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Document 32024R1255

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1255 della Commissione, del 3 maggio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda alcune disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea

C/2024/2612

GU L, 2024/1255, 6.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1255/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1255/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1255

6.5.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1255 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda alcune disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’esperienza acquisita nell’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (2) ha messo in evidenza la necessità di apportare lievi modifiche alle misure di attuazione di determinate norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea.

(2)

Il trasporto di superficie tra i locali degli agenti regolamentati, dei mittenti conosciuti e dei vettori aerei di merce e posta aerea sottoposte ai prescritti controlli di sicurezza è in molti casi esternalizzato da tali soggetti a trasportatori esterni che operano per loro conto. Alcune condizioni e norme che consentono di avvalersi di trasportatori, nonché determinati obblighi per tali trasportatori sono già stabiliti nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

(3)

Al fine di mantenere l’integrità e la sicurezza della catena logistica di merce e posta aerea nell’Unione è necessaria una maggiore chiarezza per quanto riguarda la visibilità e la responsabilità dei trasportatori, nonché la supervisione di tali trasportatori e delle operazioni che eseguono da parte delle autorità competenti. È pertanto opportuno introdurre nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 requisiti per l’approvazione e la supervisione dei trasportatori.

(4)

I requisiti per i trasportatori approvati non dovrebbero imporre inutili oneri amministrativi e operativi ai soggetti né tantomeno alle autorità competenti. Le disposizioni che stabiliscono tali requisiti dovrebbero tenere conto anche dell’esperienza maturata dagli Stati membri che hanno istituito un sistema di approvazione e supervisione per i trasportatori che operano a livello nazionale.

(5)

Al fine di consentire una graduale introduzione del regime dei trasportatori approvati nell’Unione, gli attuali requisiti cui sono soggetti i trasportatori dovrebbero continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2026. Ciò faciliterebbe la preparazione dell’attuazione obbligatoria del regime dei trasportatori approvati da parte sia delle autorità competenti sia dei soggetti interessati.

(6)

Le appendici 3-B, 4-B, 5-A e 6-F dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 elencano i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea.

(7)

La Commissione si è accertata che l’aeroporto delle Svalbard (area non incorporata del Regno di Norvegia), soddisfa i criteri di cui alla parte E dell’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione (3) relativamente allo screening dei passeggeri e del bagaglio a mano, allo screening del bagaglio da stiva, delle merci e della posta e alla sicurezza degli aeromobili.

(8)

È pertanto necessario aggiungere l’aeroporto delle Svalbard agli elenchi delle appendici 3-B, 4-B, 5-A e 6-F dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

(9)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/566 della Commissione (4) ha introdotto per i dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) in funzione a decorrere dal 1o settembre 2014 l’obbligo di rilevare anche le sostanze chimiche a partire dal 1o luglio 2024. L’esperienza acquisita nell’attuazione corrente delle fasi preparatorie dimostra che è necessario posticipare di 15 mesi la data del 1 luglio 2024, al fine di garantire il rispetto di tale obbligo e consentire a tutti gli utenti un aggiornamento senza intoppi delle apparecchiature installate, senza comportare un rischio indebito per la sicurezza aerea.

(10)

Determinate disposizioni particolareggiate in materia di sicurezza aerea dovrebbero essere chiarite, armonizzate o semplificate al fine di migliorare la certezza del diritto, standardizzare l’interpretazione comune delle disposizioni pertinenti e garantire ulteriormente la migliore attuazione possibile delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19 del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1998/oj).

(3)  Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/272/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/566 della Commissione, del 10 marzo 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda alcune disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 74 del 13.3.2023, pag. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/566/oj).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è così modificato:

(1)

nell’elenco di cui all’appendice 3-B, dopo la voce «Jersey» è inserita la voce seguente:

« Regno di Norvegia, per quanto riguarda l’aeroporto delle Svalbard »;

(2)

nell’elenco di cui all’appendice 4-B, dopo la voce «Jersey» è inserita la voce seguente:

« Regno di Norvegia, per quanto riguarda l’aeroporto delle Svalbard »;

(3)

nell’elenco di cui all’appendice 5-A, dopo la voce «Jersey» è inserita la voce seguente:

« Regno di Norvegia, per quanto riguarda l’aeroporto delle Svalbard »;

(4)

sono aggiunti i punti 6.0.5 e 6.0.6 seguenti:

«6.0.5.

Ai fini del presente allegato, per “trasportatore approvato” si intende un soggetto che assicura, per conto di un agente regolamentato o di un mittente conosciuto, il trasporto di superficie e la protezione delle spedizioni di merce e posta aerea precedentemente sottoposte a controlli di sicurezza e le cui procedure soddisfano norme e disposizioni comuni di sicurezza sufficienti a mantenere l’integrità delle spedizioni.

6.0.6.

Ai fini del presente allegato, per “stoccaggio limitato” si intende il tempo complessivo strettamente necessario affinché un trasportatore approvato effettui il trasbordo di merce e posta da un mezzo di trasporto a quello utilizzato per la tappa successiva del trasporto di superficie di tale spedizione.

Ai fini della definizione di cui al primo comma, il “tempo strettamente necessario”:

a)

comprende il tempo necessario per eseguire le relative operazioni di handling ed espletare le formalità amministrative;

b)

se necessario dal punto di vista logistico, comprende un breve stoccaggio della spedizione nel trasbordo tra i due mezzi di trasporto, durante il quale tale spedizione è protetta da interferenze illecite conformemente ai punti 6.5.2, 6.6.1 e 6.6.2;

c)

non comprende operazioni di stoccaggio diverse da quelle di cui alla lettera b), a meno che il trasportatore non sia anche approvato come agente regolamentato.»;

(5)

il punto 6.1.4. è sostituito dal seguente:

«6.1.4.

