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Document 32021R1043
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1043 of 24 June 2021 on the extension of the transitional provisions related to own funds requirements for exposures to central counterparties set out in Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1043 della Commissione del 24 giugno 2021 sulla proroga delle disposizioni transitorie relative ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1043 della Commissione del 24 giugno 2021 sulla proroga delle disposizioni transitorie relative ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/4493
GU L 225 del 25.6.2021, p. 52–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 225/52 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1043 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2021
sulla proroga delle disposizioni transitorie relative ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 497, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Per prevenire perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e per evitare di penalizzare gli enti stabiliti nell’Unione assoggettandoli a requisiti di fondi propri più elevati durante lo svolgimento delle procedure di riconoscimento delle controparti centrali (CCP) di paesi terzi esistenti, l’articolo 497, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 ha previsto un periodo transitorio durante il quale gli enti possono trattare le esposizioni verso le CCP di paesi terzi come esposizioni verso CCP qualificate. |
(2) |
Per le CCP di paesi terzi che hanno presentato domanda di riconoscimento a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prima del 27 giugno 2019, in particolare tutte le CCP di paesi terzi ancora in attesa di riconoscimento da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), il periodo transitorio scadrebbe il 28 giugno 2021. |
(3) |
La Commissione non ha ancora adottato decisioni a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 per alcune delle giurisdizioni in cui sono stabilite le CCP di paesi terzi di cui sopra. Tali decisioni sono un prerequisito per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi da parte dell’ESMA. Poiché tali decisioni non saranno adottate entro il 28 giugno 2021, l’ESMA non sarà in grado di completare entro tale data le procedure di riconoscimento per le CCP di paesi terzi in attesa di riconoscimento. |
(4) |
Se il periodo transitorio non fosse prorogato, gli enti stabiliti nell’Unione, o le loro filiazioni stabilite al di fuori dell’Unione, esposti verso tali controparti centrali di paesi terzi sarebbero tenuti ad aumentare in misura significativa i loro fondi propri per tali esposizioni. Ciò potrebbe comportare il ritiro di tali enti dalla funzione di partecipanti diretti alle predette CCP o, almeno temporaneamente, la cessazione della fornitura di servizi di compensazione ai clienti di tali enti, causando così gravi perturbazioni nei mercati in cui le CCP in questione operano. È pertanto necessario prorogare di 12 mesi, fino al 28 giugno 2022, la disposizione transitoria di cui all’articolo 497, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(5) |
La proroga della disposizione transitoria lascerebbe alla Commissione il tempo necessario per portare a termine le valutazioni di equivalenza a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 e per adottare decisioni di equivalenza qualora ne siano soddisfatte le condizioni. Lascerebbe inoltre all’ESMA il tempo per riconoscere le CCP dei paesi terzi interessate. Qualora la Commissione non adotti una decisione positiva di equivalenza, una proroga lascerebbe agli enti il tempo di prepararsi adeguatamente alla fine del periodo transitorio di cui all’articolo 497, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(6) |
È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo transitorio in vigore. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato bancario europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il periodo transitorio di cui all’articolo 497, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013 è prorogato fino al 28 giugno 2022.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 29 giugno 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).