Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1273

Regolamento (UE) n. 1273/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012 , sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (rifusione)

GU L 359 del 29.12.2012, p. 32–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/04/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1273/oj

29.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 359/32


REGOLAMENTO (UE) N. 1273/2012 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2012

sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (rifusione)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 74,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2), e la decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (3), ha subito sostanziali modificazioni. Poiché devono essere apportate ulteriori modificazioni, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla loro rifusione.

(2)

Il sistema d’informazione Schengen (SIS), istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (4), firmata il 19 giugno 1990 («convenzione Schengen»), e il suo sviluppo SIS 1+ rappresentano strumenti fondamentali per l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea.

(3)

L’incarico di sviluppare il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato affidato dal Consiglio alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001 (5) e con decisione 2001/886/GAI (6). Tali atti hanno cessato di applicarsi il 31 dicembre 2008, prima che fossero completati gli sviluppi del SIS II. Essi hanno quindi dovuto essere integrati dapprima dal regolamento (CE) n. 1104/2008 e dalla decisione 2008/839/GAI e in seguito dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n. 1272/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (7), al più tardi fino alla conclusione della migrazione o fino alla data stabilita dal Consiglio deliberando conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (8), e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (9).

(4)

Il SIS II è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 e con decisione 2007/533/GAI. Il presente regolamento dovrebbe far salve le disposizioni di tali atti.

(5)

Taluni test SIS II sono previsti dal regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio (10) e dalla decisione 2008/173/GAI del Consiglio (11).

(6)

È opportuno continuare e portare a termine lo sviluppo del SIS II nel quadro del calendario generale del SIS II approvato dal Consiglio il 6 giugno 2008 e successivamente modificato nell’ottobre 2009 alla luce degli orientamenti forniti dal Consiglio del 4 giugno 2009 (Giustizia e affari interni). La nuova versione del calendario generale del SIS II è stata presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio nell’ottobre 2010.

(7)

È opportuno condurre un test globale del SIS II, in piena cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, in conformità delle disposizioni del presente regolamento. Tale test dovrebbe essere convalidato, quanto prima dopo il suo completamento, come previsto dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI. Ai fini del test globale si dovrebbero utilizzare solo i dati dei test.

(8)

È opportuno che gli Stati membri effettuino un test sullo scambio d’informazioni supplementari.

(9)

Con riguardo al SIS 1+, la convenzione Schengen prevede un’unità di supporto tecnico (C.SIS). Con riguardo al SIS II, il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI prevedono un SIS II centrale costituito da un’unità di supporto tecnico e da un’interfaccia nazionale uniforme (NI-SIS). L’unità di supporto tecnico del SIS II centrale dovrebbe avere sede a Strasburgo (Francia) e l’unità di riserva a Sankt Johann im Pongau (Austria).

(10)

Onde gestire meglio le potenziali difficoltà dovute alla migrazione dal SIS 1+ al SIS II è opportuno installare e collaudare un’architettura provvisoria per la migrazione del SIS. Tale architettura provvisoria non dovrebbe incidere sulla disponibilità operativa del SIS 1+. Dovrebbe spettare alla Commissione fornire un convertitore.

(11)

Lo Stato membro che effettua una segnalazione dovrebbe essere responsabile dell’esattezza, dell’attualità e della liceità dei dati inseriti nel SIS.

(12)

La Commissione dovrebbe mantenere la responsabilità del SIS II centrale e dell’infrastruttura di comunicazione. Tale responsabilità comprende la manutenzione e la continuazione dello sviluppo del SIS II e dell’infrastruttura di comunicazione ivi compresa, in ogni momento, la correzione degli errori. È opportuno che la Commissione assicuri il coordinamento delle attività comuni e dia assistenza. La Commissione dovrebbe in particolare fornire il necessario supporto tecnico e operativo agli Stati membri a livello di SIS II centrale, inclusa la disponibilità di un reparto assistenza.

(13)

Gli Stati membri dovrebbero mantenere la responsabilità per lo sviluppo e la manutenzione dei rispettivi sistemi nazionali (N.SIS II).

(14)

La Francia dovrebbe mantenere la responsabilità dell’unità di supporto tecnico del SIS 1+, come espressamente previsto dalla convenzione Schengen.

(15)

I rappresentanti degli Stati membri partecipanti al SIS 1+ dovrebbero coordinare le loro azioni nell’ambito del Consiglio. È necessario fissare un quadro per tale azione organizzativa.