L’accesso alle aree sterili destinate a merce e posta deve essere accordato solo dopo aver stabilito a quale delle seguenti categorie appartiene il soggetto che trasporta la spedizione dal lato terra:

a)

agente regolamentato;

b)

mittente conosciuto;

c)

trasportatore designato in conformità al punto 6.6.1.1, lettera c), che trasporta spedizioni precedentemente sottoposte a controlli di sicurezza;

d)

trasportatore approvato;

e)

nessuno dei soggetti di cui alle lettere da a) a d).

La lettera c) si applica fino al 31 dicembre 2026.»;

(6)

al punto 6.3.1.1, quarto comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

la protezione e il trasporto delle spedizioni a un trasportatore che soddisfa i requisiti di cui ai punti 6.5 e 6.6, a seconda dei casi.»;

(7)

è aggiunto il punto 6.3.1.9:

«6.3.1.9.

Su richiesta dell’autorità competente, l’agente regolamentato deve fornire prove documentali degli accordi in vigore con qualsiasi trasportatore approvato che effettua il trasporto per suo conto. Se richiesto dall’autorità competente che rilascia l’approvazione, l’agente regolamentato deve inoltre tenere un elenco nel quale sia indicato, per ciascun trasportatore approvato con il quale ha stipulato un contratto di trasporto, almeno il codice alfanumerico identificativo unico, la data iniziale di validità del contratto e, ove applicabile, la sua data di scadenza.

L’elenco deve essere a disposizione dell’autorità competente a fini ispettivi.»;

(8)

il punto 6.3.2.9 è sostituito dal seguente:

«6.3.2.9.

Gli agenti regolamentati devono garantire che tutto il personale sia selezionato in conformità ai requisiti del capitolo 11 e formato adeguatamente secondo il profilo delle diverse mansioni. Ai fini della formazione, il personale che ha accesso non controllato a merce o posta aerea identificabile come tale e che sia stata sottoposta ai prescritti controlli di sicurezza deve essere considerato personale che effettua i controlli di sicurezza. I conducenti che non hanno accesso o che hanno accesso controllato a merce o posta aerea identificabile come tale e che sia stata sottoposta ai prescritti controlli di sicurezza devono ricevere almeno una formazione di sensibilizzazione alla sicurezza conformemente al punto 11.2.7.»;

(9)

è aggiunto il seguente punto 6.3.2.10:

«6.3.2.10.

I controlli di sicurezza che un agente regolamentato deve effettuare devono inoltre essere soggetti alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015) 8005.»;

(10)

è aggiunto il seguente punto 6.4.1.8:

«6.4.1.8.

Su richiesta dell’autorità competente, il mittente conosciuto deve fornire prove documentali degli accordi in vigore con qualsiasi trasportatore approvato che effettua il trasporto per suo conto. Se richiesto dall’autorità competente che rilascia l’approvazione, il mittente conosciuto deve inoltre tenere un elenco nel quale sia indicato, per ciascun trasportatore approvato con il quale ha stipulato un contratto di trasporto, almeno il codice alfanumerico identificativo unico, la data iniziale di validità del contratto e, ove applicabile, la sua data di scadenza.

L’elenco deve essere a disposizione dell’autorità competente a fini ispettivi.»;

(11)

al punto 6.4.2.1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

tutto il personale che effettua controlli di sicurezza e tutto il personale che ha accesso non controllato a merce o posta aerea identificabile come tale e che sia stata sottoposta ai prescritti controlli di sicurezza sia selezionato in conformità ai requisiti del capitolo 11 e abbia ricevuto una formazione sulla sicurezza conformemente al punto 11.2.3.9. I conducenti che non hanno accesso o che hanno accesso controllato a merce o posta aerea identificabile come tale e che sia stata sottoposta ai prescritti controlli di sicurezza devono ricevere almeno una formazione di sensibilizzazione alla sicurezza conformemente al punto 11.2.7; nonché»;

(12)

è aggiunto il seguente punto 6.4.2.3:

«6.4.2.3.

I controlli di sicurezza che un mittente conosciuto deve effettuare devono inoltre essere soggetti alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015) 8005.»;

(13)

il punto 6.5 è sostituito dal seguente:

«6.5   TRASPORTATORI APPROVATI

6.5.1.   Approvazione dei trasportatori

6.5.1.1.

I trasportatori devono essere approvati dall’autorità competente.

Il richiedente, una persona fisica o giuridica, deve presentare domanda di approvazione all’autorità competente dello Stato membro nel quale è situata la propria sede di residenza o legale, a seconda dei casi. Le filiali estere dello stesso richiedente o delle sue controllate devono richiedere l’approvazione dell’autorità competente dello Stato membro in cui è situata la sede legale di tale filiale o controllata estera.

6.5.1.2

Il richiedente deve presentare all’autorità competente interessata un programma di sicurezza. Tale programma deve descrivere i metodi e le procedure che il trasportatore deve seguire per conformarsi ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei suoi atti di esecuzione. Il programma deve comprendere disposizioni e procedure dettagliate riguardanti almeno:

(1)

informazioni generali, tra cui organizzazione, persona responsabile della sicurezza, controllo della qualità, cooperazione con le autorità, presentazione delle relazioni e altri piani e istruzioni;

(2)

protezione della merce durante le operazioni di raccolta, handling, stoccaggio limitato, trasporto e consegna;

(3)

assunzione e formazione del personale, compresi registri di formazione e prove del buon esito dei controlli dei precedenti personali, a seconda dei casi;

(4)

misure volte a prevenire interferenze illecite per quanto riguarda le spedizioni di merce e posta aerea alle quali sono stati applicati i controlli di sicurezza e azioni da adottare qualora abbiano luogo tali interferenze.

Il programma deve descrivere anche le modalità con le quali il trasportatore stesso deve vigilare sul rispetto di tali disposizioni e procedure.

Il programma deve essere redatto utilizzando il modello standardizzato di cui all’appendice 6-K — Programma di sicurezza del trasportatore approvato. I soggetti che chiedono l’approvazione e che prevedono di effettuare attività di trasportatore in uno Stato membro diverso da quello nel quale sono registrati e approvati devono redigere il proprio programma di sicurezza anche in inglese.

