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Document 32017R0612

Regolamento (UE) 2017/612 della Commissione, del 30 marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1° aprile 2017 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/1972

GU L 86 del 31.3.2017, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/612/oj

31.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/7


REGOLAMENTO (UE) 2017/612 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1o aprile 2017

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l'articolo 12, quinto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali sono composte da un contributo dell'Unione e da diritti pagati all'Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti.

(2)

È opportuno aggiornare questi diritti in rapporto al tasso d'inflazione del 2016. Il tasso d'inflazione nell'Unione, pubblicato dall'Ufficio statistico dell'Unione europea, è stato dell'1,2 % nel 2016.

(3)

Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi adeguati dei diritti al centinaio di euro più vicino.

(4)

Il regolamento (CE) n. 297/95 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.

(5)

Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non dovrebbe essere applicato alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2017.

(6)

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95, l'aggiornamento va realizzato con effetto dal 1o aprile 2017. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:

1)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è così modificata:

al primo comma, «278 800 EUR» è sostituito da «282 100 EUR»,

al secondo comma, «28 000 EUR» è sostituito da «28 300 EUR»,

al terzo comma, «7 000 EUR» è sostituito da «7 100 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma, «108 200 EUR» è sostituito da «109 500 EUR»,

al secondo comma, «180 200 EUR» è sostituito da «182 400 EUR»,

al terzo comma, «10 800 EUR» è sostituito da «10 900 EUR»,

al quarto comma, «7 000 EUR» è sostituito da «7 100 EUR»;

iii)

la lettera c) è così modificata:

al primo comma, «83 700 EUR» è sostituito da «84 700 EUR»,

al secondo comma, «20 900 EUR e 62 700 EUR» è sostituito da «21 200 EUR e 63 500 EUR»,

al terzo comma, «7 000 EUR» è sostituito da «7 100 EUR»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

alla lettera a), primo comma, «7 000 EUR» è sostituito da «7 100 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma, «83 700 EUR» è sostituito da «84 700 EUR»,

al secondo comma, «20 900 EUR e 62 700 EUR» è sostituito da «21 200 EUR e 63 500 EUR»;

c)

al paragrafo 3, «13 800 EUR» è sostituito da «14 000 EUR»;

d)

al paragrafo 4, «20 900 EUR» è sostituito da «21 200 EUR»;

e)

al paragrafo 5, «7 000 EUR» è sostituito da «7 100 EUR»;

f)

il paragrafo 6 è così modificato:

i)

al primo comma, «100 000 EUR» è sostituito da «101 200 EUR»;

ii)

al secondo comma, «24 900 EUR e 74 900 EUR» è sostituito da «25 200 EUR e 75 800 EUR»;

2)

all'articolo 4, primo comma, «69 400 EUR» è sostituito da «70 200 EUR»;

3)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è così modificata:

al primo comma, «139 600 EUR» è sostituito da «141 300 EUR»,

al secondo comma, «13 800 EUR» è sostituito da «14 000 EUR»,

al terzo comma, «7 000 EUR» è sostituito da «7 100 EUR»,

il quarto comma è così modificato:

«69 400 EUR» è sostituito da «70 200 EUR»,

«7 000 EUR» è sostituito da «7 100 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma, «69 400 EUR» è sostituito da «70 200 EUR»,

al secondo comma, «117 800 EUR» è sostituito da «119 200 EUR»,

al terzo comma, «13 800 EUR» è sostituito da «14 000 EUR»,

al quarto comma, «7 000 EUR» è sostituito da «7 100 EUR»,

il quinto comma è così modificato:

«34 900 EUR» è sostituito da «35 300 EUR»,

«7 000 EUR» è sostituito da «7 100 EUR»;

iii)

la lettera c) è così modificata:

al primo comma, «34 900 EUR» è sostituito da «35 300 EUR»,

al secondo comma, «8 700 EUR e 26 200 EUR» è sostituito da «8 800 EUR e 26 500 EUR»,

al terzo comma, «7 000 EUR» è sostituito da «7 100 EUR»;

c)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

alla lettera a), primo comma, «7 000 EUR» è sostituito da «7 100 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma, «41 800 EUR» è sostituito da «42 300 EUR»,

al secondo comma, «10 500 EUR e 31 500 EUR» è sostituito da «10 600 EUR e 31 900 EUR»,

al terzo comma, «7 000 EUR» è sostituito da «7 100 EUR»;

d)

al paragrafo 3, «7 000 EUR» è sostituito da «7 100 EUR»;

e)

al paragrafo 4, «20 900 EUR» è sostituito da «21 200 EUR»;

f)

al paragrafo 5, «7 000 EUR» è sostituito da «7 100 EUR»;

g)

il paragrafo 6 è così modificato:

i)

al primo comma, «33 400 EUR» è sostituito da «33 800 EUR»;

ii)

al secondo comma, «8 300 EUR e 24 900 EUR» è sostituito da «8 400 EUR e 25 200 EUR»;

4)

all'articolo 6, primo comma, «41 800 EUR» è sostituito da «42 300 EUR»;

5)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

al primo comma, «69 400 EUR» è sostituito da «70 200 EUR»;

b)

al secondo comma, «20 900 EUR» è sostituito da «21 200 EUR»;

6)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

al secondo comma, «83 700 EUR» è sostituito da «84 700 EUR»;

ii)

al terzo comma, «41 800 EUR» è sostituito da «42 300 EUR»;

iii)

al quarto comma, «20 900 EUR e 62 700 EUR» è sostituito da «21 200 EUR e 63 500 EUR»;

iv)

al quinto comma, «10 500 EUR e 31 500 EUR» è sostituito da «10 600 EUR e 31 900 EUR»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

al secondo comma, «278 800 EUR» è sostituito da «282 100 EUR»;

ii)

al terzo comma, «139 600 EUR» è sostituito da «141 300 EUR»;

iii)

al quinto comma, «3 000 EUR e 240 300 EUR» è sostituito da «3 000 EUR e 243 200 EUR»;

iv)

al sesto comma, «3 000 EUR e 120 300 EUR» è sostituito da «3 000 EUR e 121 700 EUR»;

c)

al paragrafo 3, primo comma, «7 000 EUR» è sostituito da «7 100 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2017.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).


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