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Document 32016R0323

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione, del 24 febbraio 2016, che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall'accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio

GU L 66 del 11.3.2016, p. 1–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/323/oj

11.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/323 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2016

che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall'accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 3,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

Un sistema informatizzato deve essere utilizzato principalmente per gli scambi di informazioni di cui agli articoli 8, 15 e 16 del regolamento (UE) n. 389/2012 con riguardo ai prodotti in sospensione dall'accisa. È pertanto necessario stabilire la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca che riportano tali informazioni.

(2)

Al fine di consentire un controllo efficace dei prodotti in sospensione dall'accisa è opportuno che l'autorità richiedente possa chiedere l'iter storico di un movimento di prodotti in sospensione dall'accisa all'interno dell'Unione a un'altra autorità competente indicando il codice di riferimento amministrativo del pertinente documento amministrativo elettronico, assegnato conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (2). È opportuno che le autorità interpellate siano in grado di fornire risposte automatiche a tali richieste. La risposta dovrebbe includere tutti i documenti elettronici e altre informazioni scambiati conformemente alle disposizioni degli articoli da 21 a 25 della direttiva 2008/118/CE.

(3)

Se l'autorità richiedente non conosce il codice di riferimento amministrativo del documento amministrativo elettronico sotto la scorta del quale ha luogo il movimento di prodotti in sospensione dall'accisa all'interno dell'Unione, essa dovrebbe poter ottenere il relativo codice di riferimento amministrativo fornendo altre informazioni sul movimento.

(4)

Per lo svolgimento di indagini sulla conformità degli operatori alle disposizioni dei capi III e IV della direttiva 2008/118/CE è necessario raccogliere informazioni che possono essere reperite soltanto al di fuori del sistema informatizzato. Ai fini del reperimento di tali informazioni il sistema informatizzato dovrebbe pertanto supportare la trasmissione delle richieste di cooperazione amministrativa e delle risposte a tali richieste. Il sistema informatizzato dovrebbe inoltre supportare l'invio di rifiuti giuridicamente giustificati da parte delle autorità interpellate.

(5)

Il sistema informatizzato dovrebbe fornire formati standard per i documenti di assistenza amministrativa reciproca al fine di supportare lo scambio obbligatorio di informazioni se un'irregolarità o un'infrazione alla normativa in materia di accise è stata commessa o si sospetta che sia stata commessa.

(6)

È opportuno garantire che il sistema informatizzato sia utilizzato nello stesso modo per le informazioni oggetto di scambio facoltativo e per le informazioni che devono essere obbligatoriamente scambiate. Gli stessi documenti di assistenza amministrativa reciproca dovrebbero essere utilizzati in entrambi i casi.

(7)

Per le autorità competenti degli Stati membri dovrebbe essere possibile chiedere e ricevere, con mezzi uniformi, un ritorno di informazione sulle azioni di follow-up intraprese sulla base delle informazioni scambiate.

(8)

È opportuno stabilire le modalità che consentono lo scambio di informazioni ai fini della cooperazione amministrativa quando il sistema informatizzato non è disponibile e la registrazione di tali informazioni nel sistema informatizzato quando questo diventa nuovamente disponibile.

(9)

È opportuno definire le situazioni in cui gli Stati membri dovrebbero utilizzare i documenti di assistenza amministrativa reciproca di riserva per lo scambio obbligatorio di informazioni.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall'accisa, il presente regolamento stabilisce le modalità relative ai seguenti aspetti:

a)

la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca scambiati mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 389/2012 ai fini degli articoli 8, 15 e 16 dello stesso regolamento;

b)

la struttura e il contenuto delle comunicazioni di ritorno di informazione sulle azioni di follow-up intraprese a seguito della cooperazione su richiesta o della trasmissione facoltativa di informazioni;

c)

le norme e le procedure che devono essere utilizzate dalle autorità competenti che si scambiano documenti di assistenza amministrativa reciproca;

d)

la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca di riserva e le norme e procedure relative al loro uso.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«movimento», il movimento tra due o più Stati membri di prodotti in sospensione dall'accisa ai sensi del capo IV della direttiva 2008/118/CE;

b)

«sistema di posta protetta CCN», il servizio di posta elettronica protetta fornito nell'ambito della rete CCN/CSI.

Articolo 3

Struttura e contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca

1.   I documenti di assistenza amministrativa reciproca sono redatti in conformità all'allegato I.

2.   Ove siano necessari codici per completare alcuni campi di dati nei documenti di assistenza amministrativa reciproca in conformità all'allegato I del presente regolamento, si utilizzano i codici elencati nell'allegato II del presente regolamento, nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione (3) e nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (4) secondo quanto indicato nelle tabelle dell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II

COOPERAZIONE SU RICHIESTA

SEZIONE I

Richieste di scaricare informazioni contenute nel sistema informatizzato

Articolo 4

Richiesta di scaricare informazioni nel caso in cui l'autorità richiedente sia a conoscenza del codice di riferimento amministrativo di un movimento

1.   Se l'autorità richiedente è a conoscenza del codice di riferimento amministrativo del documento amministrativo elettronico sotto la scorta del quale si svolge un movimento, assegnato in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, essa può chiedere qualsiasi documento di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 e qualsiasi altro documento concernente il movimento.

A tal fine l'autorità richiedente invia all'autorità interpellata nello Stato membro di spedizione il documento «Richiesta di scaricamento relativa a un movimento» di cui all'allegato I, tabella 1. La richiesta riporta il codice di riferimento amministrativo del documento amministrativo elettronico sotto la cui scorta si svolge il movimento.

2.   Se l'autorità interpellata è a conoscenza del codice di riferimento amministrativo, essa risponde alle richieste effettuate in conformità al paragrafo 1 utilizzando il documento «Risposta di scaricamento relativa a un movimento» di cui all'allegato I, tabella 2, indicando lo stato del movimento.

L'autorità interpellata trasmette inoltre il documento «Iter storico di un movimento» di cui all'allegato I, tabella 3, contenente una copia del documento amministrativo elettronico sotto la scorta del quale si svolge il movimento e la copia di eventuali altri documenti relativi allo stesso.

3.   Se l'autorità interpellata non è a conoscenza del codice di riferimento amministrativo, essa risponde alle richieste effettuate in conformità al paragrafo 1 utilizzando il documento «Risposta di scaricamento relativa a un movimento» indicando nel dato relativo allo stato «nessuno».

Articolo 5

Richiesta di scaricare informazioni nel caso in cui l'autorità richiedente non sia a conoscenza del codice di riferimento amministrativo

1.   Se il codice o i codici di riferimento amministrativi di uno o più documenti amministrativi elettronici che l'autorità richiedente cerca di ottenere non sono noti e la stessa autorità ritiene che lo Stato membro di spedizione sia un altro Stato membro, essa può chiedere che l'autorità competente di un altro Stato membro effettui una ricerca per ottenere un elenco di documenti amministrativi elettronici sotto la scorta dei quali si svolgono i movimenti interessati.

A tal fine l'autorità richiedente invia all'autorità interpellata il documento «Richiesta generale» di cui all'allegato I, tabella 4. La richiesta indica i criteri di ricerca pertinenti e comprende eventuali informazioni a sostegno della scelta di tali criteri.

2.   L'autorità interpellata risponde alle richieste presentate in conformità al paragrafo 1 inviando un elenco di documenti amministrativi elettronici che corrispondono ai criteri di ricerca selezionati in conformità al paragrafo 1, secondo comma, identificati mediante i rispettivi codici di riferimento amministrativi, tramite il documento «Elenco di e-AD a seguito di una ricerca generale» di cui all'allegato I, tabella 5.

3.   Se nessun documento corrisponde ai criteri di ricerca selezionati in conformità al paragrafo 1, secondo comma, o il numero dei codici di riferimento amministrativi che corrispondono ai criteri di ricerca selezionati è superiore a 99, l'autorità interpellata trasmette all'autorità richiedente il documento «Rifiuto di richiesta generale» di cui all'allegato I, tabella 6.

SEZIONE II

Richieste di informazioni non contenute nel sistema informatizzato

Articolo 6

Richieste di informazioni e di indagini amministrative

1.   Le richieste di informazioni relative ai prodotti in sospensione dall'accisa che non sono contenute nel sistema informatizzato sono effettuate inviando il documento «Richiesta generale di cooperazione amministrativa» di cui all'allegato I, tabella 7. Il tipo di richiesta deve essere impostato su «Cooperazione amministrativa».

2.   Ogni richiesta inoltrata a norma del paragrafo 1 può riguardare uno o più operatori economici registrati nello Stato membro dell'autorità richiedente in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 389/2012. Essa non può riguardare più di un operatore economico registrato nello Stato membro dell'autorità interpellata.

3.   Dopo aver effettuato le indagini necessarie, l'autorità interpellata ne comunica i risultati all'autorità richiedente per mezzo del documento «Risultati della cooperazione amministrativa» di cui all'allegato I, tabella 10.

SEZIONE III

Termini e rifiuti

Articolo 7

Termini

1.   Un'autorità richiedente può ricordare a un'autorità interpellata che non ha ancora risposto a una precedente richiesta di cooperazione inviando il documento «Messaggio di sollecito di cooperazione amministrativa» di cui all'allegato I, tabella 9.

2.   Se non risponde alla richiesta entro i termini stabiliti all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012, l'autorità interpellata ne spiega i motivi nel documento «Messaggio di risposta» di cui all'allegato I, tabella 8, del presente regolamento.

Articolo 8

Rifiuto di cooperare

Se l'autorità interpellata rifiuta di trattare una richiesta di informazioni, di effettuare un'indagine amministrativa relativa alle informazioni richieste o di fornire le informazioni richieste, ne informa l'autorità richiedente utilizzando il sistema di posta protetta CCN indicando almeno i seguenti elementi:

a)

l'identificativo di correlazione del follow-up del pertinente documento di assistenza amministrativa reciproca inviato dall'autorità richiedente, quale indicato nell'allegato II, elenco di codici 1;

b)

la data della decisione di rifiutare la richiesta;

c)

l'identità dell'autorità interpellata che comunica il rifiuto;

d)

i motivi del rifiuto in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 25 o all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012.

Essa invia tale comunicazione non appena presa la decisione e in ogni caso entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

CAPO III

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SENZA PREVENTIVA RICHIESTA

Articolo 9

Scambio facoltativo di informazioni

1.   In casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lo scambio facoltativo di informazioni di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 389/2012 è effettuato utilizzando il documento «Risultati della cooperazione amministrativa» di cui all'allegato I, tabella 10.

2.   Se lo scambio facoltativo di informazioni riguarda i risultati di un controllo documentale o fisico di prodotti durante un movimento, tali risultati sono trasmessi utilizzando il documento «Relazione sul controllo» di cui all'allegato I, tabella 11.

Articolo 10

Scambio obbligatorio di informazioni — prodotti in sospensione dall'accisa cui si applicano le disposizioni del capo III della direttiva 2008/118/CE o prodotti ricevuti da un destinatario registrato

Se si riscontra uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 389/2012 a seguito di un controllo documentale o fisico di prodotti presso i locali di un destinatario registrato ai sensi dell'articolo 4, punto 9, della direttiva 2008/118/CE (di seguito «destinatario registrato») o di un depositario autorizzato ai sensi dell'articolo 4, punto 1, di tale direttiva (di seguito «depositario autorizzato»), la trasmissione obbligatoria delle informazioni necessarie è effettuata utilizzando il documento «Risultati della cooperazione amministrativa» di cui all'allegato I, tabella 10, del presente regolamento.

Il documento «Risultati della cooperazione amministrativa» è inviato alle autorità competenti dello Stato membro interessato entro sette giorni dalla data del controllo.

Articolo 11

Scambio obbligatorio di informazioni — relazione sul controllo

Se si riscontra uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 389/2012 a seguito di un controllo documentale o fisico di prodotti durante un movimento, la trasmissione obbligatoria della relazione sul controllo è effettuata utilizzando il documento «Relazione sul controllo» di cui all'allegato I, tabella 11, del presente regolamento.

Il documento «Relazione sul controllo» è inviato alle autorità competenti dello Stato membro interessato entro sette giorni dalla data del controllo.

