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Document 32016R1150

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo

C/2016/2089

GU L 190 del 15.7.2016, p. 23–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1150/oj

15.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1150 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2016

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 54,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a d), e l'articolo 63, paragrafo 5, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3). La parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene norme relative ai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione al riguardo. Per garantire il corretto funzionamento dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo nell'ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Questi ultimi dovrebbero sostituire le pertinenti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (4), soppresse dal regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione (5).

(2)

È opportuno istituire una procedura per la presentazione dei programmi nazionali di sostegno. È altresì opportuno predisporre una procedura di modifica dei programmi di sostegno che consenta di notificare alla Commissione i programmi adattati che tengono conto di eventuali nuove circostanze non prevedibili in precedenza. È opportuno subordinare le modifiche eventuali a determinati limiti e condizioni per garantire che i programmi di sostegno continuino a perseguire i loro obiettivi generali e siano conformi alla normativa dell'Unione.

(3)

Al fine di garantire la coerenza e la buona gestione delle diverse misure di sostegno, è necessario prevedere norme relative al contenuto minimo e al formato del programma di sostegno. A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono scegliere il livello territoriale più idoneo per elaborare il programma di sostegno. Poiché gli Stati membri sono responsabili della presentazione del programma e delle modifiche ad esso apportate, essi dovrebbero garantire che i programmi nazionali rispettino il contenuto minimo e possano essere presentati entro i termini stabiliti.

(4)

È opportuno definire criteri intesi a disciplinare la procedura di presentazione delle domande all'interno degli Stati membri al fine di garantire un'applicazione uniforme delle misure e dell'esame di ciascuna domanda di sostegno nell'ambito di ciascun programma di sostegno e in tutta l'Unione.

(5)

Al fine di creare sinergie, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di organizzare campagne di promozione e di informazione congiunte.

(6)

È necessario che gli Stati membri adottino norme sull'attuazione della misura relativa alla vendemmia verde e sul calcolo della compensazione per i beneficiari in modo da assicurare che il sostegno non si trasformi sistematicamente in uno sbocco alternativo all'immissione dei prodotti sul mercato. In particolare, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di stabilire la data entro cui chiedono ai produttori di completare le operazioni, in modo da disporre di tempo sufficiente, tenuto conto dei vincoli di tempo e della prossimità del periodo di raccolta, per i necessari controlli preliminari al pagamento e da assicurare la totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, eliminando così totalmente la resa della superficie corrispondente.

(7)

Ai fini del monitoraggio dell'attuazione della parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, devono essere messi a disposizione della Commissione annualmente i dati pertinenti relativi alla previsione e all'esecuzione dei programmi di sostegno. In questo contesto è necessario stabilire le informazioni dettagliate da fornire per la rendicontazione e la valutazione dei programmi di sostegno ai fini di valutarne l'efficacia e l'efficienza.

(8)

Per consentire alla Commissione di monitorare gli eventuali aiuti di Stato e anticipi concessi ai beneficiari per gli interventi attuati nell'ambito di talune misure dei programmi di sostegno, è necessario stabilire i dettagli delle informazioni che gli Stati membri devono notificare alla Commissione a tale riguardo. Tuttavia, per ragioni di economicità, è opportuno stabilire una soglia al di sotto della quale gli Stati membri possono esentare i beneficiari dall'obbligo di comunicare annualmente informazioni sull'utilizzo e sul saldo degli anticipi ricevuti.

(9)

Ai fini del corretto funzionamento delle misure di sostegno è opportuno che tutte le comunicazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione siano effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (6). Per garantire un uso equo e verificabile del bilancio dell'Unione, l'inosservanza degli obblighi di notifica dovrebbe comportare conseguenze finanziarie. È opportuno che oltre alle norme specifiche previste dal presente regolamento si applichino le norme generali relative alla disciplina di bilancio, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni non corrette o incomplete effettuate dagli Stati membri.

(10)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione di tutte le misure in tutti gli Stati membri, è opportuno stabilire disposizioni relative alla procedura di selezione, compresa l'applicazione di criteri di ammissibilità e di priorità nonché il metodo di esclusione delle domande non ammissibili o di quelle che non raggiungono una determinata soglia, soprattutto in caso di restrizioni di bilancio. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere la ponderazione da attribuire a ciascun criterio di priorità e l'opportunità o meno di stabilire una soglia anche qualora le risorse di bilancio disponibili siano sufficienti.

(11)

Ai fini della certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe fornire agli Stati membri un quadro di riferimento per l'applicazione di rimborsi dei costi semplificati. Tale quadro dovrebbe comprendere norme per il calcolo delle tabelle standard dei costi unitari e dei contributi in natura nonché sul riesame periodico e l'eventuale adeguamento di tali tabelle standard. Tali norme dovrebbero garantire che le tabelle standard dei costi unitari siano calcolate in modo oggettivo e restino aggiornate.

(12)

Al fine di tutelare gli interessi dei beneficiari, in particolare quando essi versano contributi per il mantenimento di una cauzione, e nella prospettiva di una sana gestione finanziaria, è opportuno prevedere un congruo termine per la verifica delle richieste di pagamento e la determinazione dell'importo effettivo del sostegno, che costituisce una condizione preliminare per lo svincolo della cauzione in caso di versamento di un anticipo.

(13)

Ai fini di un'attuazione efficace del divieto di doppi finanziamenti è opportuno predisporre un sistema efficiente di controllo volto a garantire che un'azione o un'operazione finanziata per un dato beneficiario dai programmi di sostegno non sia contemporaneamente finanziata nell'ambito di altri fondi.

(14)

È opportuno fissare le disposizioni necessarie per risolvere i casi di errore palese al fine di garantire la parità di trattamento dei produttori.

(15)

È opportuno stabilire norme relative ai controlli necessari per garantire la corretta applicazione dei programmi di sostegno e alle sanzioni appropriate da irrogare in caso di eventuali irregolarità riscontrate. Tali norme dovrebbero riguardare sia i controlli e le sanzioni specificamente previsti a livello dell'Unione sia eventuali controlli e sanzioni supplementari previsti a livello nazionale. I controlli e le sanzioni dovrebbero essere dissuasivi, efficaci e proporzionati.

(16)

È opportuno che gli Stati membri garantiscano l'efficacia dell'operato degli organismi responsabili dei controlli relativi alle misure di sostegno nel settore vitivinicolo. A tal fine, dovrebbero coordinare le attività pertinenti nel caso in cui la competenza sia ripartita tra diversi organismi e designare un organismo responsabile del collegamento tra di essi e con la Commissione.

(17)

Al fine di rendere efficaci i controlli richiesti, gli Stati membri dovrebbero adottare i necessari provvedimenti affinché il personale degli organismi competenti disponga di poteri di indagine sufficienti per garantire l'osservanza delle norme e affinché le persone sottoposte a controlli non ne ostacolino lo svolgimento.

(18)

È opportuno fissare le disposizioni necessarie per garantire il recupero con interessi dei pagamenti indebiti e la notifica delle irregolarità alla Commissione.

(19)

Per quanto riguarda la misura di informazione e di promozione, l'esperienza ha dimostrato che il numero di operazioni selezionate e da sottoporre al controllo delle autorità competenti è notevolmente in crescita, il che comporta un onere amministrativo rilevante. Al fine di semplificare tali controlli, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di optare per un sistema che consenta la presentazione di certificati di audit a sostegno delle domande di pagamento per i progetti più grandi, in modo che i controlli amministrativi e in loco da effettuare possano basarsi su tali certificati. È inoltre opportuno chiarire che non occorre effettuare controlli in loco all'estero e che le verifiche possono essere limitate a un raffronto di campioni dei documenti presentati o indicati nei certificati di audit con i registri contabili e, se possibile, con altri documenti giustificativi.

(20)

Per quanto riguarda le operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, è opportuno prevedere controlli sistematici prima e dopo l'esecuzione di ogni singola operazione e stabilire quando e a quali condizioni tali controlli possono essere effettuati mediante telerilevamento o sulla base di un campione.

(21)

Per quanto riguarda le operazioni di vendemmia verde, è opportuno prevedere una verifica sistematica in loco delle zone interessate dopo l'esecuzione, al fine di garantire che la totale distruzione o rimozione delle uve è stata effettuata quando esse non erano ancora giunte a maturazione, eliminando così totalmente la resa della relativa superficie. Tale verifica dovrebbe inoltre garantire il pieno rispetto delle condizioni fitosanitarie e ambientali. Ai fini di un'attuazione efficace, il pagamento della compensazione dovrebbe essere versato solo previo controllo dell'esecuzione della vendemmia verde e non dovrebbe essere prevista la concessione di anticipi.

(22)

Al fine di creare una base più uniforme per i pagamenti del sostegno nell'ambito delle misure di ristrutturazione e di vendemmia verde, è opportuno stabilire norme sulla misurazione delle superfici, in particolare per stabilire a cosa corrisponde la superficie vitata quando il sostegno è versato sulla base di tabelle standard dei costi unitari basate sulla superficie.

(23)

Infine, per quanto riguarda la misura relativa alla distillazione dei sottoprodotti, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti per il pagamento del sostegno.

(24)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE e LA MODIFICA DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO

Articolo 1

Periodo di programmazione e notifica della normativa nazionale pertinente

1.   Il progetto di programma di sostegno di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si riferisce ai cinque esercizi finanziari dal 2014 al 2018.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena adottate o modificate, le disposizioni legislative relative ai programmi di sostegno di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Modifiche dei programmi di sostegno

1.   Le modifiche relative ai programmi di sostegno applicabili di cui all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono presentate non più di due volte per esercizio finanziario, rispettivamente, entro il 1o marzo e il 30 giugno di ogni anno.

Tuttavia, tali termini non si applicano nel caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (7) o a un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 16, del medesimo regolamento, o ad altre circostanze eccezionali.

