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Document 32020R2007

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione dell’8 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 1,4-dimetilnaftalene, 6-benziladenina, acechinocil, Adoxophyes orana granulovirus, solfato di alluminio, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), azadiractina, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimate, Candida oleophila di ceppo O, chlorantraniliprole, fosfonato di disodio, dithianon, dodina, emamectina, flubendiamide, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, exitiazox, imazamox, ipconazolo, isoxaben, acido L-ascorbico, zolfo calcico, olio di arancio, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, pendimetalin, penflufen, penthiopyrad, fosfonati di potassio, prosulfuron, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyriofenone, pyroxsulam, quinmerac, acido S-Abscissico, sedaxane, sintofen, sodio argento tiosolfato, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione, thiencarbazone, valifenalate e fosfuro di zinco

    C/2020/8569

    GU L 414 del 9.12.2020, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2007/oj

    9.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 414/10


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2007 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 dicembre 2020

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 1,4-dimetilnaftalene, 6-benziladenina, acechinocil, Adoxophyes orana granulovirus, solfato di alluminio, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), azadiractina, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimate, Candida oleophila di ceppo O, chlorantraniliprole, fosfonato di disodio, dithianon, dodina, emamectina, flubendiamide, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, exitiazox, imazamox, ipconazolo, isoxaben, acido L-ascorbico, zolfo calcico, olio di arancio, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, pendimetalin, penflufen, penthiopyrad, fosfonati di potassio, prosulfuron, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyriofenone, pyroxsulam, quinmerac, acido S-Abscissico, sedaxane, sintofen, sodio argento tiosolfato, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione, thiencarbazone, valifenalate e fosfuro di zinco

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) indica le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, mentre la parte B indica le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la parte E indica le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 come candidate alla sostituzione.

    (2)

    Le approvazioni delle sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, acechinocil, solfato di alluminio, amisulbrom, azadiractina, bupirimate, Candida oleophila di ceppo O, chlorantraniliprole, dithianon, dodina, emamectina, flubendiamide, fluometuron, flutriafol, exitiazox, imazamox, ipconazolo, isoxaben, acido L-ascorbico, zolfo calcico, olio di arancio, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, pendimetalin, prosulfuron, quinmerac, acido S-Abscissico, sintofen, sodio argento tiosolfato, spinetoram, spirotetramat, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione, thiencarbazone, valifenalate e fosfuro di zinco scadranno tra il 30 aprile 2024 e il 31 ottobre 2024. Tuttavia dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 (3) della Commissione si applicherà a tali sostanze attive e anticiperà di tre mesi la data di presentazione del fascicolo a sostegno del rinnovo dell’approvazione, è necessario prevedere una breve proroga dei rispettivi periodi di approvazione per mantenere la data di presentazione del fascicolo richiesta a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (4), in quanto i richiedenti hanno bisogno di tempo per preparare e presentare i fascicoli nel formato richiesto.

    (3)

    Inoltre, per quanto riguarda l’emamectina, dalle informazioni fornite dal richiedente risulta che sono stati registrati ritardi nella preparazione del fascicolo relativo al rinnovo a causa della pandemia di COVID-19, nonostante i massimi sforzi compiuti dal richiedente per limitarli. Lo Stato membro relatore designato per l’emamectina, i Paesi Bassi, ha convenuto in via eccezionale di accettare la presentazione della domanda di rinnovo dell’approvazione come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 entro il 30 novembre 2021. Pertanto il periodo di approvazione dell’emamectina dovrebbe essere prorogato anche tenendo conto di tale termine aggiuntivo.

    (4)

    Inoltre, per quanto riguarda il chlorantraniliprole, dalle informazioni fornite dal richiedente risulta che sono stati registrati ritardi nella preparazione della domanda di rinnovo a causa della pandemia di COVID-19, nonostante i massimi sforzi compiuti dal richiedente per limitarli. Lo Stato membro relatore designato per il chlorantraniliprole, l’Irlanda, ha convenuto in via eccezionale di accettare la presentazione della domanda di rinnovo dell’approvazione come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 entro il 31 dicembre 2021. Pertanto il periodo di approvazione del chlorantraniliprole dovrebbe essere prorogato anche tenendo conto di tale termine aggiuntivo.

