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Document 32014R0504
Commission Implementing Regulation (EU) No 504/2014 of 15 May 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance plant oils/citronella oil Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2014 della Commissione, del 15 maggio 2014 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2014 della Commissione, del 15 maggio 2014 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 145 del 16.5.2014, pp. 28–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
16.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 145/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 504/2014 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2014
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), e l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (3), in conformità alla procedura di cui all'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione (4). Dalla sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009 detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento e figura nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5). |
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(2) |
Il 16 dicembre 2011 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha presentato alla Commissione il proprio parere sul progetto di rapporto di riesame della sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella (6), in conformità all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004. L'Autorità ha trasmesso al notificante il proprio parere sulla sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella. La Commissione ha invitato quest'ultimo a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame relativo alla sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella. Il progetto di rapporto di riesame e il parere dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; il progetto di rapporto di riesame è stato approvato nella sua versione definitiva il 3 ottobre 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo alla sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella. |
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(3) |
Si conferma che la sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella deve considerarsi approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(4) |
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione. È in particolare opportuno chiedere ulteriori informazioni di conferma. |
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(5) |
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 andrebbe pertanto modificato di conseguenza. |
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(6) |
È auspicabile concedere agli Stati membri tempo sufficiente per modificare o revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti oli vegetali/olio di citronella. |
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(7) |
Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti oli vegetali/olio di citronella, qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo dovrebbe terminare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del regolamento. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Disposizioni transitorie
In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano all'occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti oli vegetali/olio di citronella come sostanza attiva entro il 5 dicembre 2014.
Articolo 3
Periodo di tolleranza
L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina entro il 5 dicembre 2015.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(3) Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).
(4) Regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(6) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance plant oils/citronella oil (Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella come antiparassitario). EFSA Journal 2012; 10(2):2518. [42 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2518, disponibile on line all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal
ALLEGATO
Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 240 relativa alla sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella è sostituita dalla seguente:
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Numero |
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
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«240 |
Oli vegetali/olio di citronella N. CAS 8000-29-1 N. CIPAC 905 |
L'olio di citronella è una miscela complessa di sostanze chimiche. I componenti principali sono i seguenti:
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La somma delle seguenti impurezze non deve superare lo 0,1 % del materiale tecnico: metil eugenolo e metil-isoeugenolo. |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di citronella (SANCO/2621/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:
Il notificante presenta informazioni di conferma riguardo:
Il notificante presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 30 aprile 2016.» |