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Document 32016R1036R(04)
Rettifica del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016)
Rettifica del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016)
GU L 320 del 6.12.2017, p. 33–33
(IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/corrigendum/2017-12-06/oj
6.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/33 |
Rettifica del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 176 del 30 giugno 2016 )
Pagina 28, articolo 2, parte C (CONFRONTO), paragrafo 10, lettera d) (Stadio commerciale), punto i):
anziché:
«i) |
Viene applicato un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale, compresa ogni differenza che può emergere nelle vendite del produttore originale di apparecchiature (Original Equipment Manufacturer — OEM), se rispetto al sistema di distribuzione nei due mercati risulta che il prezzo all'esportazione, compreso quello costruito, si riferisce ad uno stadio commerciale diverso rispetto a quello del valore normale e che la differenza incide sulla comparabilità dei prezzi, ciò che è dimostrato dalle costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi dati commerciali nel mercato interno del paese esportatore. L'importo dell'adeguamento è determinato in funzione del valore di mercato della differenza.» |
leggasi:
«i) |
Viene applicato un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale, compresa ogni differenza che può emergere nelle vendite del produttore originale di apparecchiature (Original Equipment Manufacturer — OEM), se rispetto al sistema di distribuzione nei due mercati risulta che il prezzo all'esportazione, compreso quello costruito, si riferisce ad uno stadio commerciale diverso rispetto a quello del valore normale e che la differenza incide sulla comparabilità dei prezzi, ciò che è dimostrato dalle costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi stadi commerciali nel mercato interno del paese esportatore. L'importo dell'adeguamento è determinato in funzione del valore di mercato della differenza.» |
Pagina 29, articolo 3, lettera a), paragrafo 1:
anziché:
«1. Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio materiale a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato a norma del presente articolo.»
leggasi:
«1. Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato a norma del presente articolo.»
Pagina 29, articolo 3, lettera b), paragrafo 9:
anziché:
«9. L'esistenza di una minaccia di un pregiudizio materiale deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere stato chiaramente prevedibile e deve essere imminente.»
leggasi:
«9. L'esistenza di una minaccia di un pregiudizio notevole deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere stato chiaramente prevedibile e deve essere imminente.»