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Document 32012R1255
Commission Regulation (EU) No 1255/2012 of 11 December 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 12, International Financial Reporting Standards 1 and 13, and Interpretation 20 of the International Financial Reporting Interpretations Committee Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 1255/2012 della Commissione, dell’ 11 dicembre 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’International Accounting Standard 12, gli International Financial Reporting Standard 1 e 13 e l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee n. 20 Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 1255/2012 della Commissione, dell’ 11 dicembre 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’International Accounting Standard 12, gli International Financial Reporting Standard 1 e 13 e l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee n. 20 Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 360 del 29.12.2012, p. 78–144
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803
29.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 360/78 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1255/2012 DELLA COMMISSIONE
dell’11 dicembre 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’International Accounting Standard 12, gli International Financial Reporting Standard 1 e 13 e l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee n. 20
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008. |
(2) |
Il 20 dicembre 2010, l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard – Grave iperinflazione ed eliminazione di date fissate per neo-utilizzatori (di seguito “le modifiche all’IFRS 1”) e modifiche all’International Accounting Standard (IAS) 12 Imposte sul reddito – Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti (di seguito “le modifiche allo IAS 12”). L’obiettivo delle modifiche all’IFRS 1 è di introdurre una nuova eccezione all’ambito di applicazione dell’IFRS 1 – ossia, le entità che sono state soggette a grave iperinflazione sono autorizzate ad utilizzare il fair value (valore equo) come sostituto del costo delle loro attività e passività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS. Inoltre, tali modifiche sostituiscono anche i riferimenti alle date fissate nell’IFRS 1 con riferimenti alla data di passaggio. Per quanto concerne lo IAS 12, esso definisce il trattamento contabile delle imposte sul reddito. L’obiettivo delle modifiche allo IAS 12 è di introdurre un’eccezione al principio di valutazione nello IAS 12 sotto forma di una presunzione relativa in base a cui il valore contabile dell’investimento immobiliare valutato in base al modello del fair value sarebbe recuperato attraverso la vendita e un’entità sarebbe tenuta a ricorrere all’aliquota fiscale applicabile alla vendita dell’attività sottostante. |
(3) |
Il 12 maggio 2011, lo IASB ha pubblicato l’IFRS 13 Valutazione del fair value (di seguito “IFRS 13”). L’IFRS 13 stabilisce un unico quadro IFRS per la valutazione del fair value e fornisce una guida completa su come valutare il fair value di attività e passività finanziarie e non finanziarie. L’IFRS 13 si applica quando un altro IFRS richiede o consente valutazioni al fair value o richiede informazioni integrative sulle valutazioni del fair value. |
(4) |
Il 19 ottobre 2011, lo IASB ha pubblicato l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) n. 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto (di seguito “IFRIC 20”). L’obiettivo dell’IFRIC 20 è fornire orientamenti sulla rilevazione dei costi di sbancamento nella fase di produzione come attività e sulla valutazione iniziale e successiva dell’attività derivante da un’operazione di sbancamento, al fine di ridurre le differenze pratiche nel modo in cui le entità contabilizzano i costi sostenuti nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto. |
(5) |
Il presente regolamento omologa le modifiche allo IAS 12, le modifiche all’IFRS 1, l’IFRS 13, l’IFRIC 20 e le conseguenti modifiche ad altri principi e interpretazioni. Tali principi, modifiche a principi preesistenti o interpretazioni contengono alcuni riferimenti all’IFRS 9 che attualmente non possono essere applicati, poiché quest’ultimo non è stato ancora adottato dall’Unione. Pertanto è necessario che qualsiasi riferimento all’IFRS 9 di cui all’allegato al presente regolamento sia letto come un riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione. Inoltre, tutte le conseguenti modifiche all’IFRS 9 che risultano dall’allegato al presente regolamento non possono essere applicate. |
(6) |
La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 12 e le modifiche all’IFRS 1, così come l’IFRS 13 e l’IFRIC 20, soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. |
(7) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
(a) |
l’International Accounting Standard (IAS) 12 Imposte sul reddito è modificato come indicato nell’allegato al presente regolamento; |
(b) |
l’Interpretazione dello Standing Interpretations Committee (SIC) n. 21 è annullata conformemente alle modifiche allo IAS 12, come indicato nell’allegato al presente regolamento; |
(c) |
l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato come indicato nell’allegato al presente regolamento; |
(d) |
viene inserito l’IFRS 13 Valutazione del fair value, il cui testo figura in allegato al presente regolamento; |
(e) |
L’IFRS 1, l’IFRS 2, l’IFRS 3, l’IFRS 4, l’IFRS 5 e l’IFRS 7, lo IAS 1, lo IAS 2, lo IAS 8, lo IAS 10, lo IAS lo 16, lo IAS 17, lo IAS 18, lo IAS 19, lo IAS 20, lo IAS 21, lo IAS 28, lo IAS 31, lo IAS 32, lo IAS 33, lo IAS 34, lo IAS 36, lo IAS 38, lo IAS 39, lo IAS 40, lo IAS 41, l’IFRIC 2, l’IFRIC 4, l’IFRIC 13, l’IFRIC 17 e l’IFRIC 19 sono modificati in conformità con l’IFRS 13 come indicato nell’allegato al presente regolamento; |
(f) |
viene inserita l’Interpretazione IFRIC n. 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto, il cui testo figura in allegato al presente regolamento; |
(g) |
l’IFRS 1 è modificato conformemente all’IFRIC 20 come indicato nell’allegato al presente regolamento. |
2. Qualsiasi riferimento all’IFRS 9 di cui nell’allegato al presente regolamento è letto come un riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.
3. Tutte le conseguenti modifiche all’IFRS 9 che risultano dall’allegato al presente regolamento non trovano applicazione.
Articolo 2
1. Le società applicano le modifiche di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci alla data di entrata in vigore del presente regolamento o successivamente.
2. Le società applicano l’IFRS 13, l’IFRIC 20 e le conseguenti modifiche di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da d) a g), al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2013 o in data successiva.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 11 dicembre 2012.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.
ALLEGATO
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
IFRS 1 |
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IAS 12 |
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IFRS 13 |
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IFRIC 20 |
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“Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org“.
MODIFICHE ALL'IFRS 1
Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
Dopo il paragrafo 31B, sono aggiunti un titolo e il paragrafo 31C.
ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE
Spiegazione del passaggio agli IFRS
Utilizzo del sostituto del costo dopo una grave iperinflazione
31C |
Se un’entità decide di valutare attività e passività al fair value (valore equo) e, a causa di una grave iperinflazione, di utilizzare tale fair value (valore equo) come sostituto del costo nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS (vedere paragrafi D26–D30), il primo bilancio che l'entità redige in conformità agli IFRS deve spiegare come e perché l'entità aveva una valuta funzionale che presentava entrambe le seguenti caratteristiche, e perché poi ha cessato di averla:
|
Appendice B
Eccezioni all’applicazione retroattiva di alcuni IFRS
È modificato il paragrafo B2.
Eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie
B2 |
A eccezione di quanto consentito dal paragrafo B3, un neo-utilizzatore deve applicare le disposizioni sull’eliminazione contabile di cui allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione prospetticamente per le operazioni verificatesi a partire dalla data di passaggio agli IFRS. Per esempio, se un neo-utilizzatore ha stornato attività o passività finanziarie non derivate in conformità ai Principi contabili precedenti come risultato di una operazione avvenuta prima della data di passaggio agli IFRS, questi non dovrà rilevare tali attività e passività in base agli IFRS (a meno che esse non acquisiscano i requisiti per essere rilevate in base agli IFRS a seguito di una operazione o di un evento successivo). |
Appendice D
Esenzioni da altri IFRS
Sono modificati i paragrafi D1 e D20.
D1 |
Una entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:
|
L’entità non deve applicare tali esenzioni ad altri elementi per analogia.
Valutazione al fair value (valore equo) di attività o passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale
D20 |
Nonostante le disposizioni dei paragrafi 7 e 9, un’entità può applicare le disposizioni dell’ultima frase del paragrafo AG76 e del paragrafo AG76A dello IAS 39 prospetticamente alle operazioni effettuate a partire dalla data di passaggio agli IFRS. |
Si aggiungono un titolo e i paragrafi D26-D30.
Grave iperinflazione
D26 |
Se un’entità ha una valuta funzionale che era, o è, la valuta di un’economia iperinflazionata, deve stabilire se è stata soggetta a grave iperinflazione prima della data del passaggio agli IFRS. Questa disposizione si applica alle entità che adottano gli IFRS per la prima volta e anche alle entità che hanno applicato gli IFRS in precedenza. |
D27 |
La valuta di un’economia iperinflazionata è soggetta a grave iperinflazione se presenta entrambe le seguenti caratteristiche:
|
D28 |
La valuta funzionale di un’entità cessa di essere soggetta a grave iperinflazione alla data di normalizzazione della valuta funzionale, ossia alla data in cui la valuta funzionale non presenta più una o entrambe le caratteristiche indicate nel paragrafo D27, oppure quando la valuta funzionale dell'entità viene cambiata in una valuta non soggetta a grave iperinflazione. |
D29 |
Quando la data di passaggio agli IFRS di un’entità coincide con la data di normalizzazione della valuta funzionale, o è successiva a essa, l’entità può scegliere di valutare al fair value (valore equo) rilevato alla data di passaggio agli IFRS tutte le attività e le passività possedute prima della data di normalizzazione della valuta funzionale. L’entità può utilizzare detto fair value (valore equo) come sostituto del costo di tali attività e passività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS. |
D30 |
Quando la data di normalizzazione della valuta funzionale cade in un esercizio comparativo di 12 mesi, l’esercizio comparativo può essere inferiore a 12 mesi purché per tale esercizio ridotto sia disponibile un’informativa completa di bilancio (secondo quanto disposto dal paragrafo 10 dello IAS 1). |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
È aggiunto il paragrafo 39H.
39H |
Grave iperinflazione ed eliminazione di date fissate per neo-utilizzatori (Modifiche all’IFRS 1), pubblicato a dicembre 2010, ha modificato i paragrafi B2, D1 e D20 e ha aggiunto i paragrafi 31C e D26–D30. Un’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1o luglio 2011 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. |
MODIFICHE ALL'IFRS 9
IFRS 9 Strumenti finanziari (pubblicato a novembre 2009)
Il paragrafo C2 è modificato come segue.
C2 |
Nell’Appendice B, sono modificati i paragrafi B1, B2 e B5, …
|
Il paragrafo C3 è modificato aggiungendo il paragrafo D20 come segue.
C3 |
Nell’Appendice D (Esenzioni dall’applicazione di alcuni IFRS), sono modificati i paragrafi D19 e D20 …
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IFRS 9 Strumenti finanziari (pubblicato a ottobre 2010)
I paragrafi C2 e C3 sono modificati come descritto di seguito:
Nel paragrafo C2, la modifica al paragrafo B2 è modificata nel seguente modo
B2 |
A eccezione di quanto consentito dal paragrafo B3, un neo-utilizzatore deve applicare le disposizioni sull’eliminazione contabile di cui all’IFRS 9 Strumenti finanziari prospetticamente per le operazioni verificatesi a partire dalla data di passaggio agli IFRS. Per esempio, se un neo-utilizzatore ha stornato attività o passività finanziarie non derivate in conformità ai Principi contabili precedenti come risultato di una operazione avvenuta prima della data di passaggio agli IFRS, questi non dovrà rilevare tali attività e passività in base agli IFRS (a meno che esse non acquisiscano i requisiti per essere rilevate in base agli IFRS a seguito di una operazione o di un evento successivo). |
Nel paragrafo C3, la modifica al paragrafo D20 è modificata nel seguente modo:
D20 |
Nonostante le disposizioni dei paragrafi 7 e 9, un’entità può applicare le disposizioni dell’ultima frase del paragrafo B5.4.8 e del paragrafo B5.4.9 dell’IFRS 9 prospetticamente alle operazioni effettuate a partire dalla data di passaggio agli IFRS. |
Modifiche allo IAS 12
Imposte sul reddito
Il paragrafo 52 è stato rinumerato come paragrafo 51A. Il paragrafo 10 e gli esempi che seguono il paragrafo 51A sono modificati. Si aggiungono i paragrafi 51B e 51C, l’esempio che segue, e i paragrafi 51D, 51E, 98 e 99.
DEFINIZIONI
Valore ai fini fiscali
10 |
Quando il valore ai fini fiscali di un’attività o di una passività non è immediatamente evidente, è utile considerare il criterio fondamentale sul quale si basa il presente Principio: l’entità deve, salvo alcune eccezioni specifiche, rilevare una passività (attività) fiscale differita ogni volta che il recupero o l’estinzione del valore contabile di un’attività o di una passività incrementi (riduca) i pagamenti di imposte futuri rispetto a quelli che si sarebbero verificati se tale recupero o estinzione non avesse avuto effetti fiscali. L’esempio C riportato nel paragrafo 51A illustra i casi in cui può essere utile considerare tale criterio; ad esempio, quando il valore ai fini fiscali di un’attività o di una passività dipende dalle modalità di recupero o estinzione previste. |
VALUTAZIONE
51A |
In alcuni ordinamenti, le modalità con le quali l’entità recupera (estingue) il valore contabile di un’attività (passività) possono influire:
In tali casi, l’entità determina il valore delle passività e delle attività fiscali differite utilizzando l’aliquota fiscale e il valore ai fini fiscali coerenti con le previste modalità di recupero o di estinzione. |
Esempio A
Un elemento di immobili, impianti e macchinari ha un valore contabile di 100 e un valore ai fini fiscali di 60. Si applicherebbe un’aliquota fiscale del 20 % se l’elemento fosse ceduto e un’aliquota fiscale del 30 % sugli altri proventi.
L’entità rileva una passività fiscale differita di 8 (20 % di 40) se prevede di vendere l’elemento senza ulteriore utilizzo o una passività fiscale differita di 12 (30 % di 40) se si aspetta di tenere l’elemento e di recuperare il suo valore contabile con l’utilizzo.
Esempio B
Un elemento di immobili, impianti e macchinari con un costo di 100 e un valore contabile di 80 è rivalutato a 150. Nessuna rettifica equivalente viene fatta a fini fiscali. L’ammortamento accumulato ai fini fiscali è di 30 e l’aliquota fiscale è del 30 %. Se l’elemento è venduto a un prezzo superiore al costo, l’ammortamento accumulato ai fini fiscali di 30 sarà incluso nel reddito imponibile, ma il corrispettivo della vendita che eccede il costo non sarà imponibile.
