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Document 32017R0612
Commission Regulation (EU) 2017/612 of 30 March 2017 amending Council Regulation (EC) No 297/95 as regards the adjustment of the fees of the European Medicines Agency to the inflation rate with effect from 1 April 2017 (Text with EEA relevance. )
Regolamento (UE) 2017/612 della Commissione, del 30 marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1° aprile 2017 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento (UE) 2017/612 della Commissione, del 30 marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1° aprile 2017 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/1972
GU L 86 del 31.3.2017, p. 7–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 86/7 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/612 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1o aprile 2017
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l'articolo 12, quinto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali sono composte da un contributo dell'Unione e da diritti pagati all'Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti. |
(2) |
È opportuno aggiornare questi diritti in rapporto al tasso d'inflazione del 2016. Il tasso d'inflazione nell'Unione, pubblicato dall'Ufficio statistico dell'Unione europea, è stato dell'1,2 % nel 2016. |
(3) |
Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi adeguati dei diritti al centinaio di euro più vicino. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 297/95 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza. |
(5) |
Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non dovrebbe essere applicato alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2017. |
(6) |
Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95, l'aggiornamento va realizzato con effetto dal 1o aprile 2017. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere da tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:
1) |
l'articolo 3 è così modificato:
|
2) |
all'articolo 4, primo comma, «69 400 EUR» è sostituito da «70 200 EUR»; |
3) |
l'articolo 5 è così modificato:
|
4) |
all'articolo 6, primo comma, «41 800 EUR» è sostituito da «42 300 EUR»; |
5) |
l'articolo 7 è così modificato:
|
6) |
l'articolo 8 è così modificato:
|
Articolo 2
Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2017.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).