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Document 32021D0904

Decisione (PESC) 2021/904 del Consiglio del 3 giugno 2021 che modifica l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.) (EULEX KOSOVO)

ST/7790/2021/INIT

GU L 197 del 4.6.2021, p. 114–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/904/oj

4.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 197/114


DECISIONE (PESC) 2021/904 DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2021

che modifica l’azione comune 2008/124/PESC

relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (*) (EULEX KOSOVO)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articolo 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC (1).

(2)

L’11 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/792 (2), che modifica l’azione comune 2008/124/PESC e proroga la missione fino al 14 giugno 2021.

(3)

Nel contesto della revisione strategica dell’EULEX KOSOVO, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto che la missione debba essere prorogata fino al 14 giugno 2023 e che il compito di fornire sostegno operativo al dialogo facilitato dall’UE debba essere trasferito all’ufficio dell’Unione europea in Kosovo entro il 31 dicembre 2022.

(4)

È opportuno che nessuna disposizione della presente decisione sia interpretata in senso tale da pregiudicare l’indipendenza e l’autonomia dei giudici e dei procuratori che operano in procedimenti giudiziari nell’ambito dell’EULEX KOSOVO.

(5)

In considerazione della particolare natura delle attività dell’EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, è opportuno individuare nella presente decisione l’importo previsto a copertura del sostegno a tali procedimenti giudiziari trasferiti e prevedere l’esecuzione di tale parte del bilancio tramite una sovvenzione.

(6)

È opportuno modificare di conseguenza l’azione comune 2008/124/PESC.

(7)

L’EULEX KOSOVO sarà condotta nell’ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione di cui all’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’azione comune 2008/124/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 3 è aggiunta la frase seguente:

«Il compito di fornire sostegno operativo al dialogo facilitato dall’UE è trasferito all’ufficio dell’Unione europea in Kosovo entro il 31 dicembre 2022.»;

2)

l’articolo 16 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2021 fino al 14 giugno 2023 è di 173 693 683 EUR, di cui l’importo destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO per l’attuazione del suo mandato in Kosovo è di 57 900 000 EUR e l’importo destinato a coprire il sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro è di 115 793 683 EUR.

La Commissione stipula una convenzione di sovvenzione con un cancelliere che agisce per conto di una cancelleria incaricata dell’amministrazione dei procedimenti giudiziari trasferiti per l’importo di 115 793 683 EUR. Alla convenzione di sovvenzione si applicano le norme in materia di sovvenzioni previste dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)).

L’importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l’EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.

(*1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;"

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   A eccezione degli importi di cui al paragrafo 1, relativi al sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, l’EULEX KOSOVO è responsabile dell’esecuzione finanziaria del bilancio della missione. A tal fine l’EULEX KOSOVO firma un accordo con la Commissione.»;

3)

all’articolo 20, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2023.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 3 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

P. N. SANTOS


(*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)  Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92).

(2)  Decisione (PESC) 2020/792 del Consiglio, dell’11 giugno 2020, che modifica l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 193 del 17.6.2020, pag. 9).


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