Il valore ai fini fiscali dell’elemento è 70 e c’è una differenza temporanea imponibile di 80. Se l’entità prevede di recuperare il valore contabile utilizzando l’elemento, essa deve realizzare un reddito imponibile di 150, ma potrà dedurre solo un ammortamento di 70. Si ha perciò una passività fiscale differita di 24 (30 % di 80). Se l’entità prevede di recuperare il valore contabile vendendo l’elemento immediatamente per un corrispettivo di 150, la passività fiscale differita è calcolata come segue:
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Differenza temporanea imponibile |
Aliquota fiscale |
Passività fiscale differita |
Ammortamento accumulato ai fini fiscali |
30 |
30 % |
9 |
Corrispettivo eccedente il costo |
50 |
zero |
— |
Totale |
80 |
|
9 |
(nota: secondo quanto previsto dal paragrafo 61A, l’ulteriore imposta differita che deriva dalla rivalutazione è rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo)
Esempio C
I fatti corrispondono a quelli dell’esempio B eccetto che, se l’elemento è venduto a un prezzo maggiore del costo, l’ammortamento accumulato ai fini fiscali è incluso nel reddito imponibile (tassato al 30 %) e il corrispettivo di vendita sarà tassato al 40 %, dopo aver dedotto un costo rettificato per l’inflazione di 110.
Se l’entità prevede di recuperare il valore contabile utilizzando l’elemento, essa deve realizzare un reddito imponibile di 150, ma potrà dedurre solo un ammortamento di 70. Perciò, il valore ai fini fiscali è 70, c’è una differenza temporanea imponibile di 80 e una passività fiscale differita di 24 (30 % di 80), come nell’esempio B.
Se l’entità prevede di recuperare il valore contabile vendendo l’elemento immediatamente per un corrispettivo di 150, essa potrà dedurre il costo indicizzato di 110. Il corrispettivo netto di 40 sarà tassato al 40 %. Inoltre, l’ammortamento accumulato ai fini fiscali di 30 sarà incluso nel reddito imponibile e tassato al 30 %. Perciò, il valore ai fini fiscali è 80 (110 meno 30), c’è una differenza temporanea imponibile di 70 e una passività fiscale differita di 25 (40 % di 40 più 30 % di 30). Se nell’esempio il valore ai fini fiscali non è immediatamente evidente, può essere utile prendere in considerazione il principio fondamentale esposto nel paragrafo 10.
(nota: secondo quanto previsto dal paragrafo 61A, l’ulteriore imposta differita che deriva dalla rivalutazione è rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo)
51B |
Se una passività o un’attività fiscale differita deriva da un’attività non ammortizzabile valutata in base al modello di rideterminazione del valore di cui allo IAS 16, la valutazione della passività o dell’attività fiscale differita deve riflettere gli effetti fiscali legati al recupero, attraverso la vendita, del valore contabile dell’attività non ammortizzabile indipendentemente dalla base di determinazione del valore contabile di tale attività. In relazione a ciò, se la normativa fiscale prevede una specifica aliquota fiscale applicabile all’importo imponibile originato dalla vendita di un bene, la quale risulta differente rispetto all’aliquota fiscale applicabile all’importo imponibile originato dall’uso del bene, la prima aliquota è utilizzata nella quantificazione della passività o dell’attività fiscale differita collegata ad attività non ammortizzabili. |
51C |
Se una passività fiscale o un’attività fiscale differita deriva da un investimento immobiliare valutato in base al modello del fair value (valore equo) di cui allo IAS 40, vi è una presunzione relativa che il valore contabile dell’investimento immobiliare sarà recuperato attraverso la vendita. Di conseguenza, a meno che la presunzione non sia confutata, la valutazione della passività fiscale o dell’attività fiscale differita deve riflettere gli effetti fiscali legati al recupero, attraverso la vendita, del valore contabile dell’investimento immobiliare. Tale presunzione si considera confutata nel caso in cui l’investimento immobiliare è ammortizzabile e tenuto nell’ambito di un modello di attività aziendale avente l’obiettivo di consumare sostanzialmente tutti i benefici economici incorporati nell’investimento immobiliare nel corso del tempo, piuttosto che attraverso la vendita. Nel caso in cui la presunzione è confutata, devono essere applicate le disposizioni di cui ai paragrafi 51 e 51A. |
Esempio illustrativo del paragrafo 51C
Un investimento immobiliare ha un costo di 100 e un fair value (valore equo) di 150. È valutato in base al modello del fair value (valore equo) di cui allo IAS 40. Comprende un terreno, avente un costo di 40 e un fair value (valore equo) di 60, e un edificio, avente un costo di 60 e un fair value (valore equo) di 90. Il terreno ha una vita utile illimitata.
L’ammortamento accumulato dell’edificio ai fini fiscali è pari a 30. Le variazioni di fair value (valore equo) non realizzate dell’investimento immobiliare non influiscono sul reddito imponibile. Se l’investimento immobiliare è venduto a un prezzo superiore al costo, lo storno dell’ammortamento accumulato ai fini fiscali di 30 è incluso nel reddito imponibile e tassato in base a un’aliquota fiscale ordinaria del 30 % Nel caso di corrispettivi di vendita in eccedenza del costo, la legislazione fiscale prevede un’aliquota fiscale del 25 % per le attività possedute per meno di due anni e del 20 % per le attività possedute per due o più anni.
Poiché l’investimento immobiliare è valutato in base al modello del fair value (valore equo) di cui allo IAS 40, vi è una presunzione relativa per cui l’entità recupererà il valore contabile dell’investimento immobiliare attraverso la vendita. Se tale presunzione non è confutata, la fiscalità differita riflette gli effetti fiscali legati al recupero integrale del valore contabile attraverso la vendita, anche se l’entità si aspetta di percepire dall’immobile dei ricavi da canoni di locazione prima della vendita.
Il valore ai fini fiscali del terreno, se venduto, è pari a 40 e vi è una differenza temporanea imponibile pari a 20 (60 - 40). Il valore ai fini fiscali dell’edificio, se venduto, è pari a 30 (60 - 30) e vi è una differenza temporanea imponibile pari a 60 (90 - 30). Di conseguenza, la differenza temporanea imponibile totale relativa all’investimento immobiliare è pari a 80 (20 + 60).
In conformità con il paragrafo 47, l’aliquota fiscale è l’aliquota che si prevede di applicare nel periodo in cui l’investimento immobiliare è realizzato. Pertanto, la passività fiscale differita risultante sarà calcolata nel modo descritto di seguito, nel caso in cui l’entità prevede di vendere l’immobile dopo averlo tenuto per più di due anni:
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Differenza temporanea imponibile |
Aliquota fiscale |
Passività fiscale differita |
Ammortamento accumulato ai fini fiscali |
30 |
30 % |
9 |
Corrispettivo eccedente il costo |
50 |
20 % |
10 |
Totale |
80 |
|
19 |
Se l’entità prevede di vendere l’immobile dopo averlo tenuto per meno di due anni, il calcolo suddetto dovrebbe essere modificato applicando alla parte di corrispettivo in eccedenza del costo un’aliquota fiscale del 25 % piuttosto che del 20 %.
Se, invece, l’entità detiene l’immobile nell’ambito di un modello di attività aziendale il cui obiettivo è quello di consumare sostanzialmente tutti i benefici economici incorporati nell’edificio nel corso del tempo, piuttosto che attraverso la vendita, tale presunzione verrebbe confutata per quanto concerne l’edificio. Tuttavia, il terreno non è ammortizzabile. Pertanto, la presunzione del recupero attraverso la vendita non verrebbe confutata per quanto concerne il terreno. Ne consegue che la passività fiscale differita rifletterebbe gli effetti fiscali legati al recupero del valore contabile dell’edificio attraverso l’utilizzo, e del valore contabile del terreno attraverso la vendita.
Il valore ai fini fiscali dell’edificio, se utilizzato, è pari a 30 (60 - 30) e vi è una differenza temporanea imponibile di 60 (90 - 30), risultante in una passività fiscale differita di 18 (30 % di 60).
Il valore ai fini fiscali del terreno, se venduto, è pari a 40 e vi è una differenza temporanea imponibile di 20 (60 - 40), risultante in una passività fiscale differita di 4 (20 % di 20).
Di conseguenza, se la presunzione di recupero attraverso la vendita è confutata per quanto riguarda l’edificio, la passività fiscale differita risultante dell’investimento immobiliare è di 22 (18 + 4).
51D |
La presunzione relativa di cui al paragrafo 51C si applica anche se la passività o l’attività fiscale differita deriva dalla valutazione dell’investimento immobiliare nell’ambito di un’aggregazione aziendale, nel caso in cui l’entità utilizzerà il modello del fair value (valore equo) nella valutazione successiva dello stesso investimento immobiliare. |
51E |
I paragrafi 51B–51D non cambiano le disposizioni sull’applicazione dei principi di cui ai paragrafi 24–33 (differenze temporanee deducibili) e ai paragrafi 34–36 (perdite fiscali e crediti d’imposta non utilizzati) del presente principio, relative alla rilevazione e valutazione delle attività fiscali differite. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
98 |
Il paragrafo 52 è stato rinumerato come 51A, il paragrafo 10 e gli esempi successivi al paragrafo 51A sono stati modificati, e i paragrafi 51B e 51C e l’esempio che segue, e i paragrafi 51D, 51E e 99 sono stati aggiunti da Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti, pubblicato nel dicembre del 2010. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2012 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. |
RITIRO DELL’INTERPRETAZIONE SIC -21
99 |
Le modifiche apportate da Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti, pubblicato a dicembre 2010, sostituiscono l’Interpretazione SIC-21 Imposte sul reddito—Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili. |
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 13
Valutazione del fair value
FINALITÀ
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Il presente IFRS:
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Il fair value è un criterio di valutazione di mercato, non specifico dell’entità. Mentre per alcune attività e passività, potrebbero essere disponibili transazioni o informazioni di mercato osservabili, per altre attività e passività tali informazioni potrebbero non essere disponibili. Tuttavia, la finalità della valutazione del fair value è la stessa in entrambi i casi: stimare il prezzo al quale una regolare operazione per la vendita dell’attività o il trasferimento della passività avrebbe luogo tra gli operatori di mercato alla data di valutazione alle condizioni di mercato correnti (ossia un prezzo di chiusura alla data di valutazione dal punto di vista dell’operatore di mercato che detiene l’attività o la passività). |
3 |
Quando non è rilevabile un prezzo per un’attività o una passività identica, un’entità deve valutare il fair value applicando un’altra tecnica di valutazione che massimizzi l’utilizzo di input osservabili rilevanti e riduca al minimo l’utilizzo di input non osservabili. Poiché il fair value è un criterio di valutazione di mercato, esso viene determinato adottando quelle assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo dell’attività o della passività, incluse le assunzioni circa i rischi. Di conseguenza, l’intenzione di un’entità di detenere un’attività o di estinguere una passività (o di adempiere in altro modo) non è rilevante ai fini della valutazione del fair value. |
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La definizione di fair value riguarda principalmente attività e passività, in quanto queste rappresentano un elemento primario della valutazione contabile. Inoltre, il presente IFRS deve essere applicato agli strumenti rappresentativi di capitale di un’entità valutati al fair value. |
AMBITO DI APPLICAZIONE
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Il presente IFRS si applica quando un altro IFRS richiede o consente valutazioni del fair value o informazioni integrative sulle valutazioni del fair value (e valutazioni, come il fair value al netto dei costi di vendita, basate sul fair value o sulle informazioni integrative relative a tali valutazioni), a eccezione di quanto specificato nei paragrafi 6 e 7. |
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Le disposizioni sulla valutazione e sull’informativa da fornire in base al presente IFRS non si applicano a:
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Le informazioni integrative richieste dal presente IFRS non sono necessarie per:
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Il quadro di riferimento per la valutazione del fair value descritto nel presente IFRS si applica sia alla valutazione iniziale, sia a quella successiva se il fair value è richiesto o consentito da altri IFRS. |
VALUTAZIONE
Definizione di fair value
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Il presente IFRS definisce il fair value come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. |
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Il paragrafo B2 descrive l’approccio generale per la valutazione del fair value. |
L’attività o passività
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Una valutazione del fair value è riferita a una particolare attività o passività. Pertanto, quando valuta il fair value, un’entità deve considerare le caratteristiche di quell’attività o passività se gli operatori di mercato tengono conto di tali caratteristiche per determinare il prezzo dell’attività o della passività alla data di valutazione. A titolo esemplificativo, tali caratteristiche comprendono:
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L’effetto sulla valutazione derivante da una particolare caratteristica sarà diverso a seconda del modo in cui quella caratteristica viene considerata o meno dagli operatori di mercato. |
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L’attività o passività valutata al fair value potrebbe essere:
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Per determinare se, ai fini della rilevazione o dell’informativa di bilancio, l’attività o la passività sia un’attività o una passività a sé stante, un gruppo di attività, un gruppo di passività o un gruppo di attività e passività bisogna considerare la base di determinazione del valore. La base di determinazione del valore per l’attività o per la passività deve essere determinata in conformità all’IFRS che richiede o consente la valutazione del fair value, fatta eccezione per quanto previsto nel presente IFRS. |
L’operazione
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Una valutazione del fair value suppone che l’attività o passività venga scambiata in una regolare operazione tra operatori di mercato per la vendita dell’attività o il trasferimento della passività alla data di valutazione, alle correnti condizioni di mercato. |
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Una valutazione del fair value suppone che l’operazione di vendita dell’attività o di trasferimento della passività abbia luogo:
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In assenza di un mercato principale, l’entità non deve effettuare una ricerca approfondita di tutti i mercati possibili al fine di identificare il mercato principale o il mercato più vantaggioso, ma deve prendere in considerazione tutte le informazioni ragionevolmente disponibili. Salvo prova contraria, si presume che il mercato principale o il mercato più vantaggioso, in assenza di un mercato principale, sia il mercato in cui l’entità normalmente effettuerebbe un’operazione di vendita dell’attività o di trasferimento della passività. |
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In presenza di un mercato principale per l’attività o passività, la valutazione del fair value deve rappresentare il prezzo in quel mercato (sia che il prezzo sia osservabile direttamente o che venga stimato utilizzando un’altra tecnica di valutazione) anche se, alla data di valutazione, il prezzo potrebbe risultare più vantaggioso in un mercato diverso. |
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Alla data di valutazione, l’entità deve avere accesso al mercato principale (o più vantaggioso). Poiché entità diverse (e le attività aziendali nell’ambito di tali entità) con attività operative diverse possono avere accesso a mercati diversi, il mercato principale (o più vantaggioso) per la stessa attività o passività potrebbe essere diverso per entità diverse (e le attività aziendali nell’ambito di tali entità). Pertanto, il mercato principale o più vantaggioso (e quindi gli operatori di mercato) deve essere considerato dal punto di vista dell’entità, considerando pertanto le differenze tra entità con attività operative diverse. |
