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Document 32016R1149

Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione

C/2016/2120

GU L 190 del 15.7.2016, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1149/oj

15.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1149 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2016

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 53,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 63, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3). La parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene norme relative ai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione al riguardo. Per garantire il corretto funzionamento dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo nell'ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Questi ultimi dovrebbero sostituire le pertinenti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (4).

(2)

Oltre ad adeguare le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 555/2008 alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il presente regolamento intende semplificare e chiarire alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 555/2008 al fine di ridurre il tasso di errore e di adeguarle alla realtà delle procedure e delle operazioni in essere. Nel contempo, il presente regolamento vuole limitare il più possibile gli oneri amministrativi per gli operatori e per le amministrazioni nazionali.

(3)

Il titolo V del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce norme in materia di sistemi di controllo e sanzioni e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscano norme relative alle condizioni che permettono di revocare integralmente o in parte il sostegno concesso o di non pagare una parte o la totalità del sostegno quando il beneficiario non rispetti i criteri di ammissibilità, gli impegni o gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno. Al fine di determinare chiaramente il pagamento da effettuare in caso di attuazione parziale di un'operazione approvata, è necessario definire norme specifiche nel presente regolamento.

(4)

Per garantire la certezza del diritto, occorre definire alcuni termini utilizzati nel presente regolamento e nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (5). È opportuno in particolare stabilire chi è ammissibile al sostegno nell'ambito di ogni singola misura. Al fine di creare sinergie, le associazioni di produttori che non sono formalmente riconosciute possono essere beneficiari ammissibili anche se si tratta di un'associazione temporanea in conformità delle disposizioni della legislazione nazionale applicabile.

(5)

Per garantire che le misure di sostegno siano attuate in modo efficace ed efficiente, è opportuno stabilire criteri di ammissibilità per ciascuna misura nonché criteri di priorità per privilegiare determinati beneficiari od operazioni volte a conseguire i principali obiettivi di ogni singola misura.

(6)

L'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede il sostegno alla promozione. Per garantire la certezza del diritto, occorre definire le operazioni di informazione e di promozione e le rispettive azioni ammissibili. In ogni caso, esse non dovrebbero contrastare con la posizione delle autorità sanitarie pubbliche degli Stati membri e dovrebbero essere conformi alla legislazione nazionale del paese terzo in cui sono attuate.

(7)

Al fine di garantire la massima efficacia delle operazioni di informazione e di promozione, è opportuno che esse siano aperte agli operatori e alle loro associazioni in tutte le loro forme. Gli organismi di diritto pubblico non dovrebbero essere gli unici beneficiari in un determinato Stato membro. Onde evitare la promozione di singoli marchi nell'Unione, i singoli operatori non dovrebbero beneficiare del sostegno a favore di azioni di informazione negli Stati membri.

(8)

Al fine di garantire che il maggior numero di operatori possa beneficiare del sostegno e che le operazioni di informazione e di promozione siano il più diversificate possibile, tale sostegno dovrebbe limitarsi a un periodo massimo di tre anni per il medesimo beneficiario nello stesso paese terzo o mercato di paese terzo. Laddove sia dimostrata la necessità di una proroga in termini di consolidamento dell'operazione di informazione e di penetrazione in tale mercato, si dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare una proroga per un periodo massimo complessivo di due anni.

(9)

Onde favorire le sinergie per quanto riguarda il sostegno all'informazione negli Stati membri, si dovrebbero privilegiare le operazioni che coinvolgono diversi Stati membri o diverse regioni oppure varie denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.

(10)

Quanto al sostegno alla promozione nei paesi terzi, la priorità andrebbe accordata a nuove operazioni di promozione per sostenere gli operatori che non hanno beneficiato del regime in precedenza o gli operatori che desiderano aprire nuovi mercati nei paesi terzi. Per sostenere la penetrazione nei paesi terzi in cui le importazioni di vino dell'Unione non sono ancora consolidate, gli Stati membri dovrebbero poter privilegiare gli operatori che si rivolgono ai mercati emergenti dei paesi terzi.

(11)

Si dovrebbero specificare le spese che non possono essere considerate ammissibili al sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, comprese le spese di estirpazione e quelle sostenute per compensare la perdita di reddito nell'ambito del sostegno al reimpianto per ragioni fitosanitarie, inteso unicamente a coprire, a determinate condizioni, i costi di reimpianto a seguito di misure fitosanitarie obbligatorie.

(12)

Per quanto concerne il sostegno per la vendemmia verde, è opportuno consentire agli Stati membri di applicare restrizioni riguardo alle varietà, ai rischi ambientali e fitosanitari specifici e al metodo da utilizzare per eseguire la misura in questione onde poter adeguare l'attuazione di tale misura alle esigenze specifiche derivanti dalla loro situazione di mercato e alle condizioni delle superfici vitate, tenendo in considerazione al tempo stesso l'impatto dei diversi metodi di vendemmia verde. Si dovrebbero stabilire tuttavia alcune condizioni per il corretto funzionamento della misura. Occorre inoltre stabilire la durata massima del sostegno per evitare che la misura si trasformi sistematicamente in uno sbocco alternativo all'immissione dei prodotti sul mercato.

(13)

È necessario stabilire le norme in materia di sostegno per i fondi di mutualizzazione. Tali norme dovrebbero essere tese a prevenire gli abusi e fissare limiti nel tempo e sotto il profilo finanziario. Inoltre, per incoraggiare il ricorso alla misura di sostegno, è opportuno prevedere lo stesso livello di contribuzione per tutti gli Stati membri.