Il richiedente presenta inoltre la “Dichiarazione di impegni — trasportatore approvato” di cui all’appendice 6-D. Tale dichiarazione è firmata dal rappresentante legale del richiedente o dal responsabile della sicurezza.

La dichiarazione firmata deve indicare chiaramente l’ubicazione del sito o dei siti cui si riferisce ed essere conservata dall’autorità competente interessata.

6.5.1.3.

Una volta che il programma di sicurezza è stato presentato e che la sua pertinenza e la sua completezza sono state confermate da una valutazione positiva, il richiedente deve essere sottoposto a una verifica in loco al fine di valutare la conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei suoi atti di esecuzione. La verifica in loco deve includere il monitoraggio delle operazioni e delle procedure pertinenti attuate senza carenze dal trasportatore durante le operazioni di raccolta, handling, stoccaggio limitato, trasporto e consegna delle spedizioni, a seconda dei casi. Tale verifica in loco deve riguardare almeno uno dei luoghi operativi appartenenti alla rete del trasportatore.

Nel proprio programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile, di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 300/2008, l’autorità competente deve specificare se la valutazione del programma di sicurezza e la verifica in loco devono essere effettuate dall’autorità stessa o da un validatore della sicurezza aerea UE che agisce a suo nome.

Al termine della verifica in loco, l’autorità competente, o il validatore della sicurezza aerea UE che agisce a suo nome, deve redigere una relazione di convalida utilizzando la lista di controllo standardizzata di cui all’appendice 6-L.

Se la verifica in loco è effettuata da un validatore della sicurezza aerea UE, la relazione di convalida e la “Dichiarazione di indipendenza - Validatore della sicurezza aerea UE” di cui all’appendice 11-A devono essere presentate all’autorità competente entro un mese dalla visita in loco.

Se applicabile e necessario al fine di monitorare le operazioni e le procedure pertinenti attuate dal trasportatore, lo Stato membro che rilascia l’approvazione può chiedere l’assistenza e il sostegno dell’autorità competente di un altro Stato membro in cui si svolgono determinate operazioni. Con il consenso dello Stato membro che rilascia l’approvazione, una verifica in loco di tali operazioni può essere effettuata da un validatore della sicurezza aerea UE che agisce a nome dell’autorità competente dello Stato membro in cui si svolgono determinate operazioni. Gli Stati membri interessati devono coordinare l’esecuzione tempestiva di tale verifica in loco, concordarne la portata e il contenuto e stabilire le modalità per lo scambio di informazioni sui relativi risultati. In tal caso, la relazione di convalida relativa a tali operazioni, costituita dalla lista di controllo di cui all’appendice 6-L e, se del caso, accompagnata dalla “Dichiarazione di indipendenza — Validatore della sicurezza aerea UE” di cui all’appendice 11-A, deve essere:

a)

redatta in inglese o in un’altra lingua ufficiale dell’Unione, come concordato tra gli Stati membri interessati;

b)

presentata all’autorità competente che rilascia l’approvazione entro un mese dalla visita in loco.

Dopo aver completato con successo le fasi di cui al presente punto e stabilito che il richiedente soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei suoi atti di esecuzione, l’autorità competente che rilascia l’approvazione deve concedere lo status di trasportatore approvato per un periodo massimo di cinque anni. L’autorità competente deve provvedere a tal fine a registrare le coordinate del trasportatore nella “banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica” entro il giorno lavorativo successivo. Quando effettua la registrazione nella banca dati l’autorità competente deve assegnare a ogni sede legale un codice alfanumerico identificativo unico nel formato standard.

Un trasportatore non può essere considerato “approvato” prima che le sue coordinate siano inserite nella “banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica”.

6.5.1.4.

In alternativa alla procedura di cui al punto 6.5.1.3, e solo se si tratta della prima approvazione, dopo che la pertinenza e la completezza del programma di sicurezza sono state confermate da una valutazione positiva, l’autorità competente può sottoporre il richiedente a un audit documentale consistente in un colloquio approfondito con la persona designata come responsabile dell’attuazione del programma di sicurezza e delle pertinenti operazioni e procedure attuate. Se stabilisce che il richiedente soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei suoi atti di esecuzione, l’autorità competente deve concedere lo status di trasportatore approvato per un periodo massimo e non rinnovabile di un anno, entro il quale il trasportatore deve essere sottoposto a una verifica in loco, come stabilito al punto 6.5.1.3.

Una volta completata con successo la verifica in loco, se stabilisce che il richiedente soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei suoi atti di esecuzione, l’autorità competente deve concedere lo status di trasportatore approvato per un periodo massimo di cinque anni.

Se la verifica in loco non ha luogo entro un anno per motivi che esulano dalla responsabilità del trasportatore, l’autorità competente che rilascia l’approvazione può prorogare lo status per un periodo non superiore a tre mesi. Al termine del periodo di proroga, l’autorità competente deve sospendere lo status del trasportatore e non riattivarlo fino al completamento della verifica in loco.

6.5.1.5.

Se non ritiene adeguate le informazioni trasmesse e valutate conformemente ai punti 6.5.1.2, 6.5.1.3 e 6.5.1.4, a seconda dei casi, l’autorità competente deve immediatamente comunicarne le ragioni al soggetto che ha richiesto l’approvazione come trasportatore approvato.

6.5.1.6.

I trasportatori approvati devono designare almeno una persona responsabile dell’attuazione del programma di sicurezza presentato e delle relative operazioni e procedure attuate. Tale persona deve aver superato un controllo rafforzato dei precedenti personali in conformità al punto 11.1.1, lettera b).

6.5.1.7.

I trasportatori approvati devono essere sottoposti a una procedura di nuova approvazione a intervalli regolari non superiori a 5 anni al fine di valutare se soddisfa ancora i requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei suoi atti di esecuzione. Tale procedura deve includere un esame del programma di sicurezza e una verifica in loco conforme al punto 6.5.1.3.

