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Document 32014R0650

Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014 , che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l’elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 185 del 25.6.2014, p. 1–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/03/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/650/oj

25.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 650/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2014

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l’elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l’articolo 143, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Affinché il mercato bancario interno possa funzionare con sempre maggiore efficacia e per consentire ai cittadini dell’Unione di beneficiare di un adeguato livello di trasparenza, la direttiva 2013/36/UE impone alle autorità di vigilanza di comunicare talune informazioni. Le informazioni comunicate dovrebbero essere tali da consentire un raffronto significativo dei metodi adottati dalle autorità competenti dei vari Stati membri.

(2)

Per facilitare ulteriormente la valutazione, le informazioni provenienti da tutte le autorità di vigilanza dovrebbero essere pubblicate in un formato comune, aggiornate regolarmente e messe a disposizione presso un’unica ubicazione elettronica. Mentre gli obblighi di comunicazione delle informazioni di vigilanza di cui al titolo VIII della direttiva 2013/36/UE riguardano tutta la regolamentazione prudenziale, le presenti norme tecniche si concentrano, in una prima fase, sulle responsabilità di vigilanza che derivano dalla predetta direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea – ABE) ha presentato alla Commissione.

(4)

L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e orientamenti generali

Ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti pubblicano le informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e sugli orientamenti generali adottati nel loro Stato membro in materia di regolamentazione prudenziale utilizzando i modelli applicabili di cui alle parti da 1 a 8 dell’allegato I.

Articolo 2

Opzioni e facoltà

Ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti pubblicano le informazioni sulle modalità di esercizio delle opzioni e delle facoltà previste dalla normativa dell’Unione utilizzando i modelli applicabili di cui alle parti da 1 a 12 dell’allegato II.

Articolo 3

Criteri generali e metodologie per il processo di revisione e valutazione prudenziale

Ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti pubblicano le informazioni sui criteri generali e sulle metodologie che utilizzano per la revisione e la valutazione prudenziale di cui all’articolo 97 della direttiva utilizzando il modello di cui all’allegato III.

Articolo 4

Dati statistici aggregati

Ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti pubblicano le informazioni sui dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell’attuazione del quadro prudenziale utilizzando i modelli definiti nelle parti da 1 a 6 dell’allegato IV.

Articolo 5

Data di pubblicazione annuale

Le autorità competenti pubblicano le informazioni elencate all’articolo 143, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE presso un’unica ubicazione elettronica per la prima volta entro il 31 luglio 2014.

Le autorità competenti aggiornano le informazioni di cui all’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva entro il 31 luglio di ogni anno sulla base della posizione al 31 dicembre dell’anno precedente.

Le autorità competenti aggiornano le informazioni di cui all’articolo 143, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva regolarmente e non oltre il 31 luglio di ogni anno, esclusi i casi in cui le informazioni non abbiano subito modifiche.

Articolo 6

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

NORME E ORIENTAMENTI

Elenco dei modelli

Parte 1

Recepimento della direttiva 2013/36/UE

Parte 2

Approvazione dei modelli

Parte 3

Esposizioni da finanziamenti specializzati

Parte 4

Attenuazione del rischio di credito

Parte 5

Obblighi specifici di comunicazione applicati agli enti

Parte 6

Deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali

Parte 7

Partecipazioni qualificate in un ente creditizio

Parte 8

Segnalazione regolamentare e finanziaria

PARTE 1

Recepimento della direttiva 2013/36/UE

Recepimento delle disposizioni della direttiva 2013/36/UE

Disposizioni della direttiva 2013/36/UE

Testo nazionale

Riferimenti

Disponibile in EN (Sì/No)

Data dell’ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

 

(gg/mm/aaaa)

I.

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articoli da 1 a 3

 

 

 

II.

Autorità competenti

Articoli da 4 a 7

 

 

 

III.

Condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi

Articoli da 8 a 27

 

 

 

1.

Condizioni generali di accesso all'attività degli enti creditizi

Articoli da 8 a 21

 

 

 

2.

Partecipazione qualificata in un ente creditizio

Articoli da 22 a 27

 

 

 

IV.

Capitale iniziale delle imprese di investimento

Articoli da 28 a 32

 

 

 

V.

Disposizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi

Articoli da 33 a 46

 

 

 

1.

Principi generali

Articoli da 33 a 34

 

 

 

2.

Il diritto di stabilimento degli enti creditizi

Articoli da 35 a 38

 

 

 

3.

Esercizio della libera prestazione di servizi

Articolo 39

 

 

 

4.

Poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante

Articoli da 40 a 46

 

 

 

VI.

Relazioni con paesi terzi

Articoli da 47 a 48

 

 

 

VII.

Vigilanza prudenziale

Articoli da 49 a 142

 

 

 

1.

Principi di vigilanza prudenziale

Articoli da 49 a 72

 

 

 

1.1

Competenze e compiti dello Stato membro d'origine e dello stato membro ospitante

Articoli da 49 a 52

 

 

 

1.2

Scambio di informazioni e segreto professionale

Articoli da 53 a 62

 

 

 

1.3

Obbligo delle persone incaricate della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati

Articolo 63

 

 

 

1.4

Poteri di vigilanza, poteri di irrogare sanzioni e diritto di ricorso

Articoli da 64 a 72

 

 

 

2.

Processi di revisione

Articoli da 73 a 110

 

 

 

2.1

Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno

Articolo 73

 

 

 

2.2

Dispositivi, processi e meccanismi degli enti

Articoli da 74 a 96

 

 

 

2.3

Processo di revisione e valutazione prudenziale

Articoli da 97 a 101

 

 

 

2.4

Misure e poteri di vigilanza

Articoli da 102 a 107

 

 

 

2.5

Livello di applicazione

Articoli da 108 a 110

 

 

 

3.

Vigilanza su base consolidata

Articoli da 111 a 127

 

 

 

3.1

Principi per l'esercizio della vigilanza su base consolidata

Articoli da 111 a 118

 

 

 

3.2

Società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista

Articoli da 119 a 127

 

 

 

4.

Riserve di capitale

Articoli da 128 a 142

 

 

 

4.1

Riserve

Articoli da 128 a 134

 

 

 

4.2

Fissazione e calcolo della riserva di capitale anticiclica

Articoli da 135 a 140

 

 

 

4.3

Misure di conservazione del capitale

Articoli da 141 a 142

 

 

 

VIII.

Informativa da parte delle autorità competenti

Articoli da 143 a 144

 

 

 

X.

Modifiche della direttiva 2002/87/CE

Articolo 150

 

 

 

XI.

Disposizioni transitorie e finali

Articoli da 151 a 165

 

 

 

1.

Disposizioni transitorie sulla vigilanza sugli enti che esercitano la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi

Articoli da 151 a 159

 

 

 

2.

Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale

Articolo 160

 

 

 

3.

Disposizioni finali

Articoli da 161 a 165

 

 

 


PARTE 2

Approvazione dei modelli

Data dell’ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

(gg/mm/aaaa)

Metodo di vigilanza per l’approvazione dell’uso del metodo basato sui rating interni (IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di credito

Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo IRB

[testo libero]

Descrizione del processo di valutazione effettuato dall'autorità competente (uso dell’autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione

[testo libero]

Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente

[testo libero]

Metodo di vigilanza per l’approvazione dell’uso del metodo avanzato di misurazione (AMA) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di credito

Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo AMA

[testo libero]

Descrizione del processo di valutazione effettuato dall'autorità competente (uso dell’autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione

[testo libero]

Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente

[testo libero]


PARTE 3

Esposizioni da finanziamenti specializzati

Regolamento (UE) n. 575/2013

Disposizioni

Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire

Data dell’ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

(gg/mm/aaaa)

Articolo 153, paragrafo 5

L'autorità competente ha pubblicato orientamenti per specificare in che modo gli enti devono tener conto dei fattori di cui all'articolo 153, paragrafo 5, nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati?

[Sì/No]

In caso affermativo, indicare il riferimento agli orientamenti nazionali

[riferimento al testo nazionale]

Gli orientamenti sono disponibili in inglese?

[Sì/No]


PARTE 4

Attenuazione del rischio di credito

Regolamento (UE) n. 575/2013

Disposizioni

Descrizione

Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire

Data dell’ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

(gg/mm/aaaa)

Articolo 201, paragrafo 2

Pubblicazione dell’elenco degli enti finanziari che sono fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale o i criteri guida per l’identificazione di tali enti finanziari

Le autorità competenti pubblicano e mantengono l’elenco degli enti finanziari che sono fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo non personale ai sensi dell’articolo 201, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 o i criteri guida per l’identificazione di tali fornitori ammissibili

Elenco degli enti finanziari o criteri guida per la loro identificazione

[testo libero - si può indicare il collegamento ipertestuale all'elenco o ai criteri guida sul sito web dell'autorità competente]

Descrizione dei requisiti prudenziali applicabili

Le autorità competenti pubblicano una descrizione dei requisiti prudenziali applicabili assieme all’elenco degli enti finanziari ammissibili o ai criteri guida per l’identificazione di tali enti finanziari

Descrizione dei requisiti prudenziali applicati dall’autorità competente

[testo libero]

Articolo 227, paragrafo 2, lettera e)

Condizioni per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 %

Nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie gli enti possono applicare una rettifica per volatilità dello 0 %, a condizione che l’operazione sia regolata tramite un sistema di regolamento abilitato a quel tipo di operazioni.