(14)

Si dovrebbero stabilire determinate condizioni applicabili al sostegno per l'assicurazione del raccolto. È opportuno in particolare derogare alla regola che prevede che i pagamenti siano versati integralmente ai beneficiari e permettere, a determinate condizioni, che il sostegno sia versato agli intermediari per evitare inutili oneri amministrativi, purché ciò non falsi la concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

(15)

Si dovrebbero definire le azioni e i costi ammissibili per il sostegno agli investimenti e all'innovazione. In particolare, è opportuno consentire la partecipazione dei centri di ricerca e sviluppo all'operazione di innovazione e privilegiare le operazioni a cui partecipano centri di ricerca e sviluppo. Si dovrebbe altresì consentire alle organizzazioni interprofessionali di essere cobeneficiarie delle operazioni di innovazione. Inoltre, per quanto riguarda il sostegno agli investimenti e all'innovazione nel settore vitivinicolo, è importante specificare per motivi di chiarezza che i semplici investimenti di sostituzione non possono essere considerati costi ammissibili, in modo da assicurarsi che un siffatto sostegno permetta di conseguire l'obiettivo del provvedimento, che consiste tra l'altro in un migliore adeguamento alla domanda del mercato e in una maggiore competitività.

(16)

Lo smaltimento dei sottoprodotti della vinificazione è soggetto alle norme di cui agli articoli 21, 22 e 23, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 555/2008. Se lo smaltimento viene effettuato mediante distillazione dei sottoprodotti, il distillatore certificato può beneficiare di un sostegno a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013. A tale riguardo, è opportuno chiarire il significato di «alcole greggio» ed escludere l'impiego dell'alcole ottenuto per l'industria alimentare e delle bevande onde evitare distorsioni della concorrenza.

(17)

È opportuno stabilire norme per tutte le misure pertinenti al fine di garantire l'introduzione nei programmi di sostegno di criteri di demarcazione chiari per escludere che le azioni o le operazioni finanziate nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato siano finanziate anche da altri fondi. Tali norme dovrebbero consentire agli Stati membri di determinare, a livello del programma di sostegno, il tipo di demarcazione ritenuto più idoneo, purché esso permetta di definire chiaramente a priori quale fondo dovrebbe finanziare una determinata azione od operazione oggetto di domanda da parte di un operatore specifico.

(18)

Per quanto riguarda il sostegno per la ristrutturazione e la vendemmia verde, gli Stati membri dovrebbero disporre di un margine discrezionale per stabilire con precisione la portata e i livelli del sostegno, compresi in particolare i metodi semplificati di rimborso dei costi, i contributi in natura e i livelli massimi di sostegno, entro i limiti previsti nella parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e conformemente alle relative disposizioni di applicazione. A tale riguardo occorre stabilire norme comuni.

(19)

Per quanto concerne il sostegno per la promozione e l'innovazione, è opportuno definire norme in materia di ammissibilità e calcolo dei costi di personale e delle spese amministrative in modo da garantirne l'applicazione uniforme a livello di Unione.

(20)

Per poter prendere in considerazione la totalità delle spese sostenute e indubbiamente a carico del beneficiario nell'esecuzione di un'operazione ammissibile e conformemente alla norma riguardante la concessione di sovvenzioni applicabili ad altri fondi dell'Unione, come previsto all'articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), l'imposta sul valore aggiunto non recuperabile dovrebbe essere ammissibile al sostegno, purché siano soddisfatte certe condizioni da specificare.

(21)

Onde garantire l'utilizzazione dei fondi riservati per i programmi di sostegno, è opportuno prevedere un sistema di anticipi. Occorre in particolare stabilire in quali casi si possano versare degli anticipi e subordinare tale versamento al deposito di una cauzione.

(22)

È opportuno precisare che nessun sostegno andrebbe pagato ai produttori in possesso di impianti illegali o di superfici vitate prive di autorizzazione.

(23)

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, occorre precisare che i beneficiari possono ricevere il sostegno soltanto alla conclusione di tutti i controlli finali previsti, fatta eccezione per gli anticipi, che sono subordinati al deposito di una cauzione.

(24)

A determinate condizioni, è opportuno consentire le modifiche delle operazioni presentate dai beneficiari e approvate dall'autorità competente. Si dovrebbe concedere la più completa flessibilità per quanto riguarda modifiche di minore entità, come previsto dallo Stato membro. In ogni caso, i trasferimenti finanziari tra le azioni che rientrano nell'ambito di un'operazione approvata dovrebbero essere autorizzati, entro certi limiti, senza la preventiva approvazione dell'autorità competente.

(25)

Il pagamento del sostegno dopo la completa attuazione delle operazioni approvate dovrebbe costituire la regola generale. Tuttavia, è opportuno derogare a tale norma generale per quanto concerne la ristrutturazione e la vendemmia verde, che sono misure basate sulla superficie. Per tali misure, occorre stabilire norme in merito al calcolo dell'importo da pagare o dell'importo da recuperare rispetto all'importo già versato, in funzione della parte che non è stata attuata.

(26)

Per quanto riguarda la ristrutturazione e la vendemmia verde, occorre precisare i casi in cui la misurazione della superficie dovrebbe soddisfare requisiti specifici. In tutti gli altri casi, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a definire metodi di controllo adeguati per stabilire il grado effettivo di attuazione dell'operazione.