Un’ispezione effettuata dall’autorità competente che rilascia l’approvazione in conformità al proprio programma nazionale di controllo della qualità può essere considerata una verifica in loco, purché essa comprenda la verifica di tutti i requisiti necessari per l’approvazione.

6.5.1.8.

Se l’autorità competente che rilascia l’approvazione o un’altra autorità competente individua carenze nell’attuazione delle operazioni del trasportatore, deve comunicarlo immediatamente al trasportatore e chiedere che vi sia posto rimedio. Se alla situazione non è posto rimedio entro un termine ragionevole o si ritiene che le carenze abbiano un impatto significativo sulla sicurezza della catena logistica, l’autorità competente che rilascia l’approvazione deve sospendere o revocare lo status di trasportatore approvato, a seconda dei casi.

Se ritiene il trasportatore approvato non soddisfi più i requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei suoi atti di esecuzione, l’autorità competente che ha rilasciato l’approvazione deve ritirare lo status di trasportatore approvato.

Subito dopo il ritiro, e in ogni caso entro 24 ore dallo stesso, l’autorità competente che rilascia l’approvazione deve provvedere affinché il cambio di status dell’ex trasportatore approvato venga indicato nella “banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica”.

6.5.1.9.

I trasportatori approvati, la cui approvazione sia avvenuta conformemente al punto 6.5 del presente allegato, devono essere riconosciuti come tali in tutti gli Stati membri.

6.5.2.   Controlli di sicurezza che un trasportatore approvato deve applicare

6.5.2.1.

I trasportatori approvati devono provvedere affinché:

a)

nei propri locali e nei luoghi in cui sono attuate le operazioni e le procedure vi sia un livello di sicurezza sufficiente a proteggere merce e posta aerea identificabili come tali e precedentemente sottoposte a controlli di sicurezza;

b)

tutto il personale che trasporta merce e posta abbia ricevuto la necessaria formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, conformemente al punto 11.2.7;

c)

tutto il personale di cui alla lettera b) che ha anche accesso non controllato a merce e posta sottoposte ai prescritti controlli di sicurezza abbia seguito una formazione sulla sicurezza in conformità al punto 11.2.3.9 e abbia superato un controllo dei precedenti personali in conformità al punto 11.1.2, lettera b);

d)

la merce e la posta aerea identificabili come tale e precedentemente sottoposte a controlli di sicurezza siano protette da interferenze non autorizzate o manomissioni durante le operazioni di raccolta, handling, stoccaggio limitato, trasporto e consegna.

6.5.2.2

Al fine di garantire che le spedizioni sottoposte ai prescritti controlli di sicurezza siano protette da interferenze non autorizzate durante le operazioni eseguite dal trasportatore approvato, si applicano tutti i seguenti requisiti:

a)

le spedizioni devono essere confezionate o sigillate dall’agente regolamentato o dal mittente conosciuto in modo da assicurare che eventuali manomissioni risultino evidenti; se ciò non è possibile, devono essere adottate misure di protezione alternative che garantiscano l’integrità della spedizione;

b)

il compartimento di carico deve essere ispezionato immediatamente prima delle operazioni di carico e l’integrità di tale ispezione deve essere mantenuta fino al completamento delle suddette operazioni di carico;

c)

il compartimento di carico delle merci del veicolo nel quale devono essere trasportate le spedizioni deve essere chiuso a chiave o sigillato o, nei veicoli coperti da telone, deve essere protetto ai fini della sicurezza con cavi TIR in modo da evidenziare eventuali manomissioni, mentre nei veicoli a fondo piatto la zona di carico deve essere tenuta sotto osservazione;

d)

ciascun conducente deve recare con sé una carta di identità, un passaporto, una patente di guida o altro documento, munito di fotografia personale, che sia stato rilasciato dalle autorità nazionali o da esse riconosciuto; la carta di identità o altro documento deve essere utilizzata per accertare l’identità della persona che riceve o consegna la spedizione;

e)

gli autisti devono astenersi dall’effettuare soste non programmate tra la raccolta del carico e la sua consegna. Quando una sosta sia inevitabile, il conducente deve controllare la sicurezza del carico e l’integrità dei lucchetti e/o dei sigilli al suo ritorno. Se rileva prove di un’avvenuta interferenza, il conducente deve informarne sia il proprio supervisore che il destinatario della merce o posta aerea;

f)

il trasporto non può essere subappaltato a terzi, a meno che il terzo non sia a sua volta un trasportatore approvato in conformità al punto 6.5 o un agente regolamentato in conformità al punto 6.3;

g)

nessun altro servizio o handling di merce aerea (ad esempio stoccaggio limitato o protezione) può essere subappaltato a terzi diversi da un agente regolamentato.

6.5.3.   Data di applicazione

6.5.3.1

A decorrere dal 1o gennaio 2027 il trasporto di superficie all’interno dell’Unione delle spedizioni di merce e posta aerea precedentemente sottoposte a controlli di sicurezza, compreso il trasporto per mezzo di un veicolo con lettera di trasporto aereo e un numero di volo del vettore aereo per conto del quale è effettuato il trasporto, conforme al modello Air Cargo Road Feeder Service (trasporto aviocamionato di merce aerea), può essere effettuato soltanto da:

a)

un agente regolamentato, dotato di mezzi e risorse propri, come descritto nel suo programma di sicurezza e confermato durante la verifica in loco nella procedura di approvazione;

b)

un mittente conosciuto, per merce e posta da esso stesso originata, dotato di mezzi e risorse propri, come descritto nel suo programma di sicurezza e confermato durante la verifica in loco nella procedura di approvazione;

c)

un trasportatore che sia stato approvato da un’autorità competente in conformità al punto 6.5 e abbia stipulato un contratto di trasporto con l’agente regolamentato o il mittente conosciuto per conto del quale è effettuato il trasporto o, nel caso di un servizio di trasporto aviocamionato di merce aerea, direttamente con il vettore aereo interessato per conto del quale è effettuato il trasporto.