(16)

Al fine di aiutare gli Stati membri a scegliere la soluzione tecnica e finanziaria più favorevole, la Commissione dovrebbe avviare senza indugio il processo di adeguamento del presente regolamento, proponendo un quadro giuridico per la migrazione dal SIS 1+ al SIS II che rifletta meglio l’approccio tecnico alla migrazione descritto nel piano di migrazione per il progetto SIS («piano di migrazione») adottato dalla Commissione dopo il voto favorevole del comitato SIS-VIS il 23 febbraio 2011.

(17)

Il piano di migrazione prevede che, nel corso del periodo di transizione, tutti gli Stati membri effettueranno uno dopo l’altro la transizione della loro applicazione nazionale dal SIS 1+ al SIS II. Dal punto di vista tecnico, è auspicabile che gli Stati membri che hanno completato la transizione siano in grado di utilizzare pienamente il SIS II dal momento della transizione, senza dover aspettare che anche gli altri Stati membri abbiano compiuto la transizione. È pertanto necessario applicare il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI dal momento in cui il primo Stato membro inizia la transizione. Per motivi di certezza del diritto, il periodo di transizione dovrebbe essere il più breve possibile e non superare le dodici ore. L’applicazione del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI non dovrebbe impedire agli Stati membri che non abbiano ancora completato la transizione o che per motivi tecnici abbiano dovuto ricorrere alla procedura di ripiego (fallback) di utilizzare il SIS II limitatamente alle funzionalità del SIS 1+ durante il periodo di monitoraggio intensivo. Al fine di applicare le stesse norme e condizioni alle segnalazioni, al trattamento dei dati e alla protezione dei dati in tutti gli Stati membri, è necessario applicare il quadro giuridico del SIS II alle attività operative del SIS degli Stati membri che non hanno ancora completato la transizione.

(18)

Occorre mantenere temporaneamente l’applicazione di alcune disposizioni del titolo IV della convenzione Schengen, integrandole nel presente regolamento, in quanto formano il quadro giuridico per il convertitore e per l’architettura provvisoria nel corso della migrazione. L’architettura provvisoria per la migrazione per le operazioni del SIS 1+ permette che il SIS 1+ e alcune componenti tecniche dell’architettura del SIS II operino in parallelo per un periodo transitorio limitato, necessario per consentire una migrazione progressiva dal SIS 1+ al SIS II.

(19)

Il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI prevedono che per il SIS II centrale sia utilizzata la migliore tecnologia disponibile, fatta salva un’analisi costi-benefici. L’allegato delle conclusioni del Consiglio del 4 e 5 giugno 2009 sull’ulteriore orientamento del SIS II ha stabilito le tappe principali che andrebbero seguite al fine di proseguire l’attuale progetto SIS II. Contestualmente è stato realizzato uno studio riguardante l’elaborazione di uno scenario tecnico alternativo per lo sviluppo del SIS II basato sull’evoluzione del SIS 1+ (SIS 1+ RE) quale piano d’emergenza, qualora dai test emergesse la non compatibilità con le condizioni stabilite nelle tappe. In base a questi parametri, il Consiglio può decidere di invitare la Commissione a passare allo scenario tecnico alternativo.

(20)

È opportuno pertanto adattare la descrizione delle componenti tecniche dell’architettura provvisoria per la migrazione, in modo da permettere un’altra soluzione tecnica, segnatamente il SIS 1+ RE, per quanto riguarda lo sviluppo del SIS II centrale. Il SIS 1+ RE è una possibile soluzione tecnica per sviluppare il SIS II centrale e per raggiungere gli obiettivi del SIS II di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 e alla decisione 2007/533/GAI.

(21)

Il SIS 1+ RE è caratterizzato da un’unicità di mezzi tra lo sviluppo del SIS II e il SIS 1+. I riferimenti all’architettura tecnica del SIS II e al processo di migrazione contenuti nel presente regolamento dovrebbero pertanto, in caso di attuazione di uno scenario tecnico alternativo, essere letti come riferimenti al SIS II basato su un’altra soluzione tecnica, ed applicati mutatis mutandis alle specifiche tecniche di tale soluzione, conformemente all’obiettivo di sviluppo del SIS II centrale.

(22)

In qualunque scenario tecnico il risultato della migrazione a livello centrale dovrebbe essere la disponibilità della banca dati del SIS 1+ e delle nuove funzioni del SIS II, incluse le categorie aggiuntive di dati, nel SIS II centrale.Per agevolare il caricamento dei dati, è opportuno specificare che i dati cancellati di cui all’articolo 113, paragrafo 2, della convenzione Schengen non saranno trasferiti dal SIS 1+ al SIS II.

(23)

La Commissione dovrebbe avere il potere di affidare a terzi, anche organismi nazionali pubblici, mediante contratto, i compiti che le assegna il presente regolamento e compiti relativi all’esecuzione del bilancio, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (12) («regolamento finanziario»).