    (5)

    La decisione di esecuzione C/2018/3434 della Commissione (5) ha istituito un programma di lavoro che raggruppa sostanze attive simili e fissa priorità sulla base di criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o per l’ambiente.

    (6)

    Al fine di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori nonché tenendo conto delle risorse necessarie per la valutazione e la decisione, è opportuno prorogare i periodi di approvazione di determinate sostanze attive come stabilito nella decisione di esecuzione C/2018/3434. I periodi di approvazione delle sostanze attive 1,4-dimetilnaftalene, Adoxophyes orana granulovirus, Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyriofenone, pyroxsulam e Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108 dovrebbero essere prorogati di un anno. Per le stesse ragioni i periodi di approvazione delle sostanze attive bixafen, Candida oleophila di ceppo O, fosfonato di disodio, fluxapyroxad, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, penflufen, penthiopyrad, fosfonati di potassio e sedaxane dovrebbero essere prorogati rispettivamente da uno a tre anni.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 540/2011.

    (8)

    Viste le finalità dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengono presentate domande di rinnovo dell’approvazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 entro tre anni prima dalla rispettiva data di scadenza indicata nell’allegato del presente regolamento, la Commissione ripristina la data di scadenza alla data prevista prima dell’adozione del presente regolamento o alla prima data possibile dopo tale data.

    (9)

    Viste le finalità dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento con il quale l’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima dell’adozione del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di adozione del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione del 20 novembre 2020 che stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

    (5)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 giugno 2018, relativa all’istituzione di un programma di lavoro per la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni di sostanze attive che scadono nel 2022, 2023 e 2024 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (C/2018/3434 final) (GU C 195 del 7.6.2018, pag. 20).


    ALLEGATO

    L’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è così modificato:

    la parte A è così modificata:

    1)

    alla voce numero 311 (quinmerac), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 aprile 2024» è sostituita dalla data «31 luglio 2024»;

    2)

    alla voce numero 314 (fosfuro di zinco), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 aprile 2024» è sostituita dalla data «31 luglio 2024»;

    3)

    alla voce numero 317 (6-benziladenina), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

    4)

    alla voce numero 323 (dodina), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

    5)

    alla voce numero 328 (tau-fluvalinato), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

    6)

    alla voce numero 330 (bupirimate), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

    7)

    alla voce numero 333 (1-decanolo), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

    8)

    alla voce numero 334 (isoxaben), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

    9)

    alla voce numero 335 (fluometuron), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

    10)

    alla voce numero 341 (sintofen), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

    11)

    alla voce numero 343 (azadiractina), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

    12)

    alla voce numero 345 (zolfo calcico), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

    13)

    alla voce numero 346 (solfato di alluminio), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

    14)

    alla voce numero 350, (tebufenozide), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

    15)

    alla voce numero 351 (dithianon), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

    16)

    alla voce numero 352 (exitiazox), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

    17)

    alla voce numero 353 (flutriafol), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

    la parte B è così modificata:

    1)

    alla voce numero 24 (fluxapyroxad), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 dicembre 2022» è sostituita dalla data «31 maggio 2025»;

    2)

    alla voce numero 26 (Adoxophyes orana granulovirus), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 gennaio 2023» è sostituita dalla data «31 gennaio 2024»;

    3)

    alla voce numero 37 (Candida oleophila di ceppo O), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 settembre 2023» è sostituita dalla data «31 dicembre 2024»;

    4)

    alla voce numero 39 (Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 settembre 2023» è sostituita dalla data «31 dicembre 2024»;

    5)

    alla voce numero 40 (fosfonati di potassio), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 settembre 2023» è sostituita dalla data «31 gennaio 2026»;

    6)

    alla voce numero 43 (bixafen), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 settembre 2023» è sostituita dalla data «31 maggio 2025»;

    7)

    alla voce numero 48 (sedaxane), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 gennaio 2024» è sostituita dalla data «31 maggio 2025»;