Il primo comma non si applica durante il trasporto all’interno delle aree sterili degli aeroporti.»;

(14)

al punto 6.6.1.1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Se il trasportatore è stato approvato da un’autorità competente in conformità al punto 6.5, la dichiarazione del trasportatore di cui al primo comma, lettera c), del presente punto può essere sostituita dalla verifica dello status del trasportatore approvato nella “banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica”.

Il primo comma, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2026.»;

(15)

è aggiunta la seguente appendice 6-D:

« APPENDICE 6-D

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI — TRASPORTATORE APPROVATO

Conformemente al regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e ai suoi atti di esecuzione,

il sottoscritto dichiara quanto segue:

a mia conoscenza, le informazioni contenute nel programma di sicurezza della società sono veritiere e precise,

le pratiche e le procedure illustrate nel programma di sicurezza saranno applicate e mantenute in tutti i siti interessati dal programma,

il programma di sicurezza sarà corretto e adattato per conformarsi a tutte le future pertinenti modifiche della legislazione UE, a meno che [nome della società] informi [nome dell’autorità competente] che non desidera più operare come trasportatore approvato,

[nome della società] informerà [nome dell’autorità competente] per iscritto circa:

a)

modifiche di minore importanza al suo programma di sicurezza, come il nome della società o i recapiti della persona responsabile della sicurezza o le specifiche indicazioni per essere contattato, tempestivamente e al più tardi entro 10 giorni lavorativi;

b)

importanti modifiche programmate, come modifiche procedurali che possano incidere sulla conformità del trasportatore alla pertinente legislazione dell’Unione o nazionale o un cambio di sito/indirizzo, almeno 15 giorni lavorativi prima della loro attuazione o del cambio programmato,

al fine di garantire la conformità alla pertinente legislazione dell’Unione, [nome della società] presterà la massima collaborazione in tutte le ispezioni, come prescritto, e permetterà l’accesso a tutti i documenti chiesti dagli ispettori,

[nome della società] informerà [nome dell’autorità competente] in merito ad eventuali gravi violazioni della sicurezza e su eventuali circostanze sospette che possano avere rilevanza per la sicurezza della merce o posta aerea, segnalando in particolare qualsiasi tentativo di nascondere articoli proibiti nelle spedizioni e/o interferenza che perturbi la sicurezza del trasporto,

[nome della società] provvederà affinché tutto il personale interessato riceva una formazione conforme alle disposizioni del capitolo 11 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (2) e sia consapevole delle proprie responsabilità in materia di sicurezza nell’ambito del programma di sicurezza della società;

[nome della società] informerà [nome dell’autorità competente] qualora:

a)

cessi l’attività;

b)

non sia più coinvolta nel trasporto di merce/posta aerea;

c)

non ottemperi più ai requisiti della pertinente legislazione dell’Unione.

Assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione.

Nome:

Mansioni:

Denominazione e sede legale della società:

Data:

Firma:

(1)  Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/oj)."

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1998/oj).»;"

(16)

nell’elenco 6-Fi di cui all’appendice 6-F, prima della voce «Montenegro» è inserita la voce seguente:

« Regno di Norvegia, per quanto riguarda l’aeroporto delle Svalbard »;

(17)

sono aggiunte le appendici 6-K e 6-L seguenti:

« APPENDICE 6-K

PROGRAMMA DI SICUREZZA DEL TRASPORTATORE APPROVATO

Introduzione

Il presente modello di programma di sicurezza del trasportatore approvato è concepito per aiutarvi a descrivere e valutare le precauzioni di sicurezza esistenti sulla base dei criteri applicabili ai trasportatori di cui al punto 6.5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. Esso è inteso a consentirvi di verificare se sono soddisfatti i requisiti, prima di essere sottoposto a una verifica ufficiale.

Il richiedente deve presentare all’autorità competente interessata un programma di sicurezza. Tale programma deve descrivere i metodi e le procedure che il trasportatore deve seguire per conformarsi ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei suoi atti di esecuzione.

Il programma di sicurezza del trasportatore approvato deve essere protetto da un accesso non autorizzato e utilizzato solo su base interna dell’impresa, in quanto contiene informazioni sulla sicurezza. Tutte le persone cui siano affidati compiti di sicurezza aerea devono avere una conoscenza dimostrabile del contenuto di tale programma e la capacità di applicarlo.

Istruzioni per la compilazione:

Se alcune procedure specifiche non si applicano al vostro sito operativo ciò deve essere indicato nel programma di sicurezza del trasportatore approvato.

Se in futuro doveste apportare modifiche a un capitolo del presente programma di sicurezza, la data di modifica del rispettivo capitolo deve essere annotata nell’indice e l’intero programma di sicurezza del trasportatore, contenente le modifiche, deve essere trasmesso all’autorità competente che ha rilasciato l’approvazione. Inoltre, le modifiche al programma di sicurezza del trasportatore approvato devono essere evidenziate a colori.

Indice

Capitolo

Contenuto

Data dell’ultima modifica

1

Recapiti

 

2

Personale

 

3

Trasporto e protezione di merce e posta aerea

 

4

Stoccaggio limitato/trasbordo di merce e posta aerea

 

5

Controllo interno della qualità

 

6

Minaccia interna e cultura della sicurezza

 

7

Allegati: requisiti nazionali

 

CAPITOLO 1

Recapiti

1.1.   Nome, sede legale e recapiti del trasportatore

Indicare il nome, l’indirizzo completo e i recapiti (telefono, indirizzo e-mail ecc.) della sede centrale della società. Si prega di notare che l’impresa sarà approvata con la denominazione ufficiale iscritta nel registro delle imprese. I piccoli imprenditori o gli imprenditori individuali sono approvati come trasportatori con il loro nome e cognome (come indicato nella licenza commerciale).

Indicare la partita IVA o il numero di iscrizione alla Camera di commercio o nel registro delle imprese (a seconda dei casi).

1.2.   Persona responsabile dell’attuazione del programma di sicurezza del trasportatore approvato (responsabile della sicurezza)

Indicare il nome e i recapiti (telefono, indirizzo e-mail ecc.) della persona responsabile della compilazione del programma di sicurezza, della sua attuazione e del suo rispetto.

