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Document 32017D0259

Decisione di esecuzione (UE) 2017/259 della Commissione, del 13 febbraio 2017, relativa a taluni obiettivi prestazionali rivisti e a misure appropriate inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e non adeguati in relazione agli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento, che stabilisce l'obbligo di misure correttive [notificata con il numero C(2017) 729] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/0729

GU L 38 del 15.2.2017, p. 76–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/259/oj

15.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/76


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/259 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2017

relativa a taluni obiettivi prestazionali rivisti e a misure appropriate inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e non adeguati in relazione agli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento, che stabilisce l'obbligo di misure correttive

[notificata con il numero C(2017) 729]

(I testi in lingua francese, greca, inglese, italiana, maltese, neerlandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri adottano i piani nazionali o i piani per i blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), comprendenti obiettivi nazionali o obiettivi a livello di FAB a carattere vincolante, garantendo la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. Tale regolamento prevede inoltre che la Commissione valuti la coerenza di questi obiettivi sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d). Norme dettagliate al riguardo sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

(2)

Con la decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione (3) sono stati adottati obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nei settori essenziali di prestazione, ovvero la sicurezza, l'ambiente, la capacità e l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento (2015-2019).

(3)

Il 2 marzo 2015 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/347 (4) relativa all'incoerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani iniziali di prestazione con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, che formula raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi. Sono destinatari della suddetta decisione: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia e Repubblica slovacca; con la decisione la Commissione chiede che siano rivisti gli obiettivi nei settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e/o l'efficienza economica.

(4)

Il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, Cipro, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Romania, la Slovenia e la Repubblica slovacca hanno presentato, entro il 2 luglio 2015, piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo rivisti, comprendenti gli obiettivi prestazionali rivisti. Il 4 febbraio 2016 la Spagna e il Portogallo hanno presentato una modifica del piano per i blocchi funzionali di spazio aereo, comprendente obiettivi prestazionali ulteriormente rivisti.

(5)

L'organo di valutazione delle prestazioni, che è incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione il 15 ottobre 2015.

(6)

La valutazione degli obiettivi prestazionali rivisti per quanto riguarda la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione è stata effettuata utilizzando i medesimi criteri di valutazione e metodi usati per la valutazione degli obiettivi prestazionali presentati inizialmente e prendendo in considerazione le eventuali misure appropriate adottate dagli Stati membri interessati per garantire la coerenza degli obiettivi prestazionali con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione.

(7)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è stata valutata la coerenza degli obiettivi rivisti presentati dagli Stati membri in relazione al ritardo ATFM (Air traffic flow management: gestione dei flussi di traffico aereo) di rotta, in conformità al principio di cui all'allegato IV, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, utilizzando i rispettivi valori di riferimento FAB per la capacità che, se applicati, garantiscono che l'obiettivo prestazionale dell'Unione, calcolato dal gestore della rete e definito nel piano operativo della rete (2014-2018/2019) nella sua versione più recente («piano operativo della rete»), sia raggiunto a livello dell'Unione. Tale valutazione ha dimostrato che gli obiettivi presentati da Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Paesi Bassi per quanto riguarda il FABEC e da Cipro, Grecia, Italia e Malta per quanto riguarda il FAB Blue Med non sono stati rivisti e non sono conformi ai rispettivi valori di riferimento e pertanto non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione. Inoltre le misure appropriate adottate dagli Stati membri ed elencate nel presente considerando non sono sufficienti in quanto non contemplano scadenze concrete con specifici obiettivi intermedi e, quindi, non sono adeguate per quanto riguarda la revisione degli obiettivi da raggiungere.