Tali contratti dovrebbero rispettare le norme in materia di protezione e sicurezza dei dati nonché tener conto del ruolo delle competenti autorità di protezione dei dati applicabili al SIS, in particolare le disposizioni della convenzione Schengen e del presente regolamento.

(24)

Per quanto riguarda il finanziamento dello sviluppo del SIS II centrale sulla base di una soluzione tecnica alternativa, esso dovrebbe essere a carico del bilancio generale dell’Unione nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria. Conformemente al regolamento finanziario, la Commissione può delegare i compiti relativi all’esecuzione del bilancio a organismi nazionali del settore pubblico. Seguendo l’orientamento politico e fatte salve le condizioni previste dal regolamento finanziario, la Commissione verrebbe invitata, in caso di passaggio alla soluzione alternativa, a delegare alla Francia i compiti relativi all’esecuzione del bilancio per quanto riguarda lo sviluppo del SIS II sulla base del SIS 1+ RE.

(25)

A norma del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI, nonché la decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (13), gli sviluppi nazionali del SIS II erano compresi tra le azioni ammissibili al cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne. La decisione 2007/599/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adozione degli orientamenti strategici 2007-2013 (14), ha inoltre identificato il SIS II come una delle cinque priorità strategiche nell’ambito del Fondo per le frontiere esterne, riconoscendo l’importanza di sostenere uno sviluppo coerente e tempestivo dei progetti nazionali parallelamente al SIS II centrale.

Dall’adozione di tali atti giuridici, il progetto del SIS II è stato sottoposto a un riorientamento approfondito nel corso del 2010, in seguito al completamento di un’importante campagna di test, la «tappa 1». Inoltre, l’evoluzione nell’uso del SIS da parte degli Stati membri ha reso necessario aggiornare i requisiti tecnici del SIS II relativi alle prestazioni e alla capacità di memorizzazione, il che ha avuto ripercussioni sui costi del progetto SIS II a livello sia centrale che nazionale.

(26)

Per quanto riguarda il processo di migrazione dal SIS 1+ al SIS II, l’evoluzione dei requisiti e i progressi compiuti in direzione del completamento del progetto SIS II hanno indotto a ridefinire l’architettura per la migrazione, il calendario di migrazione e i requisiti per i test. Una parte importante delle attività che dovrebbero ora essere realizzate a livello degli Stati membri per la migrazione verso il SIS II non era stata prevista al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 1104/2008 e della decisione 2008/839/GAI, né al momento dell’elaborazione del pacchetto finanziario e dei programmi pluriennali nel quadro del Fondo per le frontiere esterne. È pertanto necessario adeguare parzialmente i principi di ripartizione dei costi per la migrazione dal SIS 1+ al SIS II. Alcune attività nazionali connesse a tale migrazione, in particolare alla partecipazione degli Stati membri alle attività di test connesse alla migrazione, potrebbero essere cofinanziate dalla linea di bilancio del SIS II nell’ambito del bilancio generale dell’Unione. Tale possibilità dovrebbe riguardare attività specifiche e ben definite al di là di altre azioni relative al SIS II e non coincidenti con queste ultime, le quali continuerebbero a essere sostenute dal Fondo per le frontiere esterne. L’assistenza finanziaria in tal modo erogata in virtù del presente regolamento sarebbe complementare a quella fornita dal Fondo per le frontiere esterne.

(27)

Per quanto attiene al cofinanziamento previsto ai sensi del presente regolamento, è opportuno adottare misure appropriate per prevenire irregolarità e frodi e prendere i provvedimenti necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (15), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (16), e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (17).

(28)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, tenendo conto dell’impatto finanziario della decisione per gli Stati membri che dovrebbero continuare ad essere pienamente coinvolti quando la Commissione esercita le competenze di esecuzione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (18).

(29)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare a cooperare strettamente in tutte le fasi dello sviluppo del SIS II e della migrazione dal SIS 1+ al SIS II ai fini del buon esito del processo. Le conclusioni del Consiglio sul SIS II del 26 e 27 febbraio 2009 e del 4 e 5 giugno 2009 hanno istituito un organismo informale costituito dagli esperti degli Stati membri, denominato consiglio di gestione del programma globale, incaricato di intensificare la cooperazione e assicurare il sostegno diretto degli Stati membri al progetto SIS II centrale. I risultati positivi dei lavori di tale gruppo di esperti e la necessità di intensificare ulteriormente la cooperazione e la trasparenza del progetto SIS II centrale giustificano l’inserimento formale del gruppo di esperti nella struttura di gestione del SIS II. Dovrebbe pertanto essere istituito formalmente un gruppo di esperti, denominato consiglio di gestione del programma globale, al fine di integrare l’attuale struttura organizzativa del SIS II. Per assicurare l’efficienza, anche in termini di costi, è opportuno limitare il numero degli esperti. Le attività del consiglio di gestione del programma globale dovrebbero lasciare impregiudicate le competenze della Commissione e degli Stati membri.