2.   Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono indicate nel programma di sostegno che è presentato alla Commissione utilizzando il modello che figura nell'allegato I e comprendono:

a)

i motivi delle modifiche proposte;

b)

una versione aggiornata della tabella finanziaria, redatta secondo il modello di cui all'allegato II, quando le modifiche del programma di sostegno comportano una revisione della dotazione finanziaria.

Articolo 3

Contenuto dei programmi di sostegno

Un programma di sostegno contiene:

a)

per ciascuna delle misure di sostegno specifiche di cui agli articoli da 45 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

i)

una descrizione della strategia proposta e obiettivi quantificati;

ii)

le persone fisiche o giuridiche che possono presentare domande;

iii)

la procedura di domanda;

iv)

i criteri di ammissibilità;

v)

i costi ammissibili e non ammissibili;

vi)

ove pertinente, l'applicabilità o meno di tabelle standard dei costi unitari o contributi in natura e, in caso affermativo, le informazioni sul metodo di calcolo e di adeguamento annuale;

vii)

ove applicabile, i criteri di priorità e la rispettiva ponderazione;

viii)

la procedura di selezione;

ix)

i termini per i pagamenti ai beneficiari;

x)

ove pertinente, la possibilità o meno di concedere anticipi, il tasso massimo e le condizioni;

xi)

ove pertinenti, i dettagli sulla demarcazione con altri programmi dell'Unione o nazionali e sul sistema di verifica attuato per evitare la duplicazione dei finanziamenti;

xii)

ove pertinente, l'indicazione dell'eventuale concessione di un aiuto di Stato;

b)

i risultati della consultazione tenuta;

c)

la strategia globale;

d)

una valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi;

e)

uno scadenzario di attuazione delle misure;

f)

una tabella finanziaria generale quale riportata nell'allegato II del presente regolamento;

g)

i criteri e gli altri indicatori quantitativi da utilizzare per il monitoraggio e la valutazione;

h)

le misure adottate per garantire l'idonea ed efficace attuazione del programma;

i)

il nome e il recapito delle autorità competenti e degli organismi cui è affidata l'attuazione del programma;

j)

il sito Internet su cui è pubblicamente disponibile la legislazione nazionale connessa al programma di sostegno.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE DI SOSTEGNO SPECIFICHE

SEZIONE 1

Promozione

Sottosezione 1

Informazione negli Stati membri

Articolo 4

Procedura di domanda

1.   Per il sostegno di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alla procedura di presentazione delle domande e alla procedura di eventuale proroga del sostegno, di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, che comprendono disposizioni concernenti:

a)

le persone giuridiche che possono presentare le domande conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1149;

b)

la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per il loro esame e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;

c)

la verifica di conformità con le disposizioni relative alle operazioni ammissibili, ai criteri di ammissibilità, ai criteri di priorità e agli altri criteri oggettivi di cui al capo II, sezione 1, sottosezione 2 del regolamento delegato (UE) 2016/1149;

d)

la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità;

e)

la conclusione di contratti, eventualmente con i relativi modelli;

f)

le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni;

g)

la valutazione di ogni operazione oggetto di sostegno sulla base di indicatori adeguati.

2.   In caso di proroga del sostegno a norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, i risultati dell'operazione oggetto di sostegno devono essere valutati prima della proroga ed essere presi in considerazione nella decisione di proroga.

3.   I beneficiari che intendono presentare i certificati relativi ai rendiconti finanziari a corredo delle proprie domande di pagamento conformemente all'articolo 41 comunicano tale intenzione all'autorità competente al momento della presentazione della domanda.

Sottosezione 2

Promozione nei paesi terzi

Articolo 5

Procedura di domanda

1.   Per il sostegno di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alla procedura di presentazione delle domande e alla procedura di eventuale proroga del sostegno, di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, che comprendono disposizioni concernenti:

a)

le persone fisiche o giuridiche che possono presentare le domande conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1149;

b)

la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per il loro esame e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;

c)

la verifica di conformità con le disposizioni relative alle operazioni ammissibili, ai criteri di ammissibilità, ai criteri di priorità e agli altri criteri oggettivi di cui al capo II, sezione 1, sottosezione 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1149;

d)

i prodotti interessati e la loro commercializzazione in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, alle disposizioni nazionali e alle pertinenti specifiche;

e)

la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità;

f)

la conclusione di contratti, eventualmente con i relativi modelli;

g)

le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni;

h)

la valutazione di ogni operazione oggetto di sostegno sulla base di indicatori adeguati.

2.   In caso di proroga del sostegno a norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, i risultati dell'operazione oggetto di sostegno devono essere valutati prima della proroga ed essere presi in considerazione nella decisione di proroga.

3.   I beneficiari che intendono presentare i certificati relativi ai rendiconti finanziari a corredo delle proprie domande di pagamento conformemente all'articolo 41 comunicano tale intenzione all'autorità competente al momento della presentazione della domanda.

Sottosezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 6

Operazione di promozione congiunta

Due o più Stati membri possono decidere di selezionare un'operazione di informazione o di promozione congiunta. Essi si impegnano a contribuire al finanziamento e concordano le procedure di collaborazione amministrativa atte ad agevolare il monitoraggio, l'attuazione e il controllo dell'operazione congiunta.

SEZIONE 2

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Articolo 7

Procedura di domanda

1.   Per il sostegno di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alla procedura di domanda, che comprendono disposizioni concernenti:

a)

le persone fisiche o giuridiche che possono presentare le domande conformemente all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2016/1149;

b)

il contenuto della domanda;

c)

la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l'esame dell'adeguatezza di ciascuna azione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;

d)

le procedure volte a garantire l'ammissibilità della domanda e la sua coerenza con le norme e il sistema di controllo istituito per il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli a norma degli articoli 66 e 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

e)

la verifica di conformità con le disposizioni relative ai criteri di ammissibilità, ai costi non ammissibili, ai criteri di priorità e agli altri criteri oggettivi di cui al capo II, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1149;

f)

la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri;

g)

le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni.

2.   Gli Stati membri possono stabilire la superficie minima che può essere ammessa al sostegno a favore delle azioni di ristrutturazione e di riconversione e la superficie minima risultante dalla ristrutturazione/riconversione, nonché eventuali deroghe a tale requisito, adeguatamente giustificate e basate su criteri oggettivi.

SEZIONE 3

Vendemmia verde

Articolo 8

Applicazione della misura di sostegno

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri:

a)

adottano disposizioni per l'applicazione della misura di sostegno, che includono:

i)

la notifica preventiva della vendemmia verde;

ii)

l'importo della compensazione da versare;

b)

fissano il termine di presentazione delle domande di sostegno alla vendemmia verde nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 10 giugno di ogni anno;

c)

stabiliscono entro il 10 giugno di ogni anno una situazione di mercato prevedibile che giustifichi la domanda di vendemmia verde per riequilibrare il mercato e prevenire una crisi, nonché il termine di esecuzione dell'operazione di vendemmia verde di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento;

d)

fissano annualmente un termine, successivo alla data in cui viene stabilita la situazione di mercato prevedibile di cui alla lettera c), per lo svolgimento delle operazioni di vendemmia verde in conformità dei requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 9

Calcolo della compensazione

1.   Ogni anno gli Stati membri calcolano i costi diretti della vendemmia verde secondo i diversi metodi (manuale, meccanico e chimico) che ritengono ammissibili ai fini delle condizioni da essi adottate a norma dell'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2016/1149.

Se sulla stessa superficie si applica più di un metodo di vendemmia verde, la compensazione è calcolata in funzione del metodo meno costoso.

2.   Gli Stati membri definiscono la perdita di reddito causata dalla vendemmia verde in base a criteri oggettivi e non discriminatori, tenendo conto di eventuali risparmi sui costi.

Articolo 10

Procedura di domanda

1.   Per il sostegno di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alla procedura di domanda, che comprendono disposizioni concernenti:

a)

le persone fisiche o giuridiche che possono presentare le domande conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2016/1149;

b)

la compensazione applicabile al produttore interessato;

c)

il contenuto della domanda;

d)

la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l'esame dell'adeguatezza di ciascuna azione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;

e)

la verifica di conformità con le disposizioni relative alle condizioni per il corretto funzionamento, ai criteri di ammissibilità, alle azioni non ammissibili e agli altri criteri oggettivi di cui al capo II, sezione 3, del regolamento delegato (UE) 2016/1149;

f)

la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri.

2.   Se il produttore ritira la domanda senza un giustificato motivo, gli Stati membri possono disporre che i costi relativi al trattamento della domanda siano posti a suo carico.

SEZIONE 4

Fondi di mutualizzazione

Articolo 11

Applicazione della misura di sostegno

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri adottano disposizioni per l'applicazione della misura di sostegno.

Articolo 12

Procedura di domanda

Per il sostegno di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alla procedura di domanda, che comprendono disposizioni concernenti:

a)

le persone fisiche o giuridiche che possono presentare le domande conformemente all'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2016/1149;

b)

la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per il loro esame e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;

c)

la verifica di conformità con le condizioni per la concessione del sostegno e altri criteri obiettivi di cui al capo II, sezione 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1149;

d)

la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri;

e)

la conclusione di contratti, eventualmente con i relativi modelli.

SEZIONE 5

Assicurazione del raccolto

Articolo 13

Procedura di domanda

Per il sostegno di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alla procedura di domanda, che comprendono disposizioni concernenti:

a)

le persone fisiche o giuridiche che possono presentare le domande conformemente all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2016/1149;

b)

la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per il loro esame e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;

c)

la verifica di conformità con le condizioni per il corretto funzionamento adottate a norma dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 e gli altri criteri oggettivi di cui al capo II, sezione 5, del medesimo regolamento;

d)

la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri;

e)

la conclusione di contratti, eventualmente con i relativi modelli;

f)

i pagamenti ai beneficiari, anche tramite compagnie di assicurazione conformemente all'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2016/1149.

