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Document 32024R1255
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1255 of 3 May 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1998 as regards certain detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1255 della Commissione, del 3 maggio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda alcune disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1255 della Commissione, del 3 maggio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda alcune disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea
C/2024/2612
GU L, 2024/1255, 6.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1255/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1255 |
6.5.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1255 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2024
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda alcune disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’esperienza acquisita nell’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (2) ha messo in evidenza la necessità di apportare lievi modifiche alle misure di attuazione di determinate norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. |
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(2) |
Il trasporto di superficie tra i locali degli agenti regolamentati, dei mittenti conosciuti e dei vettori aerei di merce e posta aerea sottoposte ai prescritti controlli di sicurezza è in molti casi esternalizzato da tali soggetti a trasportatori esterni che operano per loro conto. Alcune condizioni e norme che consentono di avvalersi di trasportatori, nonché determinati obblighi per tali trasportatori sono già stabiliti nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. |
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(3) |
Al fine di mantenere l’integrità e la sicurezza della catena logistica di merce e posta aerea nell’Unione è necessaria una maggiore chiarezza per quanto riguarda la visibilità e la responsabilità dei trasportatori, nonché la supervisione di tali trasportatori e delle operazioni che eseguono da parte delle autorità competenti. È pertanto opportuno introdurre nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 requisiti per l’approvazione e la supervisione dei trasportatori. |
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(4) |
I requisiti per i trasportatori approvati non dovrebbero imporre inutili oneri amministrativi e operativi ai soggetti né tantomeno alle autorità competenti. Le disposizioni che stabiliscono tali requisiti dovrebbero tenere conto anche dell’esperienza maturata dagli Stati membri che hanno istituito un sistema di approvazione e supervisione per i trasportatori che operano a livello nazionale. |
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(5) |
Al fine di consentire una graduale introduzione del regime dei trasportatori approvati nell’Unione, gli attuali requisiti cui sono soggetti i trasportatori dovrebbero continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2026. Ciò faciliterebbe la preparazione dell’attuazione obbligatoria del regime dei trasportatori approvati da parte sia delle autorità competenti sia dei soggetti interessati. |
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(6) |
Le appendici 3-B, 4-B, 5-A e 6-F dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 elencano i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. |
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(7) |
La Commissione si è accertata che l’aeroporto delle Svalbard (area non incorporata del Regno di Norvegia), soddisfa i criteri di cui alla parte E dell’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione (3) relativamente allo screening dei passeggeri e del bagaglio a mano, allo screening del bagaglio da stiva, delle merci e della posta e alla sicurezza degli aeromobili. |
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(8) |
È pertanto necessario aggiungere l’aeroporto delle Svalbard agli elenchi delle appendici 3-B, 4-B, 5-A e 6-F dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. |
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(9) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/566 della Commissione (4) ha introdotto per i dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) in funzione a decorrere dal 1o settembre 2014 l’obbligo di rilevare anche le sostanze chimiche a partire dal 1o luglio 2024. L’esperienza acquisita nell’attuazione corrente delle fasi preparatorie dimostra che è necessario posticipare di 15 mesi la data del 1 luglio 2024, al fine di garantire il rispetto di tale obbligo e consentire a tutti gli utenti un aggiornamento senza intoppi delle apparecchiature installate, senza comportare un rischio indebito per la sicurezza aerea. |
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(10) |
Determinate disposizioni particolareggiate in materia di sicurezza aerea dovrebbero essere chiarite, armonizzate o semplificate al fine di migliorare la certezza del diritto, standardizzare l’interpretazione comune delle disposizioni pertinenti e garantire ulteriormente la migliore attuazione possibile delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. |
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(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. |
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(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19 del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1998/oj).
(3) Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/272/oj).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/566 della Commissione, del 10 marzo 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda alcune disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 74 del 13.3.2023, pag. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/566/oj).
