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Document 32012R1255

Regolamento (UE) n. 1255/2012 della Commissione, dell’ 11 dicembre 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’International Accounting Standard 12, gli International Financial Reporting Standard 1 e 13 e l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee n. 20 Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 360 del 29.12.2012, p. 78–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1255/oj

29.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 360/78


REGOLAMENTO (UE) N. 1255/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’11 dicembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’International Accounting Standard 12, gli International Financial Reporting Standard 1 e 13 e l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee n. 20

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 20 dicembre 2010, l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard – Grave iperinflazione ed eliminazione di date fissate per neo-utilizzatori (di seguito “le modifiche all’IFRS 1”) e modifiche all’International Accounting Standard (IAS) 12 Imposte sul reddito – Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti (di seguito “le modifiche allo IAS 12”). L’obiettivo delle modifiche all’IFRS 1 è di introdurre una nuova eccezione all’ambito di applicazione dell’IFRS 1 – ossia, le entità che sono state soggette a grave iperinflazione sono autorizzate ad utilizzare il fair value (valore equo) come sostituto del costo delle loro attività e passività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS. Inoltre, tali modifiche sostituiscono anche i riferimenti alle date fissate nell’IFRS 1 con riferimenti alla data di passaggio. Per quanto concerne lo IAS 12, esso definisce il trattamento contabile delle imposte sul reddito. L’obiettivo delle modifiche allo IAS 12 è di introdurre un’eccezione al principio di valutazione nello IAS 12 sotto forma di una presunzione relativa in base a cui il valore contabile dell’investimento immobiliare valutato in base al modello del fair value sarebbe recuperato attraverso la vendita e un’entità sarebbe tenuta a ricorrere all’aliquota fiscale applicabile alla vendita dell’attività sottostante.

(3)

Il 12 maggio 2011, lo IASB ha pubblicato l’IFRS 13 Valutazione del fair value (di seguito “IFRS 13”). L’IFRS 13 stabilisce un unico quadro IFRS per la valutazione del fair value e fornisce una guida completa su come valutare il fair value di attività e passività finanziarie e non finanziarie. L’IFRS 13 si applica quando un altro IFRS richiede o consente valutazioni al fair value o richiede informazioni integrative sulle valutazioni del fair value.

(4)

Il 19 ottobre 2011, lo IASB ha pubblicato l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) n. 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto (di seguito “IFRIC 20”). L’obiettivo dell’IFRIC 20 è fornire orientamenti sulla rilevazione dei costi di sbancamento nella fase di produzione come attività e sulla valutazione iniziale e successiva dell’attività derivante da un’operazione di sbancamento, al fine di ridurre le differenze pratiche nel modo in cui le entità contabilizzano i costi sostenuti nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto.

(5)

Il presente regolamento omologa le modifiche allo IAS 12, le modifiche all’IFRS 1, l’IFRS 13, l’IFRIC 20 e le conseguenti modifiche ad altri principi e interpretazioni. Tali principi, modifiche a principi preesistenti o interpretazioni contengono alcuni riferimenti all’IFRS 9 che attualmente non possono essere applicati, poiché quest’ultimo non è stato ancora adottato dall’Unione. Pertanto è necessario che qualsiasi riferimento all’IFRS 9 di cui all’allegato al presente regolamento sia letto come un riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione. Inoltre, tutte le conseguenti modifiche all’IFRS 9 che risultano dall’allegato al presente regolamento non possono essere applicate.

(6)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 12 e le modifiche all’IFRS 1, così come l’IFRS 13 e l’IFRIC 20, soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(7)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

(a)

l’International Accounting Standard (IAS) 12 Imposte sul reddito è modificato come indicato nell’allegato al presente regolamento;

(b)

l’Interpretazione dello Standing Interpretations Committee (SIC) n. 21 è annullata conformemente alle modifiche allo IAS 12, come indicato nell’allegato al presente regolamento;

(c)

l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato come indicato nell’allegato al presente regolamento;

(d)

viene inserito l’IFRS 13 Valutazione del fair value, il cui testo figura in allegato al presente regolamento;

(e)

L’IFRS 1, l’IFRS 2, l’IFRS 3, l’IFRS 4, l’IFRS 5 e l’IFRS 7, lo IAS 1, lo IAS 2, lo IAS 8, lo IAS 10, lo IAS lo 16, lo IAS 17, lo IAS 18, lo IAS 19, lo IAS 20, lo IAS 21, lo IAS 28, lo IAS 31, lo IAS 32, lo IAS 33, lo IAS 34, lo IAS 36, lo IAS 38, lo IAS 39, lo IAS 40, lo IAS 41, l’IFRIC 2, l’IFRIC 4, l’IFRIC 13, l’IFRIC 17 e l’IFRIC 19 sono modificati in conformità con l’IFRS 13 come indicato nell’allegato al presente regolamento;

(f)

viene inserita l’Interpretazione IFRIC n. 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto, il cui testo figura in allegato al presente regolamento;

(g)

l’IFRS 1 è modificato conformemente all’IFRIC 20 come indicato nell’allegato al presente regolamento.

2.   Qualsiasi riferimento all’IFRS 9 di cui nell’allegato al presente regolamento è letto come un riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.

3.   Tutte le conseguenti modifiche all’IFRS 9 che risultano dall’allegato al presente regolamento non trovano applicazione.

Articolo 2

1.   Le società applicano le modifiche di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci alla data di entrata in vigore del presente regolamento o successivamente.

2.   Le società applicano l’IFRS 13, l’IFRIC 20 e le conseguenti modifiche di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da d) a g), al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2013 o in data successiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 11 dicembre 2012.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRS 1

IFRS 1

Prima adozione degli International Financial Reporting Standard - Grave iperinflazione ed eliminazione di date fissate per neo-utilizzatori

IAS 12

IAS 12

Imposte sul reddito - Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti

IFRS 13

IFRS 13

Valutazione del fair value

IFRIC 20

Interpretazione IFRIC n. 20

Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto

“Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org“.

MODIFICHE ALL'IFRS 1

Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

Dopo il paragrafo 31B, sono aggiunti un titolo e il paragrafo 31C.

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Spiegazione del passaggio agli IFRS

Utilizzo del sostituto del costo dopo una grave iperinflazione

31C

Se un’entità decide di valutare attività e passività al fair value (valore equo) e, a causa di una grave iperinflazione, di utilizzare tale fair value (valore equo) come sostituto del costo nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS (vedere paragrafi D26–D30), il primo bilancio che l'entità redige in conformità agli IFRS deve spiegare come e perché l'entità aveva una valuta funzionale che presentava entrambe le seguenti caratteristiche, e perché poi ha cessato di averla:

(a)

per tutte le entità con operazioni e saldi in quella valuta non è disponibile un indice generale dei prezzi attendibile;

(b)

non esiste possibilità di cambio tra la valuta e una valuta estera relativamente stabile.

Appendice B

Eccezioni all’applicazione retroattiva di alcuni IFRS

È modificato il paragrafo B2.

Eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie

B2

A eccezione di quanto consentito dal paragrafo B3, un neo-utilizzatore deve applicare le disposizioni sull’eliminazione contabile di cui allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione prospetticamente per le operazioni verificatesi a partire dalla data di passaggio agli IFRS. Per esempio, se un neo-utilizzatore ha stornato attività o passività finanziarie non derivate in conformità ai Principi contabili precedenti come risultato di una operazione avvenuta prima della data di passaggio agli IFRS, questi non dovrà rilevare tali attività e passività in base agli IFRS (a meno che esse non acquisiscano i requisiti per essere rilevate in base agli IFRS a seguito di una operazione o di un evento successivo).

Appendice D

Esenzioni da altri IFRS

Sono modificati i paragrafi D1 e D20.

D1

Una entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:

(a)

(o)

trasferimenti di attività dai clienti (paragrafo D24);

(p)

estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale (paragrafo D25); e

(q)

grave iperinflazione (paragrafi D26–D30).

L’entità non deve applicare tali esenzioni ad altri elementi per analogia.

Valutazione al fair value (valore equo) di attività o passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale

D20

Nonostante le disposizioni dei paragrafi 7 e 9, un’entità può applicare le disposizioni dell’ultima frase del paragrafo AG76 e del paragrafo AG76A dello IAS 39 prospetticamente alle operazioni effettuate a partire dalla data di passaggio agli IFRS.

Si aggiungono un titolo e i paragrafi D26-D30.

Grave iperinflazione

D26

Se un’entità ha una valuta funzionale che era, o è, la valuta di un’economia iperinflazionata, deve stabilire se è stata soggetta a grave iperinflazione prima della data del passaggio agli IFRS. Questa disposizione si applica alle entità che adottano gli IFRS per la prima volta e anche alle entità che hanno applicato gli IFRS in precedenza.

D27

La valuta di un’economia iperinflazionata è soggetta a grave iperinflazione se presenta entrambe le seguenti caratteristiche:

(a)

non è disponibile per tutte le entità con operazioni e saldi nella valuta un indice generale dei prezzi attendibile;

(b)

non esiste possibilità di cambio tra la valuta e una valuta estera relativamente stabile.

D28

La valuta funzionale di un’entità cessa di essere soggetta a grave iperinflazione alla data di normalizzazione della valuta funzionale, ossia alla data in cui la valuta funzionale non presenta più una o entrambe le caratteristiche indicate nel paragrafo D27, oppure quando la valuta funzionale dell'entità viene cambiata in una valuta non soggetta a grave iperinflazione.

D29

Quando la data di passaggio agli IFRS di un’entità coincide con la data di normalizzazione della valuta funzionale, o è successiva a essa, l’entità può scegliere di valutare al fair value (valore equo) rilevato alla data di passaggio agli IFRS tutte le attività e le passività possedute prima della data di normalizzazione della valuta funzionale. L’entità può utilizzare detto fair value (valore equo) come sostituto del costo di tali attività e passività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS.

D30

Quando la data di normalizzazione della valuta funzionale cade in un esercizio comparativo di 12 mesi, l’esercizio comparativo può essere inferiore a 12 mesi purché per tale esercizio ridotto sia disponibile un’informativa completa di bilancio (secondo quanto disposto dal paragrafo 10 dello IAS 1).

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

È aggiunto il paragrafo 39H.

39H

Grave iperinflazione ed eliminazione di date fissate per neo-utilizzatori (Modifiche all’IFRS 1), pubblicato a dicembre 2010, ha modificato i paragrafi B2, D1 e D20 e ha aggiunto i paragrafi 31C e D26–D30. Un’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1o luglio 2011 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata.

MODIFICHE ALL'IFRS 9

IFRS 9 Strumenti finanziari (pubblicato a novembre 2009)

Il paragrafo C2 è modificato come segue.

C2

Nell’Appendice B, sono modificati i paragrafi B1, B2 e B5, …

B2

A eccezione di quanto consentito dal paragrafo B3, un neo-utilizzatore deve applicare le disposizioni sull’eliminazione contabile di cui allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione prospetticamente per le operazioni verificatesi a partire dalla data di passaggio agli IFRS. Per esempio, se un neo-utilizzatore ha stornato attività o passività finanziarie non derivate in conformità ai Principi contabili precedenti come risultato di una operazione avvenuta prima della data di passaggio agli IFRS, questi non dovrà rilevare tali attività e passività in base agli IFRS (a meno che esse non acquisiscano i requisiti per essere rilevate in base agli IFRS a seguito di una operazione o di un evento successivo).

Il paragrafo C3 è modificato aggiungendo il paragrafo D20 come segue.

C3

Nell’Appendice D (Esenzioni dall’applicazione di alcuni IFRS), sono modificati i paragrafi D19 e D20 …

D20

Nonostante le disposizioni dei paragrafi 7 e 9, un’entità può applicare le disposizioni dell’ultima frase del paragrafo AG76 e del paragrafo AG76A dello IAS 39 prospetticamente alle operazioni effettuate a partire dalla data di passaggio agli IFRS.

IFRS 9 Strumenti finanziari (pubblicato a ottobre 2010)

I paragrafi C2 e C3 sono modificati come descritto di seguito:

Nel paragrafo C2, la modifica al paragrafo B2 è modificata nel seguente modo

B2

A eccezione di quanto consentito dal paragrafo B3, un neo-utilizzatore deve applicare le disposizioni sull’eliminazione contabile di cui all’IFRS 9 Strumenti finanziari prospetticamente per le operazioni verificatesi a partire dalla data di passaggio agli IFRS. Per esempio, se un neo-utilizzatore ha stornato attività o passività finanziarie non derivate in conformità ai Principi contabili precedenti come risultato di una operazione avvenuta prima della data di passaggio agli IFRS, questi non dovrà rilevare tali attività e passività in base agli IFRS (a meno che esse non acquisiscano i requisiti per essere rilevate in base agli IFRS a seguito di una operazione o di un evento successivo).

Nel paragrafo C3, la modifica al paragrafo D20 è modificata nel seguente modo:

D20

Nonostante le disposizioni dei paragrafi 7 e 9, un’entità può applicare le disposizioni dell’ultima frase del paragrafo B5.4.8 e del paragrafo B5.4.9 dell’IFRS 9 prospetticamente alle operazioni effettuate a partire dalla data di passaggio agli IFRS.

Modifiche allo IAS 12

Imposte sul reddito

Il paragrafo 52 è stato rinumerato come paragrafo 51A. Il paragrafo 10 e gli esempi che seguono il paragrafo 51A sono modificati. Si aggiungono i paragrafi 51B e 51C, l’esempio che segue, e i paragrafi 51D, 51E, 98 e 99.

DEFINIZIONI

Valore ai fini fiscali

10

Quando il valore ai fini fiscali di un’attività o di una passività non è immediatamente evidente, è utile considerare il criterio fondamentale sul quale si basa il presente Principio: l’entità deve, salvo alcune eccezioni specifiche, rilevare una passività (attività) fiscale differita ogni volta che il recupero o l’estinzione del valore contabile di un’attività o di una passività incrementi (riduca) i pagamenti di imposte futuri rispetto a quelli che si sarebbero verificati se tale recupero o estinzione non avesse avuto effetti fiscali. L’esempio C riportato nel paragrafo 51A illustra i casi in cui può essere utile considerare tale criterio; ad esempio, quando il valore ai fini fiscali di un’attività o di una passività dipende dalle modalità di recupero o estinzione previste.

VALUTAZIONE

51A

In alcuni ordinamenti, le modalità con le quali l’entità recupera (estingue) il valore contabile di un’attività (passività) possono influire:

(a)

sull’aliquota fiscale applicabile quando l’entità recupera (estingue) il valore contabile dell’attività (passività); e

(b)

sul valore ai fini fiscali dell’attività (passività).

In tali casi, l’entità determina il valore delle passività e delle attività fiscali differite utilizzando l’aliquota fiscale e il valore ai fini fiscali coerenti con le previste modalità di recupero o di estinzione.

Esempio A

Un elemento di immobili, impianti e macchinari ha un valore contabile di 100 e un valore ai fini fiscali di 60. Si applicherebbe un’aliquota fiscale del 20 % se l’elemento fosse ceduto e un’aliquota fiscale del 30 % sugli altri proventi.

L’entità rileva una passività fiscale differita di 8 (20 % di 40) se prevede di vendere l’elemento senza ulteriore utilizzo o una passività fiscale differita di 12 (30 % di 40) se si aspetta di tenere l’elemento e di recuperare il suo valore contabile con l’utilizzo.

Esempio B

Un elemento di immobili, impianti e macchinari con un costo di 100 e un valore contabile di 80 è rivalutato a 150. Nessuna rettifica equivalente viene fatta a fini fiscali. L’ammortamento accumulato ai fini fiscali è di 30 e l’aliquota fiscale è del 30 %. Se l’elemento è venduto a un prezzo superiore al costo, l’ammortamento accumulato ai fini fiscali di 30 sarà incluso nel reddito imponibile, ma il corrispettivo della vendita che eccede il costo non sarà imponibile.

Il valore ai fini fiscali dell’elemento è 70 e c’è una differenza temporanea imponibile di 80. Se l’entità prevede di recuperare il valore contabile utilizzando l’elemento, essa deve realizzare un reddito imponibile di 150, ma potrà dedurre solo un ammortamento di 70. Si ha perciò una passività fiscale differita di 24 (30 % di 80). Se l’entità prevede di recuperare il valore contabile vendendo l’elemento immediatamente per un corrispettivo di 150, la passività fiscale differita è calcolata come segue:

 

Differenza temporanea imponibile

Aliquota fiscale

Passività fiscale differita

Ammortamento accumulato ai fini fiscali

30

30 %

9

Corrispettivo eccedente il costo

50

zero

Totale

80

 

9

(nota: secondo quanto previsto dal paragrafo 61A, l’ulteriore imposta differita che deriva dalla rivalutazione è rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo)

Esempio C

I fatti corrispondono a quelli dell’esempio B eccetto che, se l’elemento è venduto a un prezzo maggiore del costo, l’ammortamento accumulato ai fini fiscali è incluso nel reddito imponibile (tassato al 30 %) e il corrispettivo di vendita sarà tassato al 40 %, dopo aver dedotto un costo rettificato per l’inflazione di 110.

Se l’entità prevede di recuperare il valore contabile utilizzando l’elemento, essa deve realizzare un reddito imponibile di 150, ma potrà dedurre solo un ammortamento di 70. Perciò, il valore ai fini fiscali è 70, c’è una differenza temporanea imponibile di 80 e una passività fiscale differita di 24 (30 % di 80), come nell’esempio B.

Se l’entità prevede di recuperare il valore contabile vendendo l’elemento immediatamente per un corrispettivo di 150, essa potrà dedurre il costo indicizzato di 110. Il corrispettivo netto di 40 sarà tassato al 40 %. Inoltre, l’ammortamento accumulato ai fini fiscali di 30 sarà incluso nel reddito imponibile e tassato al 30 %. Perciò, il valore ai fini fiscali è 80 (110 meno 30), c’è una differenza temporanea imponibile di 70 e una passività fiscale differita di 25 (40 % di 40 più 30 % di 30). Se nell’esempio il valore ai fini fiscali non è immediatamente evidente, può essere utile prendere in considerazione il principio fondamentale esposto nel paragrafo 10.

