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Document 32018L1027

Direttiva di esecuzione (UE) 2018/1027 della Commissione, del 19 luglio 2018, che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le distanze di isolamento per Sorghum spp. (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2018/4358

GU L 184 del 20.7.2018, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2018/1027/oj

20.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/4


DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2018/1027 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2018

che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le distanze di isolamento per Sorghum spp.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l'articolo 21 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Le condizioni per la produzione di sementi previste dalla direttiva 66/402/CEE si basano sulle norme internazionali stabilite dal sistema per le sementi (Seed Scheme) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

(2)

Alla riunione annuale del 2017 dell'OCSE sui sistemi per le sementi, la norma relativa alle distanze di isolamento per la coltivazione di Sorghum spp. è stata modificata, in particolare per tenere conto delle zone in cui la presenza di S. halepense o S. sudanense pone un problema specifico di impollinazione incrociata.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 66/402/CEE.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 66/402/CEE

L'allegato I della direttiva 66/402/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.


ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 66/402/CEE, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

La coltura è conforme alle seguenti norme per quanto concerne le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un'impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura

Distanza minima

Phalaris canariensis, Secale cereale, esclusi gli ibridi:

 

per la produzione di sementi di base

300 m

per la produzione di sementi certificate

250 m

Sorghum spp.

 

per la produzione di sementi di base (*1)

400 m

per la produzione di sementi certificate (*1)

200 m

 

 

xTriticosecale, varietà autoimpollinanti

 

per la produzione di sementi di base

50 m

per la produzione di sementi certificate

20 m

Zea mays

200 m

Le distanze minime di cui alla tabella precedente possono non essere rispettate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.»


(*1)  Nelle zone in cui la presenza di S. halepense o S. sudanense pone un problema specifico di impollinazione incrociata, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

le colture destinate alla produzione di sementi di base di Sorghum bicolor o dei suoi ibridi devono essere isolate ad una distanza di almeno 800 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti;

b)

le colture destinate alla la produzione di sementi certificate di Sorghum bicolor o dei suoi ibridi devono essere isolate ad una distanza di almeno 400 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti.


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