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Document 32020R0133
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/133 of 30 January 2020 derogating from Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1150 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the national support programmes in the wine sector
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/133 della Commissione del 30 gennaio 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/133 della Commissione del 30 gennaio 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo
C/2020/422
GU L 27 del 31.1.2020, p. 24–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
31.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 27/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/133 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2020
recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 54, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 2 ottobre 2019 l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha emesso la decisione arbitrale nel caso «Comunità europee e determinati Stati membri – Misure nell'ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni, WT/DS316/ARB». La decisione arbitrale dava facoltà agli Stati Uniti d'America (USA) di chiedere l'autorizzazione a imporre contromisure per un importo annuo non superiore a 7,5 miliardi di USD in risposta alle sovvenzioni erogate dall'Unione a Airbus. Il 18 ottobre 2019 gli USA hanno imposto un dazio ad valorem del 25 % sulle importazioni, tra l'altro, di vini fermi esportati verso gli USA da Germania, Spagna, Francia e Regno Unito. Questa situazione eccezionale, iniqua e imprevedibile sta avendo gravi ripercussioni sul commercio mondiale di tutti i vini dell'Unione. Gli USA hanno minacciato inoltre di applicare dazi ad valorem del 100 % sulle importazioni di vini spumanti francesi in reazione all'imposta della Francia sui servizi digitali (GAFA). |
(2) |
I dazi all'importazione imposti dagli USA stanno avendo un impatto grave e diretto sul commercio dei vini dell'Unione sul mercato statunitense, che rappresenta il più grande mercato di esportazione dell'Unione per i prodotti agricoli, in particolare per il vino, in termini sia di valore che di volume delle esportazioni. Nel 2018 le esportazioni di vini dell'Unione verso gli USA sono ammontate in totale a 6,5 milioni di ettolitri, per un valore di 4 miliardi di EUR. Le esportazioni di vini dell'Unione verso gli USA rappresentano tra il 30 e il 40 % del valore globale delle esportazioni di vini dell'Unione. |
(3) |
L'aumento dei dazi all'importazione deciso dagli USA incide negativamente su tutti i vini dell'Unione, non solo sui vini fermi originari dei quattro Stati membri soggetti all'aumento dei dazi all'importazione. Ne conseguono ricadute negative sulla reputazione e sugli scambi di tutti i vini dell'Unione presenti sul mercato statunitense. La reputazione di un vino è determinata non solo dalla qualità, ma anche dal prezzo e dalla percezione del rapporto qualità-prezzo. Ciò è particolarmente vero per i vini della fascia di prezzo medio-bassa che, in termini assoluti, sono maggiormente penalizzati da un aumento del 25 % del dazio all'importazione rispetto ai vini più cari, che sono acquistati da intenditori per i quali l'aumento del prezzo non agisce come deterrente. I vini dell'Unione sono in concorrenza sul mercato statunitense con quelli di altre origini, quali l'America del Sud, l'Australia o il Sudafrica. La concorrenza intensa e agguerrita in questo ambito fa sì che la percezione del livello complessivo dei prezzi svolga un ruolo significativo. La consapevolezza da parte dei consumatori che il prezzo dei vini provenienti da determinate regioni dell'Unione è soggetto all'aumento dei dazi all'importazione avrà un impatto negativo sulla percezione generale del livello dei prezzi dei vini dell'Unione, orientando la domanda dei consumatori verso prodotti di altre origini. Tenuto conto delle condizioni di mercato che ne deriverebbero e dei minori ricavi complessivi per i produttori, è necessario adottare misure immediate per far fronte agli effetti dei dazi all'importazione che riguardino tutti i vini originari di tutti gli Stati membri e non solo di quelli direttamente colpiti dai dazi all'importazione. |
(4) |
Dal punto di vista della stabilità del mercato, il regime di dazi all'importazione imposto dagli USA non rappresenta una misura nazionale isolata con effetti limitati agli scambi con gli Stati Uniti. Il mercato mondiale del vino è un mercato globale in cui le singole misure adottate da importanti attori economici come gli USA hanno vaste ripercussioni sul commercio internazionale del vino nel suo complesso. Qualsiasi cambiamento in negativo delle condizioni in uno dei principali mercati di destinazione dei vini dell'Unione, come quello degli USA, si ripercuote inevitabilmente su altri mercati, in quanto i prodotti che non possono essere venduti negli Stati Uniti, perché troppo costosi, devono essere indirizzati altrove. Di conseguenza, i consumatori di questi altri mercati, che sono perfettamente a conoscenza delle condizioni del mercato, eserciteranno una pressione supplementare sui prezzi e la concorrenza sarà molto più agguerrita del solito. Gli attuali dazi all'importazione imposti dagli USA rischiano quindi di causare una stagnazione delle esportazioni di vino dell'Unione in tutto il mondo. Le informazioni provenienti dal settore vitivinicolo indicano che sono stati già annullati ordinativi consistenti di vini francesi sul mercato statunitense. |
