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Document 32020R1988
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1988 of 11 November 2020 laying down rules for the application of Regulations (EU) No 1308/2013 and (EU) No 510/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the administration of import tariff quotas in accordance with the ‘first come, first served’ principle
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito»
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito»
GU L 422 del 14.12.2020, p. 4–136
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2024
14.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 422/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1988 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 2020
recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito»
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187 e l’articolo 223, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari e al trattamento speciale delle importazioni dai paesi terzi. Esso autorizza inoltre la Commissione ad adottare atti delegati e di esecuzione al riguardo. Al fine di garantire il buon funzionamento della gestione dei contingenti tariffari nell’ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire un certo numero di atti che stabiliscono norme comuni o norme settoriali specifiche, sulla base di atti adottati in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, o all’articolo 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che sono abrogati dal regolamento delegato (UE) 2020/1987 della Commissione (3). |
(2) |
Negli accordi internazionali e negli atti adottati a norma dell’articolo 43, paragrafo 2, e dell’articolo 207 del TFUE l’Unione si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti agricoli e, in taluni casi, a gestire tali contingenti secondo il principio «primo arrivato, primo servito». I regolamenti della Commissione e i regolamenti di esecuzione della Commissione che hanno aperto tali contingenti e che stabiliscono norme specifiche sono abrogati dal regolamento delegato (UE) 2020/1987 È opportuno mantenere tali norme, sostituendo nel contempo le disposizioni obsolete e razionalizzando la gestione dei contingenti tariffari. |
(3) |
A fini di semplificazione della gestione e di trasparenza, è opportuno stabilire in un unico regolamento tutte le norme per la gestione di tali contingenti tariffari. |
(4) |
I regolamenti (CE) n. 2535/2001 (4) e (CE) n. 442/2009 della Commissione (5), nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione (6) hanno aperto e gestito taluni contingenti tariffari gestiti mediante applicazione del metodo dell’esame simultaneo delle domande di titoli di importazione e altri contingenti tariffari gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito». Tali regolamenti sono stati abrogati dal regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione (7) che ha stabilito nuove norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli. Per garantire che anche i contingenti tariffari gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito» in conformità ai regolamenti abrogati rimangano operativi, è necessario stabilire norme di gestione per tali contingenti tariffari. |
(5) |
I regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 2305/2003 (8), (CE) n. 1964/2006 (9), (CE) n. 539/2007 (10), (CE) n. 616/2007 (11), (CE) n. 1384/2007 (12), (CE) n. 1385/2007 (13), (CE) n. 412/2008 (14), (CE) n. 748/2008 (15) della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1273/2011, (UE) n. 480/2012 (16) e (UE) n. 1223/2012 (17) della Commissione recanti modalità di gestione di taluni contingenti tariffari di importazione mediante applicazione del metodo dell’esame simultaneo delle domande di titoli di importazione, di cui all’articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono stati abrogati dal regolamento delegato (UE) 2020/760. È opportuno che tali contingenti tariffari rimangano aperti e che venga adattato il relativo metodo di gestione. L’applicazione del principio «primo arrivato, primo servito» ha dato risultati positivi in diversi settori agricoli per contingenti tariffari non considerati sensibili e caratterizzati da una domanda limitata. A fini di semplificazione della gestione, tali contingenti di importazione dovrebbero d’ora in poi essere gestiti secondo tale principio. |
(6) |
I contingenti disciplinati dai regolamenti abrogati dovrebbero essere gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (18) che regola la gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»). |
(7) |
Al fine di garantire la coerenza delle importazioni nel tempo per taluni contingenti tariffari, è opportuno suddividere i rispettivi periodi contingentali in sottoperiodi. |
(8) |
Sono opportune disposizioni specifiche volte a garantire il rispetto di taluni requisiti relativi all’utilizzo o alla quantità dei prodotti importati. Le importazioni a dazio doganale — ridotto o nullo — applicabile al contingente dovrebbero pertanto essere subordinate alla presentazione da parte dell’importatore di una prova dell’uso o della qualità del prodotto o alla costituzione di una cauzione pari alla differenza tra il dazio contingentale e il dazio convenzionale (nazione più favorita — NPF). Se del caso, dovrebbe essere previsto un lasso di tempo ragionevole per la trasformazione del prodotto. |
(9) |
È opportuno stabilire disposizioni specifiche per prevedere un certo grado di flessibilità per quanto riguarda i requisiti documentali nei casi di forza maggiore, ad esempio una pandemia. |
(10) |
Il Regno Unito è uscito dall’UE il 31 gennaio 2020. L’accordo di recesso concluso tra l’Unione e il Regno Unito, che ha istituito un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020, è entrato in vigore il 1o febbraio 2020. In base a tale accordo, dal 1o luglio 2020 il Regno Unito non ha più la possibilità di chiedere una proroga del periodo transitorio oltre il 2020. Il regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) dispone che, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (20) cesserà di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito, i contingenti tariffari compresi nell’elenco delle concessioni e degli impegni dell’Unione allegato all’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 siano suddivisi tra l’Unione e il Regno Unito sulla base della quota d’uso dell’UE a 27 indicata nell’allegato dello stesso regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto includere i nuovi quantitativi dell’UE a 27 risultanti dalla suddivisione, come stabilito nel regolamento (UE) 2019/216 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione (21). |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E NORME COMUNI
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari di cui all’allegato I per i prodotti agricoli, in particolare per quanto riguarda:
a) |
il metodo di gestione; |
b) |
i periodi contingentali e, ove applicabile, i relativi sottoperiodi; |
c) |
i requisiti relativi alla trasformazione, all’uso finale e alla qualità che taluni prodotti devono soddisfare per essere ammissibili all’importazione nell’ambito di un contingente tariffario; |
d) |
le procedure e l’importo della cauzione da costituire per i prodotti di cui alla lettera c); |
e) |
i documenti giustificativi, se del caso. |
Esso stabilisce inoltre norme specifiche per la gestione di alcuni di tali contingenti tariffari.
Articolo 2
Gestione dei contingenti tariffari
1. I contingenti tariffari di cui all’allegato I sono gestiti dall’Unione in base all’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica, come stabilito negli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. L’articolo 53, paragrafo 2, lettere b) e c), e l’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 non si applicano ai contingenti tariffari e ai sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0138, 09.0139, 09.0140, 09.0141, 09.0142, 09.0143, 09.0144, 09.0161, 09.0162, 09.0145, 09.0163, 09.0164, 09.0146, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0153, 09.0159, 09.0160, 09.0154, 09.0155, 09.0156, 09.0157 e 09.0158.
Articolo 3
Sottoperiodi contingentali
1. Quando un periodo contingentale è suddiviso in sottoperiodi, come indicato nell’allegato I, il quantitativo contingentale disponibile per un sottoperiodo include qualsiasi quantitativo inutilizzato nel sottoperiodo contingentale precedente. Tuttavia i quantitativi inutilizzati alla fine di un periodo contingentale non sono trasferiti al periodo contingentale successivo.
2. Quando un periodo contingentale è suddiviso in sottoperiodi, i prelievi per ciascun sottoperiodo, ad eccezione dell’ultimo, sono sospesi rispettivamente il quinto giorno lavorativo della Commissione del secondo mese successivo alla fine del sottoperiodo pertinente.
Articolo 4
Documenti giustificativi
1. Quando l’allegato I richiede una prova di origine, gli operatori trasmettono alle autorità doganali dell’Unione un documento specifico contestualmente alla presentazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica per i prodotti in questione. I documenti giustificativi richiesti sono indicati per ciascun contingente tariffario nell’allegato I.
2. Quando la prova di origine è costituita dal certificato di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione non preferenziali, esso rispetta i requisiti di cui all’articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Quando il contingente tariffario è stabilito come misura tariffaria preferenziale di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), la prova di origine è rilasciata o compilata conformemente alle norme sull’origine preferenziale di cui all’articolo 64 di detto regolamento.
4. Quando è richiesto un certificato di autenticità, esso è conforme ai requisiti stabiliti al capo II e all’allegato II del presente regolamento.
5. Se necessario, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante o all’importatore di fornire qualsiasi altra prova necessaria per comprovare l’origine dei prodotti conformemente all’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 o alle disposizioni pertinenti dell’accordo commerciale in questione.
Articolo 5
Documenti elettronici
Quando l’autorità competente di uno Stato membro riconosce che, per motivi di forza maggiore, il documento ufficiale richiesto non è disponibile:
a) |
l’autorità competente di tale Stato membro può rilasciare una copia digitale del documento originale (cartaceo o elettronico), a condizione che tale copia sia inviata tramite messaggio di posta elettronica da una casella appartenente all’autorità competente di tale Stato membro; |
b) |
l’autorità competente di uno Stato membro alla quale deve essere presentato il documento ufficiale richiesto può accettare una copia digitale del documento originale (cartaceo o elettronico), accompagnata dall’impegno scritto dell’operatore a presentare il documento originale non appena possibile. |
I requisiti più flessibili di cui al primo comma non esonerano le autorità doganali degli Stati membri dall’obbligo di dovuta diligenza. Esse devono avere la ragionevole certezza dell’autenticità e della validità dei documenti.
Articolo 6
Controlli nei paesi terzi
La Commissione può chiedere al paese terzo di autorizzare rappresentanti della Commissione a svolgere, ove richiesto, controlli in tale paese terzo per verificare il rispetto dei requisiti o delle condizioni che costituiscono condizioni preliminari per il rilascio del certificato o di altri documenti ufficiali da presentare alle autorità doganali dell’Unione per l’immissione in libera pratica del prodotto nell’Unione. Tali controlli sono eseguiti congiuntamente con le autorità competenti del paese terzo.
CAPO II
NORME SETTORIALI SPECIFICHE
SEZIONE 1
CEREALI
Articolo 7
Definizioni per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0124, 09.0131, 09.0127, 09.0128, 09.0129 e 09.0130
1. Per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0124 e 09.0131, ai fini della definizione di «patate dolci destinate ad usi diversi dal consumo umano», in sede di espletamento delle formalità doganali d’immissione in libera pratica si considerano destinate al consumo umano, ai sensi del codice NC 0714 20 10, le patate dolci, fresche e intere, condizionate in imballaggi immediati di peso uguale o inferiore a 28 kg.
2. Per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0127, 09.0128 e 09.0129, per prodotti del codice NC ex 0714 10 00 si intendono i prodotti diversi dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini del codice NC 0714 10 00.
3. Per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0130, per prodotti dei codici NC ex 0714 10 00, ex 0714 30 00, ex 0714 40 00, ex 0714 50 00 ed ex 0714 90 20 si intendono i prodotti dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi.
Articolo 8
Definizioni per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0076
Per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0076, si applicano le seguenti definizioni:
a) |
per «semi danneggiati» si intendono i semi di orzo, di altri cereali o di avena selvatica, che presentano danni, compresi i deterioramenti dovuti a malattia, gelo, calore, insetti, funghi, intemperie o qualsiasi altro danno materiale; |
b) |
per «semi di orzo sano, leale e mercantile» si intendono i semi di orzo o i pezzi di semi di orzo che non sono semi danneggiati come definiti alla lettera a), ad esclusione di quelli danneggiati dal gelo o dai funghi. |
Articolo 9
Requisiti di qualità per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0076
1. L’orzo può essere importato nell’ambito del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0076 se soddisfa i seguenti requisiti:
a) |
peso specifico: 60,5 kg/hl o più; |
b) |
semi danneggiati: 1 % o meno; |
c) |
tenore di umidità: 13,5 % o meno; |
d) |
semi di orzo sano, leale e mercantile: 96 % o più. |
2. I requisiti di qualità indicati al paragrafo 1 sono attestati mediante uno dei seguenti documenti:
a) |
un certificato di analisi rilasciato, a richiesta dell’importatore, dall’ufficio doganale d’immissione in libera pratica; oppure |
b) |
un certificato di conformità dell’orzo importato rilasciato da un organismo governativo del paese d’origine e riconosciuto dalla Commissione. |
3. In conformità all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, l’orzo importato è soggetto a vigilanza doganale per garantire che:
a) |
sia trasformato in malto entro 6 mesi dalla data di immissione in libera pratica; e |
b) |
il malto ottenuto sia trasformato in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro 150 giorni dalla data della trasformazione dell’orzo in malto. |
La trasformazione dell’orzo importato in malto si considera eseguita quando l’orzo è stato sottoposto a macerazione.
4. Gli importi della cauzione che gli operatori devono costituire per garantire il rispetto dell’obbligo di cui al paragrafo 3 sono stabiliti nell’allegato I.
5. La cauzione di cui al paragrafo 4 è immediatamente svincolata se alle autorità doganali competenti è fornita la prova che:
a) |
la qualità dell’orzo, stabilita in base al certificato di conformità o di analisi, è conforme ai requisiti di cui al paragrafo 1; |
b) |
l’obbligo della trasformazione di cui al paragrafo 3 è stato adempiuto entro il termine prestabilito. |
6. I certificati rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) degli Stati Uniti per l’orzo da birra destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio, di cui all’allegato II, parte A, sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione nell’ambito della procedura di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Se i parametri analitici indicati nel certificato di conformità rilasciato dal FGIS risultano conformi ai requisiti di qualità per l’orzo da birra indicati nell’articolo 1 del presente articolo, sulla base di un’analisi dei rischi in conformità dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 sono prelevati campioni sul 3 % almeno del prodotto immesso in libera pratica durante il periodo contingentale in questione. Gli Stati membri ricevono con i mezzi più idonei una riproduzione dei timbri autorizzati dal governo degli Stati Uniti d’America.
Articolo 10
Contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0689 e 09.0779
1. I prodotti importati nell’ambito del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0689 sono immessi in libera pratica su presentazione di una prova di origine in conformità dell’articolo 15 dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (23), conclusa con decisione 2013/94/UE del Consiglio (24), di cui all’articolo 1 del protocollo n. 3 dell’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra (25), concluso con decisione 97/126/CE del Consiglio (26) concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa.
2. I prodotti importati nell’ambito del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0779 sono immessi in libera pratica su presentazione di una prova di origine rilasciata dal paese esportatore conformemente all’articolo 15 dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, di cui all’articolo 1 del protocollo n. 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (27), concluso con regolamento (CEE) n. 1691/73 del Consiglio (28).
Articolo 11
Contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0074 e 09.0075
1. L’importo della cauzione che gli operatori devono costituire per garantire la qualità dei prodotti importati nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0074 e 09.0075 è indicato nell’allegato I. Le autorità doganali richiedono inoltre una cauzione specifica che corrisponde alla differenza, il giorno di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, tra il dazio più elevato e il dazio doganale applicabile al contingente applicabile alle diverse qualità di frumento, ad eccezione del caso in cui la dichiarazione sia accompagnata da un certificato di conformità rilasciato dalla Federal Grain Inspection Service degli Stati Uniti d’America o dalla Canadian Grain Commission conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b) o c), del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (29).
