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Document 32020D1516
Council Decision (CFSP) 2020/1516 of 19 October 2020 amending Decision (CFSP) 2016/1693 concerning restrictive measures against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them
Decisione (PESC) 2020/1516 del Consiglio del 19 ottobre 2020 che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati
Decisione (PESC) 2020/1516 del Consiglio del 19 ottobre 2020 che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati
GU L 348 del 20.10.2020, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 348/15 |
DECISIONE (PESC) 2020/1516 DEL CONSIGLIO
del 19 ottobre 2020
che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693 (1). |
(2) |
Le misure restrittive di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della decisione (PESC) 2016/1693 si applicano fino al 31 ottobre 2020. In esito a un riesame di tale decisione risulta opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2021. |
(3) |
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 6 della decisione (PESC) 2016/1693, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. |
Le misure di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano fino al 31 ottobre 2021.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 19 ottobre 2020
Per il Consiglio
La presidente
J. KLOECKNER
(1) Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25).