Articolo 12

Scambio obbligatorio di informazioni — interruzione definitiva di un movimento

Se un'autorità competente viene a conoscenza dell'interruzione definitiva di un movimento a motivo di uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 389/2012, la trasmissione obbligatoria di tali informazioni è effettuata utilizzando il documento «Interruzione di movimento» di cui all'allegato I, tabella 13, del presente regolamento.

Il documento «Interruzione di movimento» è trasmesso alle autorità competenti degli Stati membri interessati entro un giorno dal momento in cui l'autorità competente di cui al primo comma viene a conoscenza dell'interruzione definitiva.

Articolo 13

Scambio obbligatorio di informazioni — notifica di allarme o rifiuto

Se un'autorità competente viene a conoscenza del fatto che prodotti in sospensione dall'accisa spediti a un destinatario registrato o a un depositario autorizzato non sono stati richiesti, o che il contenuto del documento amministrativo elettronico riguardante prodotti in sospensione dall'accisa spediti a un destinatario registrato o a un depositario autorizzato non è corretto, e l'autorità competente sospetta che ciò sia dovuto a uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b) e c) o e), del regolamento (UE) n. 389/2012, essa invia all'autorità competente dello Stato membro di spedizione il documento «Allarme o rifiuto di e-AD» di cui all'allegato I, tabella 14, del presente regolamento.

Il documento «Allarme o rifiuto di e-AD» è trasmesso all'autorità competente dello Stato membro di spedizione entro un giorno dal momento in cui l'autorità competente viene a conoscenza dei fatti di cui al primo comma.

Articolo 14

Scambio obbligatorio di informazioni — relazioni sull'evento

Se un'autorità competente viene a conoscenza di fatti concernenti un movimento diversi da quelli indicati agli articoli 10, 11, 12 o 13 e se detta autorità sospetta che siano in relazione con uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 389/2012, la trasmissione obbligatoria delle informazioni necessarie è effettuata utilizzando il documento «Relazione sull'evento» di cui all'allegato I, tabella 12, del presente regolamento.

Il documento «Relazione sull'evento» è trasmesso entro sette giorni dal momento in cui l'autorità competente viene a conoscenza dei fatti di cui al primo comma.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 15

Indisponibilità del sistema informatizzato e ricorso al documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva

1.   Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2012, gli Stati membri possono considerare il sistema informatizzato indisponibile nei seguenti casi:

a)

il sistema informatizzato non è disponibile a causa di guasti informatici o di telecomunicazione;

b)

si verificano malfunzionamenti di rete che non sono sotto il controllo diretto della Commissione o dello Stato membro interessato;

c)

forza maggiore;

d)

manutenzione programmata notificata almeno quarantotto ore prima dell'inizio previsto del periodo di manutenzione.

2.   Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2012 il documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva indica il tipo di documento di assistenza amministrativa reciproca che sostituisce. Le informazioni richieste sono redatte secondo quanto indicato nelle tabelle dell'allegato I del presente regolamento, sotto forma di dati espressi come nel documento di assistenza amministrativa reciproca. Tutti i dati nonché i gruppi e i sottogruppi di dati cui detti dati appartengono sono identificati dai numeri e dalle lettere riportati nelle colonne A e B delle tabelle corrispondenti dell'allegato I.

Il documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva è scambiato con qualsiasi mezzo scelto di comune accordo dalle autorità competenti interessate.

3.   Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile, le informazioni scambiate a norma del paragrafo 2 sono trasmesse mediante il sistema informatizzato sotto forma dei documenti di assistenza amministrativa reciproca appropriati.

Articolo 16

Ritorno di informazione sulle azioni di follow-up intraprese a seguito di uno scambio di informazioni

1.   Una richiesta di ritorno di informazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 15, paragrafo 2, o dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012 contiene almeno i seguenti dati:

a)

l'identificativo di correlazione del follow-up del pertinente documento di assistenza amministrativa reciproca inviato dall'autorità competente che chiede il ritorno di informazione, quale indicato nell'allegato II, elenco di codici 1, del presente regolamento;

b)

la data o le date in cui tali informazioni sono state fornite.

2.   Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 15, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012, un ritorno di informazione su un'azione di follow-up contiene almeno i seguenti dati:

a)

l'identificativo di correlazione del follow-up del documento di assistenza amministrativa reciproca inviato dall'autorità competente che chiede il ritorno di informazione, quale indicato nell'allegato II, elenco di codici 1, del presente regolamento;

b)

l'identità dell'autorità competente che fornisce il ritorno di informazione;

c)

informazioni sulle azioni di follow-up intraprese sulla base dei dati forniti.

3.   Il ritorno di informazione è chiesto e trasmesso utilizzando il sistema di posta protetta CCN.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013, sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 9).

(4)  Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative al movimento di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).


ALLEGATO I

STRUTTURA DEI MESSAGGI COMUNI

Messaggi elettronici utilizzati per lo scambio di informazioni sui prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa

NOTE ESPLICATIVE

(1)

I dati dei messaggi elettronici utilizzati per lo scambio di informazioni sui prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE e all'articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) n. 389/2012, sono strutturati in gruppi e, se del caso, in sottogruppi di dati. Informazioni particolareggiate sui dati e sul loro utilizzo figurano nelle tabelle del presente allegato, nelle quali:

(a)

la colonna A riporta il codice numerico (numero) attribuito a ciascun gruppo e sottogruppo di dati; ciascun sottogruppo segue lo stesso numero progressivo del (sotto) gruppo di dati di cui fa parte (ad esempio: se il numero del gruppo di dati è 1, un sottogruppo di questo gruppo di dati è 1.1 e un sottogruppo di questo sottogruppo è 1.1.1);

(b)

la colonna B riporta il codice alfabetico (lettera) attribuito a ciascun dato in un (sotto)gruppo di dati;

(c)

la colonna C identifica il (sotto)gruppo di dati o il dato;

(d)

la colonna D riporta per ciascun (sotto)gruppo di dati o per ciascun dato un valore indicante se l'inserimento del dato corrispondente è:

«R» (richiesto), ossia il dato deve essere fornito; quando un (sotto)gruppo di dati è «O» (opzionale) o «C» (condizionale), i dati di quel gruppo possono comunque essere «R» (richiesti) se le autorità competenti dello Stato membro hanno deciso che i dati di tale (sotto)gruppo devono essere inseriti o se si applica la condizione corrispondente,

«O» (opzionale), ossia l'inserimento del dato è facoltativo per la persona che trasmette il messaggio (lo speditore o il destinatario), tranne se lo Stato membro ha stabilito che i dati devono essere forniti conformemente all'opzione prevista nella colonna E per alcuni dei (sotto)gruppi di dati o dei dati facoltativi,

«C» (condizionale), ossia l'utilizzo del (sotto)gruppo di dati o dei dati dipende da altri (sotto)gruppi o da altri dati contenuti nello stesso messaggio;

(e)

la colonna E indica le condizioni da cui dipende l'inserimento dei dati, specifica, se del caso, l'utilizzo dei dati opzionali e precisa quali dati devono essere forniti dalle autorità competenti;

(f)

la colonna F contiene spiegazioni, ove necessario, sulla compilazione del messaggio;

(g)

la colonna G indica:

per alcuni (sotto)gruppi di dati un numero seguito dal carattere «x» indicante quante volte il (sotto)gruppo di dati può essere ripetuto nel messaggio (valore per difetto = 1),

per ciascun dato, ad eccezione dei dati indicanti l'ora o la data, le caratteristiche che identificano il tipo e la lunghezza del dato; i codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

a

alfabetico,

n

numerico,

an

alfanumerico.

Il numero che segue il codice indica la lunghezza ammissibile del dato. I due puntini prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che il dato può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali.

Per i dati indicanti l'ora o la data, la menzione «date», «time» o «dateTime» significa che la data, l'ora o la data e l'ora devono essere indicate utilizzando la norma ISO 8601 per la notazione di data e ora.

(2)

Le abbreviazioni seguenti sono utilizzate nelle tabelle del presente allegato:

e-AD: documento amministrativo elettronico

ARC: codice di riferimento amministrativo

SEED: sistema per lo scambio di dati relativi alle accise [System for Exchange of Excise Data — la banca dati elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 389/2012];

Codice NC: Codice della nomenclatura combinata

MRN: Numero di riferimento del movimento

LRN: Numero di riferimento locale

LNG: Lingua

IVA: Imposta sul valore aggiunto

ACO: Cooperazione amministrativa

Tabella 1

Richiesta di scaricamento relativa a un movimento

(di cui all'articolo 4)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Identificatore di correlazione della richiesta

R

 

Per ciascuno Stato membro il valore di <Identificatore di correlazione della richiesta> assegnato a una richiesta di scaricamento relativa a un movimento deve essere unico.

an..44

2

e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

[cfr. l’elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an21

 

b

Numero progressivo

R

 

 

n..2

Tabella 2

Richiesta di scaricamento relativa a un movimento

(di cui all'articolo 4)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Identificatore di correlazione della richiesta

R

 

Per ciascuno Stato membro il valore di <Identificatore di correlazione della richiesta> assegnato a una richiesta di scaricamento relativa a un movimento deve essere unico.

an..44

2

e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

[cfr. l’elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an21

 

b

Numero progressivo

R

 

 

n..2

 

c

Stato

R

 

I valori possibili di <Status> sono:

X01

=

Accettato

X02

=

Cancellato

X03

=

Consegnato

X04

=

Deviato

X05

=

Respinto

X06

=

Sostituito

X07

=

e-AD chiuso manualmente

X08

=

Rifiutato

X09

=

Nessuno

X10

=

Parzialmente rifiutato

X11

=

Esportazione

X12

=

Accettato per l'esportazione

X13

=

Fermato

an3

Tabella 3

Iter storico di un movimento

(di cui all'articolo 4)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Identificatore di correlazione della richiesta

R

 

Per ciascuno Stato membro il valore di <Identificatore di correlazione della richiesta> assegnato all'iter storico di un movimento deve essere unico.

an..44

2

Tutti gli e-AD convalidati

R

 

L'insieme di tutte le bozze di documenti amministrativi elettronici e dei documenti amministrativi elettronici relativi alla circolazione, la cui struttura figura nella tabella 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009

99x

3

Tutte le NOTE di ricevimento/di esportazione

O

 

L'insieme di tutti messaggi «Nota di ricevimento/Nota di esportazione» relativi al movimento, la cui struttura figura nell'allegato I, tabella 6, del regolamento (CE) n. 684/2009

99x

4

Ultima notifica di e-AD deviato

O

 

Il contenuto dell'ultimo messaggio «Notifica di cambio di destinazione/Notifica di frazionamento» relativo al movimento, la cui struttura figura nell'allegato I, tabella 4, del regolamento (CE) n. 684/2009

1x

5

Tutte le relazioni di controllo

O

 

L'insieme di tutti messaggi «Relazione di controllo» relativi al movimento, la cui struttura figura nella tabella 11

99x

6

Tutte le relazioni sull'evento

O

 

L'insieme di tutti messaggi «Relazione sull'evento» relativi al movimento, la cui struttura figura nella tabella 12

99x

7

Tutte le spiegazioni del ritardo di consegna

O

 

L'insieme di tutti i messaggi «Spiegazioni del ritardo di consegna» relativi al movimento

99x

7.1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Ruolo del messaggio

R

 

I valori possibili sono:

1

=

spiegazione del ritardo nell'invio della nota di ricevimento/di esportazione

2

=

spiegazione del ritardo nell'indicare la destinazione

n1

 

b

Data e ora di convalida della spiegazione del ritardo

C

«R» dopo l'esito positivo della convalida

Non si applica negli altri casi

 

dateTime

 

c

Tipo di notificatore

R

 

I valori possibili sono:

1

=

Speditore

2

=

Destinatario

n1

 

d

Identificazione del notificatore R an13 Rule072

R

 

L'<Identificazione del notificatore> è un codice accisa dell'operatore valido.