20 |
Benché un’entità debba essere in grado di accedere al mercato, non deve necessariamente essere in grado di vendere una particolare attività o trasferire una particolare passività alla data di valutazione per poter misurare il fair value sulla base del prezzo in quel mercato. |
21 |
Anche in mancanza di un mercato osservabile che fornisca informazioni sui prezzi di vendita di un’attività o di trasferimento di una passività alla data di valutazione, una valutazione al fair value deve presumere che in quella data abbia luogo una transazione, considerata dal punto di vista di un operatore di mercato che possiede l’attività o la passività. Tale presunta transazione rappresenta una base per la stima del prezzo di vendita dell’attività o di trasferimento della passività. |
Operatori di mercato
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Un’entità deve valutare il fair value di un’attività o passività adottando le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nella determinazione del prezzo dell’attività o passività, presumendo che gli operatori di mercato agiscano per soddisfare nel modo migliore il proprio interesse economico. |
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Nello sviluppare tali assunzioni, un’entità non deve necessariamente individuare operatori di mercato specifici. Piuttosto, essa deve identificare delle caratteristiche che in genere distinguono gli operatori di mercato, considerando fattori specifici per:
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Il prezzo
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Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione nel mercato principale (o più vantaggioso) alla data di valutazione, alle correnti condizioni di mercato (ossia un prezzo di chiusura), indipendentemente dal fatto che quel prezzo sia osservabile direttamente o che venga stimato utilizzando un’altra tecnica di valutazione. |
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Il prezzo nel mercato principale (o più vantaggioso) utilizzato per valutare il fair value dell’attività o passività non deve essere rettificato in virtù dei costi dell’operazione. I costi dell’operazione devono essere contabilizzati in conformità ad altri IFRS. I costi dell’operazione non sono una caratteristica di un’attività o passività; piuttosto, essi sono specifici dell’operazione e varieranno a seconda delle modalità con cui un’entità effettua un’operazione relativa all’attività o alla passività. |
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I costi dell’operazione non includono i costi di trasporto. Se l’ubicazione è una caratteristica dell’attività (come, per esempio, nel caso di una merce), il prezzo nel mercato principale (o più vantaggioso) sarà rettificato in virtù degli eventuali costi da sostenere per trasportare l’attività dalla sua attuale ubicazione a quel mercato. |
Applicazione ad attività non finanziarie
Massimo e miglior utilizzo di attività non finanziarie
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Una valutazione del fair value di un’attività non finanziaria considera la capacità di un operatore di mercato di generare benefici economici impiegando l’attività nel suo massimo e migliore utilizzo o vendendola a un altro operatore di mercato che la impiegherebbe nel suo massimo e miglior utilizzo. |
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Il massimo e migliore utilizzo di un’attività non finanziaria considera l’utilizzo dell’attività fisicamente possibile, legalmente consentito e finanziariamente fattibile:
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Il massimo e migliore utilizzo viene determinato dal punto di vista degli operatori di mercato, anche se l’entità propone un utilizzo diverso. Tuttavia, si presume che l’utilizzo corrente di un’attività non finanziaria da parte di un’entità rappresenti il massimo e migliore utilizzo, a meno che il mercato o altri fattori non suggeriscano che un utilizzo diverso da parte degli operatori di mercato massimizzerebbe il valore dell’attività. |
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Per tutelare la propria posizione competitiva, o per altre ragioni, un’entità può voler non utilizzare attivamente un’attività non finanziaria acquisita o non impiegare l’attività in linea con il suo massimo e migliore utilizzo. Per esempio, questo potrebbe avvenire nel caso di un’attività immateriale acquisita che l’entità pianifica di utilizzare in modo difensivo, impedendo ad altri di utilizzarla. Ciò nonostante, l’entità deve valutare il fair value di un’attività non finanziaria ipotizzando il suo massimo e migliore utilizzo da parte degli operatori di mercato. |
Presupposti di valutazione per attività non finanziarie
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Il massimo e migliore utilizzo di un’attività non finanziaria individua dei presupposti di valutazione, utilizzati per valutare il fair value dell’attività, nel seguente modo:
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La valutazione del fair value di un’attività non finanziaria presume che l’attività sia venduta in modo coerente con la base di determinazione del valore specificata in altri IFRS (che può essere una singola attività). Questo si verifica anche quando la valutazione del fair value ipotizza che il massimo e migliore utilizzo dell’attività consista nell’utilizzarla in combinazione con altre attività o con altre attività e passività, poiché una valutazione del fair value presume che l’operatore di mercato già possieda le attività complementari e le passività correlate. |
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Il paragrafo B3 descrive l’applicazione del dei presupposti di valutazione per attività non finanziarie. |
Applicazione a passività e a strumenti rappresentativi di capitale propri di un’entità
Principi generali
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Una valutazione del fair value presume che una passività finanziaria o non finanziaria oppure uno strumento rappresentativo di capitale di un’entità (per esempio, le interessenze emesse come corrispettivo nell’ambito di un’aggregazione aziendale) vengano trasferiti a un operatore di mercato alla data di valutazione. Il trasferimento di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale di un’entità presuppone quanto segue:
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Anche nel caso in cui non vi sia un mercato osservabile che fornisca informazioni sui prezzi inerenti al trasferimento di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale di un’entità (per esempio, perché vincoli contrattuali o legali ne impediscono il trasferimento), per tali elementi potrebbe sussistere un mercato osservabile se sono posseduti da terzi come attività (per esempio, un titolo obbligazionario o un’opzione call sulle azioni di un’entità). |
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In tutti i casi, un’entità deve massimizzare l’utilizzo di dati osservabili rilevanti e ridurre al minimo l’utilizzo di dati non osservabili, al fine di soddisfare la finalità di valutare il fair value, ossia stimare il prezzo a cui avrebbe luogo una regolare operazione per il trasferimento della passività o dello strumento rappresentativo di capitale tra gli operatori di mercato alla data di valutazione, alle condizioni di mercato correnti. |
Passività e strumenti rappresentativi di capitale posseduti da terzi come attività
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Quando non è disponibile un prezzo quotato per il trasferimento di una passività identica o similare, oppure di uno strumento rappresentativo di capitale dell’entità identico o similare, l’entità deve valutare il fair value della passività o dello strumento rappresentativo di capitale dal punto di vista di un operatore di mercato che possiede l’elemento identico come attività alla data di valutazione. |
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In tali casi, l’entità deve valutare il fair value della passività o dello strumento rappresentativo di capitale nel seguente modo:
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39 |
L’entità deve rettificare il prezzo quotato di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale di un’entità posseduti da un terzo come attività solo in presenza di fattori specifici dell’attività non applicabili alla valutazione del fair value della passività o dello strumento rappresentativo di capitale. L’entità deve assicurare che il prezzo dell’attività non rifletta l’effetto di una restrizione che ne impedisca la vendita. Tra i fattori che possono indicare la necessità di rettificare il prezzo quotato dell’attività vi sono:
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Passività e strumenti rappresentativi di capitale non posseduti da terzi come attività
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Quando non è disponibile un prezzo quotato per il trasferimento di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale dell’entità identici o similari, e l’elemento identico non è posseduto da un terzo come attività, l’entità deve valutare il fair value della passività o dello strumento rappresentativo di capitale utilizzando una tecnica di valutazione dalla prospettiva di un operatore di mercato che detiene la passività o che ha emesso il titolo partecipativo. |
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Per esempio, nell’applicazione di una tecnica del valore attuale, l’entità dovrebbe tenere conto di uno dei seguenti elementi:
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Rischio di inadempimento
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Il fair value di una passività riflette l’effetto di un rischio di inadempimento. Il rischio di inadempimento comprende anche, tra l’altro, il rischio di credito dell’entità stessa (come definito nell’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative). Si presume che il rischio di inadempimento sia uguale prima e dopo il trasferimento della passività. |
43 |
Nel valutare il fair value di una passività, un’entità deve considerare l’effetto del proprio rischio di credito (merito creditizio) e qualsiasi altro fattore che potrebbe influenzare la probabilità di adempiere o meno all’obbligazione. Tale effetto può variare a seconda della passività; per esempio:
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44 |
Il fair value di una passività riflette l’effetto del rischio di inadempimento a seconda della propria base di determinazione del valore. L’emittente di una passività emessa con uno strumento di attenuazione del rischio di credito di terzi non separabile, contabilizzato separatamente dalla passività, non deve includere l’effetto dello strumento di attenuazione del rischio di credito (per esempio, una garanzia di credito erogata da terzi) nella valutazione del fair value della passività. Se lo strumento di attenuazione del rischio di credito viene contabilizzato separatamente dalla passività, ai fini della valutazione del fair value della passività l’emittente deve considerare il proprio merito creditizio e non quello del terzo garante. |
Restrizione che impedisce il trasferimento di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale di un’entità
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Nel valutare il fair value di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale, l’entità non deve tener conto di input distinti, o di rettifiche di altri input, derivanti dall’esistenza di restrizioni che impediscono il trasferimento dell’elemento. L’effetto di una restrizione che impedisce il trasferimento di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale di un’entità è incluso, implicitamente o esplicitamente, negli altri input per la valutazione del fair value. |
46 |
Per esempio, alla data dell’operazione, il creditore e il debitore hanno entrambi accettato il prezzo dell’operazione per la passività, nella piena consapevolezza che l’obbligazione comprende una restrizione che ne impedisce il trasferimento. A seguito dell’inclusione della restrizione nel prezzo dell’operazione, alla data dell’operazione non saranno necessari input distinti, o rettifiche di input esistenti, per riflettere l’effetto della restrizione sul trasferimento. Analogamente, alle date di valutazione successive, non saranno necessari un input separato o una rettifica di un input esistente per riflettere l’effetto della restrizione sul trasferimento. |
Passività finanziaria con una caratteristica di esigibilità a richiesta
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Il fair value di una passività finanziaria con una caratteristica di esigibilità a richiesta (per esempio un deposito a vista), non è inferiore all’importo esigibile a richiesta, attualizzato a partire dalla prima data in cui ne potrebbe essere richiesto il pagamento. |
Applicazione ad attività e passività finanziarie con posizioni compensative dei rischi di mercato o del rischio di credito della controparte
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Una entità che possiede un gruppo di attività e passività finanziarie è esposta a rischi di mercato (come definito nell’IFRS 7) e al rischio di credito (come definito nell’IFRS 7) di ciascuna delle controparti. Se l’entità gestisce quel gruppo di attività e passività finanziarie sulla base della propria esposizione netta ai rischi di mercato o al rischio di credito, le è consentito fare un’eccezione al presente IFRS per valutare il fair value. Tale eccezione consente all’entità di valutare il fair value di un gruppo di attività e passività finanziarie sulla base del prezzo che si percepirebbe dalla vendita di una posizione netta lunga (ossia un’attività) per una particolare esposizione al rischio o dal trasferimento di una posizione netta corta (ossia una passività) per una particolare esposizione al rischio in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione, alle condizioni di mercato correnti. Di conseguenza, l’entità deve valutare il fair value del gruppo di attività e passività finanziarie in modo coerente con le modalità con cui gli operatori di mercato determinerebbero il prezzo dell’esposizione netta al rischio alla data di valutazione. |
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Un’entità ha facoltà di avvalersi dell’eccezione di cui al paragrafo 48 solo se soddisfa tutti i seguenti requisiti:
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L’eccezione di cui al paragrafo 48 non attiene alla presentazione del bilancio. In alcuni casi, il criterio per l’esposizione degli strumenti finanziari nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria è diverso dal criterio per la valutazione degli strumenti finanziari, per esempio, nei casi in cui un IFRS non richieda o non consenta l’esposizione di strumenti finanziari su base netta. In tali casi, l’entità può dover attribuire le rettifiche determinate a livello di portafoglio (vedere paragrafi 53–56) alle singole attività o passività che costituiscono il gruppo di attività e passività finanziarie la cui esposizione al rischio è gestita su base netta. L’entità deve effettuare tale allocazione in base a un criterio ragionevole e coerente, utilizzando una metodologia appropriata alle circostanze. |
51 |
Per avvalersi dell’eccezione di cui al paragrafo 48, l’entità deve decidere la politica contabile da adottare in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori. L’entità che si avvale dell’eccezione deve applicare tale politica contabile, incluso quello relativo alla ripartizione delle rettifiche denaro-lettera (bid-ask, vedere paragrafi 53–55) e le rettifiche di credito (vedere paragrafo 56) se applicabile, in modo uniforme tra i diversi esercizi per un determinato portafoglio. |
52 |
L’eccezione di cui al paragrafo 48 si applica esclusivamente ad attività e passività finanziarie che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione o dell’IFRS 9 Strumenti finanziari. |
Esposizione ai rischi di mercato
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Quando applica l’eccezione di cui al paragrafo 48 per valutare il fair value di un gruppo di attività e passività finanziarie gestite sulla base della propria esposizione netta a un particolare rischio (o rischi) di mercato, l’entità deve applicare all’esposizione netta dell’entità a tali rischi di mercato (vedere paragrafi 70 e 71) il prezzo, compreso nello scarto tra i valori denaro-lettera (bid-ask spread), che sia più rappresentativo del fair value in quelle circostanze. |
54 |
