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Document 32019R1685

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1685 della Commissione del 4 ottobre 2019 che designa un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per il pollame e altri animali d’allevamento di piccola taglia (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2019/7072

GU L 258 del 9.10.2019, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1685/oj

9.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 258/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1685 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2019

che designa un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per il pollame e altri animali d’allevamento di piccola taglia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 95, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/329 della Commissione (2) ha designato il consorzio guidato da Wageningen Livestock Research e composto inoltre dall’Università di Aarhus e dal Friedrich-Loeffler-Institut come centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali responsabile del sostegno alle attività orizzontali della Commissione e degli Stati membri nel settore delle prescrizioni in materia di benessere degli animali, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625. Conformemente ai compiti di cui al programma di lavoro pluriennale dei centri di riferimento dell’Unione europea, le attività di questo centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali sono incentrate sul benessere dei suini.

(2)

Successivamente, a norma dell’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione ha emesso un invito pubblico per la selezione e la designazione di un secondo centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali che dovrebbe sostenere le attività orizzontali svolte dalla Commissione e dagli Stati membri in relazione all’applicazione della normativa che stabilisce le prescrizioni in materia di benessere del pollame e di altri animali di allevamento di piccola taglia.

(3)

Il comitato di valutazione e selezione nominato per tale invito pubblico ha concluso che il consorzio guidato dall’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Francia) e composto inoltre dall’Institut de Recerca I Tecnologia agroalimentàries (Spagna), dall’Institut for Husdyrvidenskab dell’Università di Aarhus (Danimarca) e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Italia) è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e potrebbe essere responsabile dei compiti di cui all’articolo 96 del medesimo regolamento per il pollame e altri animali d’allevamento di piccola taglia.

(4)

È pertanto opportuno designare tale consorzio come centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per il pollame e altri animali d’allevamento di piccola taglia, responsabile di compiti di sostegno nella misura in cui questi saranno contenuti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali dei centri di riferimento dell’Unione europea. Tali programmi di lavoro annuali o pluriennali devono essere stabiliti in conformità con gli obiettivi e le priorità dei programmi di lavoro pertinenti adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(5)

L’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/625 dispone che la designazione di un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali sia limitata nel tempo o riesaminata a intervalli regolari. Di conseguenza la designazione del centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per il pollame e altri animali d’allevamento di piccola taglia dovrebbe essere riesaminata ogni cinque anni.

(6)

È opportuno concedere al centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per il pollame e altri animali d’allevamento di piccola taglia designato un periodo di tempo sufficiente affinché prepari il proprio programma di lavoro per il prossimo periodo di bilancio. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il seguente consorzio è designato come centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali responsabile del sostegno alle attività orizzontali della Commissione e degli Stati membri nel settore delle prescrizioni in materia di benessere degli animali per quanto riguarda il pollame e altri animali d’allevamento di piccola taglia:

Nome:

:

Consorzio guidato dall’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Francia) e composto inoltre dall’Institut de Recerca I Tecnologia agroalimentàries (Spagna), dall’Institut for Husdyrvidenskab dell’Università di Aarhus (Danimarca), e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Italia)

Indirizzo:

:

14 rue Pierre et Marie Curie

94701 Maisons-Alfort Cedex

FRANCIA

2.   La designazione è riesaminata ogni cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/329 della Commissione, del 5 marzo 2018, che designa un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali (GU L 63 del 6.3.2018, pag. 13).

(3)  Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).


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