This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018R0979
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/979 of 11 July 2018 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/979 della Commissione, dell'11 luglio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/979 della Commissione, dell'11 luglio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
C/2018/4702
GU L 176 del 12.7.2018, pp. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
12.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/979 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2018
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003. |
|
(2) |
Il 5 luglio 2018 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
La voce seguente dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è soppressa:
|
«44. |
GENERAL ESTABLISHMENT FOR GRAIN TRADING [alias a) GRAIN BOARD OF IRAQ; b) STATE ORGANIZATION OF GRAIN]. Indirizzi: a) P.O. Box 329, Bab Al Mouadham-Midan, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 2261, Allque, Irkheta, Karada Al-Shakira, Baghdad, Iraq.» |