Descrizione dettagliata del perché l’autorità competente ritiene che il sistema di regolamento sia un sistema abilitato

[testo libero]

Articolo 227, paragrafo 2, lettera f)

Condizioni per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 %

Nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, gli enti possono applicare una rettifica per volatilità dello 0 % a condizione che la documentazione che disciplina l’accordo o l’operazione sia conforme a quella normalmente utilizzata per operazioni di vendita con patto di riacquisto o per operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito sui titoli in questione

Indicazione della documentazione da considerare conforme a quella normalmente utilizzata

[testo libero]

Articolo 229, paragrafo 1

Principi di valutazione delle garanzie immobiliari nel quadro del metodo IRB

Il bene immobile può essere valutato da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore del credito ipotecario negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari

Criteri per la determinazione del valore del credito ipotecario stabiliti nella legislazione nazionale

[testo libero]


PARTE 5

Obblighi specifici di comunicazione applicati agli enti

Direttiva 2013/36/UE

Regolamento (UE) n. 575/2013

Disposizione

Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire

 

Data dell’ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

(gg/mm/aaaa)

Articolo 106, paragrafo 1, lettera a)

 

Le autorità competenti possono imporre agli enti di pubblicare le informazioni di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 più di una volta l'anno e fissare termini per la pubblicazione

Frequenza e termini per la pubblicazione applicabili agli enti

[testo libero]

Articolo 106, paragrafo 1, lettera b)

 

Le autorità competenti possono imporre agli enti di utilizzare per le pubblicazioni mezzi e sedi specifici, diversi da quelli utilizzati per i documenti di bilancio

Tipo di mezzi specifici che gli enti devono usare

[testo libero]

 

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Le filiazioni più importanti e le filiazioni di interesse rilevante nel rispettivo mercato locale pubblicano le informazioni specificate nella parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale o subconsolidata.

I criteri applicati dall'autorità competente per valutare l’importanza di una filiazione

[testo libero]


PARTE 6

Deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali

Regolamento (UE) n. 575/2013

Disposizioni

Descrizione

Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire

 

Data dell’ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

(gg/mm/aaaa)

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

(Deroghe su base individuale per le filiazioni)

Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013

La deroga può essere concessa alle filiazioni purché non vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

I criteri applicati dall’autorità competente per verificare che non vi sono impedimenti che ostacolino il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività

[testo libero]

Articolo 7, paragrafo 3

(Deroghe su base individuale per gli enti imprese madri)

Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013

La deroga può essere concessa agli enti imprese madri purché non vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente impresa madre, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a).

I criteri applicati dall’autorità competente per verificare che non vi sono impedimenti che ostacolino il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività

[testo libero]

Articolo 9, paragrafo 1

(Metodo di consolidamento individuale)

Autorizzazione concessa agli enti imprese madri a includere le filiazioni nel calcolo dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013

L’autorizzazione viene concessa soltanto qualora l’ente impresa madre dimostri pienamente alle autorità competenti che non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività, quando dovute, dalla filiazione inclusa nel calcolo dei requisiti all'ente impresa madre a norma dell’articolo 9, paragrafo 2.

I criteri applicati dall’autorità competente per verificare che non vi sono impedimenti che ostacolino il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività

[testo libero]

Articolo 8

(Deroghe all'applicazione dei requisiti di liquidità per le filiazioni)

Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti di liquidità di cui alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013

La deroga può essere concessa agli enti in un sottogruppo a condizione che gli enti abbiano concluso contratti che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando giungono a scadenza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c).

Criteri applicati dalle autorità competenti per valutare se i contratti prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti in un sottogruppo di liquidità

[testo libero]

Articolo 10

(Enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale)

Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a otto del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli Stati membri possono mantenere la normativa nazionale vigente, e farvi ricorso, in ordine all'applicazione della deroga nella misura in cui non confligga con il regolamento (UE) n. 575/2013 o con la direttiva 2013/36/UE

Normativa/regolamentazione nazionale applicabile in materia di applicazione della deroga

[riferimento al testo nazionale]

Se le autorità competenti non hanno concesso deroghe o autorizzazioni le celle sono evidenziate in arancione


PARTE 7

Partecipazioni qualificate in un ente creditizio

Direttiva 2013/36/UE

Criteri di valutazione e informazioni necessarie per valutare l’idoneità del candidato acquirente che intende acquisire un ente creditizio e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione

Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire

 

Data dell’ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

(gg/mm/aaaa)

Articolo 23, paragrafo 1, lettera a)

Requisiti di onorabilità del candidato acquirente

Descrizione del modo in cui l’autorità competente valuta l’integrità del candidato acquirente

[testo libero]

Descrizione del modo in cui l’autorità competente valuta le competenze professionali del candidato acquirente

[testo libero]

Dettagli pratici sul processo di cooperazione tra le autorità competenti a norma dell’articolo 24 della direttiva 2013/36/UE

[testo libero]

Articolo 23, paragrafo 1, lettera b)

Requisiti di onorabilità, conoscenze, competenze ed esperienza di tutti i membri dell’organo di amministrazione o dell’alta dirigenza che determineranno l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio

Descrizione del modo in cui l’autorità competente valuta i requisiti di onorabilità, le conoscenze, le competenze e l’esperienza dei membri dell'organo di amministrazione e dell'alta dirigenza

[testo libero]

Articolo 23, paragrafo 1, lettera c)

Solidità finanziaria del candidato acquirente

Descrizione del modo in cui l’autorità competente valuta la solidità finanziaria del candidato acquirente

[testo libero]

Dettagli pratici sul processo di cooperazione tra le autorità competenti a norma dell’articolo 24 della direttiva 2013/36/UE

[testo libero]

Articolo 23, paragrafo 1, lettera d)

Rispetto dei requisiti prudenziali da parte dell'ente creditizio

Descrizione del modo in cui l’autorità competente valuta la capacità dell’ente creditizio di rispettare i requisiti prudenziali

[testo libero]

Articolo 23, paragrafo 1, lettera e)

Sospetto di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo

Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta se vi siano ragionevoli motivi di sospettare il riciclaggio di proventi di attività illecità o il finanziamento del terrorismo.

[testo libero]

Dettagli pratici sul processo di cooperazione tra le autorità competenti a norma dell’articolo 24 della direttiva 2013/36/UE

[testo libero]

Articolo 23, paragrafo 4

Elenco delle informazioni che devono essere fornite alle autorità competenti all'atto della notifica

Elenco delle informazioni che devono essere fornite dal candidato acquirente all’atto della notifica necessarie all'autorità competente per effettuare la valutazione del candidato acquirente e del progetto di acquisizione

[testo libero]


PARTE 8

Segnalazioni regolamentari e finanziarie

Data dell’ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

(gg/mm/aaaa)

Attuazione della segnalazione delle informazioni finanziarie conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione

L’applicazione dell'obbligo di cui all’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 è stata estesa agli enti che non applicano i principi contabili internazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002?

[Sì/No]

In caso affermativo, quale disciplina contabile si applica a detti enti?

[testo libero]

In caso affermativo, a quale livello si applica l'obbligo di segnalazione? (su base individuale/consolidata o subconsolidata)

[testo libero]

L’applicazione dell'obbligo di cui all’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, è stata estesa agli enti finanziari diversi dagli enti creditizi o imprese di investimento?

[Sì/No]

In caso affermativo, quali tipi di enti finanziari (ad esempio imprese finanziarie) sono soggetti ai predetti obblighi di segnalazione?

[testo libero]

In caso affermativo, quali sono le dimensioni di tali enti finanziari in termini di totale di bilancio (su base individuale)?

[testo libero]

Per le segnalazioni all’autorità competente vengono utilizzati gli standard XBRL?

[Sì/No]

Attuazione della segnalazione sui fondi propri e sui requisiti di fondi propri conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione

L’applicazione dell'obbligo di cui all’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, è stato esteso agli enti finanziari diversi dagli enti creditizi o imprese di investimento?

[Sì/No]

In caso affermativo, quale disciplina contabile applicano detti enti finanziari?

[testo libero]

In caso affermativo, quali tipi di enti finanziari (ad esempio imprese finanziarie) sono soggetti ai predetti obblighi di segnalazione?

[testo libero]

In caso affermativo, quali sono le dimensioni di tali enti finanziari in termini di totale di bilancio (su base individuale)?

[testo libero]

Per le segnalazioni all’autorità competente vengono utilizzati gli standard XBRL?

[Sì/No]


ALLEGATO II

OPZIONI E FACOLTÀ

Elenco dei modelli

Quadro delle opzioni e delle facoltà di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013

Parte 1

Quadro delle opzioni e delle facoltà di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013

Dettagli delle opzioni e delle facoltà specifiche transitorie di cui al regolamento (UE) n. 575/2013

Parte 2

Disposizione transitoria per i requisiti di fondi propri (articolo 465)

Parte 3

Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo (articolo 467)

Parte 4

Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo (articolo 468)

Parte 5

Disposizioni transitorie in materia di deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 (articolo 478)

Parte 6

Riconoscimento transitorio nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza (articolo 479)

Parte 7

Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati (articolo 480)

Parte 8

Filtri e deduzioni aggiuntivi transitori (articolo 481)

Parte 9

Limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2 (articolo 486)

Dettagli delle opzioni e delle facoltà specifiche non transitorie di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013

Parte 10

Elementi variabili della remunerazione (articolo 94 della CRD)

Parte 11

Fattori di ponderazione del rischio e criteri applicati alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili (articolo 124 del CRR)

Parte 12

Valori minimi della LGD per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili (articolo 164 del CRR)

PARTE 1

Quadro delle opzioni e delle facoltà di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013

Natura dell'opzione o facoltà

Direttiva 2013/36/UE

Regolamento (UE)

n. 575/2013

Denominazione

Descrizione dell'opzione o facoltà

Esercitata

(S/N/NA)

Testo nazionale

Riferimenti

Disponibile in EN

(Sì/No)

Data dell’ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

(gg/mm/aaaa)

Condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi

Articolo 9, paragrafo 2

 

Eccezioni al divieto di attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili tra il pubblico ad opera di persone o imprese che non sono enti creditizi

Il divieto di attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili tra il pubblico ad opera di persone o imprese che non sono enti creditizi non si applica agli Stati membri, alle autorità regionali o locali di uno Stato membro, alle organizzazioni pubbliche internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri, né ai casi espressamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti e investitori.