[cfr. l’elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013]

an13

 

e

Codice spiegazione

R

 

(cfr. l’elenco codici 7 nell'allegato II)

n..2

 

f

Informazioni complementari

C

«R» se <Codice spiegazione> è «Altro»

«O» negli altri casi

(cfr. il codice spiegazione nel riquadro 7.1e)

 

an..350

 

g

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

7.2

e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

[cfr. l’elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an21

 

b

Numero progressivo

R

 

 

n..2

8

Tutte le notifiche di esportazione

O

 

L'insieme di tutti i messaggi «Notifica di esportazione accettata» relativi al movimento

99x

8.1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Data e ora del rilascio

R

 

 

dateTime

8.2

e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

R

 

 

99x

 

a

ARC

R

 

[cfr. elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an21

 

b

Numero progressivo

R

 

 

n..2

8.3

OPERATORE Destinatario

C

«R» se: <Tipo di messaggio> di tutti i e-AD non è «Presentazione per esportazione (domiciliazione)»

Non si applica negli altri casi

I tipi di messaggio possibili sono:

1

=

Presentazione standard (da utilizzare in tutti i casi tranne quando la presentazione riguarda un'esportazione con domiciliazione)

2

=

Presentazione per esportazione con domiciliazione [applicazione dell'articolo 283 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(1)]

Il tipo di messaggio non deve comparire nell'e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 684/2009

 

 

a

Identificazione dell'operatore

C

«R» se:<Codice del tipo di destinazione> è:

«Destinazione — Deposito fiscale»

«Destinazione — Destinatario registrato»

«Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente»

«Destinazione — Consegna diretta»

«O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione — Esportazione»

Non si applica negli altri casi

I valori possibili di <Identificazione dell'operatore> sono indicati nella tabella seguente:

Codice del tipo di destinazione

OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore

OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore

1 -

Destinazione— Deposito fiscale

Codice accisa (1)

Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (5)

2 -

Destinazione — Destinatario registrato

Codice accisa (2)

Qualsiasi identificazione (6)

3 -

Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente

Riferimento dell'autorizzazione temporanea (4)

Qualsiasi identificazione (6)

4 -

Destinazione — Consegna diretta

Codice accisa (3)

(Non si applica)

5 -

Destinazione — Destinatario esentato

(Non si applica)

Qualsiasi identificazione (6)

6 -

Destinazione — Esportazione

Codice IVA (facoltativo)

(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)

[cfr. l’elenco codici 1 e elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013, se pertinente]

I codici del tipo di destinazione possibili sono i seguenti:

1

=

Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]

2

=

Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]

3

=

Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]

4

=

Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)

5

=

Destinatario esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]

6

=

Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]

8

=

Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)

an..16

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

h

Codice EORI

C

«O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione — Esportazione»

Non si applica negli altri casi

Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE

I codici del tipo di destinazione possibili sono i seguenti:

1

=

Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]

2

=

Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]

3

=

Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]

4

=

Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)

5

=

Destinatario esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]

6

=

Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]

8

=

Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)

an..17

8.4

UFFICIO Luogo di esportazione

O

 

 

 

 

a

Numero di riferimento dell'ufficio

R

 

[cfr. l’elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

8.5

ACCETTAZIONE DELL'ESPORTAZIONE

R

 

 

 

 

a

Numero di riferimento dell'ufficio doganale speditore

R

 

[cfr. l’elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

 

b

Identificazione del funzionario doganale speditore

O

 

 

an..35

 

c

Data di accettazione

R

 

 

data

 

d

MRN di esportazione

R

 

Un numero valido di MRN o di DAU, convalidato con dati doganali, secondo il caso.

MRN

=

numero di riferimento del movimento

DAU

=

Documento amministrativo unico

an..21

9

Tutte le notifiche di rifiuto da parte delle autorità doganali

O

 

L'insieme di tutti i messaggi "Rifiuto dell'e-AD da parte delle autorità doganali" relativi al movimento

99x

9.1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Data e ora del rilascio

R

 

 

dateTime

9.2

Bozza di e-AD

C

In caso di rifiuto all'importazione deve essere consegnata una bozza dell'e-AD, in caso di rifiuto all'esportazione devono essere consegnati uno o più e-AD convalidati.

(cfr. Tutti i e-AD convalidati nel riquadro 9.3)

 

 

 

a

Numero di riferimento locale

R

 

 

an..22

9.3

Tutti gli e-AD convalidati

C

In caso di rifiuto all'importazione deve essere consegnata una bozza dell'e-AD, in caso di rifiuto all'esportazione devono essere consegnati uno o più e-AD convalidati.

(cfr. Bozza di e-AD nel riquadro 9.2)

 

99x

 

a

ARC

R

 

[cfr. l’elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an21

 

b

Numero progressivo

R

 

 

n..2

9.4

RIFIUTO

R

 

 

 

 

a

Data e ora del rifiuto

R

 

 

dateTime

 

b

Codice del motivo del rifiuto

R

 

I valori possibili sono:

1

=

Dati relativi all'importazione non disponibili

2

=

Il contenuto dell'e-AD non corrisponde ai dati relativi all'importazione

3

=

Dati relativi all'esportazione non disponibili

4

=

Il contenuto dell'e-AD non corrisponde ai dati relativi all'esportazione

5

=

I prodotti sono rifiutati per il regime di esportazione

n1

9.5

Diagnosi delle verifiche incrociate all'esportazione

C

«R» se <Codice del motivo del rifiuto> è «Il contenuto dell'e-AD non corrisponde ai dati relativi all'esportazione»

Non si applica negli altri casi

(cfr. il codice del motivo del rifiuto nel riquadro 9.4b)

 

 

 

a

LRN di esportazione

C

Almeno uno dei seguenti attributi deve essere presente:

<MRN di esportazione>

<LRN di esportazione>

(cfr. MRN di esportazione nel riquadro 9.5b)

 

an..22

 

b

MRN di esportazione

C

Almeno uno dei seguenti attributi deve essere presente:

<MRN di esportazione>

<LRN di esportazione>

(cfr. LRN di esportazione nel riquadro 9.5a)

Un numero valido di MRN o di DAU, convalidato con dati doganali, secondo il caso.

MRN

=

numero di riferimento del movimento

DAU

=

Documento amministrativo unico

an..21

9.6

DIAGNOSI

R

 

 

999x

 

a

ARC

R

 

[cfr. l’elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an21

 

b

Riferimento unico del corpo di dati

R

 

 

n..3

 

c

Codice diagnosi

R

 

I valori possibili sono:

1

=

ARC sconosciuto

2

=

il riferimento unico del corpo di dati non esiste nell'e-AD

3

=

non esiste un ARTICOLO corrispondente nella dichiarazione di esportazione

4

=

il peso/la massa non corrispondono

5

=

il codice del tipo di destinazione dell'e-AD non è l'esportazione

6

=

i codici NC non corrispondono

n1

9.7

OPERATORE Destinatario

C

«R» se: <Tipo di messaggio> di tutti i e-AD non è «Presentazione per esportazione (domiciliazione)»

Non si applica negli altri casi

I tipi di messaggio possibili sono:

1

=

Presentazione standard (da utilizzare in tutti i casi tranne quando la presentazione riguarda un'esportazione con domiciliazione)

2

=

Presentazione per esportazione con domiciliazione [applicazione dell'articolo 283 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (1)]

Il tipo di messaggio non deve comparire nell'e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 684/2009

 

 

a

Identificazione dell'operatore

C

«R» se: <Codice del tipo di destinazione> è:

«Destinazione — Deposito fiscale»

«Destinazione — Destinatario registrato»

«Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente»

«Destinazione — Consegna diretta»

«O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione — Esportazione»

Non si applica negli altri casi

I valori possibili di <Identificazione dell'operatore> sono indicati nella tabella seguente:

Codice del tipo di destinazione

OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore

OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore

1 -

Destinazione — Deposito fiscale

Codice accisa (7)

Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (11)

2 -

Destinazione — Destinatario registrato

Codice accisa (8)

Qualsiasi identificazione (12)

3 -

Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente

Riferimento dell'autorizzazione temporanea (10)

Qualsiasi identificazione (12)

4 -

Destinazione — Consegna diretta

Codice accisa (9)

(Non si applica)

5 -

Destinazione — Destinatario esentato

(Non si applica)

Qualsiasi identificazione (12)

6 -

Destinazione — Esportazione

Codice IVA (facoltativo)

(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)

[cfr. elenco codici 1 e elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013, se pertinente]

I codici del tipo di destinazione possibili sono i seguenti:

1

=

Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]

2

=

Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]

3

=

Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]

4

=

Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)

5

=

Destinatario esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]

6

=

Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]

8

=

Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)

an..16

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

9.8

UFFICIO Luogo di esportazione

O

 

 

 

 

a

Numero di riferimento dell'ufficio

R

 

[cfr. l’elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

10

Possibile interruzione di movimento

O

 

Il contenuto del messaggio «Possibile interruzione di movimento» relativo al movimento, la cui struttura figura nella tabella 13

1x

11

Possibile annullamento dell'e-AD

O

 

Il contenuto del messaggio «Possibile annullamento dell'e-AD» relativo al movimento, la cui struttura figura nell'allegato I, tabella 2, del regolamento (CE) n. 684/2009

1x

12

Tutti i cambiamenti di destinazione

O

 

L'insieme di tutti messaggi «Cambiamento di destinazione» relativi al movimento, la cui struttura figura nell'allegato I, tabella 3, del regolamento (CE) n. 684/2009

99x

13

Tutte le notifiche di allarme o rifiuto di e-AD

O

 

L'insieme di tutti messaggi «allarme o rifiuto di e-AD» relativi al movimento, la cui struttura figura nella tabella 14

99x

13.1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Data e ora di convalida dell'allarme o rifiuto

C

«R» dopo l'esito positivo della convalida

Non si applica negli altri casi

 

dateTime

13.2

e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

[cfr. l’elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an21

 

b

Numero progressivo

R

 

 

n..2

13.3

OPERATORE Destinatario

R

 

 

 

 

a

Identificazione dell'operatore

C

«R» se: <Codice del tipo di destinazione> è:

«Destinazione Deposito fiscale»

«Destinazione Destinatario registrato»

«Destinazione Destinatario registrato temporaneamente»

«Destinazione Consegna diretta»

«O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione Esportazione»

Non si applica negli altri casi

I valori possibili di <Identificazione dell'operatore> sono indicati nella tabella seguente:

Codice del tipo di destinazione

OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore

OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore

1 -

Destinazione — Deposito fiscale

Codice accisa (13)

Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (17)

2 -

Destinazione — Destinatario registrato

Codice accisa (14)

Qualsiasi identificazione (17)

3 -

Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente

Riferimento dell'autorizzazione temporanea (16)

Qualsiasi identificazione (17)

4 -

Destinazione — Consegna diretta

Codice accisa (15)

(Non si applica)

5 -

Destinazione — Destinatario esentato

(Non si applica)

Qualsiasi identificazione (18)

6 -

Destinazione — Esportazione

Codice IVA (facoltativo)

(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)

[cfr. l’elenco codici 1 e elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013, se pertinente]

I codici del tipo di destinazione possibili sono i seguenti:

1

=

Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]

2

=

Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]

3

=

Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]

4

=

Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)

5

=

Destinatario esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]

6

=

Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]

8

=

Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)

an..16

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

13.4

UFFICIO di destinazione

R

 

 

 

 

a

Numero di riferimento dell'ufficio

R

 

[cfr. l’elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

13.5

ALLARME

R

 

 

 

 

a

Data dell'allarme

R

 

 

data

 

b

Indicatore di e-AD rifiutato

R

 

Il formato booleano è digitale: «0» o «1» («0» = No o Falso; «1» = Sì o Vero)

n1

13.6

Codice del MOTIVO DELL'ALLARME O DEL RIFIUTO DI e-AD

C

«R» se <indicatore di e-AD rifiutato> è vero

«O» se <indicatore di e-AD rifiutato> è falso

(cfr. l’indicatore di e-AD rifiutato nel riquadro 13.5b)

 

9x

 

a

Codice del motivo dell'allarme o del rifiuto di e-AD

R

 

(cfr. l’elenco codici 5 nell'allegato II)

n..2

 

b

Informazioni complementari

C

«R» se <Codice del motivo dell'allarme o del rifiuto dell'e-AD> è «Altro»

«O» negli altri casi

(cfr. Codice del motivo dell'allarme o del rifiuto dell'e-AD nel riquadro 13.6a)

an..350

 

c

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

14

Tutte le spiegazioni sui motivi del difetto

O

 

 

99x

14.1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Tipo di notificatore

R

 

I valori possibili sono:

1

=

Speditore

2

=

Destinatario

n1

 

b

Data e ora di convalida della spiegazione del difetto

C

«R» dopo l'esito positivo della convalida

Non si applica negli altri casi

 

dateTime

14.2

e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

[cfr. l’elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an21

 

b

Numero progressivo

R

 

 

n..2

14.3

OPERATORE Speditore

C

«R» se <Tipo di notificatore> è «Speditore»

