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Document 32020R1083

Regolamento delegato (UE) 2020/1083 della Commissione del 14 maggio 2020, che integra il regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i criteri di ammissibilità e di selezione e la procedura per la designazione del registro del nome di dominio di primo livello.eu (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/3075

GU L 239 del 24.7.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1083/oj

24.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 239/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1083 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2020,

che integra il regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i criteri di ammissibilità e di selezione e la procedura per la designazione del registro del nome di dominio di primo livello.eu

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello.eu, che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Scopo del presente regolamento è stabilire i criteri di ammissibilità e di selezione, nonché la procedura per la designazione del registro incaricato dell’organizzazione, dell’amministrazione e della gestione del dominio di primo livello.eu.

(2)

Il registro dovrebbe essere selezionato sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, che consenta un processo di selezione equo e competitivo. A tal fine, e per ottenere il massimo numero possibile di candidati idonei, l’invito per la selezione dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(3)

Al fine di garantire la trasparenza del processo e un uso efficiente delle risorse, la procedura di selezione dovrebbe essere organizzata dalla Commissione in due fasi.

(4)

Durante la prima fase della procedura, la Commissione dovrebbe verificare l’ammissibilità dei candidati al fine di garantire che siano conformi alle caratteristiche minime del registro stabilite nel regolamento (UE) 2019/517.

(5)

Durante la seconda fase della procedura, la Commissione dovrebbe stilare una graduatoria dei candidati ammissibili sulla base di criteri che garantiscano che l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione del dominio di primo livello.eu siano in linea con gli obiettivi di sostegno del mercato unico digitale, costruzione di un’identità europea online e promozione delle attività online transfrontaliere. Al fine di garantire il conseguimento di tali obiettivi, nell’ambito della procedura di selezione la Commissione dovrebbe attribuire un peso adeguato alla qualità del servizio, alle risorse umane e tecniche assegnate e alla capacità finanziaria dei candidati.

(6)

Per garantire una supervisione tempestiva e adeguata delle funzioni principali del registro, l’infrastruttura necessaria per svolgere tali funzioni dovrebbe essere situata nell’Unione. Tale infrastruttura dovrebbe comprendere, tra l’altro, le componenti hardware e software e le altre strutture necessarie per l’amministrazione, il funzionamento e la gestione del dominio di primo livello.eu, quali la banca dati per i dati di registrazione del dominio di primo livello.eu, la banca dati per i registrar accreditati del dominio di primo livello.eu, il server di competenza primario per il dominio di primo livello.eu, il deposito di dati presso terzi per il file di zona del dominio di primo livello.eu e le informazioni relative alla registrazione del nome di dominio, il sistema dei servizi di interrogazione pubblici (public query services) e il sito web con le informazioni aggiornate sulle politiche e la registrazione per il dominio di primo livello.eu.

(7)

Al fine di garantire un livello adeguato di gestione del dominio di primo livello.eu, l’invito per la selezione pubblicato dalla Commissione dovrebbe fissare, sulla base dei criteri di selezione, una soglia minima che i candidati devono raggiungere per poter essere designati come registro.

(8)

Per garantire la trasparenza della procedura, la Commissione dovrebbe motivare le proprie decisioni e comunicare tali motivazioni ai candidati.

(9)

Il candidato che sulla base del punteggio di valutazione risulti al primo posto in graduatoria dovrebbe essere designato come registro. Nel caso in cui il contratto con il registro designato non sia stipulato, la Commissione dovrebbe poter designare come registro il candidato successivo in graduatoria.

(10)

Affinché la procedura di selezione del registro, che deve essere conclusa entro il 12 ottobre 2021 con la firma del contratto, sia equa e competitiva, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri di ammissibilità e di selezione, nonché la procedura per la designazione del registro del dominio di primo livello.eu, nel rispetto dei principi di apertura, trasparenza e non discriminazione.

Articolo 2

Criteri di ammissibilità

1.   Il registro è un’organizzazione senza scopo di lucro, costituita conformemente al diritto di uno Stato membro. Ha la propria sede legale, amministrazione centrale e sede di attività principale nel territorio dell’Unione.