 

 

 

 

Condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi

Articolo 12, paragrafo 3

 

Capitale iniziale

Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti creditizi che non soddisfano la condizione di detenere i fondi propri distinti e che esistevano al 15 dicembre 1979 di continuare ad esercitare la propria attività. Essi possono inoltre dispensare tali enti dall'osservanza della condizione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2013/36/UE.

 

 

 

 

Condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi

Articolo 12, paragrafo 4

 

Capitale iniziale

Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a 5 milioni di EUR, purché il capitale iniziale non sia inferiore a 1 milione di EUR e lo Stato membro interessato notifichi alla Commissione e all’ABE le ragioni per cui si avvalgono di detta facoltà.

 

 

 

 

Condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi

Articolo 21, paragrafo 1

 

Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale

Le autorità competenti possono esentare gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale dai requisiti di cui agli articoli 10 e 12 e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.

 

 

 

 

Capitale iniziale delle imprese di investimento

Articolo 29, paragrafo 3

 

Capitale iniziale di tipi particolari di imprese di investimento

Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre l'importo minimo del capitale iniziale da 125 000 EUR a 50 000 EUR qualora l'impresa non sia autorizzata a detenere denaro o titoli della clientela, né a trattare per conto proprio, né ad impegnarsi irrevocabilmente all'acquisto di titoli.

 

 

 

 

Capitale iniziale delle imprese di investimento

Articolo 32, paragrafo 1

 

Clausola grandfathering per il capitale iniziale delle imprese di investimento

Gli Stati membri possono continuare ad autorizzare le imprese di investimento e le imprese di cui all’articolo 30 della direttiva 2013/36/UE esistenti al 31 dicembre 1995 o precedentemente, i cui fondi propri siano inferiori ai livelli di capitale iniziale per esse indicati all’articolo 28, paragrafo 2, all’articolo 29, paragrafo 1 o 3, o all’articolo 30 della stessa direttiva.

 

 

 

 

Poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante

Articolo 40

 

Obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, a fini informativi, statistici o di vigilanza, esigere che tutti gli enti creditizi aventi succursali nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle attività da essi svolte nello Stato membro ospitante, in particolare al fine di valutare se una succursale sia significativa ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.

 

 

 

 

Governo societario

Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto i)

 

Elementi variabili della remunerazione

Per la componente variabile gli Stati membri possono stabilire una percentuale massima inferiore al 100 % della componente fissa della remunerazione complessiva per ciascun individuo.

Cfr. Parte 10

 

 

 

Governo societario

Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto ii)

 

Elementi variabili della remunerazione

Gli Stati membri possono consentire ad azionisti, proprietari o soci dell'ente di approvare un livello massimo più elevato del rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione a condizione che il livello complessivo della componente variabile non superi il 200 % della componente fissa della remunerazione complessiva per ciascun individuo. Gli Stati membri possono stabilire una percentuale massima più bassa.

Cfr. Parte 10

 

 

 

Governo societario

Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto iii)

 

Elementi variabili della remunerazione

Gli Stati membri possono consentire agli enti di applicare il tasso di sconto di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto iii), fino a un massimo del 25 % della remunerazione variabile complessiva, a condizione che sia versata in strumenti differiti per un periodo non inferiore a cinque anni. Gli Stati membri possono stabilire una percentuale massima più bassa.

Cfr. Parte 10

 

 

 

Governo societario

Articolo 94, paragrafo 1, lettera l)

 

Elementi variabili della remunerazione

Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti possono imporre restrizioni sul tipo e sulla configurazione degli strumenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), o vietare, se del caso, alcuni strumenti.

 

 

 

 

Processo di revisione e di valutazione prudenziale (SREP)

Articolo 103

 

Applicazione dello SREP a enti con profili di rischio simili

Se le autorità competenti stabiliscono, ai sensi dell'articolo 97, che enti con profili di rischio simili, per esempio con modelli imprenditoriali simili o simile localizzazione geografica delle esposizioni, sono o potrebbero essere esposti a rischi simili o rappresentare rischi simili per il sistema finanziario, esse possono applicare il processo di revisione e di valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 a tali enti in maniera analoga o identica.

 

 

 

 

Riserve di capitale

Articolo 129, paragrafo 2

 

Esenzione delle piccole e medie imprese di investimento dall’obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale

In deroga all'articolo 129, paragrafo 1, uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dai requisiti di cui a detto paragrafo, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del sistema finanziario di tale Stato membro.

 

 

 

 

Riserve di capitale

Articolo 130, paragrafo 2

 

Esenzione delle piccole e medie imprese di investimento dall’obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica specifica

In deroga all'articolo 130, paragrafo 1, uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dai requisiti di cui a detto paragrafo, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del sistema finanziario di tale Stato membro.

 

 

 

 

Riserve di capitale

Articolo 133, paragrafo 18

 

Obbligo di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

Gli Stati membri possono applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico con riferimento a tutte le esposizioni.

 

 

 

 

Riserve di capitale

Articolo 134, paragrafo 1

 

Riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

Altri Stati membri possono riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato conformemente all'articolo 133 e possono applicare tale coefficiente agli enti autorizzati a livello nazionale con riferimento alle esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale coefficiente.

 

 

 

 

Poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante

Articolo 152, primo comma

 

Disposizioni transitorie sugli obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, a fini statistici, esigere che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel loro territorio.

 

 

 

 

Poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante

Articolo 152, secondo comma

 

Disposizioni transitorie sugli obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante

Gli Stati membri ospitanti possono esigere dalle succursali degli enti creditizi originari di altri Stati membri le stesse informazioni richieste a tal fine agli enti creditizi nazionali.

 

 

 

 

Riserve di capitale

Articolo 160, paragrafo 6

 

Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale

Gli Stati membri possono imporre un periodo transitorio più breve per le riserve di capitale di quanto specificato all'articolo 160, paragrafi da 1 a 4. Tale periodo transitorio più breve può essere riconosciuto da altri Stati membri.

 

 

 

 

Definizioni

 

Articolo 4, paragrafo 2

Trattamento delle proprietà indirette di beni immobili

Gli Stati membri o le loro autorità competenti possono autorizzare il trattamento di quote di partecipazione che costituiscono una proprietà indiretta equivalente di beni immobili come proprietà diretta di beni immobili, a condizione che tale proprietà indiretta sia specificamente disciplinata dall'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato e che, se costituita a garanzia reale, essa fornisca una protezione equivalente ai creditori.

 

 

 

 

Livello di applicazione dei requisiti

 

Articolo 6, paragrafo 4

Applicazione dei requisiti su base individuale

In attesa che la Commissione presenti la relazione di cui all'articolo 508, paragrafo 3, le autorità competenti possono esentare le imprese d'investimento dall'osservanza degli obblighi fissati nella parte sei (liquidità), tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità delle attività delle imprese di investimento.

 

 

 

 

Livello di applicazione dei requisiti

 

Articolo 18, paragrafo 5

Metodi di consolidamento prudenziale

In caso di partecipazione o di altri legami in capitale diversi da quelli di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 4, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse possono in particolare autorizzare o esigere il ricorso al metodo del patrimonio netto (equity method). Tuttavia questo metodo non costituisce inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.

 

 

 

 

Livello di applicazione dei requisiti

 

Articolo 18, paragrafo 6

Metodi di consolidamento prudenziale

Le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:

 

 

 

 

a)

quando un ente, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione o altri legami di capitale in tali enti; e

 

 

 

 

b)

quando due o più enti o enti finanziari sono posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole statutarie.

Le autorità competenti possono in particolare autorizzare o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all'articolo 12 della direttiva 83/349/CEE.

 

 

 

 

Partecipazioni qualificate al di fuori del campo finanziario

 

Articolo 89, paragrafo 3

Ponderazione del rischio e divieto delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

Le autorità competenti applicano i requisiti di cui alla lettera a) o b) alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2:

 

 

 

 

a)

ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, conformemente alla parte tre del presente regolamento, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % al maggiore dei seguenti importi:

i)

l'importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 15 % del capitale ammissibile;

ii)

l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente;

 

 

 

 

b)

le autorità competenti vietano agli enti di detenere le partecipazioni qualificate di cui ai paragrafi 1 e 2 il cui importo supera le percentuali di capitale ammissibile di cui a tali paragrafi.

Le autorità competenti pubblicano la scelta effettuata tra a) e b).

 

 

 

 

Requisiti di fondi propri per le imprese di investimento

 

Articolo 95, paragrafo 2

Requisiti per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento

Le autorità competenti possono fissare requisiti di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento, che sarebbero i requisiti di fondi propri vincolanti per queste imprese conformemente alle misure nazionali di recepimento, vigenti al 31 dicembre 2013, delle direttive 2006/49/CE e 2006/48/CE.

 

 

 

 

Disposizioni in materia di calcolo e di segnalazione

 

Articolo 99, paragrafo 3

Segnalazione sui requisiti di fondi propri e informazioni finanziarie

Le autorità competenti possono esigere dagli enti creditizi che applicano i principi contabili internazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione dei fondi propri su base consolidata in forza dell'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento che comunichino altresì informazioni finanziarie come previsto al paragrafo 2 del presente articolo.