1.3.   Autopresentazione della società

Fornire informazioni dettagliate sulle attività specifiche dell’impresa, in particolare:

i tipi di merce trasportati (ad esempio animali vivi, merci deperibili, merci pericolose ecc.);

se il trasporto di merce o posta aerea sottoposta ai controlli di sicurezza è subappaltato a terzi (vale a dire un altro trasportatore approvato o un agente regolamentato) o si intende subappaltarlo in futuro.

1.4.   Siti operativi (da compilare se non identici a 1.1)

1.4.1.

Indicare:

il nome e l’indirizzo completo di tutti i siti operativi nello Stato membro (se del caso);

il numero indicativo di dipendenti in ciascun sito operativo (al momento in cui è stato redatto il presente programma di sicurezza);

il tipo e la quota indicativa di operazioni effettuate in ciascun sito operativo (espressa come percentuale del totale).

1.4.2.

Indicare:

il nome e l’indirizzo completo di tutti i siti operativi in ciascuno Stato membro diverso dallo Stato membro che rilascia l’approvazione (se del caso);

il numero indicativo di dipendenti in ciascun sito operativo (al momento in cui è stato redatto il presente programma di sicurezza);

il tipo e la quota indicativa di operazioni effettuate in ciascun sito operativo (espressa come percentuale del totale).

CAPITOLO 2

Personale

La procedura di assunzione e la formazione del personale devono essere effettuate in conformità al capitolo 11 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, come descritto di seguito.

2.1.   Assunzione

Descrivere la procedura di assunzione del personale in vigore e il modo in cui questa garantisce la conformità ai punti 11.1.8, 11.1.9 e 11.1.10 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

La documentazione relativa all’assunzione e alla formazione, compresi i risultati di eventuali prove di valutazione, deve essere conservata almeno per la durata del contratto. Descrivere in che modo le procedure garantiscono la conformità al punto 11.1.10 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

2.2.   Controllo dei precedenti personali

Per la persona responsabile dell’attuazione del programma di sicurezza del trasportatore approvato (responsabile della sicurezza) è necessario un controllo rafforzato dei precedenti personali con esito positivo, come indicato al punto 1.2.

È necessario un controllo dei precedenti personali con esito positivo per le persone che hanno accesso senza scorta a merce e posta aerea sottoposte ai prescritti controlli di sicurezza nonché per le persone che effettuano controlli di protezione e qualsiasi altro controllo di sicurezza in relazione a tale merce e posta aerea. Spetta all’autorità competente stabilire se sia necessario effettuare un controllo rafforzato oppure standard dei precedenti personali, conformemente alle norme nazionali applicabili.

Descrivere la procedura di controllo dei precedenti personali per le diverse categorie di personale e il modo in cui la procedura garantisce in ogni momento la validità del controllo dei precedenti personali del personale interessato.

Se una persona non supera il controllo dei precedenti personali o il controllo dei precedenti personali è ritirato dall’autorità competente, i diritti di accesso e di ingresso della persona devono essere immediatamente revocati e tale persona non può più essere impiegata per attività che richiedono il superamento di un controllo dei precedenti personali. Descrivere la procedura applicabile in tali casi.

2.3.   Categorie di personale e formazione

Vi sono le seguenti categorie di personale, le quali sono rispettivamente soggette alle formazioni specifiche di cui ai seguenti punti dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998:

persona responsabile dell’attuazione del programma di sicurezza del trasportatore approvato (responsabile della sicurezza): formazione conforme al punto 11.2.5;

personale con accesso non controllato o senza scorta, che effettua la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio limitato e la consegna di merce o posta aerea sottoposta a controlli di sicurezza: formazione conforme al punto 11.2.3.9;

personale con accesso controllato o scortato, che effettua la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio limitato e la consegna di merce o posta aerea sottoposta a controlli di sicurezza: formazione conforme al punto 11.2.7;

personale che non ha accesso alla merce o posta aerea sottoposta a controlli di sicurezza coinvolto nel trasporto o stoccaggio limitato della stessa: formazione conforme al punto 11.2.7.

La formazione periodica del personale deve essere effettuata in conformità al punto 11.4.3, lettera a), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

Il personale comprende sia il personale proprio dell’impresa sia il personale dei prestatori di servizi impiegato nel sito operativo.

Il trasportatore approvato deve garantire che sia messo a disposizione dell’autorità competente, su richiesta e in qualsiasi momento, un elenco aggiornato del personale di cui al presente punto e la pertinente documentazione relativa alla formazione.

Descrivere la procedura e le misure adottate per garantire in qualsiasi momento la conformità ai requisiti del presente punto.

CAPITOLO 3

Trasporto e protezione di merce e posta aerea

Al momento della raccolta, del trasporto e della consegna di merce o posta aerea sottoposta a controlli di sicurezza, il trasportatore deve assicurarsi di attuare, nelle sue operazioni, i requisiti di cui ai punti 6.5.2.1, 6.5.2.2 e 6.6 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

Descrivere in che modo il trasportatore garantisce il rispetto di tali disposizioni normative.

Descrivere le iniziative adottate dal trasportatore qualora vi sia motivo di ritenere che una spedizione sottoposta ai controlli di sicurezza sia stata oggetto di un’interferenza illecita e/o non sia stata protetta in conformità al punto 6.6 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

CAPITOLO 4

Stoccaggio limitato/trasbordo di merce e posta aerea

In conformità al punto 6.0.6 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, per «stoccaggio limitato» si intende il tempo complessivo strettamente necessario affinché un trasportatore approvato effettui il trasbordo di merce e posta da un mezzo di trasporto a quello utilizzato per la tappa successiva del trasporto di superficie di tale spedizione.