(27)

Occorre adottare le disposizioni necessarie per risolvere i casi di forza maggiore e altre circostanze eccezionali in modo da garantire la parità di trattamento dei produttori.

(28)

A fini di chiarezza e per garantire la certezza del diritto, dovrebbero essere soppresse le disposizioni del regolamento (CE) n. 555/2008, che sono sostituite da quelle del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150. È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 555/2008.

(29)

Occorre prevedere una transizione armoniosa tra le norme pertinenti del regolamento (CE) n. 555/2008 e le nuove norme stabilite dal presente regolamento e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Campo di applicazione e significato dei termini

1.   Il presente regolamento stabilisce disposizioni che integrano la parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativa ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo.

2.   Il presente regolamento non osta all'applicazione:

a)

delle disposizioni specifiche che disciplinano i rapporti tra Stati membri nel settore della lotta contro la frode vitivinicola, nella misura in cui siano tali da agevolare l'applicazione del presente regolamento;

b)

delle regole relative:

i)

alla procedura penale o alla collaborazione giudiziaria tra Stati membri in materia penale;

ii)

alla procedura in materia di sanzioni amministrative.

3.   Ai fini del presente regolamento, per «operazione» si intende l'azione o la serie di azioni comprese in un progetto o in un contratto presentato da un richiedente e selezionato dalle autorità nazionali nell'ambito di un determinato programma di sostegno, corrispondente a una qualsiasi delle attività nell'ambito delle misure di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 2

Responsabilità delle spese

Gli Stati membri sono responsabili di qualsiasi spesa effettuata nell'ambito del proprio programma di sostegno o delle modifiche apportate a tale programma presentate alla Commissione in conformità degli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 qualora esse non divengano applicabili conformemente all'articolo 41, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE A MISURE SPECIFICHE DI SOSTEGNO

SEZIONE 1

Promozione

Sottosezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 3

Beneficiari

I beneficiari del sostegno di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono le organizzazioni professionali, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, le associazioni temporanee o permanenti di due o più produttori, le organizzazioni interprofessionali o, qualora uno Stato membro lo decida, gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

Le imprese private possono beneficiare della misura di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Gli Stati membri non possono designare un organismo di diritto pubblico come unico beneficiario del sostegno.

Articolo 4

Durata del sostegno

Il sostegno a ciascuna operazione di informazione e di promozione non supera i tre anni per un dato beneficiario in un determinato Stato membro per la misura di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e per un dato beneficiario in un determinato paese terzo o mercato di un paese terzo per la misura di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Tuttavia, se gli effetti dell'operazione lo giustificano, il sostegno a un'operazione può essere prorogato una volta per un massimo di due anni o due volte per un massimo di un anno per ciascuna proroga.

Articolo 5

Costi ammissibili e modalità di rimborso per le operazioni di informazione e di promozione

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e degli articoli 6 e 9 del presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono norme che definiscono le azioni ammissibili e i rispettivi costi ammissibili. Le suddette norme sono definite in modo tale da garantire il conseguimento degli obiettivi dei regimi di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Le suddette norme prevedono in particolare il pagamento sulla base di tabelle standard dei costi unitari calcolati conformemente all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 o sulla base di documenti giustificativi che devono essere presentati dai beneficiari.

Sottosezione 2

Informazione negli Stati membri

Articolo 6

Operazioni ammissibili

1.   Le operazioni e le relative azioni che beneficiano del sostegno di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 consistono nell'informazione dei consumatori negli Stati membri in merito al consumo responsabile di vino e al rischio legato al consumo nocivo di alcol e in merito al regime dell'Unione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette per quanto riguarda la qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del vino dovute al suo particolare ambiente geografico o alla sua origine.

2.   Le attività di informazione di cui al paragrafo 1 possono essere realizzate tramite campagne di informazione e la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni che rivestono importanza a livello nazionale o di Unione.

3.   Le informazioni divulgate si basano sulle qualità intrinseche del vino o sulle sue caratteristiche e non pubblicizzano marchi commerciali, né incentivano il consumo di vino in funzione della sua origine specifica. Tuttavia, l'origine di un vino può essere indicata come parte dell'attività di informazione.

4.   Tutte le informazioni relative agli effetti del consumo di vino sulla salute e sul comportamento sono fondate su dati scientifici generalmente accettati e sono compatibili con la strategia dell'autorità nazionale competente in materia di salute pubblica dello Stato membro in cui sono realizzate le operazioni.

Articolo 7

Criteri di ammissibilità

Gli Stati membri esaminano le domande in base ai seguenti criteri:

a)

le operazioni e le relative azioni sono chiaramente definite e descrivono le attività di informazione, ivi compreso il costo previsto;

b)

la garanzia che i costi proposti dell'operazione non superino i normali tassi di mercato;

c)

la garanzia che i beneficiari abbiano accesso a sufficienti risorse tecniche e finanziarie per garantire un'attuazione efficace dell'operazione;

d)

la coerenza con le strategie proposte e con gli obiettivi fissati e la prevedibile incidenza e riuscita in termini di sensibilizzazione dei consumatori al consumo responsabile di vino e al rischio legato al consumo nocivo di alcol o al regime dell'Unione riguardante le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette.

Articolo 8

Criteri di priorità

1.   Dopo aver esaminato le domande, gli Stati membri privilegiano le operazioni che:

a)

riguardano sia il consumo responsabile di vino sia i regimi dell'Unione relativi alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette;

b)

interessano vari Stati membri;

c)

interessano varie regioni amministrative o vinicole;

d)

interessano varie denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette dell'Unione.