 

 

 

 

Rischio di credito: metodo standardizzato

 

Articolo 124, paragrafo 2

Fattori di ponderazione del rischio e criteri applicati alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili

Le autorità competenti possono fissare un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più severi di quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria.

Cfr. Parte 11

 

 

 

Rischio di credito: metodo standardizzato

 

Articolo 129, paragrafo 1

Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

Le autorità competenti possono, previa consultazione dell'ABE, derogare in parte all'applicazione del primo comma, lettera c), e far rientrare nella classe di merito di credito 2 fino al 10 % dell'esposizione totale dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente emittente, a condizione che negli Stati membri in questione possano essere documentati significativi problemi potenziali di concentrazione dovuti all'applicazione del requisito per la classe di merito di credito 1 di cui a tale lettera.

 

 

 

 

Rischio di credito: metodo IRB

 

Articolo 164, paragrafo 5

Valori minimi della LGD media ponderata per l'esposizione per le esposizioni garantite da beni immobili

Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 101 e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili e di eventuali altri indicatori pertinenti, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se i valori minimi della LGD di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano appropriati per le esposizioni garantite da immobili residenziali o non residenziali ubicati sul loro territorio. Le autorità competenti possono fissare, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria, valori minimi della LGD media ponderata per l'esposizione più elevati per le esposizioni garantite da beni immobili sul loro territorio.

Cfr. Parte 12

 

 

 

Rischio di credito: metodo IRB

 

Articolo 178, paragrafo 1, lettera b)

Default di un debitore

Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da beni immobili residenziali o da beni immobili non residenziali di PMI nella classe delle esposizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico.

 

 

 

 

Rischio di controparte

 

Articolo 284, paragrafo 4

Valore dell'esposizione

Le autorità competenti possono richiedere un valore di α superiore a 1,4 o consentire agli enti di utilizzare le proprie stime interne in conformità del paragrafo 9.

 

 

 

 

Rischio di mercato: rischio di posizione

 

Articolo 327, paragrafo 2

Compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante

Le autorità competenti possono adottare un metodo che prenda in considerazione la probabilità di conversione di un particolare titolo convertibile oppure prevedere un requisito di fondi propri atto ad assorbire eventuali perdite potenziali che possano manifestarsi in sede di conversione.

 

 

 

 

Grandi esposizioni

 

Articolo 395, paragrafo 1

Limiti delle grandi esposizioni verso enti

Le autorità competenti possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR per le grandi esposizioni verso enti.

 

 

 

 

Grandi esposizioni

 

Articolo 400, paragrafo 2, lettera a), e articolo 493, paragrafo 3, lettera a)

Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le obbligazioni garantite definite all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6.

 

 

 

 

 

Articolo 400, paragrafo 2, lettera b), e articolo 493, paragrafo 3, lettera b)

 

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri.

 

 

 

 

 

Articolo 400, paragrafo 2, lettera c), e articolo 493, paragrafo 3, lettera c)

 

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni dell'ente nei confronti della sua impresa madre o di sue filiazioni.

 

 

 

 

 

Articolo 400, paragrafo 2, lettera d), articolo 493 e articolo 3, lettera d)

 

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) e che sono incaricati della compensazione della liquidità nell'ambito della rete.

 

 

 

 

 

Articolo 400, paragrafo 2, lettera e), e articolo 493, paragrafo 3, lettera e)

 

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti.

 

 

 

 

 

Articolo 400, paragrafo 2, lettera f), e articolo 493, paragrafo 3, lettera f)

 

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio.

 

 

 

 

 

Articolo 400, paragrafo 2, lettera g), e articolo 493, paragrafo 3, lettera g)

 

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte crediti nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve obbligatorie minime detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale.

 

 

 

 

 

Articolo 400, paragrafo 2, lettera h), e articolo 493, paragrafo 3, lettera h)

 

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte crediti nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità.

 

 

 

 

 

Articolo 400, paragrafo 2, lettera i), e articolo 493, paragrafo 3, lettera i)

 

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte il 50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, l'80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di mutua garanzia con statuto di enti creditizi.

 

 

 

 

 

Articolo 400, paragrafo 2, lettera j), e articolo 493, paragrafo 3, lettera j)

 

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

 

 

 

 

 

Articolo 400, paragrafo 2, lettera k), e articolo 493, paragrafo 3, lettera k)

 

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni verso borse valori riconosciute.

 

 

 

 

Liquidità

 

Articolo 412, paragrafo 5

Requisito in materia di copertura della liquidità

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di liquidità prima che le norme minime vincolanti per i requisiti di copertura della liquidità siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 460.

 

 

 

 

Liquidità

 

Articolo 412, paragrafo 5

Requisito in materia di copertura della liquidità

Gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti, che mantengano un requisito più elevato in materia di copertura della liquidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conformemente all'articolo 460.

 

 

 

 

Liquidità

 

Articolo 413, paragrafo 3

Requisito di finanziamento stabile

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che le norme minime vincolanti per il requisito di finanziamento stabile netto siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 510.

 

 

 

 

Liquidità

 

Articolo 415, paragrafo 3

Obblighi di segnalazione della liquidità

Fino alla completa introduzione dei requisiti vincolanti in materia di liquidità le autorità competenti possono continuare a raccogliere informazioni mediante strumenti di monitoraggio al fine di controllare l’osservanza delle norme vigenti in materia di liquidità.

 

 

 

 

Liquidità

 

Articolo 420, paragrafo 2

Tasso di deflusso della liquidità

Le autorità competenti possono applicare un tasso di deflusso fino al 5 % per i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all'articolo 429 e all'allegato I.

 

 

 

 

Liquidità

 

Articolo 422, paragrafo 4

Deflussi di liquidità su altre passività

In attesa di una definizione uniforme, le autorità competenti possono fornire orientamenti generali che gli enti seguono per individuare depositi mantenuti dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata.

 

 

 

 

Requisiti di fondi propri

 

Articolo 465, paragrafo 2

Disposizione transitoria per i requisiti di fondi propri

Le autorità competenti determinano e pubblicano il livello del coefficiente di capitale primario di classe 1 e del coefficiente di capitale di classe 1 negli intervalli di valore specificati all'articolo 465, paragrafo 1, che gli enti soddisfano o superano.

Cfr. Parte 2

 

 

 

Requisiti di fondi propri

 

Articolo 467, paragrafo 2

Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo

In deroga all'articolo 467, paragrafo 1, qualora tale trattamento fosse applicato prima del 1o gennaio 2014 le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria “Attività finanziarie disponibili per la vendita” dello IAS 39 approvato dall'UE.

 

 

 

 

Requisiti di fondi propri

 

Articolo 467, paragrafo 3

Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo

Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 467, paragrafo 2, lettere da a) a d).

Cfr. Parte 3

 

 

 

Requisiti di fondi propri

 

Articolo 468, paragrafo 2

Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo

Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a includere nel calcolo del capitale primario di classe 1 il 100 % dei loro profitti non realizzati misurati al valore equo, se conformemente all'articolo 467 gli enti sono tenuti a includere le loro perdite non realizzate misurate al valore equo nel calcolo del capitale primario di classe 1.

 

 

 

 

Requisiti di fondi propri

 

Articolo 468, paragrafo 3

Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo

Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile dei profitti non realizzati negli intervalli di valori specificati all'articolo 468, paragrafo 2, lettere da a) a c), che è esclusa dal capitale primario di classe 1.

Cfr. Parte 4

 

 

 

Requisiti di fondi propri

 

Articolo 471, paragrafo 1

Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1

In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2022 le autorità competenti possono permettere agli enti di non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 471, paragrafo 1.

 

 

 

 

Requisiti di fondi propri

 

Articolo 473, paragrafo 1

Introduzioni di modifiche allo IAS 19

In deroga all'articolo 481, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 le autorità competenti possono autorizzare gli enti che stilano i propri conti conformemente ai principi contabili internazionali adottati conformemente alle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 ad aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo applicabile conformemente all'articolo 473, paragrafo 2 o 3, a seconda del caso, moltiplicato per il fattore applicato conformemente all'articolo 473, paragrafo 4.

 

 

 

 

Requisiti di fondi propri

 

Articolo 478, paragrafo 3

Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1,di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2

Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile entro gli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per ciascuna delle seguenti deduzioni:

a)

le deduzioni singole prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla futura redditività e derivano da differenze temporanee;

b)

l'importo aggregato delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), che deve essere dedotto ai sensi dell'articolo 48;

c)

ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 56, lettere da b) a d);

d)

ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 66, lettere da b) a d).

Cfr. Parte 5

 

 

 

Requisiti di fondi propri

 

Articolo 479, paragrafo 4

Riconoscimento transitorio nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza

Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valore di cui all'articolo 479, paragrafo 3.

Cfr. Parte 6

 

 

 

Requisiti di fondi propri

 

Articolo 480, paragrafo 3

Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati

Le autorità competenti determinano e pubblicano il valore del fattore applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 480, paragrafo 2.

Cfr. Parte 7

 

 

 

Requisiti di fondi propri

 

Articolo 481, paragrafo 3

Filtri e deduzioni aggiuntivi transitori

Per ogni filtro o per ogni deduzione di cui all'articolo 481, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti determinano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo

Cfr. Parte 8

 

 

 

Requisiti di fondi propri

 

Articolo 486, paragrafo 6

Limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2

Le autorità competenti determinano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valore di cui all'articolo 486, paragrafo 5.