(30)

Al trattamento dei dati personali da parte della Commissione si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (19).

(31)

Il garante europeo della protezione dei dati è incaricato di sorvegliare e assicurare l’applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 e ad esso compete controllare le attività delle istituzioni e degli organismi dell’Unione attinenti al trattamento dei dati personali. L’autorità comune di controllo è responsabile della supervisione dell’unità di supporto tecnico dell’attuale SIS 1+ fino all’entrata in vigore del quadro giuridico del SIS II. Le autorità nazionali di controllo sono responsabili della supervisione del trattamento dei dati personali SIS 1+ sul territorio dei rispettivi Stati membri e restano responsabili del controllo sulla liceità del trattamento dei dati personali SIS II sul territorio dei rispettivi Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe far salve le disposizioni specifiche della convenzione Schengen, nonché del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI in merito alla protezione e alla sicurezza dei dati personali. Tale quadro giuridico del SIS II prevede che le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati garantiscano il controllo coordinato del SIS II.

(32)

La migrazione dal SIS 1+ al SIS II è un processo complesso che, malgrado l’accurata preparazione da parte di tutte le parti interessate, comporta notevoli rischi tecnici. È auspicabile che il quadro giuridico preveda la flessibilità necessaria per reagire alle difficoltà impreviste che potrebbe incontrare il sistema centrale, o uno o più sistemi nazionali, durante il processo di migrazione. Pertanto, sebbene per motivi di certezza del diritto la fase di transizione e il periodo di monitoraggio intensivo durante il quale continua ad esistere l’architettura provvisoria per la migrazione debbano essere i più corti possibile, il Consiglio dovrebbe essere in grado, in caso di difficoltà tecniche, di fissare la data definitiva per la conclusione della migrazione conformemente all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006, e all’articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI.

(33)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente la messa in opera di un’architettura provvisoria per la migrazione e per la migrazione dei dati dal SIS 1+ al SIS II, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(34)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(35)

Al fine di dare efficacia nel 2012 al sostegno finanziario che potrebbe essere fornito agli Stati membri dal bilancio generale dell’Unione conformemente al presente regolamento, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

(36)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (20) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (21) relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(37)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (22) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (23).

(38)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (24) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (25).

(39)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(40)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (26); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(41)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (27); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(42)

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale dell’Irlanda e del Regno Unito all’acquis di Schengen stabilite, rispettivamente, dalle decisioni 2000/365/CE e 2002/192/CE.

(43)

Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

(44)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere in data 9 luglio 2012 (28),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo generale

1.   Il sistema d’informazione Schengen (SIS), istituito in conformità del titolo IV della convenzione Schengen (SIS 1+), è sostituito da un nuovo sistema, il sistema d’informazione Schengen II (SIS II), l’istituzione, l’esercizio e l’uso del quale sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1987/2006.

2.   In conformità delle procedure e della divisione dei compiti stabilite nel presente regolamento, il SIS II è sviluppato dalla Commissione e dagli Stati membri come un unico sistema integrato ed è predisposto per il funzionamento.

3.   Lo sviluppo del SIS II può essere realizzato attuando uno scenario tecnico alternativo caratterizzato da specifiche tecniche proprie.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«SIS II centrale» l’unità di supporto tecnico del SIS II contenente una banca dati, la «banca dati del SIS II», più un’interfaccia nazionale uniforme («NI-SIS»);

b)

«C.SIS» l’unità di supporto tecnico del SIS 1+ contenente la banca dati di riferimento del SIS 1+ e l’interfaccia nazionale uniforme (N.COM);

c)

«N.SIS» il sistema nazionale del SIS 1+, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il C.SIS;

d)

«N.SIS II» il sistema nazionale del SIS II, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS II centrale;

e)

«convertitore» uno strumento tecnico che consente una comunicazione coerente e affidabile tra il C.SIS e il SIS II centrale, assicurando le funzioni previste all’articolo 10, paragrafo 3, e permettendo la conversione e la sincronizzazione dei dati tra il C.SIS e il SIS II centrale;

f)

«test globale» il test di cui all’articolo 55, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1987/2006;

g)

«test sullo scambio di informazioni supplementari» test funzionali tra gli uffici SIRENE.