(nota: secondo quanto previsto dal paragrafo 61A, l’ulteriore imposta differita che deriva dalla rivalutazione è rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo)

51B

Se una passività o un’attività fiscale differita deriva da un’attività non ammortizzabile valutata in base al modello di rideterminazione del valore di cui allo IAS 16, la valutazione della passività o dell’attività fiscale differita deve riflettere gli effetti fiscali legati al recupero, attraverso la vendita, del valore contabile dell’attività non ammortizzabile indipendentemente dalla base di determinazione del valore contabile di tale attività. In relazione a ciò, se la normativa fiscale prevede una specifica aliquota fiscale applicabile all’importo imponibile originato dalla vendita di un bene, la quale risulta differente rispetto all’aliquota fiscale applicabile all’importo imponibile originato dall’uso del bene, la prima aliquota è utilizzata nella quantificazione della passività o dell’attività fiscale differita collegata ad attività non ammortizzabili.

51C

Se una passività fiscale o un’attività fiscale differita deriva da un investimento immobiliare valutato in base al modello del fair value (valore equo) di cui allo IAS 40, vi è una presunzione relativa che il valore contabile dell’investimento immobiliare sarà recuperato attraverso la vendita. Di conseguenza, a meno che la presunzione non sia confutata, la valutazione della passività fiscale o dell’attività fiscale differita deve riflettere gli effetti fiscali legati al recupero, attraverso la vendita, del valore contabile dell’investimento immobiliare. Tale presunzione si considera confutata nel caso in cui l’investimento immobiliare è ammortizzabile e tenuto nell’ambito di un modello di attività aziendale avente l’obiettivo di consumare sostanzialmente tutti i benefici economici incorporati nell’investimento immobiliare nel corso del tempo, piuttosto che attraverso la vendita. Nel caso in cui la presunzione è confutata, devono essere applicate le disposizioni di cui ai paragrafi 51 e 51A.

Esempio illustrativo del paragrafo 51C

Un investimento immobiliare ha un costo di 100 e un fair value (valore equo) di 150. È valutato in base al modello del fair value (valore equo) di cui allo IAS 40. Comprende un terreno, avente un costo di 40 e un fair value (valore equo) di 60, e un edificio, avente un costo di 60 e un fair value (valore equo) di 90. Il terreno ha una vita utile illimitata.

L’ammortamento accumulato dell’edificio ai fini fiscali è pari a 30. Le variazioni di fair value (valore equo) non realizzate dell’investimento immobiliare non influiscono sul reddito imponibile. Se l’investimento immobiliare è venduto a un prezzo superiore al costo, lo storno dell’ammortamento accumulato ai fini fiscali di 30 è incluso nel reddito imponibile e tassato in base a un’aliquota fiscale ordinaria del 30 % Nel caso di corrispettivi di vendita in eccedenza del costo, la legislazione fiscale prevede un’aliquota fiscale del 25 % per le attività possedute per meno di due anni e del 20 % per le attività possedute per due o più anni.

Poiché l’investimento immobiliare è valutato in base al modello del fair value (valore equo) di cui allo IAS 40, vi è una presunzione relativa per cui l’entità recupererà il valore contabile dell’investimento immobiliare attraverso la vendita. Se tale presunzione non è confutata, la fiscalità differita riflette gli effetti fiscali legati al recupero integrale del valore contabile attraverso la vendita, anche se l’entità si aspetta di percepire dall’immobile dei ricavi da canoni di locazione prima della vendita.

Il valore ai fini fiscali del terreno, se venduto, è pari a 40 e vi è una differenza temporanea imponibile pari a 20 (60 - 40). Il valore ai fini fiscali dell’edificio, se venduto, è pari a 30 (60 - 30) e vi è una differenza temporanea imponibile pari a 60 (90 - 30). Di conseguenza, la differenza temporanea imponibile totale relativa all’investimento immobiliare è pari a 80 (20 + 60).

In conformità con il paragrafo 47, l’aliquota fiscale è l’aliquota che si prevede di applicare nel periodo in cui l’investimento immobiliare è realizzato. Pertanto, la passività fiscale differita risultante sarà calcolata nel modo descritto di seguito, nel caso in cui l’entità prevede di vendere l’immobile dopo averlo tenuto per più di due anni:

 

Differenza temporanea imponibile

Aliquota fiscale

Passività fiscale differita

Ammortamento accumulato ai fini fiscali

30

30 %

9

Corrispettivo eccedente il costo

50

20 %

10

Totale

80

 

19

Se l’entità prevede di vendere l’immobile dopo averlo tenuto per meno di due anni, il calcolo suddetto dovrebbe essere modificato applicando alla parte di corrispettivo in eccedenza del costo un’aliquota fiscale del 25 % piuttosto che del 20 %.

Se, invece, l’entità detiene l’immobile nell’ambito di un modello di attività aziendale il cui obiettivo è quello di consumare sostanzialmente tutti i benefici economici incorporati nell’edificio nel corso del tempo, piuttosto che attraverso la vendita, tale presunzione verrebbe confutata per quanto concerne l’edificio. Tuttavia, il terreno non è ammortizzabile. Pertanto, la presunzione del recupero attraverso la vendita non verrebbe confutata per quanto concerne il terreno. Ne consegue che la passività fiscale differita rifletterebbe gli effetti fiscali legati al recupero del valore contabile dell’edificio attraverso l’utilizzo, e del valore contabile del terreno attraverso la vendita.

Il valore ai fini fiscali dell’edificio, se utilizzato, è pari a 30 (60 - 30) e vi è una differenza temporanea imponibile di 60 (90 - 30), risultante in una passività fiscale differita di 18 (30 % di 60).

Il valore ai fini fiscali del terreno, se venduto, è pari a 40 e vi è una differenza temporanea imponibile di 20 (60 - 40), risultante in una passività fiscale differita di 4 (20 % di 20).

Di conseguenza, se la presunzione di recupero attraverso la vendita è confutata per quanto riguarda l’edificio, la passività fiscale differita risultante dell’investimento immobiliare è di 22 (18 + 4).

51D

La presunzione relativa di cui al paragrafo 51C si applica anche se la passività o l’attività fiscale differita deriva dalla valutazione dell’investimento immobiliare nell’ambito di un’aggregazione aziendale, nel caso in cui l’entità utilizzerà il modello del fair value (valore equo) nella valutazione successiva dello stesso investimento immobiliare.

51E

I paragrafi 51B–51D non cambiano le disposizioni sull’applicazione dei principi di cui ai paragrafi 24–33 (differenze temporanee deducibili) e ai paragrafi 34–36 (perdite fiscali e crediti d’imposta non utilizzati) del presente principio, relative alla rilevazione e valutazione delle attività fiscali differite.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

98

Il paragrafo 52 è stato rinumerato come 51A, il paragrafo 10 e gli esempi successivi al paragrafo 51A sono stati modificati, e i paragrafi 51B e 51C e l’esempio che segue, e i paragrafi 51D, 51E e 99 sono stati aggiunti da Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti, pubblicato nel dicembre del 2010. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2012 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

RITIRO DELL’INTERPRETAZIONE SIC -21

99

Le modifiche apportate da Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti, pubblicato a dicembre 2010, sostituiscono l’Interpretazione SIC-21 Imposte sul reddito—Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili.

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 13

Valutazione del fair value

FINALITÀ

1

Il presente IFRS:

(a)

definisce il fair value;

(b)

definisce in un unico IFRS un quadro di riferimento per la valutazione del fair value; e

(c)

richiede informazioni integrative sulle valutazioni del fair value.

2

Il fair value è un criterio di valutazione di mercato, non specifico dell’entità. Mentre per alcune attività e passività, potrebbero essere disponibili transazioni o informazioni di mercato osservabili, per altre attività e passività tali informazioni potrebbero non essere disponibili. Tuttavia, la finalità della valutazione del fair value è la stessa in entrambi i casi: stimare il prezzo al quale una regolare operazione per la vendita dell’attività o il trasferimento della passività avrebbe luogo tra gli operatori di mercato alla data di valutazione alle condizioni di mercato correnti (ossia un prezzo di chiusura alla data di valutazione dal punto di vista dell’operatore di mercato che detiene l’attività o la passività).

3

Quando non è rilevabile un prezzo per un’attività o una passività identica, un’entità deve valutare il fair value applicando un’altra tecnica di valutazione che massimizzi l’utilizzo di input osservabili rilevanti e riduca al minimo l’utilizzo di input non osservabili. Poiché il fair value è un criterio di valutazione di mercato, esso viene determinato adottando quelle assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo dell’attività o della passività, incluse le assunzioni circa i rischi. Di conseguenza, l’intenzione di un’entità di detenere un’attività o di estinguere una passività (o di adempiere in altro modo) non è rilevante ai fini della valutazione del fair value.

4

La definizione di fair value riguarda principalmente attività e passività, in quanto queste rappresentano un elemento primario della valutazione contabile. Inoltre, il presente IFRS deve essere applicato agli strumenti rappresentativi di capitale di un’entità valutati al fair value.

AMBITO DI APPLICAZIONE

5

Il presente IFRS si applica quando un altro IFRS richiede o consente valutazioni del fair value o informazioni integrative sulle valutazioni del fair value (e valutazioni, come il fair value al netto dei costi di vendita, basate sul fair value o sulle informazioni integrative relative a tali valutazioni), a eccezione di quanto specificato nei paragrafi 6 e 7.

6

Le disposizioni sulla valutazione e sull’informativa da fornire in base al presente IFRS non si applicano a:

(a)

operazioni con pagamento basato su azioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni;

(b)

operazioni di leasing rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 17 Leasing; e

(c)

valutazioni che presentano alcune similarità con il fair value ma non lo sono, quali il valore netto di realizzo di cui allo IAS 2 Rimanenze o il valore d’uso di cui allo IAS 36 Riduzioni di valore delle attività.

7

Le informazioni integrative richieste dal presente IFRS non sono necessarie per:

(a)

attività al servizio del piano valutate al fair value in conformità allo IAS 19 Benefici per i dipendenti;

(b)

fondi pensione valutati al fair value in conformità allo IAS 26 Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione; e

(c)

attività per le quali il valore recuperabile è il fair value al netto dei costi di dismissione in conformità allo IAS 36.

8

Il quadro di riferimento per la valutazione del fair value descritto nel presente IFRS si applica sia alla valutazione iniziale, sia a quella successiva se il fair value è richiesto o consentito da altri IFRS.

VALUTAZIONE

Definizione di fair value

9

Il presente IFRS definisce il fair value come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

10

Il paragrafo B2 descrive l’approccio generale per la valutazione del fair value.

L’attività o passività

11

Una valutazione del fair value è riferita a una particolare attività o passività. Pertanto, quando valuta il fair value, un’entità deve considerare le caratteristiche di quell’attività o passività se gli operatori di mercato tengono conto di tali caratteristiche per determinare il prezzo dell’attività o della passività alla data di valutazione. A titolo esemplificativo, tali caratteristiche comprendono:

(a)

la condizione o l’ubicazione dell’attività; e

(b)

le eventuali limitazioni alla vendita o all’uso dell’attività.

12

L’effetto sulla valutazione derivante da una particolare caratteristica sarà diverso a seconda del modo in cui quella caratteristica viene considerata o meno dagli operatori di mercato.

13

L’attività o passività valutata al fair value potrebbe essere:

(a)

un’attività o passività presa a sé stante (per esempio uno strumento finanziario o un’attività non finanziaria); o

(b)

un gruppo di attività, un gruppo di passività o un gruppo di attività e passività (per esempio, un’unità generatrice di flussi finanziari o un’attività aziendale).

14

Per determinare se, ai fini della rilevazione o dell’informativa di bilancio, l’attività o la passività sia un’attività o una passività a sé stante, un gruppo di attività, un gruppo di passività o un gruppo di attività e passività bisogna considerare la base di determinazione del valore. La base di determinazione del valore per l’attività o per la passività deve essere determinata in conformità all’IFRS che richiede o consente la valutazione del fair value, fatta eccezione per quanto previsto nel presente IFRS.

L’operazione

15

Una valutazione del fair value suppone che l’attività o passività venga scambiata in una regolare operazione tra operatori di mercato per la vendita dell’attività o il trasferimento della passività alla data di valutazione, alle correnti condizioni di mercato.

16

Una valutazione del fair value suppone che l’operazione di vendita dell’attività o di trasferimento della passività abbia luogo:

(a)

nel mercato principale dell’attività o passività; o

(b)

in assenza di un mercato principale, nel mercato più vantaggioso per l’attività o passività.

17

In assenza di un mercato principale, l’entità non deve effettuare una ricerca approfondita di tutti i mercati possibili al fine di identificare il mercato principale o il mercato più vantaggioso, ma deve prendere in considerazione tutte le informazioni ragionevolmente disponibili. Salvo prova contraria, si presume che il mercato principale o il mercato più vantaggioso, in assenza di un mercato principale, sia il mercato in cui l’entità normalmente effettuerebbe un’operazione di vendita dell’attività o di trasferimento della passività.

18

In presenza di un mercato principale per l’attività o passività, la valutazione del fair value deve rappresentare il prezzo in quel mercato (sia che il prezzo sia osservabile direttamente o che venga stimato utilizzando un’altra tecnica di valutazione) anche se, alla data di valutazione, il prezzo potrebbe risultare più vantaggioso in un mercato diverso.

19

Alla data di valutazione, l’entità deve avere accesso al mercato principale (o più vantaggioso). Poiché entità diverse (e le attività aziendali nell’ambito di tali entità) con attività operative diverse possono avere accesso a mercati diversi, il mercato principale (o più vantaggioso) per la stessa attività o passività potrebbe essere diverso per entità diverse (e le attività aziendali nell’ambito di tali entità). Pertanto, il mercato principale o più vantaggioso (e quindi gli operatori di mercato) deve essere considerato dal punto di vista dell’entità, considerando pertanto le differenze tra entità con attività operative diverse.

20

Benché un’entità debba essere in grado di accedere al mercato, non deve necessariamente essere in grado di vendere una particolare attività o trasferire una particolare passività alla data di valutazione per poter misurare il fair value sulla base del prezzo in quel mercato.

21

Anche in mancanza di un mercato osservabile che fornisca informazioni sui prezzi di vendita di un’attività o di trasferimento di una passività alla data di valutazione, una valutazione al fair value deve presumere che in quella data abbia luogo una transazione, considerata dal punto di vista di un operatore di mercato che possiede l’attività o la passività. Tale presunta transazione rappresenta una base per la stima del prezzo di vendita dell’attività o di trasferimento della passività.

Operatori di mercato

22

Un’entità deve valutare il fair value di un’attività o passività adottando le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nella determinazione del prezzo dell’attività o passività, presumendo che gli operatori di mercato agiscano per soddisfare nel modo migliore il proprio interesse economico.

23

Nello sviluppare tali assunzioni, un’entità non deve necessariamente individuare operatori di mercato specifici. Piuttosto, essa deve identificare delle caratteristiche che in genere distinguono gli operatori di mercato, considerando fattori specifici per:

(a)

l’attività o passività;

(b)

il mercato principale (o più vantaggioso) per l’attività o passività; e

(c)

gli operatori di mercato con i quali l’entità effettuerebbe un’operazione in quel mercato.

Il prezzo

24

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione nel mercato principale (o più vantaggioso) alla data di valutazione, alle correnti condizioni di mercato (ossia un prezzo di chiusura), indipendentemente dal fatto che quel prezzo sia osservabile direttamente o che venga stimato utilizzando un’altra tecnica di valutazione.

25

Il prezzo nel mercato principale (o più vantaggioso) utilizzato per valutare il fair value dell’attività o passività non deve essere rettificato in virtù dei costi dell’operazione. I costi dell’operazione devono essere contabilizzati in conformità ad altri IFRS. I costi dell’operazione non sono una caratteristica di un’attività o passività; piuttosto, essi sono specifici dell’operazione e varieranno a seconda delle modalità con cui un’entità effettua un’operazione relativa all’attività o alla passività.

26

I costi dell’operazione non includono i costi di trasporto. Se l’ubicazione è una caratteristica dell’attività (come, per esempio, nel caso di una merce), il prezzo nel mercato principale (o più vantaggioso) sarà rettificato in virtù degli eventuali costi da sostenere per trasportare l’attività dalla sua attuale ubicazione a quel mercato.

Applicazione ad attività non finanziarie

Massimo e miglior utilizzo di attività non finanziarie

27

Una valutazione del fair value di un’attività non finanziaria considera la capacità di un operatore di mercato di generare benefici economici impiegando l’attività nel suo massimo e migliore utilizzo o vendendola a un altro operatore di mercato che la impiegherebbe nel suo massimo e miglior utilizzo.

28

Il massimo e migliore utilizzo di un’attività non finanziaria considera l’utilizzo dell’attività fisicamente possibile, legalmente consentito e finanziariamente fattibile:

(a)

un utilizzo fisicamente possibile considera le caratteristiche fisiche dell’attività che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione ai fini della determinazione del prezzo dell’attività (per esempio, l’ubicazione o le dimensioni di un immobile);

(b)

un utilizzo legalmente consentito considera le restrizioni legali all’utilizzo dell’attività che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione ai fini della determinazione del prezzo dell’attività (per esempio, le normative riguardanti piani urbanistici e territoriali applicabili a un immobile);

(c)

un utilizzo finanziariamente fattibile considera se l’utilizzo dell’attività fisicamente possibile e legalmente consentito genera reddito o flussi finanziari adeguati (considerando i costi di conversione dell’attività a quell’utilizzo) a produrre il rendimento che gli operatori di mercato si aspetterebbero da un investimento in quell’attività utilizzata in quel modo specifico.

