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Document 32023D2892
Commission Implementing Decision (EU) 2023/2892 of 18 December 2023 amending Implementing Decision (EU) 2023/2725 concerning certain emergency measures relating to sheep pox and goat pox in certain Member States (notified under document C(2023)9109)
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2892 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2023)9109]
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2892 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2023)9109]
C/2023/9109
GU L, 2023/2892, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2892/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2024
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2023/2892 |
22.12.2023 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2892 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2023
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2023)9109]
(I testi in lingua greca e bulgara sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di presenza di un focolaio nei caprini e negli ovini, sussiste un grave rischio che tale malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono detti animali. |
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(2) |
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è definito come una malattia di categoria A nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2). Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3) integra le norme per il controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure di controllo delle malattie in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. |
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(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 della Commissione (4) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza a seguito della conferma di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e Grecia. |
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(4) |
Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 stabilisce che le zone soggette a restrizione che i due Stati membri in questione devono istituire conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 stabilisce inoltre alcune misure da applicare nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687. |
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(5) |
In Bulgaria non sono stati finora segnalati nuovi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini dalla conferma, il 16 settembre 2023, di un unico focolaio nella provincia di Burgas. Dal 30 novembre 2023 sono state di conseguenza revocate tutte le zone soggette a restrizioni in tale Stato membro. |
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(6) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini, situati nell’unità regionale di Phthiotis, nella regione della Grecia centrale. Si tratta dei primi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini segnalati nella regione della Grecia centrale e nella Grecia continentale in generale. |
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(7) |
L’autorità competente della Grecia ha informato la Commissione dell’attuale situazione del vaiolo degli ovini e dei caprini sul proprio territorio, a seguito della comparsa dei recenti focolai di tale malattia nell’unità regionale di Phthiotis, e ha adottato le necessarie misure di controllo delle malattie prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687. |
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(8) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con lo Stato membro interessato, le zone soggette a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni in Grecia. Inoltre, data l’attuale situazione epidemiologica, è necessario estendere le dimensioni e/o prorogare la durata di tali zone, anche per quanto riguarda l’ulteriore zona soggetta a restrizioni precedentemente istituita nell’isola di Lesbo. |
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(9) |
Di conseguenza, le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza e quale ulteriore zona soggetta a restrizioni in Grecia dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. |
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(10) |
Dato che stabilisce misure identiche a quelle già stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2023/2725, attualmente applicate dalla Bulgaria e dalla Grecia, è opportuno che la presente decisione si applichi nei due Stati membri in questione, rispettivamente, a decorrere dalle stesse date di quelle elencate in tale decisione di esecuzione per quanto riguarda le aree elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 prima delle modifiche ad essa apportate dalla presente decisione. Tuttavia, per quanto riguarda le aree inserite nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 tramite le modifiche ad esso apportate dalla presente decisione, è opportuno che detta decisione si applichi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione. |
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(11) |
Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, è opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725, che dovrebbe applicarsi fino al 15 aprile 2024. |
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(12) |
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 si applichino il prima possibile. |
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(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725
La decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 è così modificata:
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1. |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Applicazione La presente decisione si applica:
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2. |
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Destinatari
La Repubblica di Bulgaria e la Repubblica ellenica sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
(3) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 della Commissione, del 29 novembre 2023, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470 (GU L, 2023/2725, 4.12.2023, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2725/oj).
ALLEGATO
Nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725, la parte 2 relativa alla Grecia è sostituita dalla seguente:
«2. GRECIA
A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati
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Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio |
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Grecia di cui all’articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
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Regione della Grecia centrale GR-CAPRIPOX-2023-00002 GR-CAPRIPOX-2023-00003 |
Zona di protezione: Those parts of the regional unit of Phthiotis, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.632418, Long. 23.182044 (2023/2); Lat. 38.624906, Long. 23.155387 (2023/3) |
14.1.2024 |
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Zona di sorveglianza: A surveillance zone that comprises the following areas:
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23.1.2024 |
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Zona di sorveglianza: Those parts of the regional unit of Phthiotis, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.632418, Long. 23.182044 (2023/2); Lat. 38.624906, Long. 23.155387 (2023/3) |
Dal 15.1.2024 al 23.1.2024 |
B. Ulteriori zone soggette a restrizioni
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Regione |
Aree istituite come ulteriori zone soggette a restrizioni in Grecia di cui all’articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
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Regione dell’Egeo settentrionale |
A further restricted zone that comprises the entire territory of the regional unit of Lesvos. |
15.3.2024 |
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Regione della Grecia centrale |
A further restricted zone that comprises:
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15.3.2024». |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2892/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)