Articolo 3

Oggetto e ambito d’applicazione

Il presente regolamento definisce i compiti e le responsabilità della Commissione e degli altri Stati membri partecipanti al SIS 1+ rispetto ai seguenti compiti:

a)

la manutenzione e la continuazione dello sviluppo del SIS II;

b)

un test globale del SIS II;

c)

un test sullo scambio di informazioni supplementari;

d)

la continuazione dello sviluppo e la verifica di un convertitore;

e)

l’installazione e la verifica di un’architettura provvisoria per la migrazione;

f)

la migrazione dal SIS 1+ al SIS II.

Articolo 4

Componenti tecniche dell’architettura provvisoria per la migrazione

Per assicurare la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, sono fornite le seguenti componenti nella misura necessaria:

a)

il C.SIS e la connessione con il convertitore;

b)

l’infrastruttura di comunicazione per il SIS 1+ che consente al C.SIS di comunicare con l’N.SIS;

c)

l’N.SIS;

d)

il SIS II centrale, l’NI-SIS e l’infrastruttura di comunicazione per il SIS II che consente al SIS II centrale di comunicare con l’N.SIS II e il convertitore;

e)

l’N.SIS II;

f)

il convertitore.

Articolo 5

Principali responsabilità nello sviluppo del SIS II

1.   La Commissione continua a sviluppare il SIS II centrale, l’infrastruttura di comunicazione e il convertitore.

2.   La Francia mette a disposizione e gestisce il C.SIS in conformità delle disposizioni della convenzione Schengen.

3.   Gli Stati membri continuano a sviluppare l’N.SIS II.

4.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ provvedono alla manutenzione dell’N.SIS in conformità delle disposizioni della convenzione Schengen.

5.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ mettono a disposizione e gestiscono l’infrastruttura di comunicazione per il SIS 1+.

6.   La Commissione coordina le attività e fornisce il supporto necessario per l’attuazione dei compiti e delle responsabilità di cui ai paragrafi da 1 a 3.

Articolo 6

Continuazione dello sviluppo

Gli atti di esecuzione necessari per continuare lo sviluppo del SIS II di cui all’articolo 5, paragrafo 1, in particolare le misure necessarie per la correzione degli errori, sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

Gli atti di esecuzione necessari per continuare lo sviluppo del SIS II di cui all’articolo 5, paragrafo 3, per quanto concerne l’interfaccia nazionale uniforme che assicura la compatibilità dell’N.SIS II con il SIS II centrale, sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 7

Attività principali

1.   La Commissione, insieme agli Stati membri partecipanti al SIS 1+, conduce un test globale.

2.   Un’architettura provvisoria per la migrazione è installata e sottoposta a test dalla Commissione insieme alla Francia e agli altri Stati membri partecipanti al SIS 1+.

3.   La Commissione e gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ eseguono la migrazione dal SIS 1+ al SIS II.

4.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ eseguono un test sullo scambio di informazioni supplementari.

5.   La Commissione fornisce il supporto necessario a livello del SIS II centrale per le attività di cui ai paragrafi da 1 a 4.

6.   Le attività di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono coordinate dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.

Articolo 8

Test globale

1.   Il test globale è avviato solo dopo che la Commissione abbia dichiarato che ritiene il livello di riuscita dei test di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 189/2008 sufficiente per iniziare tale test.

2.   Sarà effettuato un test globale inteso a confermare in particolare l’attuazione, da parte della Commissione e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, delle disposizioni tecniche necessarie al trattamento dei dati del SIS II e la dimostrazione che il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+.

3.   Il test globale è eseguito dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ per l’N.SIS II e dalla Commissione per il SIS II centrale.

4.   Il test globale segue uno scadenzario dettagliato definito dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio, in cooperazione con la Commissione.

5.   Il test globale si basa sulle specifiche tecniche definite dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio, in cooperazione con la Commissione.

6.   La Commissione e gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio definiscono i criteri per determinare se sono state attuate le disposizioni tecniche necessarie al trattamento dei dati del SIS II e se il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+.

7.   I risultati del test sono esaminati in base ai criteri di cui al paragrafo 6 del presente articolo, dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio. I risultati del test sono convalidati in conformità dell’articolo 55, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1987/2006.

8.   Possono partecipare al test globale gli Stati membri che non partecipano al SIS 1+. I loro risultati non incidono sulla convalida globale del test.

Articolo 9

Test sullo scambio di informazioni supplementari

1.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ conducono test funzionali SIRENE.

2.   La Commissione mette a disposizione il SIS II centrale e l’infrastruttura di comunicazione durante l’esecuzione del test sullo scambio di informazioni supplementari.

3.   Il test sullo scambio di informazioni supplementari segue uno scadenzario dettagliato definito dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.

4.   Esso si basa sulle specifiche tecniche definite dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.

5.   I risultati del test sono analizzati dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ assicurano che i risultati del test globale siano trasmessi al Parlamento europeo.