Cfr. Parte 9

 

 

 

Rischio di credito: metodo IRB

 

Articolo 495, paragrafo 1

Trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB

In deroga alla parte tre, capo 3, fino al 31 dicembre 2017 le autorità competenti possono esentare dal trattamento secondo il metodo IRB talune categorie di esposizioni in strumenti di capitale detenute da enti e da filiazioni di enti nell'UE nello Stato membro al 31 dicembre 2007.

 

 

 

 

Rischio di credito: metodo standardizzato

 

Articolo 496, paragrafo 1

Disposizioni transitorie per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

Fino al 31 dicembre 2017, le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, al limite del 10 % per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da soggetti per la cartolarizzazione equivalenti ai Fonds Communs de Créances francesi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere d) e f), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 496, paragrafo 1, lettere a) e b).

 

 

 

 

Leva finanziaria

 

Articolo 499, paragrafo 3

Disposizioni transitorie per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria

In deroga all'articolo 429, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 le autorità competenti possono autorizzare gli enti a calcolare il coefficiente di leva finanziaria alla fine del trimestre se esse ritengono che gli enti possano non disporre di dati di qualità sufficientemente buona per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria come media aritmetica dei coefficienti mensili nel corso del trimestre.

 

 

 

 

Requisito minimo di Basilea I

 

Articolo 500, paragrafo 5

Disposizioni transitorie per il requisito minimo di Basilea I

Previa consultazione dell'ABE, le autorità competenti possono esentare gli enti dall'applicazione dell'articolo 500, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 a condizione che siano rispettati tutti i requisiti per il metodo IRB di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, dello stesso regolamento o i criteri di idoneità per l'utilizzo del metodo avanzato di misurazione precisati nella parte tre, titolo III, capo 4, dello stesso regolamento, secondo il caso.

 

 

 

 


PARTE 2

Disposizione transitoria per i requisiti di fondi propri

Regolamento (UE)

n. 575/2013

Disposizioni transitorie

Anno

Informazioni da comunicare

Articolo 465, paragrafo 2

Livello del coefficiente di capitale primario di classe 1 che gli enti soddisfano o superano

(% entro un determinato intervallo)

2014

[Valore]

tra 4 % e 4,5 %

Livello del coefficiente di capitale di classe 1 che gli enti soddisfano o superano

(% entro un determinato intervallo)

2014

[Valore]

tra 5,5 % e 6 %


PARTE 3

Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo

Regolamento (EU)

n. 575/2013

Disposizioni transitorie

Anno

Informazioni da comunicare

Articolo 467, paragrafo 3

Percentuale applicabile di perdite non realizzate, a norma dell’articolo 467, paragrafo 1, incluse nel calcolo degli elementi relativi al capitale primario di classe 1 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 2 dello stesso articolo)

 

 

tra 20 % e 100 %

2014

[Valore]

tra 40 % e 100 %

2015

[Valore]

tra 60 % e 100 %

2016

[Valore]

tra 80 % e 100 %

2017

[Valore]


PARTE 4

Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo

Regolamento (UE)

n. 575/2013

Disposizioni transitorie

Anno

Informazioni da comunicare

Articolo 468, paragrafo 3

Percentuale applicabile dei profitti non realizzati, a norma dell’articolo 468, paragrafo 1, esclusa dagli elementi relativi al capitale primario di classe 1 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 2 dello stesso articolo)

 

 

tra 60 % e 100 %

2015

[Valore]

tra 40 % e 100 %

2016

[Valore]

tra 20 % e 100 %

2017

[Valore]


PARTE 5

Disposizioni transitorie in materia di deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2

Regolamento (UE)

n. 575/2013

Disposizioni transitorie

Anno

Informazioni da comunicare

Articolo 478, paragrafo 3, lettera a)

Deduzioni dagli elementi di capitale primario di classe 1 (escluse le attività fiscali differite)

 

 

L'autorità competente utilizza una percentuale unica per tutte le deduzioni dagli elementi di capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla futura redditività e derivano da differenze temporanee?

 

[Sì/No]

Percentuale applicabile qualora si applichi una percentuale unica (negli intervalli di valore di cui all'articolo 478, paragrafo 1)

 

 

tra 20 % e 100 %

2014

[Valore]

tra 40 % e 100 %

2015

[Valore]

tra 60 % e 100 %

2016

[Valore]

tra 80 % e 100 %

2017

[Valore]

Se non si applica una percentuale unica, fornire nella parte 1 i testi nazionali e i riferimenti alle percentuali applicabili

 

 

Articolo 478, paragrafo 3, lettera b)

Deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1 per attività fiscali differite ed elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i)

 

 

L’autorità competente utilizza una percentuale unica per le deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 dell'importo aggregato delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera i)?

 

[Sì/No]

Percentuale applicabile qualora si applichi una percentuale unica (negli intervalli di valore di cui all'articolo 478, paragrafo 1)

 

 

tra 20 % e 100 %

2014

[Valore]

tra 40 % e 100 %

2015

[Valore]

tra 60 % e 100 %

2016

[Valore]

tra 80 % e 100 %

2017

[Valore]

Se non si applica una percentuale unica, fornire nella parte 1 i testi nazionali e i riferimenti alle percentuali applicabili

 

 

Articolo 478, paragrafo 2

Deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1 per attività fiscali differite che esistevano prima del 1o gennaio 2014

 

 

L’autorità competente applica la percentuale applicabile alternativa per le attività fiscali differite che esistevano prima del 1o gennaio 2014?

 

[Sì/No]

Percentuale applicabile qualora si applichi la percentuale alternativa (negli intervalli di valore di cui all'articolo 478, paragrafo 2)

 

 

tra 0 % e 100 %

2014

[Valore]

tra 10 % e 100 %

2015

[Valore]

tra 20 % e 100 %

2016

[Valore]

tra 30 % e 100 %

2017

[Valore]

tra 40 % e 100 %

2018

[Valore]

tra 50 % e 100 %

2019

[Valore]

tra 60 % e 100 %

2020

[Valore]

tra 70 % e 100 %

2021

[Valore]

tra 80 % e 100 %

2022

[Valore]

tra 90 % e 100 %

2023

[Valore]

Articolo 478, paragrafo 3, lettera c)

Deduzioni dagli elementi di capitale aggiuntivo di classe 1

 

 

L’autorità competente utilizza una percentuale unica per tutte le deduzioni dagli elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 in conformità all’articolo 56, lettere da b) a d)?

 

[Sì/No]

Percentuale applicabile qualora si applichi una percentuale unica (negli intervalli di valore di cui all'articolo 478, paragrafo 1)

 

 

tra 20 % e 100 %

2014

[Valore]

tra 40 % e 100 %

2015

[Valore]

tra 60 % e 100 %

2016

[Valore]

tra 80 % e 100 %

2017

[Valore]

Se non si applica una percentuale unica, fornire nella parte 1 i testi nazionali e i riferimenti alle percentuali applicabili

 

 

Articolo 478, paragrafo 3, lettera d)

Deduzioni dagli elementi di classe 2

 

 

L’autorità competente utilizza una percentuale unica per tutte le deduzioni dagli elementi di capitale di classe 2 in conformità all’articolo 66, lettere da b) a d)?

 

[Sì/No]

Percentuale applicabile qualora si applichi una percentuale unica (negli intervalli di valore di cui all'articolo 478, paragrafo 1)

 

 

tra 20 % e 100 %

2014

[Valore]

tra 40 % e 100 %

2015

[Valore]

tra 60 % e 100 %

2016

[Valore]

tra 80 % e 100 %

2017

[Valore]

Se non si applica una percentuale unica, fornire nella parte 1 i testi nazionali e i riferimenti alle percentuali applicabili

 

 


PARTE 6

Riconoscimento transitorio nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza

Regolamento (EU)

n. 575/2013

Disposizioni transitorie

Anno

Informazioni da comunicare

Articolo 479, paragrafo 4

Percentuale applicabile per il riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza (negli intervalli di valore di cui all'articolo 479, paragrafo 3)

 

 

tra 0 % e 80 %

2014

[Valore]

tra 0 % e 60 %

2015

[Valore]

tra 0 % e 40 %

2016

[Valore]

tra 0 % e 20 %

2017

[Valore]


PARTE 7

Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati

Regolamento (EU)

n. 575/2013

Disposizioni transitorie

Anno

Informazioni da comunicare

Articolo 480, paragrafo 3

Fattore applicabile per il riconoscimento nei fondi propri consolidati degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati (negli intervalli di valore di cui all'articolo 480, paragrafo 2)

 

 

tra 0,2 e 1,0

2014

[Valore]

tra 0,4 e 1,0

2015

[Valore]

tra 0,6 e 1,0

2016

[Valore]

tra 0,8 e 1,0

2017

[Valore]


PARTE 8

Filtri e deduzioni aggiuntivi transitori

Regolamento (EU)

n. 575/2013

Disposizioni transitorie

Anno

Informazioni da comunicare

Articolo 481, paragrafo 1

Aggiustamenti di cui all'articolo 481, paragrafo 1

 

[testo libero]

L’autorità competente utilizza una percentuale unica per tutti i filtri o deduzioni richiesti dall’articolo 481, paragrafo 1?

 

[Sì/No/NA]

Percentuale applicabile qualora si applichi una percentuale unica (negli intervalli di valore di cui all'articolo 481, paragrafo 3)

 

 

tra 0 % e 80 %

2014

[Valore]

tra 0 % e 60 %

2015

[Valore]

tra 0 % e 40 %

2016

[Valore]

tra 0 % e 20 %

2017

[Valore]

Se non si applica una percentuale unica, fornire nella parte 1 i testi nazionali e i riferimenti alle percentuali applicabili

 

 

Articolo 481, paragrafo 2

Aggiustamenti di cui all'articolo 481, paragrafo 2

 

[testo libero]

L’autorità competente esige dagli enti che applichino i metodi di cui all'articolo 49, paragrafo 1, laddove i requisiti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera b), non siano soddisfatti, ovvero autorizza gli enti ad applicare tali metodi, invece di applicare la deduzione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1?

