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Document 32016R1453

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1453 della Commissione, del 5 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

C/2016/5745

GU L 238 del 6.9.2016, pp. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1453/oj

6.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 238/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1453 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 (1) in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.

(2)

Il 30 agosto 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare quattro entità dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, facendo riferimento ai paragrafi 19 e 23 della risoluzione 1483(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 131/2011 del Consiglio (GU L 41 del 15.2.2011, pag. 1).


ALLEGATO

Le seguenti voci dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 sono soppresse:

a)

«5.

Iraqi Airways Company [alias (a) Iraq Airways Company, (b) Iraqi Airways, (c) Iraq Airways, (d) IAC, (e) I.A.C.]»;

b)

«29.

DIRECTORATE GENERAL OF GOVERNORATE ELECTRICITY DISTRIBUTION. Indirizzo: P.O. Box 20107, New Baghdad Aqaba Bin Nafii Square, Baghdad, Iraq»;

c)

«35.

ELECTRONIC INDUSTRIAL COMPANY. Indirizzo: P.O. Box 11359 Baghdad, ZàAfaraniya, Baghdad, Iraq»;

d)

«74.

LIGHT INDUSTRIES COMPANY. Indirizzo: P.O. Box 164 Baghdad, ZàAfaraniya, Baghdad, Iraq.».

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