Non si applica negli altri casi

(cfr. il tipo di notificatore nel riquadro 14.1 a)

 

 

 

a

Codice accisa dell'operatore

R

 

Per OPERATORE Speditore

Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>

Il <Codice del tipo di operatore> dell'<OPERATORE> di riferimento deve essere:

«Depositario autorizzato» O

«Speditore registrato»

Per OPERATORE Luogo di spedizione

Un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> (codice accisa nella banca dati SEED)

[cfr. l’elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013]

an13

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

14.4

UFFICIO di spedizione importazione

C

«O» se <Tipo di notificatore> è «Speditore»

Non si applica negli altri casi

(cfr. il tipo di notificatore nel riquadro 14.1 a)

 

 

 

a

Numero di riferimento dell'ufficio

R

 

[cfr. l’elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

14.5

OPERATORE Destinatario

C

«R» se <Tipo di notificatore> non è «Speditore»

Non si applica negli altri casi

(cfr. il tipo di notificatore nel riquadro 14.1 a)

 

 

 

a

Identificazione dell'operatore

C

«R» se: <Codice del tipo di destinazione> è:

«Destinazione — Deposito fiscale»

«Destinazione— Destinatario registrato»

«Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente»

«Destinazione — Consegna diretta»

«O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione— Esportazione»

Non si applica negli altri casi

I valori possibili di <Identificazione dell'operatore> sono indicati nella tabella seguente:

Codice del tipo di destinazione

OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore

OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore

1 -

Destinazione — Deposito fiscale

Codice accisa (19)

Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (23)

2 -

Destinazione — Destinatario registrato

Codice accisa (20)

Qualsiasi identificazione (24)

3 -

Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente

Riferimento dell'autorizzazione temporanea (22)

Qualsiasi identificazione (24)

4 -

Destinazione — Consegna diretta

Codice accisa (21)

(Non si applica)

5 -

Destinazione — Destinatario esentato

(Non si applica)

Qualsiasi identificazione (24)

6 -

Destinazione — Esportazione

Codice IVA (facoltativo)

(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)

8 -

Destinazione sconosciuta

(Non si applica)

(Non si applica)

[cfr. l’elenco codici 1 e elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013, se pertinente]

I codici del tipo di destinazione possibili sono i seguenti:

1

=

Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]

2

=

Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]

3

=

Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]

4

=

Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)

5

=

Destinatario esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]

6

=

Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]

8

=

Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)

an..16

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

h

Codice EORI

C

«O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione — Esportazione»

Non si applica negli altri casi

Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE

I codici del tipo di destinazione possibili sono i seguenti:

1

=

Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]

2

=

Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]

3

=

Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]

4

=

Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)

5

=

Destinatario esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]

6

=

Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]

8

=

Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)

an..17

14.6

ANALISI

C

Deve essere presente almeno uno dei gruppi di dati <ANALISI> o <Corpo dell'ANALISI>

 

 

 

a

Data dell'analisi

R

 

 

data

 

b

Spiegazione globale

O

 

 

an..350

 

c

LNG_della spiegazione globale

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

14.7

Corpo dell'analisi

C

Deve essere presente almeno uno dei gruppi di dati <ANALISI> o <Corpo dell'ANALISI>

 

999x

 

a

Riferimento unico del corpo di dati

R

 

Si riferisce a <Riferimento unico del corpo di dati> del corpo dell'e-AD dell'e-AD associato E deve essere unico all'interno del messaggio.

n..3

 

b

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

[cfr. l’elenco codici 11 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an4

 

c

Spiegazione

O

 

 

an..350

 

d

LNG_della spiegazione

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

e

Quantità effettiva

O

 

 

n..15,3

15

Tutti i messaggi di sollecito per movimenti di prodotti sottoposti ad accisa

O

 

 

99x

15.1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Tipo di messaggio

R

 

I valori possibili sono:

1

=

messaggio di sollecito alla scadenza del termine per effettuare il cambiamento di destinazione (o il frazionamento)

2

=

messaggio di sollecito alla scadenza del termine per inviare la nota di ricevimento/di esportazione

3

=

messaggio di sollecito alla scadenza del termine per indicare le informazioni sulla destinazione (articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE)

n1

 

b

Data e ora dell'invio del sollecito

R

 

 

dateTime

 

c

Data e ora limite

R

 

 

dateTime

 

d

Informazioni sul sollecito

O

 

 

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sul sollecito

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

15.2

e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

[cfr. l’elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an21

 

b

Numero progressivo

R

 

 

n..2

Tabella 4

Richiesta generale

(di cui all'articolo 5)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Tipo di richiesta

R

 

I valori possibili sono:

1

=

(riservato)

2

=

Richiesta di dati di riferimento

3

=

Richiesta di elenco uffici accise

4

=

(riservato)

5

=

Richiesta di risincronizzazione del registro degli operatori economici

6

=

Richiesta di ricerca di elenco di e-AD

7

=

Richiesta di statistiche SEED

n1

 

b

Denominazione del messaggio di richiesta

C

«R» se <Tipo di richiesta> è «2»

Non si applica negli altri casi

(cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)

I valori possibili sono:

«C_COD_DAT»= elenco comune di codici

«C_PAR_DAT»= parametri comuni del sistema

«ALL»= per la struttura completa

a..9

 

c

Ufficio richiedente

R

 

Un identificatore esistente <Numero di riferimento dell'ufficio> nell'insieme <UFFICIO>.

an8

 

d

Identificatore di correlazione della richiesta

C

«R» se <Tipo di richiesta> è «2», «5», «6» o «7»

Non si applica negli altri casi

(cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)

Il valore di <Identificatore di correlazione della richiesta> è unico per ciascuno Stato membro

an..44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

RICHIESTA DI ELENCO DI E-AD

C

«R» se <Tipo di richiesta> è «6»

Non si applica negli altri casi

(cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

 

 

a

Codice Stato membro

R

 

[cfr. l’elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

a2

2.1

AR_CRITERIO PRIMARIO

R

 

 

99x

 

a

Codice del tipo di criterio primario

R

 

I valori possibili sono:

1

=

ARC

2

=

Marchio del prodotto

3

=

Categorie di prodotti sottoposti ad accisa del movimento

4

=

(riservato)

5

=

(riservato)

6

=

(riservato)

7

=

(riservato)

8

=

Città del destinatario

9

=

Città dello speditore

10

=

Città del garante

11

=

(riservato)

12

=

Città del luogo di consegna

13

=

Città del deposito fiscale di spedizione

14

=

Città del trasportatore

15

=

Codice NC del prodotto

16

=

Data della fattura

17

=

Codice accisa del destinatario

18

=

Codice accisa dello speditore

19

=

Codice accisa del garante

20

=

(riservato)

21

=

(riservato)

22

=

Codice accisa del deposito fiscale di destinazione

23

=

Codice accisa del deposito fiscale di spedizione

24

=

(riservato)

25

=

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

26

=

Durata del tragitto

27

=

Stato membro di destinazione

28

=

Stato membro di spedizione

29

=

Nome del destinatario

30

=

Nome dello speditore

31

=

Nome del garante

32

=

(riservato)

33

=

Nome del luogo di consegna

34

=

Nome del deposito fiscale di spedizione

35

=

Nome del trasportatore

36

=

Numero della fattura

37

=

Codice postale del destinatario

38

=

Codice postale dello speditore

39

=

Codice postale del garante

40

=

(riservato)

41

=

Codice postale del luogo di consegna

42

=

Codice postale del deposito fiscale di spedizione

43

=

Codice postale del trasportatore

44

=

Quantità di prodotti (in un corpo di dati dell'e-AD)

45

=

Numero di riferimento locale (numero progressivo assegnato dallo speditore)

46

=

Tipo di trasporto

47

=

(riservato)

48

=

(riservato)

49

=

Codice VAT del destinatario

50

=

(riservato)

51

=

Codice IVA trasportatore

52

=

Cambio di destinazione (numero di sequenza ≥ 2)

n..2

2.1.1

AR_VALORE PRIMARIO

O

 

 

99x

 

a

Valore

R

 

 

an..255

3

RICHIESTA_STAT

C

«R» se <Tipo di richiesta> è «8»

Non si applica negli altri casi

(cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

 

 

a

Tipo di statistica

R

 

I valori possibili sono:

1

=

Operatori economici attivi e inattivi

2

=

Scadenze pendenti

3

=

Operatori economici suddivisi per tipo e per deposito fiscale

4

=

Attività sottoposta ad accisa

5

=

Modifiche alle autorizzazioni relative alle accise

n1

3.1

Codice dell'ELENCO DEGLI STATI MEMBRI

R

 

 

99x

 

a

Codice Stato membro

R

 

[cfr. l’elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

a2

4

PERIODO_STAT

C

«R» se <Tipo di richiesta> è «7»

Non si applica negli altri casi

(cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

 

 

a

Anno

R

 

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n4

 

b

Semestre

C

Per 4 b, c e d:

i tre seguenti campi di dati sono facoltativi ed esclusivi:

<Semestre>

<Trimestre>

<Mese>

ossia se uno di questi campi di dati è indicato, gli altri due non si applicano.

I valori possibili sono:

1

=

Primo semestre

2

=

Secondo semestre

n1

 

c

Trimestre

C

I valori possibili sono:

1

=

Primo trimestre

2

=

Secondo trimestre

3

=

Terzo trimestre

4

=

Quarto trimestre

n1

 

d

Mese

C

I valori possibili sono:

1

=

Gennaio

2

=

Febbraio

3

=

Marzo

4

=

Aprile

5

=

Maggio

6

=

Giugno

7

=

Luglio

8

=

Agosto

9

=

Settembre

10

=

Ottobre

11

=

Novembre

12

=

Dicembre

n..2

5

RICHIESTA_RIF

C

«R» se <Tipo di richiesta> è «2»

Non si applica negli altri casi

(cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

 

 

a

Indicatore dei criteri di valutazione del rischio comuni

O

 

I valori possibili sono:

0

=

No o Falso

1

=

Sì o Vero

n1

5.1

Codice dell'ELENCO DEI CODICI

O

 

 

99x

 

a

Elenco di codici richiesto

O

 

I valori possibili sono:

1

=

Unità di misura

2

=

Tipi di eventi

3

=

Tipi di prove

4

=

(riservato)

5

=

(riservato)

6

=

Codici lingue

7

=

Stati membri

8

=

Codici paesi

9

=

Codici imballaggio

10

=

Motivi di insoddisfazione nella nota di ricevimento o nella relazione di controllo

11

=

Motivi dell'interruzione

12

=

(riservato)

13

=

Modi di trasporto

14

=

Unità di trasporto

15

=

Zone viticole

16

=

Codici delle operazioni vitivinicole

17

=

Categorie dei prodotti sottoposti ad accisa

18

=

Prodotti sottoposti ad accisa

19

=

Codici NC

20

=

Corrispondenza codice NC — prodotto sottoposto ad accisa

21

=

Motivo dell'annullamento

22

=

Motivi dell'allarme o del rifiuto di e-AD

23

=

Spiegazione del ritardo

24

=

(riservato)

25

=

Persone che presentano una relazione sull'evento

26

=

Motivi del rifiuto dell'iter storico

27

=

Motivi del ritardo del risultato

28

=

Azioni di cooperazione amministrativa

29

=

Motivi della richiesta di cooperazione amministrativa

30

=

(riservato)

31

=

(riservato)

32

=

(riservato)

33

=

(riservato)

34

=

Motivi dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa

35

=

(riservato)

36

=

(riservato)

n..2

Tabella 5

Elenco di e-AD a seguito di una ricerca generale

(di cui all'articolo 5)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Ufficio richiedente

R

 

[cfr. l’elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

 

b

Identificatore di correlazione della richiesta

R

 

Per ciascuno Stato membro il valore di <Identificatore di correlazione della richiesta> assegnato a un elenco di e-AD deve essere unico.

an..44

2

ELEMENTO DELL'ELENCO DI E-AD

O

 

 

99x

 

a

Data di spedizione

R

 

 

data

2.1

MOVIMENTO DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

[cfr. l’elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an21

 

b

Data e ora di convalida dell'e-AD

R

 

 

dateTime

 

c

Numero progressivo

R

 

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..2

2.2

OPERATORE Speditore

R

 

 

 

 

a

Codice accisa dell'operatore

R

 