SEZIONE 6

Investimenti

Articolo 14

Procedura di domanda

Per il sostegno di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alla procedura di domanda, che comprendono disposizioni concernenti:

a)

le persone fisiche o giuridiche che possono presentare le domande conformemente all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2016/1149;

b)

la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l'esame dell'adeguatezza di ciascuna azione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;

c)

la verifica di conformità con le disposizioni relative alle azioni ammissibili e ai costi, ai criteri di ammissibilità, ai criteri di priorità e agli altri criteri oggettivi di cui al capo II, sezione 6, del regolamento delegato (UE) 2016/1149;

d)

la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità;

e)

le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni.

SEZIONE 7

Innovazione nel settore vitivinicolo

Articolo 15

Procedura di domanda

Per il sostegno di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alla procedura di domanda, che comprendono disposizioni concernenti:

a)

le persone fisiche o giuridiche che possono presentare le domande conformemente all'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2016/1149;

b)

la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l'esame dell'adeguatezza di ciascuna azione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;

c)

la verifica di conformità con le disposizioni relative alle azioni ammissibili e ai costi, ai criteri di ammissibilità, ai criteri di priorità e agli altri criteri oggettivi di cui al capo II, sezione 7, del regolamento delegato (UE) 2016/1149;

d)

la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità;

e)

le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni.

SEZIONE 8

Distillazione dei sottoprodotti

Articolo 16

Applicazione della misura di sostegno

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri adottano disposizioni per l'applicazione della misura di sostegno.

Articolo 17

Procedura di domanda

Per il sostegno di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alla procedura di domanda, che comprendono disposizioni concernenti:

a)

le persone fisiche o giuridiche che possono presentare le domande conformemente all'articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2016/1149;

b)

la verifica di conformità con le disposizioni relative allo scopo del sostegno di cui al capo II, sezione 8, del regolamento delegato (UE) 2016/1149;

c)

il pagamento del sostegno in conformità dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 e dell'articolo 18 del presente regolamento.

Articolo 18

Importo del sostegno

1.   L'importo massimo del sostegno di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1308/2013 da versare ai distillatori è fissato per % del volume di alcole e per ettolitro nel modo seguente:

a)

per l'alcole greggio ottenuto dalle vinacce: 1,1 EUR/ %vol/hl;

b)

per l'alcole greggio ottenuto da vino e fecce: 0,5 EUR/ %vol/hl.

2.   Gli Stati membri fissano l'importo del sostegno e l'importo della compensazione per i costi di raccolta di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, entro i limiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Essi indicano entrambi gli importi nei punti pertinenti quando utilizzano i modelli di cui agli allegati I, III e IV del presente regolamento.

Gli Stati membri possono adeguare tali importi a seconda delle diverse tipologie di produzione, in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

CAPO III

RELAZIONI, VALUTAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19

Relazioni e valutazione

1.   Entro il 1o marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure previste nei programmi di sostegno di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 durante l'esercizio finanziario precedente.

Tale relazione elenca e descrive le misure per le quali è stato concesso il sostegno dell'Unione nell'ambito della suddetta sezione.

La relazione è notificata utilizzando il modello che figura nell'allegato III del presente regolamento.

2.   Contemporaneamente alla relazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati tecnici e finanziari relativi all'attuazione delle misure previste nel proprio programma di sostegno utilizzando il modello di cui all'allegato IV.

Tali dati comprendono, per ciascun esercizio finanziario e per ciascuna misura, le informazioni seguenti:

a)

per gli esercizi finanziari del periodo quinquennale per il quale la spesa è già stata sostenuta: i dati tecnici effettivi e una dichiarazione di spese, che in nessun caso superano il massimale di bilancio stabilito per lo Stato membro in applicazione dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

per gli esercizi successivi, fino al termine del periodo di attuazione previsto del programma di sostegno: i dati tecnici previsti e le previsioni di spese, entro il limite del massimale di bilancio assegnato allo Stato membro in applicazione dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 1308/2013 e in linea con la versione più recente della tabella finanziaria presentata utilizzando il modello di cui all'allegato II del presente regolamento, in conformità dell'articolo 2 del regolamento medesimo.

3.   Gli Stati membri predispongono una tabella contenente i dettagli sull'attuazione del sostegno per le misure di informazione e di promozione di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013, entro i limiti dei fondi disponibili. Essi comunicano alla Commissione tale tabella entro il 1o marzo di ogni anno, utilizzando il modello che figura nell'allegato V del presente regolamento.

4.   Entro il 1o marzo 2017 e il 1o marzo 2019, gli Stati membri notificano alla Commissione una valutazione del rapporto costi/benefici e dei vantaggi del proprio programma di sostegno, nonché un'indicazione su come aumentarne l'efficacia.

Tali valutazioni sono presentate utilizzando il modello che figura nell'allegato III, sono accompagnate dalle informazioni finanziarie e tecniche in conformità al modello di cui all'allegato IV e riguardano tutti gli anni precedenti del periodo quinquennale interessato. Nelle conclusioni figurano inoltre i seguenti elementi:

a)   C1: valutazione del rapporto costi/benefici e dei vantaggi del programma di sostegno;

b)   C2: indicazioni su come sia possibile accrescere l'efficienza del programma.

5.   Entro il 1o marzo di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale sui controlli effettuati durante l'esercizio precedente, per conformarsi ai requisiti di cui al capo IV per ciascuna misura del programma di sostegno. La relazione suddetta è trasmessa utilizzando il modello che figura nell'allegato VI.

6.   I riferimenti ai pagamenti di un determinato esercizio finanziario riguardano i pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre dell'anno civile precedente e il 15 ottobre dell'anno civile in questione.

7.   Gli Stati membri tengono una registrazione particolareggiata del proprio programma di sostegno, modificato o no, e di tutte le misure realizzate in applicazione del medesimo.

Articolo 20

Comunicazioni relative agli aiuti di Stato

1.   Quando gli Stati membri concedono aiuti di Stato in conformità dell'articolo 212 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per le misure di cui agli articoli 45, 49 e 50 di tale regolamento, essi ne informano la Commissione utilizzando il modello di cui all'allegato VII del presente regolamento e fornendo le seguenti informazioni:

a)

se il sostegno sarà concesso a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (8) o del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (9); oppure

b)

il numero della pratica con il quale la misura è stata esentata dall'obbligo di notifica a norma di un regolamento di esenzione adottato sulla base del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (10); oppure

c)

il numero della pratica con il quale la misura è stata dichiarata compatibile con il mercato interno dalla Commissione a seguito di una notifica effettuata a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2.   Le informazioni fornite devono essere valide per l'intero ciclo di vita del programma nazionale di sostegno, fatte salve eventuali modifiche successive di tale programma.

In caso di eventuali modifiche, gli Stati membri notificano le relative informazioni entro il 1o marzo utilizzando il modello di cui all'allegato VII.

3.   Gli Stati membri indicano l'eventuale concessione di aiuti di Stato e il corrispondente importo ai punti pertinenti dei modelli di cui agli allegati I, III, IV e V.

Articolo 21

Comunicazioni relative agli anticipi

1.   Se sono concessi anticipi conformemente all'articolo 49 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, gli Stati membri integrano nei conti annuali dell'esercizio in corso degli organismi pagatori di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 le informazioni relative all'utilizzo degli anticipi entro il termine di cui al suddetto articolo. A tal fine, gli Stati membri fissano la data entro la quale i beneficiari sono tenuti a fornire annualmente agli organismi pagatori, per ciascuna operazione, le seguenti informazioni:

a)

rendiconti delle spese che giustificano, per ciascuna misura, l'utilizzo degli anticipi fino al 15 ottobre; e

b)

una conferma, per ciascuna misura, del saldo degli anticipi non fruiti rimanente al 15 ottobre.

Gli Stati membri possono decidere di esentare da tale obbligo i beneficiari di operazioni per le quali il contributo ammissibile dell'Unione è inferiore a 5 000 000 EUR.

2.   Ai fini dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (11), la prova del diritto definitivo all'attribuzione da produrre è costituita dall'ultimo rendiconto delle spese e dalla conferma del saldo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Per quanto riguarda gli anticipi concessi per le operazioni selezionate a norma degli articoli 46, 50 e 51, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'ultimo rendiconto delle spese e la conferma del saldo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono prodotti entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo al pagamento.

Articolo 22

Disposizioni generali sulle comunicazioni

1.   Le comunicazioni alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione.

2.   Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto dei termini per le comunicazioni di cui al presente regolamento.

3.   Gli Stati membri conservano le informazioni comunicate a norma del presente articolo per almeno dieci campagne successive alla campagna viticola nel corso della quale le informazioni sono state presentate.

4.   Gli obblighi di cui al presente articolo non pregiudicano gli obblighi degli Stati membri previsti dal regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) con riguardo alle indagini statistiche sulle superfici viticole.

Articolo 23

Procedura di selezione

1.   Gli Stati membri verificano che le domande siano state presentate entro i termini stabiliti, esaminano ciascuna domanda e ne valutano la conformità alle norme in materia di contenuto nonché ai criteri di ammissibilità e ai costi ammissibili stabiliti per ciascuna misura prevista dal programma di sostegno. Le domande che non risultano conformi a tali requisiti o ai criteri di ammissibilità e ai costi ammissibili sono escluse come inammissibili.

2.   Se a una misura si applicano criteri di priorità, gli Stati membri esaminano tutte le domande considerate ammissibili nell'ambito di tale misura a seguito della valutazione di cui al paragrafo 1 e attribuiscono un punteggio a ciascuna di esse.

Il punteggio è calcolato sulla base dei criteri di priorità soddisfatti dalla domanda e della ponderazione specifica attribuita a ciascun criterio di priorità stabilito per ciascuna misura.