2.   Gli Stati membri possono stabilire altri criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Questi altri criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.

Sottosezione 3

Promozione nei paesi terzi

Articolo 9

Operazioni ammissibili

Le operazioni e le relative azioni che beneficiano del sostegno di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 consistono nella promozione dei vini dell'Unione sui mercati dei paesi terzi purché:

a)

i prodotti siano destinati al consumo diretto ed esistano per essi opportunità di esportazione o potenziali sbocchi su nuovi mercati nel paese terzo destinatario;

b)

l'origine del prodotto sia indicata nell'ambito di un'operazione di informazione o di promozione nel caso di un vino a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta;

c)

l'operazione che beneficia del sostegno sia chiaramente definita, specifichi i prodotti che possono esserne oggetto, le azioni di commercializzazione e i costi previsti;

d)

il messaggio di informazione o di promozione si basi sulle qualità intrinseche del vino e sia conforme alle disposizioni legislative applicabili nei paesi terzi a cui è destinato.

Articolo 10

Criteri di ammissibilità

Gli Stati membri esaminano le domande in base ai seguenti criteri:

a)

le operazioni e le relative azioni sono chiaramente definite e descrivono le attività di promozione, ivi compreso il costo previsto;

b)

la garanzia che i costi proposti dell'operazione non superino i normali tassi di mercato;

c)

la garanzia che i beneficiari abbiano accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i paesi terzi e possiedano sufficienti risorse per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile dell'operazione;

d)

i beneficiari dimostrino che la disponibilità di prodotti, in termini di qualità e di quantità, è sufficiente per rispondere alla domanda del mercato a lungo termine dopo l'operazione di promozione;

e)

la coerenza tra le strategie proposte e gli obiettivi fissati e la prevedibile incidenza e riuscita in termini di aumento della domanda dei prodotti interessati.

Articolo 11

Criteri di priorità

1.   Dopo aver esaminato le domande, gli Stati membri privilegiano:

a)

i nuovi beneficiari che non hanno ricevuto in passato il sostegno di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

i beneficiari che si orientano verso un nuovo paese terzo o un nuovo mercato di un paese terzo per il quale non hanno ricevuto in passato il sostegno di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Gli Stati membri possono stabilire altri criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Questi altri criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.

SEZIONE 2

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Articolo 12

Beneficiari

I beneficiari del sostegno di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono i conduttori quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione (8).

Articolo 13

Criteri di ammissibilità

Gli Stati membri esaminano le domande in base ai seguenti criteri:

a)

la descrizione dettagliata delle azioni proposte e i termini proposti per la loro attuazione;

b)

le azioni da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione.

Articolo 14

Costi non ammissibili

Non sono ammissibili i costi delle azioni seguenti:

a)

normale gestione del vigneto;

b)

protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine;

c)

costruzione di frangivento e muri di protezione;

d)

strade carrozzabili ed elevatori;

e)

acquisto di veicoli agricoli.

Articolo 15

Reimpianto per ragioni sanitarie o fitosanitarie

1.   Il reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro, di cui all'articolo 46, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è ammissibile al sostegno a condizione che lo Stato membro:

a)

comunichi alla Commissione, nel quadro della presentazione del programma nazionale di sostegno o di un'eventuale modifica di detto programma, l'elenco degli organismi nocivi oggetto di tale attività, nonché la sintesi di un piano strategico collegato elaborato dalla propria autorità competente;

b)

ottemperi alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio (9).

2.   Nel corso di un determinato esercizio finanziario, le spese di reimpianto per ragioni sanitarie o fitosanitarie non superano il 15 % della spesa annua complessiva sostenuta per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti nello Stato membro interessato durante lo stesso esercizio finanziario.

3.   Le spese di estirpazione dei vigneti infetti e la compensazione per la perdita di reddito non costituiscono una spesa ammissibile.

Articolo 16

Criteri di priorità

Gli Stati membri possono stabilire criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Siffatti criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.

SEZIONE 3

Vendemmia verde

Articolo 17

Beneficiari

I beneficiari del sostegno di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono i conduttori quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009.

Articolo 18

Condizioni per il corretto funzionamento

Ai fini dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri adottano disposizioni atte a garantire che le superfici interessate siano mantenute in buone condizioni vegetative, che l'applicazione della misura di cui a tale articolo non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative e che sia possibile effettuare controlli sulla corretta esecuzione delle operazioni e delle azioni.

In relazione a tali obiettivi, gli Stati membri possono applicare restrizioni alla misura in base a criteri oggettivi e non discriminatori, ad esempio tenendo conto dei diversi tempi di maturazione delle singole varietà, dei rischi ambientali o fitosanitari o del metodo da usare per eseguire la misura.

Gli Stati membri possono adottare altre condizioni per il corretto funzionamento della misura di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 19

Criteri di ammissibilità

Gli Stati membri esaminano le domande sulla base delle informazioni particolareggiate fornite sulla superficie interessata, sulla sua resa media, sul metodo di vendemmia verde da utilizzare, sulla varietà di uva e sul tipo di vino da essa ottenuto.

Articolo 20

Azioni non ammissibili

1.   In caso di danno totale o parziale subito dalle colture prima della data della vendemmia verde a causa, in particolare, di calamità naturali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (10) o di avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 16, di detto regolamento, non è erogato alcun sostegno a favore della vendemmia verde.