Quando applica l’eccezione di cui al paragrafo 48, l’entità deve assicurare che il rischio (o i rischi) di mercato a cui è esposta, nell’ambito di quel gruppo di attività e passività finanziarie, sia sostanzialmente lo stesso. Per esempio, un’entità non deve aggregare il rischio di tasso d’interesse associato a un’attività finanziaria con il rischio relativo al prezzo delle merci correlato a una passività finanziaria, in quanto ciò non mitiga l’esposizione dell’entità al rischio di tasso di interesse o al rischio di prezzo delle merci. Nell’applicare l’eccezione di cui al paragrafo 48, qualsiasi rischio base risultante dal fatto che i parametri del rischio di mercato non sono identici dovranno essere presi in considerazione ai fini della valutazione del fair value delle attività e passività finanziarie all’interno del gruppo. |
55 |
Analogamente, la durata dell’esposizione dell’entità a un particolare rischio (o rischi) di mercato derivante dalle attività e passività finanziarie deve essere sostanzialmente la stessa. Per esempio, un’entità che utilizza un contratto future con scadenza tra 12 mesi a copertura dei flussi finanziari associati a un’esposizione al rischio di tasso di interesse per un periodo di 12 mesi su uno strumento finanziario di durata quinquennale, nell’ambito di un gruppo costituito soltanto da quelle attività e passività finanziarie, valuta su base netta il fair value dell’esposizione al rischio di tasso di interesse su 12 mesi e su base lorda quello relativo all’esposizione residua al rischio di tasso di interesse (ossia 2-5 anni). |
Esposizione al rischio di credito di una particolare controparte
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Quando applica l’eccezione di cui al paragrafo 48 per valutare il fair value di un gruppo di attività e passività finanziarie contratte con una particolare controparte, l’entità deve includere nella valutazione del fair value l’effetto della propria esposizione netta al rischio di credito di quella controparte, oppure dell’esposizione netta della controparte al proprio rischio di credito, come se gli operatori di mercato avessero preso in considerazione tutti gli accordi in essere che mitigano l’esposizione al rischio di credito in caso di inadempimento (per esempio, un accordo-quadro di compensazione delle partite con la controparte ovvero un accordo che richieda lo scambio di garanzie reali sulla base dell’esposizione netta di ciascuna parte al rischio di credito dell’altra parte). La misurazione del fair value deve riflettere le aspettative degli operatori di mercato sulla probabilità che tale accordo possa essere legalmente esercitabile in caso di inadempimento. |
Fair value al momento della rilevazione iniziale
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Quando si acquisisce un’attività o si assume una passività in un’operazione di scambio, il prezzo dell’operazione è il prezzo pagato per acquisire l’attività o percepito per assumere la passività (prezzo di entrata). Al contrario, il fair value dell’attività o passività è il prezzo che si percepirebbe dalla vendita dell’attività o si pagherebbe per il trasferimento della passività (prezzo di chiusura). Le entità non vendono necessariamente le attività al prezzo pagato per acquisirle. Analogamente, le entità non trasferiscono necessariamente le passività ai prezzi percepiti per assumerle. |
58 |
In molti casi, il prezzo dell’operazione equivarrà al fair value (per esempio nel caso in cui, alla data dell’operazione, l’operazione per l’acquisto di un’attività ha luogo nel mercato in cui tale attività sarebbe venduta). |
59 |
Nel determinare se il fair value al momento della rilevazione iniziale equivale al prezzo dell’operazione, un’entità deve prendere in considerazione i fattori specifici dell’operazione e dell’attività o della passività. Il paragrafo B4 descrive situazioni in cui il prezzo dell’operazione potrebbe non rappresentare il fair value di un’attività o passività al momento della rilevazione iniziale. |
60 |
Se un altro IFRS richiede o permette che un’entità valuti una attività o passività inizialmente al fair value e il prezzo dell’operazione differisce dal fair value, l’entità deve rilevare l’utile o la perdita risultante nell’utile (perdita) d’esercizio, a meno che lo stesso IFRS non disponga diversamente. |
Tecniche di valutazione
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Un’entità deve utilizzare tecniche di valutazione adatte alle circostanze e per le quali siano disponibili dati sufficienti per valutare il fair value, massimizzando l’utilizzo di input osservabili rilevanti e riducendo al minimo l’utilizzo di input non osservabili. |
62 |
L’utilizzo di una tecnica di valutazione ha l’obiettivo di stimare il prezzo a cui avrebbe luogo una regolare operazione di vendita di una attività o di trasferimento di una passività tra operatori di mercato alla data di valutazione, alle condizioni di mercato correnti. Tre tecniche di valutazione ampiamente utilizzate sono il metodo basato sulla valutazione di mercato, il metodo del costo e il metodo reddituale. Gli aspetti principali di questi metodi sono riepilogati nei paragrafi B5–B11. Un’entità deve utilizzare tecniche di valutazione coerenti con uno o più di questi metodi per valutare il fair value. |
63 |
In alcuni casi sarà appropriata un’unica tecnica di valutazione (per esempio, quando si valuta un’attività o una passività utilizzando prezzi quotati in un mercato attivo per attività o passività identiche). In altri casi, sarà appropriato l’utilizzo di tecniche di valutazione multiple (per esempio, quando si valuta un’unità generatrice di flussi finanziari). Se per la valutazione del fair value sono utilizzate più tecniche di valutazione, i risultati [ossia le rispettive indicazioni del fair value], dovranno essere valutati considerando la ragionevolezza della gamma di valori indicata da tali risultati. Una valutazione del fair value è il valore più rappresentativo del fair value nell’ambito di tale gamma di valori, in quelle circostanze specifiche. |
64 |
Se il prezzo dell’operazione è il fair value al momento della rilevazione iniziale, e per valutare il fair value in periodi successivi sarà impiegata una tecnica di valutazione che utilizza input non osservabili, quest’ultima dovrà essere calibrata in modo che, al momento della rilevazione iniziale, il risultato della tecnica di valutazione equivalga al prezzo dell’operazione. La calibratura assicura che la tecnica di valutazione rifletta le condizioni di mercato correnti e aiuta l’entità a determinare se è necessario rettificare la tecnica di valutazione (per esempio, potrebbe essere presente una caratteristica dell’attività o della passività non considerata dalla tecnica di valutazione). Dopo la rilevazione iniziale, quando si valuta il fair value impiegando una o più tecniche di valutazione che utilizzano input non osservabili, l’entità deve assicurare che tali tecniche di valutazione riflettano dati di mercato osservabili (per esempio, il prezzo di un’attività o di una passività similari) alla data di valutazione. |
65 |
Le tecniche di valutazione utilizzate per valutare il fair value devono essere applicate in maniera uniforme. Tuttavia, è opportuno apportare un cambiamento a una tecnica di valutazione o alla sua applicazione (per esempio, un cambiamento della ponderazione nel caso di utilizzo di diverse tecniche di valutazione oppure una variazione di una rettifica applicata a una tecnica di valutazione) se comporta una valutazione esatta o comunque più rappresentativa del fair value in quelle circostanze specifiche. Ciò potrebbe accadere se, per esempio, si verifica uno dei seguenti eventi:
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66 |
Le revisioni risultanti da un cambiamento nella tecnica di valutazione o nella sua applicazione saranno contabilizzate come un cambiamento nella stima contabile, secondo quanto disposto dallo IAS 8. Tuttavia, le informazioni integrative di cui allo IAS 8 relativamente a cambiamenti della stima contabile non sono richieste per revisioni risultanti da un cambiamento in una tecnica di valutazione o nella sua applicazione. |
Input per le tecniche di valutazione
Principi generali
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Le tecniche di valutazione utilizzate per valutare il fair value devono massimizzare l’utilizzo di input osservabili rilevanti e ridurre al minimo l’utilizzo di input non osservabili. |
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Tra gli esempi di mercati in cui gli input potrebbero essere osservabili per alcune attività e passività (per esempio, per gli strumenti finanziari) rientrano i mercati mobiliari, i mercati a scambi diretti e assistiti, i mercato a scambi intermediati e i mercati a scambi diretti e autonomi (vedere paragrafo B34). |
69 |
Un’entità deve scegliere input coerenti con le caratteristiche dell’attività o passività che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione in un’operazione relativa all’attività o passività (vedere paragrafi 11 e 12). In alcuni casi, tali caratteristiche comportano l’applicazione di una rettifica, come un premio o uno sconto (per esempio, un premio di controllo o uno sconto su una partecipazione di minoranza). Tuttavia, una valutazione del fair value non deve incorporare un premio o uno sconto non coerente con la base di determinazione del valore stabilita nell’IFRS che richiede o permette la valutazione del fair value (vedere paragrafi 13 e 14). In una valutazione del fair value, i premi o gli sconti che riflettano la dimensione come una caratteristica della partecipazione della entità (in particolare, un fattore di blocco che rettifica il prezzo quotato di un’attività o passività perché il normale volume giornaliero delle negoziazioni di mercato non è sufficiente ad assorbire la quantità posseduta dall’entità, come descritto nel paragrafo 80) piuttosto che come una caratteristica dell’attività o passività (per esempio, un premio di controllo nella valutazione del fair value di una partecipazione di maggioranza) non sono consentiti. In tutti i casi, se per un’attività o passività è presente un prezzo quotato in un mercato attivo (ossia un dato di Livello 1), quando valuta il fair value un’entità deve utilizzare quel prezzo senza rettifica, ad eccezione di quanto specificato nel paragrafo 79. |
Input basati sui prezzi denaro e lettera
70 |
Se un’attività o passività valutata al fair value ha un prezzo denaro e un prezzo lettera (per esempio un dato proveniente da un mercato a scambi diretti e assistiti), per valutare il fair value deve essere utilizzato il prezzo rientrante nello scarto denaro-lettera (bid-ask spread) più rappresentativo del fair value in quelle circostanze specifiche, indipendentemente da come tale dato è classificato nella gerarchia del fair value (Livello 1, 2 o 3; vedere paragrafi 72–90). È consentito l’utilizzo di prezzi denaro per posizioni attive e di prezzi lettera per posizioni passive, ma non è obbligatorio. |
71 |
Il presente IFRS non preclude l’utilizzo dei prezzi medi di mercato, né di altre convenzioni di prezzo rientranti nello scarto denaro-lettera (bid-ask spread), utilizzate dagli operatori di mercato come espediente pratico per le valutazioni del fair value. |
Gerarchia del fair value
72 |
Per aumentare la coerenza e la comparabilità delle valutazioni del fair value e delle relative informazioni integrative, il presente IFRS stabilisce una gerarchia del fair value che classifica in tre livelli (vedere paragrafi 76–90) gli input delle tecniche di valutazione adottate per valutare il fair value. La gerarchia del fair value attribuisce la massima priorità ai prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche (dati di Livello 1) e la priorità minima agli input non osservabili (dati di Livello 3). |
73 |
In alcuni casi, i dati utilizzati per valutare il fair value di un’attività o passività potrebbero essere classificati in diversi livelli della gerarchia del fair value. In tali casi, la valutazione del fair value è classificata interamente nello stesso livello della gerarchia del fair value in cui è classificato l’input di più basso livello di gerarchia utilizzato per la valutazione. La valutazione dell’importanza di un particolare input per l’intera valutazione richiede un giudizio che tenga conto di fattori specifici dell’attività o passività. Le rettifiche per pervenire a valutazioni basate sul fair value, come i costi di vendita quando si valuta il fair value dedotti i costi di vendita, non devono essere prese in considerazione nel determinare il livello della gerarchia del fair value in cui viene classificata una valutazione del fair value. |
74 |
La disponibilità di input rilevanti e la loro soggettività potrebbero influire sulla scelta delle tecniche di valutazione più appropriate (vedere paragrafo 61). Tuttavia, la gerarchia del fair value dà priorità agli input delle tecniche di valutazione e non alle tecniche di valutazione adottate per valutare il fair value. Per esempio, una valutazione del fair value sviluppata utilizzando una tecnica del valore attuale potrebbe essere classificata nel Livello 2 o 3, a seconda degli input significativi per l’intera valutazione e del livello della gerarchia del fair value in cui tali dati sono classificati. |
75 |
Se un input osservabile richiede una rettifica dovuta all’utilizzo di un input non osservabile, e tale rettifica comporta una valutazione del fair value significativamente maggiore o minore, tale valutazione sarebbe classificata nel Livello 3 della gerarchia del fair value. Per esempio, se un operatore di mercato, nello stimare il prezzo di una attività, prendesse in considerazione l’effetto di una limitazione alla vendita di tale attività, l’entità dovrebbe rettificare il prezzo quotato per riflettere l’effetto di tale limitazione. Se tale prezzo quotato è un input di Livello 2 e la rettifica è un input non osservabile ma significativo per l’intera valutazione, la valutazione sarebbe classificata nel Livello 3 della gerarchia del fair value. |
Input di Livello 1
76 |
Gli input di Livello 1 sono prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche a cui l’entità può accedere alla data di valutazione. |
77 |
Un prezzo quotato in un mercato attivo fornisce la prova più attendibile del fair value e, quando disponibile, deve essere utilizzato senza alcuna rettifica per valutare il fair value, ad eccezione di quanto specificato nel paragrafo 79. |
78 |
Un input di Livello 1 sarà disponibile per molte attività e passività finanziarie, alcune delle quali potrebbero essere scambiate in diversi mercati attivi (per esempio, in borse valori diverse). Pertanto, nel Livello 1 l’ènfasi è posta sulla determinazione dei seguenti elementi:
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79 |
Una entità non deve apportare una rettifica a un input di Livello 1, a eccezione che nelle seguenti circostanze:
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80 |
Se una entità detiene una posizione in una singola attività o passività (inclusa una posizione che comprende un ampio numero di attività o passività identiche, come il possesso di strumenti finanziari) e l’attività o passività è negoziata in un mercato attivo, il fair value di quella attività o passività deve essere calcolato come il prodotto del prezzo quotato per la singola attività o passività per la quantità posseduta dall’entità ed è classificato nel Livello 1. Ciò avviene anche se il normale volume giornaliero di negoziazioni non è sufficiente ad assorbire la quantità posseduta e il collocamento di ordini per vendere la posizione con un’unica operazione potrebbe influire sul prezzo quotato. |
Input di Livello 2
81 |
Gli input di Livello 2 sono input diversi dai prezzi quotati inclusi nel Livello 1 osservabili direttamente o indirettamente per l’attività o per la passività. |
82 |
Se l’attività o passività ha una determinata durata (contrattuale), un input di Livello 2 deve essere osservabile sostanzialmente per l’intera durata dell’attività o della passività. Gli input di Livello 2 comprendono:
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83 |
Le rettifiche agli input di Livello 2 varieranno in funzione di fattori specifici dell’attività o della passività. Tali fattori comprendono i seguenti elementi:
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84 |
Se utilizza input non osservabili significativi, una rettifica di un input di Livello 2 significativo per l’intera valutazione potrebbe comportare che la valutazione del fair value venga classificata nel Livello 3 della gerarchia del fair value. |
85 |
Il paragrafo B35 descrive l’utilizzo di input di Livello 2 per attività e passività particolari. |
Input di Livello 3
86 |
Gli input di Livello 3 sono input non osservabili per l’attività o per la passività. |
87 |
