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Document 32013R1150
Commission Implementing Regulation (EU) No 1150/2013 of 14 November 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance rape seed oil Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2013 della Commissione, del 14 novembre 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva olio di colza Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2013 della Commissione, del 14 novembre 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva olio di colza Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 305 del 15.11.2013, p. 13–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 305/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1150/2013 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2013
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva olio di colza
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La sostanza attiva olio di colza era stata inserita nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE (2) del Consiglio dalla direttiva 2008/127/CE (3) della Commissione in conformità alla procedura di cui all’articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 (4) della Commissione. In seguito alla sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009, la suddetta sostanza si considera approvata ai sensi di tale regolamento e compare nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (5) della Commissione. |
(2) |
In data 18 dicembre 2012, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo, «l’Autorità») ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004, il proprio parere sul progetto di relazione di riesame della sostanza attiva olio di colza (6). L’Autorità ha inviato il proprio parere sull’olio di colza al notificante. La Commissione lo ha invitato a presentare osservazioni sul progetto di relazione di riesame riguardante l’olio di colza. Tale progetto e il parere dell’Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e, in data 3 ottobre 2013, approvati come relazione di riesame della Commissione sull’olio di colza. |
(3) |
Si conferma che la sostanza attiva olio di colza deve considerarsi approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(4) |
In conformità all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione dell’olio di colza riguardo alla quantità massima dell’impurità tossicologicamente rilevante acido erucico. |
(5) |
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 va modificato di conseguenza. |
(6) |
È necessario dare agli Stati membri il tempo necessario per modificare o revocare autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti olio di colza. |
(7) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell’entrata in vigore del presente regolamento al fine di permettere agli Stati membri, ai notificanti e ai titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti olio di colza di ottemperare alle prescrizioni risultanti dalla modifica delle condizioni di approvazione. |
(8) |
Se per prodotti fitosanitari contenenti olio di colza, gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo dovrà terminare entro e non oltre diciotto mesi dall’entrata in vigore del regolamento. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Disposizioni transitorie
Entro la data del 30 settembre 2014, gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 le autorizzazioni vigenti di prodotti fitosanitari contenenti olio di colza come sostanza attiva.
Articolo 3
Periodo di tolleranza
Periodi di tolleranza eventualmente concessi da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 devono essere il più possibile brevi e terminare comunque entro il 30 settembre 2015.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(3) Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).
(4) Regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance plant oil/rape seed oil» (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva oli vegetali/olio di colza). EFSA Journal 2013; 11(1)3058. [45 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3058. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal
ALLEGATO
Nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 242 relativa alla sostanza attiva olio di colza è sostituita da quanto segue:
Numero |
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
«242 |
Oli vegetali/olio di colza Numero CAS: 8002-13-9 N. CIPAC non attribuito |
Olio di colza |
L’olio di colza è una miscela complessa di acidi grassi Impurità rilevante: tenore massimo di acido erucico: 2 % |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida. PARTE B Per attuare i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull’olio di colza (SANCO/2623/2008), in particolare delle appendici I e II della medesima, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 3 ottobre 2013. Le condizioni d’impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.» |