6.   Possono partecipare al test sullo scambio di informazioni supplementari gli Stati membri che non partecipano al SIS 1+. I loro risultati non incidono sulla convalida globale di tale test.

Articolo 10

Architettura provvisoria per la migrazione

1.   È installata un’architettura provvisoria per la migrazione, costituita dalle componenti di cui all’articolo 4, lettere da a) a f). Il convertitore connette il SIS II centrale e il C.SIS per un periodo transitorio. Gli N.SIS sono connessi al C.SIS, gli N.SIS II al SIS II centrale.

2.   La Commissione fornisce un convertitore, il SIS II centrale e l’infrastruttura di comunicazione in quanto parte dell’architettura provvisoria per la migrazione.

3.   Nella misura necessaria, il convertitore converte i dati in due direzioni tra il C.SIS e il SIS II centrale e mantiene sincronizzati il C.SIS e il SIS II centrale.

4.   La Commissione verifica la comunicazione tra il SIS II centrale e il convertitore.

5.   La Francia verifica la comunicazione tra il C.SIS e il convertitore.

6.   La Commissione e la Francia verificano la comunicazione tra il SIS II centrale e il C.SIS tramite il convertitore.

7.   La Francia, insieme alla Commissione, connette il C.SIS al SIS II centrale tramite il convertitore.

8.   La Commissione, insieme alla Francia e agli altri Stati membri partecipanti al SIS 1+, verifica l’architettura provvisoria per la migrazione nel suo insieme in conformità di un programma di test fornito dalla Commissione.

9.   La Francia mette a disposizione, se necessario, dati ai fini dei test.

Articolo 11

Migrazione dal SIS 1+ al SIS II

1.   Ai fini della migrazione dal C.SIS al SIS II centrale, la Francia mette a disposizione la banca dati del SIS 1+ e la Commissione inserisce la banca dati del SIS 1+ nel SIS II centrale. I dati della banca dati del SIS 1+ di cui all’articolo 113, paragrafo 2, della convenzione Schengen, non sono inseriti nel SIS II centrale.

2.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall’N.SIS all’N.SIS II mediante l’architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione.

3.   La migrazione del sistema nazionale dal SIS 1+ al SIS II inizia con il caricamento dei dati dell’N.SIS II, se tale N.SIS II deve contenere un archivio di dati, la «copia nazionale», contenente una copia completa o parziale della banca dati del SIS II.

Il caricamento dei dati di cui al primo comma è seguito da una transizione dall’N.SIS all’N.SIS II per ciascuno Stato membro. La transizione inizia alla data stabilita dal Consiglio deliberando conformemente all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006, una volta soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 55, paragrafo 3, di detto regolamento. La transizione dall’N.SIS all’N.SIS II per tutti gli Stati membri è ultimata al massimo entro dodici ore. Le applicazioni nazionali per lo scambio di informazioni supplementari migrano alla rete s-TESTA parallelamente alla transizione.

La migrazione è ultimata dopo un periodo di monitoraggio intensivo. Tale periodo di monitoraggio intensivo è limitato nel tempo e non superiore a trenta giorni dalla data di transizione del primo Stato membro.

La migrazione segue uno scadenzario dettagliato definito dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.

4.   La Commissione fornisce assistenza per il coordinamento e il supporto delle attività comuni durante la migrazione.

Articolo 12

Quadro giuridico sostanziale

Nella fase del caricamento dei dati durante la migrazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, primo comma, le disposizioni del titolo IV della convenzione Schengen continuano ad applicarsi al SIS 1+.

A partire dalla transizione del primo Stato membro dall’N.SIS all’N.SIS II, di cui all’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 1987/2006.

Il presente regolamento continua ad applicarsi all’architettura provvisoria per la migrazione per tutta la durata della migrazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 13

Cooperazione

1.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano per l’esecuzione di tutte le attività contemplate dal presente regolamento secondo le rispettive responsabilità.

2.   La Commissione fornisce in particolare il necessario supporto a livello di SIS II centrale per la verifica e la migrazione dell’N.SIS II.

3.   Gli Stati membri forniscono in particolare il necessario supporto a livello di N.SIS II per la verifica dell’architettura provvisoria per la migrazione.

Articolo 14

Sostituzione delle sezioni nazionali con l’N.SIS II

1.   L’N.SIS II può sostituire la sezione nazionale di cui all’articolo 92 della convenzione Schengen, nel qual caso gli Stati membri non sono tenuti a disporre di un archivio di dati nazionale.

2.   Se uno Stato membro sostituisce la sua sezione nazionale con l’N.SIS II, le funzioni obbligatorie dell’unità di supporto tecnico nei confronti di tale sezione nazionale, di cui all’articolo 92, paragrafi 2 e 3, della convenzione Schengen, diventano funzioni obbligatorie nei confronti del SIS II centrale, fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, del presente regolamento.

