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Document 32016R1453
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1453 of 5 September 2016 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1453 della Commissione, del 5 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1453 della Commissione, del 5 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
C/2016/5745
GU L 238 del 6.9.2016, pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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6.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 238/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1453 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 (1) in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003. |
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(2) |
Il 30 agosto 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare quattro entità dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, facendo riferimento ai paragrafi 19 e 23 della risoluzione 1483(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 131/2011 del Consiglio (GU L 41 del 15.2.2011, pag. 1).
ALLEGATO
Le seguenti voci dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 sono soppresse:
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a) |
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b) |
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c) |
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d) |
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