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Document 32013R0129

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 129/2013 della Commissione, del 14 febbraio 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 1121/2009 per quanto riguarda gli aiuti nazionali transitori da concedere agli agricoltori nel 2013 e il regolamento (CE) n. 1122/2009 per quanto riguarda la riduzione conseguente all’aggiustamento volontario dei pagamenti diretti nel 2013

    GU L 44 del 15.2.2013, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrog. impl. da 32014R0640

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/129/oj

    15.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 44/2


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 129/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 14 febbraio 2013

    che modifica il regolamento (CE) n. 1121/2009 per quanto riguarda gli aiuti nazionali transitori da concedere agli agricoltori nel 2013 e il regolamento (CE) n. 1122/2009 per quanto riguarda la riduzione conseguente all’aggiustamento volontario dei pagamenti diretti nel 2013

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 142, lettere c) ed e),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all’articolo 133 bis del regolamento (CE) n. 73/2009, inserito dal regolamento (UE) n. 671/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), alcuni nuovi Stati membri possono concedere aiuti nazionali transitori nel 2013 alle condizioni applicabili ai pagamenti diretti nazionali complementari. Pertanto, per tener conto di tali aiuti, occorre modificare il capo 2 del titolo III del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento (3), il quale precisa le modalità di applicazione dei pagamenti diretti nazionali complementari.

    (2)

    L’articolo 10 ter del regolamento (CE) n. 73/2009, inserito dal regolamento (UE) n. 671/2012, prevede un meccanismo di aggiustamento volontario dei pagamenti diretti per l’anno 2013. Occorre pertanto modificare l’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (4).

    (3)

    Occorre pertanto modificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 1121/2009 e (CE) n. 1122/2009.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento (CE) n. 1121/2009

    Il regolamento (CE) n. 1121/2009 è così modificato:

    1)

    al Titolo III, il titolo del capo 2 è sostituito dal seguente:

    «Pagamenti diretti nazionali complementari e aiuti nazionali transitori»;

    2)

    l’articolo 91 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 91

    Coefficiente di riduzione

    Qualora, in un determinato settore, i pagamenti diretti nazionali complementari o gli aiuti nazionali transitori siano superiori al livello massimo autorizzato dalla Commissione a norma dell’articolo 132, paragrafo 7, o dell’articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, l’aliquota dei pagamenti diretti nazionali complementari o degli aiuti nazionali transitori del settore interessato è ridotta proporzionalmente applicando un coefficiente di riduzione.»;

    3)

    gli articoli 93, 94 e 95 sono sostituiti dai seguenti:

    «Articolo 93

    Controlli

    I nuovi Stati membri applicano idonee misure di controllo per garantire che siano soddisfatte le condizioni per la concessione dei pagamenti diretti nazionali complementari e degli aiuti nazionali transitori, stabilite dall’autorizzazione della Commissione conformemente all’articolo 132, paragrafo 7, o all’articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009.

    Articolo 94

    Relazione annuale

    I nuovi Stati membri presentano una relazione informativa sulle misure di applicazione dei pagamenti diretti nazionali complementari e degli aiuti nazionali transitori entro il 30 giugno dell’anno successivo alla loro applicazione. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi:

    a)

    qualsiasi modifica della situazione relativa a tali pagamenti;

    b)

    per ciascun pagamento, il numero di beneficiari, di ettari, di animali o di altre unità di pagamento, nonché l’importo totale dell’aiuto nazionale erogato e, se opportuno, l’aliquota del pagamento;

    c)

    un resoconto dei controlli effettuati a norma dell’articolo 93.

    Articolo 95

    Aiuti di Stato

    I pagamenti diretti nazionali complementari e gli aiuti nazionali transitori corrisposti in modo non conforme all’autorizzazione della Commissione di cui all’articolo 132, paragrafo 7, e all’articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono considerati alla stregua di un aiuto di Stato illegittimo ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (5).

    Articolo 2

    Modifica del regolamento (CE) n. 1122/2009

    All’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1122/2009, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Le riduzioni dovute alla modulazione, di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 73/2009 ed eventualmente all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio (6), e, nel 2013, all’aggiustamento volontario di cui all’articolo 10 ter del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché la riduzione dovuta alla disciplina finanziaria di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 e la riduzione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento, si applicano alla somma dei pagamenti cui ciascun agricoltore ha diritto nell’ambito dei diversi regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, secondo la procedura prevista all’articolo 78 del presente regolamento.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

    (2)  GU L 204 del 31.7.2012, pag. 11.

    (3)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.

    (4)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

    (5)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1

    (6)  GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1


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