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Document 32017R1347
Commission Regulation (EU) 2017/1347 of 13 July 2017 correcting Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EU) No 582/2011 and Commission Regulation (EU) 2017/1151 supplementing Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information, amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) No 692/2008 and Commission Regulation (EU) No 1230/2012 and repealing Regulation (EC) No 692/2008 (Text with EEA relevance. )
Regolamento (UE) 2017/1347 della Commissione, del 13 luglio 2017, che rettifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione e il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento (UE) 2017/1347 della Commissione, del 13 luglio 2017, che rettifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione e il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/3721
GU L 192 del 24.7.2017, pp. 1–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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24.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 192/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1347 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2017
che rettifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione e il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1), in particolare l'articolo 8 e l'articolo 14, paragrafo 3,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (2), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2007/46/CE definisce il quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli. Diversi elementi di tale quadro, in particolare relativi alla scheda informativa del costruttore, ai verbali di prova, al certificato di conformità e alle condizioni di omologazione, devono essere adattati per tener conto del nuovo regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (4). |
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(2) |
I regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 impongono ai veicoli nuovi, rispettivamente leggeri e pesanti, il rispetto di determinati limiti di emissione e stabiliscono ulteriori requisiti relativi all'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. |
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(3) |
Per quanto riguarda i veicoli pesanti, alcune specifiche disposizioni tecniche necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 595/2009 sono state adottate con il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (5). È necessario correggere diversi errori tecnici negli allegati I e II del regolamento (UE) n. 582/2011 al fine di garantirne la corretta applicazione. |
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(4) |
Per quanto riguarda i veicoli leggeri, alcune specifiche disposizioni tecniche necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 715/2007 sono state adottate con il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (6) e il regolamento (UE) 2017/1151. Modificando il regolamento (CE) n. 692/2008, il regolamento (UE) 2017/1221 della Commissione (7) ha introdotto un nuovo metodo per la determinazione delle emissioni per evaporazione. Il regolamento (UE) 2017/1151 ha allineato la procedura di omologazione alla procedura internazionale di prova per i veicoli leggeri (WLTP) come stabilita nel regolamento tecnico mondiale (GTR) n. 15 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). |
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(5) |
Per quanto riguarda la nuova procedura di prova per le emissioni per evaporazione, dovrebbe essere precisata la data di applicazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2017/1221. La nuova procedura di prova dovrebbe diventare obbligatoria nell'Unione per tutte le nuove omologazioni e le prime immatricolazioni di veicoli a decorrere dal 1o settembre 2019. |
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(6) |
Per quanto riguarda la nuova procedura WLTP, è necessario correggere diversi errori tecnici di cui agli articoli 2 e 15 e agli allegati I, IIIA, V, VII, VIII, XII e XXI del regolamento (UE) 2017/1151 al fine di garantirne la corretta applicazione. |
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(7) |
È opportuno inoltre chiarire le disposizioni relative alla famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento del WLTP. |
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(8) |
Le correzioni previste dal presente regolamento sono intrinsecamente collegate, poiché solo la loro totalità garantisce una corretta applicazione delle rispettive misure di omologazione. |
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(9) |
È opportuno pertanto rettificare la direttiva 2007/46/CE, il regolamento (CE) n. 715/2007, il regolamento (UE) n. 582/2011, il regolamento (UE) 2017/1221 e il regolamento (UE) 2017/1151. |
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(10) |
Data la necessità di garantire che il regolamento (UE) 2017/1221 e il regolamento (UE) 2017/1151 siano applicati correttamente, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza. |
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(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rettifica della direttiva 2007/46/CE
Gli allegati I, VIII, IX e XI della direttiva 2007/46/CE sono rettificati in conformità all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Rettifica del regolamento (UE) n. 582/2011
Gli allegati I, II e X del regolamento (UE) n. 582/2011 sono rettificati in conformità all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Rettifica del regolamento (UE) 2017/1221
All'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1221 è aggiunto il seguente paragrafo:
«Si applica a decorrere dal 1o settembre 2019.»
Articolo 4
Rettifica del regolamento (UE) 2017/1151
Il regolamento (UE) 2017/1151 è così rettificato:
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1) |
l'articolo 2 è così modificato:
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2) |
l'articolo 15 è così modificato:
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3) |
gli allegati I, IIIA, V, VI, VII, VIII, XII e XXI sono rettificati conformemente all'allegato III del presente regolamento. |
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.
(2) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(3) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.
(4) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) 2017/1221 della Commissione, del 22 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto riguarda il metodo per la determinazione delle emissioni per evaporazione (prova di tipo 4) (GU L 174 del 7.7.2017, pag. 3).