Per OPERATORE Speditore

Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>

Il <Codice del tipo di operatore> dell'<OPERATORE> di riferimento deve essere:

«Depositario autorizzato» O

«Speditore registrato»

[cfr. l’elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013]

an13

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

2.3

OPERATORE Luogo di spedizione

C

SE <e-AD.Origine Tipo di codice> è «Origine — Deposito fiscale»

ALLORA

<OPERATORE Luogo di spedizione> è «R»

<UFFICIO di spedizione — importazione> non si applica

ALTRIMENTI

<OPERATORE Luogo di spedizione> non si applica

<UFFICIO di spedizione — importazione> è «R»

 

 

 

a

Riferimento del deposito fiscale

R

 

Per OPERATORE Luogo di spedizione

Un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> (codice accisa nella banca dati SEED)

[cfr. l’elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013]

an13

 

b

Nome dell'operatore

O

 

 

an..182

2.4

UFFICIO di spedizione – importazione

C

SE <e-AD.Origine Tipo di codice> è «Origine — Deposito fiscale»

ALLORA

<OPERATORE Luogo di spedizione> è «R»

<UFFICIO di spedizione — importazione> non si applica

ALTRIMENTI

<OPERATORE Luogo di spedizione> non si applica

<UFFICIO di spedizione — importazione> è «R»

 

 

 

a

Ufficio richiedente

R

 

[cfr. l’elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

2.5

OPERATORE Destinatario

R

 

 

 

 

a

Identificazione dell'operatore

C

SE <Codice del tipo di destinazione> è:

«Destinazione — Deposito fiscale»

«Destinazione — Destinatario registrato»

«Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente»

«Destinazione — Consegna diretta»

ALLORA <OPERATORE Destinatario. Identificazione dell'operatore> è «R»

ALTRIMENTI

SE <Codice del tipo di destinazione> è:

«Destinazione — Esportazione»

ALLORA <OPERATORE Destinatario. Identificazione dell'operatore> è «O»

OPPURE <OPERATORE Destinatario. Identificazione dell'operatore> non si applica

I valori possibili di <Identificazione dell'operatore> sono indicati nella tabella seguente:

Codice del tipo di destinazione

OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore

OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore

1 -

Destinazione — Deposito fiscale

Codice accisa (25)

Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (29)

2 -

Destinazione — Destinatario registrato

Codice accisa (26)

Qualsiasi identificazione (30)

3 -

Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente

Riferimento dell'autorizzazione temporanea (28)

Qualsiasi identificazione (30)

4 -

Destinazione — Consegna diretta

Codice accisa (27)

(Non si applica)

5 -

Destinazione — Destinatario esentato

(Non si applica)

Qualsiasi identificazione (30)

6 -

Destinazione — Esportazione

Codice IVA (facoltativo)

(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)

8 -

Destinazione sconosciuta

(Non si applica)

(Non si applica)

[cfr.l’ elenco codici 1 e elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013, se pertinente]

I codici del tipo di destinazione possibili sono i seguenti:

1

=

Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]

2

=

Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]

3

=

Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]

4

=

Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)

5

=

Destinatario esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]

6

=

Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]

8

=

Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)

an..16

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Codice EORI

C

«O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione Esportazione»

Non si applica negli altri casi

Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE

I codici del tipo di destinazione possibili sono i seguenti:

1

=

Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]

2

=

Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]

3

=

Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]

4

=

Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)

5

=

Destinatario esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]

6

=

Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]

8

=

Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)

an..17

2.6

OPERATORE Luogo di consegna

C

Il carattere facoltativo dei gruppi di dati <OPERATORE Luogo di consegna> e <UFFICIO Luogo di consegna — Dogana> sono descritti nella tabella seguente, secondo il <Codice del tipo di destinazione>

Codice del tipo di destinazione

<OPERATORE Luogo di consegna>

<UFFICIO Luogo di consegna Dogana>

1 -

Destinazione — Deposito fiscale

«R»

Non si applica

2 -

Destinazione — Destinatario registrato

«O»

Non si applica

3 -

Destinazione— Destinatario registrato temporaneamente

«O»

Non si applica

4 -

Destinazione — Consegna diretta

«R»

Non si applica

5 -

Destinazione — Destinatario esentato

«O»

Non si applica

6 -

Destinazione — Esportazione

Non si applica

«R»

8 -

Destinazione ignota (destinatario ignoto)

Non si applica

Non si applica

 

 

 

a

Identificazione dell'operatore

C

SE <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione — Deposito fiscale»

ALLORA <OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore> è «R»

ALTRIMENTI

SE <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione Consegna diretta»

ALLORA <OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore> non si applica

ALTRIMENTI <OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore> è «O»

I valori possibili di <Identificazione dell'operatore> sono indicati nella tabella seguente:

Codice del tipo di destinazione

OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore

OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore

1 -

Destinazione — Deposito fiscale

Codice accisa (31)

Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (35)

2 -

Destinazione — Destinatario registrato

Codice accisa (32)

Qualsiasi identificazione (36)

3 -

Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente

Riferimento dell'autorizzazione temporanea (34)

Qualsiasi identificazione (36)

4 -

Destinazione — Consegna diretta

Codice accisa (33)

(Non si applica)

5 -

Destinazione — Destinatario esentato

(Non si applica)

Qualsiasi identificazione (36)

6

Destinazione — Esportazione

Codice IVA (facoltativo)

(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)

[cfr. l’elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013, se pertinente]

I codici del tipo di destinazione possibili sono i seguenti:

1

=

Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]

2

=

Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]

3

=

Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]

4

=

Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)

5

=

Destinatario esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]

6

=

Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]

8

=

Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)

an..16

 

b

Nome dell'operatore

C

SE <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione — Consegna diretta»

ALLORA <Nome dell'operatore> è «O»

ALTRIMENTI <Nome dell'operatore> è «O»

 

an..182

2.7

UFFICIO Luogo di consegna Dogana

C

Il carattere facoltativo dei gruppi di dati <OPERATORE Luogo di consegna> e <UFFICIO Luogo di consegna — Dogana> sono descritti nella tabella seguente, secondo il <Codice del tipo di destinazione>

Codice del tipo di destinazione

<OPERATORE Luogo di consegna>

<UFFICIO Luogo di consegna — Dogana>

1 -

Destinazione — Deposito fiscale

«R»

Non si applica

2 -

Destinazione — Destinatario registrato

«O»

Non si applica

3 -

Destinazione— Destinatario registrato temporaneamente

«O»

Non si applica

4 -

Destinazione — Consegna diretta

«R»

Non si applica

5 -

Destinazione — Destinatario esentato

«O»

Non si applica

6 -

Destinazione — Esportazione

Non si applica

«R»

8 -

Destinazione ignota (destinatario ignoto)

Non si applica

Non si applica

 

 

 

a

Numero di riferimento dell'ufficio

R

 

[cfr. l’elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

2.8

Codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

R

 

 

9x

 

a

Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa

R

 

[cfr. l’elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013]

a1

2.9

OPERATORE Organizzatore del trasporto

C

Se<Intestazione dell'e-AD. Organizzazione del trasporto> (IE 801) (oppure<Intestazione dell'e-AD. Organizzazione del trasporto> (IE 815) è «speditore» o «destinatario»

ALLORA <OPERATORE Organizzatore del trasporto> non si applica

ALTRIMENTI <OPERATORE Organizzatore del trasporto> è «R»

 

 

 

a

Codice IVA

O

 

 

an..14

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

2.10

OPERATORE Primo trasportatore

O

 

 

 

 

a

Codice IVA

O

 

 

an..14

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

Tabella 6

Rifiuto di richiesta generale

(di cui all'articolo 5)

A

B

C

D

E

F

G

1

Messaggio di richiesta generale

R

 

Il contesto del messaggio di richiesta generale relativo al movimento, la cui struttura figura nella tabella 4

 

2

Rifiuto

R

 

 

99x

 

a

Data e ora del rifiuto

R

 

 

dateTime

 

b

Codice del motivo del rifiuto

R

 

2

Nessun e-AD trovato corrisponde ai criteri di selezione

3

Dati di riferimento non disponibili

4

Elenco degli uffici delle accise non disponibile

5

Dati SEED non disponibili

6

Statistiche non disponibili

7

Dati richiesti sconosciuti

8

Incremento fuori dall'intervallo

26

Duplicato constatato

n..2

Tabella 7

Richiesta generale di cooperazione amministrativa

(di cui all'articolo 6)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Tipo di richiesta

R

 

I valori possibili sono:

1

=

Cooperazione amministrativa

2

=

Richiesta di iter storico

n1

 

b

Termine per i risultati

R

 

 

data

2

FOLLOW UP

R

 

 

 

 

a

Identificativo di correlazione del follow-up

R

 

(cfr. l’elenco codici 1 nell'allegato II)

an28

 

b

Data di emissione

R

 

 

data

 

c

Codice Stato membro che effettua l'invio

R

 

Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009

a2

 

d

Numero di riferimento dell'ufficio doganale che effettua l'invio

O

 

[cfr. l’elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

 

e

Funzionario responsabile dell'invio

O

 

 

an..35

 

f

Codice Stato membro destinatario

R

 

Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009

a2

 

g

Numero di riferimento dell'ufficio doganale destinatario

O

 

[cfr. l’elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

 

h

Funzionario destinatario

O

 

 

an..35

3

RICHIESTA_COA

C

«R» se <Tipo di richiesta> è «1»

Non si applica negli altri casi

(cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

 

 

a

Informazioni relative alla richiesta di cooperazione amministrativa

R

 

 

an..500

 

b

LNG_delle informazioni relative alla richiesta di cooperazione amministrativa

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

c

Indicatore di urgenza

O

 

I valori possibili sono:

0

=

No o Falso

1

=

Sì o Vero

n1

3.1

Codice del MOTIVO DELLA RICHIESTA

R

 

 

99x

 

a

Codice del motivo della richiesta di cooperazione amministrativa

R

 

(cfr. l'elenco codici 8 nell'allegato II)

n..2

 

b

Informazioni complementari

C

«R» se <Codice del motivo della richiesta di cooperazione amministrativa> è «Altro»

«O» negli altri casi

 

an..350

 

c

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.1.1

RIFERIMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

O

 

 

99x

 

a

Altro profilo di rischio

O

 

 

an..350

 

b

LNG_dell'altro profilo di rischio

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.2

Elenco ARC

O

 

 

99x

 

a

ARC

R

 

[cfr. l’elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an21

 

b

Numero progressivo

O

 

 

n..2

3.3

OPERATORE persona

O

 

 

99x

 

a

Codice accisa dell'operatore

C

Per 3.3 a, b e c: almeno uno dei seguenti attributi deve essere presente:

<Codice accisa dell'operatore>

<Codice IVA>

<Nome dell'operatore>

Un identificatore esistente (codice accisa) <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> oppure <Riferimento dell'autorizzazione temporanea> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>.