 

[Sì/No]

Percentuale applicabile in caso di esercizio della facoltà (negli intervalli di valore di cui all'articolo 481, paragrafo 4)

 

 

tra 0 % e 50 %

2014

[Valore]


PARTE 9

Limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2

Regolamento (EU)

n. 575/2013

Disposizioni transitorie

Anno

Informazioni da comunicare

Articolo 486, paragrafo 6

Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 486, paragrafo 2 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo)

 

 

tra 60 % e 80 %

2014

[Valore]

tra 40 % e 70 %

2015

[Valore]

tra 20 % e 60 %

2016

[Valore]

tra 0 % e 50 %

2017

[Valore]

tra 0 % e 40 %

2018

[Valore]

tra 0 % e 30 %

2019

[Valore]

tra 0 % e 20 %

2020

[Valore]

tra 0 % e 10 %

2021

[Valore]

Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all’articolo 486, paragrafo 3 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo)

 

 

tra 60 % e 80 %

2014

[Valore]

tra 40 % e 70 %

2015

[Valore]

tra 20 % e 60 %

2016

[Valore]

tra 0 % e 50 %

2017

[Valore]

tra 0 % e 40 %

2018

[Valore]

tra 0 % e 30 %

2019

[Valore]

tra 0 % e 20 %

2020

[Valore]

tra 0 % e 10 %

2021

[Valore]

Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale di classe 2 conformemente all’articolo 486, paragrafo 4 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo)

 

 

tra 60 % e 80 %

2014

[Valore]

tra 40 % e 70 %

2015

[Valore]

tra 20 % e 60 %

2016

[Valore]

tra 0 % e 50 %

2017

[Valore]

tra 0 % e 40 %

2018

[Valore]

tra 0 % e 30 %

2019

[Valore]

tra 0 % e 20 %

2020

[Valore]

tra 0 % e 10 %

2021

[Valore]


PARTE 10

Elementi variabili della remunerazione

Direttiva 2013/36/UE

Disposizioni

Informazioni da comunicare

 

Data dell’ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

(gg/mm/aaaa)

Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto i)

Percentuale massima della componente variabile (% della componente fissa della remunerazione complessiva)

[Valore]

Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto ii)

Livello massimo della componente variabile che può essere approvata dagli azionisti, proprietari o soci degli enti (% della componente fissa della remunerazione complessiva)

[Valore]

Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto iii)

Gli enti sono autorizzati ad applicare un tasso di sconto per la remunerazione variabile?

[Sì/No]

Quota massima della retribuzione variabile complessiva alla quale si applica il tasso di sconto (% della retribuzione variabile complessiva)

[Valore]


PARTE 11

Fattori di ponderazione del rischio e criteri applicati alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili

Regolamento (UE)

n. 575/2013

Disposizioni

Informazioni da comunicare

Articolo 124, paragrafo 2

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali

Fattore di ponderazione del rischio applicato (dal 35 % al 150 %)

[Valore]

Data dell’ultima modifica del fattore di ponderazione del rischio

(gg/mm/aaaa)

L’autorità competente applica criteri più rigorosi rispetto a quelli stabiliti all’articolo 125, paragrafo 2?

[Sì/No]

Data dell’ultima modifica dei criteri

(gg/mm/aaaa)

Esposizioni garantite da immobili non residenziali

Fattore di ponderazione del rischio applicato (dal 50 % al 150 %)

[Valore]

Data dell’ultima modifica del fattore di ponderazione del rischio

(gg/mm/aaaa)

L’autorità competente applica criteri più rigorosi rispetto a quelli stabiliti all’articolo 126, paragrafo 2?

[Sì/No]

Data dell’ultima modifica dei criteri

(gg/mm/aaaa)


PARTE 12

Valori minimi della LGD per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili

Regolamento (UE)

n. 575/2013

Disposizioni

Informazioni da comunicare

Articolo 164, paragrafo 5

Valore minimo della LGD media ponderata per l'esposizione per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali

Valore minimo della LGD applicato (% superiore al 10 %)

[Valore]

Data dell’ultima modifica del valore

(gg/mm/aaaa)

Valore minimo della LGD media ponderata per l'esposizione per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili non residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali

Valore minimo della LGD applicato (% superiore al 15 %)

[Valore]

Data dell’ultima modifica del valore

(gg/mm/aaaa)


ALLEGATO III

Processo di revisione e di valutazione prudenziale (SREP)

Ambito di applicazione dello SREP

Descrizione degli orientamenti dell'autorità competente sull'ambito di applicazione dello SREP, tra cui:

orientamenti che specificano gli enti inclusi nello SREP o da esso esclusi

quadro generale delle modalità seguite dall'autorità competente per tener conto del principio di proporzionalità nel considerare l'ambito di applicazione dello SREP

[testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti]

Valutazione del rischio individuale

Descrizione degli orientamenti dell'autorità competente sulla valutazione del rischio individuale, tra cui:

quadro generale del processo di valutazione del rischio

quadro generale delle modalità seguite dall'autorità competente per tener conto del principio di proporzionalità nel valutare i rischi individuali

quadro generale dei criteri utilizzati dall'autorità competente e della metodologia di assegnazione del punteggio da essa applicata per la valutazione dei rischi individuali

[testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti]

Revisione e valutazione dell'ICAAP

Descrizione degli orientamenti dell’autorità competente sulla revisione e valutazione del processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) come parte dello SREP per valutare l’affidabilità dei calcoli nel quadro dell'ICAAP per determinare i requisiti di fondi propri a copertura dei rischi di capitale individuali, tra cui:

quadro del processo che gli enti devono seguire per attuare l'ICAAP

quadro della metodologia applicata dall'autorità competente per la revisione dell'ICAAP degli enti

informazioni indicanti se l'autorità competente impone una revisione indipendente dell'ICAAP

[testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti]

Valutazione complessiva dello SREP e misure di vigilanza

Descrizione degli orientamenti dell’autorità competente sulla valutazione complessiva dello SREP e misure di vigilanza adottate dall'autorità competente sulla base della valutazione complessiva dello SREP

[testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti]


ALLEGATO IV

DATI STATISTICI

Elenco dei modelli

Parte 1

Dati sul settore finanziario nazionale

Parte 2

Dati sul rischio di credito

Parte 3

Dati sul rischio di mercato

Parte 4

Dati sul rischio operativo

Parte 5

Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative

Parte 6

Dati sulle deroghe

PARTE 1

Dati sul settore finanziario nazionale (anno 20XX)

 

Riferimento al modello COREP (1)

Dati

Numero e dimensioni degli enti creditizi

 

 

Numero di enti creditizi (1)

 

[Valore]

Attività complessive (in MEUR) (2)

 

[Valore]

Attività complessive in % del PIL

 

[Valore]

Numero e dimensioni degli enti creditizi esteri

 

 

Dei paesi del SEE

Numero di succursali (3)

 

[Valore]

Attività complessive delle succursali (in MEUR)

 

[Valore]

Numero di filiazioni (4)

 

[Valore]

Attività complessive delle filiazioni (in MEUR)

 

[Valore]

Dei paesi terzi

Numero di succursali (3)

 

[Valore]

Attività complessive delle succursali (in MEUR)

 

[Valore]

Numero di filiazioni (4)

 

[Valore]

Attività complessive delle filiazioni (in MEUR)

 

[Valore]

Capitale totale e requisiti patrimoniali totali degli enti creditizi

 

 

Capitale primario di classe 1 totale in % del capitale totale

CA1 (riga 020/riga 010)

[Valore]

Capitale aggiuntivo di classe 1 totale in % del capitale totale

CA1 (riga 530/riga 010)

[Valore]

Capitale di classe 2 totale in % del capitale totale

CA1 (riga 750/riga 010)

[Valore]

Requisiti patrimoniali totali (in MEUR)

CA2 (riga 010) (1) 8 %

[Valore]

Coefficiente di capitale totale

CA3 (riga 050)

[Valore]

Numero e dimensioni delle imprese di investimento

 

 

Numero di imprese di investimento (1)

 

[Valore]

Attività complessive (in MEUR) (2)

 

[Valore]

Attività complessive in % del PIL

 

[Valore]

Capitale totale e requisiti patrimoniali totali delle imprese di investimento

 

 

Capitale primario di classe 1 totale in % del capitale totale

CA1 (riga 020/riga 010)

[Valore]

Capitale aggiuntivo di classe 1 totale in % del capitale totale

CA1 (riga 530/riga 010)

[Valore]

Capitale di classe 2 totale in % del capitale totale

CA1 (riga 750/riga 010)

[Valore]

Requisiti patrimoniali totali (in MEUR)

CA2 (riga 010) (1) 8 %

[Valore]

Coefficiente di capitale totale

CA3 (riga 050)

[Valore]

Istruzioni per la compilazione del modello:

(1)

Nel numero sono inclusi gli enti nazionali, le succursali nel SEE e gli enti non-SEE. Più sedi di attività costituite nel rispettivo paese da un ente con l'amministrazione centrale in un altro paese sono considerate come un unico ente. La definizione comprende le succursali/filiazioni di enti esteri ma non comprende le succursali/filiazioni estere di enti nazionali (metodo del paese ospitante).

(2)

Sono richiesti dati non consolidati. Calcolate su base residenziale [metodo del paese ospitante, con una popolazione corrispondente ai principi di cui al punto (1)].

