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Document 32023D2061

Decisione (UE) 2023/2061 del Consiglio europeo del 22 settembre 2023 che stabilisce la composizione del Parlamento europeo

ST/13/2023/INIT

GU L 238 del 27.9.2023, p. 114–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2061/oj

27.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 238/114


DECISIONE (UE) 2023/2061 DEL CONSIGLIO EUROPEO

del 22 settembre 2023

che stabilisce la composizione del Parlamento europeo

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista la proposta del Parlamento europeo (1),

vista l’approvazione del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull’Unione europea (TUE) stabilisce i criteri della composizione del Parlamento europeo, vale a dire che il numero dei rappresentanti dei cittadini dell’Unione non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente, che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro, e che a nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.

(2)

L’articolo 10 TUE stabilisce, tra l’altro, che il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa in cui i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, nel Parlamento europeo e gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio dai rispettivi governi, che a loro volta sono democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.

(3)

L’articolo 14, paragrafo 2, TUE trova pertanto applicazione nel contesto delle più ampie disposizioni istituzionali enunciate nei trattati, tra cui le disposizioni sul processo decisionale all’interno del Consiglio.

(4)

Entro la fine del 2026 e prima della proposta relativa alla sua composizione, il Parlamento europeo dovrebbe proporre un metodo di distribuzione dei seggi obiettivo, equo, duraturo e trasparente che attui il principio della proporzionalità degressiva, fatte salve le prerogative delle istituzioni previste dai trattati. Tenendo conto dell’impatto di eventuali sviluppi futuri, tale metodo dovrebbe salvaguardare un numero massimo sostenibile di deputati al Parlamento europeo.

(5)

L’autorità di bilancio e la Commissione, nell’esercizio delle loro prerogative ai sensi della procedura di bilancio annuale, dovrebbero garantire che l’aumento del numero dei seggi previsto dalla presente decisione sia neutro in termini di bilancio ai sensi della sezione 1 del bilancio generale dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, TUE, si applicano i seguenti principi:

il numero totale dei seggi al Parlamento europeo non può essere superiore a 750, più il presidente;

l'assegnazione dei seggi agli Stati membri è degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei seggi e una soglia massima di 96 seggi per Stato membro, rispecchiando nel contempo il più possibile le dimensioni delle rispettive popolazioni degli Stati membri,

la proporzionalità degressiva è definita come segue: il rapporto tra la popolazione e il numero dei seggi di ciascuno Stato membro, prima dell'arrotondamento per eccesso o per difetto ai numeri interi più vicini, varia in funzione della rispettiva popolazione, di modo che ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini di ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro meno popolato e che, al contempo, più uno Stato membro è popolato, più abbia diritto a un numero di seggi elevato nel Parlamento europeo,

l’assegnazione dei seggi nel Parlamento europeo considera gli sviluppi demografici negli Stati membri.

Articolo 2

La popolazione complessiva degli Stati membri è calcolata dalla Commissione (Eurostat) sulla base di dati forniti dagli Stati membri stessi, in conformità di un metodo istituito dal regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 3

Il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro per la legislatura 2024-2029 è fissato come segue:

Belgio

22

Bulgaria

17

Cechia

21

Danimarca

15

Germania

96

Estonia

7

Irlanda

14

Grecia

21

Spagna

61

Francia

81

Croazia

12

Italia

76

Cipro

6

Lettonia

9

Lituania

11

Lussemburgo

6

Ungheria

21

Malta

6

Paesi Bassi

31

Austria

20

Polonia

53

Portogallo

21

Romania

33

Slovenia

9

Slovacchia

15

Finlandia

15

Svezia

21

Articolo 4

Con sufficiente anticipo prima dell’inizio della legislatura 2029-2034, e se possibile entro la fine del 2027, il Parlamento europeo presenta al Consiglio europeo, a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, TUE, una proposta di ripartizione aggiornata dei seggi nel Parlamento europeo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

C. MICHEL


(1)  Proposta approvata il 15 giugno 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Approvazione del 13 settembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).


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