Gli input non osservabili devono essere utilizzati per valutare il fair value nella misura in cui gli input osservabili rilevanti non siano disponibili, consentendo pertanto situazioni di scarsa attività del mercato per l’attività o passività alla data di valutazione. Tuttavia, la finalità della valutazione del fair value resta la stessa, ossia un prezzo di chiusura alla data di valutazione dal punto di vista di un operatore di mercato che possiede l’attività o la passività. Pertanto, gli input non osservabili devono riflettere le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell’attività o passività, incluse le assunzioni circa il rischio. |
88 |
Le assunzioni circa il rischio comprendono i rischi inerenti a una particolare tecnica di valutazione utilizzata per valutare il fair value (come un modello di determinazione del prezzo) e il rischio inerente gli input della tecnica di valutazione. Una valutazione che non comprenda una rettifica per il rischio non rappresenterebbe una valutazione del fair value nel caso in cui gli operatori di mercato includerebbero una tale rettifica nella determinazione del prezzo dell’attività o della passività. Per esempio, potrebbe essere necessario inserire una rettifica per il rischio laddove sussista una significativa incertezza nella valutazione (per esempio, qualora vi sia stata una significativa riduzione del volume o del livello di attività rispetto alla normale attività di mercato per l’attività o passività, oppure per attività o passività similari, e l’entità abbia stabilito che il prezzo dell’operazione o il prezzo quotato non rappresentano il fair value, come descritto nei paragrafi B37–B47). |
89 |
Un’entità deve elaborare input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili nelle circostanze specifiche, che potrebbero anche includere i dati propri della entità. Nell’elaborare input non osservabili, un’entità può iniziare dai dati propri, ma deve rettificarli se informazioni ragionevolmente disponibili indicano che altri operatori di mercato utilizzerebbero dati diversi o se sono presenti elementi specifici dell’entità non disponibili ad altri operatori di mercato (per esempio, una sinergia specifica dell’entità). Un’entità non deve compiere ricerche approfondite per ottenere informazioni sulle assunzioni degli operatori di mercato. Tuttavia, un’entità deve considerare tutte le informazioni relative ad assunzioni ragionevolmente disponibili adottate dagli operatori di mercato. Gli input non osservabili elaborati nella maniera sopra descritta sono considerati assunzioni degli operatori di mercato e soddisfano la finalità di una valutazione del fair value. |
90 |
Il paragrafo B36 descrive l’utilizzo di input di Livello 3 per attività e passività particolari. |
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
91 |
Un’entità deve fornire informazioni integrative tali da aiutare gli utilizzatori del suo bilancio a valutare quanto segue:
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92 |
Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 91, un’entità deve considerare:
Se le informazioni integrative fornite in conformità al presente e ad altri IFRS sono insufficienti a soddisfare le finalità di cui al paragrafo 91, un’entità deve fornire le informazioni integrative necessarie a soddisfare tali finalità. |
93 |
Per soddisfare gli obiettivi di cui al paragrafo 91 un’entità deve fornire, per ciascuna classe di attività e passività e successivamente alla rilevazione iniziale, almeno le seguenti informazioni nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (vedere paragrafo 94 per le informazioni sulla determinazione delle classi di attività e passività più adeguate) valutate al fair value [incluse le valutazioni basate sul fair value che rientrano nell’ambito del presente IFRS]:
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94 |
Un’entità deve determinare le classi di attività e passività più appropriate in base a quanto di seguito riportato:
Il numero di classi potrebbe essere maggiore per le valutazioni del fair value classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair value, perché tali valutazioni presentano un maggiore grado di incertezza e soggettività. La determinazione delle classi di attività e passività più appropriate per le quali devono essere fornite informazioni integrative sulle valutazioni del fair value richiede un giudizio soggettivo. Spesso, una classe di attività e di passività richiederà una maggiore disaggregazione delle voci esposte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Tuttavia, l’entità deve fornire informazioni sufficienti per consentire la riconciliazione con le voci esposte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Se un altro IFRS specifica la classe di un’attività o passività, e tale classe soddisfa i requisiti di cui al presente paragrafo, un’entità può utilizzare tale classe per fornire le informazioni integrative previste dal presente IFRS. |
95 |
Un’entità deve indicare i principi adottati per stabilire quando si verificano i trasferimenti tra i livelli della gerarchia del fair value, secondo quanto stabilito dal paragrafo 93(c) ed (e)(iv), e deve costantemente attenersi a tali principi. I principi relativi ai tempi di rilevazione dei trasferimenti devono essere gli stessi per i trasferimenti tra i vari livelli. Esempi di principi per la determinazione della tempistica dei trasferimenti includono:
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96 |
Se un’entità decide come politica contabile di utilizzare l’eccezione di cui al paragrafo 48, deve indicare tale fatto. |
97 |
Per ciascuna classe di attività e passività non valutata al fair value nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, ma per la quale il fair value è indicato, un’entità deve fornire le informazioni richieste dal paragrafo 93(b), (d) e (i). Tuttavia, un’entità non è tenuta a fornire informazioni quantitative sugli input non osservabili significativi utilizzati nelle valutazioni del fair value classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair value secondo quanto richiesto dal paragrafo 93(d). Per tali attività e passività, un’entità non è tenuta a fornire le altre informazioni integrative richieste dal presente IFRS. |
98 |
Nel caso di una passività valutata al fair value ed emessa con uno strumento di terzi per la mitigazione del rischio di credito non separabile, l’emittente deve indicare l’esistenza di tale strumento di mitigazione del rischio di credito e se esso si riflette nella valutazione del fair value della passività. |
99 |
Un’entità deve presentare le informazioni quantitative richieste dal presente IFRS in formato tabellare, a meno che non sia più idoneo un formato diverso. |
Appendice A
Definizione dei termini
La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.
mercato attivo |
Un mercato in cui le operazioni relative all’attività o alla passività si verificano con una frequenza e con volumi sufficienti a fornire informazioni utili per la determinazione del prezzo su base continuativa. |
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metodo del costo |
Una tecnica di valutazione che riflette l’importo che sarebbe attualmente richiesto per sostituire la capacità di servizio di un’attività (spesso indicato come costo di sostituzione corrente). |
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prezzo di entrata |
Il prezzo pagato per acquisire un’attività o percepito per assumere una passività in un’operazione di scambio. |
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prezzo di chiusura |
Il prezzo che sarebbe percepito per vendere un’attività o pagato per trasferire una passività. |
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flussi finanziari attesi |
La media ponderata in base alle probabilità (ossia la media della distribuzione) dei possibili flussi finanziari futuri. |
||||||||
fair value (valore equo) |
Il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione. |
||||||||
massimo e miglior utilizzo |
L’utilizzo di un’attività non finanziaria da parte di operatori di mercato che massimizzerebbe il valore dell’attività o del gruppo di attività o passività (per esempio, un’attività aziendale) nell’ambito del quale l’attività sarebbe utilizzata. |
||||||||
metodo reddituale |
Tecniche di valutazione che convertono importi futuri (per esempio, flussi finanziari oppure ricavi e costi) in un unico importo corrente (attualizzato). La misurazione del fair value è determinata sulla base del valore indicato dalle aspettative attuali del mercato rispetto a tali importi futuri. |
||||||||
input |
Le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell’attività o della passività, incluse le assunzioni circa il rischio quali, ad esempio:
Gli input possono essere osservabili o non osservabili. |
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Input di Livello 1 |
I prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche a cui l’entità può accedere alla data di valutazione. |
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Input di Livello 2 |
Input diversi dai prezzi quotati inclusi nel Livello 1, osservabili direttamente o indirettamente per l’attività o per la passività. |
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Input di Livello 3 |
Dati di input non osservabili per l’attività o per la passività. |
||||||||
metodo basato sulla valutazione di mercato |
Una tecnica di valutazione che utilizza i prezzi e le altre informazioni rilevanti generati da operazioni di mercato riguardanti attività, passività o un gruppo di attività e passività (come un’attività aziendale), identiche o comparabili (ossia similari). |
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Input corroborati dal mercato |
Input che derivano prevalentemente da dati di mercato osservabili o che sono da questi corroborati attraverso analisi di correlazione o altre tecniche. |
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operatori di mercato |
Compratori e venditori sul mercato principale (o su quello più vantaggioso) dell’attività o della passività che presentano tutte le caratteristiche seguenti:
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mercato più vantaggioso |
Il mercato che massimizza l’ammontare che si percepirebbe per la vendita dell’attività o che riduce al minimo l’ammontare che si pagherebbe per il trasferimento della passività, dopo aver considerato i costi dell’operazione e i costi di trasporto. |
||||||||
rischio di inadempimento |
Il rischio che una entità non adempia a un’obbligazione. Il rischio di inadempimento include, tra l’altro, il rischio di credito dell’entità stessa. |
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Input osservabili |
Input elaborati utilizzando dati di mercato, come le informazioni disponibili al pubblico su operazioni o fatti effettivi, e che riflettono le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell’attività o della passività. |
||||||||
regolare operazione |
Una operazione che ipotizza una esposizione al mercato per un periodo antecedente la data di valutazione, tale da consentire quelle attività di marketing che sono usuali per operazioni transazioni riguardanti tali attività e passività; non è un’operazione forzata (per esempio, una liquidazione forzata o una vendita sottocosto). |
||||||||
mercato principale |
Il mercato con il maggior volume e il massimo livello di attività per l’attività o per la passività. |
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premio per il rischio |
Compenso richiesto da operatori di mercato avversi al rischio per tollerare l’incertezza inerente ai flussi finanziari di un’attività o di una passività. Definito anche come ‘rettifica per il rischio’. |
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costi dell’operazione |
I costi per vendere un’attività o trasferire una passività nel mercato principale (o più vantaggioso) dell’attività o della passività, attribuibili direttamente alla dismissione dell’attività o al trasferimento della passività e che soddisfano entrambi i criteri seguenti:
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costi di trasporto |
I costi da sostenere per trasportare un’attività dall’attuale ubicazione al mercato principale (o più vantaggioso). |
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base di determinazione del valore |
Il livello al quale un’attività o una passività viene aggregata o disaggregata in un IFRS ai fini della rilevazione. |
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Input non osservabili |
Input per i quali non sono disponibili informazioni di mercato e che sono elaborati utilizzando le migliori informazioni disponibili in merito a assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo dell’attività o della passività. |
Appendice B
Guida operativa
La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS. Descrive l’applicazione dei paragrafi 1–99 e ha la stessa autorità delle altri parti dell’IFRS.
B1 |
I giudizi applicati in circostanze di valutazione diverse possono differire. La presente appendice descrive i giudizi che potrebbero essere applicati quando un’entità valuta il fair value in circostanze di valutazione diverse. |
IL METODO DELLA VALUTAZIONE DEL FAIR VALUE
B2 |
La valutazione del fair value ha l’obiettivo di stimare il prezzo a cui avrebbe luogo una regolare operazione per la vendita dell’attività o il trasferimento della passività tra gli operatori di mercato alla data di valutazione, alle condizioni di mercato correnti. Una valutazione del fair value richiede a un’entità di determinare:
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PRESUPPOSTO DI VALUTAZIONE PER ATTIVITÀ NON FINANZIARIE (PARAGRAFI 31–33)
B3 |
Quando si valuta il fair value di un’attività non finanziaria utilizzata in combinazione con altre attività come un gruppo (come installata o altrimenti configurata per l’utilizzo), ovvero in combinazione con altre attività e passività (per esempio, un’attività aziendale), l’effetto del presupposto di valutazione dipende dalle circostanze. Per esempio:
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IL FAIR VALUE AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE INIZIALE (PARAGRAFI 57–60)
B4 |
Nel determinare se il fair value al momento della rilevazione iniziale equivale al prezzo dell’operazione, un’entità deve prendere in considerazione i fattori specifici dell’operazione e dell’attività o della passività. Per esempio, il prezzo dell’operazione potrebbe non rappresentare il fair value di un’attività o di una passività al momento della rilevazione iniziale se si verifica una qualsiasi delle condizioni seguenti:
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TECNICHE DI VALUTAZIONE (PARAGRAFI 61–66)
Metodo della valutazione di mercato
B5 |
Il metodo basato sulla valutazione di mercato utilizza i prezzi e le altre informazioni rilevanti generati da operazioni di mercato riguardanti attività e passività identiche o comparabili (ossia similari), o un gruppo di attività e passività, come un’attività aziendale. |
B6 |
Per esempio, le tecniche di valutazione coerenti con il metodo basato sulla valutazione di mercato spesso utilizzano multipli di mercato tratti da una serie di valori di mercato comparabili. I multipli di mercato potrebbero essere compresi in intervalli di valori con un multiplo diverso per ciascun valore comparabile. La scelta del multiplo corretto appartenente all’intervallo di valori richiede un giudizio che tenga conto di fattori qualitativi e quantitativi specifici della misurazione. |
B7 |
Le tecniche di valutazione coerenti con il metodo basato sulla valutazione di mercato comprende la determinazione di prezzi a matrice. La determinazione di prezzi a matrice è una tecnica matematica utilizzata principalmente per valutare alcuni tipi di strumenti finanziari, come i titoli di debito, non basandosi esclusivamente sui prezzi quotati per i titoli specifici ma, piuttosto, basandosi sulla relazione tra quei titoli e altri titoli quotati di riferimento. |
Metodo del costo
B8 |
Il metodo del costo riflette l’ammontare che sarebbe richiesto al momento per sostituire la capacità di servizio di un’attività (spesso indicato come costo di sostituzione corrente). |
B9 |