Gli Stati membri istituiscono una graduatoria delle domande ammissibili sulla base dei punteggi ottenuti.

3.   Qualora il valore totale delle domande ammissibili per una misura di sostegno superi la dotazione assegnata a tale misura in un dato esercizio, gli Stati membri selezionano le candidature nell'ordine decrescente della graduatoria stabilita ai sensi del paragrafo 2 fino ad esaurimento del bilancio disponibile.

In alternativa, gli Stati membri possono fissare un punteggio minimo come soglia e selezionare tutte le domande che raggiungono tale punteggio. In tal caso, qualora il valore totale delle domande ammissibili che raggiungono la soglia superi il bilancio disponibile per una misura di sostegno, gli Stati membri possono applicare a tali domande pagamenti pro rata.

4.   Gli Stati membri possono fissare una soglia e decidere di escludere le domande ammissibili che non raggiungono tale soglia anche se il valore delle domande ammissibili non supera il bilancio disponibile.

5.   Per ciascuna misura, previo accordo del richiedente gli Stati membri possono sottoporre nuovamente alla procedura di selezione le domande ammissibili che sono state escluse nel corso dell'anno precedente conformemente ai paragrafi 3 e 4.

6.   In caso di domande escluse a norma del presente articolo, i richiedenti sono informati dei motivi dell'esclusione.

Articolo 24

Rimborso dei costi semplificato

1.   Se gli Stati membri scelgono di utilizzare tabelle standard dei costi unitari in conformità dell'articolo 5, secondo comma, e dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, essi:

a)

stabiliscono tali tabelle preliminarmente alla presentazione delle domande;

b)

stabiliscono tali tabelle tramite un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile basato:

i)

su dati statistici o altre informazioni oggettive;

ii)

su dati storici verificati dei singoli beneficiari; oppure

iii)

sull'applicazione della prassi abituale di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.

A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché un organismo funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma di sostegno e dotato della necessaria competenza effettui i calcoli o ne confermi l'esattezza e l'adeguatezza.

2.   Gli Stati membri possono decidere di usare tabelle differenziate per tener conto di specificità regionali o locali.

3.   Gli Stati membri riesaminano i calcoli di cui al paragrafo 1 ogni due anni e, se necessario, adeguano le tabelle standard dei costi unitari inizialmente stabilite.

4.   Gli Stati membri conservano tutti i documenti giustificativi concernenti la definizione delle tabelle standard dei costi unitari e il loro riesame, che consentono di verificare la ragionevolezza della metodologia applicata per stabilirle conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera b).

Articolo 25

Termini per i pagamenti ai beneficiari

Gli Stati membri stabiliscono il termine per la presentazione della domanda di pagamento per ciascuna misura di sostegno.

Gli Stati membri effettuano i pagamenti ai beneficiari entro dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione di una domanda di pagamento intermedio o finale valida e completa.

Articolo 26

Anticipi

1.   I beneficiari del sostegno di cui, rispettivamente, agli articoli 45, 46, 50, 51 e 52, del regolamento (UE) n. 1308/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo all'organismo pagatore competente se tale possibilità è prevista nel programma di sostegno nazionale in conformità dell'articolo 49 del regolamento delegato (UE) 2016/1149.

2.   L'importo dell'anticipo è limitato all'80 % del contributo dell'Unione.

3.   Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione, da parte del beneficiario, di una garanzia bancaria o di una cauzione equivalente a favore dello Stato membro di importo pari almeno a quello dell'anticipo, alle condizioni stabilite dal capo IV del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

4.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, è obbligatorio spendere tutto l'importo anticipato nell'attuazione dell'operazione in questione entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo all'esercizio finanziario durante il quale è stato versato l'anticipo, salvo in caso di forza maggiore e altre circostanze eccezionali.

5.   Per quanto riguarda la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, il periodo di cui al paragrafo 4 può essere modificato dallo Stato membro se:

a)

le superfici in questione fanno parte di una zona colpita da una calamità naturale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 o da un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 16, del medesimo regolamento, riconosciute dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;

b)

un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

L'aiuto può essere versato in anticipo a condizione che ogni azione precedente realizzata sulla stessa superficie per la quale il produttore abbia beneficiato in precedenza di un anticipo sia stata portata a termine.

6.   La cauzione è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto dell'Unione per le operazioni in questione supera l'importo dell'anticipo.

Articolo 27

Verifica del divieto di doppi finanziamenti

Per il sostegno di cui agli articoli 45, 46, 48, 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono, al punto pertinente del programma di sostegno, le disposizioni da essi adottate per garantire un efficiente sistema di controllo al fine di evitare i doppi finanziamenti di cui all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2016/1149.

Articolo 28

Errori palesi

Qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata a uno Stato membro a norma della parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (CE) n. 1308/2013 o del presente regolamento, comprese le domande di aiuto, può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua trasmissione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO

SEZIONE 1

Principi del controllo

Articolo 29

Controlli

1.   Fatte salve disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento o in altri atti legislativi dell'Unione, gli Stati membri introducono controlli e misure necessari a garantire la corretta applicazione delle norme per i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, al regolamento delegato (UE) 2016/1149 e al presente regolamento. Tali controlli e misure sono effettivi, proporzionati e dissuasivi per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

2.   Gli Stati membri garantiscono in particolare che:

a)

possano essere verificati tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa dell'Unione o nazionale o dalla disciplina nazionale;

b)

siano selezionate solo operazioni verificabili e controllabili;

c)

le autorità competenti responsabili dell'esecuzione dei controlli dispongano di personale sufficiente con idonee qualifiche ed esperienza per eseguirli efficacemente;

d)

siano previsti controlli intesi ad evitare doppi finanziamenti irregolari delle misure previste alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e in altri regimi dell'Unione o nazionali;

e)

i metodi e i mezzi definiti per la verifica siano adeguati alla natura della misura di sostegno di cui trattasi e specifichino i soggetti da controllare;

f)

nel caso di controlli per sondaggio gli Stati membri si assicurano, mediante il numero, la natura e la frequenza dei controlli in loco, che essi siano rappresentativi dell'intero territorio nazionale e, se del caso, adeguati al volume dei prodotti vitivinicoli commercializzati o detenuti a fini di commercializzazione.

Articolo 30

Controlli amministrativi

1.   Su tutte le domande di sostegno e di pagamento e sulle altre dichiarazioni e richieste di modifica presentate da un beneficiario o da un terzo sono effettuati controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile controllare e che sono idonei a essere verificati mediante controlli amministrativi.

Ove pertinenti, i controlli amministrativi includono controlli incrociati con, fra l'altro, i dati del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo V, capo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze.

2.   I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione agli obblighi applicabili stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale o dal programma di sostegno. I controlli prevedono in particolare che siano verificati:

a)

l'ammissibilità del beneficiario;

b)

i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi dell'operazione per la quale è presentata una domanda di sostegno;

c)

l'ammissibilità dei costi dell'operazione e la conformità con la categoria di costi o il metodo di calcolo da utilizzare qualora il sostegno sia versato sulla base delle tabelle standard dei costi unitari o di documenti giustificativi che devono essere presentati dal beneficiario, nonché, se del caso, i contributi in natura e le spese di personale e di amministrazione di cui, rispettivamente, agli articoli 45, 46 e 47 del regolamento delegato (UE) 2016/1149;

d)

qualora il sostegno sia versato sulla base di documenti giustificativi che devono essere presentati dal beneficiario, la ragionevolezza dei costi dichiarati, valutati con almeno uno dei seguenti sistemi di valutazione:

i)

costi di riferimento;

ii)

un raffronto tra diverse offerte;

iii)

un comitato di valutazione;

e)

se del caso, la conformità con i criteri di priorità e l'attribuzione della ponderazione ai fini della procedura di selezione di cui all'articolo 23 del presente regolamento.

3.   I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono sistematici e comprendono, nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

a)

della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto;

b)

delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati dal beneficiario.

4.   I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o dell'Unione.

Articolo 31

Controlli in loco

1.   Gli Stati membri organizzano controlli in loco su operazioni selezionate utilizzando un campione adeguato nei casi in cui il presente capo prevede un controllo a campione.

Tali controlli sono eseguiti prima del pagamento finale per una determinata operazione.

2.   I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

3.   Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati insieme ad altri controlli contemplati dalla normativa dell'Unione.

Articolo 32

Tasso di controllo e campionamento dei controlli in loco

1.   I controlli in loco successivi all'esecuzione delle operazioni sono sistematici per le misure di cui, rispettivamente, agli articoli 46, 47, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Per le misure di cui, rispettivamente, agli articoli 45, 48, 49 e 52, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è consentito un controllo a campione successivamente all'esecuzione delle operazioni. La dimensione del campione corrisponde almeno al 5 % delle domande, selezionate in conformità dell'articolo 34 del presente regolamento. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 5 % degli importi oggetto del sostegno.

Tuttavia, per quanto riguarda la misura di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le operazioni per le quali i beneficiari hanno comunicato l'intenzione di produrre un certificato relativo ai rendiconti finanziari in conformità dell'articolo 41 del presente regolamento sono sistematicamente sottoposte a controllo in loco almeno una volta prima del pagamento finale.

2.   Se i controlli in loco evidenziano una qualsiasi inadempienza significativa nel contesto di una determinata misura di sostegno a livello nazionale oppure in una regione o parte di essa, l'autorità competente aumenta in misura adeguata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo.

Tuttavia, gli Stati membri possono diminuire il livello minimo di controlli in loco qualora i sistemi di gestione e di controllo funzionino correttamente e i tassi di errore si mantengano a un livello accettabile.