(8)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, sono stati valutati gli obiettivi espressi in termini di costi unitari determinati di rotta presentati dagli Stati membri, in conformità ai principi di cui al punto 5, in combinato disposto con il punto 1 dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, tenendo conto della tendenza dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento e nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento (2012-2019), del numero di unità di servizio (previsioni di traffico) e del livello dei costi unitari determinati di rotta rispetto ad altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile. Tale valutazione ha dimostrato che gli obiettivi rivisti presentati da Francia, Germania e Paesi Bassi per quanto riguarda il FABEC continuano a non essere coerenti con l'obiettivo prestazionale pertinente a livello dell'Unione, per i motivi indicati di seguito. Inoltre le misure appropriate adottate dagli Stati membri ed elencate nel presente considerando non sono sufficienti in quanto non contemplano scadenze concrete con specifici obiettivi intermedi e, quindi, non sono adeguate per quanto riguarda la revisione degli obiettivi da raggiungere.

(9)

Per quanto riguarda la Francia, i suoi obiettivi rivisti si basano su una riduzione media annua prevista dell'1,1 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è considerevolmente inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (– 3,3 % annuo). Anche nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento la diminuzione dei costi unitari determinati di rotta previsti non è in linea con la tendenza a livello dell'Unione (-0,4 % rispetto a – 1,7 %). L'obiettivo rivisto per il 2019 si basa su una previsione di costi unitari determinati di rotta uguale alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello della Francia, ma risulta superiore di circa il 22 % all'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione per il 2019. La previsione di costi unitari determinati di rotta per il 2015 è inoltre del 7,9 % superiore ai costi effettivi nel 2014. Nella revisione dei suoi obiettivi la Francia non ha rivisto al ribasso i costi determinati di rotta e ha solo rivisto al rialzo la previsione di traffico espressa in termini di unità di servizio.

(10)

Per quanto riguarda la Germania, i suoi obiettivi rivisti si basano su una riduzione media annua prevista del 3,5 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è lievemente superiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (– 3,3 % annuo). Nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento la diminuzione dei costi unitari determinati di rotta previsti non è tuttavia in linea con la tendenza a livello dell'Unione (– 0,8 % rispetto a – 1,7 %). L'obiettivo per il 2019 si basa su una previsione di costi unitari determinati di rotta per il 2019 sostanzialmente superiore (+ 12,6 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello della Germania e superiore di circa il 34 % all'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione per il 2019. La previsione di costi unitari determinati di rotta per il 2015 è inoltre del 3,9 % superiore ai costi effettivi nel 2014.

(11)

Per quanto riguarda i Paesi Bassi, gli obiettivi rivisti si basano su una riduzione media annua prevista di solo lo 0,4 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è considerevolmente inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (– 3,3 % annuo). Anche nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento la diminuzione dei costi unitari determinati di rotta previsti non è in linea con la tendenza a livello dell'Unione (– 0,2 % rispetto a – 1,7 %). L'obiettivo rivisto per il 2019 si basa su una previsione di costi unitari determinati di rotta lievemente superiore (+ 1,3 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello dei Paesi Bassi e superiore di circa il 19 % all'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione per il 2019. La previsione di costi unitari determinati di rotta per il 2015 è inoltre del 3,4 % superiore ai costi effettivi nel 2014. Inoltre, nella revisione dei loro obiettivi, i Paesi Bassi non hanno rivisto al ribasso i costi determinati di rotta e non hanno neppure rivisto la previsione di traffico espressa in termini di unità di servizio.

(12)

È opportuno pertanto che la Commissione adotti una decisione sulle necessarie misure correttive che gli Stati membri interessati dovrebbero adottare al fine di garantire che le autorità nazionali di vigilanza propongano obiettivi prestazionali rivisti che affrontino le incoerenze identificate nella presente decisione. I suggerimenti relativi alle suddette misure correttive dovrebbero essere formulati, in conformità all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, tenendo presenti le cause delle carenze individuate e gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione. A norma del regolamento (CE) n. 549/2004 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 gli Stati membri interessati dovrebbero non solo adottare misure correttive, ma anche comunicare alla Commissione gli elementi che ne dimostrano la coerenza con la presente decisione. Entrambi gli elementi dovrebbero essere comunicati alla Commissione entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione.