2. Nell’ambito del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0074, per ciascuna importazione le autorità doganali prelevano campioni rappresentativi ai fini delle analisi necessarie per verificare che il tenore minimo in grani vitrei sia pari o superiore al 73 %. In caso di mancata conformità del prodotto, il beneficio del contingente è rifiutato.
3. Nell’ambito del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0075, per ciascuna importazione le autorità doganali prelevano campioni rappresentativi ai fini delle analisi necessarie per verificare che la qualità del prodotto importato sia conforme ai requisiti di cui all’allegato I. In caso di mancata conformità del prodotto, il beneficio del contingente è rifiutato.
4. Qualora dalle analisi di cui ai paragrafi 2 e 3 rispettivamente per ciascun contingente, risulti che la qualità del prodotto importato è inferiore a quella prescritta, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione. L’importo di 5 EUR per 1 000 kg di cui all’allegato I del presente regolamento è trattenuto, oltre al rifiuto del beneficio del contingente.
SEZIONE 2
RISO
Articolo 12
Contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0139
1. Tutto il riso importato nell’ambito del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0139 è vincolato al regime di uso finale conformemente all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Tutto il riso importato nell’ambito del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0139 è trasformato entro 6 mesi dalla data di immissione in libera pratica.
2. Nella richiesta di autorizzazione per l’uso finale, l’importatore indica il luogo di trasformazione, ossia il nome di un’impresa di trasformazione e uno Stato membro oppure al massimo cinque stabilimenti di trasformazione differenti.
3. L’importo della cauzione che gli operatori devono costituire per garantire che il requisito di cui al paragrafo 1 sia soddisfatto è stabilito nell’allegato I.
4. La cauzione è svincolata su presentazione della prova che il prodotto è stato trasformato entro 6 mesi dalla data di immissione in libera pratica. Quando il requisito della trasformazione non è soddisfatto entro tale termine, la cauzione svincolata è ridotta del 2 % per ogni giorno di superamento del termine.
5. L’autorità competente riceve una prova della trasformazione entro 6 mesi dal termine per la trasformazione. In caso contrario la cauzione è ulteriormente ridotta del 2 % per ogni giorno di superamento del termine.
Articolo 13
Contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0141
1. Le importazioni nell’ambito del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0141 sono soggette alla presentazione del certificato di origine.
2. Il modello per il certificato di origine di cui al paragrafo 1 figura nell’allegato II, parte B.
3. Il certificato di origine è valido 90 giorni a decorrere dalla data di rilascio ma non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio.
4. Il nome dell’autorità del Bangladesh competente per il rilascio dei certificati di origine è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
5. L’autorità competente del Bangladesh inserisce una delle diciture elencate nell’allegato III alla voce «Osservazioni» del certificato di origine.
6. Quando la tassa riscossa dal paese esportatore è inferiore al dazio ridotto di cui all’allegato I, la riduzione non eccede l’importo riscosso.
7. Ai quantitativi in fasi di lavorazione diverse da quella del riso semigreggio si applicano i tassi di conversione stabiliti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione (30).
SEZIONE 3
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI; PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI
Articolo 14
Definizioni per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0025, 09.0027 e 09.0033
1. Per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0025, per «arance dolci di alta qualità» si intendono arance aventi caratteristiche variateli simili, che sono mature, sode e di buon aspetto, almeno di un bel colore, con una struttura morbida e senza putrefazioni, senza bucce strappate non rimarginate, senza bucce dure o secche, senza esantemi, senza lacerazioni di crescita, senza danni causati dalla siccità o dall’umidità (eccetto quelli causati dalle normali operazioni di manipolazione e condizionamento), senza ispidi larghi o emergenti, senza pieghe, cicatrici, macchie d’olio e scaglie, colpi di sole, sporcizie o altri elementi estranei, esenti da malattie, insetti e danni causati da agenti meccanici o altri; il 15 % al massimo della frutta in ogni spedizione può non essere conforme a dette specifiche, includendo in questa percentuale un 5 % al massimo di danni gravi causati dai suddetti difetti e includendo in quest’ultima percentuale lo 0,5 % al massimo di marciume.
2. Per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0027, per «ibridi d’agrumi conosciuti sotto il nome di «Minneolas» si intendono ibridi di agrumi della varietà minneola (Citrus paradisi Macf. Cv Duncan e Citrus reticulata Blanco Cv Dancy).
3. Per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0033, per «succhi di arancia concentrati congelati, senza zuccheri addizionati, di un valore Brix uguale o inferiore a 50» si intendono succhi di arancia di densità non superiore a 1,229 grammi per centimetro cubico a 20 °C.
Articolo 15
Certificato di autenticità per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0025, 09.0027 e 09.0033
1. Ai fini dell’immissione in libera pratica dei prodotti nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0025, 09.0027 e 09.0033, l’operatore presenta alle autorità competenti un certificato di autenticità redatto conformemente al modello figurante nell’allegato II, parti C, D ed E, rilasciato dalle autorità competenti del paese di origine come elencate nell’allegato IV e attestante le caratteristiche specifiche del prodotto di cui all’articolo 14.
2. Nel caso dei succhi di arancia concentrati, tuttavia, invece del certificato di autenticità può essere presentato alla Commissione, prima dell’importazione, un attestato generale con il quale l’autorità competente del paese di origine certifica che i succhi di arancia concentrati prodotti in tale paese non contengono succo di arance sanguigne. La Commissione ne informa gli Stati membri per via elettronica per consentire loro di avvertire i rispettivi servizi doganali.
SEZIONE 4
VINO
Articolo 16
Contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.1526, 09.1527, 09.1558, 09.1559, 09.1570 e 09.1572
1. L’esenzione dai dazi doganali per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.1526, 09.1527, 09.1558, 09.1559, 09.1570 e 09.1572 si applica a condizione che i vini importati non beneficino di sovvenzioni per l’esportazione.
2. Alle autorità doganali dell’Unione è presentato il documento VI-1 o l’estratto VI-2 redatti conformemente all’articolo 22 del regolamento (UE) 2018/273 della Commissione (31).
3. Conformemente al protocollo n. 2 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (32), concluso con decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione (33), se la Serbia versa sussidi per l’esportazione dei prodotti in questione l’esenzione dai dazi doganali nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.1526 e 09.1527 è sospesa.
4. Su richiesta di una delle parti contraenti di cui al paragrafo 3, possono essere tenute consultazioni per adeguare i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.1526 e 09.1527 trasferendo quantitativi dal contingente recante il numero d’ordine 09.1527 al contingente recante il numero d’ordine 09.1526.
5. Conformemente al protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (34) (il «protocollo aggiuntivo sul vino»), concluso con decisione 2001/916/CE del Consiglio (35), se la Macedonia del Nord versa sussidi per l’esportazione dei prodotti in questione l’esenzione dai dazi doganali nell’ambito dei contingenti tariffari previsti nel protocollo aggiuntivo è sospesa.
6. Fatte salve le condizioni previste all’allegato I, punto 5, lettera a), del protocollo aggiuntivo sul vino, all’importazione di vino nell’ambito dei contingenti tariffari dell’Unione recanti i numeri d’ordine 09.1558 e 09.1559 si applicano le disposizioni del protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa annesso all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (36), approvato con decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (37).
7. Su richiesta di una delle parti contraenti di cui al paragrafo 6, possono essere tenute consultazioni per adeguare i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.1558 e 09.1559 trasferendo i quantitativi superiori a 6 000 hl dal contingente recante il numero d’ordine 09.1559 al contingente recante il numero d’ordine 09.1558.
8. Conformemente all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall’altro (38), concluso con decisione (UE) 2016/342 del Consiglio (39), se il Kosovo (40) versa sussidi per l’esportazione dei prodotti in questione l’esenzione dai dazi doganali nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.1570 e 09.1572 è sospesa.
9. Per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.1570 e 09.1572, il documento VI-1 menziona il rispetto della condizione di cui al paragrafo 1 come segue: «I prodotti elencati nel presente certificato non beneficiano di sussidi per l’esportazione».
SEZIONE 5
CARNI BOVINE
Articolo 17
Gestione dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0144 e 09.0145 e dei sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0161, 09.0162, 09.0163 e 09.0164
1. I contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0144 e 09.0145 sono gestiti come contingenti tariffari principali.
2. Il contingente tariffario principale recante il numero d’ordine 09.0144 è gestito con due sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0161 e 09.0162.
3. Il contingente tariffario principale recante il numero d’ordine 09.0145 è gestito con due sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0163 e 09.0164.
4. I sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0161 e 09.0163 sono utilizzati per presentare domanda per il codice NC 0202 20 30; i sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0162 e 09.0164 sono utilizzati per presentare domanda per i codici NC 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 e 0206 29 91.
5. II beneficio derivante dai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0144 e 09.0145 può essere concesso soltanto presentando domanda per i sottocontingenti recanti i numeri d’ordine 09.0161, 09.0162, 09.0163 e 09.0164.
Articolo 18
Definizioni per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0144 e 09.0145 e i sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0161, 09.0162, 09.0163 e 09.0164
1. Ai fini del presente regolamento, per «prodotto A» nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0144, 09.0161 e 09.0162 si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10 00, 1602 50 31 o 1602 50 95, contenente esclusivamente carni di animali della specie bovina. Il prodotto ha un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,45 e contiene, in peso, almeno il 20 % di carne magra (frattaglie e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno l’85 % da carne e gelatina. Ai fini del presente paragrafo:
a) |
è considerato tenore di collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8 laddove il tenore in idrossiprolina deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1994; |
b) |
il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura di analisi indicata nell’allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (41); |
c) |
le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (timo e pancreas), cervello, polmoni, gola, pilastro del diaframma, milza, lingua, omento, midollo spinale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide e ipofisi; |
d) |
il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la parte di maggiore spessore. |
2. Ai fini del presente regolamento, per «prodotto B» nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0145, 09.0163 e 09.0164 si intende un prodotto trasformato contenente carni bovine diverso dai prodotti specificati nell’allegato I, parte XV, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dai prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3:2 è considerato anch’esso un prodotto B.
Articolo 19
Disposizioni specifiche per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0144 e 09.0145 e i sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0161, 09.0162, 09.0163 e 09.0164
1. I quantitativi sono espressi in equivalente carni non disossate. Ai fini del presente paragrafo, 100 kg di carni bovine non disossate equivalgono a 77 kg di carni bovine disossate.
2. Entro 3 mesi dalla data di immissione in libera pratica nell’Unione, l’intero quantitativo importato è trasformato nel prodotto finito previsto, conformemente all’articolo 18.
3. I prodotti importati nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0144 e 09.0145 e dei sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0161, 09.0162, 09.0163 e 09.0164 sono vincolati al regime di uso finale conformemente all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
4. Al fine di verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore relativa alla composizione del prodotto, le autorità competenti degli Stati membri possono effettuare prelievi di campioni rappresentativi de analisi di tali prodotti.
5. L’autorità competente riceve la prova che l’intero quantitativo di carni importate è stato trasformato nei prodotti finiti previsti e nello stabilimento specificato entro tre mesi dalla data di immissione in libera pratica. Se la trasformazione è avvenuta dopo il termine di tre mesi, la cauzione è svincolata in misura ridotta del 15 % e, per l’importo rimanente, di un ulteriore 2 % per giorno di ritardo.
6. La prova della trasformazione è addotta entro sette mesi dalla data di immissione in libera pratica. Se la prova della trasformazione è stabilita entro il termine di sette mesi ed è fornita entro i 18 mesi successivi a tale termine, l’importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15 % dell’importo della cauzione.
7. L’importo della cauzione che gli operatori devono costituire per garantire che sia soddisfatto l’obbligo di cui al paragrafo 2 è stabilito nell’allegato I.
Articolo 20
Contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0142, 09.0143 e 09.0146
1. Ai fini del presente regolamento, per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0142 e 09.0143, per «pezzi detti «hampes» congelati» si intendono pezzi detti «hampes» che, all’atto dell’immissione in libera pratica nell’Unione, sono presentati congelati con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.
2. Nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0142 e 09.0143 possono essere importati soltanto «hampes» interi.
3. I pezzi detti «hampes» importati nell’ambito del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0143 possono essere immessi in libera pratica soltanto se accompagnati da un certificato di autenticità rilasciato dall’Argentina conformemente all’allegato II, parte F.
4. Un certificato di autenticità può essere utilizzato soltanto per una dichiarazione di importazione.
5. I certificati di autenticità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione o dell’Argentina e individualizzati con un numero di rilascio, assegnato dagli organismi emittenti.
6. I certificati di autenticità sono validi solo se regolarmente compilati e vistati dall’autorità emittente. Essi sono considerati regolarmente vistati quando riportano il luogo e la data di emissione, recano l’emblema stampato o il timbro dell’autorità emittente e sono sottoscritti da chi ne ha i relativi poteri.
7. L’autorità emittente di cui al paragrafo 6 deve:
a) |
essere riconosciuto come tale dall’Argentina; |
b) |
assumere l’obbligo di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità; |
c) |
assumere l’obbligo di fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile ai fini della valutazione delle indicazioni contenute nei certificati di autenticità. |
8. Il nome dell’autorità dell’Argentina competente per il rilascio dei certificati di autenticità è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
9. I certificati di autenticità sono validi per tre mesi a decorrere dalla loro data di rilascio e in ogni caso la loro validità non va oltre l’ultimo giorno del periodo contingentale.
10. Le norme di origine applicabili ai prodotti importati nell’ambito del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0146 sono quelle previste dall’articolo 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (42), concluso con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (43).
Articolo 21
Contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0113
1. Il dazio doganale applicabile al contingente è applicato a condizione che gli animali vengano ingrassati per almeno 120 giorni nello Stato membro in cui sono stati importati, in unità di produzione che devono essere designate dall’importatore entro il mese successivo alla data di immissione in libera pratica degli animali.
2. Conformemente all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, gli animali importati sono vincolati al regime di uso finale per garantire il rispetto dell’obbligo di ingrasso di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. L’importo della cauzione che gli operatori devono costituire per garantire il rispetto dell’obbligo di ingrasso di cui al paragrafo 1 è indicato nell’allegato I.
