ricorrere a metodi di campionamento specifici per il soggetto regolamentato purché il campionamento sia giustificato in base all'analisi dei rischi. 2. Qualora, in sede di campionamento, il verificatore individui una non conformità o un'inesattezza, chiede al soggetto regolamentato di spiegare le principali cause della non conformità o dell'inesattezza al fine di valutarne l'impatto sui dati comunicati. In base all'esito di tale valutazione, il verificatore stabilisce se siano necessarie attività di verifica aggiuntive, se occorra aumentare le dimensioni del campione e quale parte dell'insieme dei dati debba essere corretta dal soggetto regolamentato. 3. Il verificatore documenta l'esito dei controlli di cui agli articoli da 43 decies a 43 terdecies, compresi i dettagli dei campioni aggiuntivi, nella documentazione interna di verifica. Articolo 43 sexdecies Trattamento di inesattezze, non conformità e inosservanze 1. Qualora, nel corso della verifica, rilevi inesattezze, non conformità o inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore ne informa tempestivamente il soggetto regolamentato e chiede che vengano effettuate le correzioni opportune. Il soggetto regolamentato corregge qualsiasi inesattezza o non conformità comunicata. Qualora sia rilevata un'inosservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il soggetto regolamentato ne dà comunicazione all'autorità competente e corregge l'inosservanza in modo opportuno e senza indebito ritardo. 2. Il verificatore documenta e segnala come risolte, nella documentazione interna di verifica, tutte le inesattezze, non conformità o inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 che sono state corrette dal soggetto regolamentato durante la verifica. 3. Qualora il soggetto regolamentato non corregga le inesattezze o le non conformità comunicategli dal verificatore a norma del paragrafo 1 prima che il verificatore presenti la dichiarazione di verifica, quest'ultimo chiede al soggetto regolamentato di spiegare le principali cause della non conformità o dell'inesattezza, al fine di valutarne l'impatto sui dati comunicati. Il verificatore stabilisce se le inesattezze non corrette, individualmente o aggregate con altre, abbiano un effetto rilevante sulle emissioni totali comunicate. Nel valutare la rilevanza delle inesattezze, il verificatore considera l'entità e la natura dell'inesattezza nonché le circostanze specifiche in cui questa si è verificata. Il verificatore valuta se la non conformità non corretta, individualmente o aggregata ad altre, ha un impatto sui dati comunicati e se ciò comporta un'inesattezza rilevante. Qualora il soggetto regolamentato non corregga le inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 a norma del paragrafo 1 prima che il verificatore presenti la dichiarazione di verifica, quest'ultimo valuta se l'inosservanza non corretta ha un impatto sui dati comunicati e se ciò comporta un'inesattezza rilevante. Il verificatore può considerare rilevanti le inesattezze anche qualora queste, individualmente o aggregate con altre, siano inferiori alla soglia di rilevanza di cui all'articolo 43 septdecies, ove ciò si giustifichi per l'entità e la natura delle inesattezze e le circostanze specifiche in cui si sono verificate. Articolo 43 septdecies Soglia di rilevanza 1. Per i soggetti regolamentati le cui emissioni annue associate ai combustibili immessi in consumo sono pari o inferiori a 500 000 tonnellate di CO2e, la soglia di rilevanza, ai fini della verifica delle comunicazioni del soggetto regolamentato, è fissata al 5 % delle emissioni totali comunicate nel periodo di comunicazione oggetto di verifica. 2. Per i soggetti regolamentati le cui emissioni annue associate ai combustibili immessi in consumo sono superiori a 500 000 tonnellate di CO2e, la soglia di rilevanza, ai fini della verifica delle comunicazioni del soggetto regolamentato, è fissata al 2 % delle emissioni totali comunicate nel periodo di comunicazione oggetto di verifica. Articolo 43 octodecies Conclusioni tratte dalla verifica, riesame indipendente e registri 1. Nel completare la verifica e considerare le informazioni ottenute durante la stessa, il verificatore:
2. Il verificatore svolge un riesame indipendente conformemente all'articolo 25. 3. Il verificatore predispone e compila una documentazione interna di verifica contenente almeno:
Ai fini della verifica delle comunicazioni del soggetto regolamentato si applica l'articolo 26, paragrafi 2 e 3. Articolo 43 novodecies Dichiarazione di verifica 1. Sulla base delle informazioni raccolte nel corso della verifica, il verificatore presenta una dichiarazione di verifica al soggetto regolamentato per ciascuna comunicazione delle emissioni sottoposta a verifica. La dichiarazione di verifica indica se:
Ai fini del primo comma, lettera a), la comunicazione del soggetto regolamentato può essere giudicata soddisfacente solo se non è viziata da inesattezze rilevanti. 2. Il soggetto regolamentato trasmette la dichiarazione di verifica all'autorità competente unitamente alla propria comunicazione. 3. La dichiarazione di verifica contiene almeno i seguenti elementi:
4. Nella dichiarazione di verifica il verificatore descrive inesattezze, non conformità e inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 con un livello di dettaglio sufficiente a consentire al soggetto regolamentato e all'autorità competente di comprendere quanto segue:
Articolo 43 vicies Limiti dell'ambito di applicazione Il verificatore può concludere che l'ambito di applicazione della verifica di cui all'articolo 43 novodecies, paragrafo 1, lettera c), è troppo limitato in una delle seguenti situazioni:
Articolo 43 unvicies Trattamento delle non conformità non rilevanti non rettificate 1. Il verificatore valuta se il soggetto regolamentato ha corretto le non conformità segnalate nella dichiarazione di verifica relativa al periodo di monitoraggio precedente, in conformità agli obblighi del soggetto regolamentato di cui all'articolo 75 octodecies, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, ove pertinenti. Qualora il soggetto regolamentato non abbia corretto le non conformità a norma dell'articolo 75 octodecies, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore appura se l'omissione aumenta o può aumentare il rischio di inesattezze. Il verificatore indica nella dichiarazione di verifica se tali non conformità sono state risolte dal soggetto regolamentato. 2. Il verificatore registra, nella documentazione interna di verifica, i particolari circa i tempi e i modi in cui le non conformità individuate vengono risolte dal soggetto regolamentato durante la verifica. Articolo 43 duovicies Miglioramento del processo di monitoraggio e comunicazione 1. Qualora individui ambiti di miglioramento della prestazione del soggetto regolamentato in relazione alle lettere da a) a d) in appresso, il verificatore include nella dichiarazione di verifica raccomandazioni tese a migliorare le prestazioni del soggetto regolamentato riguardo a detti elementi, ossia:
2. Durante la verifica effettuata l'anno successivo a quello in cui sono state formulate raccomandazioni di miglioramento nella dichiarazione di verifica, il verificatore controlla che il soggetto regolamentato abbia dato seguito a dette raccomandazioni e in che modo ciò sia avvenuto. Qualora il soggetto regolamentato non abbia attuato dette raccomandazioni o non l'abbia fatto in modo corretto, il verificatore ne valuta l'impatto sul rischio di inesattezze e non conformità. Articolo 43 tervicies Visite in sito e verifica semplificata 1. Una o più volte, in momenti idonei, il verificatore conduce, durante il processo di verifica, una visita in sito per valutare il funzionamento dei dispositivi di misurazione e dei sistemi di monitoraggio, per tenere colloqui, per svolgere le attività previste dal presente capo, nonché per raccogliere informazioni e prove sufficienti a consentirgli di concludere che la comunicazione del soggetto regolamentato non è viziata da inesattezze rilevanti. Quando effettua le visite in sito conformemente al primo comma, il verificatore valuta anche la completezza dei flussi di combustibili immessi così come i quantitativi di combustibile immessi. 2. Il soggetto regolamentato dà al verificatore l'accesso ai propri siti. 3. Per verificare la comunicazione delle emissioni del soggetto regolamentato, il verificatore decide, in base all'analisi dei rischi, se siano necessarie visite in ulteriori luoghi, anche quando parti significative delle attività riguardanti il flusso di dati e delle attività di controllo sono svolte altrove, come la sede centrale e altri uffici dislocati della società. 4. In deroga al paragrafo 1, il verificatore può decidere di rinunciare alle visite in sito per il soggetto regolamentato. La decisione è presa in base ai criteri seguenti:
Il verificatore informa senza indugio il soggetto regolamentato della propria decisione. 5. Il soggetto regolamentato presenta una domanda all'autorità competente affinché essa approvi la decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito. Nella domanda figura almeno quanto segue:
Per i soggetti regolamentati a basse emissioni ai sensi dell'articolo 75 quindecies, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 non è richiesta l'approvazione dell'autorità competente. 6. Tenuto conto delle informazioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a d), l'autorità competente decide se approvare la decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito. La decisione del verificatore si considera approvata se l'autorità competente non risponde alla domanda del soggetto regolamentato in applicazione del paragrafo 5 entro due mesi dal ricevimento. 7. Il verificatore effettua sempre visite in sito nelle situazioni seguenti:
Articolo 43 quatervicies Condizioni per la rinuncia alla conduzione di visite in sito La rinuncia alla conduzione di visite in sito presuppone che si verifichi una delle seguenti condizioni:
Articolo 43 quinvicies Piano per le verifiche semplificate e visite in loco virtuali Alla verifica delle emissioni dei soggetti regolamentati che rientrano nel capo IV bis della direttiva 2003/87/CE si applicano gli articoli 34 e 34 bis del presente regolamento. A tal fine tutti i riferimenti a gestori, impianti e operatori aerei si intendono fatti ai soggetti regolamentati. Articolo 43 sexvicies Ambito di accreditamento Il verificatore presenta una dichiarazione di verifica solo al soggetto regolamentato che svolga un'attività che rientra nel gruppo di attività n. 1c di cui all'allegato I del presente regolamento e per la quale il verificatore ha ottenuto un accreditamento conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 e al presente regolamento. Articolo 43 septvicies Procedure e documentazione del verificatore 1. Il verificatore definisce, documenta, applica e mantiene una o più procedure per le attività di verifica di cui al capo III bis, nonché le procedure e i processi previsti all'allegato II del presente regolamento. Nel definire e applicare tali procedure e processi, il verificatore esegue le attività elencate nell'allegato II del presente regolamento conformemente alla norma armonizzata di cui al medesimo allegato. 