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Dokument 32023R0254R(02)
Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) 2023/254 of 6 February 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2020/761 as regards certain technical rules on the management of tariff rate quotas (Official Journal of the European Union L 35 of 7 February 2023)
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/254 della Commissione, del 6 febbraio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda talune norme tecniche relative alla gestione dei contingenti tariffari (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 35 del 7 febbraio 2023)
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/254 della Commissione, del 6 febbraio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda talune norme tecniche relative alla gestione dei contingenti tariffari (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 35 del 7 febbraio 2023)
C/2023/2468
GU L 100 del 13.4.2023, lk 101–101
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 100 del 13.4.2023, lk 99–99
(GA)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/254/corrigendum/2023-04-13/oj
13.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 100/101 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/254 della Commissione, del 6 febbraio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda talune norme tecniche relative alla gestione dei contingenti tariffari
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 35 del 7 febbraio 2023 )
Pagina 6, articolo 2, terzo comma, lettera a):
anziché:
«a) |
l'articolo 1, punto 2, nonché il punto 3, lettera b), punti i) e ii), il punto 3, lettera c), punti i) e ii), e il punto 6 dell'allegato si applicano a decorrere dal primo giorno del periodo di 90 giorni successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o, se del caso, al primo periodo di presentazione delle domande che si apre dopo tale periodo;» |
leggasi:
«a) |
l'articolo 1, punto 2, e l'allegato, punto 3, lettera b), punti i) e ii), e lettera c), punti i) e ii), e punto 6 si applicano a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di 90 giorni che segue la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o, se del caso, al primo periodo di presentazione delle domande che si apre dopo tale periodo;». |