2.   L’infrastruttura necessaria per svolgere le funzioni principali del registro di cui all’articolo 5, paragrafo 2, è situata nel territorio dell’Unione.

3.   Se l’organizzazione senza scopo di lucro è costituita da un consorzio di imprese o da un raggruppamento di imprenditori, ciascun soggetto facente parte di tale consorzio o raggruppamento ha la propria sede legale, amministrazione centrale e sede di attività principale nell’Unione.

4.   Il registro si impegna a svolgere i propri compiti in veste di contraente principale. Il subappalto può essere consentito esclusivamente se ciò è necessario per l’esecuzione del lavoro e previo accordo scritto della Commissione.

Articolo 3

Candidature

1.   Nella candidatura figurano chiaramente gli Stati membri in cui l’organizzazione senza scopo di lucro è registrata, nonché tutte le informazioni sull’ubicazione della sua sede legale, amministrazione centrale e sede di attività principale.

2.   Se l’organizzazione senza scopo di lucro è costituita da un consorzio di imprese o da un raggruppamento di imprenditori, nella candidatura sono fornite informazioni sui diversi ruoli e sullo status di ciascun membro del consorzio o del raggruppamento, comprese tutte le informazioni richieste al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Se uno o più soggetti facenti parte del consorzio o del raggruppamento sono entità a scopo di lucro, nella candidatura sono fornite informazioni sulle misure che il consorzio o il raggruppamento si impegnano ad adottare al fine di garantire la separazione giuridica e finanziaria di qualsiasi attività a scopo di lucro dalle attività della funzione di registro.

4.   La candidatura contiene la descrizione dell’organizzazione interna dell’organizzazione senza scopo di lucro ed è corredata di tutti i documenti giustificativi richiesti nell’invito per la selezione del registro.

Articolo 4

Qualità del servizio

1.   Il registro persegue l’eccellenza operativa e garantisce una qualità del servizio elevata a prezzi competitivi. La Commissione valuta la capacità dei candidati ammissibili di fornire la qualità del servizio richiesta. A tale criterio viene attribuito un peso pari al 40 % del punteggio di valutazione complessivo.

2.   I candidati forniscono informazioni in merito alla loro esperienza in settori connessi all’organizzazione, all’amministrazione e alla gestione di nomi di dominio.

3.   I candidati descrivono come intendono gestire il dominio di primo livello.eu in maniera tale da garantire un livello elevato della qualità dei servizi forniti, tenendo conto delle specifiche funzionali e di prestazione minime per i servizi di registro dei domini di primo livello geografico stabilite dall’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

4.   I candidati descrivono le misure che intendono adottare per garantire un livello elevato di sicurezza del dominio di primo livello.eu e di fiducia in quest’ultimo.

Articolo 5

Risorse umane e tecniche

1.   La Commissione valuta le risorse umane e tecniche del candidato. A tale criterio viene attribuito un peso pari al 30 % del punteggio di valutazione complessivo.

2.   I candidati forniscono informazioni sulle loro risorse umane e tecniche e descrivono in che modo tali risorse sono sufficienti a svolgere le seguenti funzioni:

a)

organizzazione, amministrazione e gestione del dominio di primo livello.eu, compresa la manutenzione delle corrispondenti banche dati e dei servizi di interrogazione pubblici associati, la registrazione dei nomi di dominio, il funzionamento del registro dei nomi di dominio, il funzionamento dei server dei nomi di dominio di primo livello del registro e la creazione e la gestione dei file di zona del dominio di primo livello;

b)

garanzia di qualità elevata, trasparenza, sicurezza, stabilità, prevedibilità, affidabilità, accessibilità, efficienza, non discriminazione, condizioni di concorrenza leale e tutela dei consumatori nella fornitura dei loro servizi.

3.   Nella loro candidatura i candidati descrivono il tipo di organizzazione, amministrazione e gestione che intendono attuare per svolgere le funzioni di cui al paragrafo 2, compresi gli elementi seguenti:

a)

risorse umane e sistemi necessari;

b)

software e hardware;

c)

strutture necessarie per il funzionamento e la gestione del dominio di primo livello.eu.