4. Salvo eventuali casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 3 è svincolata soltanto se viene fornita all’autorità competente dello Stato membro la prova che i giovani bovini:
a) |
sono stati ingrassati nell’azienda o nelle aziende indicate conformemente al paragrafo 1; |
b) |
non sono stati macellati prima dello scadere di un periodo di 120 giorni a decorrere dalla data di importazione; oppure |
c) |
sono stati macellati prima dello scadere del periodo di cui alla lettera b) per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente. |
Articolo 22
Contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0114 e 09.0115
1. Per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0114 e 09.0115 si considerano «non destinati alla macellazione» gli animali che non sono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. Possono essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente dimostrati.
2. L’ammissione al beneficio del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0115 è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:
a) |
per i tori, un certificato genealogico; |
b) |
per le vacche e le giovenche, un certificato genealogico ovvero un certificato di iscrizione in un libro genealogico attestante la purezza della razza. |
3. Conformemente all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, gli animali importati nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0114 e 09.0115 sono vincolati al regime di uso finale per garantire che non vengano macellati durante un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data di immissione in libera pratica.
4. L’importo della cauzione che gli operatori devono costituire per garantire il rispetto dell’obbligo di non macellazione di cui al paragrafo 3 è stabilito nell’allegato I.
5. La cauzione di cui al paragrafo 4 è immediatamente svincolata se viene fornita alle autorità doganali competenti la prova che gli animali:
a) |
non sono stati macellati prima dello scadere del periodo di quattro mesi dalla data di immissione in libera pratica; oppure |
b) |
sono stati macellati prima dello scadere del periodo suddetto per causa di forza maggiore o per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente. |
Articolo 23
Gestione del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2201 e dei sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2202 e 09.2203
1. Il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2201 è gestito come contingente tariffario principale con quattro sottocontingenti tariffari trimestrali recanti i numeri d’ordine 09.2202 e 09.2203.
2. L’ammissione a beneficiare del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2201 può essere concessa soltanto presentando domanda per i sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2202 e 09.2203.
Articolo 24
Definizioni e requisiti relativi al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2201 e ai sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2202 e 09.2203
1. Per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2201, 09.2202 e 09.2203, si applicano le definizioni seguenti:
a) |
per «carni congelate» si intendono le carni con temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C all’atto dell’immissione in libera pratica nell’Unione; |
b) |
per «giovenche e manzi» si intendono «bovini» come definiti nell’allegato II, parte V, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che corrispondono rispettivamente alle categorie E e C, come definite nell’allegato IV, parte A.II, del medesimo regolamento. |
2. Le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate sono ammissibili all’importazione nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2201, 09.2202 e 09.2203 se soddisfano i seguenti requisiti:
a) |
i tagli di carne bovina sono ottenuti da carcasse di giovenche e manzi di età inferiore a 30 mesi alimentati esclusivamente, almeno nei 100 giorni precedenti la macellazione, con razioni alimentari costituite per almeno il 62 % da concentrati e/o coprodotti ricavati da cereali da foraggio, per quanto attiene alla componente di materia secca della razione alimentare, con un contenuto di energia metabolizzabile superiore a 12,26 megajoule per chilogrammo di materia secca; |
b) |
alle giovenche e ai manzi alimentati come descritto alla lettera a) è somministrata giornalmente una quantità di materia secca non inferiore, in media, all’1,4 % del loro peso vivo; |
c) |
le carcasse dalle quali provengono i tagli di carne bovina sono esaminate da un valutatore che lavora alle dipendenze delle autorità nazionali, il quale basa la propria valutazione e la conseguente classificazione delle carcasse su un metodo approvato dalle suddette autorità. Il metodo di valutazione delle autorità nazionali e la relativa classificazione devono tenere conto della qualità attesa delle carcasse in base al loro grado di maturità nonché alle qualità organolettiche dei tagli di carne. Tale metodo di valutazione delle carcasse deve comprendere tra l’altro una valutazione delle caratteristiche di maturità del colore e della consistenza del muscolo longissimus dorsi, dell’ossificazione delle ossa e delle cartilagini, nonché una valutazione delle caratteristiche organolettiche attese, con particolare riguardo per le caratteristiche specifiche del grasso intramuscolare e per la compattezza del muscolo longissimus dorsi; |
d) |
i tagli sono etichettati in conformità all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (44). Alle informazioni che figurano sull’etichetta di cui alla lettera d) può essere aggiunta l’indicazione «Carni bovine di alta qualità». |
Articolo 25
Certificati di autenticità per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2201 e i sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2202 e 09.2203
1. Per beneficiare del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2201, occorre presentare alle autorità doganali dell’Unione un certificato di autenticità rilasciato nel paese terzo in causa.
2. Il certificato di autenticità è redatto conformemente al modello che figura all’allegato II, parte G.
3. A tergo del certificato di autenticità figura una dicitura indicante che le carni originarie del paese esportatore soddisfano i requisiti stabiliti nell’articolo 24.
4. Il certificato di autenticità è valido solo se regolarmente compilato e vistato dall’autorità emittente.
5. Il certificato di autenticità si considera regolarmente vistato se indica il luogo e la data di emissione e reca il timbro dell’autorità emittente.
6. Il timbro può essere sostituito da un emblema stampato sull’originale e sulle copie del certificato di autenticità.
7. Il certificato di autenticità è valido tre mesi dalla data di rilascio.
Articolo 26
Organismi emittenti dei paesi terzi per quanto riguarda le importazioni nell’ambito del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2201 e dei sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2202 e 09.2203
1. L’autorità emittente di cui all’articolo 25:
a) |
è riconosciuto dall’autorità competente del paese esportatore; |
b) |
si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità. |
2. Sono comunicate alla Commissione le informazioni seguenti:
a) |
il nome, l’indirizzo e se possibile l’indirizzo di posta elettronica e il sito Internet dell’organismo o degli organismi preposti al rilascio dei certificati di autenticità di cui all’articolo 25; |
b) |
il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati dall’organismo o dagli organismi emittenti; |
c) |
le procedure e i criteri seguiti dall’organismo o dagli organismi emittenti, per verificare il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 24. |
Articolo 27
Pubblicazione dei nomi degli organismi emittenti dei paesi terzi per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2201 e i sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2202 e 09.2203
Ove siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 26, la Commissione pubblica il nome dell’organismo o degli organismi emittenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
SEZIONE 6
LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
Articolo 28
Definizioni e requisiti di qualità per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0151
1. Per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0151, ai fini della definizione di «formaggi destinati alla trasformazione», per «formaggio fuso» si intende un prodotto che rientra nel codice NC 0406 30.
2. I prodotti importati nell’ambito del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0151 sono vincolati al regime di uso finale conformemente all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 29
Contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0153 e sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0159 e 09.0160
1. Il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0153 è gestito come contingente tariffario principale con due sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0159 e 09.0160.
2. Il sottocontingente tariffario 09.0159 è utilizzato per presentare domanda per il codice NC 0405 10; il sottocontingente tariffario 09.0160 è utilizzato per presentare domanda per il codice NC 0405 90.
3. L’ammissione a beneficiare del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0153 può essere concessa soltanto presentando domanda per i sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0159 e 09.0160.
SEZIONE 7
CARNI SUINE
Articolo 30
Definizioni per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0118
Per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0118, il filetto fresco, refrigerato o congelato di cui ai codici CN ex 0203 19 55 e ex 0203 29 55 comprende pezzi comprendenti la carne dei muscoli musculus major psoas e musculus minor psoas, con o senza testa, anche non rifilato.
SEZIONE 8
CARNI OVINE E CAPRINE
Articolo 31
Contingenti tariffari nel settore delle carni ovine e caprine
1. Per i contingenti tariffari nel settore delle carni ovine e caprine, per «capretto» si intende un animale della specie caprina fino ad un anno di età.
2. Per calcolare i quantitativi di «equivalente peso carcassa», il peso netto è moltiplicato per i seguenti coefficienti:
a) |
carni di agnello e di capretto disossate: 1,67; |
b) |
carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate e loro combinazioni: 1,81; |
c) |
prodotti non disossati: 1,00; |
d) |
animali vivi: 0,47. |
3. Per i contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine è dello stesso di tipo di quella specificata in detto accordo.
4. Se i contingenti tariffari originari dello stesso paese terzo e risultanti da un accordio tariffario preferenziale e da un accordo non preferenziale coincidono, la prova di origine stabilita nel pertinente accordo è presentata alle autorità doganali dell’Unione accompagnata dalla dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi.
5. Per i contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi è presentata alle autorità doganali dell’Unione accompagnata da un documento rilasciato dall’autorità o dall’agenzia competente nel paese terzo di origine. Tale documento comprende:
a) |
il nome dello speditore, |
b) |
il tipo di prodotto e il relativo codice NC, |
c) |
la quantità, la natura, i contrassegni e i numeri dei colli, |
d) |
il numero o i numeri d’ordine del o dei contingenti tariffari di cui trattasi, |
e) |
il peso netto totale ripartito per ciascuna categoria di coefficiente di cui all’allegato I. |
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 32
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica ai periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento delegato (UE) 2020/1987 della Commissione, del 14 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione e lo svincolo di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).
(5) Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (GU L 129 del 28.5.2009, pag. 13).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (GU L 325 dell’8.12.2011, pag. 6).
(7) Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7).
(9) Regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 20).
(10) Regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19).
(11) Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).
(12) Regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l’apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40).
(13) Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47).
(14) Regolamento (CE) n. 412/2008 della Commissione, dell’8 maggio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (GU L 125 del 9.5.2008, pag. 7).
(15) Regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (versione codificata) (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 28).
(16) Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, concernente l’apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00 (GU L 148 dell’8.6.2012, pag. 1).
(17) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modalità di applicazione del contingente tariffario per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 39).
(18) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(19) Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (GU L 38 dell’8.2.2019, pag. 1).
(20) Regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1).
(21) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che stabilisce le norme relative alla suddivisione dei contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e ai titoli di importazione rilasciati e ai diritti di importazione assegnati nel quadro di tali contingenti tariffari (GU L 70 del 12.3.2019, pag. 4).
(22) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(23) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
(24) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).
(25) GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.
(26) Decisione 97/126/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra (GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1).
(27) GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.
(28) Regolamento (CEE) n. 1691/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e ne stabilisce le disposizioni d’applicazione (GU L 171 del 27.6.1973, pag. 1).
(29) Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).
(30) Regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 56).
(31) Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).
(32) GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16.
(33) Decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 14).
(34) GU L 342 del 27.12.2001, pag. 9.
(35) Decisione 2001/916/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti la fissazione di concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande spiritose, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e di bevande aromatizzate (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 6).
(36) GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13.
(37) Decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1).
(38) GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3.
(39) Decisione (UE) 2016/342 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall’altra (GU L 71 del 16.3.2016, pag. 1).
(40) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(41) Regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione, del 31 luglio 1986, relativo alla procedura per la determinazione del tenore di carne delle preparazioni e conserve di carne delle sottovoce ex 16.02 B III b) 1) della nomenclatura di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 2184/86 (GU L 210 dell’1.8.1986, pag. 39).
(42) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.
(43) Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).
(44) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).
ALLEGATO I
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, il regime preferenziale deve essere determinato applicando congiuntamente i codici NC, i codici TARIC (se del caso) e la designazione corrispondente.