29

Il massimo e migliore utilizzo viene determinato dal punto di vista degli operatori di mercato, anche se l’entità propone un utilizzo diverso. Tuttavia, si presume che l’utilizzo corrente di un’attività non finanziaria da parte di un’entità rappresenti il massimo e migliore utilizzo, a meno che il mercato o altri fattori non suggeriscano che un utilizzo diverso da parte degli operatori di mercato massimizzerebbe il valore dell’attività.

30

Per tutelare la propria posizione competitiva, o per altre ragioni, un’entità può voler non utilizzare attivamente un’attività non finanziaria acquisita o non impiegare l’attività in linea con il suo massimo e migliore utilizzo. Per esempio, questo potrebbe avvenire nel caso di un’attività immateriale acquisita che l’entità pianifica di utilizzare in modo difensivo, impedendo ad altri di utilizzarla. Ciò nonostante, l’entità deve valutare il fair value di un’attività non finanziaria ipotizzando il suo massimo e migliore utilizzo da parte degli operatori di mercato.

Presupposti di valutazione per attività non finanziarie

31

Il massimo e migliore utilizzo di un’attività non finanziaria individua dei presupposti di valutazione, utilizzati per valutare il fair value dell’attività, nel seguente modo:

(a)

il massimo e migliore utilizzo di un’attività non finanziaria potrebbe garantire il massimo valore agli operatori di mercato se essa viene utilizzata in un gruppo di altre attività (in quanto installata o altrimenti configurata per l’utilizzo), o in combinazione con altre attività e passività (per esempio, un’attività aziendale);

(i)

se il massimo e migliore utilizzo dell’attività è costituito dall’utilizzo dell’attività in combinazione con altre attività o con altre attività e passività, il fair value dell’attività è il prezzo che si percepirebbe in un’operazione corrente di vendita dell’attività, ipotizzando che l’attività sia utilizzata con altre attività o con altre attività e passività e che tali attività e passività (ossia le sue attività complementari e le passività correlate) siano disponibili agli operatori di mercato;

(ii)

le passività correlate all’attività e alle attività complementari includono le passività che finanziano il capitale di funzionamento ma non le passività utilizzate per finanziarie attività diverse da quelle presenti nel gruppo di attività;

(iii)

le assunzioni sul massimo e migliore utilizzo di un’attività non finanziaria devono essere coerenti per tutte le attività (per le quali è rilevante il massimo e migliore utilizzo) del gruppo di attività, o del gruppo di attività e passività all’interno del quale l’attività verrebbe utilizzata;

(b)

il massimo e migliore utilizzo di un’attività non finanziaria potrebbe garantire il massimo valore agli operatori di mercato se utilizzata singolarmente. Se il massimo e migliore utilizzo dell’attività è il suo utilizzo autonomo, il fair value dell’attività è il prezzo che si percepirebbe in un’operazione corrente di vendita dell’attività agli operatori di mercato che la utilizzerebbero singolarmente.

32

La valutazione del fair value di un’attività non finanziaria presume che l’attività sia venduta in modo coerente con la base di determinazione del valore specificata in altri IFRS (che può essere una singola attività). Questo si verifica anche quando la valutazione del fair value ipotizza che il massimo e migliore utilizzo dell’attività consista nell’utilizzarla in combinazione con altre attività o con altre attività e passività, poiché una valutazione del fair value presume che l’operatore di mercato già possieda le attività complementari e le passività correlate.

33

Il paragrafo B3 descrive l’applicazione del dei presupposti di valutazione per attività non finanziarie.

Applicazione a passività e a strumenti rappresentativi di capitale propri di un’entità

Principi generali

34

Una valutazione del fair value presume che una passività finanziaria o non finanziaria oppure uno strumento rappresentativo di capitale di un’entità (per esempio, le interessenze emesse come corrispettivo nell’ambito di un’aggregazione aziendale) vengano trasferiti a un operatore di mercato alla data di valutazione. Il trasferimento di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale di un’entità presuppone quanto segue:

(a)

la passività rimarrebbe in essere e all’operatore di mercato cessionario verrebbe chiesto di adempiere all’obbligazione. Alla data di valutazione, la passività con la controparte non verrebbe regolata né altrimenti estinta;

(b)

lo strumento rappresentativo di capitale di un’entità rimarrebbe in essere e l’operatore di mercato cessionario assumerebbe i rischi e le responsabilità correlati a tale strumento. Lo strumento non verrebbe annullato né altrimenti estinto alla data di valutazione.

35

Anche nel caso in cui non vi sia un mercato osservabile che fornisca informazioni sui prezzi inerenti al trasferimento di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale di un’entità (per esempio, perché vincoli contrattuali o legali ne impediscono il trasferimento), per tali elementi potrebbe sussistere un mercato osservabile se sono posseduti da terzi come attività (per esempio, un titolo obbligazionario o un’opzione call sulle azioni di un’entità).

36

In tutti i casi, un’entità deve massimizzare l’utilizzo di dati osservabili rilevanti e ridurre al minimo l’utilizzo di dati non osservabili, al fine di soddisfare la finalità di valutare il fair value, ossia stimare il prezzo a cui avrebbe luogo una regolare operazione per il trasferimento della passività o dello strumento rappresentativo di capitale tra gli operatori di mercato alla data di valutazione, alle condizioni di mercato correnti.

Passività e strumenti rappresentativi di capitale posseduti da terzi come attività

37

Quando non è disponibile un prezzo quotato per il trasferimento di una passività identica o similare, oppure di uno strumento rappresentativo di capitale dell’entità identico o similare, l’entità deve valutare il fair value della passività o dello strumento rappresentativo di capitale dal punto di vista di un operatore di mercato che possiede l’elemento identico come attività alla data di valutazione.

38

In tali casi, l’entità deve valutare il fair value della passività o dello strumento rappresentativo di capitale nel seguente modo:

(a)

utilizzando il prezzo quotato in un mercato attivo per l’elemento identico posseduto da un terzo come attività, se tale prezzo è disponibile;

(b)

se tale prezzo non è disponibile, utilizzando altri input osservabili, quali il prezzo quotato in un mercato non attivo per l’elemento identico posseduto da un terzo come attività;

(c)

se i prezzi osservabili in (a) e (b) non sono disponibili, utilizzando un’altra tecnica di valutazione, quale:

(i)

un metodo reddituale (per esempio, una tecnica del valore attuale che tenga conto dei futuri flussi finanziari che un operatore di mercato si aspetterebbe di percepire dal possedere la passività o lo strumento rappresentativo di capitale come un’attività; vedere paragrafi B10 e B11)

(ii)

un metodo basato sulla valutazione di mercato (per esempio, utilizzando i prezzi quotati per passività o strumenti rappresentativi di capitale similari posseduti da terzi come attività; vedere paragrafi B5–B7).

39

L’entità deve rettificare il prezzo quotato di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale di un’entità posseduti da un terzo come attività solo in presenza di fattori specifici dell’attività non applicabili alla valutazione del fair value della passività o dello strumento rappresentativo di capitale. L’entità deve assicurare che il prezzo dell’attività non rifletta l’effetto di una restrizione che ne impedisca la vendita. Tra i fattori che possono indicare la necessità di rettificare il prezzo quotato dell’attività vi sono:

(a)

il prezzo quotato per l’attività fa riferimento a una passività o a uno strumento rappresentativo di capitale similari (ma non identici) posseduti da un terzo come attività. Per esempio, la passività o lo strumento rappresentativo di capitale possono avere una caratteristica particolare (quale la qualità creditizia dell’emittente) diversa da quella riflessa nel fair value della passività o dello strumento di capitale similari posseduti come attività;

(b)

la base di determinazione del valore dell’attività non è uguale a quella della passività o dello strumento rappresentativo di capitale. Per esempio, nel caso delle passività, talvolta il prezzo di un’attività riflette un prezzo composto relativo a un pacchetto comprendente sia gli importi dovuti dall’emittente, sia uno strumento di attenuazione del rischio di credito concesso da un terzo. Se la base di determinazione del valore per la passività non riguarda l’intero pacchetto, la finalità è valutare solo il fair value della passività dell’emittente e non il fair value del pacchetto. Pertanto, in tali casi, l’entità rettificherebbe il prezzo osservato per l’attività al fine di escludere l’effetto dello strumento di attenuazione del rischio di credito concesso da un terzo.

Passività e strumenti rappresentativi di capitale non posseduti da terzi come attività

40

Quando non è disponibile un prezzo quotato per il trasferimento di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale dell’entità identici o similari, e l’elemento identico non è posseduto da un terzo come attività, l’entità deve valutare il fair value della passività o dello strumento rappresentativo di capitale utilizzando una tecnica di valutazione dalla prospettiva di un operatore di mercato che detiene la passività o che ha emesso il titolo partecipativo.

41

Per esempio, nell’applicazione di una tecnica del valore attuale, l’entità dovrebbe tenere conto di uno dei seguenti elementi:

(a)

i futuri flussi finanziari in uscita che un operatore di mercato si aspetterebbe di sostenere per adempiere all’obbligazione, incluso il compenso richiesto da un operatore di mercato per l’assunzione dell’obbligazione (vedere paragrafi B31–B33);

(b)

l’importo che un operatore di mercato percepirebbe per contrarre o emettere una passività o uno strumento rappresentativo di capitale identici, adottando le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo dell’elemento identico (per esempio, avente le stesse caratteristiche creditizie) nel mercato principale (o più vantaggioso) per l’emissione di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale avente gli stessi termini contrattuali.

Rischio di inadempimento

42

Il fair value di una passività riflette l’effetto di un rischio di inadempimento. Il rischio di inadempimento comprende anche, tra l’altro, il rischio di credito dell’entità stessa (come definito nell’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative). Si presume che il rischio di inadempimento sia uguale prima e dopo il trasferimento della passività.

43

Nel valutare il fair value di una passività, un’entità deve considerare l’effetto del proprio rischio di credito (merito creditizio) e qualsiasi altro fattore che potrebbe influenzare la probabilità di adempiere o meno all’obbligazione. Tale effetto può variare a seconda della passività; per esempio:

(a)

se la passività è un’obbligazione a consegnare disponibilità liquide (una passività finanziaria) o un’obbligazione a fornire merci o servizi (una passività non finanziaria);

(b)

le condizioni degli eventuali strumenti di attenuazione del rischio di credito correlati alla passività.

44

Il fair value di una passività riflette l’effetto del rischio di inadempimento a seconda della propria base di determinazione del valore. L’emittente di una passività emessa con uno strumento di attenuazione del rischio di credito di terzi non separabile, contabilizzato separatamente dalla passività, non deve includere l’effetto dello strumento di attenuazione del rischio di credito (per esempio, una garanzia di credito erogata da terzi) nella valutazione del fair value della passività. Se lo strumento di attenuazione del rischio di credito viene contabilizzato separatamente dalla passività, ai fini della valutazione del fair value della passività l’emittente deve considerare il proprio merito creditizio e non quello del terzo garante.

Restrizione che impedisce il trasferimento di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale di un’entità

45

Nel valutare il fair value di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale, l’entità non deve tener conto di input distinti, o di rettifiche di altri input, derivanti dall’esistenza di restrizioni che impediscono il trasferimento dell’elemento. L’effetto di una restrizione che impedisce il trasferimento di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale di un’entità è incluso, implicitamente o esplicitamente, negli altri input per la valutazione del fair value.

46

Per esempio, alla data dell’operazione, il creditore e il debitore hanno entrambi accettato il prezzo dell’operazione per la passività, nella piena consapevolezza che l’obbligazione comprende una restrizione che ne impedisce il trasferimento. A seguito dell’inclusione della restrizione nel prezzo dell’operazione, alla data dell’operazione non saranno necessari input distinti, o rettifiche di input esistenti, per riflettere l’effetto della restrizione sul trasferimento. Analogamente, alle date di valutazione successive, non saranno necessari un input separato o una rettifica di un input esistente per riflettere l’effetto della restrizione sul trasferimento.

Passività finanziaria con una caratteristica di esigibilità a richiesta

47

Il fair value di una passività finanziaria con una caratteristica di esigibilità a richiesta (per esempio un deposito a vista), non è inferiore all’importo esigibile a richiesta, attualizzato a partire dalla prima data in cui ne potrebbe essere richiesto il pagamento.

Applicazione ad attività e passività finanziarie con posizioni compensative dei rischi di mercato o del rischio di credito della controparte

48

Una entità che possiede un gruppo di attività e passività finanziarie è esposta a rischi di mercato (come definito nell’IFRS 7) e al rischio di credito (come definito nell’IFRS 7) di ciascuna delle controparti. Se l’entità gestisce quel gruppo di attività e passività finanziarie sulla base della propria esposizione netta ai rischi di mercato o al rischio di credito, le è consentito fare un’eccezione al presente IFRS per valutare il fair value. Tale eccezione consente all’entità di valutare il fair value di un gruppo di attività e passività finanziarie sulla base del prezzo che si percepirebbe dalla vendita di una posizione netta lunga (ossia un’attività) per una particolare esposizione al rischio o dal trasferimento di una posizione netta corta (ossia una passività) per una particolare esposizione al rischio in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione, alle condizioni di mercato correnti. Di conseguenza, l’entità deve valutare il fair value del gruppo di attività e passività finanziarie in modo coerente con le modalità con cui gli operatori di mercato determinerebbero il prezzo dell’esposizione netta al rischio alla data di valutazione.

49

Un’entità ha facoltà di avvalersi dell’eccezione di cui al paragrafo 48 solo se soddisfa tutti i seguenti requisiti:

(a)

gestisce il gruppo di attività e passività finanziarie sulla base della propria esposizione netta a un particolare rischio (o rischi) di mercato, oppure al rischio di credito di una particolare controparte, in conformità alla strategia documentata di gestione del rischio o d’investimento della entità;

(b)

su tale base, fornisce informazioni sul gruppo di attività e passività finanziarie ai dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità, secondo quanto definito nello IAS 24 Informativa di bilancio sulle informazioni con parti correlate; e

(c)

è obbligata a valutare dette attività e passività finanziarie al fair value nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di chiusura di ciascun esercizio, o ha scelto di farlo.

50

L’eccezione di cui al paragrafo 48 non attiene alla presentazione del bilancio. In alcuni casi, il criterio per l’esposizione degli strumenti finanziari nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria è diverso dal criterio per la valutazione degli strumenti finanziari, per esempio, nei casi in cui un IFRS non richieda o non consenta l’esposizione di strumenti finanziari su base netta. In tali casi, l’entità può dover attribuire le rettifiche determinate a livello di portafoglio (vedere paragrafi 53–56) alle singole attività o passività che costituiscono il gruppo di attività e passività finanziarie la cui esposizione al rischio è gestita su base netta. L’entità deve effettuare tale allocazione in base a un criterio ragionevole e coerente, utilizzando una metodologia appropriata alle circostanze.

51

Per avvalersi dell’eccezione di cui al paragrafo 48, l’entità deve decidere la politica contabile da adottare in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori. L’entità che si avvale dell’eccezione deve applicare tale politica contabile, incluso quello relativo alla ripartizione delle rettifiche denaro-lettera (bid-ask, vedere paragrafi 53–55) e le rettifiche di credito (vedere paragrafo 56) se applicabile, in modo uniforme tra i diversi esercizi per un determinato portafoglio.

52

L’eccezione di cui al paragrafo 48 si applica esclusivamente ad attività e passività finanziarie che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione o dell’IFRS 9 Strumenti finanziari.

Esposizione ai rischi di mercato

53

Quando applica l’eccezione di cui al paragrafo 48 per valutare il fair value di un gruppo di attività e passività finanziarie gestite sulla base della propria esposizione netta a un particolare rischio (o rischi) di mercato, l’entità deve applicare all’esposizione netta dell’entità a tali rischi di mercato (vedere paragrafi 70 e 71) il prezzo, compreso nello scarto tra i valori denaro-lettera (bid-ask spread), che sia più rappresentativo del fair value in quelle circostanze.

54

Quando applica l’eccezione di cui al paragrafo 48, l’entità deve assicurare che il rischio (o i rischi) di mercato a cui è esposta, nell’ambito di quel gruppo di attività e passività finanziarie, sia sostanzialmente lo stesso. Per esempio, un’entità non deve aggregare il rischio di tasso d’interesse associato a un’attività finanziaria con il rischio relativo al prezzo delle merci correlato a una passività finanziaria, in quanto ciò non mitiga l’esposizione dell’entità al rischio di tasso di interesse o al rischio di prezzo delle merci. Nell’applicare l’eccezione di cui al paragrafo 48, qualsiasi rischio base risultante dal fatto che i parametri del rischio di mercato non sono identici dovranno essere presi in considerazione ai fini della valutazione del fair value delle attività e passività finanziarie all’interno del gruppo.

55

Analogamente, la durata dell’esposizione dell’entità a un particolare rischio (o rischi) di mercato derivante dalle attività e passività finanziarie deve essere sostanzialmente la stessa. Per esempio, un’entità che utilizza un contratto future con scadenza tra 12 mesi a copertura dei flussi finanziari associati a un’esposizione al rischio di tasso di interesse per un periodo di 12 mesi su uno strumento finanziario di durata quinquennale, nell’ambito di un gruppo costituito soltanto da quelle attività e passività finanziarie, valuta su base netta il fair value dell’esposizione al rischio di tasso di interesse su 12 mesi e su base lorda quello relativo all’esposizione residua al rischio di tasso di interesse (ossia 2-5 anni).

Esposizione al rischio di credito di una particolare controparte

56

Quando applica l’eccezione di cui al paragrafo 48 per valutare il fair value di un gruppo di attività e passività finanziarie contratte con una particolare controparte, l’entità deve includere nella valutazione del fair value l’effetto della propria esposizione netta al rischio di credito di quella controparte, oppure dell’esposizione netta della controparte al proprio rischio di credito, come se gli operatori di mercato avessero preso in considerazione tutti gli accordi in essere che mitigano l’esposizione al rischio di credito in caso di inadempimento (per esempio, un accordo-quadro di compensazione delle partite con la controparte ovvero un accordo che richieda lo scambio di garanzie reali sulla base dell’esposizione netta di ciascuna parte al rischio di credito dell’altra parte). La misurazione del fair value deve riflettere le aspettative degli operatori di mercato sulla probabilità che tale accordo possa essere legalmente esercitabile in caso di inadempimento.