Articolo 33

Contenuto dei controlli in loco

1.   L'articolo 51, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (13) si applica, mutatis mutandis, alle misure di cui agli articoli da 45 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   In tutti i casi in cui ciò sia opportuno, gli Stati membri ricorrono al sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo V, capo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 34

Selezione del campione di controllo

1.   I campioni di controllo per i controlli in loco previsti a norma del presente capo sono selezionati ogni anno dall'autorità competente sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto della rappresentatività delle domande di sostegno presentate. L'efficienza dell'analisi dei rischi è valutata e aggiornata su base annua:

a)

stabilendo la rilevanza di ciascun fattore di rischio;

b)

confrontando i risultati relativi al campione selezionato in base all'analisi dei rischi e quelli del campione selezionato in modo casuale ai sensi del paragrafo 2;

c)

tenendo conto della situazione specifica dello Stato membro.

2.   Per ottenere questo fattore di rappresentatività, gli Stati membri selezionano in modo casuale il 20-25 % del numero minimo di beneficiari da sottoporre a controllo in loco.

3.   L'autorità competente conserva traccia dei motivi per cui determinati beneficiari sono stati selezionati per un controllo in loco. L'ispettore che effettua il controllo in loco viene informato dei suddetti motivi prima di iniziare il controllo.

Articolo 35

Relazione di controllo

1.   Per ogni controllo in loco è redatta una relazione di controllo, che consente di riesaminare tutti i dettagli delle verifiche effettuate.

Se i controlli riguardano finanziamenti dell'Unione, la relazione riporta in particolare:

a)

le misure di sostegno e le operazioni sottoposte a controllo;

b)

le persone presenti;

c)

se del caso, le particelle agricole controllate e quelle misurate, i risultati delle misurazioni per particella e i metodi di misurazione utilizzati;

d)

i quantitativi a cui si riferisce il controllo e i suoi risultati;

e)

se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;

f)

le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese.

2.   Ove si constatino divergenze tra le informazioni indicate nella domanda e la situazione reale osservata durante il controllo compiuto in loco o mediante telerilevamento, il beneficiario riceve una copia della relazione di controllo e ha l'opportunità di firmarla prima che l'autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito ad eventuali riduzioni od esclusioni.

Articolo 36

Organismi di controllo

1.   Qualora uno Stato membro designi più organismi competenti per il controllo del rispetto delle norme che regolano le misure di sostegno nel settore vitivinicolo, esso ne garantisce il coordinamento delle attività.

2.   Ciascuno Stato membro designa un solo organismo di contatto responsabile del collegamento con gli organismi di contatto degli altri Stati membri e con la Commissione. In particolare, tale organismo trasmette e riceve le richieste di collaborazione, ai fini dell'applicazione del presente capo, e rappresenta lo Stato membro a cui fa capo nei confronti degli altri Stati membri o della Commissione.

Articolo 37

Competenze degli agenti di controllo

Ogni Stato membro prende i provvedimenti atti ad agevolare gli agenti dei propri organismi competenti nell'esercizio delle loro funzioni. Esso garantisce, in particolare, che tali agenti, eventualmente in collaborazione con quelli di altri suoi servizi da esso abilitati a tal fine:

a)

abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di vinificazione, di stoccaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli ed ai mezzi di trasporto di tali prodotti;

b)

abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi e ai mezzi di trasporto di chiunque detenga ai fini della vendita, commercializzi o trasporti prodotti vitivinicoli o prodotti che possono essere impiegati nel settore vitivinicolo;

c)

possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli, delle sostanze e prodotti che possono essere impiegati per la loro elaborazione, e dei prodotti detenuti ai fini della vendita, commercializzati o trasportati;

d)

abbiano accesso ai dati contabili e agli altri documenti utili ai fini dei controlli e trarne copie o estratti.

Articolo 38

Assistenza su richiesta

1.   L'organismo competente di uno Stato membro che avvia nel suo territorio azioni di controllo può chiedere informazioni all'organismo competente di un altro Stato membro che potrebbe essere direttamente o indirettamente interessato. L'assistenza richiesta è fornita tempestivamente.

L'organismo interpellato comunica ogni informazione che possa contribuire al buon esito della missione dell'organismo richiedente.

2.   Su domanda motivata dell'organismo richiedente, l'organismo interpellato esercita — o assume le iniziative necessarie per farlo — una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.

3.   L'organismo interpellato procede come se agisse per conto proprio.

4.   D'intesa con l'organismo interpellato, l'organismo richiedente può designare agenti incaricati:

a)

di ottenere, presso i locali delle autorità amministrative facenti capo allo Stato membro in cui l'organismo interpellato è stabilito, informazioni o copie di documenti relativi all'applicazione della normativa vitivinicola o ad azioni di controllo;

b)

di assistere alle operazioni richieste a norma del paragrafo 2, dopo averne informato l'organismo interpellato in tempo utile prima dell'inizio di tali operazioni.

Le copie di cui al primo comma, lettera a), possono essere effettuate solo d'intesa con l'organismo interpellato.

5.   I funzionari dell'organismo interpellato restano comunque responsabili della direzione delle operazioni di controllo.

6.   I funzionari dell'organismo richiedente:

a)

esibiscono un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualifica;

b)

godono, fatte salve le limitazioni che lo Stato membro da cui dipende l'organismo interpellato impone ai propri agenti nell'esercizio dei controlli in questione,

i)

dei diritti di accesso previsti all'articolo 37, lettere a), b) e d);

ii)

di un diritto di informazione sui risultati dei controlli effettuati dagli agenti dell'organismo interpellato sui campioni prelevati a norma dell'articolo 37, lettera c);

c)

nel corso dei controlli, tengono un comportamento conforme alle norme e agli usi professionali esistenti nello Stato membro di cui trattasi e sono vincolati al segreto d'ufficio.

7.   Le richieste di cui al presente articolo sono inviate all'organismo interpellato dello Stato membro interessato tramite l'organismo di contatto di tale Stato membro. Si procede parimenti anche per:

a)

le risposte a tali richieste;

b)

le comunicazioni relative all'applicazione dei paragrafi 2 e 4.

8.   In deroga al paragrafo 7, per rendere più efficace e rapida la collaborazione tra gli Stati membri, questi ultimi possono permettere che un organismo competente:

a)

invii direttamente richieste o comunicazioni a un organismo competente di un altro Stato membro;

b)

risponda direttamente alle richieste o comunicazioni provenienti da un organismo competente di un altro Stato membro.

Articolo 39

Destinatari dei controlli

Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente capo non ostacolano in alcun modo tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.

Articolo 40

Recupero di importi indebitamente erogati

1.   Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 809/2014.

2.   L'applicazione di sanzioni e il recupero degli importi indebitamente erogati non ostano alla comunicazione di irregolarità alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (14).

SEZIONE 2

Controllo delle misure specifiche

Articolo 41

Controlli relativi alle operazioni di informazione e di promozione

1.   Per le operazioni attuate nel quadro delle misure previste all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 in relazione alle quali, a seguito dei controlli amministrativi effettuati sulla domanda iniziale di sostegno, è stato considerato ammissibile un contributo totale dell'Unione di importo pari o superiore a 300 000 EUR, gli Stati membri possono autorizzare i beneficiari a presentare un certificato relativo ai rendiconti finanziari che accompagnano le domande di pagamento intermedio o finale a copertura di un contributo dell'Unione di importo pari o superiore a 150 000 EUR.

Gli Stati membri possono stabilire soglie inferiori ove sia dimostrato che tale metodo di controllo non aumenta il rischio per i fondi dell'Unione.

Il certificato è rilasciato da un revisore dei conti esterno riconosciuto e fornisce adeguati elementi di prova concernenti l'ammissibilità e la realtà dei costi proposti, in base ai criteri seguenti:

a)

sono stati effettivamente sostenuti dal beneficiario o dall'ente organizzatore a cui il beneficiario ha affidato l'attuazione dell'operazione d'informazione o di promozione o di parti di essa;

b)

corrispondono ai costi considerati ammissibili dall'autorità competente a seguito dei controlli amministrativi effettuati sulla domanda iniziale di sostegno;

c)

sono necessari per la realizzazione dell'operazione quale approvata dall'autorità competente;

d)

sono identificabili e verificabili, ad esempio in quanto registrati nella contabilità del beneficiario o dell'ente organizzatore e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nello Stato membro in cui il beneficiario o l'ente organizzatore è stabilito;

e)

soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabile;

f)

sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

2.   I beneficiari presentano copia di tutte le fatture e dei documenti giustificativi attestanti l'ammissibilità e la veridicità dei costi qualora non venga presentato il certificato di cui al paragrafo 1.

3.   Durante i controlli amministrativi sulle domande di pagamento, gli Stati membri verificano sistematicamente i documenti presentati a fronte dei costi considerati ammissibili a seguito dei controlli amministrativi effettuati sulla domanda iniziale di sostegno e con gli altri criteri di cui al paragrafo 1.

Se i beneficiari presentano un certificato relativo al rendiconto finanziario, i controlli amministrativi possono essere svolti su tale certificato. Tuttavia, se il controllo amministrativo del certificato relativo al rendiconto finanziario non fornisce prove adeguate concernenti l'ammissibilità e la realtà dei costi e il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1, gli Stati membri chiedono ogni altra informazione ritenuta necessaria e, se del caso, procedono a ulteriori controlli.

4.   I controlli in loco sulle operazioni di informazione e di promozione possono essere svolti presso i locali del beneficiario o dell'ente organizzatore a cui il beneficiario ha affidato l'attuazione dell'operazione d'informazione o di promozione o di parti di essa.

I controlli in loco mirano a verificare la veridicità e l'ammissibilità delle spese e consistono nell'analisi delle fatture e dei documenti giustificativi presentati a fronte dei registri contabili e, se del caso, di altri documenti giustificativi.

Nel corso dei controlli in loco, gli ispettori possono verificare un campione pari almeno al 30 % dell'importo del sostegno richiesto e ad almeno il 5 % di tutte le fatture o altri documenti giustificativi presentati o coperti da un certificato relativo al rendiconto finanziario prodotto fino al momento in cui è effettuato il controllo in loco.

