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Document 32018D1801
Council Implementing Decision (EU) 2018/1801 of 19 November 2018 on the launch of automated data exchange with regard to DNA data in Ireland
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1801 del Consiglio, del 19 novembre 2018, relativa all'avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati sul DNA
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1801 del Consiglio, del 19 novembre 2018, relativa all'avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati sul DNA
ST/11282/2018/INIT
GU L 296 del 22.11.2018, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 296/31 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1801 DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2018
relativa all'avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati sul DNA
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. |
(2) |
L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (3) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota. |
(3) |
L'Irlanda ha informato il segretariato generale del Consiglio riguardo agli schedari nazionali di analisi del DNA cui vengono applicati gli articoli da 2 a 6 della decisione 2008/615/GAI, e riguardo alle condizioni che disciplinano la consultazione automatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, della medesima decisione. |
(4) |
A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati. |
(5) |
L'Irlanda ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati sul DNA. |
(6) |
L'Irlanda ha effettuato con successo un'esperienza pilota con l'Austria. |
(7) |
Una visita di valutazione ha avuto luogo in Irlanda e il gruppo di valutazione austriaco ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio. |
(8) |
È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati sul DNA. |
(9) |
Il 16 luglio 2018 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che l'Irlanda ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI. |
(10) |
Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati sul DNA, l'Irlanda dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI. |
(11) |
L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione della decisione stessa, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione. |
(12) |
Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all'avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati sul DNA al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI. |
(13) |
La Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della consultazione automatizzata e della comparazione di dati sul DNA, l'Irlanda può ricevere e trasmettere dati personali a norma degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 23 novembre 2018.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(1) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
(2) Parere del 24 ottobre 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).