Fair value al momento della rilevazione iniziale

57

Quando si acquisisce un’attività o si assume una passività in un’operazione di scambio, il prezzo dell’operazione è il prezzo pagato per acquisire l’attività o percepito per assumere la passività (prezzo di entrata). Al contrario, il fair value dell’attività o passività è il prezzo che si percepirebbe dalla vendita dell’attività o si pagherebbe per il trasferimento della passività (prezzo di chiusura). Le entità non vendono necessariamente le attività al prezzo pagato per acquisirle. Analogamente, le entità non trasferiscono necessariamente le passività ai prezzi percepiti per assumerle.

58

In molti casi, il prezzo dell’operazione equivarrà al fair value (per esempio nel caso in cui, alla data dell’operazione, l’operazione per l’acquisto di un’attività ha luogo nel mercato in cui tale attività sarebbe venduta).

59

Nel determinare se il fair value al momento della rilevazione iniziale equivale al prezzo dell’operazione, un’entità deve prendere in considerazione i fattori specifici dell’operazione e dell’attività o della passività. Il paragrafo B4 descrive situazioni in cui il prezzo dell’operazione potrebbe non rappresentare il fair value di un’attività o passività al momento della rilevazione iniziale.

60

Se un altro IFRS richiede o permette che un’entità valuti una attività o passività inizialmente al fair value e il prezzo dell’operazione differisce dal fair value, l’entità deve rilevare l’utile o la perdita risultante nell’utile (perdita) d’esercizio, a meno che lo stesso IFRS non disponga diversamente.

Tecniche di valutazione

61

Un’entità deve utilizzare tecniche di valutazione adatte alle circostanze e per le quali siano disponibili dati sufficienti per valutare il fair value, massimizzando l’utilizzo di input osservabili rilevanti e riducendo al minimo l’utilizzo di input non osservabili.

62

L’utilizzo di una tecnica di valutazione ha l’obiettivo di stimare il prezzo a cui avrebbe luogo una regolare operazione di vendita di una attività o di trasferimento di una passività tra operatori di mercato alla data di valutazione, alle condizioni di mercato correnti. Tre tecniche di valutazione ampiamente utilizzate sono il metodo basato sulla valutazione di mercato, il metodo del costo e il metodo reddituale. Gli aspetti principali di questi metodi sono riepilogati nei paragrafi B5–B11. Un’entità deve utilizzare tecniche di valutazione coerenti con uno o più di questi metodi per valutare il fair value.

63

In alcuni casi sarà appropriata un’unica tecnica di valutazione (per esempio, quando si valuta un’attività o una passività utilizzando prezzi quotati in un mercato attivo per attività o passività identiche). In altri casi, sarà appropriato l’utilizzo di tecniche di valutazione multiple (per esempio, quando si valuta un’unità generatrice di flussi finanziari). Se per la valutazione del fair value sono utilizzate più tecniche di valutazione, i risultati [ossia le rispettive indicazioni del fair value], dovranno essere valutati considerando la ragionevolezza della gamma di valori indicata da tali risultati. Una valutazione del fair value è il valore più rappresentativo del fair value nell’ambito di tale gamma di valori, in quelle circostanze specifiche.

64

Se il prezzo dell’operazione è il fair value al momento della rilevazione iniziale, e per valutare il fair value in periodi successivi sarà impiegata una tecnica di valutazione che utilizza input non osservabili, quest’ultima dovrà essere calibrata in modo che, al momento della rilevazione iniziale, il risultato della tecnica di valutazione equivalga al prezzo dell’operazione. La calibratura assicura che la tecnica di valutazione rifletta le condizioni di mercato correnti e aiuta l’entità a determinare se è necessario rettificare la tecnica di valutazione (per esempio, potrebbe essere presente una caratteristica dell’attività o della passività non considerata dalla tecnica di valutazione). Dopo la rilevazione iniziale, quando si valuta il fair value impiegando una o più tecniche di valutazione che utilizzano input non osservabili, l’entità deve assicurare che tali tecniche di valutazione riflettano dati di mercato osservabili (per esempio, il prezzo di un’attività o di una passività similari) alla data di valutazione.

65

Le tecniche di valutazione utilizzate per valutare il fair value devono essere applicate in maniera uniforme. Tuttavia, è opportuno apportare un cambiamento a una tecnica di valutazione o alla sua applicazione (per esempio, un cambiamento della ponderazione nel caso di utilizzo di diverse tecniche di valutazione oppure una variazione di una rettifica applicata a una tecnica di valutazione) se comporta una valutazione esatta o comunque più rappresentativa del fair value in quelle circostanze specifiche. Ciò potrebbe accadere se, per esempio, si verifica uno dei seguenti eventi:

(a)

sviluppo di nuovi mercati;

(b)

disponibilità di nuove informazioni;

(c)

sopraggiunta indisponibilità di informazioni utilizzate in precedenza;

(d)

miglioramento delle tecniche di valutazione; o

(e)

mutamento delle condizioni di mercato.

66

Le revisioni risultanti da un cambiamento nella tecnica di valutazione o nella sua applicazione saranno contabilizzate come un cambiamento nella stima contabile, secondo quanto disposto dallo IAS 8. Tuttavia, le informazioni integrative di cui allo IAS 8 relativamente a cambiamenti della stima contabile non sono richieste per revisioni risultanti da un cambiamento in una tecnica di valutazione o nella sua applicazione.

Input per le tecniche di valutazione

Principi generali

67

Le tecniche di valutazione utilizzate per valutare il fair value devono massimizzare l’utilizzo di input osservabili rilevanti e ridurre al minimo l’utilizzo di input non osservabili.

68

Tra gli esempi di mercati in cui gli input potrebbero essere osservabili per alcune attività e passività (per esempio, per gli strumenti finanziari) rientrano i mercati mobiliari, i mercati a scambi diretti e assistiti, i mercato a scambi intermediati e i mercati a scambi diretti e autonomi (vedere paragrafo B34).

69

Un’entità deve scegliere input coerenti con le caratteristiche dell’attività o passività che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione in un’operazione relativa all’attività o passività (vedere paragrafi 11 e 12). In alcuni casi, tali caratteristiche comportano l’applicazione di una rettifica, come un premio o uno sconto (per esempio, un premio di controllo o uno sconto su una partecipazione di minoranza). Tuttavia, una valutazione del fair value non deve incorporare un premio o uno sconto non coerente con la base di determinazione del valore stabilita nell’IFRS che richiede o permette la valutazione del fair value (vedere paragrafi 13 e 14). In una valutazione del fair value, i premi o gli sconti che riflettano la dimensione come una caratteristica della partecipazione della entità (in particolare, un fattore di blocco che rettifica il prezzo quotato di un’attività o passività perché il normale volume giornaliero delle negoziazioni di mercato non è sufficiente ad assorbire la quantità posseduta dall’entità, come descritto nel paragrafo 80) piuttosto che come una caratteristica dell’attività o passività (per esempio, un premio di controllo nella valutazione del fair value di una partecipazione di maggioranza) non sono consentiti. In tutti i casi, se per un’attività o passività è presente un prezzo quotato in un mercato attivo (ossia un dato di Livello 1), quando valuta il fair value un’entità deve utilizzare quel prezzo senza rettifica, ad eccezione di quanto specificato nel paragrafo 79.

Input basati sui prezzi denaro e lettera

70

Se un’attività o passività valutata al fair value ha un prezzo denaro e un prezzo lettera (per esempio un dato proveniente da un mercato a scambi diretti e assistiti), per valutare il fair value deve essere utilizzato il prezzo rientrante nello scarto denaro-lettera (bid-ask spread) più rappresentativo del fair value in quelle circostanze specifiche, indipendentemente da come tale dato è classificato nella gerarchia del fair value (Livello 1, 2 o 3; vedere paragrafi 72–90). È consentito l’utilizzo di prezzi denaro per posizioni attive e di prezzi lettera per posizioni passive, ma non è obbligatorio.

71

Il presente IFRS non preclude l’utilizzo dei prezzi medi di mercato, né di altre convenzioni di prezzo rientranti nello scarto denaro-lettera (bid-ask spread), utilizzate dagli operatori di mercato come espediente pratico per le valutazioni del fair value.

Gerarchia del fair value

72

Per aumentare la coerenza e la comparabilità delle valutazioni del fair value e delle relative informazioni integrative, il presente IFRS stabilisce una gerarchia del fair value che classifica in tre livelli (vedere paragrafi 76–90) gli input delle tecniche di valutazione adottate per valutare il fair value. La gerarchia del fair value attribuisce la massima priorità ai prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche (dati di Livello 1) e la priorità minima agli input non osservabili (dati di Livello 3).

73

In alcuni casi, i dati utilizzati per valutare il fair value di un’attività o passività potrebbero essere classificati in diversi livelli della gerarchia del fair value. In tali casi, la valutazione del fair value è classificata interamente nello stesso livello della gerarchia del fair value in cui è classificato l’input di più basso livello di gerarchia utilizzato per la valutazione. La valutazione dell’importanza di un particolare input per l’intera valutazione richiede un giudizio che tenga conto di fattori specifici dell’attività o passività. Le rettifiche per pervenire a valutazioni basate sul fair value, come i costi di vendita quando si valuta il fair value dedotti i costi di vendita, non devono essere prese in considerazione nel determinare il livello della gerarchia del fair value in cui viene classificata una valutazione del fair value.

74

La disponibilità di input rilevanti e la loro soggettività potrebbero influire sulla scelta delle tecniche di valutazione più appropriate (vedere paragrafo 61). Tuttavia, la gerarchia del fair value dà priorità agli input delle tecniche di valutazione e non alle tecniche di valutazione adottate per valutare il fair value. Per esempio, una valutazione del fair value sviluppata utilizzando una tecnica del valore attuale potrebbe essere classificata nel Livello 2 o 3, a seconda degli input significativi per l’intera valutazione e del livello della gerarchia del fair value in cui tali dati sono classificati.

75

Se un input osservabile richiede una rettifica dovuta all’utilizzo di un input non osservabile, e tale rettifica comporta una valutazione del fair value significativamente maggiore o minore, tale valutazione sarebbe classificata nel Livello 3 della gerarchia del fair value. Per esempio, se un operatore di mercato, nello stimare il prezzo di una attività, prendesse in considerazione l’effetto di una limitazione alla vendita di tale attività, l’entità dovrebbe rettificare il prezzo quotato per riflettere l’effetto di tale limitazione. Se tale prezzo quotato è un input di Livello 2 e la rettifica è un input non osservabile ma significativo per l’intera valutazione, la valutazione sarebbe classificata nel Livello 3 della gerarchia del fair value.

Input di Livello 1

76

Gli input di Livello 1 sono prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche a cui l’entità può accedere alla data di valutazione.

77

Un prezzo quotato in un mercato attivo fornisce la prova più attendibile del fair value e, quando disponibile, deve essere utilizzato senza alcuna rettifica per valutare il fair value, ad eccezione di quanto specificato nel paragrafo 79.

78

Un input di Livello 1 sarà disponibile per molte attività e passività finanziarie, alcune delle quali potrebbero essere scambiate in diversi mercati attivi (per esempio, in borse valori diverse). Pertanto, nel Livello 1 l’ènfasi è posta sulla determinazione dei seguenti elementi:

(a)

il mercato principale dell’attività o della passività o, in assenza di un mercato principale, il mercato più vantaggioso dell’attività o della passività; e

(b)

la possibilità per l’entità di effettuare un’operazione con l’attività o con la passività al prezzo di quel mercato alla data di valutazione.

79

Una entità non deve apportare una rettifica a un input di Livello 1, a eccezione che nelle seguenti circostanze:

(a)

quando una entità detiene un ampio numero di attività o passività similari (ma non identiche) (per esempio, titoli di debito) valutate al fair value ed è disponibile un prezzo quotato in un mercato attivo, ma non immediatamente accessibile, per ciascuna di tali attività o passività (ossia, visto il grande numero di attività o passività similari detenute dall’entità, sarebbe difficile ottenere informazioni sulla determinazione del prezzo per ogni singola attività o passività alla data di valutazione). In tal caso, come espediente pratico, un’entità può valutare il fair value utilizzando un metodo alternativo di determinazione del prezzo, non basato esclusivamente sui prezzi quotati (per esempio, determinazione di prezzi a matrice). Tuttavia, l’utilizzo di un metodo alternativo di determinazione del prezzo comporta che la valutazione del fair value venga classificata in un livello inferiore della gerarchia del fair value;

(b)

quando un prezzo quotato in un mercato attivo non rappresenta il fair value alla data di valutazione. Questo potrebbe accadere nel caso in cui, per esempio, eventi significativi (come le negoziazioni in un mercato a scambi diretti e autonomi, ovvero le negoziazioni o gli annunci su un mercato a scambi intermediati) si verificano dopo la chiusura di un mercato ma prima della data di valutazione. Una entità deve definire e applicare in maniera uniforme un principio per l’identificazione degli eventi che potrebbero influenzare le valutazioni del fair value. Tuttavia, se il prezzo quotato è rettificato in funzione di nuove informazioni, la rettifica comporta una classificazione della valutazione del fair value a un livello inferiore della gerarchia del fair value;

(c)

quando valuta il fair value di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale di un’entità utilizzando il prezzo quotato per l’elemento identico negoziato come attività in un mercato attivo, e quel prezzo deve essere rettificato per la presenza di fattori specifici dell’elemento o dell’attività (vedere paragrafo 39). Se non è necessario rettificare il prezzo quotato dell’attività, ne risulta che la valutazione del fair value è classificata al Livello 1 della gerarchia del fair value. Tuttavia, qualsiasi rettifica del prezzo quotato dell’attività determina una classificazione della valutazione del fair value in un livello inferiore della gerarchia del fair value;

80

Se una entità detiene una posizione in una singola attività o passività (inclusa una posizione che comprende un ampio numero di attività o passività identiche, come il possesso di strumenti finanziari) e l’attività o passività è negoziata in un mercato attivo, il fair value di quella attività o passività deve essere calcolato come il prodotto del prezzo quotato per la singola attività o passività per la quantità posseduta dall’entità ed è classificato nel Livello 1. Ciò avviene anche se il normale volume giornaliero di negoziazioni non è sufficiente ad assorbire la quantità posseduta e il collocamento di ordini per vendere la posizione con un’unica operazione potrebbe influire sul prezzo quotato.

Input di Livello 2

81

Gli input di Livello 2 sono input diversi dai prezzi quotati inclusi nel Livello 1 osservabili direttamente o indirettamente per l’attività o per la passività.

82

Se l’attività o passività ha una determinata durata (contrattuale), un input di Livello 2 deve essere osservabile sostanzialmente per l’intera durata dell’attività o della passività. Gli input di Livello 2 comprendono:

(a)

prezzi quotati per attività o passività similari in mercati attivi;

(b)

prezzi quotati per attività o passività identiche o similari in mercati non attivi;

(c)

dati diversi dai prezzi quotati osservabili per l’attività o passività, per esempio:

(i)

tassi di interesse e curve dei rendimenti osservabili a intervalli comunemente quotati;

(ii)

volatilità implicite; e

(iii)

spread creditizi;

(d)

input corroborati dal mercato.

83

Le rettifiche agli input di Livello 2 varieranno in funzione di fattori specifici dell’attività o della passività. Tali fattori comprendono i seguenti elementi:

(a)

la condizione o l’ubicazione dell’attività;

(b)

la misura in cui gli input fanno riferimento a elementi comparabili all’attività o alla passività (inclusi i fattori descritti nel paragrafo 39); e

(c)

il volume o il livello di attività nei mercati in cui gli input sono osservati.

84

Se utilizza input non osservabili significativi, una rettifica di un input di Livello 2 significativo per l’intera valutazione potrebbe comportare che la valutazione del fair value venga classificata nel Livello 3 della gerarchia del fair value.

85

Il paragrafo B35 descrive l’utilizzo di input di Livello 2 per attività e passività particolari.

Input di Livello 3

86

Gli input di Livello 3 sono input non osservabili per l’attività o per la passività.

87

Gli input non osservabili devono essere utilizzati per valutare il fair value nella misura in cui gli input osservabili rilevanti non siano disponibili, consentendo pertanto situazioni di scarsa attività del mercato per l’attività o passività alla data di valutazione. Tuttavia, la finalità della valutazione del fair value resta la stessa, ossia un prezzo di chiusura alla data di valutazione dal punto di vista di un operatore di mercato che possiede l’attività o la passività. Pertanto, gli input non osservabili devono riflettere le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell’attività o passività, incluse le assunzioni circa il rischio.

88

Le assunzioni circa il rischio comprendono i rischi inerenti a una particolare tecnica di valutazione utilizzata per valutare il fair value (come un modello di determinazione del prezzo) e il rischio inerente gli input della tecnica di valutazione. Una valutazione che non comprenda una rettifica per il rischio non rappresenterebbe una valutazione del fair value nel caso in cui gli operatori di mercato includerebbero una tale rettifica nella determinazione del prezzo dell’attività o della passività. Per esempio, potrebbe essere necessario inserire una rettifica per il rischio laddove sussista una significativa incertezza nella valutazione (per esempio, qualora vi sia stata una significativa riduzione del volume o del livello di attività rispetto alla normale attività di mercato per l’attività o passività, oppure per attività o passività similari, e l’entità abbia stabilito che il prezzo dell’operazione o il prezzo quotato non rappresentano il fair value, come descritto nei paragrafi B37–B47).