Contingenti tariffari nel settore dei cereali
Numero d’ordine |
09.6703 |
||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (1), concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (2) (di seguito «l’accordo») |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Avena:
|
||
Codici TARIC |
— |
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Origine |
Ucraina |
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Quantitativo |
4 000 000 kg di peso netto |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0138 |
||||
Base giuridica specifica |
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (3), concluso con decisione 2003/253/CE del Consiglio (4) Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (5), concluso con decisione 2003/254/CE del Consiglio (6) |
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Designazione dei prodotti e codici NC |
Orzo:
|
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Codici TARIC |
— |
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Origine |
Tutti i paesi terzi |
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Quantitativo |
306 812 000 kg |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||
Prova di origine |
Non applicabile |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
16 EUR per 1 000 kg |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.6707 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Semole e semolini di orzo:
Semole e semolini di cereali (esclusi frumento (grano), segala, avena, granturco, riso e orzo):
Agglomerati in forma di pellets di cereali (esclusi frumento (grano), segala, avena, granturco, riso e orzo):
Cereali di frumento (grano) schiacciati o in fiocchi:
Cereali di granturco schiacciati o in fiocchi:
Cereali di orzo schiacciati:
Fiocchi di orzo:
Cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati), diversi dai cereali di avena, di segala o di granturco:
Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:
|
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Codici TARIC |
1103 19 20 10 1104 29 17 90 1104 29 30 90 |
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Origine |
Ucraina |
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Quantitativo |
7 800 000 kg di peso netto |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
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Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.6708 |
||||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Malto, anche torrefatto:
Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco:
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Codici TARIC |
— |
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Origine |
Ucraina |
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Quantitativo |
7 000 000 kg di peso netto |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||
Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.6709 |
||||||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Amido di frumento (grano):
Amido di granturco:
Fecola di patate:
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Codici TARIC |
— |
||||||
Origine |
Ucraina |
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Quantitativo |
10 000 000 kg di peso netto |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||
Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.6711 |
||||||||||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
||||||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali (esclusi quelli del riso):
Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso:
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Codici TARIC |
— |
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Origine |
Ucraina |
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Quantitativo |
22 000 000 kg di peso netto |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
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Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
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Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.6719 |
||||||||||||||||||||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
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Designazione dei prodotti e codici NC |
Fruttosio chimicamente puro:
Maltosio chimicamente puro:
Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 %:
Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 %:
Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore a 18 % e, in peso, di saccarosio pari o superiore a 70 %:
Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore a 70 %:
Preparazioni a base di caffè, tè o mate:
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5 %:
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Codici TARIC |
1704 90 99 91 1704 90 99 99 1806 20 95 92 1806 20 95 99 1901 90 99 36 |
||||||||||||||||||||
Origine |
Ucraina |
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Quantitativo |
3 000 000 kg di peso netto |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||||||||||||||||
Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
||||||||||||||||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||||||||||||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||||||||||||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0090 |
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Base giuridica specifica |
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (7), concluso con decisione 2006/333/CE del Consiglio (8) |
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Designazione dei prodotti e codici NC |
Glutine di granturco:
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Codici TARIC |
2303 10 11 10 |
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Origine |
Stati Uniti d’America |
||
Quantitativo |
10 000 000 kg di peso netto |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
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Prova di origine |
Certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti, conformemente all’articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
16 % ad valorem |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0124 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (9) |
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Designazione dei prodotti e codici NC |
Patate dolci destinate ad usi diversi dal consumo umano:
Come definite all’articolo 7 del presente regolamento |
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Codici TARIC |
— |
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Origine |
Cina |
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Quantitativo |
252 641 000 kg di peso netto |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
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Prova di origine |
Certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti, conformemente all’articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0125 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia sulle consultazioni concernenti il riso a norma dell’articolo XXIII del GATT (10), concluso con decisione 96/317/CE del Consiglio (11) |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Fecola di manioca:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Thailandia |
||
Quantitativo |
10 000 000 kg di peso netto |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti, conformemente all’articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
Dazio pari al dazio della nazione più favorita (NPF) in vigore diminuito di 100 EUR per 1 000 kg |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0127 |
||||||||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||||||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Manioca, igname (Dioscorea spp.), colocasia (Colocasia spp.), malanga (Xanthosoma spp.), radici d’arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido:
|
||||||||||
Codici TARIC |
0714 10 00 10 0714 10 00 99 |
||||||||||
Origine |
Cina |
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Quantitativo |
275 805 000 kg di peso netto |
||||||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||||||
Prova di origine |
Certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti, conformemente all’articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
||||||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
6 % ad valorem |
||||||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0128 |
||||||||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||||||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Manioca, igname (Dioscorea spp.), colocasia (Colocasia spp.), malanga (Xanthosoma spp.), radici d’arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido:
|
||||||||||
Codici TARIC |
0714 10 00 10 0714 10 00 99 |
||||||||||
Origine |
Paesi terzi membri dell’OMC (ad eccezione della Cina, della Thailandia e dell’Indonesia) |
||||||||||
Quantitativo |
124 552 000 kg di peso netto |
||||||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||||||
Prova di origine |
Non applicabile |
||||||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
6 % ad valorem |
||||||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0129 |
||||||||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||||||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Manioca, igname (Dioscorea spp.), colocasia (Colocasia spp.), malanga (Xanthosoma spp.), radici d’arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido:
|
||||||||||
Codici TARIC |
0714 10 00 10 0714 10 00 99 |
||||||||||
Origine |
Paesi terzi non membri dell’OMC |
||||||||||
Quantitativo |
30 000 000 kg di peso netto |
||||||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||||||
Prova di origine |
Non applicabile |
||||||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
6 % ad valorem |
||||||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0130 |
||||||||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||||||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Manioca, igname (Dioscorea spp.), colocasia (Colocasia spp.), malanga (Xanthosoma spp.), radici d’arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido:
Come definiti all’articolo 7 del presente regolamento |
||||||||||
Codici TARIC |
0714 10 00 10 0714 30 00 10 0714 40 00 10 0714 50 00 10 0714 90 20 10 |
||||||||||
Origine |
Paesi terzi non membri dell’OMC |
||||||||||
Quantitativo |
1 691 000 kg di peso netto |
||||||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||||||
Prova di origine |
Non applicabile |
||||||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
6 % ad valorem |
||||||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0131 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Patate dolci destinate ad usi diversi dal consumo umano:
Come definite all’articolo 7 del presente regolamento |
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi (ad eccezione della Cina) |
||
Quantitativo |
4 985 000 kg di peso netto |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0132 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Fecola di manioca:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
8 290 000 kg di peso netto |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
Dazio pari al dazio della nazione più favorita (NPF) in vigore diminuito di 100 EUR per 1 000 kg |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0135 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Fecola di manioca:
|
||
Codici TARIC |
- |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
500 000 kg di peso netto |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
Dazio pari al dazio della nazione più favorita (NPF) in vigore diminuito di 100 EUR per 1 000 kg |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.2903 |
||||
Base giuridica specifica |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (12) |
||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell’orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 %:
Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell’orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 23 %:
|
||||
Codici TARIC |
2309 90 31 11 2309 90 31 14 2309 90 41 41 2309 90 41 49 |
||||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||||
Quantitativo |
100 000 000 kg |
||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||
Prova di origine |
Non applicabile |
||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.2905 |
||||
Base giuridica specifica |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (13) |
||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell’orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 %:
Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell’orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 28 %:
|
||||
Codici TARIC |
2309 90 31 11 2309 90 31 14 2309 90 31 17 2309 90 31 19 2309 90 41 41 2309 90 41 49 2309 90 41 51 2309 90 41 59 |
||||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||||
Quantitativo |
20 000 000 kg |
||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||
Prova di origine |
Non applicabile |
||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0071 |
||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Miglio:
|
||||
Codici TARIC |
— |
||||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||||
Quantitativo |
888 000 kg di peso netto |
||||
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||
Prova di origine |
Non applicabile |
||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
7 EUR per 1 000 kg |
||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0072 |
||||||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Crusche, stacciature ed altri residui di frumento e di altri cereali diversi dal granturco e dal riso:
|
||||||||
Codici TARIC |
— |
||||||||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||||||||
Quantitativo |
458 068 000 kg di peso netto |
||||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||||
Prova di origine |
Non applicabile |
||||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
Per i codici NC 2302 30 10 e 2302 40 10 : 30,60 EUR per 1 000 kg Per i codici NC 2302 30 90 e 2302 40 90 : 62,25 EUR per 1 000 kg |
||||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0073 |
||||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:
|
||||||
Codici TARIC |
— |
||||||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||||||
Quantitativo |
2 746 000 kg di peso netto |
||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||
Prova di origine |
Non applicabile |
||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
7 % ad valorem |
||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0074 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Frumento (grano) duro con tenore in grani vitrei pari o superiore al 73 %:
|
||
Codici TARIC |
1001 19 00 12 1001 19 00 18 |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
50 000 000 kg di peso netto |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
5 EUR per 1 000 kg Se del caso, una cauzione aggiuntiva conformemente all’articolo 11 del presente regolamento |
||
Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 11 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.0075 |
|||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
|||
Parte A. Descrizione dei prodotti, codici NC e requisiti di qualità |
||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Frumento (grano) duro e frumento (grano) tenero di qualità minima che soddisfa i requisiti di qualità seguenti ex 1001 19 00 (v. codici TARIC) ex 1001 99 00 (v. codici TARIC) |
|||
Requisiti di qualità |
Tipo di frumento |
|||
Frumento (grano) duro |
Frumento (grano) tenero |
|||
Codice NC 1001 19 00 |
Codice NC 1001 99 00 |
|||
Peso specifico in kg/hl superiore o uguale a |
80 |
78 |
||
Chicchi bianconati |
massimo 20,0 % |
— |
||
Elementi che non sono chicchi di frumento (grano) di qualità perfetta, di cui: |
massimo 10,0 % |
massimo 10,0 % |
||
|
massimo 7,0 % |
massimo 7,0 % |
||
|
massimo 2,0 % |
massimo 2,0 % |
||
|
massimo 5,0 % |
— |
||
|
massimo 0,5 % |
massimo 0,5 % |
||
Impurità varie (Schwarzbesatz) |
massimo 1,0 % |
massimo 1,0 % |
||
Tempo di caduta (Hagberg) |
minimo 250 |
minimo 230 |
||
Tenore di proteine (a 13,5 % di umidità) |
— |
minimo 14,6 % |
||
Parte B. Codici TARIC, origine, quantitativo, periodo contingentale, sottoperiodi contingentali, prova di origine, dazio doganale applicabile al contingente, cauzione e condizioni specifiche |
||||
Codici TARIC |
1001 19 00 12 1001 99 00 13 |
|||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
|||
Quantitativo |
300 000 000 kg di peso netto |
|||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
|||
Prova di origine |
Non applicabile |
|||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
|||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
5 EUR per 1 000 kg Se del caso, una cauzione aggiuntiva conformemente all’articolo 11 del presente regolamento |
|||
Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 11 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.0076 |
||
Base giuridica specifica |
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, concluso con decisione 2006/333/CE del Consiglio Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (14), concluso con decisione 2007/444/CE del Consiglio (15) |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Orzo da birra destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio:
«semi danneggiati» e «semi di orzo sano, leale e mercantile» come definiti all’articolo 8 del presente regolamento |
||
Codici TARIC |
1003 90 00 20 |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
20 789 000 kg |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
8 EUR per 1 000 kg |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
85 EUR per 1 000 kg. Se l’orzo da birra è accompagnato da un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) degli Stati Uniti, conformemente all’articolo 9 del presente regolamento: 10 EUR per 1 000 kg |
||
Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 9 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.0779 |
||
Base giuridica specifica |
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia su taluni prodotti agricoli (16), concluso con decisione 95/582/CE del Consiglio (17) |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Alimenti per pesci:
|
||
Codici TARIC |
2309 90 31 30 |
||
Origine |
Norvegia |
||
Quantitativo |
1 177 000 kg di peso netto |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Prova di origine, conformemente all’articolo 10 del presente regolamento |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 10 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.0689 |
||||||
Base giuridica specifica |
Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra (18), concluso con decisione 97/126/CE del Consiglio (19) Decisione n. 1/2020 del comitato misto CE/isole Færøer, del 27 luglio 2020, recante modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra [2020/1162] (20) |
||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Alimenti per pesci:
|
||||||
Codici TARIC |
2309 90 10 21 2309 90 10 81 2309 90 31 30 2309 90 41 20 |
||||||
Origine |
Isole Fær Øer |
||||||
Quantitativo |
20 000 000 kg di peso netto |
||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||
Prova di origine |
Prova di origine, conformemente all’articolo 10 del presente regolamento |
||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0089 |
||||||||||||||||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||||||||||||||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:
|
||||||||||||||||||
Codici TARIC |
— |
||||||||||||||||||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||||||||||||||||||
Quantitativo |
1 393 000 kg di peso netto |
||||||||||||||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||||||||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||||||||||||||
Prova di origine |
Non applicabile |
||||||||||||||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
7 % ad valorem |
||||||||||||||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||||||||||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0070 |
||||||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:
|
||||||||
Codici TARIC |
— |
||||||||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||||||||
Quantitativo |
2 670 000 kg di peso netto |
||||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||||
Prova di origine |
Non applicabile |
||||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
7 % ad valorem |
||||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0043 |
||
Base giuridica specifica |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Cereali di avena altrimenti lavorati:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
231 000 kg di peso netto |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Contingenti tariffari nel settore dei cereali e dello zucchero
Numero d’ordine |
09.6705 |
||||||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:
Altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:
|
||||||
Codici TARIC |
— |
||||||
Origine |
Ucraina |
||||||
Quantitativo |
20 000 000 kg di peso netto |
||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||
Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.6706 |
||||||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati:
Sciroppi di glucosio o di maltodestrina, aromatizzati o colorati:
Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (escl. sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina):
|
||||||
Codici TARIC |
— |
||||||
Origine |
Ucraina |
||||||
Quantitativo |
2 000 000 kg di peso netto |
||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||
Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Contingenti tariffari nel settore dei cerali e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Numero d’ordine |
09.6718 |
||||||||||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
||||||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Granturco dolce:
|
||||||||||
Codici TARIC |
— |
||||||||||
Origine |
Ucraina |
||||||||||
Quantitativo |
1 500 000 kg di peso netto |
||||||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||||||
Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
||||||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Contingenti tariffari nel settore del riso
Numero d’ordine |
09.0083 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Risone:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
5 000 kg |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
15 % ad valorem |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0139 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Rotture di riso per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00 :
|
||
Codici TARIC |
1006 40 00 10 |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
1 000 000 kg |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Un importo pari al dazio della nazione più favorita (NPF) per le rotture di riso di cui al codice TARIC 1006 40 00 10 |
||
Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 12 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.0140 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Rotture di riso:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Guyana |
||
Quantitativo |
10 308 000 kg |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
Riduzione del 30,77 % del dazio della nazione più favorita (NPF) di 65 EUR per 1 000 kg |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0141 |
||||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Risone:
Riso semigreggio:
Riso semilavorato o lavorato:
|
||||||
Codici TARIC |
— |
||||||
Origine |
Bangladesh |
||||||
Quantitativo |
Equivalente a 4 000 000 kg di riso semigreggio |
||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||
