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Document 32021R1429

Regolamento delegato (UE) 2021/1429 della Commissione del 31 maggio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui veicoli pesanti nuovi che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/3582

GU L 309 del 2.9.2021, pp. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2024; abrog. impl. da 32024R1610

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1429/oj

2.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 309/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1429 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2021

che modifica il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui veicoli pesanti nuovi che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di fornire un’analisi approfondita a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/956, è necessario disporre di dati che consentano di identificare i veicoli pesanti immatricolati come «veicoli per uso speciale» ai sensi dell’allegato I, parte A, punto 2.2, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e di determinare le emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore ai fini del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tali dati sono registrati alla voce 51 del certificato di conformità di un veicolo pesante di nuova immatricolazione. Occorre pertanto adeguare le prescrizioni relative ai dati specificati nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2018/956 per quanto riguarda i dati che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri.

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/956,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2018/956

All’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2018/956 è aggiunta la lettera o) seguente:

«o)

per i veicoli per uso speciale immatricolati fino al 30 giugno 2021 se disponibile e per quelli immatricolati a partire dal 1o luglio 2021 in tutti i casi, la designazione indicata alla voce 51 del certificato di conformità.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).


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