89

Un’entità deve elaborare input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili nelle circostanze specifiche, che potrebbero anche includere i dati propri della entità. Nell’elaborare input non osservabili, un’entità può iniziare dai dati propri, ma deve rettificarli se informazioni ragionevolmente disponibili indicano che altri operatori di mercato utilizzerebbero dati diversi o se sono presenti elementi specifici dell’entità non disponibili ad altri operatori di mercato (per esempio, una sinergia specifica dell’entità). Un’entità non deve compiere ricerche approfondite per ottenere informazioni sulle assunzioni degli operatori di mercato. Tuttavia, un’entità deve considerare tutte le informazioni relative ad assunzioni ragionevolmente disponibili adottate dagli operatori di mercato. Gli input non osservabili elaborati nella maniera sopra descritta sono considerati assunzioni degli operatori di mercato e soddisfano la finalità di una valutazione del fair value.

90

Il paragrafo B36 descrive l’utilizzo di input di Livello 3 per attività e passività particolari.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

91

Un’entità deve fornire informazioni integrative tali da aiutare gli utilizzatori del suo bilancio a valutare quanto segue:

(a)

per le attività e le passività valutate al fair value su base ricorrente o non ricorrente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dopo la rilevazione iniziale, le tecniche di valutazione e gli input utilizzati per elaborare tali valutazioni;

(b)

per valutazioni ricorrenti del fair value attraverso l’utilizzo di input non osservabili significativi (Livello 3), l’effetto delle valutazioni sull’utile (perdita) di esercizio o sulle altre componenti di conto economico complessivo per quell’esercizio.

92

Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 91, un’entità deve considerare:

(a)

il livello di dettaglio necessario per soddisfare le disposizioni informative;

(b)

l’enfasi da riporre su ciascuna delle diverse disposizioni;

(c)

il livello di aggregazione o disaggregazione da considerare; e

(d)

se gli utilizzatori del bilancio necessitano di ulteriori informazioni per valutare le informazioni quantitative fornite.

Se le informazioni integrative fornite in conformità al presente e ad altri IFRS sono insufficienti a soddisfare le finalità di cui al paragrafo 91, un’entità deve fornire le informazioni integrative necessarie a soddisfare tali finalità.

93

Per soddisfare gli obiettivi di cui al paragrafo 91 un’entità deve fornire, per ciascuna classe di attività e passività e successivamente alla rilevazione iniziale, almeno le seguenti informazioni nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (vedere paragrafo 94 per le informazioni sulla determinazione delle classi di attività e passività più adeguate) valutate al fair value [incluse le valutazioni basate sul fair value che rientrano nell’ambito del presente IFRS]:

(a)

per valutazione del fair value ricorrenti e non ricorrenti, la valutazione del fair value alla data di chiusura dell’esercizio nonché, per valutazione del fair value non ricorrenti, le motivazioni della valutazione. Le valutazioni ricorrenti del fair value di attività o passività sono quelle valutazioni che altri IFRS richiedono o permettono nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di chiusura di ogni esercizio. Le valutazioni non ricorrenti del fair value delle attività o delle passività sono quelle valutazioni che altri IFRS richiedono o permettono nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria in particolari circostanze [per esempio, quando un’entità valuta un’attività posseduta per la vendita al fair value al netto dei costi di vendita, in conformità all’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, perché il fair value al netto dei costi di vendita dell’attività è inferiore al suo valore contabile];

(b)

per valutazioni del fair value ricorrenti e non ricorrenti, il livello della gerarchia del fair value in cui sono classificate le valutazioni del fair value nella loro interezza (Livello 1, 2 o 3);

(c)

per attività e passività possedute alla data di chiusura dell’esercizio e valutate al fair value su base ricorrente, gli importi dei trasferimenti tra il Livello 1 e il Livello 2 della gerarchia del fair value, le motivazioni di tali trasferimenti e la procedura adottata dall’entità per stabilire le circostanze in cui tali trasferimenti tra livelli si verificano (vedere paragrafo 95). I trasferimenti verso ciascun livello devono essere indicati e discussi separatamente dai trasferimenti da ciascun livello;

(d)

per valutazione del fair value ricorrenti e non ricorrenti classificate nei Livelli 2 e 3 della gerarchia del fair value, una descrizione delle tecniche di valutazione e degli input utilizzati nella valutazione del fair value. Se è intervenuto un cambiamento nella tecnica di valutazione (per esempio, dal metodo basato sulla valutazione di mercato si è passati al metodo reddituale o viene utilizzata un’ulteriore tecnica di valutazione), l’entità deve indicare tale cambiamento e descriverne le motivazioni. Per le valutazioni dei fair value classificati nel Livello 3 della gerarchia del fair value, l’entità deve fornire informazioni quantitative sugli input non osservabili che sono significativi utilizzati nella valutazione del fair value. Un’entità non è tenuta a elaborare informazioni quantitative per uniformarsi alla presente disposizione informativa se, nel valutare il fair value, non elabora input non osservabili di carattere quantitativo (per esempio, quando un’entità utilizza prezzi tratti da operazioni precedenti o informazioni sulla determinazione del prezzo fornite da terzi senza apportare ulteriori rettifiche). Tuttavia, nel fornire tale informativa, un’entità non può ignorare gli input non osservabili di carattere quantitativo che sono significativi per la valutazione del fair value e di cui essa dispone in maniera ragionevole;

(e)

per valutazioni del fair value ricorrenti, classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair value, una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura, indicando separatamente i cambiamenti intervenuti nell’esercizio e attribuibili a:

(i)

utili o perdite totali rilevati nell’utile (perdita) di esercizio, e la relativa voce (o le voci) in cui tali utili o perdite sono stati rilevati;

(ii)

utili o perdite totali dell’esercizio rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo, e la relativa voce (o le voci) in cui tali utili o perdite sono stati rilevati;

(iii)

acquisti, vendite, emissioni ed estinzioni (ciascuna di tali tipologie di cambiamenti deve essere indicata separatamente);

(iv)

gli importi dei trasferimenti nel Livello 3 della gerarchia del fair value o fuori dallo stesso, le motivazioni di tali trasferimenti e i principi adottati dall’entità per stabilire quando si verificano i trasferimenti tra i livelli (vedere paragrafo 95). I trasferimenti nel Livello 3 devono essere indicati e discussi separatamente dai trasferimenti fuori dal Livello 3;

(f)

per le valutazioni del fair value ricorrenti classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair value, l’ammontare degli utili o delle perdite totali per l’esercizio di cui al punto (e)(i) incluso nell’utile (perdita) d’esercizio attribuibile al cambiamento intervenuto negli utili o nelle perdite non realizzati relativamente alle attività e passività possedute alla data di chiusura dell’esercizio, e la relativa voce (o le voci) in cui sono rilevati tali utili o perdite non realizzati;

(g)

per valutazioni del fair value ricorrenti e non ricorrenti classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair value, una descrizione dei processi di valutazione utilizzati dall’entità (incluso, per esempio, come l’entità definisce i propri criteri e le procedure di valutazione e come analizza i cambiamenti intervenuti nelle valutazioni del fair value tra i vari esercizi);

(h)

per valutazioni del fair value ricorrenti classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair value:

(i)

per tutte le valutazioni suddette, una descrizione narrativa della sensibilità della valutazione del fair value ai cambiamenti che intervengono negli input non osservabili, qualora un cambiamento di tali input, che determini un importo diverso, potrebbe comportare una valutazione del fair value notevolmente superiore o inferiore; se sono presenti interrelazioni tra tali input e altri input non osservabili utilizzati nella valutazione del fair value, un’entità deve anche fornire una descrizione di tali interrelazioni e del modo in cui esse potrebbero amplificare o attenuare l’effetto dei cambiamenti negli input non osservabili sulla valutazione del fair value. Per uniformarsi a tale disposizione informativa, la descrizione narrativa della sensibilità ai cambiamenti negli input non osservabili deve includere almeno quelli non osservabili indicati in conformità al punto (d);

(ii)

per le attività e le passività finanziarie, se il cambiamento di uno o più input non osservabili apportato per riflettere assunzioni alternative ragionevolmente possibili modificherebbe significativamente il fair value, un’entità deve indicare tale fatto e fornire informazioni sull’effetto di tali cambiamenti. L’entità deve indicare come è stato calcolato l’effetto di un cambiamento apportato per riflettere un’assunzione alternativa ragionevolmente possibile. A tale scopo, la rilevanza deve essere valutata facendo riferimento all’utile (perdita) d’esercizio e alle attività o passività totali o, nel caso in cui le variazioni del fair value siano rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo, al patrimonio netto complessivo;

(i)

per le valutazioni del fair value ricorrenti e non ricorrenti, se il massimo e miglior utilizzo di un’attività non finanziaria differisce dal suo utilizzo corrente, un’entità deve indicare tale fatto e il motivo per cui l’attività non finanziaria viene utilizzata in modo diverso dal suo massimo e miglior utilizzo.

94

Un’entità deve determinare le classi di attività e passività più appropriate in base a quanto di seguito riportato:

(a)

la natura, le caratteristiche e i rischi dell’attività o della passività; e

(b)

il livello della gerarchia del fair value entro il quale è classificata la valutazione del fair value.

Il numero di classi potrebbe essere maggiore per le valutazioni del fair value classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair value, perché tali valutazioni presentano un maggiore grado di incertezza e soggettività. La determinazione delle classi di attività e passività più appropriate per le quali devono essere fornite informazioni integrative sulle valutazioni del fair value richiede un giudizio soggettivo. Spesso, una classe di attività e di passività richiederà una maggiore disaggregazione delle voci esposte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Tuttavia, l’entità deve fornire informazioni sufficienti per consentire la riconciliazione con le voci esposte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Se un altro IFRS specifica la classe di un’attività o passività, e tale classe soddisfa i requisiti di cui al presente paragrafo, un’entità può utilizzare tale classe per fornire le informazioni integrative previste dal presente IFRS.

95

Un’entità deve indicare i principi adottati per stabilire quando si verificano i trasferimenti tra i livelli della gerarchia del fair value, secondo quanto stabilito dal paragrafo 93(c) ed (e)(iv), e deve costantemente attenersi a tali principi. I principi relativi ai tempi di rilevazione dei trasferimenti devono essere gli stessi per i trasferimenti tra i vari livelli. Esempi di principi per la determinazione della tempistica dei trasferimenti includono:

(a)

la data dell’evento o del cambiamento delle circostanze che ha determinato il trasferimento;

(b)

l’inizio dell’esercizio di riferimento;

(c)

la fine dell’esercizio di riferimento.

96

Se un’entità decide come politica contabile di utilizzare l’eccezione di cui al paragrafo 48, deve indicare tale fatto.

97

Per ciascuna classe di attività e passività non valutata al fair value nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, ma per la quale il fair value è indicato, un’entità deve fornire le informazioni richieste dal paragrafo 93(b), (d) e (i). Tuttavia, un’entità non è tenuta a fornire informazioni quantitative sugli input non osservabili significativi utilizzati nelle valutazioni del fair value classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair value secondo quanto richiesto dal paragrafo 93(d). Per tali attività e passività, un’entità non è tenuta a fornire le altre informazioni integrative richieste dal presente IFRS.

98

Nel caso di una passività valutata al fair value ed emessa con uno strumento di terzi per la mitigazione del rischio di credito non separabile, l’emittente deve indicare l’esistenza di tale strumento di mitigazione del rischio di credito e se esso si riflette nella valutazione del fair value della passività.

99

Un’entità deve presentare le informazioni quantitative richieste dal presente IFRS in formato tabellare, a meno che non sia più idoneo un formato diverso.

Appendice A

Definizione dei termini

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

mercato attivo

Un mercato in cui le operazioni relative all’attività o alla passività si verificano con una frequenza e con volumi sufficienti a fornire informazioni utili per la determinazione del prezzo su base continuativa.

metodo del costo

Una tecnica di valutazione che riflette l’importo che sarebbe attualmente richiesto per sostituire la capacità di servizio di un’attività (spesso indicato come costo di sostituzione corrente).

prezzo di entrata

Il prezzo pagato per acquisire un’attività o percepito per assumere una passività in un’operazione di scambio.

prezzo di chiusura

Il prezzo che sarebbe percepito per vendere un’attività o pagato per trasferire una passività.

flussi finanziari attesi

La media ponderata in base alle probabilità (ossia la media della distribuzione) dei possibili flussi finanziari futuri.

fair value (valore equo)

Il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione.

massimo e miglior utilizzo

L’utilizzo di un’attività non finanziaria da parte di operatori di mercato che massimizzerebbe il valore dell’attività o del gruppo di attività o passività (per esempio, un’attività aziendale) nell’ambito del quale l’attività sarebbe utilizzata.

metodo reddituale

Tecniche di valutazione che convertono importi futuri (per esempio, flussi finanziari oppure ricavi e costi) in un unico importo corrente (attualizzato). La misurazione del fair value è determinata sulla base del valore indicato dalle aspettative attuali del mercato rispetto a tali importi futuri.

input

Le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell’attività o della passività, incluse le assunzioni circa il rischio quali, ad esempio:

(a)

il rischio inerente a una particolare tecnica di valutazione utilizzata per misurare il fair value (come un modello per la determinazione del prezzo); e

(b)

il rischio inerente agli input della tecnica di valutazione.

Gli input possono essere osservabili o non osservabili.

Input di Livello 1

I prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche a cui l’entità può accedere alla data di valutazione.

Input di Livello 2

Input diversi dai prezzi quotati inclusi nel Livello 1, osservabili direttamente o indirettamente per l’attività o per la passività.

Input di Livello 3

Dati di input non osservabili per l’attività o per la passività.

metodo basato sulla valutazione di mercato

Una tecnica di valutazione che utilizza i prezzi e le altre informazioni rilevanti generati da operazioni di mercato riguardanti attività, passività o un gruppo di attività e passività (come un’attività aziendale), identiche o comparabili (ossia similari).

Input corroborati dal mercato

Input che derivano prevalentemente da dati di mercato osservabili o che sono da questi corroborati attraverso analisi di correlazione o altre tecniche.

operatori di mercato

Compratori e venditori sul mercato principale (o su quello più vantaggioso) dell’attività o della passività che presentano tutte le caratteristiche seguenti:

(a)

sono indipendenti l’uno dall’altro, ossia non sono parti correlate ai sensi dello IAS 24; è tuttavia possibile utilizzare il prezzo in un’operazione con parti correlate come dato di input di una misurazione del fair value se l’entità comprova che l’operazione è stata effettuata alle condizioni di mercato;

(b)

sono ben informati, poiché hanno una ragionevole conoscenza dell’attività o della passività e dell’operazione utilizzando tutte le informazioni disponibili, comprese quelle informazioni eventualmente ottenibili attraverso ordinarie attività di due diligence;

(c)

hanno la capacità di effettuare un’operazione relativa all’attività o alla passività;

(d)

sono disponibili a effettuare un’operazione relativa all’attività o alla passività, ossia sono motivati ma non forzati né costretti in altro modo a effettuarla.

mercato più vantaggioso

Il mercato che massimizza l’ammontare che si percepirebbe per la vendita dell’attività o che riduce al minimo l’ammontare che si pagherebbe per il trasferimento della passività, dopo aver considerato i costi dell’operazione e i costi di trasporto.

rischio di inadempimento

Il rischio che una entità non adempia a un’obbligazione. Il rischio di inadempimento include, tra l’altro, il rischio di credito dell’entità stessa.

Input osservabili

Input elaborati utilizzando dati di mercato, come le informazioni disponibili al pubblico su operazioni o fatti effettivi, e che riflettono le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell’attività o della passività.

regolare operazione

Una operazione che ipotizza una esposizione al mercato per un periodo antecedente la data di valutazione, tale da consentire quelle attività di marketing che sono usuali per operazioni transazioni riguardanti tali attività e passività; non è un’operazione forzata (per esempio, una liquidazione forzata o una vendita sottocosto).

mercato principale

Il mercato con il maggior volume e il massimo livello di attività per l’attività o per la passività.

premio per il rischio

Compenso richiesto da operatori di mercato avversi al rischio per tollerare l’incertezza inerente ai flussi finanziari di un’attività o di una passività. Definito anche come ‘rettifica per il rischio’.

costi dell’operazione

I costi per vendere un’attività o trasferire una passività nel mercato principale (o più vantaggioso) dell’attività o della passività, attribuibili direttamente alla dismissione dell’attività o al trasferimento della passività e che soddisfano entrambi i criteri seguenti:

(a)

sono direttamente collegati all’operazione e sono per essa essenziali;

(b)

non sarebbero stati sostenuti se l’entità non avesse deciso di vendere l’attività o di trasferire la passività (analoghi ai costi di vendita definiti nell’IFRS 5).

costi di trasporto

I costi da sostenere per trasportare un’attività dall’attuale ubicazione al mercato principale (o più vantaggioso).

base di determinazione del valore

Il livello al quale un’attività o una passività viene aggregata o disaggregata in un IFRS ai fini della rilevazione.

Input non osservabili

Input per i quali non sono disponibili informazioni di mercato e che sono elaborati utilizzando le migliori informazioni disponibili in merito a assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo dell’attività o della passività.

Appendice B

Guida operativa

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS. Descrive l’applicazione dei paragrafi 1–99 e ha la stessa autorità delle altri parti dell’IFRS.

B1

I giudizi applicati in circostanze di valutazione diverse possono differire. La presente appendice descrive i giudizi che potrebbero essere applicati quando un’entità valuta il fair value in circostanze di valutazione diverse.

IL METODO DELLA VALUTAZIONE DEL FAIR VALUE

B2

La valutazione del fair value ha l’obiettivo di stimare il prezzo a cui avrebbe luogo una regolare operazione per la vendita dell’attività o il trasferimento della passività tra gli operatori di mercato alla data di valutazione, alle condizioni di mercato correnti. Una valutazione del fair value richiede a un’entità di determinare:

(a)

la particolare attività o passività oggetto della valutazione (in linea con la propria base di determinazione del valore);

(b)

nel caso di un’attività non finanziaria, il presupposto di valutazione appropriato per la valutazione (in linea con il suo massimo e migliore utilizzo);

(c)

il mercato principale (o più vantaggioso) per l’attività o passività;

(d)

le tecniche di valutazione appropriate per la valutazione, considerando la disponibilità dei dati con cui elaborare input che rappresentano le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo dell’attività o della passività e il livello della gerarchia del fair value in cui sono classificati gli input.