[cfr. l’elenco codici 1 e elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013]

an13

 

b

Codice IVA

C

 

an..14

 

c

Nome dell'operatore

C

 

an..182

 

d

Codice Stato membro

C

«R» se <Nome dell'operatore> è fornito e <Codice accisa dell'operatore> e <Codice IVA> non sono forniti

Non si applica negli altri casi

(Cfr. il codice accisa dell'operatore nel riquadro 3.3a, codice IVA nel riquadro 3.3b, nome dell'operatore nel riquadro 3.3c)

Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009

a2

 

e

Via

O

 

 

an..65

 

f

Numero civico

O

 

 

an..11

 

g

Codice postale

O

 

 

an..10

 

h

Città

O

 

 

an..50

 

i

Numero di telefono

O

 

 

an..35

 

j

Numero di fax

O

 

 

an..35

 

k

Indirizzo di posta elettronica

O

 

 

an..70

 

l

NAD_LNG

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.4

DOCUMENTI

O

 

 

9x

 

a

Breve descrizione del documento

C

Almeno uno di questi tre campi:

<Breve descrizione del documento>

<Riferimento del documento>

<Immagine del documento>

(cfr. il riferimento del documento nel riquadro 3.4c e immagine del documento nel riquadro 3.4e)

 

an..350

 

b

LNG_della breve descrizione del documento

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

c

Riferimento del documento

C

Almeno uno di questi tre campi:

<Breve descrizione del documento>

<Riferimento del documento>

<Immagine del documento>

(cfr. la breve descrizione del documento nel riquadro 3.4a e immagine del documento nel riquadro 3.4e)

 

an..350

 

d

LNG_del riferimento del documento

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

e

Immagine del documento

C

Almeno uno di questi tre campi:

<Breve descrizione del documento>

<Riferimento del documento>

<Immagine del documento>

(cfr. la breve descrizione del documento nel riquadro 3.4a e riferimento del documento nel riquadro 3.4c)

 

 

3.5

AZIONI richieste

O

 

 

99x

 

a

Codice dell'azione di cooperazione amministrativa

R

 

(cfr. l’elenco codici 9 nell'allegato II)

n..2

 

b

Integrazione dell'azione di cooperazione amministrativa

C

«R» se <Codice dell'azione di cooperazione amministrativa> è «Altro»

«O» negli altri casi

(Cfr. codice dell'azione di cooperazione amministrativa nel riquadro 3.5a)

 

an..350

 

c

LNG_dell'integrazione dell'azione di cooperazione amministrativa

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

4

RICHIESTA DI ITER STORICO

C

«R» se <Tipo di richiesta> è «2»

Non si applica negli altri casi

(cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

 

 

a

ARC

R

 

[cfr. l’elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an21

 

b

Tipo di portata della richiesta di iter storico

R

 

I valori possibili sono:

1

=

Dati applicabili a una determinata data fissata da <Portata della data>

2

=

Iter storico dei dati a partire da una determinata data fissata da <Portata della data>

3

=

Iter storico completo dei dati

(cfr. Portata della data nel riquadro 4c)

n1

 

c

Portata della data

C

Non si applica se <Tipo di portata della richiesta di iter storico> è «3»

«R» negli altri casi

(cfr. Tipo di portata della richiesta di iter storico nel riquadro 4b)

 

data

 

d

Motivo della richiesta

R

 

 

an..350

 

e

LNG_del motivo della richiesta

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

5

CONTATTO

O

 

 

 

 

a

Numero di riferimento dell'ufficio

R

 

[cfr. elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

 

b

Funzionario delle accise responsabile

O

 

 

an..35

 

c

Numero di telefono

O

 

 

an..35

 

d

Numero di fax

O

 

 

an..35

 

e

Indirizzo di posta elettronica

O

 

 

an..70

Tabella 8

Messaggio di risposta

(di cui all'articolo 7)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Tipo di messaggio

R

 

I valori possibili sono:

1

=

Messaggio di risposta relativo alla cooperazione amministrativa

2

=

Messaggio di risposta relativo all'iter storico

n1

2

FOLLOW UP

R

 

 

 

 

a

Identificativo di correlazione del follow-up

R

 

(cfr. l’elenco codici 1 nell'allegato II)

an28

 

b

Data di emissione

R

 

 

data

 

c

Codice Stato membro che effettua l'invio

R

 

Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009

a2

 

d

Numero di riferimento dell'ufficio doganale che effettua l'invio

O

 

[cfr. l’elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

 

e

Funzionario responsabile dell'invio

O

 

 

an..35

 

f

Codice Stato membro destinatario

R

 

Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009

a2

 

g

Numero di riferimento dell'ufficio doganale destinatario

O

 

[cfr. l’elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

 

h

Funzionario destinatario

O

 

 

an..35

3

RISPOSTA

R

 

 

 

 

a

Termine per i risultati

C

Per 3 a e b:

«R» se <Codice del motivo del rifiuto di iter storico> è fornito

Non si applica negli altri casi

(Cfr. il codice del motivo del rifiuto di iter storico nel riquadro 3c)

 

dateTime

 

b

Codice del motivo del ritardo dei risultati

C

(cfr.l’ elenco codici 3 nell'allegato II)

n..2

 

c

Codice del motivo del rifiuto di iter storico

C

«R» se <Tipo di messaggio> è «2»

Non si applica negli altri casi

(cfr. il tipo di messaggio nel riquadro 1a)

(cfr. l’elenco codici 4 nell'allegato II)

n..2

 

d

Integrazione del motivo del rifiuto di iter storico

C

«R» se <Codice del motivo del rifiuto di iter storico> è «Altro»

Non si applica negli altri casi

(Cfr. il codice del motivo del rifiuto di iter storico nel riquadro 3c)

 

an..350

 

e

LNG_dell'integrazione del motivo del rifiuto di iter storico

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

Tabella 9

Messaggio di sollecito di cooperazione amministrativa

(di cui all'articolo 7)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Tipo di messaggio

R

 

I valori possibili sono:

1

=

Messaggio di sollecito relativo ai risultati della cooperazione amministrativa

2

=

Messaggio di sollecito relativo ai risultati dell'iter storico

n1

2

FOLLOW UP

R

 

 

 

 

a

Identificativo di correlazione del follow-up

R

 

(cfr. l’elenco codici 1 nell'allegato II)

an28

 

b

Data di emissione

R

 

 

data

 

c

Codice Stato membro che effettua l'invio

R

 

Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009

a2

 

d

Numero di riferimento dell'ufficio doganale che effettua l'invio

O

 

[cfr. l’elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

 

e

Funzionario responsabile dell'invio

O

 

 

an..35

 

f

Codice Stato membro destinatario

R

 

Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009

a2

 

g

Numero di riferimento dell'ufficio doganale destinatario

O

 

[cfr. l’elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

 

h

Funzionario destinatario

O

 

 

an..35

Tabella 10

Risultati della cooperazione amministrativa

(di cui agli articoli 6, 9 e 10)

A

B

C

D

E

F

G

1

FOLLOW UP

R

 

 

 

 

a

Identificativo di correlazione del follow-up

R

 

(cfr. l’elenco codici 1 nell'allegato II)

an28

 

b

Data di emissione

R

 

 

data

 

c

Codice Stato membro che effettua l'invio

R

 

Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009

a2

 

d

Numero di riferimento dell'ufficio doganale che effettua l'invio

O

 

[cfr.l’ elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

 

e

Funzionario responsabile dell'invio

O

 

 

an..35

 

f

Codice Stato membro destinatario

R

 

Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009

a2

 

g

Numero di riferimento dell'ufficio doganale destinatario

O

 

[cfr. l’elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

 

h

Funzionario destinatario

O

 

 

an..35

2

CONTATTO

O

 

 

 

 

a

Numero di riferimento dell'ufficio

R

 

[cfr. l’elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

 

b

Funzionario delle accise responsabile

O

 

 

an..35

 

c

Numero di telefono

O

 

 

an..35

 

d

Numero di fax

O

 

 

an..35

 

e

Indirizzo di posta elettronica

O

 

 

an..70

3

RISULTATO DELL'AZIONE_COA

O

 

 

99x

 

a

ARC

O

 

[cfr. l’elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an21

 

b

Numero progressivo

C

«O» se è utilizzato <ARC>

Non si applica negli altri casi

(cfr. ARC nel riquadro 3a)

 

n..2

 

c

Codice dell'azione di cooperazione amministrativa

R

 

(cfr. l’elenco codici 9 nell'allegato II)

n..2

 

d

Integrazione dell'azione di cooperazione amministrativa

C

«R» se <Codice dell'azione di cooperazione amministrativa> è «Altro»

«O» negli altri casi

(Cfr. codice dell'azione di cooperazione amministrativa nel riquadro 3c)

 

an..350

 

e

LNG_dell'integrazione dell'azione di cooperazione amministrativa

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

f

Codice del motivo dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa

O

 

(cfr. l’elenco codici 11 nell'allegato II)

n..2

 

g

Integrazione del motivo dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa

C

«R» se <Codice del motivo dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa> è «Altro»

«O» negli altri casi

(cfr. Codice del motivo dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa nel riquadro 3f)

 

an..350

 

h

LNG_dell'integrazione del motivo dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

i

Constatazione a destinazione

O

 

I valori possibili sono:

0

=

Altra constatazione

1

=

Nessun controllo effettuato

2

=

Spedizione a posto/conforme

3

=

La spedizione non ha raggiunto la destinazione

4

=

Spedizione arrivata in ritardo

5

=

Difetto constatato

6

=

Prodotti sottoposti ad accisa non a posto/conformi

7

=

Spedizione non registrata nella contabilità di magazzino

n1

 

j

Altro tipo di constatazione

C

«R» se: <Constatazione a destinazione> è «Altre constatazioni»

Non si applica negli altri casi

(cfr. Constatazione a destinazione nel riquadro 3i)

 

an..350

 

k

LNG_dell'altro tipo di constatazione

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

l

Spiegazioni complementari

O

 

 

an..350

 

m

LNG_delle spiegazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

n

Riferimento della relazione sul controllo

O

 

(cfr. l’elenco codici 2 nell'allegato II)

Un messaggio "Relazione sul controllo" esiste nel sistema (compreso il caso in cui sia incluso in un messaggio ricevuto «Iter storico di un movimento»/«Risultati dell'iter storico») con lo stesso <Riferimento della relazione sul controllo> del messaggio inviato. Inoltre, se <ARC> è fornito nel messaggio inviato, coincide con <ARC> del messaggio «Relazione sul controllo»

(cfr. ARC nel riquadro 3a)

an16

4

DOCUMENTI

O

 

 

9x

 

a

Breve descrizione del documento

C

Almeno uno di questi tre campi:

<Breve descrizione del documento>

<Riferimento del documento>

<Immagine del documento>

(cfr. il riferimento del documento nel riquadro 4c e immagine del documento nel riquadro 4e)

 

an..350

 

b

LNG_della breve descrizione del documento

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

c

Riferimento del documento

C

Almeno uno di questi tre campi:

<Breve descrizione del documento>

<Riferimento del documento>

<Immagine del documento>

(cfr. la breve descrizione del documento nel riquadro 4a e immagine del documento nel riquadro 4e)

 

an..350

 

d

LNG_del riferimento del documento

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

e

Immagine del documento

C

Almeno uno di questi tre campi:

<Breve descrizione del documento>

<Riferimento del documento>

<Immagine del documento>

(cfr. la breve descrizione del documento nel riquadro 4a e riferimento del documento nel riquadro 4c)

 

 

Tabella 11

Relazione sul controllo

(di cui agli articoli 9 e 11)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Tipo di messaggio

R

 

I valori possibili sono:

1

=

Documento convalidato

n1

 

b

Data e ora di convalida della relazione sul controllo

C

«R» dopo l'esito positivo della convalida

Non si applica negli altri casi

 

dateTime

2

INTESTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTROLLO

R

 

 

 

 

a

Riferimento della relazione sul controllo

R

 

(cfr. l’elenco codici 2 nell'allegato II)

an16

 

b

ARC

R

 

[cfr. elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an21

 

c

Numero progressivo

R

 

 

n..2

2.1

UFFICIO DI CONTROLLO

R

 

 

 

 

a

Numero di riferimento dell'ufficio di controllo

O

 

[cfr. l’elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

 

b

Codice Stato membro

C

Per 2.1 b, c, d, e, f e g:

«R», tranne per <Numero civico> che è «O» se <Numero di riferimento dell'ufficio di controllo> non è indicato

Non si applica negli altri casi

(cfr. Numero di riferimento dell'ufficio di controllo nel riquadro 2.1a)

Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009

a2

 

c

Denominazione dell'ufficio di controllo

C

 

an..35

 

d

Via

C

 

an..65

 

e

Numero civico

C

 

an..11

 

f

Codice postale

C

 

an..10

 

g

Città

C

 

an..50

 

h

Numero di telefono

C

Per 2.1 h, i e j:

Se <Numero di riferimento dell'ufficio di controllo> non è indicato, deve essere presente almeno uno dei tre attributi seguenti:

<Numero di telefono>

<Numero di fax>

<Indirizzo di posta elettronica>

in caso contrario nessuno dei tre attributi è applicabile

(cfr. Numero di riferimento dell'ufficio di controllo nel riquadro 2.1a)

 

an..35

 

i

Numero di fax

C

 

an..35

 

j

Indirizzo di posta elettronica

C

 

an..70

 

k

NAD_LNG

C

«R» se il campo o i campi di testo libero corrispondenti sono utilizzati

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3

RELAZIONE SUL CONTROLLO

R

 

 

 

 

a

Data del controllo

R

 

 

data

 

b

Luogo del controllo

R

 

 

an..350

 

c

LNG_del luogo del controllo

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

d

Tipo di controllo

R

 

I valori possibili sono:

1

=

Controllo fisico

2

=

Controllo documentale

n1

 

e

Motivo del controllo

R

 

I valori possibili sono:

0

=

Altro motivo

1

=

Controllo iniziato a caso

2

=

Evento segnalato

3

=

Richiesta di assistenza ricevuta

4

=

Richiesta da un altro ufficio

5

=

Allarme ricevuto

n1

 

f

Riferimento complementare sull'origine

O

 

 

an..350

 

g

LNG_del riferimento complementare sull'origine

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

h

Identità del funzionario responsabile del controllo

R

 

 

an..350

 

i

LNG_dell'identità del funzionario responsabile del controllo

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

j

Conclusione globale del controllo

R

 

I valori possibili sono:

1

=

Soddisfacente

2

=

Lievi discrepanze riscontrate

3

=

Interruzione consigliata

4

=

Indagine consigliata a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 389/2012

5

=

Indagine consigliata a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 389/2012

n1

 

k

Richiesta di controllo all'arrivo

R

 

I valori possibili sono:

0

=

No o Falso

1

=

Sì o Vero

n1

 

l

Indicatore

R

 

I valori possibili sono:

0

=

No o Falso

1

=

Sì o Vero

n1

 

m

Osservazioni

O

 

 

an..350

 

n

LNG_delle osservazioni

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.1

AZIONE DI CONTROLLO EFFETTUATA

R

 

 

99x

 

a

Azione di controllo effettuata

R

 

I valori possibili sono:

0

=

Altra azione di controllo

1

=

Verifica e conteggio degli imballaggi

2

=

Scarico

3

=

Apertura degli imballaggi

4

=

Copia cartacea annotata

n1

 

b

Altra azione di controllo

C

«R» se <Azione di controllo effettuata> è «0»

Non si applica negli altri casi

(Cfr. l’azione di controllo effettuata nel riquadro 3.1 a)

 

an..350

 

c

LNG_dell'altra azione di controllo

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.2

PROVA DELL'EVENTO

C

«R» se <Motivo del controllo> è «2»

Non si applica negli altri casi

(cfr. Motivo di controllo nel riquadro 3e)

 

 

 

a

Autorità di rilascio

O

 

 

an..35

 

b

LNG_dell'autorità di rilascio

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

c

Codice del tipo di prova

R

 

(cfr. elenco codici 6 nell'allegato II)

n..2

 

d

Integrazione del tipo di prova

C

«R» se: <Codice del tipo di destinazione> è «Altro»

Non si applica negli altri casi

(cfr. il codice del tipo di operatore nel riquadro 3.2c)

 

an..350

 

e

LNG_dell'integrazione del tipo di prova

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

f

Riferimento della prova

O

 

 

an..350

 

g

LNG_del riferimento della prova

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

h

Immagine della prova

O

 

 

 

3.3

MOTIVO INSODDISFACENTE

O

 

 

9x

 

a

Codice del motivo insoddisfacente

R

 

(cfr. l’elenco codici 12 nell'allegato II)

n..2

 

b

Informazioni complementari

C

«R» se <Codice del motivo insoddisfacente> è «Altro»

Non si applica negli altri casi

(cfr. il codice del motivo insoddisfacente nel riquadro 3.3 a)

 

an..350

 

c

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.4

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO

O

 

 

99x

 

a

Codice dell'unità di trasporto

R

 

[cfr. l’elenco codici 7 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

n..2

 

b

Identificazione delle unità di trasporto

C

«R» se: <Codice dell'unità di trasporto> non è «Installazioni di trasporto fisse»

Non si applica negli altri casi

(cfr. il codice dell'unità di trasporto nel riquadro 3.4a)

 

an..35

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

O

 

 

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

 

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

f

Informazioni complementari

O

 

 

an..350

 

g

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.5

CORPO DELLA RELAZIONE SUL CONTROLLO

O

 

 

99x

 

a

Riferimento unico del corpo di dati

R

 

Questo valore si riferisce a <Riferimento unico del corpo di dati> del corpo dell'e-AD dell'e-AD associato e deve essere unico

n..3

 

b

Indicatore di eccesso o difetto

O

 

I valori possibili sono:

S

=

Difetto

E

=

Eccesso

a1

 

c

Difetto o eccesso osservati

C

«R» se <Indicatore di eccesso o difetto> è utilizzato

Non si applica negli altri casi

(cfr. Indicatore di eccesso o difetto nel riquadro 3.5b)

 

n..15,3

 

d

Osservazioni

O

 

 

an..350

 

e

LNG_delle osservazioni

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.5.1

MOTIVO INSODDISFACENTE

O

 

 

9x

 

a

Codice del motivo insoddisfacente

R

 

(cfr. l’elenco codici 12 nell'allegato II)

n..2

 

b

Informazioni complementari

C

«R» se <Codice del motivo insoddisfacente> è "Altro"

«O» negli altri casi

(cfr. il codice del motivo insoddisfacente nel riquadro 3.5.1a)

 

an..350

 

c

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

Tabella 12

Relazione sull'evento

(di cui all'articolo 14)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Tipo di messaggio

R

 

I valori possibili sono:

1

=

Presentazione iniziale

2

=

Presentazione complementare

3

=

Documento convalidato

n1

 

b

Data e ora di convalida della relazione sull'evento

C

«R» dopo l'esito positivo della convalida

Non si applica negli altri casi

 

dateTime

2

INTESTAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'EVENTO

R

 

 

 

 

a

Numero della relazione sull'evento

C

«R» se <Tipo di messaggio> è «3»

«O» se <Tipo di messaggio> è «2»

Non si applica negli altri casi

(cfr. il tipo di messaggio nel riquadro 1a)

(cfr. l’elenco codici 2 nell'allegato II)

an16

 

b

Riferimento della relazione sull'evento dello Stato membro di presentazione

C

«R» se <Tipo di messaggio> è «1» o «3» e lo SM che presenta la relazione è diverso dallo SM dell'evento

«O» se <Tipo di messaggio> è «1» o «3» e lo SM che presenta la relazione è lo SM dell'evento

«R» se <Tipo di messaggio> è «2» e se <Numero della relazione sull'evento> non è fornito

Non si applica negli altri casi

(cfr. tipo di messaggio nel riquadro 1a)

Il formato di <Riferimento della relazione sull'evento dello Stato membro di presentazione> è:

2 caratteri alfabetici: identificatore dello Stato membro che presenta la relazione sull'evento

seguito da un codice unico assegnato a livello nazionale

an..35

 

c

ARC

C

Per 2 c, d, e e f:

«R» se <Tipo di messaggio> è «1» o «3»

Non si applica negli altri casi

(cfr. il tipo di messaggio nel riquadro 1a)

[cfr. l’elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an21

 

d

Numero progressivo

C

 

n..2

 

e

Numero di riferimento dell'ufficio delle accise

C

[cfr. l’elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

 

f

Stato membro dell'evento

C

[cfr. l’elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

a2

3

RELAZIONE SULL'EVENTO

C

«R» se <Tipo di messaggio> è «1» o «3»

«O» negli altri casi

(cfr. il tipo di messaggio nel riquadro 1a)

 

 

 

a

Data dell'evento

R

 

 

data

 

b

Luogo dell'evento

C

«R» se <Tipo di messaggio> è «1» o «3»

Non si applica negli altri casi

(cfr. il tipo di messaggio nel riquadro 1a)

 

an..350

 

c

LNG_del luogo dell'evento

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

d

Identificazione del funzionario delle accise

O

 

 

an..35

 

e

Persona che presenta la relazione

R

 

 

an..35

 

f

Codice della persona che presenta la relazione

R

 

(cfr. l’elenco codici 10 nell'allegato II)

n..2

 

g

Integrazione della persona che presenta la relazione

C

«R» se <Codice della persona che presenta la relazione> è «Altro»

«O» negli altri casi

(cfr. Codice della persona che presenta la relazione nel riquadro 3f)

 

an..350

 

h

LNG_dell'integrazione della persona che presenta la relazione

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

i

Cambiamento dell'organizzazione del trasporto

O

 

I valori possibili sono:

1

=

Speditore

2

=

Destinatario

3

=

Proprietario dei prodotti

4

=

Altro

n1

 

j

Osservazioni

O

 

 

an..350

 

k

LNG_delle osservazioni

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

4

PROVA DELL'EVENTO

O

 

 

9x

 

a

Autorità di rilascio

O

 

 

an..35

 

b

LNG_dell'autorità di rilascio

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

c

Codice del tipo di prova

R

 

(cfr. l’elenco codici 6 nell'allegato II)

n..2

 

d

Integrazione del tipo di prova

C

«R» se <Codice del tipo di prova> è "Altro"

Non si applica negli altri casi

(cfr. il codice del tipo di prova nel riquadro 4c)

 

an..350

 

e

LNG_dell'integrazione del tipo di prova

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

2

 

f

Riferimento della prova

R

 

 

an..350

 

g

LNG_del riferimento della prova

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

h

Immagine della prova

O

 

 

 

5

OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto

C

Non si applica se <Cambiamento dell'organizzazione del trasporto> è «1», «2» o non è utilizzato

«R» negli altri casi

(cfr. Cambiamento dell'organizzazione del trasporto nel riquadro 3i)

 

 

 

a

Codice IVA

O

 

 

an..14

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

6

OPERATORE Nuovo trasportatore

O

 

 

 

 

a

Codice IVA

O

 

 

an..14

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

7

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO

O

 

 

99x

 

a

Codice dell'unità di trasporto

R

 

[cfr. elenco codici 7 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

n..2

 

b

Identificazione delle unità di trasporto

C

Non si applica se <Codice dell'unità di trasporto> è «Installazioni di trasporto fisse»

«R» negli altri casi

(cfr. il codice dell'unità di trasporto nel riquadro 7 a)

 

an..35

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

O

 

 

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

 

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

f

Informazioni complementari

O

 

 

an..350

 

g

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

8

CORPO DELLA RELAZIONE SULL'EVENTO

C

«O» se è utilizzato <OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto> oppure <OPERATORE Nuovo trasportatore> oppure <INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO>

«R» negli altri casi

(cfr. OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto al punto 5, OPERATORE Nuovo trasportatore al punto 6 e INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO al punto 7)

 

99x

 

a

Codice del tipo di evento

R

 

(cfr. l’elenco codici 14 nell'allegato II)

n..2

 

b

Informazioni correlate

C

«R» se <Codice del tipo di evento> è «0»

«O» negli altri casi

(cfr. il codice del tipo di evento nel riquadro 8a)

 

an..350

 

c

LNG_delle informazioni correlate

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

d

Riferimento unico del corpo di dati

O

 

Indicare il riferimento unico del corpo di dati dell'e-AD associato relativo al prodotto sottoposto ad accisa

n..3

 

e

Indicatore di eccesso o difetto

C

Per 8 e e f:

«R» se è utilizzato <Riferimento unico del corpo di dati>

Non si applica negli altri casi

(cfr. Riferimento unico del corpo di dati nel riquadro 8d)

I valori possibili sono:

S

=

Difetto

E

=

Eccesso

a1

 

f

Difetto o eccesso osservati

C

Indicare la quantità [espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. l’elenco codici 11 e elenco codici 12 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

n..15,3

Tabella 13

Interruzione di movimento

(di cui all'articolo 12)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

[cfr. l’elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an21

 

b

Data e ora del rilascio

R

 

 

dateTime

 

c

Codice del motivo dell'interruzione

R

 

(cfr. l’elenco codici 13 nell'allegato II)

n..2

 

d

Numero di riferimento dell'ufficio delle accise

R

 

[cfr. l’elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

 

e

Identificazione del funzionario delle accise

O

 

 

an..35

 

f

Informazioni complementari

C

«R» se <Codice del motivo dell'interruzione> è "Altro"

«O» negli altri casi

(cfr. il codice del motivo dell'interruzione nel riquadro 1c)

 

an..350

 

g

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

2

Riferimento DELLA RELAZIONE SUL CONTROLLO

O

 

 

9x

 

a

Riferimento della relazione sul controllo

R

 

(cfr.l’ elenco codici 2 nell'allegato II)

Un messaggio «Relazione sul controllo» esiste nel sistema (compreso il caso in cui sia incluso in un messaggio ricevuto «Iter storico di un movimento») con lo stesso <Riferimento della relazione sul controllo> e <ARC> del messaggio inviato.