(13)

Al fine di affrontare le incoerenze relative al settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è necessario garantire che l'attuazione delle misure correttive renda gli obiettivi prestazionali rivisti conformi ai valori di riferimento FAB concernenti la capacità definiti nel piano operativo della rete. Ciò riguarda, in particolare, i seguenti centri di controllo di area (ACC): UAC Maastricht (Germania, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi), Bordeaux, Brest, Marsiglia e Reims (Francia) per quanto riguarda il FABEC, Nicosia (Cipro), Atene e Makedonia (Grecia) per quanto riguarda il FAB Blue Med.

(14)

Per affrontare le incoerenze relative al settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, occorre garantire che le misure correttive conducano ad obiettivi prestazionali rivisti.

(15)

Il comitato per il cielo unico non ha espresso un parere. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli obiettivi prestazionali relativi ai settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica, di cui all'allegato I, nonché le misure appropriate incluse nei piani di prestazione rivisti presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 non sono adeguati per quanto riguarda gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento di cui alla decisione di esecuzione 2014/132/UE.

Articolo 2

Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Paesi Bassi per quanto riguarda il FABEC e Cipro, Italia, Grecia e Malta per quanto riguarda il FAB Blue Med adottano misure correttive riguardanti i loro obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, tenendo conto dei suggerimenti di cui alla parte A dell'allegato II.

Articolo 3

Francia, Germania e Paesi Bassi, per quanto riguarda il FABEC, adottano misure correttive riguardanti i loro obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, tenendo conto dei suggerimenti di cui alla parte B dell'allegato II.

Articolo 4

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2017

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(2)  GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1.

(3)  Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/347 della Commissione, del 2 marzo 2015, relativa all'incoerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento, che formula raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 48).


ALLEGATO I

Obiettivi prestazionali per i settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo rivisti, presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 e non adeguati in relazione agli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento

Settore essenziale di prestazione concernente la capacità

Ritardo ATMF (Air Traffic Flow Management: gestione dei flussi di traffico aereo) di rotta espresso in min/volo

STATO MEMBRO

FAB

OBIETTIVO FAB DI CAPACITÀ DURANTE LA ROTTA

2015

2016

2017

2018

2019

Belgio/Lussemburgo

FABEC

0,48

0,49

0,48

0,47

Coerente (0,43)

Francia

Germania

Paesi Bassi

[Svizzera]

Cipro

Blue Med

0,35

0,36

0,37

0,37

0,38

Grecia

Italia

Malta

Settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica

Legenda:

ID

Voce

Unità

(A)

Totale dei costi determinati di rotta

(in valuta nazionale e in termini nominali)

(B)

Tasso d'inflazione

(%)

(C)

Indice di inflazione

(100 = 2009)

(D)

Totale dei costi determinati di rotta

(in valuta nazionale e in termini di prezzi reali del 2009)

(E)

Unità di servizi di rotta totali

(TSU)

(F)

Costo unitario determinato (DUC) per i servizi di rotta

(in valuta nazionale e in termini di prezzi reali del 2009)

FABEC

Zona tariffaria: Francia — Valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

1 290 640 175

1 296 576 851

1 328 676 964

1 340 098 296

1 343 820 915

(B)

0,1 %

0,8 %

1,1 %

1,2 %

1,5 %

(C)

108,2

109,1

110,3

111,7

113,3

(D)

1 192 625 922

1 188 249 284

1 204 538 004

1 200 012 085

1 186 146 439

(E)

18 662 000

19 177 000

19 300 000

19 526 000

19 759 000

(F)

63,91

61,96

62,41

61,46

60,03


Zona tariffaria: Germania — Valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

1 069 142 223

1 039 589 465

1 036 418 901

1 036 540 416

1 035 149 924

(B)

1,4 %

1,6 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

109,9

111,7

113,6

115,5

117,5

(D)

972 517 385

930 743 590

912 394 284

897 248 041

881 066 280

(E)

12 801 000

13 057 000

13 122 000

13 242 000

13 365 000

(F)