    8)

    alla voce numero 49 (emamectina), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 aprile 2024» è sostituita dalla data «30 novembre 2024»;

    9)

    alla voce numero 50 (Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 gennaio 2024» è sostituita dalla data «31 gennaio 2025»;

    10)

    alla voce numero 52 [Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941)], sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 gennaio 2024» è sostituita dalla data «31 gennaio 2025»;

    11)

    alla voce numero 53 (pyriofenone), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 gennaio 2024» è sostituita dalla data «31 gennaio 2025»;

    12)

    alla voce numero 54, (fosfonato di disodio), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 gennaio 2024» è sostituita dalla data «31 gennaio 2026»;

    13)

    alla voce numero 55 (penflufen), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 gennaio 2024» è sostituita dalla data «31 maggio 2025»;

    14)

    alla voce numero 56 (olio di arancio), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 aprile 2024» è sostituita dalla data «31 luglio 2024»;

    15)

    alla voce numero 57 (penthiopyrad), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 aprile 2024» è sostituita dalla data «31 maggio 2025»;

    16)

    alla voce numero 58 (benalaxyl-M), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 aprile 2024» è sostituita dalla data «30 aprile 2025»;

    17)

    alla voce numero 59 (tembotrione), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 aprile 2024» è sostituita dalla data «31 luglio 2024»;

    18)

    alla voce numero 60 (spirotetramat), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 aprile 2024» è sostituita dalla data «31 luglio 2024»;

    19)

    alla voce numero 61 (pyroxsulam), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 aprile 2024» è sostituita dalla data «30 aprile 2025»;

    20)

    alla voce numero 62 (chlorantraniliprole), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 aprile 2024» è sostituita dalla data «31 dicembre 2024»;

    21)

    alla voce numero 63 (sodio argento tiosolfato), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 aprile 2024» è sostituita dalla data «31 luglio 2024»;

    22)

    alla voce numero 64 (pyridalil), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 giugno 2024» è sostituita dalla data «30 giugno 2025»;

    23)

    alla voce numero 68 (1,4-dimetilnaftalene), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 giugno 2024» è sostituita dalla data «30 giugno 2025»;

    24)

    alla voce numero 69 (amisulbrom), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 giugno 2024» è sostituita dalla data «30 settembre 2024»;

    25)

    alla voce numero 65 (acido S-Abscissico), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 giugno 2024» è sostituita dalla data «30 settembre 2024»;

    26)

    alla voce numero 66 (acido L-ascorbico), sesta colonna, (scadenza dell’approvazione), la data 30 giugno 2024 è sostituita dalla data 30 settembre 2024;

    27)

    alla voce numero 67 (spinetoram), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 giugno 2024» è sostituita dalla data «30 settembre 2024»;

    28)

    alla voce numero 70 (valifenalate), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 giugno 2024» è sostituita dalla data «30 settembre 2024»;

    29)

    alla voce numero 71 (thiencarbazone), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 giugno 2024» è sostituita dalla data «30 settembre 2024»;

    30)

    alla voce numero 72 (acechinocil), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 agosto 2024» è sostituita dalla data «30 novembre 2024»;

    31)

    alla voce numero 73 (ipconazolo), sesta colonna, (scadenza dell’approvazione), la data «31 agosto 2024» è sostituita dalla data «30 novembre 2024»;

    32)

    alla voce numero 74 (flubendiamide), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 agosto 2024» è sostituita dalla data «30 novembre 2024»;

    33)

    alla voce numero 75 (Bacillus pumilus QST 2808), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 agosto 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2025»;

    34)

    alla voce numero 79 (Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 dicembre 2024» è sostituita dalla data «31 dicembre 2025»;

    la parte E è così modificata:

    1)

    alla voce numero 6 (prosulfuron), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 aprile 2024» è sostituita dalla data «31 luglio 2024»;

    2)

    alla voce numero 7 (pendimetalin), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 agosto 2024» è sostituita dalla data «30 novembre 2024»;

    3)

    alla voce numero 8 (imazamox), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 ottobre 2024» è sostituita dalla data «31 gennaio 2025».


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