(cfr. ARC nel riquadro 1a)

an16

3

Riferimento DELLA RELAZIONE SULL'EVENTO

O

 

 

9x

 

a

Numero della relazione sull'evento

R

 

(cfr. l’elenco codici 2 nell'allegato II)

Un messaggio «Relazione sull'evento» esiste nel sistema (compreso il caso in cui sia incluso in un messaggio ricevuto «Iter storico di un movimento») con lo stesso <Numero della relazione sull'evento> e <ARC> del messaggio inviato.

(cfr. ARC nel riquadro 1a)

an16

Tabella 14

Allarme o rifiuto di e-AD

(di cui all'articolo 13)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Data e ora di convalida dell'allarme o rifiuto

C

«R» se il campo corrispondente è convalidato

Non si applica negli altri casi

 

dateTime

2

e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Indicare l'ARC dell'e-AD

[cfr. l’elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an21

 

b

Numero progressivo

R

 

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..2

3

OPERATORE Destinatario

R

 

 

 

 

a

Identificazione dell'operatore

C

«R» se: <Codice del tipo di destinazione> è:

«Destinazione — Deposito fiscale»

«Destinazione — Destinatario registrato»

«Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente»

«Destinazione — Consegna diretta»

«O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione — Esportazione»

Non si applica negli altri casi

I valori possibili di <Identificazione dell'operatore> sono indicati nella tabella seguente:

Codice del tipo di destinazione

OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore

OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore

1 -

Destinazione — Deposito fiscale

Codice accisa (37)

Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (41)

2 -

Destinazione— Destinatario registrato

Codice accisa (38)

Qualsiasi identificazione (42)

3 -

Destinazione— Destinatario registrato temporaneamente

Riferimento dell'autorizzazione temporanea (40)

Qualsiasi identificazione (42)

4 -

Destinazione — Consegna diretta

Codice accisa (39)

(Non si applica)

5 -

Destinazione— Destinatario esentato

(Non si applica)

Qualsiasi identificazione (42)

6 -

Destinazione — Esportazione

Codice IVA (facoltativo)

(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)

[cfr. l’elenco codici 1 e elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013, se pertinente]

I codici del tipo di destinazione possibili sono i seguenti:

1

=

Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]

2

=

Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]

3

=

Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]

4

=

Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)

5

=

Destinatario esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]

6

=

Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]

8

=

Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)

an..16

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

h

Codice EORI

C

«O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione — Esportazione»

Non si applica negli altri casi

Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE

I codici del tipo di destinazione possibili sono i seguenti:

1

=

Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]

2

=

Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]

3

=

Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]

4

=

Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)

5

=

Destinatario esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]

6

=

Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]

8

=

Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)

an..17

4

UFFICIO DI DESTINAZIONE

R

 

 

 

 

a

Numero di riferimento dell'ufficio

R

 

[cfr. l’elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

5

ALLARME

R

 

 

 

 

a

Data dell'allarme

R

 

 

data

 

b

Indicatore di e-AD rifiutato

R

 

Il formato booleano è digitale: «0» o «1»«0» = No o Falso; «1» = Sì o Vero)

n1

6

Codice del MOTIVO DELL'ALLARME O DEL RIFIUTO DI e-AD

C

SE <Indicatore di e-AD rifiutato> è vero

ALLORA <Codice del MOTIVO DELL'ALLARME O DEL RIFIUTO DI e-AD> è «R»

ALTRIMENTI <Codice del MOTIVO DELL'ALLARME O DEL RIFIUTO DI e-AD> è «O»

 

9x

 

a

Codice del MOTIVO DELL'ALLARME O DEL RIFIUTO DELL'e-AD

R

 

(cfr. l’elenco codici 5 nell'allegato II)

n..2

 

b

Informazioni complementari

C

«R» se <Codice del motivo dell'allarme o del rifiuto di e-AD> è «Altro»

«O» negli altri casi

(cfr. Codice del motivo dell'allarme o del rifiuto di e-AD nel riquadro 6a)

 

an..350

 

c

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Non si applica negli altri casi

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2


(1)  Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

(2)  Il tipo di operatore del destinatario è «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

(3)  Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato» o «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

(4)  Un riferimento esistente <Riferimento dell'autorizzazione temporanea> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>

(5)  Un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> nell'insieme <DEPOSITO FISCALE>

(6)  Per il luogo di consegna, per «qualsiasi identificazione» si intende: un codice IVA o qualsiasi altro identificatore; è facoltativo.

(7)  Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

(8)  Il tipo di operatore del destinatario è «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

(9)  Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato» o «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

(10)  Un riferimento esistente <Riferimento dell'autorizzazione temporanea> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>

(11)  Un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> nell'insieme <DEPOSITO FISCALE>

(12)  Per il luogo di consegna, per «qualsiasi identificazione» si intende: un codice IVA o qualsiasi altro identificatore; è facoltativo.

(13)  Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

(14)  Il tipo di operatore del destinatario è «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

(15)  Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato» o «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

(16)  Un riferimento esistente <Riferimento dell'autorizzazione temporanea> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>

(17)  Un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> nell'insieme <DEPOSITO FISCALE>

(18)  Per il luogo di consegna, per «qualsiasi identificazione» si intende: un codice IVA o qualsiasi altro identificatore; è facoltativo.

(19)  Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

(20)  Il tipo di operatore del destinatario è «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

(21)  Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato» o «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

(22)  Un riferimento esistente <Riferimento dell'autorizzazione temporanea> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>

(23)  Un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> nell'insieme <DEPOSITO FISCALE>

(24)  Per il luogo di consegna, per «qualsiasi identificazione» si intende: un codice IVA o qualsiasi altro identificatore; è facoltativo.

(25)  Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

(26)  Il tipo di operatore del destinatario è «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

(27)  Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato» o «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

(28)  Un riferimento esistente <Riferimento dell'autorizzazione temporanea> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>

(29)  Un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> nell'insieme <DEPOSITO FISCALE>

(30)  Per il luogo di consegna, per «qualsiasi identificazione» si intende: un codice IVA o qualsiasi altro identificatore; è facoltativo.

(31)  Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

(32)  Il tipo di operatore del destinatario è «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

(33)  Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato» o «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

(34)  Un riferimento esistente <Riferimento dell'autorizzazione temporanea> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>

(35)  Un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> nell'insieme <DEPOSITO FISCALE>

(36)  Per il luogo di consegna, per «qualsiasi identificazione» si intende: un codice IVA o qualsiasi altro identificatore; è facoltativo.

(37)  Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

(38)  Il tipo di operatore del destinatario è «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

(39)  Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato» o «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

(40)  Un riferimento esistente <Riferimento dell'autorizzazione temporanea> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>

(41)  Un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> nell'insieme <DEPOSITO FISCALE>

(42)  Per il luogo di consegna, per «qualsiasi identificazione» si intende: un codice IVA o qualsiasi altro identificatore; è facoltativo.


ALLEGATO II

Elenco dei codici

Elenco codici 1: Identificativo di correlazione del follow-up

Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempi

1

Anno

Numerico 2

05

2

Identificatore dello Stato membro in cui il messaggio è stato inizialmente presentato

alfabetico 2

ES

3

Codice libero assegnato a livello nazionale

Alfanumerico 21

ARC

4

Integrazione

Alfanumerico 3

123

Il campo 1 è costituito dalle ultime due cifre dell'anno.

Il campo 2 è tratto dall'elenco degli <STATI MEMBRI> [cfr. l’elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009].

Il campo 3 deve essere compilato con un identificatore assegnato a livello nazionale. In alcuni casi, per l'identificativo di correlazione del follow-up può essere un ARC.

Il campo 4 costituisce un'integrazione del campo 3 che crea un identificatore unico (per esempio, nel caso di un identificativo di correlazione del follow-up se più messaggi di follow-up trattano dello stesso ARC.)

Elenco codici 2: Numero della relazione sull'evento/Riferimento della relazione sul controllo

Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempi

1

Identificatore dello Stato membro in cui la relazione è stata inizialmente presentata

alfabetico 2

ES

2

Codice unico assegnato a livello nazionale

Alfanumerico 13

2005YTE17UIC2

3

Cifra di controllo

Numerico 1

9

Il campo 1 è tratto dall'elenco degli <STATI MEMBRI> [cfr. elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009].

Il campo 2 deve essere compilato con un identificatore unico per ciascuna relazione. Le modalità di utilizzazione di questo campo sono decise dalle amministrazioni degli Stati membri, ma ciascuna relazione deve essere contrassegnata da un numero unico. È possibile, ma non obbligatorio, che esso contenga l'anno in cui la relazione è stato inizialmente presentata (come suggerito nell'esempio).

Il campo 3 fornisce la cifra di controllo per tutto l'identificatore, che aiuterà a riscontrare un errore quando si digita l'identificatore.

Elenco codici 3: Motivi del ritardo del risultato

Codice

Descrizione

1

Informazioni non disponibili

2

Informazioni riservate

3

Indagine in corso


Elenco codici 4: Motivi del rifiuto dell'iter storico

Codice

Descrizione

0

Altro

1

Informazioni riservate

2

Informazioni non disponibili

3

Divulgazione contraria alla politica pubblica dello Stato


Elenco codici 5: Motivi dell'allarme o del rifiuto di e-AD

Codice

Descrizione

0

Altro

1

L'e-AD ricevuto non riguarda il destinatario

2

Il prodotto o i prodotti sottoposti ad accisa non corrispondono all'ordine

3

La o le quantità non corrispondono all'ordine


Elenco codici 6: Tipi di prove

Codice

Descrizione

0

Altro

1

Dichiarazione giurata

2

Relazione della polizia

3

Relazione — diversa da quella della polizia


Elenco codici 7: Spiegazioni del ritardo

Codice

Descrizione

0

Altro

1

Transazione commerciale annullata

2

Transazione commerciale in corso

3

Indagine in corso da parte di funzionari

4

Condizioni meteorologiche avverse

5

Sciopero

6

Incidente


Elenco codici 8: Motivi della richiesta di cooperazione amministrativa

Codice

Descrizione

0

Altro

1

Nota di ricevimento/di esportazione non restituita allo speditore

2

Eccedenze o carenze constatate all'arrivo dei prodotti

4

La presentazione di un e-AD è stata respinta in quanto i dati relativi al destinatario registrati nel SEED non corrispondevano - si chiedono maggiori informazioni

6

I prodotti /quantitativi riportati nell'e-AD sono stati iscritti nella contabilità di magazzino del destinatario?

7

Verificare che i prodotti hanno effettivamente lasciato l'UE (data di esportazione certificata dalle autorità doganali)

8

Vincolo dei prodotti a un regime doganale sospensivo (deposito di esportazione, deposito di approvvigionamento, perfezionamento passivo...)

9

Richiesta di rimborso delle accise

10

Controlli a campione


Elenco codici 9: Azioni di cooperazione amministrativa

Codice

Descrizione

0

Altro

2

Controllo amministrativo

3

Controllo fisico

4

Conferma dell'iscrizione nelle scritture dell'operatore

5

Conferma del quantitativo ricevuto

6

Conferma dell'autorizzazione dell'operatore

7

Conferma delle indicazioni nel riquadro/nei riquadri n.

11

Conferma dell'identità del trasportatore e del numero del veicolo

12

Conferma del pagamento del dazio

14

Conferma del quantitativo spedito

15

Conferma del tipo di prodotti spediti


Elenco codici 10: Persone che presentano una relazione sull'evento

Codice

Descrizione

0

Altro

1

Speditore

2

Destinatario

3

Trasportatore

4

Funzionario delle accise

5

Altro funzionario


Elenco codici 11: Motivo dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa

Codice

Descrizione

0

Altro

1

Informazioni non disponibili

2

Informazioni riservate

3

Mancanza di tempo


Elenco codici 12: Motivi di insoddisfazione nella nota di ricevimento o nella relazione di controllo

Codice

Descrizione

0

Altro

1

Eccesso

2

Difetto

3

Prodotti danneggiati

4

Sigillo manomesso

5

Riferito dal sistema di controllo delle esportazioni (ECS — Export Control System)

7

Quantità superiore a quella prevista dall'autorizzazione temporanea


Elenco codici 13: Motivi dell'interruzione

Codice

Descrizione

0

Altro

1

Frode sospetta

2

Prodotti distrutti

3

Prodotti perduti o rubati

4

Interruzione chiesta durante il controllo


Elenco codici 14: Tipi di eventi

Codice

Descrizione

0

Altro

1

Incidente

2

Prodotti distrutti

3

Prodotti rubati

6

Veicoli e prodotti rubati

7

Trasbordo dei prodotti


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