75,97

71,28

69,53

67,76

65,92


Zona tariffaria: Paesi Bassi — Valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

184 921 748

184 103 594

187 392 113

194 163 267

198 569 117

(B)

1,00 %

1,24 %

1,44 %

1,49 %

1,51 %

(C)

110,6

112,0

113,6

115,3

117,0

(D)

167 178 324

164 400 112

164 961 239

168 412 538

169 672 018

(E)

2 806 192

2 825 835

2 845 616

2 874 072

2 902 813

(F)

59,57

58,18

57,97

58,60

58,45


ALLEGATO II

Suggerimenti di misure correttive

A.   Settore essenziale di prestazione concernente la capacità

Suggerimenti di misure correttive nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità a livello del centro di controllo di area (ACC), per affrontare le cause della mancanza di capacità.

FAB Blue Med

Cipro (ACC Nicosia)

Cause della mancanza di capacità: mancanza di flessibilità nell'impiego del personale, scarse capacità di settore, mancanza di flessibilità delle configurazioni di settore, mancanza di flessibilità nel sistema di apertura, le misure di potenziamento della capacità previste nel piano di capacità non sono state attuate completamente.

Suggerimenti di misure correttive:

1)

accelerare l'istituzione di una nuova organizzazione fornitrice di servizi di navigazione aerea (ANSP);

2)

modificare il piano di prestazione per fornire la capacità necessaria, tenendo presente:

a)

l'attuazione delle proposte di risettorizzazione;

b)

le rivalutazioni delle capacità di settore;

3)

l'attuazione di:

a)

turni di lavoro flessibili, che consentano un migliore allineamento della domanda di traffico all'orario di apertura del settore;

b)

configurazioni flessibili, secondo i flussi di traffico;

4)

migliori tecniche di gestione del flusso del traffico aereo e della capacità (ATFCM).

Nel suo piano di prestazione Cipro ha segnalato che i miglioramenti delle prestazioni globali non interverranno finché non saranno attuati i cambiamenti istituzionali necessari per l'istituzione di una nuova organizzazione fornitrice di servizi di navigazione aerea (ANSP) e si suggerisce pertanto che Cipro attui tali cambiamenti nel più breve tempo possibile.

Grecia (ACC Atene e Macedonia)

Cause della mancanza di capacità: mancanza di investimenti nel controllo del traffico aereo (ATC), mancanza di assunzioni ATCO.

Suggerimenti di misure correttive:

1)

attuare misure volte a migliorare le prestazioni, prendendo in considerazione la possibilità di separare dall'amministrazione pubblica l'ente che presta i servizi di navigazione aerea (ANSP);

2)

riorganizzare l'ANSP al fine di consentire il tempestivo sviluppo e l'attuazione dei piani operativi e l'assunzione di personale;

3)

realizzare un piano di ristrutturazione completo per attuare nuove tecniche atte a migliorare la flessibilità, cambiamenti stagionali di configurazione e turni di lavoro flessibili.

FABEC

Germania, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi (ACC UAC Maastricht)

Cause della mancanza di capacità: mancanza di capacità a livello di gruppo settoriale a seguito di cambiamenti imprevisti dei modelli di traffico nel 2015; probabilmente i vantaggi in termini di capacità derivanti dai progetti sullo spazio aereo FABEC non si concretizzeranno durante il periodo di pianificazione.

Suggerimenti di misure correttive:

1)

maggiore ricorso alla formazione incrociata ATCO, al fine di consentire un migliore allineamento della domanda di traffico agli orari di apertura del settore a livello di gruppo settoriale;

2)

elaborazione e attuazione di proposte di risettorizzazione;

3)

attuazione dei previsti miglioramenti del sistema di gestione del traffico aereo (ATM).

Francia (ACC Bordeaux)

Cause della mancanza di capacità: formazione e attuazione di un nuovo sistema di gestione del traffico aereo — ERATO.

Suggerimenti di misure correttive:

1)

miglioramento delle tecniche di ATFCM;

2)

piano di transizione flessibile per il nuovo sistema di gestione del traffico aereo, in coordinamento con il gestore della rete, al fine di includere adeguate misure di mitigazione per ridurre le perturbazioni.