Durante lo stoccaggio limitato la spedizione deve essere protetta da interferenze non autorizzate conformemente ai punti 6.5.2, 6.6.1 e 6.6.2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

Indicare se il trasportatore effettua o no operazioni di stoccaggio limitato. Se pertinente:

descrivere tutti i tipi e i mezzi di stoccaggio utilizzati in ciascuno dei luoghi interessati (ad esempio deposito, container ecc.), i motivi del loro utilizzo e le procedure in vigore;

spiegare in che modo merce e posta aerea sottoposte a controlli di sicurezza sono protette da interferenze non autorizzate durante lo stoccaggio limitato;

descrivere le iniziative adottate dal trasportatore qualora vi sia motivo di ritenere che una spedizione sottoposta ai controlli di sicurezza sia stata oggetto di un’interferenza illecita e/o non sia stata protetta in conformità ai punti 6.5.2, 6.6.1 e 6.6.2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

CAPITOLO 5

Controllo interno della qualità condotto dal trasportatore approvato

Il trasportatore approvato deve effettuare regolari controlli interni della qualità, conformemente ai requisiti nazionali.

Il trasportatore approvato deve indicare la persona responsabile delle attività interne di controllo della qualità in materia di sicurezza aerea (se diversa dalla persona indicata al punto 1.2).

Il trasportatore approvato deve garantire che siano rispettati i requisiti di legge per la protezione della merce o posta aerea sottoposta a controlli di sicurezza e che le procedure descritte nel programma di sicurezza siano aggiornate. A tal fine, il trasportatore deve redigere una relazione interna sulla qualità.

Elencare e descrivere le attività di controllo della qualità svolte, accertandosi che includano e trattino i seguenti aspetti:

portata e frequenza delle attività di controllo della qualità;

superfici ed elementi da controllare;

ponderazione delle singole carenze (ad esempio carenza lieve, grave o molto grave);

responsabilità per la risoluzione delle carenze e termini per il completamento, nonché eventuali procedure di attivazione di livelli successivi di intervento.

Il trasportatore approvato deve garantire che siano messi a disposizione dell’autorità competente, su richiesta e in qualsiasi momento, i registri delle attività interne di controllo della qualità in materia di sicurezza aerea.

CAPITOLO 6

Minaccia interna e cultura della sicurezza

Per contrastare e attenuare la minaccia di criminalità interna (minacce interne), il trasportatore approvato deve stabilire norme interne adeguate e relative misure preventive finalizzate alla sensibilizzazione e alla promozione di una cultura della sicurezza.

A tal fine, il trasportatore deve attuare misure preventive per individuare eventuali minacce interne e casi di radicalizzazione e per contrastare tali minacce, nonché attuare sistemi per la valutazione degli eventi rilevanti per la sicurezza aerea. Le misure adottate e i sistemi di valutazione sono costantemente analizzati e corretti, come segue:

indicare il nome e i recapiti della persona (se diversa dalla persona indicata al punto 1.2) o la carica responsabile del coordinamento di tali misure;

indicare il nome e i recapiti della persona (se diversa dalla persona indicata al punto 1.2) o la carica responsabile della valutazione delle relazioni in entrata e dell’avviamento e del coordinamento delle misure da esse innescate;

descrivere le misure di sensibilizzazione del personale e le informazioni sul sistema di rendicontazione interna.

CAPITOLO 7

Allegati: requisiti nazionali

Includere tutte le informazioni e i documenti strategici o normativi validi a livello nazionale che il trasportatore approvato è tenuto a rispettare.

APPENDICE 6-L

LISTA DI CONTROLLO DI CONVALIDA DEI TRASPORTATORI APPROVATI

Istruzioni per la compilazione

Nel compilare la lista di controllo si prega di notare che se la risposta a una domanda in grassetto è NO, la convalida DEVE essere valutata come NEGATIVA, a meno che la domanda non sia applicabile.

Le domande contenute nella presente lista di controllo sono di due tipi: 1) le domande in cui una risposta negativa significa automaticamente che il richiedente non può essere accettato come trasportatore approvato e 2) le domande utilizzate per avere un quadro generale delle disposizioni di sicurezza del trasportatore, in modo da permettere al validatore di giungere a una conclusione generale. Le aree che potrebbero implicare automaticamente una valutazione negativa sono indicate mediante requisiti stampati in grassetto. Se in relazione ai requisiti in grassetto è registrata una valutazione negativa, al trasportatore dovrà esserne comunicata la ragione e dovranno essere forniti suggerimenti sulle modifiche da apportare per ottenere un esito positivo.

PARTE 1

Organizzazione e responsabilità

1.1.

Data di convalida

 

gg/mm/aaaa

 

1.2.

Data della convalida precedente e codice alfanumerico identificativo unico (UAI), se del caso

 

gg/mm/aaaa

 

 

UAI

 

1.3.

Nome dell’organizzazione da convalidare

 

Nome:

partita IVA/numero di iscrizione alla Camera di commercio/nel registro delle imprese (se del caso):

1.4.

Ambito geografico delle operazioni:

il richiedente dispone di più di un sito nello Stato membro nel quale chiede l’approvazione?

SÌ o NO

 

Se SÌ, elencare tutti i siti di questo Stato membro

 

Indicare per ciascun sito il numero totale indicativo di:

dipendenti (tutte le mansioni)

dipendenti che si occupano di merce e posta aerea messe in sicurezza

il tipo e la quota di operazioni effettuate (espressa come percentuale del totale)

 

1.5.

Ambito geografico delle operazioni:

il richiedente opera anche in uno o più Stati membri diversi da quello nel quale chiede l’approvazione?

SÌ o NO

 

Se SÌ, elencare tutti i siti negli altri Stati membri

 

Numero indicativo di dipendenti presenti in ciascun sito

 

Indicare il tipo e la quota di operazioni effettuate in ciascun altro Stato membro (espressa come percentuale del totale)

 

1.6.

Indirizzo del sito o dei siti da convalidare e motivo della selezione in caso di più siti.

NB: può includere anche siti in altri Stati membri [aggiungere righe se necessario]

 

Motivo della selezione del sito

 

 

Numero/unità/edificio

 

 

Via

 

 

Città

 

 

Codice postale

 

 

Stato

 

1.7.