PRESUPPOSTO DI VALUTAZIONE PER ATTIVITÀ NON FINANZIARIE (PARAGRAFI 31–33)

B3

Quando si valuta il fair value di un’attività non finanziaria utilizzata in combinazione con altre attività come un gruppo (come installata o altrimenti configurata per l’utilizzo), ovvero in combinazione con altre attività e passività (per esempio, un’attività aziendale), l’effetto del presupposto di valutazione dipende dalle circostanze. Per esempio:

(a)

il fair value dell’attività potrebbe essere uguale sia che l’attività sia utilizzata singolarmente, sia in combinazione con altre attività ovvero con altre attività e passività. Ciò potrebbe accadere se l’attività è un’attività aziendale che gli operatori di mercato continuerebbero a gestire. In tal caso, l’operazione implicherebbe la valutazione dell’attività aziendale nella sua interezza. L’utilizzo delle attività come un gruppo, in un’attività aziendale operante su base continuativa, genererebbe sinergie disponibili agli operatori di mercato (ossia sinergie tra gli operatori di mercato che, pertanto, inciderebbero sul fair value dell’attività singolarmente, in combinazione con altre attività o con altre attività e passività);

(b)

l’utilizzo di un’attività in combinazione con altre attività, ovvero con altre attività e passività, potrebbe essere incorporato nella valutazione del fair value rettificando il valore dell’attività utilizzata singolarmente. Ciò potrebbe accadere se l’attività è una macchina e la valutazione del fair value è determinata utilizzando un prezzo osservato per una macchina analoga (non installata o altrimenti configurata per l’utilizzo), rettificato sulla base dei costi di trasporto e di installazione, in modo che la valutazione del fair value rifletta le condizioni e l’ubicazione attuali della macchina (installata e configurata per l’utilizzo);

(c)

l’utilizzo di un’attività in combinazione con altre attività, ovvero con altre attività e passività, potrebbe essere incorporato nella valutazione del fair value attraverso le assunzioni adottate dagli operatori di mercato per valutare il fair value dell’attività. Per esempio, se l’attività è costituita da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione esclusive dell’attività, e gli operatori di mercato convertirebbero tali rimanenze in prodotti finiti, il fair value delle rimanenze presumerebbe che gli operatori di mercato abbiano acquisito o acquisirebbero qualsiasi macchinario specializzato necessario per convertire le rimanenze in prodotti finiti;

(d)

l’utilizzo di un’attività in combinazione con altre attività, ovvero con altre attività e passività, potrebbe essere incorporato nella tecnica di valutazione utilizzata per valutare il fair value dell’attività. Ciò potrebbe accadere quando si utilizza il metodo degli utili in eccesso per esercizi multipli per valutare il fair value di un’attività immateriale, perché la tecnica di valutazione considera espressamente il contributo di qualsiasi attività complementare, e delle passività correlate, nel gruppo in cui tale attività immateriale verrebbe utilizzata;

(e)

in alcune circostanze più specifiche, nel caso in cui un’entità utilizza un’attività nell’ambito di un gruppo di attività, nel ripartire il fair value del gruppo di attività tra le singole attività individuali, essa potrebbe determinare un ammontare dell’attività che sia prossimo al suo fair value. Ciò potrebbe verificarsi se la valutazione riguarda una proprietà immobiliare e il fair value della proprietà migliorata (ossia un gruppo di attività) viene attribuito alle sue componenti di attività (come il terreno e i miglioramenti).

IL FAIR VALUE AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE INIZIALE (PARAGRAFI 57–60)

B4

Nel determinare se il fair value al momento della rilevazione iniziale equivale al prezzo dell’operazione, un’entità deve prendere in considerazione i fattori specifici dell’operazione e dell’attività o della passività. Per esempio, il prezzo dell’operazione potrebbe non rappresentare il fair value di un’attività o di una passività al momento della rilevazione iniziale se si verifica una qualsiasi delle condizioni seguenti:

(a)

l’operazione è tra parti correlate, benché in un’operazione con parti correlate il prezzo possa essere utilizzato come input da inserire nella valutazione del fair value se l’entità comprova che l’operazione è stata effettuata alle condizioni di mercato;

(b)

l’operazione ha luogo sotto coercizione o il venditore è costretto ad accettare il prezzo dell’operazione. Per esempio, ciò potrebbe verificarsi se il venditore sta attraversando difficoltà finanziarie;

(c)

la base di determinazione del valore rappresentata dal prezzo dell’operazione differisce dalla base di determinazione del valore dell’attività o della passività valutata al fair value. Per esempio, ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui l’attività o la passività valutata al fair value rappresenta soltanto uno degli elementi dell’operazione (per esempio, di un’aggregazione aziendale), se l’operazione comprende diritti e privilegi non dichiarati valutati separatamente in conformità a un altro IFRS, oppure se il prezzo dell’operazione comprende i costi dell’operazione;

(d)

il mercato in cui l’operazione ha luogo è diverso dal mercato principale (o più vantaggioso). Per esempio, quei mercati potrebbero essere diversi se l’entità è un intermediario che effettua operazioni con clienti del mercato retail, ma il mercato principale (o più vantaggioso) per l’operazione di chiusura è il mercato a scambi diretti e assistiti.

TECNICHE DI VALUTAZIONE (PARAGRAFI 61–66)

Metodo della valutazione di mercato

B5

Il metodo basato sulla valutazione di mercato utilizza i prezzi e le altre informazioni rilevanti generati da operazioni di mercato riguardanti attività e passività identiche o comparabili (ossia similari), o un gruppo di attività e passività, come un’attività aziendale.

B6

Per esempio, le tecniche di valutazione coerenti con il metodo basato sulla valutazione di mercato spesso utilizzano multipli di mercato tratti da una serie di valori di mercato comparabili. I multipli di mercato potrebbero essere compresi in intervalli di valori con un multiplo diverso per ciascun valore comparabile. La scelta del multiplo corretto appartenente all’intervallo di valori richiede un giudizio che tenga conto di fattori qualitativi e quantitativi specifici della misurazione.

B7

Le tecniche di valutazione coerenti con il metodo basato sulla valutazione di mercato comprende la determinazione di prezzi a matrice. La determinazione di prezzi a matrice è una tecnica matematica utilizzata principalmente per valutare alcuni tipi di strumenti finanziari, come i titoli di debito, non basandosi esclusivamente sui prezzi quotati per i titoli specifici ma, piuttosto, basandosi sulla relazione tra quei titoli e altri titoli quotati di riferimento.

Metodo del costo

B8

Il metodo del costo riflette l’ammontare che sarebbe richiesto al momento per sostituire la capacità di servizio di un’attività (spesso indicato come costo di sostituzione corrente).

B9

Dalla prospettiva di un operatore di mercato nel ruolo di venditore, il prezzo che si percepirebbe per l’attività si basa sul costo che un operatore di mercato acquirente dovrebbe sostenere per acquisire o costruire un’attività sostitutiva di utilità comparabile, rettificata per tener conto del livello di obsolescenza. Ciò in quanto un operatore di mercato acquirente non sarebbe disposto a pagare, per un’attività, un importo maggiore di quello al quale potrebbe sostituire la capacità di servizio di tale attività. Per obsolescenza si intendono il deterioramento fisico, l’obsolescenza funzionale (tecnologica) e l’obsolescenza economica (esterna), con un’accezione più ampia rispetto al concetto di ammortamento utilizzato ai fini dell’esposizione in bilancio (un’allocazione al costo storico) o ai fini fiscali (utilizzando periodi di permanenza in servizio specifici). In molti casi, il metodo del costo di sostituzione corrente è utilizzato per valutare il fair value di attività materiali utilizzate in combinazione con altre attività, ovvero con altre attività e passività.

Metodo reddituale

B10

Il metodo reddituale converte importi futuri (per esempio, flussi finanziari o ricavi e costi) in un unico importo corrente (ossia attualizzato). Quando si utilizza il metodo reddituale, la valutazione del fair value riflette le attuali aspettative del mercato su tali importi futuri.

B11

A titolo esemplificativo, tali tecniche di valutazione comprendono:

(a)

tecniche del valore attuale (vedere paragrafi B12–B30);

(b)

modelli di misurazione del prezzo delle opzioni, quali la formula di Black-Scholes-Merton o il modello degli alberi binomiali, che incorporano tecniche di calcolo del valore attuale e riflettono sia il valore temporale, sia il valore intrinseco di un’opzione; e

(c)

il metodo degli utili in eccesso per esercizi multipli, utilizzato per valutare il fair value di alcune attività immateriali.

Tecniche del valore attuale

B12

I paragrafi B13–B30 descrivono l’utilizzo delle tecniche del valore attuale per la valutazione del fair value. I suddetti paragrafi analizzano la tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione e la tecnica del flusso finanziario atteso (valore attuale atteso). Essi non prescrivono l’utilizzo di una singola tecnica specifica per il calcolo del valore attuale, né limitano l’utilizzo delle tecniche del valore attuale alla valutazione del fair value soltanto a quelle trattate. La tecnica del valore attuale utilizzata per valutare il fair value dipende da fatti e circostanze specifici dell’attività o della passività da valutare (per esempio, se i prezzi per attività o passività comparabili possono essere osservati nel mercato) e dalla disponibilità di dati sufficienti.

Le componenti per la misurazione del valore attuale

B13

Il valore attuale (ossia un’applicazione del metodo reddituale) è uno strumento utilizzato per collegare gli importi futuri (per esempio, flussi finanziari o valori) a un importo attuale utilizzando un tasso di attualizzazione. La valutazione del fair value di un’attività o di una passività attraverso l’utilizzo di una tecnica del valore attuale incorpora, dal punto di vista degli operatori di mercato alla data di valutazione, tutti gli elementi seguenti:

(a)

una stima dei flussi finanziari futuri per l’attività o la passività da valutare;

(b)

le aspettative in merito alle possibili variazioni dell’ammontare e della tempistica dei flussi finanziari che rappresentano l’incertezza inerente ai flussi finanziari;

(c)

il valore temporale del denaro, rappresentato dal tasso applicato alle attività monetarie senza rischio con date di scadenza o durate che coincidono con il periodo coperto dai flussi finanziari e il cui detentore non ha incertezze in merito alla tempistica, né al rischio di inadempimento (ossia un tasso di interesse senza rischio);

(d)

il prezzo richiesto per tollerare l’incertezza inerente ai flussi finanziari (ossia il premio per il rischio);

(e)

altri fattori che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione secondo le circostanze;

(f)

per una passività, il rischio di inadempimento relativo a tale passività, incluso il rischio di credito dell’entità stessa (ossia del debitore).

Principi generali

B14

Le tecniche del valore attuale differiscono a seconda del modo in cui incorporano gli elementi di cui al paragrafo B13. Tuttavia, i seguenti principi generali disciplinano l’applicazione di qualsiasi tecnica del valore attuale utilizzata per valutare il fair value:

(a)

i flussi finanziari e i tassi di attualizzazione devono riflettere le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell’attività o della passività;

(b)

i flussi finanziari e i tassi di attualizzazione devono considerare soltanto i fattori attribuibili all’attività o alla passività da valutare;

(c)

onde evitare duplicazioni ovvero l’omissione degli effetti dei fattori di rischio, i tassi di attualizzazione devono riflettere assunzioni coerenti con quelle inerenti ai flussi finanziari. Per esempio, un tasso di attualizzazione che rifletta l’incertezza nelle previsioni di inadempimento future è appropriato se utilizza i flussi finanziari contrattuali di un finanziamento (ossia una tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione). Lo stesso tasso non deve essere considerato se si utilizzano i flussi finanziari attesi (ossia, ponderati in base alle probabilità e applicando una tecnica del valore attuale atteso) perché i flussi finanziari attesi già riflettono le ipotesi sull’incertezza riguardo a inadempimenti futuri; si deve invece utilizzare un tasso di attualizzazione commisurato al rischio inerente ai flussi finanziari attesi;

(d)

le assunzioni sui flussi finanziari e sui tassi di attualizzazione devono essere internamente coerenti. Per esempio, i flussi finanziari nominali, che comprendono l’effetto dell’inflazione, devono essere attualizzati a un tasso che includa l’effetto dell’inflazione. Il tasso di interesse nominale privo di rischio include l’effetto dell’inflazione. I flussi finanziari reali, che escludono l’effetto dell’inflazione, devono essere attualizzati a un tasso che escluda l’effetto dell’inflazione. Analogamente, i flussi finanziari al netto delle imposte devono essere attualizzati utilizzando un tasso di attualizzazione al netto delle imposte. I flussi finanziari al lordo delle imposte devono essere attualizzati a un tasso coerente con tali flussi finanziari.

(e)

I tassi di attualizzazione devono essere coerenti con i fattori economici sottostanti dell’unità monetaria in cui i flussi finanziari sono denominati.

Rischi e incertezze

B15

Le valutazioni del fair value che adottano le tecniche del valore attuale sono effettuate in condizioni di incertezza, poiché i flussi finanziari utilizzati sono importi stimati. In molti casi, l’ammontare e la tempistica dei flussi finanziari sono incerti. Persino gli importi stabiliti contrattualmente, come i pagamenti a fronte di un finanziamento, sono incerti se sussiste il rischio di inadempimento.

B16

Gli operatori di mercato generalmente richiedono un compenso (ossia un premio per il rischio) a fronte dell’incertezza che devono tollerare relativamente ai flussi finanziari di un’attività o di una passività. Una valutazione del fair value deve includere un premio per il rischio che rifletta l’importo che gli operatori di mercato richiederebbero a titolo di compenso per l’incertezza inerente ai flussi finanziari. Altrimenti, la misurazione non rappresenterebbe fedelmente il fair value. In alcuni casi, potrebbe risultare difficile determinare il premio per il rischio più appropriato. Tuttavia, da solo, il grado di difficoltà non è un motivo sufficiente per escludere un premio per il rischio.

B17

Le tecniche del valore attuale differiscono per il modo in cui vengono corrette in base al rischio e alla tipologia di flussi finanziari che utilizzano. Per esempio:

(a)

la tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione (vedere paragrafi B18–B22) utilizza un tasso di attualizzazione corretto per il rischio e i flussi finanziari stabili contrattualmente, promessi o altamente probabili;

(b)

il Metodo 1 della tecnica del valore attuale atteso (vedere paragrafo B25) utilizza dei flussi finanziari attesi corretti per il rischio e un tasso senza rischio;

(c)

il Metodo 2 della tecnica del valore attuale atteso (vedere paragrafo B26) utilizza flussi finanziari attesi non corretti per il rischio e un tasso di attualizzazione corretto in base al premio per il rischio richiesto dagli operatori di mercato. Tale tasso è diverso da quello utilizzato nella tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione.

Tecnica della rettifica del tasso di attualizzazione

B18

La tecnica della rettifica del tasso di attualizzazione utilizza un’unica serie di flussi finanziari appartenente all’intervallo degli importi stimati possibili, sia che si tratti di flussi finanziari stabiliti contrattualmente, promessi (come nel caso di un’obbligazione) o altamente probabili. In tutti i casi, tali flussi finanziari sono condizionati al verificarsi o meno di eventi specifici (per esempio, i flussi finanziari stabiliti contrattualmente o promessi relativi a una obbligazione sono condizionati al fatto che il debitore non risulti inadempiente). Il tasso di attualizzazione utilizzato nella tecnica della rettifica del tasso di attualizzazione deriva dai rendimenti osservati per attività o passività comparabili negoziate sul mercato. Di conseguenza, i flussi finanziari stabiliti contrattualmente, promessi o altamente probabili sono attualizzati a un tasso di mercato osservato o stimato per tali flussi finanziari condizionati (ossia in base a un rendimento di mercato).

B19

La tecnica della rettifica del tasso di attualizzazione richiede un’analisi dei dati di mercato per attività o passività comparabili). La comparabilità viene stabilita considerando la natura dei flussi finanziari (per esempio, se i flussi finanziari sono stabiliti contrattualmente o meno e se è probabile che essi rispondano in modo analogo a cambiamenti delle condizioni economiche), in aggiunta ad altri fattori (per esempio, il merito creditizio, le garanzie reali, la durata, eventuali clausole restrittive e la liquidità). In alternativa, se una singola attività o passività comparabile non riflette adeguatamente il rischio inerente ai flussi finanziari dell’attività o della passività da valutare, può essere possibile derivare un tasso di attualizzazione utilizzando dati per diverse attività o passività comparabili in combinazione con la curva dei rendimenti senza rischio (ossia utilizzando un approccio “a blocchi”).

B20

Per illustrare l’approccio “a blocchi”, si supponga che l’Attività A sia rappresentata da un diritto contrattuale a percepire CU800 (1) in un anno (questo significa che non vi è incertezza sui tempi). È presente un mercato regolamentato per attività comparabili e sono disponibili informazioni su tali attività, incluse quelle relative ai prezzi. Di tali attività comparabili:

(a)

l’Attività B è un diritto contrattuale a percepire CU1.200 in un anno e ha un prezzo di mercato di CU1.083. Pertanto, il rendimento implicito annualizzato (ossia il rendimento di mercato in un anno) è del 10,8 per cento [(CU1.200/CU1.083) - 1];

(b)

l’Attività C è un diritto contrattuale a percepire CU700 tra due anni e ha un prezzo di mercato di CU566. Pertanto, il rendimento implicito annualizzato (ossia il rendimento di mercato a due anni) è dell’11,2 per cento [(CU700/CU566)^0,5 – 1];

(c)

Le tre attività sono comparabili per quanto riguarda gli aspetti di rischio (ossia dispersione di possibili guadagni e crediti).