2. Alla verifica delle emissioni dei soggetti regolamentati che rientrano nel capo IV bis della direttiva 2003/87/CE si applicano l'articolo 41, paragrafo 2, e l'articolo 42, paragrafo 1, del presente regolamento. 3. Periodicamente il verificatore mette le informazioni a disposizione del soggetto regolamentato e delle altre parti interessate, conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato II del presente regolamento. Articolo 43 septvicies bis Imparzialità e indipendenza 1. Il verificatore è indipendente dal soggetto regolamentato ed è imparziale nell'esecuzione delle attività di verifica. Al fine di garantire l'indipendenza e l'imparzialità, il verificatore e qualsiasi parte della medesima persona giuridica non sono un soggetto regolamentato, né sono proprietari di un soggetto regolamentato o di proprietà di questi, né intrattengono con il soggetto regolamentato relazioni che possano compromettere l'indipendenza e l'imparzialità del verificatore. Il verificatore è altresì indipendente dagli organismi che scambiano le quote di emissioni nel quadro del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra istituito ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE. 2. Il verificatore è organizzato in modo da tutelare la propria obiettività, indipendenza e imparzialità. Ai fini del presente regolamento si applicano gli obblighi pertinenti relativi alla struttura e all'organizzazione del verificatore stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato II. 3. Il verificatore non svolge attività di verifica per un soggetto regolamentato se ciò è atto a generare un rischio inaccettabile per la sua imparzialità o a creare un conflitto di interessi. Nella verifica della comunicazione di un soggetto regolamentato, il verificatore non si avvale di personale interno o esterno che comporti un conflitto di interessi effettivo o potenziale. Il verificatore assicura altresì che le attività del personale o delle organizzazioni non compromettano la riservatezza, l'obiettività, l'indipendenza e l'imparzialità della verifica. A tal fine, il verificatore monitora i rischi per l'imparzialità e adotta le misure appropriate per affrontarli. Si ritiene che esista un rischio inaccettabile per l'imparzialità o un conflitto di interessi di cui alla prima frase del primo comma segnatamente in uno dei casi seguenti:
4. Si ritiene che esista un conflitto di interessi per il verificatore nelle relazioni con il soggetto regolamentato segnatamente in uno dei casi seguenti:
Ai fini del primo comma, lettera b), l'imparzialità del verificatore si ritiene compromessa qualora le relazioni tra il verificatore e l'ente di consulenza, l'organismo di assistenza tecnica o l'altra organizzazione si basino su una proprietà comune, una governance comune, una dirigenza o personale comune, risorse condivise, fondi comuni, contratti o commercializzazione in comune e un pagamento comune della commissione sulle vendite o altro incentivo per la segnalazione di nuovi clienti. 5. Il verificatore non affida all'esterno la conclusione dell'accordo tra il soggetto regolamentato e il verificatore, il riesame indipendente né la dichiarazione di verifica. Ai fini del presente regolamento, in caso di esternalizzazione di altre attività di verifica, il verificatore adempie agli obblighi pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato II. Tuttavia, l'assunzione di persone fisiche per l'espletamento di attività di verifica non costituisce esternalizzazione ai fini del primo comma qualora il verificatore, nell'effettuare tale assunzione, si assuma la piena responsabilità delle attività di verifica effettuate dal personale assunto. Quando assume persone fisiche per l'espletamento di attività di verifica, il verificatore esige da tali persone la firma di un accordo scritto in merito alla loro conformità alle procedure del verificatore e all'assenza di conflitti di interesse nello svolgimento di tali attività di verifica. 6. Il verificatore definisce, documenta, applica e mantiene un processo per assicurare il perdurare dell'imparzialità e dell'indipendenza proprie, delle parti della medesima persona giuridica, delle altre organizzazioni di cui al paragrafo 4, nonché di tutto il personale e delle persone fisiche assunte che siano coinvolti nella verifica. Tale processo comprende un meccanismo per tutelare l'imparzialità e l'indipendenza del verificatore e soddisfa i pertinenti requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato II. 6 bis. Qualora effettui la verifica dello stesso soggetto regolamentato dell'anno precedente, il verificatore tiene conto dei rischi in materia di imparzialità e adotta misure per ridurli. 7. A partire dal 2026, se l'auditor responsabile gruppo di audit dell'EU ETS svolge per cinque anni consecutivi la verifica annuale delle emissioni che rientrano nel capo IV bis della direttiva 2003/87/CE per un determinato soggetto regolamentato, successivamente si astiene dal fornire servizi di verifica al medesimo soggetto regolamentato per tre anni consecutivi.»; (*3) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj)." (*4) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj)." |
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30) |
all'articolo 44, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il verificatore che presenta una dichiarazione di verifica al gestore, all'operatore aereo o al soggetto regolamentato è accreditato per l'ambito delle attività di cui all'allegato I per le quali il verificatore effettua la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o della comunicazione del soggetto regolamentato.»; |