Articolo 15

Trattamento dei dati e tenuta dei registri nel SIS II centrale

1.   La banca dati del SIS II centrale è disponibile ai fini dell’interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuno degli Stati membri.

2.   Il SIS II centrale assicura i servizi necessari per l’inserimento e il trattamento dei dati del SIS 1+, l’aggiornamento in linea delle copie nazionali dell’N.SIS II, la sincronizzazione e la coerenza tra le copie nazionali dell’N.SIS II e la banca dati del SIS II centrale nonché le operazioni di inizializzazione e ripristino delle copie nazionali dell’N.SIS II.

3.   Fatte salve le pertinenti disposizioni del titolo IV della convenzione Schengen, la Commissione provvede affinché ogni accesso ai dati personali e ogni scambio dei medesimi nell’ambito del SIS II centrale siano registrati per verificare la legittimità dell’interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati e per garantire il corretto funzionamento del SIS II centrale e dei sistemi nazionali, l’integrità e la sicurezza dei dati.

4.   I registri riportano, in particolare, la data e l’ora della trasmissione dei dati, i dati usati per le interrogazioni, il riferimento ai dati trasmessi e la denominazione dell’autorità competente responsabile del trattamento dei dati.

5.   I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 3 e sono cancellati non prima di un anno e al più tardi tre anni dopo la loro creazione.

6.   I registri possono essere tenuti più a lungo se necessari per le procedure di controllo già in corso.

7.   Le autorità competenti di cui agli articoli 60, paragrafo 1, e 61, paragrafo 1, della decisione 2007/533/GAI, incaricate di verificare la legittimità di un’interrogazione, di controllare la liceità del trattamento dei dati, nonché dell’autocontrollo e di garantire il corretto funzionamento del SIS II centrale, l’integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso, conformemente alle disposizioni della decisione 2007/533/GAI, a tali registri nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell’assolvimento dei loro compiti.

Articolo 16

Costi

1.   I costi discendenti dalla migrazione, dal test globale, dal test sullo scambio di informazioni supplementari, dalla manutenzione e dallo sviluppo a livello del SIS II centrale o dell’infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell’Unione.

2.   I costi discendenti dall’installazione, dalla migrazione, dalla verifica, dalla manutenzione e dallo sviluppo dei sistemi nazionali, nonché dai compiti che devono essere eseguiti dai sistemi nazionali a norma del presente regolamento, sono a carico dello Stato membro interessato come previsto dall’articolo 119, paragrafo 2, della convenzione Schengen.

3.   A complemento dell’assistenza finanziaria fornita dal Fondo per le frontiere esterne, l’Unione può fornire un contributo finanziario per le spese degli Stati membri relative alla migrazione e alle attività di test connesse alla migrazione realizzate a norma degli articoli 8 e 9, dell’articolo 10, paragrafo 8 e dell’articolo 11 del presente regolamento per svolgere attività specifiche e ben definite.

Il contributo dell’Unione per le attività di cui al primo comma è concesso sotto forma di sovvenzioni ai sensi del titolo VI del regolamento finanziario. Tale contributo non supera il 75 % delle spese ammissibili di ciascuno Stato membro e non supera i 750 000 EUR per Stato membro. La Commissione valuta, decide e gestisce l’operazione di cofinanziamento conformemente alle procedure di bilancio e altre procedure, in particolare quelle stabilite dal regolamento finanziario.

Ogni Stato membro che richieda tale contributo finanziario prepara una previsione finanziaria contenente una ripartizione dei costi operativi e amministrativi delle attività relative ai test e alla migrazione. Quando gli Stati membri utilizzano fondi dell’Unione per le proprie spese, queste sono ragionevoli e rispondono ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare ai principi della convenienza economica e del rapporto costo/efficacia. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulla rispettiva utilizzazione del contributo dell’Unione entro sei mesi dalla data di transizione stabilita dal Consiglio deliberando conformemente all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006.

Se il contributo dell’Unione non è utilizzato, o è utilizzato in modo inappropriato, parziale o tardivo, l’Unione può ridurre, sospendere o interrompere il suo contributo finanziario. Se gli Stati membri non contribuiscono, o contribuiscono solo parzialmente o tardivamente, al finanziamento delle attività di cui al primo comma, l’Unione può ridurre il suo contributo finanziario.

4.   La Corte dei conti ha la facoltà di procedere agli audit appropriati in collaborazione con gli organi nazionali di controllo o con i servizi nazionali competenti. La Commissione ha la facoltà di procedere a tutti i controlli e le ispezioni necessari per garantire la corretta gestione dei fondi dell’Unione e per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione da frodi e irregolarità. A tal fine, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti e i registri pertinenti.