B21

In base alla tempistica dei pagamenti contrattuali da percepire per l’Attività A relativamente alla tempistica per l’Attività B e l’Attività C (ossia un anno per l’Attività B e due anni per l’Attività C), l’Attività B è considerata più comparabile all’Attività A. Utilizzando il pagamento contrattuale da percepire per l’Attività A (CU800) e il tasso di mercato a un anno derivato dall’Attività B (10,8 per cento), il fair value dell’Attività A è di CU722 (CU800/1,108). In alternativa, in assenza di informazioni di mercato disponibili per l’Attività B, il rendimento di mercato a un anno potrebbe essere derivato dall’Attività C utilizzando l’approccio “a blocchi”. In tal caso, il tasso di mercato a due anni indicato dall’Attività C (11,2 per cento) sarebbe ricondotto a un tasso di mercato a un anno utilizzando la struttura dei tassi a termine della curva dei rendimenti senza rischio. Potrebbero essere necessarie ulteriori informazioni e analisi per stabilire se il premio per il rischio per le attività a un anno e a due anni sono uguali. Se si stabilisce che il premio per il rischio per le attività a un anno e a due anni non sono uguali, il rendimento di mercato a due anni dovrà essere ulteriormente corretto.

B22

Quando la tecnica della rettifica del tasso di attualizzazione è applicata a incassi o a pagamenti predeterminati, la rettifica relativa al rischio inerente ai flussi finanziari dell’attività o della passività da valutare è inclusa nel tasso di attualizzazione. In alcune applicazioni della tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione a flussi finanziari che non siano incassi o pagamenti predeterminati, può rendersi necessario apportare una rettifica ai flussi finanziari al fine di ottenere una comparabilità con l’attività o la passività osservata da cui è stato derivato il tasso di attualizzazione.

Tecnica del valore attuale atteso

B23

La tecnica del valore attuale atteso utilizza come punto di partenza una serie di flussi finanziari che rappresenta la media ponderata in base alle probabilità di tutti i possibili flussi finanziari futuri (ossia, i flussi finanziari attesi). La stima risultante è identica al valore atteso che, in termini statistici, è la media ponderata dei possibili valori, ponderati in base alle probabilità, di una variabile casuale discreta. Poiché tutti i possibili flussi finanziari sono ponderati in base alle probabilità, il flusso finanziario atteso risultante non è condizionato al verificarsi di eventi specifici (a differenza dei flussi finanziari utilizzati nella tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione).

B24

Nell’assumere una decisione di investimento, gli operatori di mercato avversi al rischio valuterebbero il rischio che i flussi finanziari effettivi possano differire dai flussi finanziari attesi. La teoria delle scelte di portafoglio distingue tra due tipi di rischio:

(a)

rischio non sistemico o idiosincratico (diversificabile), ovvero il rischio specifico di una particolare attività o passività;

(b)

rischio sistemico (non diversificabile), ovvero il rischio comune condiviso da un’attività o da una passività con gli altri elementi di un portafoglio diversificato.

La teoria delle scelte di portafoglio sostiene che, in un mercato in equilibrio, gli operatori di mercato saranno compensati soltanto per l’assunzione del rischio sistemico relativo ai flussi finanziari. (In mercati inefficienti, ovvero non in equilibrio, potrebbero essere disponibili altre forme di rendimento o compenso.)

B25

Il Metodo 1 della tecnica del valore attuale atteso rettifica i flussi finanziari attesi di un’attività per tener conto del rischio sistemico (ossia di mercato) sottraendo un premio per il rischio in disponibilità liquide (ossia i flussi finanziari attesi corretti per il rischio). Tali flussi finanziari attesi corretti per il rischio rappresentano l’equivalente di un flusso finanziario certo, attualizzato a un tasso di interesse senza rischio. Per equivalente di un flusso finanziario certo si intende un flusso finanziario atteso (come definito) corretto per il rischio, in modo che per un operatore di mercato sia indifferente negoziare un flusso finanziario certo per un flusso finanziario atteso. Per esempio, se un operatore di mercato intendeva negoziare un flusso finanziario atteso di CU1.200 per un flusso finanziario certo di CU1.000, CU1.000 è l’equivalente di un flusso finanziario certo di CU1.200 (ossia CU200 rappresenterebbe il premio per il rischio in disponibilità liquide). In tal caso, l’operatore di mercato non avrebbe preferenze in merito all’attività posseduta.

B26

Per contro, il Metodo 2 della tecnica del valore attuale atteso apporta una rettifica per il rischio sistemico (di mercato) applicando un premio per il rischio al tasso di interesse senza rischio. Di conseguenza, i flussi finanziari attesi sono attualizzati a un tasso corrispondente a un tasso atteso associato ai flussi finanziari ponderati per le probabilità (ossia un rendimento atteso). I modelli utilizzati per la determinazione del prezzo delle attività rischiose, come il Capital Asset Pricing Model, possono essere utilizzati per stimare il rendimento atteso. Poiché il tasso di attualizzazione utilizzato nella tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione è un rendimento relativo a flussi finanziari condizionati, è probabile che sia superiore al tasso di attualizzazione utilizzato nel Metodo 2 della tecnica del valore attuale atteso, che è un rendimento atteso relativo a flussi finanziari attesi o ponderati per le probabilità.

B27

Per illustrare i Metodi 1 e 2, si ipotizzi che un’attività abbia flussi finanziari attesi di CU780 in un anno determinati sulla base dei flussi finanziari possibili e delle probabilità sotto indicate. Il tasso di interesse senza rischio applicabile a flussi finanziari con orizzonte temporale di un anno è il 5 per cento, e il premio per il rischio sistemico per un’attività con lo stesso profilo di rischio è del 3 per cento.

Flussi finanziari possibili

Probabilità

Flussi finanziari ponderati per le probabilità

CU500

15 %

XCU75

CU 800

60 %

CU480

CU900

25 %

CU225

Flussi finanziari attesi

 

CU780

B28

In questa semplice rappresentazione, i flussi finanziari attesi (CU780) rappresentano la media dei tre risultati possibili ponderati in base alle probabilità. In situazioni più realistiche, potrebbero esservi molti risultati possibili. Tuttavia, per applicare la tecnica del valore attuale atteso, non è sempre necessario considerare le distribuzioni di tutti i flussi finanziari possibili utilizzando modelli e tecniche complessi. Piuttosto, potrebbe essere possibile sviluppare un numero limitato di scenari e probabilità discreti che riescano a catturare la serie di tutti i flussi finanziari possibili. Per esempio, un’entità potrebbe utilizzare flussi finanziari realizzati per un certo periodo storico rilevante, rettificati per tener conto dei cambiamenti nelle circostanze intervenute successivamente (per esempio, cambiamenti di fattori esterni, incluse le condizioni economiche o di mercato, tendenze di settore e concorrenza, nonché cambiamenti di fattori interni che interessano più specificamente l’entità), prendendo in considerazione le ipotesi degli operatori di mercato.

B29

In teoria, il valore attuale [ossia il fair value] dei flussi finanziari dell’attività dovrebbe essere uguale, sia che lo si determini con il Metodo 1 o con il Metodo 2, come evidenziato di seguito:

(a)

utilizzando il Metodo 1, i flussi finanziari attesi sono corretti per il rischio sistemico (di mercato). In assenza di dati di mercato che indichino direttamente l’ammontare della rettifica per il rischio, si potrebbe derivare tale rettifica da un modello di determinazione del prezzo di un’attività utilizzando il concetto di equivalenza di un flusso finanziario certo. Per esempio, la rettifica per il rischio (ossia il premio per il rischio in disponibilità liquide di CU22) potrebbe essere determinata utilizzando il premio per il rischio sistemico del 3 per cento (CU780 – [CU780 × (1,05/1,08)]), risultante in flussi finanziari attesi corretti per il rischio di CU758 (CU780 – CU22). CU758 è l’equivalente del flusso finanziario certo di CU780 ed è attualizzato al tasso di interesse senza rischio (5 per cento). Il valore attuale (ossia il fair value dell’attività è CU722 (CU758/1,05);

(b)

utilizzando il Metodo 2, i flussi finanziari attesi non sono corretti per il rischio sistemico (di mercato). Piuttosto, la correzione per tale rischio è incorporata nel tasso di attualizzazione. Pertanto, i flussi finanziari attesi sono attualizzati a un rendimento atteso dell’8 per cento (ossia il tasso di interesse senza rischio del 5 per cento più il premio per il rischio sistemico del 3 per cento). Il valore attuale (ossia il fair value) dell’attività è di CU722 (CU780/1,08).

B30

Quando, per misurare il fair value, si applica una tecnica del valore attuale atteso, è possibile utilizzare il Metodo 1 o il Metodo 2. La scelta del Metodo 1 o del Metodo 2 dipende dai fatti e dalle circostanze specifiche dell’attività o della passività da valutare, nella misura in cui siano disponibili dati sufficienti e i giudizi applicati.

APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DEL VALORE ATTUALE A PASSIVITÀ E A STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE DI UN’ENTITÀ NON POSSEDUTI DA TERZI COME ATTIVITÀ (PARAGRAFI 40 E 41)

B31

Quando utilizza la tecnica del valore attuale per misurare il fair value di una passività non posseduta da un terzo come attività (per esempio, una passività per smantellamenti), un’entità deve, tra l’altro, stimare i deflussi finanziari futuri che gli operatori di mercato prevedrebbero di sostenere nell’adempiere all’obbligazione. Tali deflussi finanziari futuri devono includere le aspettative degli operatori di mercato relativamente ai costi necessari per adempiere all’obbligazione e il compenso che un operatore di mercato richiederebbe per assumere l’obbligazione. Tale compenso comprende la remunerazione che un operatore di mercato richiederebbe per:

(a)

intraprendere l’attività (ossia il valore dell’adempimento all’obbligazione per esempio utilizzando risorse che potrebbero essere utilizzate per altre attività); e

(b)

assumere il rischio associato all’obbligazione (ossia un premio per il rischio che rifletta il rischio che i deflussi finanziari effettivi potrebbero differire dai deflussi finanziari attesi; vedere paragrafo B33).

B32

Per esempio, una passività non finanziaria non contiene un rendimento contrattuale e, per tale passività, non esiste un rendimento di mercato osservabile. In alcuni casi, non sarà possibile distinguere le componenti della remunerazione richiesta dagli operatori di mercato (per esempio, quando utilizzano il prezzo che un appaltatore terzo applicherebbe su una base tariffaria prefissata). In altri casi, un’entità deve stimare tali componenti separatamente (per esempio, quando si utilizza il prezzo che un terzo appaltatore praticherebbe garantendosi un margine aggiuntivo rispetto al costo, poiché in tal caso esso non sosterrebbe il rischio di future variazioni dei costi).

B33

Nella misurazione del fair value di una passività oppure di uno strumento rappresentativo di capitale dell’entità non posseduto da un terzo come attività, un’entità può includere un premio per il rischio in uno dei seguenti modi:

(a)

rettificando i flussi finanziari (ossia come aumento nell’ammontare dei deflussi finanziari); o

(b)

rettificando il tasso utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri ai rispettivi valori attuali (ossia come riduzione del tasso di attualizzazione).

Un’entità deve assicurarsi di evitare duplicazioni o l’omissione di correzioni per il rischio. Per esempio, se i flussi finanziari stimati vengono aumentati per considerare il compenso per l’assunzione del rischio associato all’obbligazione, il tasso di attualizzazione non deve essere rettificato per riflettere tale rischio.

INPUT DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE (PARAGRAFI 67–71)

B34

Tra gli esempi di mercati in cui gli input potrebbero essere osservabili per alcune attività e passività (per esempio, strumenti finanziari) si includono:

(a)

i mercati dei valori mobiliari. In un mercato dei valori mobiliari, i prezzi di chiusura sono prontamente disponibili e generalmente rappresentativi del fair value. Un esempio di tale mercato è la Borsa Valori di Londra (London Stock Exchange);

(b)

i mercati a scambi diretti e assistiti. Su tali mercati le negoziazioni si svolgono tra gli intermediari finanziari (dealer - che acquistano o vendono per proprio conto), fornendo così liquidità attraverso l’utilizzo del proprio capitale per tenere in magazzino determinate quantità degli elementi per i quali assicurano l’esistenza di un mercato. Tipicamente, i prezzi denaro e lettera (che rappresentano, rispettivamente, il prezzo al quale l’intermediario intende acquistare e il prezzo al quale l’intermediario è disposto a vendere) sono più prontamente disponibili dei prezzi di chiusura. I mercati over-the-counter (i cui prezzi sono pubblici) sono mercati a scambi diretti e assistiti. Esistono mercati a scambi diretti e assistiti anche per altre attività e passività, inclusi alcuni strumenti finanziari, merci e attività fisiche (per esempio, macchinari di seconda mano);

(c)

mercati a scambi intermediati. In un mercato a scambi intermediati, i broker mettono in contatto acquirenti e compratori ma non possono negoziare per conto proprio. In altri termini, i broker non utilizzano capitale proprio per tenere in magazzino quantità degli elementi per i quali devono assicurare la presenza di un mercato. Il broker conosce i prezzi offerti e richiesti dalle rispettive parti, ma generalmente le parti non conoscono i prezzi delle controparti. Talvolta sono disponibili i prezzi delle operazioni concluse. I mercati a scambi intermediati includono le piattaforme elettroniche di negoziazione, sulle quali vengono associati gli ordini di acquisto e di vendita, e i mercati immobiliari commerciali e residenziali;

(d)

mercati a scambi diretti e autonomi. In un mercato a scambi diretti e autonomi, le operazioni, le emissioni e le rivendite sono negoziate autonomamente, senza intermediari. È possibile rendere pubbliche poche informazioni su tali operazioni.

GERARCHIA DEL FAIR VALUE (PARAGRAFI 72–90)

Input di Livello 2 (paragrafi 81-85)

B35

Esempi di input di Livello 2 per particolari attività e passività includono:

(a)

un interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile basato sul tasso swap LIBOR (London Interbank Offered Rate). Un input di Livello 2 sarebbe il tasso LIBOR se tale tasso è osservabile a intervalli normalmente quotati per l’intera durata dello swap;

(b)

un interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile basato su una curva dei rendimenti denominata in una valuta estera. Un input di Livello 2 sarebbe il tasso swap basato su una curva dei rendimenti denominata in una valuta estera osservabile a intervalli normalmente quotati per l’intera durata dello swap. Ciò si verifica se la durata dello swap è di 10 anni e tale tasso è osservabile a intervalli normalmente quotati per un periodo di 9 anni, a condizione che qualsiasi ragionevole estrapolazione della curva dei rendimenti per il decimo anno non sia significativa per la misurazione del fair value dello swap nella sua interezza;

(c)

un interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile basato sul tasso applicato alla clientela primaria da una banca specifica. Un input di Livello 2 sarebbe il tasso applicato alla clientela primaria da parte di una banca, derivato tramite estrapolazione se i valori estrapolati sono supportati da dati di mercato osservabili, per esempio, attraverso una correlazione con un tasso di interesse osservabile per l’intera durata dello swap;

(d)

opzione con scadenza di 3 anni su azioni negoziate in una borsa valori. Un input di Livello 2 sarebbe la volatilità implicita delle azioni derivata attraverso una estrapolazione fino all’anno 3 se sussistono entrambe le condizioni seguenti:

(i)

sono osservabili prezzi per le opzioni su azioni con scadenza a uno e a due anni;

(ii)

la volatilità implicita estrapolata di un’opzione con scadenza a tre anni è supportata da dati di mercato osservabili per l’intera durata dell’opzione.

In tal caso, la volatilità implicita potrebbe essere derivata attraverso una estrapolazione dalla volatilità implicita delle opzioni sulle azioni con scadenza a uno e due anni e supportata dalla volatilità implicita delle opzioni con scadenza a tre anni su azioni dell’entità comparabili, a condizione che venga stabilita una correlazione con le volatilità implicite con scadenza a uno e due anni;

(e)

contratto di concessione di licenza. Per un contratto di concessione di licenza acquisito in un’aggregazione aziendale e di recente negoziato con una parte non correlata dall’entità acquisita (una delle parti del contratto di concessione di licenza), un input di Livello 2 sarebbe la percentuale della royalty stabilita nel contratto con la parte non correlata all’inizio dell’accordo;

(f)

rimanenze di prodotti finiti presso un punto vendita al dettaglio. Per quanto riguarda le rimanenze di prodotti fini acquisiti in un’aggregazione aziendale, un input di Livello 2 sarebbe un prezzo praticato a clienti in un mercato al dettaglio o un prezzo praticato ai commercianti al dettaglio in un mercato all’ingrosso, rettificato per riflettere le differenze tra la condizione e la localizzazione dell’elemento delle rimanenze e gli elementi delle rimanenze comparabili (ossia similari), in modo che la misurazione del fair value rifletta il prezzo che si percepirebbe in un’operazione per la vendita delle rimanenze a un altro dettagliante che completerebbe gli sforzi di vendita necessari. Concettualmente, la valutazione del fair value sarebbe la stessa, sia che le rettifiche vengano apportate a un prezzo al dettaglio (verso il basso), sia a un prezzo all’ingrosso (verso l’alto). Generalmente, per la valutazione del fair value deve essere utilizzato il prezzo che richiede la quantità minima di rettifiche soggettive.

(g)

un edificio posseduto e utilizzato. Un input di Livello 2 sarebbe il prezzo per metro quadro dell’edificio (un multiplo di valutazione) derivato da dati di mercato osservabili, per esempio, multipli derivati dai prezzi praticati in operazioni osservate che interessano edifici comparabili (ossia similari) in località similari;

(h)

Unità generatrice di flussi finanziari. Un input di livello 2 sarebbe un multiplo di valutazione (per esempio, un multiplo degli utili o dei ricavi o una misura di rendimento analoga) derivato da dati di mercato osservabili (per esempio, multipli derivati da prezzi in operazioni osservate che interessano attività aziendali comparabili (ossia similari), prendendo in considerazione fattori operativi, di mercato, finanziari e non finanziari.

