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Document 32018R1507
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1507 of 10 October 2018 on exceptional market support measures for the eggs and poultrymeat sectors in Poland
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1507 della Commissione, del 10 ottobre 2018, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Polonia
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1507 della Commissione, del 10 ottobre 2018, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Polonia
C/2018/6526
GU L 255 del 11.10.2018, p. 7–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
11.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1507 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2018
relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Polonia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Tra il 3 dicembre 2016 e il 16 marzo 2017 la Polonia ha confermato e notificato 65 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. Le specie interessate sono anatre, oche, tacchini nonché polli e galline ovaiole della specie Gallus domesticus. |
(2) |
La Polonia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (2). |
(3) |
In particolare, la Polonia ha adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e ha istituito zone di protezione e sorveglianza («zone regolamentate») a norma delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/2219 (3), (UE) 2016/2367 (4), (UE) 2017/14 (5), (UE) 2017/116 (6), (UE) 2017/155 (7), (UE) 2017/247 (8), (UE) 2017/417 (9) e (UE) 2017/554 (10) della Commissione. |
(4) |
Grazie alle suddette misure, la Polonia è riuscita a contenere e sradicare la malattia. Le misure veterinarie e di polizia sanitaria dell'Unione e della Polonia sono state applicate fino al 22 maggio 2017 in tutti gli allevamenti interessati. |
(5) |
La Polonia ha comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria applicate per contenere e sradicare la malattia si sono ripercosse su un numero assai ampio di operatori, i quali hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). |
(6) |
Il 17 luglio 2017 la Commissione ha ricevuto dalle autorità polacche una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. L'11 aprile 2018, il 10 maggio 2018 e il 19 giugno 2018 le autorità polacche hanno chiarito la loro richiesta. |
(7) |
In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria sono stati prolungati i periodi di fermo, è stata proibita l'immissione di volatili e ristretta la movimentazione in tutti gli allevamenti di tutti i tipi di pollame nelle zone regolamentate istituite a seguito dell'insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. Queste misure hanno interessato le seguenti specie: anatre, oche, tacchini nonché polli e galline ovaiole della specie Gallus domesticus. Ne è risultata una perdita di produzione negli allevamenti di tali specie. È pertanto opportuno compensare tali perdite. |
(8) |
A norma dell'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dalla Polonia per le misure eccezionali di sostegno del mercato. I quantitativi massimi ammissibili al finanziamento per ciascuna misura eccezionale di sostegno del mercato dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta ricevuta dalla Polonia. |
(9) |
Per evitare rischi di sovracompensazione, l'importo forfettario dovrebbe basarsi su studi tecnici ed economici o su una documentazione contabile ed essere fissato a un livello adeguato per ciascun capo e prodotto secondo le categorie degli animali prodotti. |
(10) |
Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite incorse non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata agli animali e ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014. |
(11) |
La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate allo stretto necessario a tal fine. In particolare, tali misure dovrebbero applicarsi solo alla produzione di pollame negli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate e solo per la durata delle misure veterinarie e di polizia sanitaria stabilite nella pertinente legislazione dell'Unione e della Polonia in ordine ai 65 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità confermati tra il 3 dicembre 2016 e il 16 marzo 2017 e alle rispettive zone regolamentate. |
(12) |
Ai fini di una sana gestione finanziaria di queste misure eccezionali di sostegno del mercato, solo i pagamenti che la Polonia versa ai beneficiari entro il 30 settembre 2019 dovrebbero essere ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (12) non dovrebbe essere applicabile. |
(13) |
Ai fini dell'ammissibilità e correttezza dei pagamenti, la Polonia dovrebbe procedere a controlli ex ante. |
(14) |
Per consentire all'Unione di procedere al controllo finanziario, la Polonia dovrebbe comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti. |
(15) |
Dato che le restrizioni connesse ai focolai di influenza aviaria sono entrate in vigore in date diverse nelle zone regolamentate interessate e che il presente regolamento non prevede un termine per la presentazione delle domande di aiuto, ai fini dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 è opportuno considerare la data di entrata in vigore del presente regolamento come il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati nel presente regolamento. |
(16) |
Per assicurare l'immediata attuazione da parte della Polonia delle misure stabilite nel presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dalla Polonia per sostenere il mercato delle uova e delle carni di pollame gravemente colpito dai 65 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati dalla Polonia tra il 3 dicembre 2016 e il 16 marzo 2017.
Articolo 2
Le spese incorse dalla Polonia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo:
a) |
per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione dell'Unione e in quella polacca di cui all'allegato e relative al periodo di cui all'articolo 1; nonché |
b) |
per gli allevamenti che sono stati soggetti alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e sono ubicati nelle zone indicate nella legislazione dell'Unione e della Polonia di cui all'allegato («zone regolamentate»); nonché |
c) |
se sono state versate ai beneficiari dalla Polonia entro il 30 settembre 2019. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014; nonché |
d) |
se l'animale o prodotto, per il periodo di cui alla lettera a), non ha beneficiato di alcuna compensazione tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014. |
Articolo 3
Il livello massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione per le perdite di produzione di pollame nelle zone regolamentate è di 1,411 milioni di EUR. Si applicano i seguenti importi forfettari:
a) |
0,0059 EUR al giorno per gallina ovaiola di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 186 598 capi; |
b) |
0,0085 EUR al giorno per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 474 567 capi; |
c) |
0,01075 EUR al giorno per anatra da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 246 131 capi; |
d) |
0,0126 EUR al giorno per oca da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 20, fino a un massimo di 4 622 capi; |
e) |
0,1757 EUR al giorno per oca da riproduzione di cui al codice NC 0105 99 20, fino a un massimo di 55 307 capi; |
f) |
0,0333 EUR al giorno per tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 485 343 capi. |
Articolo 4
La Polonia procede a controlli amministrativi e materiali a norma degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).
In particolare, la Polonia verifica:
a) |
l'ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno; |
b) |
per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell'effettiva perdita di produzione; |
c) |
che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all'articolo 2 del presente regolamento. |
Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco.
Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni.
Articolo 5
Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati all'articolo 3 del presente regolamento è l'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 6
Le autorità polacche comunicano alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2219 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 334 del 9.12.2016, pag. 52).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2367 della Commissione, del 21 dicembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 350 del 22.12.2016, pag. 42).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2017/14 della Commissione, del 5 gennaio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 4 del 7.1.2017, pag. 10).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2017/116 della Commissione, del 20 gennaio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 18 del 24.1.2017, pag. 53).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2017/155 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 23 del 28.1.2017, pag. 25).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).
(9) Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).
(10) Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).
(11) Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).
(12) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).
(13) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
ALLEGATO
Zone regolamentate e periodi cui si riferisce l'articolo 2
Parti della Polonia e periodi stabiliti secondo la direttiva 2005/94/CE di cui alla legislazione seguente:
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2016/2219 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 334 del 9.12.2016, pag. 52). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2016/2367 della Commissione, del 21 dicembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 350 del 22.12.2016, pag. 42). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/14 della Commissione, del 5 gennaio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 4 del 7.1.2017, pag. 10). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/116 della Commissione, del 20 gennaio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 18 del 24.1.2017, pag. 53). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/155 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 23 del 28.1.2017, pag. 25). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15). |
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Legge nazionale che dichiara lo stato di infezione a seguito dei focolai d'influenza aviaria altamente patogeni confermati tra il 3 dicembre 2016 e il 16 marzo 2017. |
— |
Legge nazionale che mette fine allo stato di infezione dichiarato a seguito dei focolai d'influenza aviaria altamente patogeni confermati tra il 3 dicembre 2016 e il 16 marzo 2017. |