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Document 32020R0571

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/571 della Commissione del 24 aprile 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, e che stabilisce il rimborso dei dazi riscossi

    C/2020/2407

    GU L 132 del 27.4.2020, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/571/oj

    27.4.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 132/7


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/571 DELLA COMMISSIONE

    del 24 aprile 2020

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, e che stabilisce il rimborso dei dazi riscossi

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio (2) ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. In seguito a un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione (3) («le misure in vigore»). Successivamente, in seguito a un’inchiesta antielusione, la Commissione ha deciso di sottoporre, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione (4), varie società precedentemente soggette a un’aliquota del dazio antidumping individuale del 17,9 % all’aliquota del dazio del 36,1 % applicabile a «tutte le altre società» e di revocare il loro codice aggiuntivo TARIC individuale.

    (2)

    A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, il codice aggiuntivo TARIC B632 attribuito alla società Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd. («Jiaxing») è stato sostituito dal codice aggiuntivo TARIC B999. La Commissione ha revocato il codice aggiuntivo TARIC individuale a causa di un collegamento con un’altra società, avente il codice aggiuntivo TARIC B610, che è risultata coinvolta in pratiche di elusione (5). Di conseguenza le importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica prodotti da Jiaxing sono state assoggettate all’aliquota del dazio del 36,1 %, applicabile a «tutte le altre società», a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131. In seguito alla pubblicazione di tale regolamento, la società Jiaxing ha sostenuto di non essere stata adeguatamente informata dell’intenzione della Commissione di modificare la sua aliquota del dazio individuale e di assoggettarla all’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. La società Jiaxing ha affermato che per questo motivo non era stata in grado di esercitare pienamente ed efficacemente il suo diritto di difesa. Essa ha inoltre presentato elementi di prova del fatto che non era più collegata alla società con il codice aggiuntivo TARIC B610.

    (3)

    A tale proposito la Commissione ha riconosciuto che la società Jiaxing non era stata posta nelle condizioni di esercitare efficacemente i propri diritti di difesa e che non esisteva alcun collegamento con nessun’altra società coinvolta in pratiche di elusione. L’esito dell’inchiesta per quanto riguarda la Jiaxing sarebbe quindi stato diverso se essa avesse avuto la possibilità di esercitare pienamente i suoi diritti di difesa durante l’inchiesta antielusione.

    (4)

    Di conseguenza è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, e riassegnare il codice aggiuntivo TARIC B632 alla società Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd., le cui importazioni avrebbero dovuto continuare a essere soggette a un’aliquota del dazio pari al 17,9 %.

    B.   APPLICAZIONE RETROATTIVA

    (5)

    Le importazioni nell’Unione effettuate dalla società Jiaxing sono state soggette a un’aliquota del dazio del 36,1 % dal 13 dicembre 2019, data in cui è entrato in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione. Come spiegato nei considerando (3) e (4), tali importazioni sarebbero state soggette a un’aliquota del dazio del 17,9 % se la Jiaxing fosse stata posta nelle condizioni di esercitare efficacemente i propri diritti. Si considera quindi opportuno applicare alla società Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd. il codice aggiuntivo TARIC B632, soggetto a un’aliquota del dazio del 17,9 %, con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131.

    (6)

    Ne consegue che l’importo dei dazi definitivi versato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, per le importazioni della società Jiaxing in eccesso rispetto all’aliquota del dazio del 17,9 % sarà oggetto di rimborso o sgravio.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, la seguente società è reinserita nell’elenco dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione:

    Società

    Codice aggiuntivo

    TARIC

    «Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd.

    B632».

    Articolo 2

    L’importo dei dazi definitivi versato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 in eccesso rispetto al dazio antidumping definitivo stabilito all’articolo 1 è oggetto di rimborso o sgravio.

    Le domande di rimborso e di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali in conformità alla legislazione doganale applicabile, entro un termine stabilito all’articolo 121 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

    Quando un importo deve essere rimborsato, il tasso di interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica retroattivamente a decorrere dal 13 dicembre 2019.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1.

    (3)  GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8.

    (4)  GU L 321 del 12.12.2019, pag. 139.

    (5)  Regolamento (UE) 2019/2131, considerando 20 e 21.

    (6)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.


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