Dalla prospettiva di un operatore di mercato nel ruolo di venditore, il prezzo che si percepirebbe per l’attività si basa sul costo che un operatore di mercato acquirente dovrebbe sostenere per acquisire o costruire un’attività sostitutiva di utilità comparabile, rettificata per tener conto del livello di obsolescenza. Ciò in quanto un operatore di mercato acquirente non sarebbe disposto a pagare, per un’attività, un importo maggiore di quello al quale potrebbe sostituire la capacità di servizio di tale attività. Per obsolescenza si intendono il deterioramento fisico, l’obsolescenza funzionale (tecnologica) e l’obsolescenza economica (esterna), con un’accezione più ampia rispetto al concetto di ammortamento utilizzato ai fini dell’esposizione in bilancio (un’allocazione al costo storico) o ai fini fiscali (utilizzando periodi di permanenza in servizio specifici). In molti casi, il metodo del costo di sostituzione corrente è utilizzato per valutare il fair value di attività materiali utilizzate in combinazione con altre attività, ovvero con altre attività e passività. |
Metodo reddituale
B10 |
Il metodo reddituale converte importi futuri (per esempio, flussi finanziari o ricavi e costi) in un unico importo corrente (ossia attualizzato). Quando si utilizza il metodo reddituale, la valutazione del fair value riflette le attuali aspettative del mercato su tali importi futuri. |
B11 |
A titolo esemplificativo, tali tecniche di valutazione comprendono:
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Tecniche del valore attuale
B12 |
I paragrafi B13–B30 descrivono l’utilizzo delle tecniche del valore attuale per la valutazione del fair value. I suddetti paragrafi analizzano la tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione e la tecnica del flusso finanziario atteso (valore attuale atteso). Essi non prescrivono l’utilizzo di una singola tecnica specifica per il calcolo del valore attuale, né limitano l’utilizzo delle tecniche del valore attuale alla valutazione del fair value soltanto a quelle trattate. La tecnica del valore attuale utilizzata per valutare il fair value dipende da fatti e circostanze specifici dell’attività o della passività da valutare (per esempio, se i prezzi per attività o passività comparabili possono essere osservati nel mercato) e dalla disponibilità di dati sufficienti. |
Le componenti per la misurazione del valore attuale
B13 |
Il valore attuale (ossia un’applicazione del metodo reddituale) è uno strumento utilizzato per collegare gli importi futuri (per esempio, flussi finanziari o valori) a un importo attuale utilizzando un tasso di attualizzazione. La valutazione del fair value di un’attività o di una passività attraverso l’utilizzo di una tecnica del valore attuale incorpora, dal punto di vista degli operatori di mercato alla data di valutazione, tutti gli elementi seguenti:
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Principi generali
B14 |
Le tecniche del valore attuale differiscono a seconda del modo in cui incorporano gli elementi di cui al paragrafo B13. Tuttavia, i seguenti principi generali disciplinano l’applicazione di qualsiasi tecnica del valore attuale utilizzata per valutare il fair value:
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Rischi e incertezze
B15 |
Le valutazioni del fair value che adottano le tecniche del valore attuale sono effettuate in condizioni di incertezza, poiché i flussi finanziari utilizzati sono importi stimati. In molti casi, l’ammontare e la tempistica dei flussi finanziari sono incerti. Persino gli importi stabiliti contrattualmente, come i pagamenti a fronte di un finanziamento, sono incerti se sussiste il rischio di inadempimento. |
B16 |
Gli operatori di mercato generalmente richiedono un compenso (ossia un premio per il rischio) a fronte dell’incertezza che devono tollerare relativamente ai flussi finanziari di un’attività o di una passività. Una valutazione del fair value deve includere un premio per il rischio che rifletta l’importo che gli operatori di mercato richiederebbero a titolo di compenso per l’incertezza inerente ai flussi finanziari. Altrimenti, la misurazione non rappresenterebbe fedelmente il fair value. In alcuni casi, potrebbe risultare difficile determinare il premio per il rischio più appropriato. Tuttavia, da solo, il grado di difficoltà non è un motivo sufficiente per escludere un premio per il rischio. |
B17 |
Le tecniche del valore attuale differiscono per il modo in cui vengono corrette in base al rischio e alla tipologia di flussi finanziari che utilizzano. Per esempio:
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Tecnica della rettifica del tasso di attualizzazione
B18 |
La tecnica della rettifica del tasso di attualizzazione utilizza un’unica serie di flussi finanziari appartenente all’intervallo degli importi stimati possibili, sia che si tratti di flussi finanziari stabiliti contrattualmente, promessi (come nel caso di un’obbligazione) o altamente probabili. In tutti i casi, tali flussi finanziari sono condizionati al verificarsi o meno di eventi specifici (per esempio, i flussi finanziari stabiliti contrattualmente o promessi relativi a una obbligazione sono condizionati al fatto che il debitore non risulti inadempiente). Il tasso di attualizzazione utilizzato nella tecnica della rettifica del tasso di attualizzazione deriva dai rendimenti osservati per attività o passività comparabili negoziate sul mercato. Di conseguenza, i flussi finanziari stabiliti contrattualmente, promessi o altamente probabili sono attualizzati a un tasso di mercato osservato o stimato per tali flussi finanziari condizionati (ossia in base a un rendimento di mercato). |
B19 |
La tecnica della rettifica del tasso di attualizzazione richiede un’analisi dei dati di mercato per attività o passività comparabili). La comparabilità viene stabilita considerando la natura dei flussi finanziari (per esempio, se i flussi finanziari sono stabiliti contrattualmente o meno e se è probabile che essi rispondano in modo analogo a cambiamenti delle condizioni economiche), in aggiunta ad altri fattori (per esempio, il merito creditizio, le garanzie reali, la durata, eventuali clausole restrittive e la liquidità). In alternativa, se una singola attività o passività comparabile non riflette adeguatamente il rischio inerente ai flussi finanziari dell’attività o della passività da valutare, può essere possibile derivare un tasso di attualizzazione utilizzando dati per diverse attività o passività comparabili in combinazione con la curva dei rendimenti senza rischio (ossia utilizzando un approccio “a blocchi”). |
B20 |
Per illustrare l’approccio “a blocchi”, si supponga che l’Attività A sia rappresentata da un diritto contrattuale a percepire CU800 (1) in un anno (questo significa che non vi è incertezza sui tempi). È presente un mercato regolamentato per attività comparabili e sono disponibili informazioni su tali attività, incluse quelle relative ai prezzi. Di tali attività comparabili:
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B21 |
In base alla tempistica dei pagamenti contrattuali da percepire per l’Attività A relativamente alla tempistica per l’Attività B e l’Attività C (ossia un anno per l’Attività B e due anni per l’Attività C), l’Attività B è considerata più comparabile all’Attività A. Utilizzando il pagamento contrattuale da percepire per l’Attività A (CU800) e il tasso di mercato a un anno derivato dall’Attività B (10,8 per cento), il fair value dell’Attività A è di CU722 (CU800/1,108). In alternativa, in assenza di informazioni di mercato disponibili per l’Attività B, il rendimento di mercato a un anno potrebbe essere derivato dall’Attività C utilizzando l’approccio “a blocchi”. In tal caso, il tasso di mercato a due anni indicato dall’Attività C (11,2 per cento) sarebbe ricondotto a un tasso di mercato a un anno utilizzando la struttura dei tassi a termine della curva dei rendimenti senza rischio. Potrebbero essere necessarie ulteriori informazioni e analisi per stabilire se il premio per il rischio per le attività a un anno e a due anni sono uguali. Se si stabilisce che il premio per il rischio per le attività a un anno e a due anni non sono uguali, il rendimento di mercato a due anni dovrà essere ulteriormente corretto. |
B22 |
Quando la tecnica della rettifica del tasso di attualizzazione è applicata a incassi o a pagamenti predeterminati, la rettifica relativa al rischio inerente ai flussi finanziari dell’attività o della passività da valutare è inclusa nel tasso di attualizzazione. In alcune applicazioni della tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione a flussi finanziari che non siano incassi o pagamenti predeterminati, può rendersi necessario apportare una rettifica ai flussi finanziari al fine di ottenere una comparabilità con l’attività o la passività osservata da cui è stato derivato il tasso di attualizzazione. |
Tecnica del valore attuale atteso
B23 |
La tecnica del valore attuale atteso utilizza come punto di partenza una serie di flussi finanziari che rappresenta la media ponderata in base alle probabilità di tutti i possibili flussi finanziari futuri (ossia, i flussi finanziari attesi). La stima risultante è identica al valore atteso che, in termini statistici, è la media ponderata dei possibili valori, ponderati in base alle probabilità, di una variabile casuale discreta. Poiché tutti i possibili flussi finanziari sono ponderati in base alle probabilità, il flusso finanziario atteso risultante non è condizionato al verificarsi di eventi specifici (a differenza dei flussi finanziari utilizzati nella tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione). |
B24 |
Nell’assumere una decisione di investimento, gli operatori di mercato avversi al rischio valuterebbero il rischio che i flussi finanziari effettivi possano differire dai flussi finanziari attesi. La teoria delle scelte di portafoglio distingue tra due tipi di rischio:
La teoria delle scelte di portafoglio sostiene che, in un mercato in equilibrio, gli operatori di mercato saranno compensati soltanto per l’assunzione del rischio sistemico relativo ai flussi finanziari. (In mercati inefficienti, ovvero non in equilibrio, potrebbero essere disponibili altre forme di rendimento o compenso.) |
B25 |
Il Metodo 1 della tecnica del valore attuale atteso rettifica i flussi finanziari attesi di un’attività per tener conto del rischio sistemico (ossia di mercato) sottraendo un premio per il rischio in disponibilità liquide (ossia i flussi finanziari attesi corretti per il rischio). Tali flussi finanziari attesi corretti per il rischio rappresentano l’equivalente di un flusso finanziario certo, attualizzato a un tasso di interesse senza rischio. Per equivalente di un flusso finanziario certo si intende un flusso finanziario atteso (come definito) corretto per il rischio, in modo che per un operatore di mercato sia indifferente negoziare un flusso finanziario certo per un flusso finanziario atteso. Per esempio, se un operatore di mercato intendeva negoziare un flusso finanziario atteso di CU1.200 per un flusso finanziario certo di CU1.000, CU1.000 è l’equivalente di un flusso finanziario certo di CU1.200 (ossia CU200 rappresenterebbe il premio per il rischio in disponibilità liquide). In tal caso, l’operatore di mercato non avrebbe preferenze in merito all’attività posseduta. |
B26 |
Per contro, il Metodo 2 della tecnica del valore attuale atteso apporta una rettifica per il rischio sistemico (di mercato) applicando un premio per il rischio al tasso di interesse senza rischio. Di conseguenza, i flussi finanziari attesi sono attualizzati a un tasso corrispondente a un tasso atteso associato ai flussi finanziari ponderati per le probabilità (ossia un rendimento atteso). I modelli utilizzati per la determinazione del prezzo delle attività rischiose, come il Capital Asset Pricing Model, possono essere utilizzati per stimare il rendimento atteso. Poiché il tasso di attualizzazione utilizzato nella tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione è un rendimento relativo a flussi finanziari condizionati, è probabile che sia superiore al tasso di attualizzazione utilizzato nel Metodo 2 della tecnica del valore attuale atteso, che è un rendimento atteso relativo a flussi finanziari attesi o ponderati per le probabilità. |
B27 |
Per illustrare i Metodi 1 e 2, si ipotizzi che un’attività abbia flussi finanziari attesi di CU780 in un anno determinati sulla base dei flussi finanziari possibili e delle probabilità sotto indicate. Il tasso di interesse senza rischio applicabile a flussi finanziari con orizzonte temporale di un anno è il 5 per cento, e il premio per il rischio sistemico per un’attività con lo stesso profilo di rischio è del 3 per cento.
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B28 |
In questa semplice rappresentazione, i flussi finanziari attesi (CU780) rappresentano la media dei tre risultati possibili ponderati in base alle probabilità. In situazioni più realistiche, potrebbero esservi molti risultati possibili. Tuttavia, per applicare la tecnica del valore attuale atteso, non è sempre necessario considerare le distribuzioni di tutti i flussi finanziari possibili utilizzando modelli e tecniche complessi. Piuttosto, potrebbe essere possibile sviluppare un numero limitato di scenari e probabilità discreti che riescano a catturare la serie di tutti i flussi finanziari possibili. Per esempio, un’entità potrebbe utilizzare flussi finanziari realizzati per un certo periodo storico rilevante, rettificati per tener conto dei cambiamenti nelle circostanze intervenute successivamente (per esempio, cambiamenti di fattori esterni, incluse le condizioni economiche o di mercato, tendenze di settore e concorrenza, nonché cambiamenti di fattori interni che interessano più specificamente l’entità), prendendo in considerazione le ipotesi degli operatori di mercato. |
B29 |
In teoria, il valore attuale [ossia il fair value] dei flussi finanziari dell’attività dovrebbe essere uguale, sia che lo si determini con il Metodo 1 o con il Metodo 2, come evidenziato di seguito:
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B30 |
Quando, per misurare il fair value, si applica una tecnica del valore attuale atteso, è possibile utilizzare il Metodo 1 o il Metodo 2. La scelta del Metodo 1 o del Metodo 2 dipende dai fatti e dalle circostanze specifiche dell’attività o della passività da valutare, nella misura in cui siano disponibili dati sufficienti e i giudizi applicati. |
APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DEL VALORE ATTUALE A PASSIVITÀ E A STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE DI UN’ENTITÀ NON POSSEDUTI DA TERZI COME ATTIVITÀ (PARAGRAFI 40 E 41)
B31 |
Quando utilizza la tecnica del valore attuale per misurare il fair value di una passività non posseduta da un terzo come attività (per esempio, una passività per smantellamenti), un’entità deve, tra l’altro, stimare i deflussi finanziari futuri che gli operatori di mercato prevedrebbero di sostenere nell’adempiere all’obbligazione. Tali deflussi finanziari futuri devono includere le aspettative degli operatori di mercato relativamente ai costi necessari per adempiere all’obbligazione e il compenso che un operatore di mercato richiederebbe per assumere l’obbligazione. Tale compenso comprende la remunerazione che un operatore di mercato richiederebbe per:
|
B32 |
Per esempio, una passività non finanziaria non contiene un rendimento contrattuale e, per tale passività, non esiste un rendimento di mercato osservabile. In alcuni casi, non sarà possibile distinguere le componenti della remunerazione richiesta dagli operatori di mercato (per esempio, quando utilizzano il prezzo che un appaltatore terzo applicherebbe su una base tariffaria prefissata). In altri casi, un’entità deve stimare tali componenti separatamente (per esempio, quando si utilizza il prezzo che un terzo appaltatore praticherebbe garantendosi un margine aggiuntivo rispetto al costo, poiché in tal caso esso non sosterrebbe il rischio di future variazioni dei costi). |
B33 |
Nella misurazione del fair value di una passività oppure di uno strumento rappresentativo di capitale dell’entità non posseduto da un terzo come attività, un’entità può includere un premio per il rischio in uno dei seguenti modi:
Un’entità deve assicurarsi di evitare duplicazioni o l’omissione di correzioni per il rischio. Per esempio, se i flussi finanziari stimati vengono aumentati per considerare il compenso per l’assunzione del rischio associato all’obbligazione, il tasso di attualizzazione non deve essere rettificato per riflettere tale rischio. |
INPUT DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE (PARAGRAFI 67–71)
B34 |
Tra gli esempi di mercati in cui gli input potrebbero essere osservabili per alcune attività e passività (per esempio, strumenti finanziari) si includono:
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GERARCHIA DEL FAIR VALUE (PARAGRAFI 72–90)
Input di Livello 2 (paragrafi 81-85)
B35 |
Esempi di input di Livello 2 per particolari attività e passività includono:
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Input di Livello 3 (paragrafi 86-90)
B36 |
Esempi di input di Livello 3 per particolari attività e passività includono:
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VALUTAZIONE DEL FAIR VALUE NEI CASI IN CUI I VOLUMI O I LIVELLI DI ATTIVITÀ DI UNA ATTIVITÀ O DI UNA PASSIVITÀ SI SONO NOTEVOLMENTE RIDOTTI
B37 |
Il fair value di un’attività o di una passività potrebbe essere influenzato da una riduzione significativa dei volumi o del livello di attività rispetto alla loro normale attività di mercato (oppure a quella di attività o passività similari). Per stabilire se, in base alle evidenze disponibili, si sia verificata una riduzione significativa dei volumi o dei livelli di attività relativamente a tali attività o passività, un’entità deve valutare l’importanza e la rilevanza di fattori quali:
|
B38 |
Se una entità stabilisce che si è verificata una riduzione significativa del volume o del livello di operatività dell’attività o della passività in relazione alla normale operatività del mercato per quell’attività o passività (oppure per attività o passività similari), è necessario analizzare ulteriormente le operazioni o i prezzi quotati. Una riduzione del volume o del livello di operatività di per sé può non essere indicativa del fatto che un prezzo di un’operazione o un prezzo quotato non siano rappresentativi del fair value, né del fatto che un’operazione in quel mercato non sia regolare. Tuttavia, se un’entità stabilisce che un prezzo di un’operazione o un prezzo quotato non rappresenta il fair value (per esempio, possono esservi operazioni che non sono regolari), sarà necessaria una rettifica delle operazioni, ovvero dei prezzi quotati, se l’entità utilizza tali prezzi come base per la valutazione del fair value, e tale rettifica può essere significativa per la valutazione del fair value nella sua interezza. Le rettifiche possono essere necessarie anche in altre circostanze (per esempio, quando un prezzo per un’attività similare necessita di una rettifica significativa per essere comparabile all’attività da valutare o quando il prezzo è obsoleto). |
B39 |
Il presente IFRS non prescrive una metodologia per apportare rettifiche significative a prezzi di operazioni o prezzi quotati. Vedere i paragrafi 61–66 e B5–B11 per una discussione sull’utilizzo delle tecniche di valutazione del fair value. Indipendentemente dalla tecnica di valutazione utilizzata, un’entità deve applicare le correzioni per il rischio più appropriate, incluso un premio per il rischio che rifletta l’importo che gli operatori di mercato richiederebbero a titolo di compenso per l’incertezza inerente ai flussi finanziari di un’attività o passività (vedere paragrafo B17). Altrimenti, la valutazione non rappresenterebbe fedelmente il fair value. In alcuni casi, può risultare difficile determinare una correzione per il rischio appropriata. Tuttavia, il grado di difficoltà di per sé non è un motivo sufficiente per escludere una correzione per il rischio. La correzione per il rischio deve riflettere una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione, alle condizioni di mercato correnti. |
B40 |
Se si è verificata una riduzione significativa del volume o del livello di operatività dell’attività o della passività, può essere opportuno cambiare la tecnica di valutazione o utilizzare più tecniche di valutazione (per esempio, l’utilizzo congiunto del metodo della valutazione di mercato e della tecnica del valore attuale). Nel valutare le indicazioni del fair value risultanti dall’utilizzo di più tecniche di valutazione, un’entità deve considerare la ragionevolezza dell’intervallo di valori relativi alle valutazioni del fair value. La finalità è di determinare il punto più rappresentativo del fair value all’interno dell’intervallo di valori, alle condizioni di mercato correnti. Un intervallo molto ampio di valori relativi alle misurazioni del fair value può denotare la necessità di ulteriori analisi. |
B41 |
La finalità di una valutazione del fair value resta la stessa anche in presenza di una riduzione significativa dei volumi o del livello di operatività di un’attività o di una passività. Il fair value è il prezzo che si percepirebbe dalla vendita di un’attività o si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione (ossia non in una liquidazione forzosa o una vendita sottocosto) tra operatori di mercato alla data di valutazione alle condizioni di mercato correnti. |
B42 |
La stima del prezzo al quale gli operatori di mercato sarebbero disposti a effettuare un’operazione alla data di valutazione, nelle condizioni di mercato correnti, se si è verificata una riduzione significativa dei volumi o del livello di operatività dell’attività o della passività, dipende dai fatti e dalle circostanze alla data di valutazione e richiede un giudizio. L’intenzione di un’entità di detenere l’attività oppure di estinguere o altrimenti adempiere alla passività non è rilevante ai fini della valutazione del fair value, poiché il fair value è una valutazione basata su dati di mercato, non una valutazione specifica dell’entità. |
Identificazione di operazioni non regolari
B43 |
È più difficile determinare se un’operazione è regolare (o non regolare) se si è verificata una riduzione significativa dei volumi o del livello di operatività dell’attività o della passività relativamente alla normale attività del mercato per quell’attività o passività (oppure per attività o passività similari). In tali circostanze, non è opportuno concludere che tutte le operazioni effettuate in quel mercato non sono regolari (ossia sono liquidazioni forzose o vendite sottocosto). Le circostanze che possono indicare che un’operazione non è regolare possono essere:
L’entità deve valutare tutte le circostanze per determinare se, in base alle evidenze disponibili, l’operazione è regolare. |
B44 |
Nel valutare il fair value o nello stimare i premi per il rischio di mercato, un’entità deve considerare tutti i fattori seguenti:
Un’entità non deve effettuare ricerche approfondite per stabilire se un’operazione è regolare, ma non deve neanche ignorare le informazioni ragionevolmente disponibili. Quando un’entità è una delle parti di un’operazione, si presume che disponga di informazioni sufficienti per stabilire se l’operazione è regolare. |
Utilizzo di prezzi quotati forniti da terzi
B45 |
Il presente IFRS non preclude l’utilizzo di prezzi quotati forniti da terzi, come i servizi di determinazione dei prezzi o i broker, se un’entità ha stabilito che i prezzi quotati forniti da tali terzi sono determinati in conformità al presente IFRS. |
B46 |
Qualora si sia verificata una riduzione significativa dei volumi o del livello di operatività dell’attività o della passività, un’entità deve valutare se i prezzi quotati forniti da terzi sono stati determinati utilizzando informazioni correnti che riflettano regolari operazioni di mercato o una tecnica di valutazione che rifletta le ipotesi degli operatori di mercato (incluse le ipotesi sui rischi). Nell’attribuzione di un peso a un prezzo quotato come input per la valutazione del fair value, un’entità ripone un’importanza minore [rispetto ad altre indicazioni del fair value che riflettono i risultati delle operazioni] alle quotazioni che non riflettono il risultato delle operazioni. |
B47 |
Inoltre, la natura di una quotazione (per esempio, se la quotazione è un prezzo indicativo o un’offerta vincolante) dovrà essere presa in considerazione nel ponderare le evidenze disponibili, dando maggiore importanza alle quotazioni fornite da terzi che rappresentano offerte vincolanti. |
Appendice C
Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS e ha la stessa autorità delle altre parti dell’IFRS.
C1 |
L’entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente IFRS a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. |
C2 |
Il presente IFRS deve essere applicato prospetticamente, dall’inizio del primo esercizio in cui esso è applicato per la prima volta. |
C3 |
Le disposizioni informative del presente IFRS non devono essere applicate alle informazioni comparative fornite per esercizi antecedenti alla prima applicazione del presente IFRS. |
Appendice D
Modifiche ad altri IFRS
La presente appendice riporta le modifiche ad altri IFRS risultanti dalla pubblicazione dell’IFRS 13 da parte del Board. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. Qualora un’entità applichi l’IFRS 13 a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente. I paragrafi modificati sono riportati con il nuovo testo sottolineato e il testo eliminato barrato.
CAMBIAMENTO DI DEFINIZIONE
D1 |
Negli IFRS 1, 3–5 e 9 (pubblicati nell’ottobre 2010) la definizione di fair value è sostituita con: Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13.) Negli IAS 2, 16, 18–21, 32 e 40 la definizione di fair value è sostituita con: Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.) |
IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard (modificato nel settembre 2010)
D2 |
Il paragrafo 19 è eliminato. |
D3 |
Viene aggiunto il paragrafo 39J riportato di seguito:
|
D4 |
I paragrafi D15 e D20 sono modificati come descritto di seguito:
|
IFRS 2 Pagamenti basati su azioni
D5 |
Viene aggiunto il paragrafo 6A riportato di seguito:
|
IFRS 3 Aggregazioni aziendali
D6 |
I paragrafi 20, 29 e 33 e 47 sono modificati come segue:
|
D7 |
Il paragrafo 64F è aggiunto come segue:
|
D8 |
Nell’Appendice B, i paragrafi B22 e B40, B43–B46, B49 e B64 sono modificati come segue:
|
IFRS 4 Contratti assicurativi
D9 |
Il paragrafo 41E è aggiunto come segue:
|
IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
D10 |
Il paragrafo 44H è aggiunto come segue:
|
L’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative (modificato a ottobre 2009)
D11 |
[Non applicabile alle disposizioni] |
D12 |
Il paragrafo 3 è modificato come segue:
|
D13 |
I paragrafi 27–27B sono eliminati. |
D14 |
Il paragrafo 28 è modificato come segue:
|
D15 |
Il paragrafo 29 è modificato come segue:
|
D16 |
Il paragrafo 44P è aggiunto come segue:
|
D17 |
Nell’Appendice A, la definizione di altro rischio di prezzo è modificata come segue:
|
IFRS 9 Strumenti finanziari (pubblicato a novembre 2009)
D18 |
Il paragrafo 5.1.1 è modificato come segue:
|
D19 |
Viene aggiunto il paragrafo 5.1.1A riportato di seguito:
|
D20 |
I paragrafi 5.2.1, 5.3.2, 8.2.5 e 8.2.11 sono modificati come segue:
|
D21 |
Si aggiunge il paragrafo 8.1.3 riportato di seguito:
|
D22 |
Il testo introduttivo nell’Appendice A è modificato come segue: I seguenti termini sono definiti nel paragrafo 11 dello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio, nel paragrafo 9 dello IAS 39 o dell’Appendice A dell’IFRS 13 e sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato negli IAS 32, IAS 39 o nell’IFRS 13: … |
D23 |
Nell’Appendice B, il paragrafo B5.1, il titolo sopra il paragrafo B5.5 e i paragrafi B5.5 e B5.7 sono modificati come segue:
Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale (e contratti su tali investimenti)
|
IFRS 9 Strumenti finanziari (pubblicato a ottobre 2010)
D29 |
[Non applicabile alle disposizioni] |
D30 |
I paragrafi 3.2.14, 4.3.7 e 5.1.1 sono modificati come segue:
|
D31 |
Viene aggiunto il paragrafo 5.1.1A riportato di seguito:
|
D32 |
Il paragrafo 5.2.1 è modificato come segue:
|
D33 |
Il titolo sopra il paragrafo 5.4.1 e i paragrafi 5.4.1–5.4.3 sono eliminati. |
D34 |
I paragrafi 5.6.2, 7.2.5, 7.2.11 e 7.2.12 sono modificati come segue:
|
D35 |
Il paragrafo 7.1.3 è aggiunto come segue:
|
D36 |
Nell’Appendice B i paragrafi B3.2.11, B3.2.17, B5.1.1 e B5.2.2 sono modificati come segue:
|
D37 |
Vengono aggiunti i paragrafi B5.1.2A e B5.2.2A come di seguito indicato:
|
D38 |
I paragrafi da B5.4.1 a B5.4.13 e i titoli correlati sono eliminati. |
D39 |
Il titolo al di sopra del paragrafo B5.4.14 e i paragrafi B5.4.14, B5.4.16 e B5.7.20 sono modificati nel modo seguente: Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale (e contratti su tali investimenti)
|
D40 |
Nell’Appendice C, nel paragrafo C3 le modifiche ai paragrafi D15 e D20 dell’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard sono modificate nel modo seguente:
|
D41 |
Nell’Appendice C, nel paragrafo C11 le modifiche al paragrafo 28(a) dell’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative sono modificati come segue:
|
D42 |
Nel paragrafo C26 le modifiche al paragrafo 1 dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate sono modificate nel seguente modo:
|
D43 |
Nel paragrafo C28 le modifiche al paragrafo 1 dello IAS 31 Partecipazioni in joint venture sono modificate nel seguente modo:
|
D44 |
Nell’Appendice C, nel paragrafo C30 le modifiche al paragrafo 23(a) dell’IAS 32 Strumenti finanziari: informazioni integrative sono modificati come segue:
|
D45 |
Nel paragrafo C49 le modifiche al paragrafo A8 dell’IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili sono modificate come segue:
|
D46 |
Nel paragrafo C53 le modifiche al paragrafo 7 dell’IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale sono modificate nel modo seguente:
|
IAS 1 Presentazione del bilancio
D47 |
I paragrafi 128 e 133 sono modificati come descritto di seguito:
|
D48 |
Viene aggiunto il paragrafo139I riportato di seguito:
|
IAS 2 Rimanenze
D49 |
Il paragrafo 7 è modificato come segue:
|
D50 |
Il paragrafo 40C è aggiunto come segue:
|
IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori
D51 |
Il paragrafo 52 è modificato come segue:
|
D52 |
Il paragrafo 54C è aggiunto come segue:
|
IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento
D53 |
Il paragrafo 11 è modificato come segue:
|
D54 |
Viene aggiunto il paragrafo 23A riportato di seguito:
|
IAS 16 Immobili, impianti e macchinari
D55 |
Il paragrafo 26 è modificato come segue:
|
D56 |
Si modificano i paragrafi 32 e 33. |
D57 |
I paragrafi 35 e 77 sono modificati come descritto di seguito:
|
D58 |
Viene aggiunto il paragrafo 81F riportato di seguito:
|
IAS 17 Leasing
D59 |
Viene aggiunto il paragrafo 6A riportato di seguito:
|
IAS 18 Ricavi
D60 |
Viene aggiunto il paragrafo 42 riportato di seguito:
|
IAS 19 Benefici per i dipendenti
D61 |
[Non applicabile alle disposizioni] |
D62 |
I paragrafi 50 e 102 sono modificati come descritto di seguito:
|
D63 |
Viene aggiunto il paragrafo 162 riportato di seguito:
|
IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica
D64 |
Viene aggiunto il paragrafo 45 riportato di seguito:
|
IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
D65 |
Il paragrafo 23 è modificato come segue:
|
D66 |
Il paragrafo 60G è aggiunto come segue:
|
IAS 28 Partecipazioni in società collegate (modificato a ottobre 2009)
D67 |
I paragrafi 1 e 37 sono modificati come descritto di seguito:
|
D68 |
Il paragrafo 41G è aggiunto come segue:
|
IAS 31 Partecipazioni in joint venture (modificato a ottobre 2009)
D69 |
Il paragrafo 1 è modificato come segue:
|
D70 |
Il paragrafo 58F è aggiunto come segue:
|
IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio (modificato a settembre 2010)
D71 |
Il paragrafo 23 è modificato come segue:
|
D72 |
Viene aggiunto il paragrafo 97J riportato di seguito:
|
D73 |
Nella Guida operativa, il paragrafo AG31 è modificato come segue:
|
IAS 33 Utile per azione
D74 |
I paragrafi 8 e 47A sono modificati come descritto di seguito:
|
D75 |
Il paragrafo 74C è aggiunto come segue:
|
D76 |
Nell’Appendice A il paragrafo A2 è modificato come segue:
|
IAS 34 Bilanci intermedi (modificato a maggio 2010)
D77 |
[Non applicabile alle disposizioni] |
D78 |
Viene aggiunto il paragrafo 16A(j) riportato di seguito:
|
D79 |
Viene aggiunto il paragrafo 50 riportato di seguito:
|
IAS 36 Riduzione di valore delle attività
D80 |
Il paragrafo 5 è modificato come segue:
|
D81 |
Il paragrafo 6 è modificato come segue (in seguito alla modifica alla definizione di fair value dedotti i costi di vendita, tutti i riferimenti a ‘fair value dedotti i costi di vendita’ riportati nello IAS 36 sono sostituiti con ‘fair value al netto dei costi di dismissione’):
|
D82 |
I paragrafi 12, 20 e 22 sono modificati come segue:
|
D83 |
I paragrafi 25-27 sono eliminati. |
D84 |
Il paragrafo 28 è modificato come segue:
|
D85 |
Viene aggiunto il paragrafo 53A riportato di seguito:
|
D86 |
I paragrafi 78, 105, 111, 130 e 134 sono modificati come segue:
|
D87 |
Il paragrafo 140I è aggiunto come segue:
|
IAS 38 Attività immateriali
D88 |
Il paragrafo 8 è modificato come segue:
|
D89 |
Il paragrafo 33 è modificato come segue:
|
D90 |
Il titolo che precede il paragrafo 35 è modificato come segue: Attività immateriali acquisite in un’aggregazione aziendale
|
IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione (modificato a ottobre 2009)
D96 |
[Non applicabile alle disposizioni] |
D97 |
Il paragrafo 9 è modificato come segue:
|
D98 |
I paragrafi 13 e 28 sono modificati come descritto di seguito:
|
D99 |
È aggiunto il paragrafo 43A.