(3)

Più sedi di attività costituite nello stesso paese da un ente creditizio con l'amministrazione centrale in un altro paese dovrebbero essere considerate come una succursale unica

(4)

Ogni filiazione di una filiazione è considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese

PARTE 2

Dati sul rischio di credito (anno 20XX)

Dati sul rischio di credito

Riferimento al modello COREP (3)

dati

Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di credito

 

 

Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di credito

% dei requisiti di fondi propri totali

CA2 (riga 040)/(riga 010)

[Valore]

Enti creditizi: disaggregazione per metodo

% in base al numero totale degli enti creditizi (2)

Metodo standardizzato (SA)

 

[Valore]

Metodo basato sui rating interni di base (FIRB)

 

[Valore]

Metodo basato sui rating interni avanzato (AIRB)

 

[Valore]

% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito

SA

CA2(riga 050)/(riga 040)

[Valore]

FIRB

CR, IRB, Foundation IRB (riga 010, col 260)/CA2 (riga 040)

[Valore]

AIRB

CR, IRB, Advanced IRB (riga 010, col 260)/CA2 (riga 040)

[Valore]

Enti creditizi: disaggregazione per classe di esposizione IRB

% in base all'importo totale IRB dell'esposizione ponderato per il rischio

Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione

[Valore]

Amministrazioni centrali e banche centrali

CA2 (riga 260/riga 010)

[Valore]

Enti

CA2 (riga 270/riga 010)

[Valore]

Imprese - PMI

CA2 (riga 280/riga 010)

[Valore]

Imprese - Finanziamenti specializzati

CA2 (riga 290/riga 010)

[Valore]

Imprese - Altro

CA2 (riga 300/riga 010)

[Valore]

Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione

[Valore]

Amministrazioni centrali e banche centrali

CA2 (riga 320/riga 010)

[Valore]

Enti

CA2 (riga 330/riga 010)

[Valore]

Imprese - PMI

CA2 (riga 340/riga 010)

[Valore]

Imprese - Finanziamenti specializzati

CA2 (riga 350/riga 010)

[Valore]

Imprese - Altro

CA2 (riga 360/riga 010)

[Valore]

Al dettaglio - PMI, garantite da beni immobili

CA2 (riga 370/riga 010)

[Valore]

Al dettaglio - Non PMI, garantite da beni immobili

CA2 (riga 380/riga 010)

[Valore]

Al dettaglio - Rotative qualificate

CA2 (riga 390/riga 010)

[Valore]

Al dettaglio - altre PMI

CA2 (riga 400/riga 010)

[Valore]

Al dettaglio - altre non PMI

CA2 (riga 410/riga 010)

[Valore]

Strumenti di capitale IRB

CA2 (riga 420/riga 010)

[Valore]

Posizioni verso la cartolarizzazione IRB

CA2 (riga 430/riga 010)

[Valore]

Altre attività diverse da crediti

CA2 (riga 450/riga 010)

[Valore]

Enti creditizi: disaggregazione per classe di esposizione SA (2)

% in base all'importo totale SA dell'esposizione ponderato per il rischio

Amministrazioni centrali o banche centrali

CA2 (riga 070/riga 010)

[Valore]

Amministrazioni regionali o autorità locali

CA2 (riga 080/riga 010)

[Valore]

Organismi del settore pubblico

CA2 (riga 090/riga 010)

[Valore]

Banche multilaterali di sviluppo

CA2 (riga 100/riga 010)

[Valore]

Organizzazioni internazionali

CA2 (riga 110/riga 010)

[Valore]

Enti

CA2 (riga 120/riga 010)

[Valore]

Imprese

CA2 (riga 130/riga 010)

[Valore]

Al dettaglio

CA2 (riga 140/riga 010)

[Valore]

Garantite da ipoteche su beni immobili

CA2 (riga 150/riga 010)

[Valore]

Esposizioni in stato di default

CA2 (riga 160/riga 010)

[Valore]

Posizioni associate ad un rischio particolarmente elevato

CA2 (riga 170/riga 010)

[Valore]

Obbligazioni garantite

CA2 (riga 180/riga 010)

[Valore]

Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

CA2 (riga 190/riga 010)

[Valore]

Organismi di investimento collettivo

CA2 (riga 200/riga 010)

[Valore]

Strumenti di capitale

CA2 (riga 210/riga 010)

[Valore]

Altri elementi

CA2 (riga 211/riga 010)

[Valore]

Posizioni verso la cartolarizzazione SA

CA2 (riga 220/riga 010)

[Valore]

Enti creditizi: disaggregazione per metodo di attenuazione del rischio di credito

% in base al numero totale degli enti creditizi (2)

Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

 

[Valore]

Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

 

[Valore]

Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di credito

 

 

Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di credito

% dei requisiti di fondi propri totali

CA2 (riga 040)/(riga 010)

[Valore]

Imprese di investimento: disaggregazione per metodo

% in base al numero totale delle imprese di investimento (2)

SA

 

[Valore]

IRB

 

[Valore]

% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito

SA

CA2 (riga 050)/(riga 040)

[Valore]

IRB

CA2 (riga 240/riga 040)

[Valore]

Informazioni supplementari sulla cartolarizzazione

Riferimento al modello COREP (3)

dati

Enti creditizi: cedente

 

 

Importo totale delle esposizioni da cartolarizzazione in bilancio o fuori bilancio

CR SEC SA (riga 030, col. 010) + CR SEC IRB (riga 030, col. 010)

[Valore]

[Valore]

Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute (posizioni verso la cartolarizzazione - esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione) in bilancio o fuori bilancio

CR SEC SA (riga 030, col. 050) + CR SEC IRB (riga 030, col. 050)

[Valore]

[Valore]

Esposizioni e perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili

Riferimento al modello COREP (3)

dati

Uso di immobili residenziali come garanzia reale

Somma delle esposizioni garantite da immobili residenziali

CR IP Losses (riga 010, col. 050)

[Valore]

Somma delle perdite derivanti da prestiti fino alle percentuali di riferimento

CR IP Losses (riga 010, col. 010)

[Valore]

di cui: immobili valutati al valore del credito ipotecario

CR IP Losses (riga 010, col. 020)

[Valore]

Somma delle perdite complessive

CR IP Losses (riga 010, col. 030)

[Valore]

di cui: immobili valutati al valore del credito ipotecario

CR IP Losses (riga 010, col. 040)

[Valore]

Uso di immobili non residenziali come garanzia reale

Somma delle esposizioni garantite da immobili non residenziali

CR IP Losses (riga 020, col. 050)

[Valore]

Somma delle perdite derivanti da prestiti fino alle percentuali di riferimento

CR IP Losses (riga 020, col. 010)

[Valore]

di cui: immobili valutati al valore del credito ipotecario

CR IP Losses (riga 020, col. 020)

[Valore]

Somma delle perdite complessive

CR IP Losses (riga 020, col. 030)

[Valore]

di cui: immobili valutati al valore del credito ipotecario

CR IP Losses (riga 020, col. 040)

[Valore]


PARTE 3

Dati sul rischio di mercato (anno 20XX)

Dati sul rischio di mercato

Riferimento al modello COREP (5)

dati

Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato

 

 

Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato

% dei requisiti di fondi propri totali

CA2 (riga 520)/(riga 010)

[Valore]

Enti creditizi: disaggregazione per metodo

% in base al numero totale degli enti creditizi (4)

Metodo standardizzato

 

[Valore]

Modelli interni

 

[Valore]

% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato

Metodo standardizzato

CA2 (riga 530)/(riga 520)

[Valore]

Modelli interni

CA2 (riga 580)/(riga 520)

[Valore]

Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato

 

 

Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato

% dei requisiti di fondi propri totali

CA2 (riga 520)/(riga 010)

[Valore]

Imprese di investimento: disaggregazione per metodo

% in base al numero totale delle imprese di investimento (4)

Metodo standardizzato

 

[Valore]

Modelli interni

 

[Valore]

% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato

Metodo standardizzato

CA2 (riga 530)/(riga 520)

[Valore]

Modelli interni

CA2 (riga 580)/(riga 520)

[Valore]


PARTE 4

Dati sul rischio operativo (anno 20XX)

Dati sul rischio operativo

Riferimento al modello COREP (7)

dati

Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio operativo

 

 

Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio operativo

% dei requisiti di fondi propri totali

CA2 (riga 590)/(riga 010)

[Valore]

Enti creditizi: disaggregazione per metodo

% in base al numero totale degli enti creditizi (6)

Metodo base (BIA)

 

[Valore]

Metodo standardizzato (TSA) Metodo standardizzato alternativo (ASA)

 

[Valore]

Metodo avanzato di misurazione (AMA)

 

[Valore]

% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio operativo

BIA

CA2 (riga 600)/(riga 590)

[Valore]

TSA/ASA

CA2 (riga 610)/(riga 590)

[Valore]

AMA

CA2 (riga 620)/(riga 590)

[Valore]

Enti creditizi: perdite dovute al rischio operativo

 

 

Enti creditizi: perdita lorda totale

Perdita lorda totale in % del reddito lordo totale

OPR Details (riga 920, col. 080)/OPR ((somma (da riga 010 a riga 130), col. 030)

[Valore]

Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio operativo

 

 

Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio operativo

% dei requisiti di fondi propri

CA2 (riga 590)/(riga 010)

[Valore]

Imprese di investimento: disaggregazione per metodo

% in base al numero totale delle imprese di investimento (6)

BIA

 

[Valore]

TSA/ASA

 

[Valore]

AMA

 

[Valore]

% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio operativo

BIA

CA2 (riga 600)/(riga 590)

[Valore]

TSA/ASA

CA2 (riga 610)/(riga 590)

[Valore]

AMA

CA2 (riga 620)/(riga 590)

[Valore]