Prova di origine |
Certificato di origine, conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
Per il codice NC 1006 10 (escluso il codice NC 1006 10 10 ): dazi stabiliti nella tariffa doganale comune, diminuiti del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR Per il codice NC 1006 20 : dazio stabilito a norma dell’articolo 183 del regolamento (UE)n. 1308/2013, diminuito del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR Per il codice NC 1006 30 : dazio stabilito a norma all’articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013, diminuito di un importo fisso di 16,78 EUR e, quindi, del 50 % e di un ulteriore importo fisso di 6,52 EUR |
||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||
Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Contingente tariffario nel settore dello zucchero
Numero d’ordine |
09.6704 |
||||||||||||||||||||||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
||||||||||||||||||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Zuccheri di barbabietola, greggi, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:
Zuccheri diversi dallo zucchero greggio:
Zucchero d’acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:
Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:
Maltodestrina allo stato solido e sciroppo di maltodestrina, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:
Zuccheri e melassi, caramellati:
Sciroppo di inulina:
Altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:
|
||||||||||||||||||||||
Codici TARIC |
— |
||||||||||||||||||||||
Origine |
Ucraina |
||||||||||||||||||||||
Quantitativo |
20 070 000 kg di peso netto |
||||||||||||||||||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||||||||||||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||||||||||||||||||
Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
||||||||||||||||||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||||||||||||||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||||||||||||||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Contingenti tariffari nel settore dei prodotti ortofrutticoli
Numero d’ordine |
09.6800 |
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (21), concluso con decisione 2014/492/UE del Consiglio (22) |
Designazione dei prodotti e codici NC |
Pomodori, freschi o refrigerati: 0702 00 00 |
Codici TARIC |
— |
Origine |
Moldova |
Quantitativo |
2 000 000 kg di peso netto |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
Prova di origine |
Conformemente all’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.6801 |
||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, concluso con decisione 2014/492/UE del Consiglio |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Agli, freschi o refrigerati:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Moldova |
||
Quantitativo |
220 000 kg di peso netto |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Conformemente all’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.6802 |
||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, concluso con decisione 2014/492/UE del Consiglio |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Uve da tavola, fresche:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Moldova |
||
Quantitativo |
20 000 000 kg di peso netto |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Conformemente all’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.6803 |
||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, concluso con decisione 2014/492/UE del Consiglio |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Mele, fresche (escluse le mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre):
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Moldova |
||
Quantitativo |
40 000 000 kg di peso netto |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Conformemente all’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.6804 |
||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, concluso con decisione 2014/492/UE del Consiglio |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Prugne, fresche:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Moldova |
||
Quantitativo |
15 000 000 kg di peso netto |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Conformemente all’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.6806 |
||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, concluso con decisione 2014/492/UE del Consiglio |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Ciliegie, fresche (escl. ciliegie acide):
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Moldova |
||
Quantitativo |
1 500 000 kg di peso netto |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Conformemente all’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.6820 |
||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia (23), dall’altra, concluso con decisione n. 2014/494/UE del Consiglio (24) |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Agli, freschi o refrigerati:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Georgia |
||
Quantitativo |
220 000 kg di peso netto |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Conformemente all’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.6702 |
||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Agli, freschi o refrigerati:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Ucraina |
||
Quantitativo |
500 000 kg di peso netto |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0056 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Carote e navoni, freschi o refrigerati:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
1 192 000 kg |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
7 % ad valorem |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0057 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Peperoni, freschi o refrigerati:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
500 000 kg |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
1,5 % ad valorem |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0041 |
||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Mandorle, fresche o secche, con guscio o sgusciate, diverse dalle mandorle amare:
|
||||
Codici TARIC |
— |
||||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||||
Quantitativo |
85 958 000 kg |
||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||
Prova di origine |
Non applicabile |
||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
2 % ad valorem |
||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0039 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
8 156 000 kg |
||
Periodo contingentale |
Dal 15 gennaio al 14 giugno |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
6 % ad valorem |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0058 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Albicocche, fresche:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
74 000 kg |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o agosto al 31 maggio |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
10 % ad valorem |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0094 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Pomodori, freschi o refrigerati:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
464 000 kg |
||
Periodo contingentale |
Dal 15 maggio al 31 ottobre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
12 % ad valorem (nonché, se del caso, i dazi specifici previsti dalla tariffa doganale comune) |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0059 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Cetrioli, freschi o refrigerati:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
500 000 kg |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o novembre al 15 maggio |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
2,5 % ad valorem (nonché, se del caso, i dazi specifici previsti dalla tariffa doganale comune) |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0060 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Uve da tavola, fresche:
|
||
Codici TARIC |
0806 10 10 90 |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
885 000 kg |
||
Periodo contingentale |
Dal 21 luglio al 31 ottobre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
9 % ad valorem (nonché, se del caso, i dazi specifici previsti dalla tariffa doganale comune) |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0061 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Mele, fresche:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
666 000 kg |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o aprile al 31 luglio |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 % ad valorem (nonché, se del caso, i dazi specifici previsti dalla tariffa doganale comune) |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0062 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Pere, fresche:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
810 000 kg |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o agosto al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
5 % ad valorem (nonché, se del caso, i dazi specifici previsti dalla tariffa doganale comune) |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0063 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Albicocche, fresche:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
1 387 000 kg |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o giugno al 31 luglio |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
10 % ad valorem (nonché, se del caso, i dazi specifici previsti dalla tariffa doganale comune) |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0040 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Ciliegie fresche (dolci):
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
105 000 kg |
||
Periodo contingentale |
Dal 21 maggio al 15 luglio |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
4 % ad valorem (nonché, se del caso, i dazi specifici previsti dalla tariffa doganale comune) |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0025 |
||||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Arance dolci di alta qualità, fresche:
«arance dolci di alta qualità» come definite all’articolo 14 del presente regolamento |
||||||
Codici TARIC |
0805 10 22 10 0805 10 24 10 0805 10 28 10 |
||||||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||||||
Quantitativo |
20 000 000 kg |
||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o febbraio al 30 aprile |
||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||
Prova di origine |
Non applicabile |
||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
10 % ad valorem |
||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||
Condizioni specifiche |
Conformemente agli articoli 14 e 15 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.0027 |
||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
ibridi d’agrumi conosciuti sotto il nome di «Minneolas»:
«ibridi d’agrumi conosciuti sotto il nome di “Minneolas”» come definiti all’articolo 14 del presente regolamento |
||||
Codici TARIC |
0805 29 00 21 0805 29 00 29 |
||||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||||
Quantitativo |
14 931 000 kg |
||||
Periodo contingentale |
Dal 1o febbraio al 30 aprile |
||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||
Prova di origine |
Non applicabile |
||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
2 % ad valorem |
||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||
Condizioni specifiche |
Conformemente agli articoli 14 e 15 del presente regolamento |
Contingenti tariffari nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Numero d’ordine |
09.0033 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Succhi di arancia concentrati congelati, senza zuccheri addizionati, di un valore Brix uguale o inferiore a 50, in contenitori di due litri o meno, non contenenti succo di arance sanguigne:
«succhi di arancia concentrati congelati, senza zuccheri addizionati, di un valore Brix uguale o inferiore a 50» come definiti all’articolo 14 del presente regolamento |
||
Codici TARIC |
2009 11 99 11 2009 11 99 19 |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
1 500 000 kg |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
13 % ad valorem |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Conformemente agli articoli 14 e 15 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.0092 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliegie, di pesche e di fragole:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codici TARIC |
— |
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Origine |
Tutti i paesi terzi |
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Quantitativo |
2 820 000 kg |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prova di origine |
Non applicabile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % ad valorem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0093 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Succhi di frutta:
|
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Codici TARIC |
— |
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Origine |
Tutti i paesi terzi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantitativo |
6 436 000 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prova di origine |
Non applicabile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % ad valorem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0035 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
9 696 000 kg |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
10 % ad valorem |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.6712 |
||||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Funghi del genere Agaricus temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:
Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico:
|
||||
Codici TARIC |
— |
||||
Origine |
Ucraina |
||||
Quantitativo |
500 000 kg di peso netto |
||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||
Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.6713 |
||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Funghi del genere Agaricus temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Ucraina |
||
Quantitativo |
500 000 kg di peso netto |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.6714 |
||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Ucraina |
||
Quantitativo |
10 000 000 kg di peso netto |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Contingente tariffario nel settore degli ortofrutticoli trasformati e del vino
Numero d’ordine |
09.6715 |
||||||||||||||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
||||||||||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Succo di uva (compresi i mosti d’uva) di un valore Brix inferiore o uguale a 30 e di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto:
Succo di uva (compresi i mosti d’uva) di un valore Brix superiore a 67 e di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto:
Succo di uva (compresi i mosti d’uva) di un valore Brix superiore a 30 ma non superiore a 67 e di valore non superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto:
Succo di mela:
|
||||||||||||||
Codici TARIC |
— |
||||||||||||||
Origine |
Ucraina |
||||||||||||||
Quantitativo |
20 000 000 kg di peso netto |
||||||||||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||||||||||
Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
||||||||||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||||||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||||||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Contingenti tariffari nel settore del vino
Numero d’ordine |
09.1526 |
||||||||||||||||||||||||||||
Base giuridica specifica |
Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra, concluso con decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione |
||||||||||||||||||||||||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Vino spumante di qualità; altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri:
|
||||||||||||||||||||||||||||
Codici TARIC |
2204 21 93 19 2204 21 93 29 2204 21 93 31 2204 21 93 41 2204 21 93 51 2204 21 94 19 2204 21 94 29 2204 21 94 31 2204 21 94 41 2204 21 94 51 2204 21 96 11 2204 21 96 21 2204 21 96 31 2204 21 96 41 2204 21 96 51 2204 21 98 11 2204 21 98 21 2204 21 98 31 2204 21 98 41 2204 21 98 51 |
||||||||||||||||||||||||||||
Origine |
Serbia |
||||||||||||||||||||||||||||
Quantitativo |
55 000 hl |
||||||||||||||||||||||||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||||||||||||||||||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||||||||||||||||||||||||
Prova di origine |
Conformemente all’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee |
||||||||||||||||||||||||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||||||||||||||||||||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 16 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.1527 |
||||||||||||||||||||||||||||
Base giuridica specifica |
Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra, concluso con decisione 2013/490/UE, Euratom |
||||||||||||||||||||||||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a due litri:
|
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Codici TARIC |
2204 22 94 11 2204 22 94 21 2204 22 94 31 2204 22 94 41 2204 22 94 51 2204 22 96 11 2204 22 96 21 2204 22 96 31 2204 22 96 41 2204 22 96 51 2204 22 98 11 2204 22 98 21 2204 22 98 31 2204 22 98 41 2204 22 98 51 2204 29 94 11 2204 29 94 21 2204 29 94 31 2204 29 94 41 2204 29 94 51 2204 29 96 11 2204 29 96 21 2204 29 96 31 2204 29 96 41 2204 29 96 51 2204 29 98 11 2204 29 98 21 2204 29 98 31 2204 29 98 41 2204 29 98 51 |
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Origine |
Serbia |
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Quantitativo |
12 300 hl |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
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Prova di origine |
Conformemente all’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
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Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 16 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.1558 |
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Base giuridica specifica |
Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, concluso con decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (di seguito «l’accordo») |
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Designazione dei prodotti e codici NC |
Vino spumante di qualità; altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri:
|
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Codici TARIC |
2204 21 93 19 2204 21 93 29 2204 21 93 31 2204 21 93 41 2204 21 93 51 2204 21 94 19 2204 21 94 29 2204 21 94 31 2204 21 94 41 2204 21 94 51 2204 21 96 11 2204 21 96 21 2204 21 96 31 2204 21 96 41 2204 21 96 51 2204 21 98 11 2204 21 98 21 2204 21 98 31 2204 21 98 41 2204 21 98 51 |
||||||||||||||||||||||||||||
Origine |
Macedonia del Nord |
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Quantitativo |
Anno 2014: 91 000 hl A decorrere dal 1o gennaio 2015, questo volume contingentale aumenta di 6 000 hl l’anno Anno 2021: 133 000 hl |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
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Prova di origine |
Conformemente al protocollo dell’accordo sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
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Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 16 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.1559 |
||||||||||||||||||||||||||||
Base giuridica specifica |
Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, concluso con decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione |
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Designazione dei prodotti e codici NC |
Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a due litri:
|
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Codici TARIC |
2204 22 94 11 2204 22 94 21 2204 22 94 31 2204 22 94 41 2204 22 94 51 2204 22 96 11 2204 22 96 21 2204 22 96 31 2204 22 96 41 2204 22 96 51 2204 22 98 11 2204 22 98 21 2204 22 98 31 2204 22 98 41 2204 22 98 51 2204 29 94 11 2204 29 94 21 2204 29 94 31 2204 29 94 41 2204 29 94 51 2204 29 96 11 2204 29 96 21 2204 29 96 31 2204 29 96 41 2204 29 96 51 2204 29 98 11 2204 29 98 21 2204 29 98 31 2204 29 98 41 2204 29 98 51 |
||||||||||||||||||||||||||||
Origine |
Macedonia del Nord |
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Quantitativo |
Anno 2014: 389 000 hl A decorrere dal 1o gennaio 2015, questo volume contingentale diminuisce di 6 000 hl l’anno Anno 2021: 347 000 hl |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
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Prova di origine |
Conformemente all’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
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Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 16 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.1570 |
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Base giuridica specifica |
Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall’altro, concluso con decisione (UE) 2016/342 del Consiglio |
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Designazione dei prodotti e codici NC |
Vini di uve fresche:
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Codici TARIC |
2204 21 93 19 2204 21 93 29 2204 21 93 31 2204 21 93 41 2204 21 93 51 2204 21 94 19 2204 21 94 29 2204 21 94 31 2204 21 94 41 2204 21 94 51 2204 21 96 11 2204 21 96 21 2204 21 96 31 2204 21 96 41 2204 21 96 51 2204 21 98 11 2204 21 98 21 2204 21 98 31 2204 21 98 41 2204 21 98 51 2204 22 94 11 2204 22 94 21 2204 22 94 31 2204 22 94 41 2204 22 94 51 2204 22 96 11 2204 22 96 21 2204 22 96 31 2204 22 96 41 2204 22 96 51 2204 22 98 11 2204 22 98 21 2204 22 98 31 2204 22 98 41 2204 22 98 51 2204 29 94 11 2204 29 94 21 2204 29 94 31 2204 29 94 41 2204 29 94 51 2204 29 96 11 2204 29 96 21 2204 29 96 31 2204 29 96 41 2204 29 96 51 2204 29 98 11 2204 29 98 21 2204 29 98 31 2204 29 98 41 2204 29 98 51 |
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Origine |
Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo) |
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Quantitativo |
40 000 hl |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
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Prova di origine |
Conformemente all’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
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Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 16 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.1572 |
||||||||||||||||||||||||||||
Base giuridica specifica |
Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall’altro, concluso con decisione (UE) 2016/342 del Consiglio |
||||||||||||||||||||||||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Vino spumante di qualità; vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri:
|
||||||||||||||||||||||||||||
Codici TARIC |
2204 21 93 19 2204 21 93 29 2204 21 93 31 2204 21 93 41 2204 21 93 51 2204 21 94 19 2204 21 94 29 2204 21 94 31 2204 21 94 41 2204 21 94 51 2204 21 96 11 2204 21 96 21 2204 21 96 31 2204 21 96 41 2204 21 96 51 2204 21 98 11 2204 21 98 21 2204 21 98 31 2204 21 98 41 2204 21 98 51 |
||||||||||||||||||||||||||||
Origine |
Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo) |
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Quantitativo |
10 000 hl |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
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Prova di origine |
Conformemente all’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee |
||||||||||||||||||||||||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
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Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 16 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.6805 |
||||||||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, concluso con decisione 2014/492/UE del Consiglio |
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Designazione dei prodotti e codici NC |
Succhi di uva (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix inferiore o uguale a 30, di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:
Succhi di uva (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix superiore a 67, di valore superiore a 22 EUR per 100 kg di peso netto, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:
Succhi di uva (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix superiore a 30 ma non superiore a 67, di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:
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Codici TARIC |
— |
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Origine |
Moldova |
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Quantitativo |
500 000 kg di peso netto |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
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Prova di origine |
Conformemente all’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
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Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Contingenti tariffari nel settore delle carni bovine
Numero d’ordine |
09.0142 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati:
Come definiti all’articolo 20 del presente regolamento |
||
Codici TARIC |
0206 29 91 11 0206 29 91 15 0206 29 91 41 0206 29 91 42 0206 29 91 44 0206 29 91 45 |
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Origine |
Tutti i paesi terzi (ad eccezione dell’Argentina) |
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Quantitativo |
800 000 kg |
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Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
4 % ad valorem |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 20 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.0143 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati:
Come definiti all’articolo 20 del presente regolamento |
||
Codici TARIC |
0206 29 91 11 0206 29 91 15 0206 29 91 41 0206 29 91 42 0206 29 91 44 0206 29 91 45 |
||
Origine |
Argentina |
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Quantitativo |
700 000 kg |
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Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Certificato di autenticità |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
4 % ad valorem |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 20 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.0144 |
||||||||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea (25), concluso con decisione 2006/106/CE del Consiglio (26) |
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Designazione dei prodotti e codici NC |
Carni bovine, congelate, destinate alla fabbricazione di prodotti A:
«Prodotto A» come definito all’articolo 18 del presente regolamento |
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Codici TARIC |
0202 20 30 81 0202 20 30 82 0202 30 10 81 0202 30 10 82 0202 30 50 81 0202 30 50 82 0202 30 90 41 0202 30 90 42 0202 30 90 70 0206 29 91 33 0206 29 91 35 0206 29 91 51 0206 29 91 59 |
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Origine |
Tutti i paesi terzi |
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Quantitativo |
15 443 000 kg in equivalente carni non disossate |
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Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
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Prova di origine |
Non applicabile |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % ad valorem |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Per il codice NC ex 0202 20 30 : 1 414 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 10 : 2 211 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 50 : 2 211 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 90 : 3 041 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0206 29 91 : 3 041 EUR per 1 000 kg di peso netto |
||||||||||
Condizioni specifiche |
Il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0144 è gestito come contingente tariffario principale con due sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0161 e 09.0162, conformemente all’articolo 17 del presente regolamento Conformemente agli articoli 17 e 19 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.0161 - sottocontingente tariffario di 09.0144 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, concluso con decisione 2006/106/CE del Consiglio |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Carni bovine, congelate, destinate alla fabbricazione di prodotti A:
«Prodotto A» come definito all’articolo 18 del presente regolamento |
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Codici TARIC |
0202 20 30 81 0202 20 30 82 |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
15 443 000 kg in equivalente carni non disossate |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % ad valorem |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
1 414 EUR per 1 000 kg di peso netto |
||
Condizioni specifiche |
Il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0161 è gestito come sottocontingente tariffario del contingente tariffario principale recante il numero d’ordine 09.0144, conformemente all’articolo 17 del presente regolamento Conformemente agli articoli 17 e 19 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.0162 - sottocontingente tariffario di 09.0144 |
||||||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, concluso con decisione 2006/106/CE del Consiglio |
||||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Carni bovine, congelate, destinate alla fabbricazione di prodotti A:
«Prodotto A» come definito all’articolo 18 del presente regolamento |
||||||||
Codici TARIC |
0202 30 10 81 0202 30 10 82 0202 30 50 81 0202 30 50 82 0202 30 90 41 0202 30 90 42 0202 30 90 70 0206 29 91 33 0206 29 91 35 0206 29 91 51 0206 29 91 59 |
||||||||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||||||||
Quantitativo |
15 443 000 kg in equivalente carni non disossate |
||||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||||
Prova di origine |
Non applicabile |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % ad valorem |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Per il codice NC ex 0202 30 10 : 2 211 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 50 : 2 211 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 90 : 3 041 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0206 29 91 : 3 041 EUR per 1 000 kg di peso netto |
||||||||
Condizioni specifiche |
Il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0162 è gestito come sottocontingente tariffario del contingente tariffario principale recante il numero d’ordine 09.0144, conformemente all’articolo 17 del presente regolamento Conformemente agli articoli 17 e 19 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.0145 |
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Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, concluso con decisione 2006/106/CE del Consiglio |
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Designazione dei prodotti e codici NC |
Carni bovine, congelate, destinate alla fabbricazione di prodotti B:
«Prodotto B» come definito all’articolo 18 del presente regolamento |
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Codici TARIC |
0202 20 30 83 0202 20 30 84 0202 30 10 83 0202 30 10 84 0202 30 50 83 0202 30 50 84 0202 30 90 43 0202 30 90 44 0202 30 90 75 0206 29 91 37 0206 29 91 38 0202 29 91 61 0206 29 91 69 |
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Origine |
Tutti i paesi terzi |
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Quantitativo |
4 233 000 kg in equivalente carni non disossate |
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Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
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Prova di origine |
Non applicabile |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
Per il codice NC ex 0202 20 30 : 20 % + 994,5 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 10 : 20 % + 1 554,3 EUR per 1 000 kg netti Per il codice NC ex 0202 30 50 : 20 % + 1 554,3 EUR per 1 000 kg netti Per il codice NC ex 0202 30 90 : 20 % + 2 138,4 EUR per 1 000 kg netti Per il codice NC ex 0206 29 91 : 20 % + 2 138,4 EUR per 1 000 kg netti |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Per il codice NC ex 0202 20 30 : 420 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 10 : 657 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 50 : 657 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 90 : 903 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0206 29 91 : 903 EUR per 1 000 kg di peso netto |
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Condizioni specifiche |
Il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0145 è gestito come contingente tariffario principale con due sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0163 e 09.0164, conformemente all’articolo 17 del presente regolamento Conformemente agli articoli 17 e 19 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.0163 - sottocontingente tariffario di 09.0145 |
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Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, concluso con decisione 2006/106/CE del Consiglio |
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Designazione dei prodotti e codici NC |
Carni bovine, congelate, destinate alla fabbricazione di prodotti B:
«Prodotto B» come definito all’articolo 18 del presente regolamento |
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Codici TARIC |
0202 20 30 83 0202 20 30 84 |
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Origine |
Tutti i paesi terzi |
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Quantitativo |
4 233 000 kg in equivalente carni non disossate |
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Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
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Prova di origine |
Non applicabile |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % + 994,5 EUR per 1 000 kg netti |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
420 EUR per 1 000 kg di peso netto |
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Condizioni specifiche |
Il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0163 è gestito come sottocontingente tariffario del contingente tariffario principale recante il numero d’ordine 09.0145, conformemente all’articolo 17 del presente regolamento Conformemente agli articoli 17 e 19 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.0164 - sottocontingente tariffario di 09.0145 |
||||||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, concluso con decisione 2006/106/CE del Consiglio |
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Designazione dei prodotti e codici NC |
Carni bovine, congelate, destinate alla fabbricazione di prodotti B:
«Prodotto B» come definito all’articolo 18 del presente regolamento |
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Codici TARIC |
0202 30 10 83 0202 30 10 84 0202 30 50 83 0202 30 50 84 0202 30 90 43 0202 30 90 44 0202 30 90 75 0206 29 91 37 0206 29 91 38 0202 29 91 61 0206 29 91 69 |
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Origine |
Tutti i paesi terzi |
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Quantitativo |
4 233 000 kg in equivalente carni non disossate |
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Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
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Prova di origine |
Non applicabile |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
Per il codice NC ex 0202 30 10 : 20 % + 1 554,3 EUR per 1 000 kg netti Per il codice NC ex 0202 30 50 : 20 % + 1 554,3 EUR per 1 000 kg netti Per il codice NC ex 0202 30 90 : 20 % + 2 138,4 EUR per 1 000 kg netti Per il codice NC ex 0206 29 91 : 20 % + 2 138,4 EUR per 1 000 kg netti |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Per il codice NC ex 0202 30 10 : 657 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 50 : 657 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 90 : 903 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0206 29 91 : 903 EUR per 1 000 kg di peso netto |
||||||||
Condizioni specifiche |
Il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0164 è gestito come sottocontingente tariffario del contingente tariffario principale recante il numero d’ordine 09.0145, conformemente all’articolo 17 del presente regolamento Conformemente agli articoli 17 e 19 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.0146 |
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Base giuridica specifica |
Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (27), concluso con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (28) |
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Designazione dei prodotti e codici NC |
Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 160 kg:
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Codici TARIC |
0102 39 10 10 0102 90 91 10 |
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Origine |
Svizzera |
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Quantitativo |
4 600 animali vivi della specie bovina |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
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Prova di origine |
Conformemente all’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
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Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 20 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.0113 |
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Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea (29), concluso mediante decisione 2006/333/CE del Consiglio (30) |
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Designazione dei prodotti e codici NC |
Giovani bovini maschi destinati all’ingrasso:
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Codici TARIC |
0102 29 10 10 0102 29 29 10 0102 29 49 10 |
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Origine |
Tutti i paesi terzi |
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Quantitativo |
24 070 capi di bestiame |
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Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
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Prova di origine |
Non applicabile |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
16 % ad valorem più 582 EUR per 1 000 kg di peso netto |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Per il codice NC 0102 29 10 : 28 EUR per capo Per il codice NC 0102 29 29 : 56 EUR per capo Per il codice NC 0102 29 49 : 105 EUR per capo |
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Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 21 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.0114 |
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Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
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Designazione dei prodotti e codici NC |
Vacche e giovenche, non destinate alla macellazione, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau
«non destinate alla macellazione» come definite all’articolo 22 del presente regolamento |
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Codici TARIC |
0102 29 10 20 0102 29 10 40 0102 29 29 20 0102 29 29 40 0102 29 49 20 0102 29 49 40 0102 29 59 11 0102 29 59 19 0102 29 59 31 0102 29 59 39 0102 29 69 10 0102 29 69 30 |
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Origine |
Tutti i paesi terzi |
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Quantitativo |
710 capi di bestiame |
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Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
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Prova di origine |
Non applicabile |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
6 % ad valorem |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Un importo pari alla differenza tra il dazio della tariffa doganale comune e il dazio del contingente tariffario |
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Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 22 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.0115 |
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Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
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Designazione dei prodotti e codici NC |
Tori, vacche e giovenche, non destinati alla macellazione, delle seguenti razze: pezzata del Simmental, di Schwyz e di Friburgo:
«non destinati alla macellazione» come definiti all’articolo 22 del presente regolamento |
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Codici TARIC |
0102 29 10 30 0102 29 10 40 0102 29 10 50 0102 29 29 30 0102 29 29 40 0102 29 29 50 0102 29 49 30 0102 29 49 40 0102 29 49 50 0102 29 59 21 0102 29 59 29 0102 29 59 31 0102 29 59 39 0102 29 69 20 0102 29 69 30 0102 29 99 21 0102 29 99 29 |
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Origine |
Tutti i paesi terzi |
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Quantitativo |
711 capi di bestiame |
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Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
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Prova di origine |
Non applicabile |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
4 % ad valorem |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Un importo pari alla differenza tra il dazio della tariffa doganale comune e il dazio del contingente tariffario |
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Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 22 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.2201 |
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Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (31) Accordo fra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea per l’assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d’intesa sottoposto a revisione concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell’Unione europea (2014) (32), concluso con decisione (UE) 2019/2073 del Consiglio (33) |
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Designazione dei prodotti e codici NC |
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, che soddisfano i requisiti stabiliti all’articolo 24 del presente regolamento:
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Codici TARIC |
0201 10 00 29 0201 20 20 29 0201 20 30 29 0201 20 50 29 0201 20 90 15 0201 30 00 39 0202 10 00 15 0202 20 10 15 0202 20 30 15 0202 20 50 15 0202 20 90 15 0202 30 10 15 0202 30 50 15 0202 30 90 15 0206 10 95 15 0206 29 91 15 0206 29 91 29 |
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Origine |
Elenco dei paesi ammissibili pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, conformemente all’articolo 27 del presente regolamento |
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Quantitativo |
45 000 000 kg di peso netto |
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Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
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Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
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Prova di origine |
Non applicabile |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
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Condizioni specifiche |
Il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2201 è gestito come contingente tariffario principale con due sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2202 e 09.2203, conformemente all’articolo 23 del presente regolamento Conformemente agli articoli da 23 a 27 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.2202 - sottocontingente tariffario di 09.2201 |
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Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità Accordo fra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea per l’assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d’intesa sottoposto a revisione concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell’Unione europea (2014), concluso con decisione (UE) 2019/2073 del Consiglio |
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Designazione dei prodotti e codici NC |
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, che soddisfano i requisiti stabiliti all’articolo 24 del presente regolamento:
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Codici TARIC |
0201 10 00 29 0201 20 20 29 0201 20 30 29 0201 20 50 29 0201 20 90 15 0201 30 00 39 0202 10 00 15 0202 20 10 15 0202 20 30 15 0202 20 50 15 0202 20 90 15 0202 30 10 15 0202 30 50 15 0202 30 90 15 0206 10 95 15 0206 29 91 15 0206 29 91 29 |
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Origine |
Elenco dei paesi ammissibili pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, conformemente all’articolo 27 del presente regolamento (ad eccezione degli Stati Uniti d’America) |
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Quantitativo |
Dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022, 20 800 000 kg di peso netto, suddivisi come segue:
Dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023, 18 400 000 kg di peso netto, suddivisi come segue:
Dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024, 16 000 000 kg di peso netto, suddivisi come segue:
Dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025, 13 600 000 kg di peso netto, suddivisi come segue:
Dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026, 11 200 000 kg di peso netto, suddivisi come segue:
Dal 1o luglio 2026 in poi, 10 000 000 kg di peso netto, suddivisi come segue:
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Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
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Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
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Prova di origine |
Non applicabile |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
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Condizioni specifiche |
Il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2202 è gestito come sottocontingente tariffario del contingente tariffario principale recante il numero d’ordine 09.2201, conformemente all’articolo 23 del presente regolamento Conformemente agli articoli da 23 a 27 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.2203 - sottocontingente tariffario di 09.2201 |
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Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità Accordo fra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea per l’assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d’intesa sottoposto a revisione concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell’Unione europea (2014), concluso con decisione (UE) 2019/2073 del Consiglio |
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Designazione dei prodotti e codici NC |
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, che soddisfano i requisiti stabiliti all’articolo 24 del presente regolamento:
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Codici TARIC |