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D100 |
Il paragrafo 47 è modificato come segue:
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D101 |
I paragrafi 48-49 sono eliminati. |
D102 |
Il paragrafo 88 è modificato come segue:
|
D103 |
Viene aggiunto il paragrafo103Q riportato di seguito:
|
D104 |
Nell’Appendice A i paragrafi AG46, AG52 e AG64 sono stati modificati come segue:
|
D105 |
Il paragrafo AG64 è modificato come segue:
|
D106 |
I paragrafi AG69–AG75 e i rispettivi titoli sono eliminati. |
D107 |
Il paragrafo AG76 è modificato come segue:
|
D108 |
Il paragrafo AG76A è modificato come segue:
|
D109 |
I paragrafi AG77–AG79 sono eliminati. |
D110 |
I paragrafi AG80 e AG81 sono modificati come descritto di seguito:
|
D111 |
Il titolo sopra il paragrafo AG82 e il paragrafo AG82 sono eliminati. |
D112 |
Il paragrafo AG96 è modificato come segue:
|
IAS 40 Investimenti immobiliari
D113 |
[Non applicabile alle disposizioni] |
D114 |
I paragrafi 26, 29 e 32 sono modificati come segue:
|
D115 |
I paragrafi 36-39 sono eliminati. |
D116 |
Il paragrafo 40 è modificato come segue:
|
D117 |
I paragrafi 42–47, 49, 51 e 75(d) sono eliminati. |
D118 |
Il paragrafo 48 è modificato come segue:
|
D119 |
Il titolo che precede il paragrafo 53 e i paragrafi 53 e 53B sono modificati come segue: Impossibilità di valutare attendibilmente il fair value
|
D120 |
Il paragrafo 75(d) è eliminato. |
D121 |
I paragrafi 78-80 sono modificati come descritto di seguito:
|
D122 |
Il paragrafo 85B è modificato come segue:
|
D123 |
Il paragrafo 85C è aggiunto come segue:
|
IAS 41 Agricoltura
D124-125 |
[Non applicabile alle disposizioni] |
D126 |
I paragrafi 8, 15 e 16 sono modificati come segue:
|
D127 |
I paragrafi 9, 17–21 e 23 sono eliminati. |
D128 |
I paragrafi 25 e 30 sono modificati come descritto di seguito:
|
D129 |
Si modificano i paragrafi 47 e 48. |
D130 |
Viene aggiunto il paragrafo 61 riportato di seguito:
|
IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili (modificato a ottobre 2009)
D131 |
[Non applicabile alle disposizioni] |
D132 |
Sotto il titolo ‘Riferimenti’, viene aggiunto un riferimento all’IFRS 13 Valutazione del fair value. |
D133 |
Viene aggiunto il paragrafo 16 riportato di seguito:
|
D134 |
Nell’Appendice il paragrafo A8 è modificato come segue:
|
IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing
D135 |
Sotto il titolo ‘Riferimenti’, viene aggiunto un riferimento all’IFRS 13 Valutazione del fair value. |
D136 |
Nel paragrafo 15(a) ‘fair value’ (‘valore equo’) presenta la seguente nota a piè di pagina:
|
IFRIC 13 Programmi di fidelizzazione della clientela
D137 |
Sotto il titolo ‘Riferimenti’, viene aggiunto un riferimento all’IFRS 13 Valutazione del fair value. |
D138 |
Il paragrafo 6 è modificato come segue:
|
D139 |
Viene aggiunto il paragrafo 10B riportato di seguito:
|
D140 |
Nella Guida operativa, i paragrafi AG1–AG3 sono modificati come segue:
|
IFRIC 17 Distribuzioni di attività ai soci non in disponibilità liquide
D141 |
[Non applicabile alle disposizioni] |
D142 |
Sotto il titolo ‘Riferimenti’, viene aggiunto un riferimento all’IFRS 13 Valutazione del fair value. |
D143 |
Il paragrafo 17 è modificato come segue:
|
D144 |
Viene aggiunto il paragrafo 20 riportato di seguito:
|
IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale (modificato a settembre 2010)
D145 |
[Non applicabile alle disposizioni] |
D146 |
Sotto il titolo ‘Riferimenti’, viene aggiunto un riferimento all’IFRS 13 Valutazione del fair value. |
D147 |
Il paragrafo 7 è modificato come segue:
|
D148 |
Viene aggiunto il paragrafo 15 riportato di seguito:
|
INTERPRETAZIONE IFRIC N. 20
Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto
RIFERIMENTI
— |
Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria |
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IAS 1 Presentazione del bilancio |
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IAS 2 Rimanenze |
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IAS 16 Immobili, impianti e macchinari |
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IAS 38 Attività immateriali |
PREMESSA
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Nelle attività minerarie a cielo aperto, per le entità può essere necessario rimuovere gli scarti minerari (“overburden”) per accedere ai giacimenti minerari. L’attività di rimozione degli scarti minerari è nota come “sbancamento”. |
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Nella fase di approntamento della miniera (prima dell’inizio del processo di produzione), i costi di sbancamento sono generalmente capitalizzati in quanto parte del costo ammortizzabile relativo all’edificazione, allo sviluppo e alla costruzione della miniera. Tali costi capitalizzati vengono ammortizzati sistematicamente, di solito utilizzando il metodo per unità di prodotto una volta avviato il processo produttivo. |
3 |
Una entità mineraria può continuare a rimuovere gli scarti minerari e quindi sostenere costi di sbancamento anche nel corso della fase produttiva della miniera. |
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I materiali rimossi all’atto dello sbancamento durante la fase produttiva non saranno necessariamente materiali di scarto al 100 per cento; spesso sono costituiti da una combinazione di minerali e materiale di scarto. Il rapporto tra minerali e materiale di scarto può variare tra un livello minimo, che risulterebbe antieconomico, e un livello elevato invece più redditizio. La rimozione di materiali con un basso rapporto tra minerali e materiale di scarto può produrre del materiale utilizzabile per la produzione di rimanenze. Tale rimozione potrebbe anche fornire l’accesso a livelli più profondi di materiali, aventi un rapporto tra minerali e materiale di scarto più elevato. Potrebbero pertanto esservi due benefici che derivano all’entità dall’operazione di sbancamento: la possibilità di usare i materiali per produrre rimanenze e un migliore accesso a ulteriori quantità di materiali che potranno essere estratti negli esercizi futuri. |
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La presente Interpretazione analizza quando e come contabilizzare separatamente questi due benefici che nascono dalle attività di sbancamento, oltre a stabilire come valutare tali benefici sia al momento della rilevazione iniziale, sia successivamente. |
AMBITO DI APPLICAZIONE
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La presente Interpretazione si applica ai costi di rimozione degli scarti minerari sostenuti nelle attività minerarie a cielo aperto durante la fase di produzione della miniera (“costi di sbancamento nella fase di produzione”). |
PROBLEMI
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La presente Interpretazione affronta le seguenti questioni:
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INTERPRETAZIONE
Rilevazione dei costi di sbancamento nella fase di produzione come attività
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Nella misura in cui il beneficio dell’operazione di sbancamento è rappresentato dalla produzione di rimanenze, l’entità deve contabilizzare i costi di tale operazione in conformità ai principi dello IAS 2 Rimanenze. Nella misura in cui il beneficio è rappresentato da un migliore accesso ai minerali, l’entità deve rilevare tali costi come una attività non corrente se sono soddisfatti i criteri di cui al successivo paragrafo 9. La presente Interpretazione fa riferimento all’attività non corrente come a una “attività derivante da un’operazione di sbancamento”. |
9 |
Una entità deve rilevare un’attività derivante da un’operazione di sbancamento se, e solo se, sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
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L’attività derivante dall’operazione di sbancamento deve essere contabilizzata ad incremento di una attività già esistente, o come un suo miglioramento. In altri termini, l’attività derivante dall’operazione di sbancamento deve essere contabilizzata come parte di una attività già esistente. |
11 |
La classificazione dell’attività derivante dall’operazione di sbancamento come attività materiale o immateriale deve essere la stessa dell’attività già esistente. In altri termini, la natura dell’attività già esistente determinerà se l’entità deve classificare l’attività derivante dall’operazione di sbancamento come materiale o immateriale. |
Valutazione iniziale dell’attività derivante da un’operazione di sbancamento
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L’entità deve inizialmente rilevare al costo l’attività derivante dall’operazione di sbancamento, determinato considerando i costi direttamente sostenuti per svolgere l’operazione di sbancamento che migliora l’accesso alla componente identificata di minerali, cui vanno aggiunte le spese amministrative direttamente attribuibili all’attività. Contestualmente all’operazione di sbancamento in fase di produzione, possono verificarsi alcune attività accessorie che non sono però necessarie affinché tale operazione possa continuare come programmata. I costi associati a tali attività accessorie non devono essere inclusi nel costo dell’attività derivante dall’operazione di sbancamento. |
13 |
Quando i costi dell’attività derivante da un’operazione di sbancamento e delle rimanenze prodotte non sono identificabili separatamente, l’entità deve ripartire i costi di sbancamento in fase di produzione tra le rimanenze prodotte e l’attività derivante dall’operazione di sbancamento utilizzando un criterio di ripartizione basato su una misura significativa di produzione. Tale misura di produzione deve essere calcolata per la componente identificata del giacimento minerario, e deve essere utilizzata come un parametro di riferimento per individuare in quale misura si sia verificata l’ulteriore attività di creazione di un beneficio futuro. Esempi di tali misure includono:
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Valutazione successiva dell’attività derivante da un’operazione di sbancamento
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Dopo la rilevazione iniziale, l’attività derivante dall’operazione di sbancamento deve essere rilevata al costo o al suo valore rivalutato al netto degli ammortamenti e delle perdite per riduzione di valore, analogamente a quanto avviene per le attività già esistenti di cui detta attività fa parte. |
15 |
L’attività derivante dall’operazione di sbancamento deve essere sistematicamente ammortizzata per la durata della vita utile attesa della componente identificata del giacimento minerario che diviene più accessibile come risultato dell’operazione di sbancamento. Deve essere applicato il metodo per unità di prodotto a meno che non sia più appropriato un altro metodo. |
16 |
La vita utile attesa della componente identificata del giacimento minerario utilizzata per ammortizzare l’attività derivante dall’operazione di sbancamento differirà dalla vita utile attesa utilizzata per ammortizzare la miniera stessa e tutte le attività connesse alla vita della miniera. L’unica eccezione riguarda quelle circostanze limitate in cui l’attività derivante dall’operazione di sbancamento consente un migliore accesso all’intero giacimento minerario residuo. Per esempio, ciò potrebbe verificarsi verso la fine della vita utile della miniera, quando la componente identificata rappresenta la parte finale del giacimento minerario da estrarre. |
Appendice A
Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
La presente appendice costituisce parte integrante dell’Interpretazione e ha la stessa autorità delle altre parti dell’Interpretazione.
A1 |
L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità adotta la presente Interpretazione per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. |
A2 |
Una entità deve applicare la presente Interpretazione ai costi di sbancamento nella fase di produzione sostenuti a partire dalla data di inizio del primo esercizio presentato nel bilancio, o successivamente. |
A3 |
Alla data di inizio del primo esercizio presentato in bilancio, qualsiasi saldo relativo ad attività rilevate in precedenza risultanti dall’operazione di sbancamento intrapresa durante la fase di produzione (“attività pregressa derivante da sbancamento”) deve essere riclassificato come parte di una attività già esistente a cui è correlata l’operazione di sbancamento, nella misura in cui permanga una componente identificabile del giacimento minerario cui può essere associata l’attività pregressa derivante dall’operazione di sbancamento. Tali saldi devono essere ammortizzati nell’arco della vita utile residua attesa della componente identificata del giacimento minerario a cui è correlato ciascun saldo relativo all’attività pregressa derivante dall’operazione di sbancamento. |
A4 |
Qualora non sussista alcuna componente identificabile del giacimento minerario cui è legata l’attività pregressa derivante da un’operazione di sbancamento, il saldo deve essere rilevato nel saldo d’apertura degli utili portati a nuovo all’inizio del primo esercizio presentato nel bilancio. |
Appendice B
Le modifiche riportate nella presente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. Qualora un’entità applichi la presente Interpretazione a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
Modifiche all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
B1 |
Nell’Appendice D, il paragrafo D1 è modificato come segue:
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B2 |
Dopo il paragrafo D31, sono aggiunti un titolo e il paragrafo D32: Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto
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B3 |
Dopo il paragrafo 39L è aggiunto il paragrafo 39M:
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(1) In this IFRS monetary amounts are denominated in ‘currency units (CU)’.