5.   Gli Stati membri sostengono in comune, come previsto dall’articolo 119, paragrafo 1, della convenzione Schengen, i costi d’installazione e di utilizzazione dell’unità di supporto tecnico di cui all’articolo 92, paragrafo 3, della convenzione Schengen, compresi i costi di cablaggio per il collegamento delle sezioni nazionali del SIS 1+ con l’unità di supporto tecnico, e i costi delle attività realizzate che sono connesse ai compiti attribuiti alla Francia ai fini del presente regolamento.

Articolo 17

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1987/2006 («comitato»). Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 18

Consiglio di gestione del programma globale

1.   Fatte salve le rispettive competenze e attività della Commissione, del comitato, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è istituito un gruppo di esperti tecnici denominato consiglio di gestione del programma globale («consiglio di gestione»). Il consiglio di gestione è un organo consultivo per l’assistenza al progetto SIS II centrale e facilita la coerenza tra i progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali. Il consiglio di gestione non ha potere decisionale né mandato di rappresentare la Commissione o gli Stati membri.

2.   Il consiglio di gestione è composto da un massimo di dieci membri che si riuniscono regolarmente. Gli Stati membri che partecipano al SIS 1+, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto esperti e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, un massimo di due esperti e due sostituti.

Altri esperti degli Stati membri e funzionari della Commissione direttamente coinvolti nello sviluppo dei progetti del SIS II possono partecipare alle riunioni del consiglio di gestione, a spese della loro rispettiva amministrazione o istituzione.

Il consiglio di gestione può invitare altri esperti a partecipare alle sue riunioni come definito nel regolamento interno di cui al paragrafo 5, a spese della loro rispettiva amministrazione, istituzione o società.

3.   Gli esperti designati dagli Stati membri che esercitano la presidenza attuale e futura sono sempre invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di gestione.

4.   Il segretariato del consiglio di gestione è assicurato dalla Commissione.

5.   Il consiglio di gestione redige il proprio regolamento interno che prevede in particolare le procedure per:

la presidenza alternata tra la Commissione e la presidenza,

i luoghi di riunione,

la preparazione delle riunioni,

l’ammissione di altri esperti,

un piano di comunicazione che assicuri che siano fornite informazioni circostanziate agli Stati membri non partecipanti.

Il regolamento interno prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione e degli Stati membri che partecipano al SIS 1+ riuniti nell’ambito del comitato.

6.   Il consiglio di gestione presenta periodicamente relazioni scritte sui progressi del progetto inclusa la consulenza fornita e la sua giustificazione, al comitato o, se del caso, ai competenti organi preparatori del Consiglio.

7.   Fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell’Unione i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del consiglio di gestione nella misura in cui non siano rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del consiglio di gestione dai membri del consiglio di gestione designati dagli Stati membri che partecipano al SIS 1+ in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 del presente articolo sono disciplinate dalla «Regolamentazione dell’indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in veste di esperti» della Commissione.

Articolo 19

Relazione

La Commissione presenta, entro la fine di ogni semestre e per la prima volta entro la fine del primo semestre del 2009, una relazione di avanzamento al Parlamento europeo e al Consiglio concernente lo sviluppo del SIS II e la migrazione dal SIS 1+ al SIS II. La Commissione informa il Parlamento europeo dei risultati dei test di cui agli articoli 8 e 10.

Articolo 20

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1104/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 21

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso cessa di applicarsi alla data della conclusione della migrazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, terzo comma. Se tale data non può essere rispettata a causa di difficoltà tecniche irrisolte connesse al processo di migrazione, esso cesso di applicarsi alla data stabilita dal Consiglio, deliberando conformemente all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

E. FLOURENTZOU


(1)  Parere del 21 novembre 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 43.

(4)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(5)  GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

(6)  GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.

(7)  Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

(8)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(9)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

(10)  GU L 57 dell’1.3.2008, pag. 1.

(11)  GU L 57 dell’1.3.2008, pag. 14.

(12)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(13)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

(14)  GU L 233 del 5.9.2007, pag. 3.

(15)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(16)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(17)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(18)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(19)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(20)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(21)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(22)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(23)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(24)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(25)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

(26)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(27)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(28)  GU C 336 del 6.11.2012, pag. 10.


ALLEGATO I

REGOLAMENTO ABROGATO E SUCCESSIVE MODIFICHE

Regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio

(GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 541/2010 del Consiglio

(GU L 155 del 22.6.2010, pag. 19).


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1104/2008

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 17 bis

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 19

Articolo 21

Allegato I

Allegato II


Top