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è così modificato:
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(1) |
nell’elenco di cui all’appendice 3-B, dopo la voce «Jersey» è inserita la voce seguente: « Regno di Norvegia, per quanto riguarda l’aeroporto delle Svalbard »; |
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(2) |
nell’elenco di cui all’appendice 4-B, dopo la voce «Jersey» è inserita la voce seguente: « Regno di Norvegia, per quanto riguarda l’aeroporto delle Svalbard »; |
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(3) |
nell’elenco di cui all’appendice 5-A, dopo la voce «Jersey» è inserita la voce seguente: « Regno di Norvegia, per quanto riguarda l’aeroporto delle Svalbard »; |
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(4) |
sono aggiunti i punti 6.0.5 e 6.0.6 seguenti:
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(5) |
il punto 6.1.4. è sostituito dal seguente:
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(6) |
al punto 6.3.1.1, quarto comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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(7) |
è aggiunto il punto 6.3.1.9:
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(8) |
il punto 6.3.2.9 è sostituito dal seguente:
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(9) |
è aggiunto il seguente punto 6.3.2.10:
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(10) |
è aggiunto il seguente punto 6.4.1.8:
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(11) |
al punto 6.4.2.1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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(12) |
è aggiunto il seguente punto 6.4.2.3:
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(13) |
il punto 6.5 è sostituito dal seguente: «6.5 TRASPORTATORI APPROVATI 6.5.1. Approvazione dei trasportatori
6.5.2. Controlli di sicurezza che un trasportatore approvato deve applicare
6.5.3. Data di applicazione
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(14) |
al punto 6.6.1.1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Se il trasportatore è stato approvato da un’autorità competente in conformità al punto 6.5, la dichiarazione del trasportatore di cui al primo comma, lettera c), del presente punto può essere sostituita dalla verifica dello status del trasportatore approvato nella “banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica”. Il primo comma, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2026.»; |
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(15) |
è aggiunta la seguente appendice 6-D: « APPENDICE 6-D DICHIARAZIONE DI IMPEGNI — TRASPORTATORE APPROVATO Conformemente al regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e ai suoi atti di esecuzione, il sottoscritto dichiara quanto segue:
Assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione. Nome: Mansioni: Denominazione e sede legale della società: Data: Firma: (1) Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/oj)." (2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1998/oj).»;" |
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(16) |
nell’elenco 6-Fi di cui all’appendice 6-F, prima della voce «Montenegro» è inserita la voce seguente: « Regno di Norvegia, per quanto riguarda l’aeroporto delle Svalbard »; |
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(17) |
sono aggiunte le appendici 6-K e 6-L seguenti: « APPENDICE 6-K PROGRAMMA DI SICUREZZA DEL TRASPORTATORE APPROVATO Introduzione Il presente modello di programma di sicurezza del trasportatore approvato è concepito per aiutarvi a descrivere e valutare le precauzioni di sicurezza esistenti sulla base dei criteri applicabili ai trasportatori di cui al punto 6.5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. Esso è inteso a consentirvi di verificare se sono soddisfatti i requisiti, prima di essere sottoposto a una verifica ufficiale. Il richiedente deve presentare all’autorità competente interessata un programma di sicurezza. Tale programma deve descrivere i metodi e le procedure che il trasportatore deve seguire per conformarsi ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei suoi atti di esecuzione. Il programma di sicurezza del trasportatore approvato deve essere protetto da un accesso non autorizzato e utilizzato solo su base interna dell’impresa, in quanto contiene informazioni sulla sicurezza. Tutte le persone cui siano affidati compiti di sicurezza aerea devono avere una conoscenza dimostrabile del contenuto di tale programma e la capacità di applicarlo. Istruzioni per la compilazione:
CAPITOLO 1 Recapiti 1.1. Nome, sede legale e recapiti del trasportatore Indicare il nome, l’indirizzo completo e i recapiti (telefono, indirizzo e-mail ecc.) della sede centrale della società. Si prega di notare che l’impresa sarà approvata con la denominazione ufficiale iscritta nel registro delle imprese. I piccoli imprenditori o gli imprenditori individuali sono approvati come trasportatori con il loro nome e cognome (come indicato nella licenza commerciale). Indicare la partita IVA o il numero di iscrizione alla Camera di commercio o nel registro delle imprese (a seconda dei casi). 1.2. Persona responsabile dell’attuazione del programma di sicurezza del trasportatore approvato (responsabile della sicurezza) Indicare il nome e i recapiti (telefono, indirizzo e-mail ecc.) della persona responsabile della compilazione del programma di sicurezza, della sua attuazione e del suo rispetto. 1.3. Autopresentazione della società Fornire informazioni dettagliate sulle attività specifiche dell’impresa, in particolare:
1.4. Siti operativi (da compilare se non identici a 1.1)
CAPITOLO 2 Personale La procedura di assunzione e la formazione del personale devono essere effettuate in conformità al capitolo 11 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, come descritto di seguito. 2.1. Assunzione Descrivere la procedura di assunzione del personale in vigore e il modo in cui questa garantisce la conformità ai punti 11.1.8, 11.1.9 e 11.1.10 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. La documentazione relativa all’assunzione e alla formazione, compresi i risultati di eventuali prove di valutazione, deve essere conservata almeno per la durata del contratto. Descrivere in che modo le procedure garantiscono la conformità al punto 11.1.10 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. 2.2. Controllo dei precedenti personali Per la persona responsabile dell’attuazione del programma di sicurezza del trasportatore approvato (responsabile della sicurezza) è necessario un controllo rafforzato dei precedenti personali con esito positivo, come indicato al punto 1.2. È necessario un controllo dei precedenti personali con esito positivo per le persone che hanno accesso senza scorta a merce e posta aerea sottoposte ai prescritti controlli di sicurezza nonché per le persone che effettuano controlli di protezione e qualsiasi altro controllo di sicurezza in relazione a tale merce e posta aerea. Spetta all’autorità competente stabilire se sia necessario effettuare un controllo rafforzato oppure standard dei precedenti personali, conformemente alle norme nazionali applicabili. Descrivere la procedura di controllo dei precedenti personali per le diverse categorie di personale e il modo in cui la procedura garantisce in ogni momento la validità del controllo dei precedenti personali del personale interessato. Se una persona non supera il controllo dei precedenti personali o il controllo dei precedenti personali è ritirato dall’autorità competente, i diritti di accesso e di ingresso della persona devono essere immediatamente revocati e tale persona non può più essere impiegata per attività che richiedono il superamento di un controllo dei precedenti personali. Descrivere la procedura applicabile in tali casi. 2.3. Categorie di personale e formazione Vi sono le seguenti categorie di personale, le quali sono rispettivamente soggette alle formazioni specifiche di cui ai seguenti punti dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998:
La formazione periodica del personale deve essere effettuata in conformità al punto 11.4.3, lettera a), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. Il personale comprende sia il personale proprio dell’impresa sia il personale dei prestatori di servizi impiegato nel sito operativo. Il trasportatore approvato deve garantire che sia messo a disposizione dell’autorità competente, su richiesta e in qualsiasi momento, un elenco aggiornato del personale di cui al presente punto e la pertinente documentazione relativa alla formazione. Descrivere la procedura e le misure adottate per garantire in qualsiasi momento la conformità ai requisiti del presente punto. CAPITOLO 3 Trasporto e protezione di merce e posta aerea Al momento della raccolta, del trasporto e della consegna di merce o posta aerea sottoposta a controlli di sicurezza, il trasportatore deve assicurarsi di attuare, nelle sue operazioni, i requisiti di cui ai punti 6.5.2.1, 6.5.2.2 e 6.6 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. Descrivere in che modo il trasportatore garantisce il rispetto di tali disposizioni normative. Descrivere le iniziative adottate dal trasportatore qualora vi sia motivo di ritenere che una spedizione sottoposta ai controlli di sicurezza sia stata oggetto di un’interferenza illecita e/o non sia stata protetta in conformità al punto 6.6 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. CAPITOLO 4 Stoccaggio limitato/trasbordo di merce e posta aerea In conformità al punto 6.0.6 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, per «stoccaggio limitato» si intende il tempo complessivo strettamente necessario affinché un trasportatore approvato effettui il trasbordo di merce e posta da un mezzo di trasporto a quello utilizzato per la tappa successiva del trasporto di superficie di tale spedizione. Durante lo stoccaggio limitato la spedizione deve essere protetta da interferenze non autorizzate conformemente ai punti 6.5.2, 6.6.1 e 6.6.2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. Indicare se il trasportatore effettua o no operazioni di stoccaggio limitato. Se pertinente:
CAPITOLO 5 Controllo interno della qualità condotto dal trasportatore approvato Il trasportatore approvato deve effettuare regolari controlli interni della qualità, conformemente ai requisiti nazionali. Il trasportatore approvato deve indicare la persona responsabile delle attività interne di controllo della qualità in materia di sicurezza aerea (se diversa dalla persona indicata al punto 1.2). Il trasportatore approvato deve garantire che siano rispettati i requisiti di legge per la protezione della merce o posta aerea sottoposta a controlli di sicurezza e che le procedure descritte nel programma di sicurezza siano aggiornate. A tal fine, il trasportatore deve redigere una relazione interna sulla qualità. Elencare e descrivere le attività di controllo della qualità svolte, accertandosi che includano e trattino i seguenti aspetti:
Il trasportatore approvato deve garantire che siano messi a disposizione dell’autorità competente, su richiesta e in qualsiasi momento, i registri delle attività interne di controllo della qualità in materia di sicurezza aerea. CAPITOLO 6 Minaccia interna e cultura della sicurezza Per contrastare e attenuare la minaccia di criminalità interna (minacce interne), il trasportatore approvato deve stabilire norme interne adeguate e relative misure preventive finalizzate alla sensibilizzazione e alla promozione di una cultura della sicurezza. A tal fine, il trasportatore deve attuare misure preventive per individuare eventuali minacce interne e casi di radicalizzazione e per contrastare tali minacce, nonché attuare sistemi per la valutazione degli eventi rilevanti per la sicurezza aerea. Le misure adottate e i sistemi di valutazione sono costantemente analizzati e corretti, come segue:
CAPITOLO 7 Allegati: requisiti nazionali Includere tutte le informazioni e i documenti strategici o normativi validi a livello nazionale che il trasportatore approvato è tenuto a rispettare. APPENDICE 6-L LISTA DI CONTROLLO DI CONVALIDA DEI TRASPORTATORI APPROVATI Istruzioni per la compilazione Nel compilare la lista di controllo si prega di notare che se la risposta a una domanda in grassetto è NO, la convalida DEVE essere valutata come NEGATIVA, a meno che la domanda non sia applicabile. Le domande contenute nella presente lista di controllo sono di due tipi: 1) le domande in cui una risposta negativa significa automaticamente che il richiedente non può essere accettato come trasportatore approvato e 2) le domande utilizzate per avere un quadro generale delle disposizioni di sicurezza del trasportatore, in modo da permettere al validatore di giungere a una conclusione generale. Le aree che potrebbero implicare automaticamente una valutazione negativa sono indicate mediante requisiti stampati in grassetto. Se in relazione ai requisiti in grassetto è registrata una valutazione negativa, al trasportatore dovrà esserne comunicata la ragione e dovranno essere forniti suggerimenti sulle modifiche da apportare per ottenere un esito positivo. PARTE 1 Organizzazione e responsabilità
PARTE 2 Selezione e formazione del personale Obiettivo: garantire che il personale sia soggetto a un adeguato controllo dei precedenti personali e riceva una formazione conforme al capitolo 11 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, laddove previsto.
PARTE 3 Trasporto Obiettivo: proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite o manomissioni.
PARTE 4 Stoccaggio limitato/Trasbordo Obiettivo: proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite o manomissioni durante lo stoccaggio limitato.
PARTE 5 Valutazione (e notifica)
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(18) |
al punto 11.1.5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ogniqualvolta si renda necessario un controllo rafforzato dei precedenti personali, questo deve essere completato interamente prima che la persona possa seguire la formazione di cui ai punti da 11.2.3.1 a 11.2.3.5.»; |
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(19) |
al punto 12.6.2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli standard relativi ai dispositivi ETD per il rilevamento di sostanze chimiche che utilizzano il campionamento del particolato si applicano a partire dal 1o ottobre 2025 ai dispositivi ETD in funzione a decorrere dal 1o settembre 2014.». |
(1) Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/oj).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1998/oj).»;»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1255/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)