Francia (ACC Brest)

Cause della mancanza di capacità: formazione e attuazione di un nuovo sistema di gestione del traffico aereo — ERATO, la settorizzazione e gli orari di apertura del settore potrebbero essere maggiormente adeguati alla domanda di traffico.

Suggerimenti di misure correttive:

1)

attuazione delle proposte di risettorizzazione;

2)

turni di lavoro flessibili, che consentano un migliore allineamento della domanda di traffico all'orario di apertura del settore;

3)

configurazioni flessibili, secondo i flussi di traffico;

4)

miglioramento delle tecniche di ATFCM.

Francia (ACC Marsiglia)

Cause della mancanza di capacità: mancanza di capacità durante il fine settimana a causa di regimi di apertura del settore non adeguati, formazione e attuazione di un nuovo sistema di gestione del traffico aereo — 4flight (2017-2019).

Suggerimenti di misure correttive:

1)

turni di lavoro flessibili, che consentano un migliore allineamento della domanda di traffico all'orario di apertura del settore, soprattutto durante il fine settimana;

2)

configurazioni flessibili, secondo i flussi di traffico;

3)

miglioramento delle tecniche di ATFCM;

4)

azioni per la concezione delle rotte e la settorizzazione, con particolare attenzione all'interfaccia con l'ACC Barcellona;

5)

piano di transizione flessibile per il nuovo sistema di gestione del traffico aereo, in coordinamento con il gestore della rete, al fine di includere adeguate misure di mitigazione.

Francia (ACC Reims)

Cause della mancanza di capacità: formazione e attuazione di un nuovo sistema di gestione del traffico aereo — 4flight (2017-2019), distribuzione del traffico con un aumento della domanda di traffico sulle rotte più brevi, mancanza di prevedibilità della domanda di traffico in determinati settori.

Suggerimenti di misure correttive:

1)

azioni per la concezione delle rotte e la settorizzazione;

2)

turni di lavoro flessibili, che consentano un migliore allineamento della domanda di traffico all'orario di apertura del settore;

3)

configurazioni flessibili, secondo i flussi di traffico;

4)

miglioramento delle tecniche di ATFCM;

5)

piano di transizione flessibile per il nuovo sistema di gestione del traffico aereo, in coordinamento con il gestore della rete, al fine di includere adeguate misure di mitigazione.

In Francia è necessario aggiornare i sistemi ATM per ottenere miglioramenti a lungo termine e si propone pertanto che la Francia migliori le prestazioni grazie a una migliore pianificazione dell'attuazione progressiva del nuovo sistema.

B.   Settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica

Suggerimenti di misure correttive nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica che possono essere attuate a breve termine, tenendo conto delle interdipendenze con gli altri settori di prestazione essenziali, nonché delle capacità di investimento a livello di sistemi essenziali. I suggerimenti sono incentrati su tre fronti di miglioramento, vale a dire le previsioni di traffico, il tasso di rendimento del capitale e il tasso di interesse sul debito.

Francia

Suggerimenti di misure correttive

1)

Traffico: nel luglio 2015, rispetto alle informazioni fornite nel piano di prestazione iniziale, la Francia ha già rivisto verso l'alto la previsione di traffico nell'arco del RP2 (+ 2,9 % in media), allineandola allo scenario inferiore di STATFOR del febbraio 2015. Tuttavia, sulla base del traffico effettivo del 2015 e delle ultime previsioni fornite da STATFOR nel febbraio 2016, si propone di rivedere ulteriormente al rialzo la previsione di traffico per tenere conto delle informazioni più recenti a disposizione.