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31) |
l'articolo 45 è sostituito dal seguente: «Articolo 45 Obiettivi dell'accreditamento Durante il processo di accreditamento e il monitoraggio dei verificatori accreditati, ciascun organismo nazionale di accreditamento valuta se il verificatore e il relativo personale addetto alle attività di verifica:
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32) |
all'articolo 48, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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33) |
all'articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente: «Qualora uno Stato membro non consideri economicamente sensato o sostenibile designare un organismo nazionale di accreditamento o fornire determinati servizi di accreditamento ai sensi dell'articolo 15 o dell'articolo 30 septies della direttiva 2003/87/CE, esso ricorre all'organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro.»; |
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34) |
all'articolo 58, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La squadra di valutazione comprende almeno una persona competente in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 negli aspetti pertinenti per l'ambito di accreditamento e dotata delle competenze e delle conoscenze necessarie a valutare le attività di verifica presso l'impianto, l'operatore aereo o il soggetto regolamentato per tale ambito, nonché almeno una persona che conosca la normativa e gli orientamenti nazionali in materia.»; |
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35) |
all'articolo 62, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Qualora riceva un reclamo riguardante il verificatore dall'autorità competente, dal gestore, dall'operatore aereo, dal soggetto regolamentato oppure da altre parti interessate, l'organismo nazionale di accreditamento entro un termine ragionevole e non superiore a tre mesi dalla ricezione del reclamo:»; |
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36) |
l'articolo 69 è sostituito dal seguente: «Articolo 69 Scambio elettronico di dati e impiego di sistemi di automazione 1. Gli Stati membri possono chiedere ai verificatori di impiegare modelli elettronici o specifici formati di file per le dichiarazioni di verifica conformemente all'articolo 74, paragrafo 1, o all'articolo 75 duovicies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o conformemente all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2019/331. 2. Modelli elettronici standardizzati o specifiche di formato dei file per altre tipologie di comunicazione tra il gestore, l'operatore aereo, il soggetto regolamentato, il verificatore, l'autorità competente e l'organismo nazionale di accreditamento possono essere resi disponibili conformemente all'articolo 74, paragrafo 2, o all'articolo 75 duovicies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. » |
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37) |
all'articolo 71, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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38) |
all'articolo 73, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
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39) |
all'articolo 76, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli organismi nazionali di accreditamento o, se del caso, le autorità nazionali di cui all'articolo 55, paragrafo 2, istituiscono e gestiscono una banca di dati e permettono agli altri organismi nazionali di accreditamento, alle autorità nazionali, ai verificatori, ai gestori, agli operatori aerei, ai soggetti regolamentati e alle autorità competenti di accedervi. L'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 agevola e armonizza l'accesso alle banche di dati, onde consentire una comunicazione efficace ed efficiente in termini di costi tra gli organismi nazionali di accreditamento, le autorità nazionali, i verificatori, i gestori, gli operatori aerei, i soggetti regolamentati e le autorità competenti, e può raggruppare tali banche di dati in un'unica banca di dati centralizzata.» |
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40) |
l'articolo 77, paragrafo 1, è così modificato:
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41) |
gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, punto 4), punto 7), lettera a), punto i), punto 12), lettera d), punto 13), lettera d), punto 18), lettera b), punto 18), lettera c), punto vii), punti da 26) a 29), punto 38) e punto 40), lettere b) e c), e il punto 2), lettera a), dell'allegato si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 8 maggio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
(2) Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94.ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj).
(4) Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj).
(5) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj).
(6) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).
(7) Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato(GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/958/oj).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1,ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj).
ALLEGATO
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 sono così modificati:
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1) |
l'allegato I è così modificato:
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2) |
l'allegato II è così modificato:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1321/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)