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Document 32015R0917
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/917 of 15 June 2015 amending Annex I to Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification requirements as regards Bangladesh (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/917 della Commissione, del 15 giugno 2015, che modifica per quanto riguarda il Bangladesh l'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/917 della Commissione, del 15 giugno 2015, che modifica per quanto riguarda il Bangladesh l'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2015/3918
GU L 149 del 16.6.2015, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 17/08/2015
16.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/917 DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 2015
che modifica per quanto riguarda il Bangladesh l'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2004/68/CE stabilisce, tra l'altro, i requisiti di polizia sanitaria per l'importazione e il transito nell'Unione di ungulati vivi. Conformemente a tali requisiti, l'importazione e il transito nell'Unione di ungulati vivi sono autorizzati unicamente da paesi terzi che figurano in un elenco stilato dalla Commissione. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (2) stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'introduzione nell'Unione di partite di ungulati vivi provenienti da e destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto, previa autorizzazione del rispettivo Stato membro di destinazione. L'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera b), stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è consentito introdurre nell'Unione partite di tali animali. |
(3) |
A norma del regolamento (UE) n. 206/2010, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio di tali partite solo dopo aver effettuato una valutazione dei rischi zoosanitari rappresentati da ciascuna di esse e se il paese terzo è iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera b). |
(4) |
Cipro ha informato la Commissione e gli altri Stati membri, nel comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, della sua intenzione di concedere l'autorizzazione all'introduzione di una partita di ungulati vivi (Elephas sp.) da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto in Bangladesh ad un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto a Cipro. |
(5) |
Cipro ha effettuato una valutazione dei rischi zoosanitari presentati dalla partita e ha valutato la conformità dell'organismo, centro o istituto in Bangladesh alle condizioni di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 206/2010. Entrambe le valutazioni hanno avuto esito positivo. |
(6) |
Poiché il Bangladesh non è iscritto in nessuno degli elenchi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 206/2010, quale paese terzo da cui partite di tali animali possono essere introdotte nell'Unione, Cipro ha chiesto che il Bangladesh sia aggiunto all'elenco di paesi terzi, territori o loro parti di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, al fine di consentire l'introduzione di ungulati vivi (Elephas sp.) da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto in Bangladesh ad un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto a Cipro. |
(7) |
Tenuto conto della situazione della sanità animale in Bangladesh, della valutazione dei rischi zoosanitari presentati dalla specifica partita e del rispetto delle condizioni dell'Unione da parte dell'organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto, è opportuno che l'autorizzazione si applichi soltanto a una parte del territorio del Bangladesh. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare l'elenco di paesi terzi, territori o loro parti di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per aggiungere la voce «Bangladesh» per un periodo di tempo limitato al fine di autorizzare unicamente l'introduzione di ungulati vivi (Elephas sp.) da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto in Bangladesh ad un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto a Cipro. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. |
(10) |
Poiché la richiesta presentata da Cipro riguarda una specifica partita, è opportuno concedere l'autorizzazione solo per un periodo di tempo limitato al fine di consentire l'introduzione di ungulati vivi (Elephas sp.) a Cipro. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, prima della voce relativa al Canada è inserita la seguente voce relativa al Bangladesh:
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 17 agosto 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.
(2) Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).
(******) Esso si applica a decorrere dal 17 agosto 2015.
(*******) Esclusivamente per gli ungulati vivi (Elephas sp.) da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto in Bangladesh ad un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto a Cipro.»