4.   I candidati descrivono in che modo le loro risorse, comprese la capacità umana e tecnica, sono sufficienti a svolgere la funzione di registrar nel caso in cui la Commissione richieda di attivare tale funzione per conseguire obiettivi strategici specifici. I candidati forniscono inoltre informazioni su come l’assegnazione di tali risorse per svolgere la funzione di registrar sia conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 517/2019.

5.   I candidati forniscono informazioni su come intendono predisporre l’intera struttura organizzativa e operativa in modo da poter cominciare a svolgere la funzione di registro a partire dal 13 ottobre 2022.

Articolo 6

Capacità finanziaria e conformità

1.   La Commissione valuta la capacità finanziaria dei candidati ammissibili. A tale criterio viene attribuito un peso pari al 30 % del punteggio di valutazione complessivo.

2.   I candidati:

a)

dimostrano un livello di sicurezza e stabilità finanziarie adatto per lo svolgimento dei compiti del registro;

b)

forniscono informazioni complete sulle previsioni dei costi e del capitale necessario per organizzare, amministrare e gestire il dominio di primo livello.eu, sulla disponibilità di capitale e sulla copertura assicurativa; forniscono un modello di ricavi, compreso un modello di determinazione del prezzo, una pertinente analisi del mercato, un piano di marketing e disposizioni di emergenza in caso di interruzione del funzionamento del registro (registry failure);

c)

descrivono in che modo applicheranno i principi di sana gestione finanziaria;

d)

forniscono informazioni in merito alle tariffe che intendono applicare e descrivono le modalità di calcolo dei livelli delle tariffe sulla base dei costi sostenuti.

3.   I candidati forniscono informazioni sugli audit esterni cui si sottoporranno per dimostrare la conformità al regolamento (UE) 2019/517.

Articolo 7

Procedura di selezione

1.   La Commissione organizza una procedura di selezione del registro aperta, trasparente e non discriminatoria. L’invito per la selezione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I candidati dispongono di almeno 30 giorni lavorativi per presentare le proprie candidature.

2.   Per esaminare e/o valutare le candidature, la Commissione può richiedere la consulenza e l’assistenza di esperti esterni. Tali esperti esterni sono selezionati in funzione della loro competenza e del loro grado elevato di indipendenza e di imparzialità.

Articolo 8

Prima fase della selezione: verifica dell’ammissibilità

1.   I candidati presentano le proprie candidature alla Commissione conformemente alle istruzioni di cui all’invito per la selezione.

2.   La Commissione può chiedere ai candidati di fornire informazioni supplementari circa il rispetto dei criteri di ammissibilità entro un termine stabilito. Nell’ambito della verifica dell’ammissibilità, la Commissione valuta:

a)

se la candidatura è stata presentata entro il termine stabilito nell’invito per la selezione;

b)

la conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3;

c)

la completezza della candidatura e, se del caso, il fatto che il candidato abbia fornito le informazioni supplementari richieste dalla Commissione a norma del paragrafo 2.

3.   Entro 40 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la candidatura, la Commissione decide in merito all’ammissibilità dei candidati. La Commissione indica i motivi per i quali decide che un candidato non soddisfa i criteri di ammissibilità. Essa comunica immediatamente tale decisione al candidato interessato.

4.   La Commissione pubblica l’elenco dei candidati ammissibili.

Articolo 9

Seconda fase della selezione: graduatoria e designazione del registro

1.   Entro 80 giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammissibili, la Commissione stila una graduatoria dei candidati ammissibili che hanno raggiunto la soglia minima del punteggio di valutazione stabilita nell’invito per la selezione, sulla base dei criteri di selezione.

2.   La Commissione informa i candidati ammissibili della graduatoria finale.

3.   La Commissione designa quale registro il candidato al primo posto in graduatoria. Essa pubblica la decisione che designa il registro nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 10

Designazione del registro in caso di mancata stipula del contratto

Se le trattative contrattuali tra il registro designato e la Commissione cessano senza che il contratto sia stipulato, la Commissione designa quale registro il candidato successivo in graduatoria. Qualora ciò non fosse possibile, la Commissione organizza una nuova procedura di selezione del registro.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 20

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 91 del 29.3.2019, pag. 25.


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