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Document 32014R0504

Regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2014 della Commissione, del 15 maggio 2014 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 145 del 16.5.2014, pp. 28–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/504/oj

16.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 504/2014 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (3), in conformità alla procedura di cui all'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione (4). Dalla sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009 detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento e figura nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(2)

Il 16 dicembre 2011 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha presentato alla Commissione il proprio parere sul progetto di rapporto di riesame della sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella (6), in conformità all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004. L'Autorità ha trasmesso al notificante il proprio parere sulla sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella. La Commissione ha invitato quest'ultimo a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame relativo alla sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella. Il progetto di rapporto di riesame e il parere dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; il progetto di rapporto di riesame è stato approvato nella sua versione definitiva il 3 ottobre 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo alla sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella.

(3)

Si conferma che la sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella deve considerarsi approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione. È in particolare opportuno chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(5)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 andrebbe pertanto modificato di conseguenza.

(6)

È auspicabile concedere agli Stati membri tempo sufficiente per modificare o revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti oli vegetali/olio di citronella.

(7)

Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti oli vegetali/olio di citronella, qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo dovrebbe terminare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano all'occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti oli vegetali/olio di citronella come sostanza attiva entro il 5 dicembre 2014.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina entro il 5 dicembre 2015.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

(4)  Regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(6)   Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance plant oils/citronella oil (Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella come antiparassitario). EFSA Journal 2012; 10(2):2518. [42 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2518, disponibile on line all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal


ALLEGATO

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 240 relativa alla sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella è sostituita dalla seguente:

Numero

Nome comune,

numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«240

Oli vegetali/olio di citronella

N. CAS 8000-29-1

N. CIPAC 905

L'olio di citronella è una miscela complessa di sostanze chimiche.

I componenti principali sono i seguenti:

 

Citronellale (3,7-dimethyl-6-octenal).

 

Geraniolo [(E)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol).

 

Citronellolo (3,7-dimethyl-6-octan-2-ol).

 

Acetato di geranile (3,7-dimethyl-6-octen-1yl acetate).

La somma delle seguenti impurezze non deve superare lo 0,1 % del materiale tecnico: metil eugenolo e metil-isoeugenolo.

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di citronella (SANCO/2621/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla protezione degli operatori e dei lavoratori, degli astanti e dei residenti, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, l'utilizzo di appropriati dispositivi di protezione individuale,

alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli,

al rischio per gli organismi non bersaglio.

Il notificante presenta informazioni di conferma riguardo:

a)

alle specifiche tecniche;

b)

ai dati comparativi tra le situazioni di esposizione del fondo naturale alla sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella, al metil eugenolo e al metil-isoeugenolo e l'esposizione dovuta all'uso della sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella come prodotto fitosanitario. Tali dati riguardano l'esposizione degli esseri umani e quella degli organismi non bersaglio;

c)

alla valutazione dell'esposizione delle acque sotterranee ai potenziali metaboliti della sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella, con particolare riguardo al metil eugenolo e al metil-isoeugenolo.

Il notificante presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 30 aprile 2016.»


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