2.   In caso di danno totale o parziale subito tra la data del pagamento del sostegno a favore della vendemmia verde e il periodo della vendemmia, non può essere erogata alcuna compensazione finanziaria nell'ambito dell'assicurazione del raccolto per la perdita di reddito subita sulla superficie che ha già beneficiato del sostegno.

Articolo 21

Vendemmia verde in particelle destinate alla produzione di vini a indicazione geografica

La superficie delle particelle che beneficiano del sostegno a favore della vendemmia verde non entra nel calcolo dei limiti di resa stabiliti nel disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

Articolo 22

Durata del sostegno

Per poter beneficiare del sostegno, la vendemmia verde non può essere praticata per due anni consecutivi sulla stessa particella.

Articolo 23

Criteri di priorità

Gli Stati membri possono stabilire criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Siffatti criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.

SEZIONE 4

Fondi di mutualizzazione

Articolo 24

Beneficiari

I beneficiari del sostegno di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono i conduttori quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 o i produttori di prodotti di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 25

Condizioni del sostegno

1.   Ove il sostegno di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sia utilizzato per finanziare le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione, esso deve essere limitato alle seguenti percentuali del contributo dei produttori al fondo di mutualizzazione rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attuazione: 10 %, 8 % e 4 %.

2.   Gli Stati membri possono fissare massimali per gli importi del sostegno che possono essere ricevuti per finanziare le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione.

Articolo 26

Durata del sostegno

Il sostegno può essere concesso per un periodo non superiore a tre anni.

SEZIONE 5

Assicurazione del raccolto

Articolo 27

Beneficiari

1.   I beneficiari del sostegno di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono i conduttori quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009.

2.   I conduttori che chiedono il sostegno presentano alle autorità nazionali la propria polizza di assicurazione per consentire agli Stati membri di rispettare le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Articolo 28

Pagamenti ai beneficiari

1.   Gli Stati membri possono decidere di versare il sostegno di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per il tramite di compagnie di assicurazione purché:

a)

siano rispettate le condizioni stabilite all'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

l'importo del sostegno sia trasferito per intero al produttore;

c)

la compagnia di assicurazione versi il sostegno al produttore in anticipo, mediante una riduzione del premio di assicurazione, oppure tramite bonifico bancario o postale entro 15 giorni dal ricevimento del pagamento da parte dello Stato membro.

2.   Il ricorso ad intermediari non deve creare distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

Articolo 29

Condizioni per il corretto funzionamento

1.   Ai fini dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri adottano le condizioni necessarie per il corretto funzionamento della misura di cui al suddetto articolo, comprese quelle necessarie a garantire che il sostegno non falsi la concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

2.   Gli Stati membri fissano i massimali degli importi del sostegno erogabili in modo da garantire il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri possono fissare il livello di sostegno sulla base dei normali tassi di mercato e di ipotesi standard sulla perdita di reddito. Gli Stati membri provvedono affinché i calcoli:

a)

contengano unicamente elementi verificabili;

b)

siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;

c)

indichino chiaramente la fonte dei dati;

d)

tengano conto delle condizioni regionali o locali, a seconda del caso.

Articolo 30

Significato dei termini

Ai fini dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per «calamità naturali» si intendono le calamità naturali quali definite all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 e per «avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale» si intendono condizioni climatiche avverse assimilabili a calamità naturali quali definite all'articolo 2, paragrafo 16, di detto regolamento.

Articolo 31

Criteri di priorità

Gli Stati membri possono stabilire criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Siffatti criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.

SEZIONE 6

Investimenti

Articolo 32

Beneficiari

I beneficiari del sostegno di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono le aziende vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato VII, parte II, di detto regolamento, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di due o più produttori o le organizzazioni interprofessionali.

Articolo 33

Azioni e costi ammissibili

1.   Sono ammissibili al sostegno soltanto i costi delle azioni seguenti:

a)

costruzione, acquisizione, leasing o miglioramento di beni immobili;

b)

acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;

c)

spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), in particolare onorari di architetti, ingegneri e consulenti, nonché studi di fattibilità;

d)

acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze e diritti d'autore e registrazione di marchi collettivi.

Gli studi di fattibilità di cui alla lettera c) del primo comma rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non siano effettuate spese a titolo delle lettere a) e b) di tale comma.

2.   I costi relativi a un contratto di leasing diversi da quelli di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), in particolare il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, i costi indiretti e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

3.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettera b), per le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (11), gli Stati membri possono, qualora debitamente giustificato dal proprio programma di sostegno, stabilire le condizioni alle quali l'acquisto di materiale d'occasione può essere considerato un costo ammissibile.

4.   I semplici investimenti di sostituzione non costituiscono costi ammissibili.

Articolo 34

Compatibilità e coerenza

Il sostegno di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 non viene concesso per le operazioni che hanno beneficiato di un sostegno a norma dell'articolo 45 di detto regolamento.

Articolo 35

Criteri di ammissibilità

Gli Stati membri esaminano le domande in base ai seguenti criteri:

a)

le operazioni e le relative azioni sono chiaramente definite e descrivono le azioni di investimento, ivi compreso il costo previsto;

b)

la garanzia che i costi dell'operazione proposta non superino i normali tassi di mercato;

c)

la garanzia che i beneficiari abbiano accesso a sufficienti risorse tecniche e finanziarie per assicurare che l'operazione sia attuata in modo efficace e che l'impresa richiedente non sia in difficoltà ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

d)

la coerenza delle strategie proposte con gli obiettivi fissati, l'incidenza e la riuscita probabili in termini di miglioramento delle prestazioni complessive degli impianti di trasformazione e delle strutture di commercializzazione e del loro adeguamento alla domanda del mercato, nonché di aumento della loro competitività.