ALLEGATO I
La direttiva 2007/46/CE è così rettificata:
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1) |
l'allegato I è così rettificato:
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2) |
l'allegato VIII è così rettificato:
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3) |
l'allegato IX è così rettificato:
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ALLEGATO II
Il regolamento (UE) n. 582/2011 è così rettificato:
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1) |
nell'allegato I, l'appendice 9 è sostituita dalla seguente: «Appendice 9 Sistema di numerazione delle schede di omologazione CE La sezione 3 del numero di omologazione CE rilasciato conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, deve essere composta dal numero dell'atto normativo di attuazione o dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. Il numero deve essere seguito da una lettera dell'alfabeto corrispondente alle prescrizioni relative ai sistemi OBD e SCR assegnata in conformità alla tabella 1. Tabella 1
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2) |
nell'allegato II, appendice 1, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. INTRODUZIONE Nella presente appendice è descritta la procedura di calcolo delle emissioni gassose partendo dalle misurazioni effettuate su strada a bordo del veicolo utilizzando sistemi portatili di misurazione delle emissioni (nel prosieguo “PEMS”). Le emissioni inquinanti da misurare dallo scarico del motore comprendono i seguenti componenti: monossido di carbonio, ossidi di azoto e idrocarburi totali per i motori ad accensione spontanea e monossido di carbonio, idrocarburi non metanici, metano e ossidi di azoto per i motori ad accensione comandata. Deve inoltre essere misurato il biossido di carbonio per poter eseguire le procedure di calcolo descritte nella sezione 4. Per i motori alimentati a gas naturale, il fabbricante, il servizio tecnico o l'autorità di omologazione può scegliere di misurare soltanto le emissioni di idrocarburi totali (THC) anziché le emissioni di metano e di idrocarburi diversi dal metano. In tale caso, il limite per le emissioni di idrocarburi totali è pari a quello indicato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009 per le emissioni di metano. Ai fini del calcolo dei fattori di conformità ai sensi dei punti 4.2.3 e 4.3.2 della presente appendice, il limite applicabile è il solo limite relativo alle emissioni di metano. Per i motori alimentati da gas diversi dal gas naturale, il fabbricante, il servizio tecnico o l'autorità di omologazione può scegliere di misurare le emissioni di idrocarburi totali (THC) anziché le emissioni di idrocarburi diversi dal metano. In tale caso, il limite per le emissioni di idrocarburi totali è pari a quello indicato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009 per le emissioni di idrocarburi diversi dal metano. Ai fini del calcolo dei fattori di conformità ai sensi dei punti 4.2.3 e 4.3.2 della presente appendice, il limite applicabile è il solo limite relativo alle emissioni diverse dal metano.»; |
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3) |
nell'allegato X, il punto 2.4.1.3 è sostituito dal seguente:
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(1) Requisiti di monitoraggio relativi ai valori di soglia OBD degli NOx (“NOx OTL”) di cui all'allegato X, tabella 1, per i motori e i veicoli ad accensione spontanea e a doppia alimentazione e all'allegato X, tabella 2, per i motori e i veicoli ad accensione comandata.
(2) Requisiti di monitoraggio relativi ai valori di soglia OBD del particolato (“PM OTL”) di cui all'allegato X, tabella 1, per i motori e i veicoli ad accensione spontanea e a doppia alimentazione.
(3) Requisiti di “monitoraggio dell'efficienza” di cui all'allegato X, punto 2.1.1.
(4) Requisiti “transitori” di qualità del reagente di cui all'allegato XIII, punto 7.1.
(5) Requisiti “generali” di qualità del reagente di cui all'allegato XIII, punto 7.1.1.
(6) Requisiti di monitoraggio relativi ai valori di soglia OBD del CO (“CO OTL”) di cui all'allegato X, tabella 2, per i motori e i veicoli ad accensione comandata.
(7) Requisiti “transitori” IUPR di cui all'allegato X, sezione 6.
(8) Requisiti “generali” IUPR di cui all'allegato X, sezione 6.
(9) Per i motori ad accensione comandata e i veicoli muniti di tali motori.
(10) Per i motori ad accensione spontanea e a doppia alimentazione e i veicoli muniti di tali motori.
(11) Solo per i motori ad accensione comandata e i veicoli muniti di tali motori.
(12) Disposizioni aggiuntive concernenti i requisiti di monitoraggio di cui all'allegato 9 A, punto 2.3.1.2., del regolamento UNECE n. 49.
(13) Le specifiche IUPR sono riportate nell'allegato X. Per i motori ad accensione comandata e i veicoli muniti di tali motori le specifiche IUPR non valgono.
(14) Requisito ISC di cui all'allegato II, appendice 1.
ALLEGATO III
Il regolamento (UE) 2017/1151 è così rettificato:
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1) |
l'allegato I è così rettificato:
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2) |
l'allegato IIIA è così rettificato:
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3) |
nell'allegato V, il punto 2.3 è sostituito dal seguente:
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4) |
nell'allegato VI, il punto 5.2.8 è sostituito dal seguente:
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5) |
nell'allegato VII, il punto 3.10 è sostituito dal seguente:
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6) |
nell'allegato VIII, il punto 3.3 è sostituito dal seguente:
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7) |
nell'allegato XII, il punto 5.4 è sostituito dal seguente:
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8) |
l'allegato XXI è così rettificato:
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(1) In futuro saranno definite procedure di prova specifiche per i veicoli a idrogeno e i veicoli policarburante a biodiesel.
(2) I limiti relativi alla massa del particolato e al numero di particelle e le rispettive procedure di misurazione si applicano soltanto ai veicoli dotati di motore a iniezione diretta.
(3) Per i veicoli combinati, bicarburante e policarburante, si applicano le prescrizioni di prova previste per entrambi i tipi.
(4) Quando il veicolo è alimentato a idrogeno, vanno determinate solo le emissioni di NOx.
(5) In futuro saranno definite ulteriori prescrizioni per il biodiesel.»
(6) Ove pertinente.
(7) Arrotondare il valore a due cifre decimali.»;
(*1) Tale limitazione non si applica se un veicolo è stato omologato in conformità al regolamento (CE) n. 715/2007 e alla relativa legislazione attuativa anteriormente al 1o settembre 2017 nel caso dei veicoli di categoria M e dei veicoli di categoria N1, classe I, o anteriormente al 1o settembre 2018 nel caso dei veicoli di categoria N1, classi II e III, e dei veicoli di categoria N2, conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, ultimo comma.
(8) La classe più elevata di potenza alla ruota da considerare è quella contenente 0,9 × Prated. In questo caso 0,9 × 75 = 67,5.»