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Document 32023D1598

Decisione (PESC) 2023/1598 del Consiglio del 3 agosto 2023 che modifica la decisione 2012/285/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau

ST/11069/2023/INIT

GU L 196 del 4.8.2023, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1598/oj

4.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 196/23


DECISIONE (PESC) 2023/1598 DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 2023

che modifica la decisione 2012/285/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/285/PESC (1).

(2)

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2012/285/PESC il Consiglio ha riesaminato le misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau e ha concluso che una disposizione in materia di deroga umanitaria applicabile a determinati soggetti, che figurano nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2664 (2022), dovrebbe essere inserita in relazione alle misure unionali complementari relative al congelamento di fondi e di risorse economiche.

(3)

È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare talune misure della presente decisione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/285/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 2 della decisione 2012/285/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA); oppure

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC (GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 36).


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