Articolo 36

Criteri di priorità

1.   Dopo aver esaminato le domande, gli Stati membri privilegiano le operazioni che sortiranno presumibilmente effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale.

2.   Gli Stati membri possono stabilire altri criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Questi altri criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.

SEZIONE 7

Innovazione nel settore vitivinicolo

Articolo 37

Beneficiari

1.   I beneficiari del sostegno di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono le aziende vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato VII, parte II, di detto regolamento, le organizzazioni di produttori di vino e le associazioni temporanee o permanenti di due o più produttori.

2.   I centri di ricerca e sviluppo possono partecipare all'operazione che i beneficiari intendono realizzare. Le organizzazioni interprofessionali possono essere associate all'operazione.

Articolo 38

Azioni e costi ammissibili

1.   Le operazioni e le relative azioni che beneficiano del sostegno di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013 consistono in investimenti materiali e immateriali, ivi compreso il trasferimento di conoscenze per lo sviluppo di:

a)

nuovi prodotti relativi al settore vitivinicolo o sottoprodotti del vino;

b)

nuovi processi e tecnologie necessari allo sviluppo di prodotti vitivinicoli;

c)

altri investimenti che conferiscano un valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento.

2.   I costi ammissibili comprendono progetti pilota, azioni preliminari come la progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di prodotti, processi o tecnologie, nonché gli investimenti materiali e/o immateriali corrispondenti, precedenti all'uso commerciale dei nuovi prodotti, processi e tecnologie.

3.   I semplici investimenti di sostituzione non costituiscono costi ammissibili.

Articolo 39

Criteri di ammissibilità

Gli Stati membri esaminano le domande in base ai seguenti criteri:

a)

le operazioni e le relative azioni sono chiaramente definite e descrivono le azioni di investimento, ivi compreso il costo previsto;

b)

la garanzia che i costi dell'operazione proposta non superino i normali tassi di mercato;

c)

la garanzia che i beneficiari abbiano accesso a sufficienti risorse tecniche e finanziarie per garantire un'attuazione efficace dell'operazione;

d)

la coerenza delle strategie proposte con gli obiettivi fissati, l'incidenza e la riuscita probabili in termini di miglioramento delle prestazioni complessive degli impianti di trasformazione e delle strutture di commercializzazione e del loro adeguamento alla domanda del mercato, nonché di aumento della loro competitività.

Articolo 40

Criteri di priorità

1.   Dopo aver esaminato le domande, gli Stati membri privilegiano le operazioni che:

a)

sortiranno presumibilmente effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale;

b)

comportano il trasferimento di conoscenze;

c)

garantiscono la partecipazione dei centri di ricerca e sviluppo.

2.   Gli Stati membri possono stabilire altri criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Questi altri criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.

SEZIONE 8

Distillazione dei sottoprodotti

Articolo 41

Beneficiari

I beneficiari del sostegno di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono i distillatori dei sottoprodotti della vinificazione.

Gli Stati membri interessati possono istituire un sistema di certificazione volontaria dei distillatori secondo una procedura che sono tenuti ad adottare.

Articolo 42

Scopo del sostegno

1.   Il sostegno di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è versato ai distillatori che trasformano i sottoprodotti consegnati ai fini della distillazione in alcole con un titolo alcolometrico volumico minimo di 92 % da utilizzare esclusivamente per fini industriali o energetici.

Le disposizioni del primo comma non impediscono l'ulteriore trasformazione dell'alcole ottenuto, sulla cui base è calcolato l'importo del sostegno ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, allo scopo di soddisfare la condizione di cui all'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativa all'utilizzo esclusivo per fini industriali o energetici.

2.   Il sostegno comprende un importo volto a compensare i costi di raccolta dei prodotti interessati, importo che il distillatore è tenuto a trasferire al produttore se i costi sono stati da lui sostenuti.

CAPO III

NORME COMUNI

Articolo 43

Divieto di doppi finanziamenti

Gli Stati membri introducono nei programmi nazionali di sostegno criteri di demarcazione chiari per garantire che non sia concesso un sostegno a norma rispettivamente degli articoli 45, 46, 48, 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per operazioni o azioni finanziate nell'ambito di qualsiasi altro strumento dell'Unione.

Articolo 44

Costi ammissibili e modalità di rimborso per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme che definiscono le operazioni ammissibili di ristrutturazione, riconversione e vendemmia verde, nonché i rispettivi costi ammissibili. Tali norme sono definite in modo tale da garantire il conseguimento degli obiettivi delle misure di cui all'articolo 46, paragrafo 1 e all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Tali norme prevedono in particolare il pagamento del sostegno sulla base di tabelle standard dei costi unitari calcolati conformemente all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 o sulla base di documenti giustificativi che devono essere presentati dai beneficiari.

In quest'ultimo caso, gli Stati membri stabiliscono livelli massimi di sostegno con parametri fissi per ciascuna azione. Tali livelli si applicano alle condizioni stabilite nella domanda per determinare l'importo massimo ammissibile per ciascuna delle azioni che fanno parte dell'operazione oggetto della domanda. Il sostegno concesso si basa sul più basso dei due importi determinati, ossia l'importo massimo ammissibile e l'importo risultante dai documenti giustificativi.