0201 10 00 29 0201 20 20 29 0201 20 30 29 0201 20 50 29 0201 20 90 15 0201 30 00 39 0202 10 00 15 0202 20 10 15 0202 20 30 15 0202 20 50 15 0202 20 90 15 0202 30 10 15 0202 30 50 15 0202 30 90 15 0206 10 95 15 0206 29 91 15 0206 29 91 29 |
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Origine |
Stati Uniti d’America |
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Quantitativo |
Dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022, 24 200 000 kg di peso netto, suddivisi come segue:
Dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023, 26 600 000 kg di peso netto, suddivisi come segue:
Dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024, 29 000 000 kg di peso netto, suddivisi come segue:
Dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025, 31 400 000 kg di peso netto, suddivisi come segue:
Dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026, 33 800 000 kg di peso netto, suddivisi come segue:
Dal 1o luglio 2026 in poi, 35 000 000 kg di peso netto, suddivisi come segue:
|
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Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
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Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
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Prova di origine |
Non applicabile |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||||||||||||||||||
Condizioni specifiche |
Il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2203 è gestito come sottocontingente tariffario del contingente tariffario principale recante il numero d’ordine 09.2201, conformemente all’articolo 23 del presente regolamento Conformemente agli articoli da 23 a 27 del presente regolamento |
Contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Numero d’ordine |
09.6716 |
||||||||||||||||||||||||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
||||||||||||||||||||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, noci o cacao:
|
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Codici TARIC |
— |
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Origine |
Ucraina |
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Quantitativo |
2 000 000 kg di peso netto |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
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Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
||||||||||||||||||||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||||||||||||||||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.6717 |
||||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % e inferiore o uguale a 75 %:
|
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Codici TARIC |
— |
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Origine |
Ucraina |
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Quantitativo |
250 000 kg di peso netto |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||
Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0147 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Latte scremato in polvere:
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||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
68 536 000 kg |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
47,50 EUR per 100 kg di peso netto |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0148 |
||||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua, pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %:
|
||||||
Codici TARIC |
0406 10 30 10 0406 10 50 30 0406 10 80 10 |
||||||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||||||
Quantitativo |
5 360 000 kg |
||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||
Prova di origine |
Non applicabile |
||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
13 EUR per 100 kg di peso netto |
||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0149 |
||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Emmental fuso:
Emmental:
|
||||
Codici TARIC |
0406 30 10 10 |
||||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||||
Quantitativo |
18 438 000 kg |
||||
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||
Prova di origine |
Non applicabile |
||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
Per il codice NC ex 0406 30 10 : 71,90 EUR per 100 kg di peso netto Per il codice NC 0406 90 13 : 85,80 EUR per 100 kg di peso netto |
||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0150 |
||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Gruyère fuso:
Gruyère, Sbrinz:
|
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Codici TARIC |
0406 30 10 20 |
||||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
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Quantitativo |
5 413 000 kg |
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Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||
Prova di origine |
Non applicabile |
||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
Per il codice NC ex 0406 30 10 : 71,90 EUR per 100 kg di peso netto Per il codice NC 0406 90 15 : 85,80 EUR per 100 kg di peso netto |
||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0151 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Formaggi destinati alla trasformazione:
«Formaggio fuso» come definito all’articolo 28 del presente regolamento |
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
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Quantitativo |
11 741 000 kg |
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Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
83,50 EUR per 100 kg di peso netto |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 28 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.0152 |
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Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
|
Parte A. Descrizione dei prodotti, codici NC e dazio doganale applicabile al contingente |
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Descrizione del prodotto |
Codici NC |
Dazio doganale applicabile al contingente |
Formaggi freschi (non affinati), compresi i formaggi di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al numero 09.0148 |
ex 0406 10 30 ex 0406 10 50 ex 0406 10 80 |
Per i codici NC ex 0406 10 30 ed ex 0406 10 50 : 92,60 EUR per 100 kg di peso netto Per il codice NC ex 0406 10 80 : 106,40 EUR per 100 kg di peso netto |
Formaggi grattugiati o in polvere |
0406 20 00 |
94,10 EUR per 100 kg di peso netto |
Altri formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere: |
0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90 |
Per il codice NC 0406 30 31 : 69 EUR per 100 kg di peso netto Per il codice NC 0406 30 39 : 71,90 EUR per 100 kg di peso netto Per il codice NC 0406 30 90 : 102,90 EUR per 100 kg di peso netto |
Formaggi a pasta erborinata e altro formaggi contenenti venature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti: |
0406 40 10 0406 40 50 0406 40 90 |
70,40 EUR per 100 kg di peso netto |
Bergkäse e Appenzell: |
0406 90 17 |
85,80 EUR per 100 kg di peso netto |
Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or e Tête de Moine: |
0406 90 18 |
75,50 EUR per 100 kg di peso netto |
Edam (Geheimratskäse) |
0406 90 23 |
75,50 EUR per 100 kg di peso netto |
Tilsit |
0406 90 25 |
75,50 EUR per 100 kg di peso netto |
Kashkaval |
0406 90 29 |
75,50 EUR per 100 kg di peso netto |
Kefalotyri |
0406 90 35 |
75,50 EUR per 100 kg di peso netto |
Finlandia |
0406 90 37 |
75,50 EUR per 100 kg di peso netto |
Jarlsberg |
0406 90 39 |
75,50 EUR per 100 kg di peso netto |
Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra |
0406 90 50 |
75,50 EUR per 100 kg di peso netto |
Pecorino |
ex 0406 90 63 |
94,10 EUR per 100 kg di peso netto |
Altri |
0406 90 69 |
94,10 EUR per 100 kg di peso netto |
Provolone |
0406 90 73 |
75,50 EUR per 100 kg di peso netto |
Maasdam |
0406 90 74 |
75,50 EUR per 100 kg di peso netto |
Caciocavallo |
ex 0406 90 75 |
75,50 EUR per 100 kg di peso netto |
Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø |
ex 0406 90 76 |
75,50 EUR per 100 kg di peso netto |
Gouda |
0406 90 78 |
75,50 EUR per 100 kg di peso netto |
Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin |
ex 0406 90 79 |
75,50 EUR per 100 kg di peso netto |
Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey |
ex 0406 90 81 |
75,50 EUR per 100 kg di peso netto |
Camembert |
0406 90 82 |
75,50 EUR per 100 kg di peso netto |
Brie |
0406 90 84 |
75,50 EUR per 100 kg di peso netto |
Altri formaggi, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa superiore a 47 % e inferiore o uguale a 52 % |
0406 90 86 |
75,50 EUR per 100 kg di peso netto |
Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa superiore a 52 % e inferiore o uguale a 62 % |
0406 90 89 |
75,50 EUR per 100 kg di peso netto |
Altri formaggi, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa superiore a 62 % e inferiore o uguale a 72 % |
0406 90 92 |
75,50 EUR per 100 kg di peso netto |
Altri formaggi, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa superiore a 72 % |
0406 90 93 |
92,60 EUR per 100 kg di peso netto |
Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 40 % |
0406 90 99 |
106,40 EUR per 100 kg di peso netto |
Parte B. Codici TARIC, origine, quantitativo, periodo contingentale, sottoperiodi contingentali, prova di origine, cauzione e condizioni specifiche |
||
Codici TARIC |
0406 10 30 90 0406 10 50 90 0406 10 80 80 0406 90 63 10 0406 90 75 10 0406 90 76 90 0406 90 79 10 0406 90 81 90 |
|
Origine |
Tutti i paesi terzi |
|
Quantitativo |
19 525 000 kg |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
|
Prova di origine |
Non applicabile |
|
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
|
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0153 |
||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte:
|
||||
Codici TARIC |
— |
||||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||||
Quantitativo |
11 360 000 kg in equivalente burro, suddivisi come segue: 5 680 000 kg per ciascun sottoperiodo |
||||
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 30 giugno |
||||
Prova di origine |
Non applicabile |
||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
94,80 EUR per 100 kg di peso netto |
||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||
Condizioni specifiche |
Il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0153 è gestito come contingente tariffario principale con due sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0159 e 09.0160, conformemente all’articolo 29 del presente regolamento Per il codice NC 0405 90 : 1 kg di prodotto = 1,22 kg di burro |
Numero d’ordine |
09.0159 - sottocontingente tariffario di 09.0153 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Burro:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
11 360 000 kg in equivalente burro, suddivisi come segue: 5 680 000 kg per ciascun sottoperiodo |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 30 giugno |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
94,80 EUR per 100 kg di peso netto |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0159 è gestito come sottocontingente tariffario del contingente tariffario principale recante il numero d’ordine 09.0153, conformemente all’articolo 29 del presente regolamento Coefficiente da applicare: 1 |
Numero d’ordine |
09.0160 - sottocontingente tariffario di 09.0153 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
11 360 000 kg in equivalente burro, suddivisi come segue: 5 680 000 kg per ciascun sottoperiodo |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 30 giugno |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
94,80 EUR per 100 kg di peso netto |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0160 è gestito come sottocontingente tariffario del contingente tariffario principale recante il numero d’ordine 09.0153, conformemente all’articolo 29 del presente regolamento Coefficiente da applicare: 1,22 kg di burro per 1 kg di prodotto |
Numero d’ordine |
09.0243 |
||||||||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (UE) 2015/753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo all’importazione nell’Unione di prodotti agricoli originari della Turchia (34) |
||||||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Kashkaval:
Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra:
Tulum Peyniri, ottenuto da latte di pecora o di bufala, in imballaggi individuali di plastica o in altri tipi di imballaggi di peso inferiore a 10 kg:
|
||||||||||
Codici TARIC |
0406 90 86 20 0406 90 89 10 0406 90 92 10 |
||||||||||
Origine |
Turchia |
||||||||||
Quantitativo |
2 300 000 kg |
||||||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||||||
Prova di origine |
Conformemente al protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (35) |
||||||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Contingenti tariffari nel settore delle carni suine
Numero d’ordine |
09.0118 |
||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Filetto fresco, refrigerato o congelato:
«filetto» come definito all’articolo 30 del presente regolamento |
||||
Codici TARIC |
0203 19 55 10 0203 29 55 91 |
||||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||||
Quantitativo |
3 780 000 kg |
||||
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||
Prova di origine |
Non applicabile |
||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
300 EUR per 1 000 kg |
||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0119 |
||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Carni suine, fresche, refrigerate o congelate:
|
||||
Codici TARIC |
— |
||||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||||
Quantitativo |
7 000 000 kg |
||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||
Prova di origine |
Non applicabile |
||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0120 |
||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti:
Altri:
|
||||
Codici TARIC |
— |
||||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||||
Quantitativo |
164 000 kg |
||||
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||
Prova di origine |
Non applicabile |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
Per il codice NC 1601 00 91 : 747 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 1601 00 99 : 502 EUR per 1 000 kg |
||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0121 |
||||||||||||||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
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Designazione dei prodotti e codici NC |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
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Codici TARIC |
— |
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Origine |
Tutti i paesi terzi |
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Quantitativo |
6 161 000 kg |
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Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
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Prova di origine |
Non applicabile |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
Per il codice NC 1602 41 10 : 784 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 1602 42 10 : 646 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 1602 49 11 : 784 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 1602 49 13 : 646 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 1602 49 15 : 646 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 1602 49 19 : 428 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 1602 49 30 : 375 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 1602 49 50 : 271 EUR per 1 000 kg |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||||||||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0122 |
||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Carcasse o mezzene fresche, refrigerate o congelate:
|
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Codici TARIC |
— |
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Origine |
Tutti i paesi terzi |
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Quantitativo |
15 067 000 kg |
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Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||
Prova di origine |
Non applicabile |
||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
268 EUR per 1 000 kg |
||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0123 |
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
Designazione dei prodotti e codici NC |
Pezzi freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti, presentati da soli. Fra i prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55 sono ricompresi i prosciutti e loro pezzi. 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 ex 0203 19 55 (v. codici TARIC) 0203 19 59 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 ex 0203 29 55 (v. codici TARIC) 0203 29 59 |
Codici TARIC |
0203 19 55 15 0203 19 55 25 0203 19 55 30 0203 19 55 90 0203 29 55 20 0203 29 55 30 0203 29 55 92 0203 29 55 99 |
Origine |
Tutti i paesi terzi |
Quantitativo |
6 133 000 kg |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
Prova di origine |
Non applicabile |
Dazio doganale applicabile al contingente |
Per il codice NC 0203 12 11 : 389 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 12 19 : 300 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 19 11 : 300 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 19 13 : 434 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 19 15 : 233 EUR per 1 000 kg Per il codice NC ex 0203 19 55 : 434 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 19 59 : 434 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 22 11 : 389 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 22 19 : 300 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 29 11 : 300 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 29 13 : 434 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 29 15 : 233 EUR per 1 000 kg Per il codice NC ex 0203 29 55 : 434 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 29 59 : 434 EUR per 1 000 kg |
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0831 |
||
Base giuridica specifica |
Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (36), concluso con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio (37) |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:
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||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Islanda |
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Quantitativo |
500 000 kg di peso netto |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Conformemente all’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0832 |
||||||
Base giuridica specifica |
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (38), concluso con decisione 2007/138/CE del Consiglio (39) |
||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Salsicce e salami:
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Codici TARIC |
1601 00 10 11 1601 00 10 15 1601 00 10 91 1601 00 10 95 1601 00 99 11 1601 00 99 91 |
||||||
Origine |
Islanda |
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Quantitativo |
100 000 kg di peso netto |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||
Prova di origine |
Conformemente all’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee |
||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Contingenti tariffari nel settore delle carni ovine e caprine
Numero d’ordine |
09.6700 |
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Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
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Designazione dei prodotti e codici NC |
Cosce o mezze cosce di animali della specie ovina, altri pezzi non disossati (esclusi carcassa e mezzena, busto o mezzo busto, costata e/o sella), freschi o refrigerati:
Carni disossate di animali della specie ovina, fresche o refrigerate:
Pezzi non disossati di animali della specie ovina, congelati (escluse carcassa, mezzena e costata):
Carni disossate di agnello, congelate:
Carni disossate di animali della specie ovina, congelate:
|
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Codici TARIC |
— |
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Origine |
Ucraina |
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Quantitativo |
2 250 000 kg di peso netto |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
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Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||||||||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||||||||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.2101 - Carni di agnello e di capretto disossate 09.2102 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate 09.2011 - Carni non disossate e carcasse |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Carni di animali delle specie ovina o caprina:
«capretto» come definito all’articolo 31 del presente regolamento |
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Codici TARIC |
— |
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Origine |
Argentina |
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Quantitativo |
17 006 000 kg in equivalente peso carcassa |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 31 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.2105 - Carni di agnello e di capretto disossate 09.2106 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate 09.2012 - Carni non disossate e carcasse |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Carni di animali delle specie ovina o caprina:
«capretto» come definito all’articolo 31 del presente regolamento |
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Codici TARIC |
— |
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Origine |
Australia |
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Quantitativo |
3 837 000 kg in equivalente peso carcassa |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 31 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.2109 - Carni di agnello e di capretto disossate 09.2110 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate 09.2013 - Carni non disossate e carcasse |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea (40), concluso con decisione 2011/767/UE del Consiglio (41) |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Carni di animali delle specie ovina o caprina:
«capretto» come definito all’articolo 31 del presente regolamento |
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Codici TARIC |
— |
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Origine |
Nuova Zelanda |
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Quantitativo |
114 184 000 kg in equivalente peso carcassa |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 31 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.2111 - Carni di agnello e di capretto disossate 09.2112 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate 09.2014 - Carni non disossate e carcasse |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Carni di animali delle specie ovina o caprina:
«capretto» come definito all’articolo 31 del presente regolamento |
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Uruguay |
||
Quantitativo |
4 759 000 kg in equivalente peso carcassa |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 31 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.2115 - Carni di agnello e di capretto disossate 09.2116 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate 09.1922 - Carni non disossate e carcasse |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (42), concluso con decisione 2005/269/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (di seguito «l’accordo») (43) |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Carni di animali delle specie ovina o caprina:
«capretto» come definito all’articolo 31 del presente regolamento |
||
Codici TARIC |
- |
||
