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Document 32013D0436

2013/436/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 agosto 2013 , che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l’introduzione di un nuovo trattamento per l’inattivazione del virus dell’afta epizootica nei prodotti a base di carne nonché le condizioni per l’importazione dalla regione russa di Kaliningrad [notificata con il numero C(2013) 4970] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 220 del 17.8.2013, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 220 del 17.8.2013, p. 21–23 (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/436/oj

17.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 220/46


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2013

che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l’introduzione di un nuovo trattamento per l’inattivazione del virus dell’afta epizootica nei prodotti a base di carne nonché le condizioni per l’importazione dalla regione russa di Kaliningrad

[notificata con il numero C(2013) 4970]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/436/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, punti 1, 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (2), fissa le norme applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell’Unione di partite di prodotti a base di carne e di partite di stomaci, vesciche e intestini trattati, definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3).

(2)

L’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE contiene l’elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi dai quali si autorizza l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne nonché di stomaci, vesciche e intestini trattati, purché tali prodotti siano conformi al trattamento indicato in tale parte dell’allegato. Se i paesi terzi sono regionalizzati ai fini dell’iscrizione in tale elenco, i loro territori regionalizzati figurano nella parte 1 di tale allegato.

(3)

L’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE stabilisce i trattamenti di cui alla parte 2 del medesimo allegato e assegna un codice a ciascuno di essi. Tale parte definisce un trattamento generico «A» e i trattamenti specifici da «B» a «F» indicati per ordine di rigorosità decrescente. Essi sono i trattamenti delle carni e del latte di cui all’allegato III della direttiva 2002/99/CE che sono ritenuti atti ad eliminare qualsiasi rischio specifico per la salute degli animali.

(4)

L’allegato III della direttiva 2002/99/CE è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione della Commissione 2013/417/UE (4) al fine di introdurre un trattamento atto ad eliminare il virus dell’afta epizootica nelle carni, indicato nel pertinente capitolo del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) (5).

(5)

È pertanto opportuno modificare la parte 4 dell’allegato II della decisione 2007/777/CE in conformità alla modifica dell’allegato III della direttiva 2002/99/CE.

(6)

La Russia ha chiesto di autorizzare l’importazione nell’Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati di bovini domestici, artiodattili di allevamento e ovini e caprini domestici provenienti dalla regione russa di Kaliningrad, sottoposti al suddetto trattamento previsto dal codice sanitario per gli animali terrestri dell’UIE. Tale trattamento è stato ora recepito nella legislazione dell’Unione mediante la decisione di esecuzione 2013/417/UE.

(7)

La regione russa di Kaliningrad, attualmente elencata nella parte 2 dell’allegato II della decisione 2007/777/CE, è autorizzata a introdurre nell’Unione prodotti a base di carne nonché stomaci, vesciche e intestini trattati di bovini domestici, artiodattili di allevamento e selvatici, ovini o caprini domestici e suini domestici che siano stati sottoposti al trattamento specifico «C».

(8)

Tenendo conto della situazione di polizia sanitaria nella regione russa di Kaliningrad è opportuno autorizzare le importazioni da tale regione nell’Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati di bovini domestici, artiodattili di allevamento e di animali domestici delle specie ovina e caprina che siano state sottoposte al trattamento specifico di cui all’allegato III della direttiva 2002/99/CE.

(9)

È pertanto opportuno autorizzare le importazioni nell’Unione dei prodotti sopra menzionati provenienti dalla regione russa di Kaliningrad e modificare di conseguenza le voci relative a tale regione nella parte 2 dell’allegato II della decisione 2007/777/CE.

(10)

Occorre quindi modificare la decisione 2007/777/CE.

(11)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(4)  GU L 206 del 2.8.2013, pag. 13.

(5)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.5.htm


ALLEGATO

L’allegato II della decisione 2007/777/CE è così modificato:

1)

nella parte 2, la voce relativa alla Russia è sostituita dalla seguente:

«RU

Russia

RU

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

Russia (3)

RU-1

C

C

C

B

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Russia

RU-2

C o D1

C o D1

C

B

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX»

2)

nella parte 4, dopo la voce relativa al trattamento delle carni «D», è inserita la voce seguente relativa al trattamento delle carni «D1»:

«D1= Cottura accurata delle carni, precedentemente disossate e sgrassate, sottoposte a riscaldamento in modo da mantenere una temperatura interna pari o superiore a 70 °C per almeno 30 minuti.»


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