Il livello massimo del sostegno si basa sui normali tassi di mercato.

Il calcolo dei costi risultanti dai documenti giustificativi si basa su principi, norme e metodi contabili utilizzati nello Stato membro in cui il beneficiario è stabilito.

2.   Gli Stati membri fissano il livello di compensazione per la perdita di reddito di cui all'articolo 46, paragrafo 4, e all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla base di ipotesi standard di mancato guadagno, fatte salve le disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 5, e dell'articolo 47, paragrafo 4, di detto regolamento.

3.   Se le tabelle standard dei costi unitari sono determinate sulla base della superficie coltivata, tale superficie è misurata conformemente all'articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.

Articolo 45

Contributi in natura per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde

1.   I contributi in natura sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non sia stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente possono essere ammissibili al sostegno di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che il programma di sostegno lo preveda.

2.   Ai fini del calcolo dell'importo del sostegno corrispondente ai contributi in natura:

a)

tali contributi in natura devono figurare nelle tabelle standard dei costi unitari calcolati in conformità dell'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 qualora uno Stato membro decida di avvalersi del sistema semplificato di rimborso dei costi; oppure

b)

il valore del lavoro prestato è stabilito tenendo conto del tempo dedicato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente nel caso in cui uno Stato membro opti per il pagamento del sostegno per le operazioni di ristrutturazione e di vendemmia verde sulla base di documenti giustificativi che devono essere presentati dai beneficiari.

3.   Se l'importo del sostegno corrispondente ai contributi in natura è calcolato a norma del paragrafo 2, lettera b), devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

a)

il sostegno pagato per l'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;

b)

il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;

c)

il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente.

Il criterio di cui alla lettera a) del primo comma non si applica alle operazioni sostenute a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che hanno come unico costo il lavoro fornito come contributo in natura.

Articolo 46

Ammissibilità dei costi di personale

1.   I costi di personale sostenuti dal beneficiario del sostegno di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dal beneficiario del sostegno di cui all'articolo 51 del medesimo regolamento sono considerati ammissibili al sostegno se sono legati alla preparazione, all'attuazione o al follow-up della specifica operazione finanziata, compresa la valutazione.

Tali costi di personale comprendono, tra l'altro, i costi del personale appositamente assunto dal beneficiario nell'ambito dell'operazione di promozione o di innovazione e i costi corrispondenti al numero di ore di lavoro prestate per l'operazione di promozione o di innovazione dal personale permanente del beneficiario.

2.   Il beneficiario presenta i documenti giustificativi che precisano in dettaglio il lavoro effettivamente svolto in relazione all'operazione specifica o alle relative azioni, se del caso.

3.   Per determinare i costi di personale relativi all'attuazione di un'operazione da parte del personale permanente del beneficiario, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1 720 ore l'ultimo costo salariale annuo lordo documentato del personale impegnato nell'attuazione dell'operazione.

Articolo 47

Ammissibilità delle spese amministrative

1.   Le spese amministrative sostenute dal beneficiario del sostegno di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dal beneficiario del sostegno di cui all'articolo 51 del medesimo regolamento sono considerate ammissibili al sostegno se sono legate alla preparazione, all'attuazione o al follow-up della specifica operazione finanziata o della relativa azione.

Ai fini dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013, i costi degli audit esterni sono considerati ammissibili al sostegno se tali audit sono effettuati da un organismo esterno indipendente e qualificato.

2.   Le spese amministrative di cui al paragrafo 1 sono considerate ammissibili se non superano il 4 % dei costi ammissibili totali di realizzazione dell'operazione.

3.   Gli Stati membri possono decidere se le spese amministrative di cui al paragrafo 1 siano ammissibili sulla base di un importo forfettario o dei costi effettivi stabiliti sulla base di documenti giustificativi che devono essere presentati dai beneficiari. In quest'ultimo caso, il calcolo di tali costi si basa su principi, norme e metodi contabili utilizzati nello Stato membro in cui il beneficiario è stabilito.

Articolo 48

Ammissibilità dell'imposta sul valore aggiunto

1.   L'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile al sostegno, tranne nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di IVA, se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non considerati soggetti passivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (12).

2.   Affinché l'IVA non recuperabile sia ammissibile, un revisore dei conti giurato o revisore legale del beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del beneficiario.

Articolo 49

Anticipi

Gli Stati membri possono prevedere un sostegno per una data operazione o per una singola azione oggetto della domanda di sostegno a norma degli articoli 45, 46, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, da anticipare ai beneficiari, a condizione che il beneficiario abbia depositato un'apposita cauzione.

Articolo 50

Esclusione

Il sostegno non è concesso ai produttori che coltivano impianti illegali e superfici vitate prive di autorizzazione di cui rispettivamente agli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 51

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'attuazione dei propri programmi di sostegno, l'aiuto di Stato concesso e il sostegno anticipato ai beneficiari alle condizioni specifiche di cui al capo III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.

Se uno Stato membro non effettua una comunicazione prevista dal presente regolamento o se la comunicazione risulta inesatta tenuto conto degli elementi oggettivi di cui dispone, la Commissione può sospendere integralmente o in parte i pagamenti mensili di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio con riguardo al settore vitivinicolo fino a quando la comunicazione non venga effettuata correttamente.

CAPO IV

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 52

Pagamento ai beneficiari

1.   I pagamenti di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono corrisposti integralmente ai beneficiari, fatte salve le disposizioni dell'articolo 28 del presente regolamento.