Origine |
Cile |
||
Quantitativo |
Anno 2021: 8 228 000 kg in equivalente peso carcassa Il volume aumenta di 200 000 kg l’anno |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Conformemente all’allegato III, titolo V, dell’accordo |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 31 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.2125 - Carni di agnello e di capretto disossate 09.2126 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate 09.0693 - Carni non disossate e carcasse |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Carni di animali delle specie ovina o caprina:
«capretto» come definito all’articolo 31 del presente regolamento |
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Groenlandia |
||
Quantitativo |
48 000 kg in equivalente peso carcassa |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 31 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.2129 - Carni di agnello e di capretto disossate 09.2130 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate 09.0690 - Carni non disossate e carcasse |
||
Base giuridica specifica |
Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra, concluso con decisione 97/126/CE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Carni di animali delle specie ovina o caprina:
«capretto» come definito all’articolo 31 del presente regolamento |
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Isole Fær Øer |
||
Quantitativo |
20 000 kg in equivalente peso carcassa |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Prova di origine di cui all’articolo 15 dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui all’articolo 1 del protocollo n. 3 dell’accordo |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 31 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.2131 - Carni di agnello e di capretto disossate 09.2132 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate 09.0227 - Carni non disossate e carcasse |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (UE) 2015/753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo all’importazione nell’Unione di prodotti agricoli originari della Turchia (44) |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Carni di animali delle specie ovina o caprina:
«capretto» come definito all’articolo 31 del presente regolamento |
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Turchia |
||
Quantitativo |
200 000 kg in equivalente peso carcassa |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Conformemente al protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 31 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.2171 - Carni di agnello e di capretto disossate 09.2175 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate 09.2015 - Carni non disossate e carcasse |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Carni di animali delle specie ovina o caprina:
«capretto» come definito all’articolo 31 del presente regolamento |
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Tutti i membri dell’OMC (ad eccezione di Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Uruguay, Cile, Groenlandia e Islanda) |
||
Quantitativo |
200 000 kg in equivalente peso carcassa |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 31 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.2178 - Carni di agnello e di capretto disossate 09.2179 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate 09.2016 - Carni non disossate e carcasse |
||
Base giuridica specifica |
Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea, concluso con decisione 2011/767/UE del Consiglio |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Carni di animali delle specie ovina o caprina:
«capretto» come definito all’articolo 31 del presente regolamento |
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
178 000 kg in equivalente peso carcassa |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 31 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.2181 - Animali vivi 09.2019 - Carni non disossate e carcasse |
||||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Animali vivi delle specie ovina o caprina:
|
||||||
Codici TARIC |
— |
||||||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||||||
Quantitativo |
92 000 kg in equivalente peso carcassa |
||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||
Prova di origine |
Non applicabile |
||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
10 % ad valorem |
||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||
Condizioni specifiche |
Conformemente all’articolo 31 del presente regolamento |
Contingenti tariffari nel settore delle uova
Numero d’ordine |
09.0154 |
||||||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Uova di volatili da cortile destinate al consumo:
|
||||||
Codici TARIC |
— |
||||||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||||||
Quantitativo |
114 669 000 kg |
||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||
Prova di origine |
Non applicabile |
||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
152 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto |
||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Contingenti tariffari nel settore delle carni di pollame
Numero d’ordine |
09.0155 |
||||||||||||
Base giuridica specifica |
Accordo Euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (45), concluso con decisione 2000/384/CE, CECA del Consiglio e della Commissione (46) |
||||||||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Carni di anatre e di oche, intere, congelate:
Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, fresche o refrigerate:
Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, congelate:
|
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Codici TARIC |
— |
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Origine |
Israele |
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Quantitativo |
560 000 kg |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
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Prova di origine |
Conformemente all’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee |
||||||||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
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Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0156 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame (47), approvati con decisione 2007/360/CE (48) |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi (ad eccezione del Brasile) |
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Quantitativo |
236 000 kg |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
630 EUR per 1 000 kg |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0157 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame, approvati con decisione 2007/360/CE |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi (ad eccezione del Brasile e della Thailandia) |
||
Quantitativo |
260 000 kg |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0158 |
||||||
Base giuridica specifica |
Accordi, in forma di verbali concordati, concernenti taluni oleaginosi conclusi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) (49), approvati con decisione 94/87/CE del Consiglio (50) |
||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Tacchino:
|
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Codici TARIC |
— |
||||||
Origine |
Tutti i paesi terzi (ad eccezione del Brasile) |
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Quantitativo |
597 000 kg, suddivisi come segue: 149 250 kg per ciascun sottoperiodo |
||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
||||||
Prova di origine |
Non applicabile |
||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.0244 |
||||||||||||||
Base giuridica specifica |
Decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli |
||||||||||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Prodotti a base di carni di pollame:
|
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Codici TARIC |
- |
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Origine |
Turchia |
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Quantitativo |
1 000 000 kg di peso netto |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||||||||||
Prova di origine |
Conformemente al protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
Per il codice NC 0207 25 10 : 170 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0207 25 90 : 186 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0207 27 30 : 134 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0207 27 40 : 93 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0207 27 50 : 339 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0207 27 60 : 127 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0207 27 70 : 230 EUR per 1 000 kg |
||||||||||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
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Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Contingenti tariffari nel settore dell’alcole etilico di origine agricola
Numero d’ordine |
09.6723 |
||||||||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
||||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Alcole etilico non denaturato:
Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:
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Codici TARIC |
— |
||||||||
Origine |
Ucraina |
||||||||
Quantitativo |
100 000 000 kg di peso netto |
||||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||||
Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Contingenti tariffari nel settore dei prodotti dell’apicoltura
Numero d’ordine |
09.6701 |
||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Miele naturale:
|
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Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Ucraina |
||
Quantitativo |
6 000 000 kg di peso netto |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Contingenti tariffari nel settore di altri prodotti elencati nell’allegato I, parte XXIV, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013
Numero d’ordine |
09.0055 |
||
Base giuridica specifica |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Patate di primizia, fresche o refrigerate, dal 1o gennaio al 30 giugno:
|
||
Codici TARIC |
- |
||
Origine |
Tutti i paesi terzi |
||
Quantitativo |
4 292 000 kg |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 15 maggio |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Non applicabile |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
3 % |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Contingenti tariffari nel settore di altri prodotti agricoli trasformati elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 510/2014
Numero d’ordine |
09.6710 |
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Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
||||||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Destrina e altri amidi e fecole modificati (esclusi amidi e fecole esterificati o eterificati):
Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 %:
|
||||||||||
Codici TARIC |
— |
||||||||||
Origine |
Ucraina |
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Quantitativo |
2 000 000 kg di peso netto |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||||||
Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
||||||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.6720 |
||||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili:
Bulgur di grano:
|
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Codici TARIC |
— |
||||
Origine |
Ucraina |
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Quantitativo |
2 000 000 kg di peso netto |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
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Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||
Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.6721 |
||||||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»:
Altri concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:
Bevande non alcoliche diverse dalle acque, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 , uguale o superiore a 2 %:
|
||||||
Codici TARIC |
— |
||||||
Origine |
Ucraina |
||||||
Quantitativo |
500 000 kg di peso netto |
||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||
Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.6722 |
||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
|
||
Codici TARIC |
— |
||
Origine |
Ucraina |
||
Quantitativo |
2 000 000 kg di peso netto |
||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||
Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.6724 |
||||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco:
Sigarette contenenti tabacco, non contenenti garofano:
|
||||
Codici TARIC |
— |
||||
Origine |
Ucraina |
||||
Quantitativo |
2 500 000 kg di peso netto |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||
Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.6725 |
||||||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Mannitolo:
D-glucitolo (sorbitolo):
Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 :
|
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Codici TARIC |
— |
||||||
Origine |
Ucraina |
||||||
Quantitativo |
100 000 kg di peso netto |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||
Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
||||||
Condizioni specifiche |
Non applicabili |
Numero d’ordine |
09.6726 |
||||||||
Base giuridica specifica |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l’accordo») |
||||||||
Designazione dei prodotti e codici NC |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
|
||||||||
Codici TARIC |
— |
||||||||
Origine |
Ucraina |
||||||||
Quantitativo |
2 000 000 kg di peso netto |
||||||||
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||
Sottoperiodi contingentali |
Non applicabili |
||||||||
Prova di origine |
Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo |
||||||||
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||||
Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 |
Non applicabile |
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Condizioni specifiche |
Non applicabili |
(1) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.
(2) Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).
(3) GU L 95 dell’11.4.2003, pag. 38.
(4) Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (GU L 95 dell’11.4.2003, pag. 36).
(5) GU L 95 dell’11.4.2003, pag. 41.
(6) Decisione 2003/254/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT 1994 (GU L 95 dell’11.4.2003, pag. 40).
(7) GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15.
(8) Decisione del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13).
(9) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(10) GU L 122 del 22.5.1996, pag. 16.
(11) Decisione del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all’attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell’articolo XXIII del GATT (GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15).
(12) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.
(13) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.
(14) GU L 169 del 29.6.2007, pag. 55.
(15) Decisione 2007/444/CE del Consiglio, del 22 febbraio 2007, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53).
(16) GU L 327 del 30.12.1995, pag. 21.
(17) Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1995, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione elvetica, dall’altro, in merito a taluni prodotti agricoli (GU L 327 del 30.12.1995, pag. 17).
(18) GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.
(19) Decisione 97/126/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra (GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1).
(20) GU L 257 del 6.8.2020, pag. 36.
(21) GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.
(22) Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).
(23) GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.
(24) Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1).
(25) GU L 47 del 17.2.2006, pag. 54.
(26) Decisione del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea (GU L 47 del 17.2.2006, pag. 52).
(27) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.
(28) Decisione 2002/309/CE,Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).
(29) GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15.
(30) Decisione del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13).
(31) GU L 182 del 15.7.2009, pag. 1.
(32) GU L 316 del 6.12.2019, pag. 3.
(33) Decisione (UE) 2019/2073 del Consiglio, del 5 dicembre 2019, relativa alla conclusione dell’accordo fra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea per l’assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d’intesa sottoposto a revisione concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell’Unione europea (2014) (GU L 316 del 6.12.2019, pag. 1).
(34) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 23.
(35) GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.
(36) GU L 274 del 24.10.2017, pag. 58.
(37) Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57).
(38) GU L 61 del 28.2.2007, pag. 29.
(39) Decisione 2007/138/CE del Consiglio, del 22 febbraio 2007, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 61 del 28.2.2007, pag. 28).
(40) GU L 317 del 30.11.2011, pag. 3.
(41) Decisione del Consiglio, del 27 ottobre 2011, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea (GU L 317 del 30.11.2011, pag. 2).
(42) GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.
(43) Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 84 del 2.4.2005, pag. 19).
(44) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 23.
(45) GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.
(46) Decisione del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 2000, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (GU L 147 del 21.6.2000, pag. 1).
(47) GU L 138 del 30.5.2007, pag. 12 e GU L 138 del 30.5.2007, pag. 13.
(48) Decisione del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame (GU L 138 del 30.5.2007, pag. 10).
(49) GU L 47 del 18.2.1994, pag. 1.
(50) Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi (GU L 47 del 18.2.1994, pag. 1).
ALLEGATO II
Modelli di certificati
A. Contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0076
Modello per il certificato di conformità rilasciato dal governo degli Stati Uniti d’America per l’orzo da birra destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio
B. Contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0141
Modello per il certificato di origine rilasciato dal Bangladesh
C. Contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0025
Modello per il certificato di autenticità
D. Contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0027
Modello per il certificato di autenticità
E. Contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0033
Modello per il certificato di autenticità
F. Contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0143
Modello per il certificato di autenticità rilasciato dall’Argentina
G. Contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2201, 09.2202 e 09.2203
Modello per il certificato di autenticità
ALLEGATO III
Diciture di cui all’articolo 13
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in bulgaro: Събрана специална такса върху износа на ориз |
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in spagnolo: Derecho especial percibido a la exportación del arroz |
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in ceco: Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže |
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in danese: Særafgift, der opkræves ved eksport af ris |
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in tedesco: Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe |
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in estone: Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks |
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in greco: Ειδικός δασμός που εισπράττεται κατά την εξαγωγή ρυζιού |
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in inglese: Special charge collected on export of rice |
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in francese: Taxe spéciale perçue à l’exportation du riz |
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in croato: Posebna pristojba naplaćena pri izvozu riže |
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in italiano: Tassa speciale riscossa all’esportazione del riso |
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in lettone: Īpašs maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu |
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in lituano: Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui |
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in ungherese: A rizs exportálásakor beszedett különleges díj |
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in maltese: Taxxa speċjali miġbura mà l-esportazzjoni tar-ross |
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in neerlandese: Bij uitvoer van de rijst geïnde bijzondere belasting |
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in polacco: Specjalna opłata pobrana od eksportu ryżu |
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in portoghese: Taxa especial cobrada à exportaçao de arroz |
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in rumeno: Taxă specială percepută la exportul de orez |
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in slovacco: Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže |
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in sloveno: Posebna dajatev, pobrana na izvoz riža |
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in finlandese: Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu |
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in svedese: Särskild avgift som tas ut vid export av ris |
E importo in valuta nazionale
ALLEGATO IV
Autorità competenti di cui all’articolo 15
Contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0025, 09.0027 e 09.0033
Autorità competenti
Pais de origen Oprindelsesland Ursprungsland Χώρα καταγωγής Country of origin Pays d’origine Paesi di origine Land van oorsprong País de origem Alkuperämaa Ursprungsland |
Autoridad competente Kompetent myndighed Zuständige Behörde Αρμόδια υπηρεσία Competent authority Autorité compétente Autorità competente Bevoegde autoriteit Autoridade competente Toimivaltainen viranomainen Behörig myndighet |
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Estados Unidos USA USA ΗΠΑ USA États-Unis d’Amérique Stati Uniti Verenigde Staten Estados Unidos da América Yhdysvallat Förenta staterna |
United States Department of Agriculture |
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Cuba Cuba Kuba Κούβα Cuba Cuba Cuba Cuba Cuba Kuuba Cuba |
Ministère de l’agriculture |
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Argentina Argentina Argentinien Αργεντινή Argentina Argentine Argentina Argentinië Argentina Argentiina Argentina |
Dirección Nacional de Producción y Comercialización de la Secretaría de Agriculrura, Ganadería y Pesca |
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Colombia Colombia Kolumbien Κολομβία Colombia Colombia |
Corporación Colombia International |
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Colombie Colombia Colombia Kolumbia Colombia |
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Israel Israel Israel Ισραήλ Israel Israel Israele Israël Israel Israel Israel |
Ministry of Agriculture, Department of Plant Protection and Inspection |
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Chipre Cypern Zypern Κύπρος Cyprus Chypre Cipro Cyprus Chipre Kypros Cypern |
Ministry of Commerce and Industry Produce Inspection Service |