Indirizzo principale dell’organizzazione (se diverso dal sito da convalidare) nello Stato membro che rilascia l’approvazione

 

Numero/unità/edificio

 

 

Via

 

 

Città

 

 

Codice postale

 

 

Stato

 

1.8.

Nome e titolo del responsabile della sicurezza della merce/posta aerea

 

Nome

 

 

Denominazione della funzione

 

1.9.

Recapito telefonico

Numero di telefono

 

1.10.

Indirizzo di posta elettronica del contatto

E-mail:

 

PARTE 2

Selezione e formazione del personale

Obiettivo: garantire che il personale sia soggetto a un adeguato controllo dei precedenti personali e riceva una formazione conforme al capitolo 11 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, laddove previsto.

2.1.

Il processo di nomina del responsabile dell’applicazione e supervisione dello svolgimento dei controlli di sicurezza nel sito include l’obbligo di un controllo rafforzato dei precedenti personali in conformità al punto 11.1.1, lettera b), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998?

SÌ o NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione.

 

2.2.

Esiste una procedura di assunzione per garantire che tutto il personale con accesso non controllato o senza scorta a merce o posta aerea identificabile come tale e che sia stata sottoposta ai prescritti controlli di sicurezza abbia superato un controllo dei precedenti personali in conformità al punto 11.1.2, lettera b), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 nella misura richiesta dall’autorità competente che rilascia l’approvazione?

SÌ o NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione.

 

2.3.

Esiste una procedura di assunzione per garantire che tutto il personale cui è negato l’accesso non controllato o senza scorta e incaricato di effettuare il trasporto o lo stoccaggio limitato di merce o posta sottoposta ai prescritti controlli di sicurezza abbia ricevuto una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza conforme al punto 11.2.7 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998?

SÌ o NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione.

 

2.4.

Esiste una procedura di assunzione per garantire che tutto il personale con accesso non controllato o senza scorta a merce o posta aerea identificabile come tale e che sia stata sottoposta ai prescritti controlli di sicurezza abbia ricevuto una formazione di sicurezza conforme al punto 11.2.3.9 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998?

SÌ o NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione.

 

2.5.

Il processo di nomina del responsabile dell’applicazione e supervisione dello svolgimento dei controlli di sicurezza nel sito include una formazione di sicurezza conforme al punto 11.2.5 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998?

SÌ o NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione.

 

2.6.

Il personale (di cui ai punti 2.3, 2.4 e 2.5) segue formazioni periodiche con la frequenza stabilita per questo tipo di formazione?

SÌ o NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione.

 

2.7.

Valutazione - Le misure adottate sono sufficienti per assicurare che tutto il personale che ha accesso a merce/posta aerea identificabile come tale sia stato selezionato correttamente e abbia ricevuto una formazione in conformità al capitolo 11 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998?

SÌ o NO

 

Se NO, specificare le ragioni.

 

PARTE 3

Trasporto

Obiettivo: proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite o manomissioni.

3.1.

Il trasportatore trasporta merce o posta aerea per conto di un agente regolamentato e/o di un mittente conosciuto?

SÌ o NO

 

3.2.

Il trasportatore si avvale di un subappaltatore per il trasporto?

SÌ o NO

 

Se SÌ, descrivere in che modo il trasportatore verifica che il contraente sia un trasportatore approvato o un agente regolamentato.

 

3.3.

Lo scomparto merci del veicolo da trasporto offre garanzie di sicurezza?

SÌ o NO

 

Se SÌ, descrivere in che modo.

3.4. a)

Se lo scomparto merci del veicolo da trasporto offre garanzie di sicurezza, sono utilizzati sigilli numerati?

SÌ o NO

 

b)

Se sono utilizzati sigilli numerati, l’accesso ai sigilli è controllato e i numeri sono registrati al momento dell’applicazione?

SÌ o NO

 

Se SÌ, descrivere in che modo.

 

3.5.

Valutazione: le misure sono sufficienti a proteggere la merce o posta aerea da interferenze non autorizzate durante il trasporto?

SÌ o NO

 

Se NO, specificare le ragioni.

 

PARTE 4

Stoccaggio limitato/Trasbordo

Obiettivo: proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite o manomissioni durante lo stoccaggio limitato.

4.1.

Lo stoccaggio o il trasbordo sono effettuati dal trasportatore?

SÌ o NO

 

Se SÌ, descrivere il tipo di stoccaggio utilizzato e/o le misure per il trasbordo:

 

4.2.

Durante lo stoccaggio limitato o il trasbordo, la merce o posta aerea è protetta da interferenze non autorizzate conformemente ai punti 6.5.2, 6.6.1 e 6.6.2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998?

SÌ o NO

 

Se SÌ, descrivere le misure di protezione della merce o posta aerea:

 

4.3.

Valutazione: Le procedure di stoccaggio limitato o di trasbordo sono sufficienti a proteggere la merce o posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite e/o manomissioni?

SÌ o NO

 

Se NO, specificare le ragioni.

PARTE 5

Valutazione (e notifica)

Valutazione positiva/negativa

 

Se la valutazione complessiva è negativa, elencare le aree in cui il trasportatore non rispetta la norma di sicurezza richiesta o presenta un punto vulnerabile specifico. Fornire altresì suggerimenti sulle modifiche necessarie per rispettare la norma richiesta e ottenere quindi una valutazione positiva.

Firmato

(nome del validatore)»;

(18)

al punto 11.1.5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ogniqualvolta si renda necessario un controllo rafforzato dei precedenti personali, questo deve essere completato interamente prima che la persona possa seguire la formazione di cui ai punti da 11.2.3.1 a 11.2.3.5.»;

(19)

al punto 12.6.2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli standard relativi ai dispositivi ETD per il rilevamento di sostanze chimiche che utilizzano il campionamento del particolato si applicano a partire dal 1o ottobre 2025 ai dispositivi ETD in funzione a decorrere dal 1o settembre 2014.».


(1)  Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/oj).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1998/oj).»;»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1255/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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