2.   In deroga all'articolo 49, i pagamenti di cui al paragrafo 1 sono oggetto di controlli preventivi come previsto dall'articolo 54, paragrafo 1.

Articolo 53

Modifiche delle operazioni dei beneficiari

1.   Gli Stati membri possono stabilire norme in merito alle modifiche delle operazioni presentate dai beneficiari e approvate dalle autorità competenti.

Prima di presentare la richiesta di pagamento finale, e in ogni caso prima del controllo in loco che precede il pagamento finale, il beneficiario deve essere autorizzato a presentare modifiche dell'operazione inizialmente approvata, purché esse non compromettano gli obiettivi dell'operazione nel suo insieme, siano debitamente giustificate, comunicate entro i termini stabiliti dalle autorità nazionali e da esse approvate.

2.   Gli Stati membri possono consentire che modifiche di minore entità entro i limiti dell'importo inizialmente approvato del sostegno ammissibile possano essere attuate senza autorizzazione preventiva, a condizione che non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione e i suoi obiettivi generali.

In particolare, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti finanziari tra le azioni che rientrano nell'ambito di un'operazione già approvata fino a un massimo del 20 % degli importi inizialmente approvati per ogni azione, purché non venga superato l'importo totale del sostegno approvato per l'operazione.

Nei loro programmi di sostegno gli Stati membri possono prevedere altre modifiche di minore entità che possono essere attuate senza approvazione preventiva.

Articolo 54

Principi generali

1.   Fatto salvo l'articolo 49, il sostegno è versato una volta stabilito che l'intera operazione o tutte le singole azioni che fanno parte dell'operazione oggetto della domanda di sostegno, a seconda della scelta effettuata dallo Stato membro per la gestione della misura di sostegno in questione, sono state completamente realizzate e sottoposte a controlli amministrativi e, se del caso, a controlli in loco conformemente al capo IV, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.

2.   Fermo restando che, di norma, il sostegno è versato solo dopo l'esecuzione dell'intera operazione, esso viene comunque versato per le singole azioni realizzate se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire le azioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3.   Se dai controlli risulta che l'intera operazione oggetto della domanda di sostegno non è stata completamente attuata per motivi diversi dalla forza maggiore o da circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e se il sostegno è stato versato dopo la realizzazione di singole azioni che fanno parte dell'intera operazione oggetto della domanda di sostegno, gli Stati membri procedono al recupero del sostegno versato.

In tali casi, se è stato versato un anticipo, gli Stati membri possono decidere di applicare una sanzione.

4.   I paragrafi 1 e 3 non si applicano quando le operazioni sostenute a norma degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 non vengono realizzate sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno.

In tali casi, gli Stati membri versano l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, recuperano l'importo pagato in relazione alla parte che non è stata attuata.

L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie approvata in seguito a controlli amministrativi della domanda di sostegno, o modificata in conformità dell'articolo 53 del presente regolamento, e la superficie in cui l'operazione è stata effettivamente realizzata, determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione.

Se la differenza non supera il 20 %, il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione.

Se la differenza è superiore al 20 % ma uguale o inferiore al 50 %, il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione e ridotto del doppio della differenza constatata.

Se la differenza è superiore al 50 %, non è concesso alcun sostegno per l'operazione in questione.

Articolo 55

Tabelle standard dei costi unitari e metodi di controllo

Ai fini degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

se l'importo del sostegno è calcolato sulla base di tabelle standard dei costi unitari basate su un'unità di misura della superficie, l'importo corrisponde alla superficie effettiva misurata conformemente all'articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150;

b)

se decidono di calcolare l'importo del sostegno sulla base di tabelle standard dei costi unitari basate su altre unità di misura o sulla base dei costi effettivi risultanti dai documenti giustificativi che i beneficiari devono presentare in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1, del presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono norme su metodi di controllo adeguati per determinare l'effettivo grado di attuazione dell'operazione.

Articolo 56

Forza maggiore e circostanze eccezionali

Le sanzioni previste alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dal presente regolamento non sono irrogate in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali e in altri casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

CAPO V

MODIFICHE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 57

Modifica del regolamento (CE) n. 555/2008

Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, primo comma, le lettere a), d) e f) sono soppresse;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

2)

gli articoli da 2 a 20 quater sono soppressi;

3)

all'articolo 23, il paragrafo 3 è soppresso.

4)

gli articoli da 24 a 37 ter sono soppressi;

5)

l'articolo 60 è soppresso;

6)

gli articoli 62, 63 e 64 sono soppressi;

7)

all'articolo 65, i paragrafi da 1 a 4 sono soppressi;

8)

l'articolo 66 è soppresso;

9)

gli articoli da 75 a 82 sono soppressi;

10)

gli articoli 96 e 97 sono soppressi;

11)

gli allegati da I a VIII quater sono soppressi.

Articolo 58

Disposizioni transitorie

1.   Le disposizioni del regolamento (CE) n. 555/2008 che sono soppresse in conformità dell'articolo 57 del presente regolamento continuano ad applicarsi alle operazioni che sono state presentate alle autorità competenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri garantiscono che le operazioni cui le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 555/2008 continuano ad applicarsi in conformità del paragrafo 1 siano chiaramente identificate mediante i propri sistemi di gestione e di controllo.

Articolo 59

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (Cfr. pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(7)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

(8)  Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).

(9)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

(11)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(12)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).


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