Imprese di investimento: perdite dovute al rischio operativo

 

 

Imprese di investimento: perdita lorda totale

Perdita lorda totale in % del reddito lordo totale

OPR Details (riga 920, col. 080)/OPR ((somma (da riga 010 a riga 130), col. 030)

[Valore]

PARTE 5

Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative (anno 20XX)

Azioni e misure di vigilanza (8)

dati

Enti creditizi

 

Azioni di vigilanza

Numero di ispezioni in loco

[Valore]

Numero di valutazioni complessive effettuate

[Valore]

Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a)

Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all’articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE:

[Valore]

detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)]

[Valore]

rafforzare i meccanismi di governance e di gestione interna del capitale [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)]

[Valore]

presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)]

[Valore]

applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)]

[Valore]

restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)]

[Valore]

ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)]

[Valore]

limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)]

[Valore]

utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)]

[Valore]

limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)]

[Valore]

imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)]

[Valore]

imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)]

[Valore]

richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)]

[Valore]

Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all’articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE)

[Valore]

Misure di vigilanza adottate conformemente all’articolo 102, paragrafo 1, lettera b), e ad altre disposizioni della direttiva 2013/36/UE o del regolamento (UE) n. 575/2013

Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all’articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE:

[Valore]

detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)]

[Valore]

rafforzare i meccanismi di governance e di gestione interna del capitale [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)]

[Valore]

presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)]

[Valore]

applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)]

[Valore]

restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)]

[Valore]

ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)]

[Valore]

limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)]

[Valore]

utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)]

[Valore]

limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)]

[Valore]

imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)]

[Valore]

imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)]

[Valore]

richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)]

[Valore]

Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all’articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE)

[Valore]


Azioni e misure di vigilanza (9)

dati

Imprese di investimento

 

Azioni di vigilanza

Numero di ispezioni in loco

[Valore]

Numero di valutazioni complessive effettuate

[Valore]

Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a)

Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all’articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE:

[Valore]

detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)]

[Valore]

rafforzare i meccanismi di governance e di gestione interna del capitale [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)]

[Valore]

presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)]

[Valore]

applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)]

[Valore]

restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)]

[Valore]

ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)]

[Valore]

limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)]

[Valore]

utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)]

[Valore]

limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)]

[Valore]

imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)]

[Valore]

imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)]

[Valore]

richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)]

[Valore]

Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all’articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE)

[Valore]

Misure di vigilanza adottate conformemente all’articolo 102, paragrafo 1, lettera b), e ad altre disposizioni della direttiva 2013/36/UE o del regolamento (UE) n. 575/2013

Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all’articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE:

[Valore]

detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)]

[Valore]

rafforzare i meccanismi di governance e di gestione interna del capitale [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)]

[Valore]

presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)]

[Valore]

applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)]

[Valore]

restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)]

[Valore]

ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)]

[Valore]

limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)]

[Valore]

utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)]

[Valore]

limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)]

[Valore]

imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)]

[Valore]

imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)]

[Valore]

richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)]

[Valore]

Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all’articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE)

[Valore]


Sanzioni amministrative

dati

Enti creditizi

 

Sanzioni amministrative (per violazioni dei requisiti per l'autorizzazione e dei requisiti per l'acquisizione di partecipazioni qualificate)

Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate:

[Valore]

dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 66, paragrafo 2, lettera a)]

[Valore]

ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 66, paragrafo 2, lettera b)]

[Valore]

sanzioni amministrative pecuniarie imposte alla persona fisica/giuridica [articolo 66, paragrafo 2, lettere da c) a e)]

[Valore]

sospensione dei diritti di voto degli azionisti [articolo 66, paragrafo 2, lettera f)]

[Valore]

Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all’articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE)

[testo libero]

Sanzioni amministrative (per altre violazioni dei requisiti imposti dalla direttiva 2013/36/UE o dal regolamento (UE) n. 575/2013

Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate:

[Valore]

dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 67, paragrafo 2, lettera a)]

[Valore]

ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 67, paragrafo 2, lettera b)]

[Valore]

revoca dell’autorizzazione dell'ente creditizio [articolo 67, paragrafo 2, lettera c)]

[Valore]

interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a enti creditizi a carico delle persone fisiche [articolo 67, paragrafo 2, lettera d)]

[Valore]

sanzioni amministrative pecuniarie imposte alla persona fisica/giuridica [articolo 67, paragrafo 2, lettere da e) a g)]

[Valore]

Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all’articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE)

[testo libero]

Imprese di investimento

 

Sanzioni amministrative (per violazioni dei requisiti per l’autorizzazione/dei requisiti per l'acquisizione di partecipazioni qualificate)

Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate:

[Valore]

dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 66, paragrafo 2, lettera a)]

[Valore]

ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 66, paragrafo 2, lettera b)]

[Valore]

sanzioni amministrative pecuniarie imposte alla persona giuridica [articolo 66, paragrafo 2, lettere da c) a e)]

[Valore]

sospensione dei diritti di voto degli azionisti [articolo 66, paragrafo 2, lettera f)]

[Valore]

Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all’articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE)

[Valore]

Sanzioni amministrative (per altre violazioni dei requisiti imposti dalla direttiva 2013/36/UE o dal regolamento (UE) n. 575/2013

Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate:

[Valore]

dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 67, paragrafo 2, lettera a)]

[Valore]

ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 67, paragrafo 2, lettera b)]

[Valore]

revoca dell’autorizzazione dell'impresa di investimento [articolo 67, paragrafo 2, lettera c)]

[Valore]

interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a imprese di investimento a carico delle persone fisiche [articolo 67, paragrafo 2, lettera d)]

[Valore]

sanzioni amministrative pecuniarie imposte alla persona fisica/giuridica [articolo 67, paragrafo 2, lettere da e) a g)]

[Valore]

Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all’articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE)

[testo libero]

(*)

A causa di differenze nella normativa nazionale e nelle prassi e nei metodi di vigilanza degli Stati membri i numeri riportati in questa tabella potrebbero non consentire un raffronto significativo fra i paesi, e ogni conclusione che non valuti attentamente queste differenze può essere fuorviante

Indice

:

N/D: non disponibile

C: riservato

PARTE 6

Dati sulle deroghe (anno 20XX)

Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque, sette e otto del regolamento (UE) n. 575/2013

Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

(deroghe per le filiazioni)

Articolo 7, paragrafo 3

(deroghe per gli enti imprese madri)

Numero totale di deroghe concesse

[Valore]

[Valore]

Numero di deroghe concesse a enti imprese madri che hanno filiazioni stabilite in paesi terzi o che detengono partecipazioni in tali filiazioni

N/D

[Valore]

Importo totale dei fondi propri consolidati detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (in MEUR)

N/D

[Valore]

Percentuale dei fondi propri consolidati totali detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (%)

N/D

[Valore]

Percentuale dei requisiti di fondi propri consolidati assegnati a filiazioni stabilite in paesi terzi (%)

N/D

[Valore]

Autorizzazione concessa agli enti imprese madri a includere le filiazioni nel calcolo dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013

Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 9, paragrafo 1

(Metodo di consolidamento individuale)

Numero totale di autorizzazioni concesse

[Valore]

Numero di autorizzazioni concesse a enti imprese madri a includere le filiazioni stabilite in paesi terzi nel calcolo del proprio requisito

[Valore]

Importo totale dei fondi propri consolidati detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (in MEUR)

[Valore]

Percentuale dei fondi propri consolidati totali detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (%)

[Valore]

Percentuale dei requisiti di fondi propri consolidati assegnati a filiazioni stabilite in paesi terzi (%)

[Valore]

Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti di liquidità di cui alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013

Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 8

(Deroghe all'applicazione dei requisiti di liquidità per le filiazioni)

Numero totale di deroghe concesse

[Valore]

Numero di deroghe concesse a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, nel caso in cui tutti gli enti all’interno di un singolo sottogruppo di liquidità siano autorizzati nel medesimo Stato membro

[Valore]

Numero di deroghe concesse a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, nel caso in cui tutti gli enti all’interno di un singolo sottogruppo di liquidità siano autorizzati in diversi Stati membri

[Valore]

Numero di deroghe concesse ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, agli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale

[Valore]

Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a otto del regolamento (UE) n. 575/2013

Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 10

(Enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale)

Numero totale di deroghe concesse

[Valore]

Numero di deroghe concesse agli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale

[Valore]

Numero di deroghe concesse a organismi centrali

[Valore]

Se l'autorità competente non ha concesso alcuna deroga o autorizzazione, le celle vanno evidenziate in arancione


(1)  Dati di riferimento dai modelli COREP di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione

Indice

:

N/D: non disponibile

C: riservato

(2)  Quando utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi

(3)  Dati di riferimento dai modelli COREP di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione

Indice

:

N/D: non disponibile

C: riservato

(4)  Quando utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi

(5)  Dati di riferimento dai modelli COREP di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione

Indice

:

N/D: non disponibile

C: riservato

(6)  Quando utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi

(7)  Dati di riferimento dai modelli COREP di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione

Indice

:

N/D: non disponibile

C: riservato

(8)  A causa di differenze nella normativa nazionale e nelle prassi e nei metodi di vigilanza degli Stati membri i numeri riportati in questa tabella potrebbero non consentire un raffronto significativo fra i paesi, e ogni conclusione che non valuti attentamente queste differenze può essere fuorviante

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(9)  A causa di differenze nella normativa nazionale e nelle prassi e nei metodi di vigilanza degli Stati membri i numeri riportati in questa tabella potrebbero non consentire un raffronto significativo fra i paesi, e ogni conclusione che non valuti attentamente queste differenze può essere fuorviante

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