(5) |
La situazione del mercato unionale del vino si è aggravata nel corso di tutto il 2019 e le scorte di vino sono al loro massimo livello dal 2009. Questo andamento è dovuto principalmente alla combinazione di due fattori: la vendemmia record del 2018 e la diminuzione del consumo di vino nell'Unione. Se i vini interessati dai dazi all'importazione imposti dagli USA non verranno venduti sui mercati di esportazione al di fuori dell'Unione, l'urgenza e la gravità della situazione nel mercato dell'Unione saranno ulteriormente intensificate. Inoltre, l'urgenza della situazione è aggravata dalla tempistica di applicazione dei dazi all'importazione. Essi sono infatti applicabili a decorrere dal 18 ottobre 2019, nel pieno della vendemmia e della campagna di produzione 2019 e immediatamente prima del periodo delle feste di fine anno, in coincidenza quindi di due dei periodi di vendita più importanti dell'anno per il settore vitivinicolo dell'Unione. Alla luce di quanto precede è pertanto necessario adottare misure immediate per fare fronte alla situazione. |
(6) |
Tra le misure di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, solo la misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento è direttamente mirata alla promozione dei vini dell'Unione nei paesi terzi al fine di migliorarne la competitività. Nel corso degli anni la misura di promozione si è rivelata notevolmente efficace per conquistare e consolidare i mercati nei paesi terzi. Anzi, è risultata essere lo strumento più efficace per sostenere i vini dell'Unione nei mercati dei paesi terzi grazie al miglioramento della reputazione e alla sensibilizzazione sulla qualità. Il mercato internazionale del vino è un mercato globale e qualsiasi intervento finalizzato a promuovere un vino dell'Unione sui mercati dei paesi terzi è vantaggioso per tutti i vini dell'Unione, aprendo opportunità per gli operatori che, in una fase successiva, entreranno in tali mercati con altri vini dell'Unione. Le singole azioni di promozione hanno un effetto «moltiplicatore» sulle vendite, in quanto riguardano intere categorie o regioni di produzione dei vini e non soltanto una singola marca o singolo tipo di vino. È pertanto essenziale avviare, proseguire e intensificare le attività di promozione in tutti i mercati, al fine di trovare sbocchi per i vini che non saranno venduti sul mercato statunitense e di preservare la reputazione dei vini dell'Unione nei suddetti altri mercati, nonché di contrastare la pressione sui prezzi. |
(7) |
Di conseguenza, per aiutare gli operatori a rispondere alle attuali circostanze eccezionali sui mercati di esportazione mondiali conseguenti al regime di dazi all'importazione imposto dagli USA e affrontare questa situazione imprevedibile e precaria, è opportuno permettere maggiore flessibilità nell'attuazione della misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevedendo una deroga a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (2). |
(8) |
L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 stabilisce che le modifiche relative ai programmi di sostegno applicabili, di cui all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono presentate non più di due volte per esercizio finanziario. Per consentire agli Stati membri di adattare rapidamente i rispettivi programmi di sostegno nazionali e garantire la certezza del diritto per l'attuazione di tali modifiche, è opportuno consentire che tali modifiche possano essere presentate più di due volte per esercizio finanziario. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di reagire rapidamente a queste circostanze eccezionali e presentare modifiche della misura di promozione non appena si ritenga necessario. Tale flessibilità consentirebbe agli Stati membri di ottimizzare le misure già in atto, di aumentare il numero di inviti a presentare proposte e di effettuare aggiustamenti più frequenti sulla base della situazione del mercato. Inoltre, in questo modo anche gli Stati membri che non hanno inserito la misura di promozione nel rispettivo programma nazionale di sostegno avranno la possibilità di farlo immediatamente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento senza dover attendere la prossima scadenza per la presentazione di modifiche. Grazie alla maggiore flessibilità della misura di promozione gli operatori, inclusi quelli che fanno il loro primo ingresso sul mercato, avranno maggiori possibilità di presentare domanda di sostegno alla promozione. Questo al fine di sostenere il settore vitivinicolo e garantire la flessibilità necessaria per trovare nuovi sbocchi sui mercati internazionali diversi da quello statunitense. |
(9) |
È pertanto necessario derogare all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Categorie di prodotti interessate
Il presente regolamento si applica alla promozione del vino ai sensi dell'allegato VII, parte II, punti da (1) a (9), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Articolo 2
Modifiche dei programmi di sostegno
In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, gli Stati membri possono apportare, ogniqualvolta necessario nel corso di un determinato esercizio finanziario, modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo per quanto riguarda la misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 23).