2)

Tasso d'interesse sul debito: la Francia ha ipotizzato un tasso d'interesse sul debito del 2,7 % per l'ANSP (DSNA) nell'arco del RP2. Le condizioni monetarie hanno tuttavia subito una notevole evoluzione. Attualmente per la Francia i tassi d'interesse dei titoli di Stato a lungo termine «senza rischio» sono ai minimi storici e, secondo i dati della Banca centrale europea, il tasso a lungo termine armonizzato è inferiore all'1 %. Inoltre DSNA non è un soggetto societario e il suo indebitamento (e relativo premio per il rischio) possono essere più strettamente assimilati al tasso di riferimento governativo a lungo termine. Si suggerisce pertanto che la Francia utilizzi un tasso d'interesse inferiore per calcolare il costo del capitale per DSNA.

Adeguando la previsione di traffico per il 2018 e il 2019 e riducendo il tasso d'interesse sul debito, portandolo ad esempio all'1,5 % per gli anni 2018 e 2019, si determinerebbe una tendenza dei costi unitari determinati di rotta, nel corso del secondo periodo di riferimento, del – 2,2 % l'anno, valore maggiormente in linea con la tendenza a livello dell'Unione (– 3,3 % annuo) e una tendenza dei costi unitari determinati di rotta nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento del – 1,1 % l'anno, valore più vicino all'obiettivo a livello dell'Unione (– 1,7 % annuo).

Germania

Suggerimenti di misure correttive:

Traffico: nel luglio 2015, rispetto alle informazioni fornite nel piano di prestazione iniziale, la Germania ha già rivisto verso l'alto la previsione di traffico nell'arco del RP2 (+ 2,7 % in media), allineandola allo scenario inferiore di STATFOR del febbraio 2015. Tuttavia, sulla base del traffico effettivo del 2015 e delle ultime previsioni fornite da STATFOR nel febbraio 2016, si propone di rivedere ulteriormente al rialzo la previsione di traffico per tenere conto delle informazioni più recenti a disposizione.

Oltre a questa misura a breve termine, si riconosce che la Germania ha notevolmente reinvestito nel suo ANSP per il secondo periodo di riferimento. Esiste tuttavia il rischio di aumenti significativi dei costi alla fine del secondo periodo di riferimento e si suggerisce pertanto che la Germania prenda in considerazione misure a lungo termine per affrontare i problemi della base dei costi che risulterebbero, ad esempio, da una tendenza dei costi unitari determinati di rotta nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento del – 1,5 % l'anno, valore più vicino all'obiettivo a livello dell'Unione (– 1,7 % annuo).

Paesi Bassi

Suggerimenti di misure correttive

1)

Traffico: nel luglio 2015, rispetto alle informazioni fornite nel piano di prestazione iniziale, i Paesi Bassi non hanno rivisto la previsione di crescita del traffico nell'arco del RP2, basata sullo scenario inferiore di STATFOR del febbraio 2015. Sulla base del traffico effettivo del 2015 e delle ultime previsioni fornite da STATFOR nel febbraio 2016, si suggerisce di rivedere al rialzo la previsione di traffico per tenere conto delle informazioni più recenti a disposizione.

2)

Tasso d'interesse sul debito: i Paesi Bassi hanno ipotizzato un tasso d'interesse sul debito del 3,2 % per il 2019 per il loro ANSP (LVNL). Le condizioni monetarie hanno tuttavia subito una notevole evoluzione. Attualmente per i Paesi Bassi i tassi d'interesse a lungo termine sono ai minimi storici e, secondo i dati della Banca centrale europea, il tasso a lungo termine armonizzato è decisamente inferiore all'1 %. Si suggerisce pertanto che i Paesi Bassi utilizzino un tasso d'interesse lievemente inferiore per calcolare il costo del capitale per LVNL.

Adeguando la previsione di traffico per il 2018 e il 2019 e riducendo il tasso d'interesse sul debito, portandolo ad esempio al 3,0 % per il 2019, si determinerebbe una tendenza dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento del – 2,5 % l'anno, valore maggiormente in linea con la tendenza a livello dell'Unione (– 3,3 % annuo) e una tendenza dei costi unitari determinati di rotta nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento del – 1,5 % l'anno, valore più vicino all'obiettivo a livello dell'Unione (– 1,7 % annuo).


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