Articolo 42

Controlli relativi alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti

1.   Al fine di verificare la conformità con le disposizioni in materia di sostegno alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri si avvalgono dello schedario viticolo.

Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle procedure di sorveglianza dell'attuazione di ciascuna azione nel corso dell'esercizio finanziario e per la superficie indicata nella domanda di sostegno in applicazione dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2016/1149.

2.   La verifica dell'avvenuta estirpazione in quanto azione di ristrutturazione e di riconversione del vigneto è effettuata mediante un controllo in loco. Se è estirpato l'intero vigneto o se la risoluzione del telerilevamento è pari o superiore a 1 m2, la verifica può essere eseguita mediante telerilevamento.

3.   Le superfici che beneficiano di un sostegno per operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti sono sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l'esecuzione delle operazioni. Le particelle da controllare sono quelle per cui è stata presentata una domanda di sostegno.

La verifica prima delle operazioni riguarda inoltre l'esistenza del vigneto, la superficie vitata determinata in applicazione dell'articolo 44 del presente regolamento e l'esclusione del rinnovo normale dei vigneti di cui all'articolo 46, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

La verifica di cui al secondo comma è effettuata mediante un controllo in loco. Tuttavia, se lo Stato membro dispone di uno strumento grafico o di uno strumento equivalente che permette di misurare la superficie vitata ai sensi dell'articolo 44 del presente regolamento all'interno dello schedario viticolo computerizzato, nonché di informazioni attendibili e aggiornate sulle varietà di vite piantate, la verifica può essere effettuata mediante controlli amministrativi e, di conseguenza, l'obbligo di effettuare un controllo in loco prima dell'esecuzione delle operazioni può limitarsi al 5 % delle domande, selezionate in conformità dell'articolo 34 del presente regolamento, per confermare l'attendibilità del sistema di controllo amministrativo.

Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in una regione o parte di essa, le autorità competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l'anno considerato.

Articolo 43

Controlli relativi alle operazioni di vendemmia verde

1.   Con riguardo alle operazioni di vendemmia verde di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri garantiscono che:

a)

le superfici che beneficiano del sostegno per la vendemmia verde siano sistematicamente sottoposte a controlli in loco una volta effettuata l'operazione;

b)

le particelle sottoposte a controllo siano quelle oggetto di una domanda di sostegno;

c)

il termine per effettuare le operazioni di vendemmia verde di cui all'articolo 8, lettera d), del presente regolamento sia stato rispettato;

d)

la misura di vendemmia verde sia eseguita correttamente verificando l'effettiva esecuzione delle operazioni.

2.   Mediante i controlli di cui al paragrafo 1 gli Stati membri verificano:

a)

l'esistenza del vigneto e l'effettiva coltivazione della particella;

b)

la completa rimozione o distruzione di tutti i grappoli;

c)

il metodo utilizzato.

3.   Per garantire che nella particella che beneficia dell'aiuto non rimanga più uva commercializzabile, i controlli sono effettuati entro il 31 luglio di ogni anno e, in ogni caso, sono completati entro il periodo normale di invaiatura (Baggiolini stage M, BBCH stage 83) nella zona considerata.

4.   Ai fini dell'esecuzione dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascun richiedente di un sostegno per la vendemmia verde conserva le prove dei costi dell'operazione corrispondente o di tutte le attività svolte.

Articolo 44

Superficie vitata

1.   Ai fini delle misure di cui, rispettivamente, agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. La superficie vitata è fissata in conformità all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

2.   Se uno Stato membro decide di verificare i costi ammissibili delle operazioni per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde esclusivamente sulla base di tabelle standard dei costi unitari basate su unità di misura diverse dalla superficie o di documenti giustificativi che devono essere presentati dai beneficiari conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, le autorità competenti possono decidere di non misurare la superficie vitata come indicato al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 45

Verifica delle condizioni per la distillazione dei sottoprodotti

Per quanto riguarda la misura di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le autorità competenti degli Stati membri effettuano tutti i controlli necessari per verificare il rispetto delle condizioni e del limite di cui all'articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, in combinato disposto con l'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri hanno la facoltà di verificare il rispetto di tale limite a livello dei singoli produttori o a livello nazionale.

Gli Stati membri che optano per la verifica a livello nazionale non includono nel bilancio dell'alcole i quantitativi non destinati alla distillazione né quelli destinati all'elaborazione di prodotti diversi dall'alcole per fini industriali o energetici.

Articolo 46

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

(7)  Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

(10)  Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).

(11)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

(12)  Regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 7).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

(14)  Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56).


ALLEGATO I

Programma nazionale di sostegno

Esercizi finanziari 2014-2018

Stato membro  (1) :

Data di notifica  (2) :

Numero di revisione:

Motivo: modifica richiesta dalla Commissione/modifica richiesta dallo Stato membro  (3)

A.   Descrizione delle misure proposte con la quantificazione degli obiettivi

1.

a)

Informazione negli Stati membri a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo: Descrizione delle misure proposte: Strategia proposta: Obiettivi quantificati: Beneficiari: Procedura di domanda: Criteri di ammissibilità: Costi ammissibili/non ammissibili: Criteri di priorità e rispettiva ponderazione: Procedura di selezione: Termini per i pagamenti ai beneficiari: Anticipi: sì/no; in caso affermativo: aliquota massima e condizioni: Demarcazione con altri programmi dell'Unione o nazionali e sistema di verifica attuato per evitare doppi finanziamenti: Aiuto di Stato: sì/no; in caso affermativo: aliquota massima e condizioni:

b)

Promozione sui mercati dei paesi terzi a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo: Descrizione delle misure proposte: Strategia proposta: Obiettivi quantificati: Beneficiari: Procedura di domanda: Criteri di ammissibilità: Costi ammissibili/non ammissibili: Criteri di priorità e rispettiva ponderazione: Procedura di selezione: Termini per i pagamenti ai beneficiari: Anticipi: sì/no; in caso affermativo: aliquota massima e condizioni: Demarcazione con altri programmi dell'Unione o nazionali e sistema di verifica attuato per evitare doppi finanziamenti: Aiuto di Stato: sì/no; in caso affermativo: aliquota massima e condizioni:

2.

a)

Ristrutturazione e riconversione di vigneti a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo: Descrizione delle misure proposte: Strategia proposta: Obiettivi quantificati: Beneficiari: Procedura di domanda: Criteri di ammissibilità: Costi ammissibili/non ammissibili: Applicazione di tabelle standard dei costi unitari/contributi in natura: sì/no

in caso affermativo: informazioni sul metodo di calcolo e di adeguamento annuale:

Criteri di priorità e rispettiva ponderazione: Procedura di selezione: Termini per i pagamenti ai beneficiari: Anticipi: sì/no; in caso affermativo: aliquota massima e condizioni: Demarcazione con altri programmi dell'Unione o nazionali e sistema di verifica attuato per evitare doppi finanziamenti:

b)

Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo: Descrizione delle misure proposte: Strategia proposta: Obiettivi quantificati: Beneficiari: Procedura di domanda: Criteri di ammissibilità: Costi ammissibili/non ammissibili: Applicazione di tabelle standard dei costi unitari/contributi in natura: sì/no

in caso affermativo: informazioni sul metodo di calcolo e di adeguamento annuale:

Criteri di priorità e rispettiva ponderazione: Procedura di selezione: Termini per i pagamenti ai beneficiari: Anticipi: sì/no; in caso affermativo: aliquota massima e condizioni: Demarcazione con altri programmi dell'Unione o nazionali e sistema di verifica attuato per evitare doppi finanziamenti:

3.

Vendemmia verde a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Strategia proposta:

Obiettivi quantificati:

Beneficiari:

Procedura di domanda:

Criteri di ammissibilità:

Costi ammissibili/non ammissibili:

Applicazione di tabelle standard dei costi unitari/contributi in natura: sì/no

in caso affermativo: informazioni sul metodo di calcolo e di adeguamento annuale:

Criteri di priorità e rispettiva ponderazione:

Procedura di selezione:

Termini per i pagamenti ai beneficiari:

4.

Fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Strategia proposta:

Obiettivi quantificati:

Beneficiari:

Procedura di domanda:

Criteri di ammissibilità:

Costi ammissibili/non ammissibili:

Criteri di priorità e rispettiva ponderazione:

Procedura di selezione:

Termini per i pagamenti ai beneficiari:

Demarcazione con altri programmi dell'Unione o nazionali e sistema di verifica attuato per evitare doppi finanziamenti:

5.

Assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Strategia proposta:

Obiettivi quantificati:

Beneficiari:

Procedura di domanda:

Criteri di ammissibilità:

Costi ammissibili/non ammissibili:

Criteri di priorità e rispettiva ponderazione:

Procedura di selezione:

Termini per i pagamenti ai beneficiari:

Demarcazione con altri programmi dell'Unione o nazionali e sistema di verifica attuato per evitare doppi finanziamenti:

Aiuto di Stato: sì/no; in caso affermativo: aliquota massima e condizioni:

6.

Investimenti nelle imprese a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Strategia proposta:

Obiettivi quantificati:

Beneficiari:

Procedura di domanda:

Criteri di ammissibilità:

Costi ammissibili/non ammissibili:

Criteri di priorità e rispettiva ponderazione:

Procedura di selezione:

Termini per i pagamenti ai beneficiari:

Anticipi: sì/no; in caso affermativo: aliquota massima e condizioni:

Demarcazione con altri programmi dell'Unione o nazionali e sistema di verifica attuato per evitare doppi finanziamenti:

Aiuto di Stato: sì/no; in caso affermativo: aliquota massima e condizioni:

7.

Innovazione nel settore vitivinicolo a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Strategia proposta:

Obiettivi quantificati:

Beneficiari:

Procedura di domanda:

Criteri di ammissibilità:

Costi ammissibili/non ammissibili:

Criteri di priorità e rispettiva ponderazione:

Procedura di selezione:

Termini per i pagamenti ai beneficiari:

Anticipi: sì/no; in caso affermativo: aliquota massima e condizioni:

Demarcazione con altri programmi dell'Unione o nazionali e sistema di verifica attuato per evitare doppi finanziamenti:

8.

Distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte (compreso il livello del sostegno):

Strategia proposta:

Obiettivi quantificati:

Beneficiari:

Procedura di domanda:

Criteri di ammissibilità:

Costi ammissibili/non ammissibili:

Procedura di selezione:

Termini per i pagamenti ai beneficiari:

Anticipi: sì/no; in caso affermativo: aliquota massima e condizioni:

B.   Risultati delle consultazioni tenute:

C.   Strategia globale:

D.   Valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi:

E.   Scadenzario di attuazione delle misure:

F.   Tabella finanziaria generale da presentare nel formato figurante nell'allegato II (specificare il numero di revisione):

G.   Criteri e indicatori quantitativi da utilizzare per il controllo e la valutazione:

H.   Misure adottate per garantire l'idonea ed efficace attuazione dei programmi:

I.   Designazione delle autorità competenti e degli organismi a cui è affidata l'attuazione del programma:

J.   Sito Internet su cui è pubblicamente disponibile la legislazione nazionale connessa al programma di sostegno:


(1)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(2)  Termini di notifica: 1o marzo e 30 giugno.

(3)  Cancellare l'elemento che non è applicabile.


ALLEGATO II

Dotazione finanziaria del programma nazionale di sostegno  (1)

(in 1000 EUR)

Stato membro  (*) :

Data di notifica  (**) :

Data della notifica precedente:

Numero della presente tabella modificata:

Motivo: modifica richiesta dalla Commissione/modifica richiesta dallo Stato membro  (***)

 

 

Esercizio finanziario

 

Misure

Regolamento (UE) n. 1308/2013

 

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 —

Promozione

Articolo 45

Notifica precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

2a —

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Articolo 46, paragrafo 3, lettere a), b) e c)

Notifica precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

2b —

Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie

Articolo 46, paragrafo 3, lettera c)

Notifica precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

3 —

Vendemmia verde

Articolo 47

Notifica precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

4 —

fondi di mutualizzazione

Articolo 48

Notifica precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

5 —

Assicurazione del raccolto

Articolo 49

Notifica precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

6 —

Investimenti nelle imprese

Articolo 50

Notifica precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

7 —

Innovazione

Articolo 51

Notifica precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

8 —

Distillazione dei sottoprodotti

Articolo 52

Notifica precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

TOTALE

Notifica precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 


(1)  Gli importi comprendono anche le spese per le operazioni avviate nell'ambito del primo programma quinquennale (2009-2013) e per le quali il pagamento è eseguito nel corso del secondo programma quinquennale (2014-2018

(*)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(**)  Termine di notifica: 30 giugno.

(***)  Cancellare l'elemento che non è applicabile.


ALLEGATO III

Relazione sull'attuazione del programma di sostegno nazionale

Esercizio finanziario:

Data di notifica:

Numero di revisione:

Stato membro  (1) :

A.   Valutazione complessiva:

B.   Condizioni e risultati dell'attuazione delle misure proposte  (2)

1.

a)

Informazione negli Stati membri a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Condizioni di attuazione: Risultati  (3) Realizzazione degli obiettivi stabiliti nel programma di sostegno: Aiuto di Stato:

b)

Promozione sui mercati dei paesi terzi a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Condizioni di attuazione: Risultati  (3) Volume di esportazioni per destinazione in hl: Evoluzione della quota di vini degli Stati membri sui mercati esteri per mercato destinatario: Volume di esportazioni per destinazione in hl: Valore delle esportazioni per destinazione in EUR: Realizzazione degli obiettivi stabiliti nel programma di sostegno: Aiuto di Stato:

2.

a)

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Condizioni di attuazione: Risultati:

b)

Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Condizioni di attuazione: Risultati: Realizzazione degli obiettivi stabiliti nel programma di sostegno:

3.

Vendemmia verde a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Condizioni di attuazione:

Risultati, compresa l'evoluzione delle scorte:

Realizzazione degli obiettivi stabiliti nel programma di sostegno:

4.

Fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Condizioni di attuazione:

Risultati:

Realizzazione degli obiettivi stabiliti nel programma di sostegno:

5.

Assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Condizioni di attuazione:

Risultati:

Numero di ettari assicurati nel settore vitivinicolo rispetto ad altri terreni agricoli:

Tipo di assicurazione finanziata:

Spese per tipo di assicurazione:

Numero di beneficiari per tipo di assicurazione:

Realizzazione degli obiettivi stabiliti nel programma di sostegno:

Aiuto di Stato:

6.

Investimenti nelle imprese a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Condizioni di attuazione:

Risultati:

Realizzazione degli obiettivi stabiliti nel programma di sostegno:

Aiuto di Stato:

7.

Innovazione a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Condizioni di attuazione:

Risultati:

Realizzazione degli obiettivi stabiliti nel programma di sostegno:

8.

Distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Condizioni di attuazione (compreso il livello del sostegno):

Risultati:

Realizzazione degli obiettivi stabiliti nel programma di sostegno:

C.   Conclusioni (e, se necessario, modifiche previste)


(1)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(2)  Compilare solo i punti relativi alle misure inserite nel programma di sostegno.

(3)  Valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali in base ai criteri e agli indicatori quantitativi definiti per la verifica e la valutazione nel programma notificato.


ALLEGATO IV

Dati tecnici relativi al programma nazionale di sostegno  (1)

(importo finanziario in 1000 EUR)

Stato membro  (*) :

Data di notifica  (**) :

Data della notifica precedente:

Numero della presente tabella modificata:

 

 

 

Esercizio finanziario

 

Misure

Regolamento (UE) n. 1308/2013

 

2014

2015

2016

2017

2018

2014-2018

 

Esecuzione/Stima

Esecuzione/Stima

Esecuzione/Stima

Esecuzione/Stima

Esecuzione/Stima

Totale Esecuzione + Stima

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1a —

Informazione negli Stati membri

Articolo 45, paragrafo 1, lettera a)

Spesa totale dell'Unione

 

 

 

 

 

 

Spese totali dei beneficiari

 

 

 

 

 

 

Numero di beneficiari

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per beneficiario

 

 

 

 

 

 

Numero di operazioni

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per operazione

 

 

 

 

 

 

Importo totale degli aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

1b —

Promozione sui mercati dei paesi terzi

Articolo 45, paragrafo 1, lettera b)

Spesa totale dell'Unione

 

 

 

 

 

 

Spese totali dei beneficiari

 

 

 

 

 

 

Numero di beneficiari

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per beneficiario

 

 

 

 

 

 

Numero di operazioni

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per operazione

 

 

 

 

 

 

Importo totale degli aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

2. —

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Articolo 46

Spesa totale dell'Unione

 

 

 

 

 

 

Spese totali dei beneficiari, ove del caso

 

 

 

 

 

 

Numero di beneficiari

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per beneficiario

 

 

 

 

 

 

Numero di operazioni

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per operazione

 

 

 

 

 

 

Superficie totale (ha)

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione (EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

2.a. —

Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie

Articolo 46, paragrafo 3, lettera c)

Spesa totale dell'Unione

 

 

 

 

 

 

Spese totali dei beneficiari, ove del caso

 

 

 

 

 

 

Numero di beneficiari

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per beneficiario

 

 

 

 

 

 

Numero di operazioni

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per operazione

 

 

 

 

 

 

Superficie totale (ha)

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione (EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

3 —

Vendemmia verde

Articolo 47

Spesa totale dell'Unione

 

 

 

 

 

 

Spese totali dei beneficiari, ove del caso

 

 

 

 

 

 

Numero di beneficiari

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per beneficiario

 

 

 

 

 

 

Numero di operazioni

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per operazione

 

 

 

 

 

 

Superficie totale (ha)

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione (EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

4 —

fondi di mutualizzazione

Articolo 48

Spesa totale dell'Unione

 

 

 

 

 

 

Numero di fondi nuovi

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per Fondo

 

 

 

 

 

 

5 —

Assicurazione del raccolto

Articolo 49

Spesa totale dell'Unione

 

 

 

 

 

 

Spese totali dei beneficiari

 

 

 

 

 

 

Numero di beneficiari

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per beneficiario

 

 

 

 

 

 

Numero di polizze di assicurazione finanziate

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per polizza assicurativa

 

 

 

 

 

 

Importo totale degli aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

6.a —

Investimenti nelle imprese

Articolo 50

Spesa totale dell'Unione

 

 

 

 

 

 

Spese totali dei beneficiari

 

 

 

 

 

 

Numero di beneficiari

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per beneficiario

 

 

 

 

 

 

Numero di operazioni

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per operazione

 

 

 

 

 

 

Importo totale degli aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

6.b —

Investimenti nelle imprese nelle regioni di convergenza

Articolo 50, paragrafo 4, lettera a)

Spesa totale dell'Unione

 

 

 

 

 

 

Spese totali dei beneficiari

 

 

 

 

 

 

Numero di beneficiari

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per beneficiario

 

 

 

 

 

 

Numero di operazioni

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per operazione

 

 

 

 

 

 

Importo totale degli aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

6.c —

Investimenti nelle imprese nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza

Articolo 50, paragrafo 4, lettera b)

Spesa totale dell'Unione

 

 

 

 

 

 

Spese totali dei beneficiari

 

 

 

 

 

 

Numero di beneficiari

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per beneficiario

 

 

 

 

 

 

Numero di operazioni

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per operazione

 

 

 

 

 

 

Importo totale degli aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

6.d —

Investimenti nelle imprese nelle regioni ultraperiferiche

Articolo 50, paragrafo 4, lettera c)

Spesa totale dell'Unione

 

 

 

 

 

 

Spese totali dei beneficiari

 

 

 

 

 

 

Numero di beneficiari

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per beneficiario

 

 

 

 

 

 

Numero di operazioni

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per operazione

 

 

 

 

 

 

Importo totale degli aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

6.e —

Investimenti nelle imprese nelle isole minori dell'Egeo

Articolo 50, paragrafo 4, lettera d)

Spesa totale dell'Unione

 

 

 

 

 

 

Spese totali dei beneficiari

 

 

 

 

 

 

Numero di beneficiari

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per beneficiario

 

 

 

 

 

 

Numero di operazioni

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per operazione

 

 

 

 

 

 

Importo totale degli aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

7 —

Innovazione

Articolo 51

Spesa totale dell'Unione

 

 

 

 

 

 

Spese totali dei beneficiari

 

 

 

 

 

 

Numero di beneficiari

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per beneficiario

 

 

 

 

 

 

Numero di operazioni

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per operazione

 

 

 

 

 

 

8 —

Distillazione dei sottoprodotti

Articolo 52

Spesa totale dell'Unione

 

 

 

 

 

 

Numero di beneficiari (distillerie)

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione per beneficiario

 

 

 

 

 

 

Fecce: forcella sostegno massimo (EUR/%vol/hl)

 

 

 

 

 

 

Vinacce: forcella sostegno massimo (EUR/%vol/ton)

 

 

 

 

 

 

Hl di fecce distillate

 

 

 

 

 

 

Tonnellate di vinacce distillate

 

 

 

 

 

 

milioni hl di alcole ottenuto

 

 

 

 

 

 

Contributo medio dell'Unione/hl di alcole ottenuto

 

 

 

 

 

 


(1)  Inserire i dati relativi all'esecuzione per gli esercizi finanziari già conclusi e i dati di previsione per l'esercizio in corso e per quelli a venire.

(*)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(**)  Termine di notifica: 1o marzo.


ALLEGATO V

Notifica della misura promozionale

Esercizi finanziari 2014-2018:

1.   Informazione negli Stati membri

Stato membro:

Previsioni/esecuzione  (*)

Data di notifica  (**) :

Data della notifica precedente:

Numero della presente tabella modificata:

Beneficiari

Misura ammissibile (articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Descrizione (***)

Mercato destinatario

Periodo

Spesa ammissibile

(EUR)

di cui contributo dell'Unione

(EUR)

di cui contributo pubblico di altro tipo, se previsto

(EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

2.   Promozione nei paesi terzi

Stato membro:

Previsioni/esecuzione  (****)

Data di notifica  (*****) :

Data della notifica precedente:

Numero della presente tabella modificata:

Beneficiari

Misura ammissibile (articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Descrizione (******)

Mercato destinatario

Periodo

Spesa ammissibile

(EUR)

di cui contributo dell'Unione

(EUR)

di cui contributo pubblico di altro tipo, se previsto

(EUR)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

 

 

 

 

 


(*)  Cancellare l'elemento che non è applicabile.

(**)  Termine di notifica: ogni 1o marzo.

(***)  Anche nel caso in cui le misure di promozione siano organizzate in collaborazione con uno o più Stati membri.

(****)  Cancellare l'elemento che non è applicabile.

(*****)  Termine di notifica: ogni 1o marzo.

(******)  Anche nel caso in cui le misure di promozione siano organizzate in collaborazione con uno o più Stati membri.


ALLEGATO VI

Relazione annuale sui controlli eseguiti

Esercizio finanziario:

Stato membro  (1) :

Data di notifica  (2) :

Misura  (3) :

1.   Numero di controlli

Organismo pagatore

Nome dell'unità (4)

Importo totale del sostegno assegnato (bilancio)

Importo totale del sostegno richiesto

Importo totale del sostegno versato

Numero di unità pagate (4)

Numero complessivo di domande di sostegno presentate

Numero complessivo di domande di sostegno pagate

Numero totale di beneficiari

CONTROLLI

Regolamento (UE) n. 1306/2013 e presente regolamento

Controlli amministrativi articolo 59, paragrafo 1

Controlli in loco (5) a norma dell'articolo 59, paragrafo 2

(Anticipi)

(Pagamenti finali)

Numero complessivo di domande di sostegno sottoposte a controllo

Importo complessivo delle domande di sostegno sottoposte a controllo

Campione: selezione in base al rischio (5)

Campione: selezione casuale (5)

Numero di domande di sostegno oggetto di controlli in loco basati sul rischio

Importo del sostegno richiesto e oggetto di controlli in loco basati sul rischio

Numero di domande di sostegno oggetto di controlli in loco casuali

Importo del sostegno richiesto e oggetto di controlli in loco casuali

EUR

EUR

EUR

EUR

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

EUR

Numero

EUR

Numero

EUR

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

PA_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Risultati dei controlli

Organismo pagatore

RISULTATI DEI CONTROLLI

Importo della riduzione del sostegno

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 64

Controlli amministrativi

Controlli in loco

Numero di domande di aiuto che presentano irregolarità (6) rilevate dal controllo amministrativo

Importo delle irregolarità rilevate dal controllo amministrativo (7)

Tasso di errore in base all'importo

Numero di domande di aiuto che presentano irregolarità

Importo delle irregolarità

Tasso di errore

Rilevate sul campione basato sul rischio

Rilevate sul campione casuale

Rilevate sul campione basato sul rischio

Rilevate sul campione casuale

Rischio

Casuale

Da controlli amministrativi

Da controlli in loco

Riduzione totale del sostegno a seguito dei controlli amministrativi e in loco

Numero

EUR

%

Numero

Numero

EUR

EUR

%

%

EUR

EUR

EUR

O

P

Q = P/J

R

S

T

U

V = T/L

W = U/N

X = P

Y = T + U

α = X + Y

PA_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(2)  Termine di notifica: 1o marzo.

(3)  Compilare una notifica per ciascuna misura del programma di sostegno.

(4)  Il termine «unità» si riferisce al numero di operazioni, ettari, tonnellate, litri ecc. a seconda della misura/operazione/azione interessata.

(5)  In caso di controlli del 100 % si prega di riferire tutto alla voce «Controlli in loco basati sul rischio».

(6)  In questo contesto, con il termine «irregolarità» si intende qualsiasi risultanza, anomalia o divergenza che comporta una modifica dell'importo versato, o che sarebbe stato versato prima dell'applicazione di sanzioni.

(7)

Se il controllo amministrativo evidenzia un'irregolarità, e la stessa domanda di sostegno è altresì oggetto di un controllo in loco che non rileva ulteriori irregolarità, l'irregolarità deve essere contabilizzata fra quelle rilevate dal controllo amministrativo.

Se un controllo amministrativo evidenzia una sospetta irregolarità e viene quindi previsto un controllo in loco per esaminare ulteriormente la questione, se il controllo in loco conferma la sospetta irregolarità quest'ultima deve essere contabilizzata tra quelle rilevate al controllo amministrativo.

Se il controllo amministrativo evidenzia un'irregolarità, e la stessa domanda di sostegno è altresì oggetto di un controllo in loco che non rileva ulteriori irregolarità, l'irregolarità deve essere contabilizzata fra quelle rilevate dal controllo amministrativo.

Se un controllo amministrativo evidenzia una sospetta irregolarità e viene quindi previsto un controllo in loco per esaminare ulteriormente la questione, se il controllo in loco conferma la sospetta irregolarità quest'ultima deve essere contabilizzata tra quelle rilevate al controllo amministrativo.

Se un controllo amministrativo evidenzia un'irregolarità, e un controllo in loco effettuato sulla stessa domanda di sostegno rileva un'ulteriore irregolarità, le due irregolarità devono essere contabilizzate separatamente.

(7)  

Se il controllo amministrativo evidenzia un'irregolarità, e la stessa domanda di sostegno è altresì oggetto di un controllo in loco che non rileva ulteriori irregolarità, l'irregolarità deve essere contabilizzata fra quelle rilevate dal controllo amministrativo.

Se un controllo amministrativo evidenzia una sospetta irregolarità e viene quindi previsto un controllo in loco per esaminare ulteriormente la questione, se il controllo in loco conferma la sospetta irregolarità quest'ultima deve essere contabilizzata tra quelle rilevate al controllo amministrativo.

Se un controllo amministrativo evidenzia un'irregolarità, e un controllo in loco effettuato sulla stessa domanda di sostegno rileva un'ulteriore irregolarità, le due irregolarità devono essere contabilizzate separatamente.


ALLEGATO VII

Informazioni sugli aiuti di Stato

Aiuti di Stato già autorizzati a norma degli articoli 107, 108 e 109 del trattato, aiuti di Stato esentati dall'obbligo di notifica o ricorso a un regime «de minimis (1)»

Stato membro  (*) :

Regione/i interessata/e (se del caso):

Data di notifica  (**) :

Codice misura

Titolo della misura di aiuto

Base giuridica della misura

Durata della misura di aiuto

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicare a seconda dei casi:

per le misure che rientrano in un regolamento «de minimis», la dicitura: «Gli aiuti concessi in virtù della presente misura devono essere conformi al regolamento (UE) n. 1407/2013 (trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) oppure al regolamento (UE) n. 1408/2013 (produzione primaria) (2)»;

per gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica: un riferimento al numero di registrazione (numero SA);

per gli aiuti autorizzati: un riferimento alla decisione della Commissione recante approvazione dell'aiuto di Stato (con indicazione del numero SA) nonché gli estremi della lettera di notifica dell'approvazione,


(1)  La notifica di cui all'articolo 20, paragrafo 1 (notifica connessa all'aiuto di Stato).

(*)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(**)  Termine di notifica: ogni 1o marzo.

(2)  Precisare il regolamento applicabile.


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