Input di Livello 3 (paragrafi 86-90)

B36

Esempi di input di Livello 3 per particolari attività e passività includono:

(a)

swap su valute a lungo termine. Un input di Livello 3 sarebbe un tasso di interesse in una valuta specifica che non è osservabile e non può essere supportata da dati di mercato osservabili a intervalli normalmente quotati, o in altro modo, per l’intera durata del contratto di swap su valute. I tassi di interesse in uno swap su valute sono i tassi swap calcolati in base alle curve dei rendimenti dei rispettivi paesi.

(b)

opzione con scadenza di 3 anni su azioni negoziate in una borsa valori. Un input di Livello 3 sarebbe la volatilità storica, ossia la volatilità delle azioni derivata dai prezzi storici delle azioni. Generalmente, la volatilità storica non rappresenta le aspettative correnti degli operatori di mercato sulla volatilità futura, anche se è l’unica informazione disponibile per determinare il prezzo di un’opzione.

(c)

Interest rate swap. Un input di Livello 3 sarebbe una rettifica di un prezzo consensuale medio di mercato (non vincolante) per lo swap sviluppato utilizzando dati non direttamente osservabili e che non possono essere altrimenti supportati da dati di mercato osservabili.

(d)

Passività per smantellamento assunta in un’aggregazione aziendale. Un input di Livello 3 sarebbe una stima corrente utilizzando i dati propri dell’entità relativi ai deflussi finanziari da corrispondere per adempiere all’obbligazione (incluse le aspettative degli operatori di mercato in merito ai costi di adempimento dell’obbligazione e al compenso che un operatore di mercato richiederebbe per assumere l’obbligazione di smantellare l’attività) qualora non vi siano informazioni ragionevolmente disponibili che indichino che gli operatori di mercato adotterebbero ipotesi diverse. Tale input di Livello 3 sarebbe utilizzato in una tecnica del valore attuale in combinazione con altri dati, per esempio un tasso di interesse corrente senza rischio o un tasso senza rischio corretto per il merito creditizio, se l’impatto del merito di credito dell’entità sul fair value della passività si riflette nel tasso di attualizzazione piuttosto che nella stima dei deflussi finanziari futuri.

(e)

Unità generatrice di flussi finanziari. Un input di Livello 3 sarebbe una previsione finanziaria (per esempio, dei flussi finanziari o dell’utile (perdita) di esercizio) sviluppata utilizzando i dati propri dell’entità in mancanza di informazioni ragionevolmente disponibili che indichino che gli operatori di mercato adotterebbero ipotesi diverse.

VALUTAZIONE DEL FAIR VALUE NEI CASI IN CUI I VOLUMI O I LIVELLI DI ATTIVITÀ DI UNA ATTIVITÀ O DI UNA PASSIVITÀ SI SONO NOTEVOLMENTE RIDOTTI

B37

Il fair value di un’attività o di una passività potrebbe essere influenzato da una riduzione significativa dei volumi o del livello di attività rispetto alla loro normale attività di mercato (oppure a quella di attività o passività similari). Per stabilire se, in base alle evidenze disponibili, si sia verificata una riduzione significativa dei volumi o dei livelli di attività relativamente a tali attività o passività, un’entità deve valutare l’importanza e la rilevanza di fattori quali:

(a)

presenza di un numero esiguo di operazioni concluse di recente;

(b)

le quotazioni dei prezzi non sono elaborate utilizzando le informazioni correnti;

(c)

le quotazioni dei prezzi variano in misura consistente nel tempo o tra i diversi “market-maker” (per esempio, in alcuni mercato a scambi intermediati);

(d)

è dimostrabile che gli indici che in precedenza erano altamente correlati ai fair value (valori equi) dell’attività o della passività sono ora non più correlati in base alle recenti indicazioni di fair value di quell’attività o passività;

(e)

presenza di un incremento significativo dei premi impliciti per il rischio di liquidità, dei rendimenti o degli indicatori di performance (come i tassi di insolvenza o la gravità delle perdite) delle operazioni osservate o dei prezzi quotati rispetto alla stima dell’entità in merito ai flussi finanziari attesi, considerando tutti i dati di mercato disponibili sui rischi dl credito e sugli altri rischi di insolvenza dell’attività o della passività;

(f)

presenza di un ampio scarto denaro-lettera (bid-ask spread) o di un aumento significativo dello stesso;

(g)

un significativo ridimensionamento del livello delle attività del mercato, o addirittura una totale assenza di operatività, per nuove emissioni (ossia un mercato primario) dell’attività o della passività, ovvero di attività o passività similari;

(h)

scarsità di informazioni pubbliche disponibili (per esempio, nel caso di operazioni che hanno luogo in un mercati a scambi diretti e autonomi).

B38

Se una entità stabilisce che si è verificata una riduzione significativa del volume o del livello di operatività dell’attività o della passività in relazione alla normale operatività del mercato per quell’attività o passività (oppure per attività o passività similari), è necessario analizzare ulteriormente le operazioni o i prezzi quotati. Una riduzione del volume o del livello di operatività di per sé può non essere indicativa del fatto che un prezzo di un’operazione o un prezzo quotato non siano rappresentativi del fair value, né del fatto che un’operazione in quel mercato non sia regolare. Tuttavia, se un’entità stabilisce che un prezzo di un’operazione o un prezzo quotato non rappresenta il fair value (per esempio, possono esservi operazioni che non sono regolari), sarà necessaria una rettifica delle operazioni, ovvero dei prezzi quotati, se l’entità utilizza tali prezzi come base per la valutazione del fair value, e tale rettifica può essere significativa per la valutazione del fair value nella sua interezza. Le rettifiche possono essere necessarie anche in altre circostanze (per esempio, quando un prezzo per un’attività similare necessita di una rettifica significativa per essere comparabile all’attività da valutare o quando il prezzo è obsoleto).

B39

Il presente IFRS non prescrive una metodologia per apportare rettifiche significative a prezzi di operazioni o prezzi quotati. Vedere i paragrafi 61–66 e B5–B11 per una discussione sull’utilizzo delle tecniche di valutazione del fair value. Indipendentemente dalla tecnica di valutazione utilizzata, un’entità deve applicare le correzioni per il rischio più appropriate, incluso un premio per il rischio che rifletta l’importo che gli operatori di mercato richiederebbero a titolo di compenso per l’incertezza inerente ai flussi finanziari di un’attività o passività (vedere paragrafo B17). Altrimenti, la valutazione non rappresenterebbe fedelmente il fair value. In alcuni casi, può risultare difficile determinare una correzione per il rischio appropriata. Tuttavia, il grado di difficoltà di per sé non è un motivo sufficiente per escludere una correzione per il rischio. La correzione per il rischio deve riflettere una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione, alle condizioni di mercato correnti.

B40

Se si è verificata una riduzione significativa del volume o del livello di operatività dell’attività o della passività, può essere opportuno cambiare la tecnica di valutazione o utilizzare più tecniche di valutazione (per esempio, l’utilizzo congiunto del metodo della valutazione di mercato e della tecnica del valore attuale). Nel valutare le indicazioni del fair value risultanti dall’utilizzo di più tecniche di valutazione, un’entità deve considerare la ragionevolezza dell’intervallo di valori relativi alle valutazioni del fair value. La finalità è di determinare il punto più rappresentativo del fair value all’interno dell’intervallo di valori, alle condizioni di mercato correnti. Un intervallo molto ampio di valori relativi alle misurazioni del fair value può denotare la necessità di ulteriori analisi.

B41

La finalità di una valutazione del fair value resta la stessa anche in presenza di una riduzione significativa dei volumi o del livello di operatività di un’attività o di una passività. Il fair value è il prezzo che si percepirebbe dalla vendita di un’attività o si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione (ossia non in una liquidazione forzosa o una vendita sottocosto) tra operatori di mercato alla data di valutazione alle condizioni di mercato correnti.

B42

La stima del prezzo al quale gli operatori di mercato sarebbero disposti a effettuare un’operazione alla data di valutazione, nelle condizioni di mercato correnti, se si è verificata una riduzione significativa dei volumi o del livello di operatività dell’attività o della passività, dipende dai fatti e dalle circostanze alla data di valutazione e richiede un giudizio. L’intenzione di un’entità di detenere l’attività oppure di estinguere o altrimenti adempiere alla passività non è rilevante ai fini della valutazione del fair value, poiché il fair value è una valutazione basata su dati di mercato, non una valutazione specifica dell’entità.

Identificazione di operazioni non regolari

B43

È più difficile determinare se un’operazione è regolare (o non regolare) se si è verificata una riduzione significativa dei volumi o del livello di operatività dell’attività o della passività relativamente alla normale attività del mercato per quell’attività o passività (oppure per attività o passività similari). In tali circostanze, non è opportuno concludere che tutte le operazioni effettuate in quel mercato non sono regolari (ossia sono liquidazioni forzose o vendite sottocosto). Le circostanze che possono indicare che un’operazione non è regolare possono essere:

(a)

l’assenza di un’adeguata esposizione al mercato per un periodo antecedente alla data di valutazione, tale da consentire quelle attività di marketing che sono d’uso e consuetudine per operazioni riguardanti tali attività e passività, alle condizioni di mercato correnti;

(b)

nonostante la presenza di un periodo di attività di marketing che sono d’uso e consuetudine, il venditore ha commercializzato l’attività o la passività a un unico operatore di mercato;

(c)

il venditore è in bancarotta o amministrazione controllata, o vi si sta approssimando (ossia, il venditore è insolvente);

(d)

al venditore ha dovuto vendere per soddisfare requisiti normativi o legislativi (ossia, il venditore è stato costretto);

(e)

il prezzo dell’operazione è significativamente diverso da quello di altre operazioni recenti per la stessa attività o passività, o per un’attività o passività similare.

L’entità deve valutare tutte le circostanze per determinare se, in base alle evidenze disponibili, l’operazione è regolare.

B44

Nel valutare il fair value o nello stimare i premi per il rischio di mercato, un’entità deve considerare tutti i fattori seguenti:

(a)

se l’evidenza indica che un’operazione non è regolare l’entità deve attribuire un peso irrilevante [rispetto ad altri indicatori del fair value], se non addirittura nullo, al prezzo dell’operazione;

(b)

se l’evidenza indica che un’operazione è regolare, un’entità deve prendere in considerazione il prezzo dell’operazione. L’entità del peso attribuito al prezzo dell’operazione rispetto ad altre indicazioni del fair value dipenderà dai fatti e dalle circostanze seguenti:

(i)

il volume dell’operazione;

(ii)

la comparabilità dell’operazione con l’attività o passività da valutare;

(iii)

la prossimità dell’operazione alla data di valutare;

(c)

se un’entità non dispone di informazioni sufficienti per definire se un’operazione è regolare, deve prendere in considerazione il prezzo dell’operazione. Tuttavia, il prezzo dell’operazione può non rappresentare il fair value [ossia, il prezzo dell’operazione non è necessariamente l’unico criterio, né il più importante, per la valutazione del fair value o per la stima dei premi per il rischio di mercato]. Se un’entità non dispone di informazioni sufficienti per stabilire se particolari operazioni sono regolari, deve attribuire un peso minore a tali operazioni rispetto ad altre operazioni palesemente regolari.

Un’entità non deve effettuare ricerche approfondite per stabilire se un’operazione è regolare, ma non deve neanche ignorare le informazioni ragionevolmente disponibili. Quando un’entità è una delle parti di un’operazione, si presume che disponga di informazioni sufficienti per stabilire se l’operazione è regolare.

Utilizzo di prezzi quotati forniti da terzi

B45

Il presente IFRS non preclude l’utilizzo di prezzi quotati forniti da terzi, come i servizi di determinazione dei prezzi o i broker, se un’entità ha stabilito che i prezzi quotati forniti da tali terzi sono determinati in conformità al presente IFRS.

B46

Qualora si sia verificata una riduzione significativa dei volumi o del livello di operatività dell’attività o della passività, un’entità deve valutare se i prezzi quotati forniti da terzi sono stati determinati utilizzando informazioni correnti che riflettano regolari operazioni di mercato o una tecnica di valutazione che rifletta le ipotesi degli operatori di mercato (incluse le ipotesi sui rischi). Nell’attribuzione di un peso a un prezzo quotato come input per la valutazione del fair value, un’entità ripone un’importanza minore [rispetto ad altre indicazioni del fair value che riflettono i risultati delle operazioni] alle quotazioni che non riflettono il risultato delle operazioni.

B47

Inoltre, la natura di una quotazione (per esempio, se la quotazione è un prezzo indicativo o un’offerta vincolante) dovrà essere presa in considerazione nel ponderare le evidenze disponibili, dando maggiore importanza alle quotazioni fornite da terzi che rappresentano offerte vincolanti.

Appendice C

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS e ha la stessa autorità delle altre parti dell’IFRS.

C1

L’entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente IFRS a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

C2

Il presente IFRS deve essere applicato prospetticamente, dall’inizio del primo esercizio in cui esso è applicato per la prima volta.

C3

Le disposizioni informative del presente IFRS non devono essere applicate alle informazioni comparative fornite per esercizi antecedenti alla prima applicazione del presente IFRS.

Appendice D

Modifiche ad altri IFRS

La presente appendice riporta le modifiche ad altri IFRS risultanti dalla pubblicazione dell’IFRS 13 da parte del Board. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. Qualora un’entità applichi l’IFRS 13 a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente. I paragrafi modificati sono riportati con il nuovo testo sottolineato e il testo eliminato barrato.

CAMBIAMENTO DI DEFINIZIONE

D1

Negli IFRS 1, 3–5 e 9 (pubblicati nell’ottobre 2010) la definizione di fair value è sostituita con:

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13.)

Negli IAS 2, 16, 18–21, 32 e 40 la definizione di fair value è sostituita con:

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.)

IFRS 1    Prima adozione degli International Financial Reporting Standard (modificato nel settembre 2010)

D2

Il paragrafo 19 è eliminato.

D3

Viene aggiunto il paragrafo 39J riportato di seguito:

39J

L’IFRS 13 Valutazione del fair value, pubblicato nel maggio 2011, ha eliminato il paragrafo 19, ha modificato la definizione di fair value dell’Appendice A e ha modificato i paragrafi D15 e D20. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

D4

I paragrafi D15 e D20 sono modificati come descritto di seguito:

D15

Se un neo-utilizzatore valuta tale partecipazione al costo in conformità allo IAS 27, esso deve valutare tale partecipazione sulla base di uno dei seguenti importi nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura separato redatto in conformità agli IFRS:

(b)

al sostituto del costo. Il sostituto del costo di tale partecipazione deve essere:

(i)

al fair value alla data di passaggio agli IFRS dell’entità nel suo bilancio separato, o

D20

Nonostante le disposizioni dei paragrafi 7 e 9, un’entità può applicare le disposizioni del paragrafo AG76(a) dello IAS 39, in uno dei seguenti modi:

IFRS 2    Pagamenti basati su azioni

D5

Viene aggiunto il paragrafo 6A riportato di seguito:

6A

Il presente IFRS utilizza il termine ‘fair value’ (‘valore equo’) in un modo per alcuni aspetti diverso dalla definizione del fair value riportata nell’IFRS 13 Valutazione del fair value. Pertanto, nell’applicare l’IFRS 2, un’entità valuta il fair value, secondo quanto disposto da questo IFRS e non dall’IFRS 13.

IFRS 3    Aggregazioni aziendali

D6

I paragrafi 20, 29 e 33 e 47 sono modificati come segue:

20

I paragrafi 24-31 specificano i tipi di attività e passività identificabili che comprendono elementi per i quali il presente IFRS prevede alcune eccezioni al principio di valutazione.

29

L’acquirente deve valutare il valore di un diritto riacquisito rilevato come attività immateriale sulla base della durata residua del rispettivo contratto, senza tener conto se gli operatori di mercato considerino i rinnovi contrattuali potenziali ai fini della valutazione del fair value. I paragrafi B35 e B36 forniscono una guida operativa in merito.

33

Per determinare il valore dell’avviamento in una aggregazione aziendale in cui non è trasferito alcun corrispettivo, l’acquirente deve usare il fair value alla data di acquisizione dell’interessenza dell’acquirente nell’acquisita invece del fair value alla data di acquisizione del corrispettivo trasferito (paragrafo 32(a)(i)). …

47

Per esempio, a meno che non sia possibile individuare un evento successivo che ne abbia modificato il fair value, la vendita a terzi di un’attività subito dopo la data di acquisizione per un importo significativamente diverso dal suo fair value provvisorio misurato a tale data, indica probabilmente un errore nell’importo provvisorio.

D7

Il paragrafo 64F è aggiunto come segue:

64F

L’IFRS 13 Valutazione del fair value, pubblicato nel maggio 2011, ha modificato i paragrafi 20, 29, 33, 47, ha modificato la definizione di fair value dell’Appendice A e ha modificato i paragrafi B22, B40, B43–B46, B49 e B64. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

D8

Nell’Appendice B, i paragrafi B22 e B40, B43–B46, B49 e B64 sono modificati come segue:

B22

Poiché il bilancio consolidato rappresenta la continuazione del bilancio della controllata giuridica, a eccezione della sua struttura patrimoniale, esso riflette:

(d)

l’ammontare rilevato nel bilancio consolidato come interessenze emesse e determinato sommando l’interessenza emessa della controllata giuridica (l’acquirente contabile) in circolazione immediatamente prima dell’aggregazione aziendale al fair value della controllante giuridica (acquisita contabile). Tuttavia,…

B40

I criteri di identificabilità determinano se una attività immateriale è rilevata separatamente dall’avviamento. Tuttavia, i criteri non forniscono una guida per la valutazione del fair value di una attività immateriale né limitano le ipotesi utilizzate nella valutazione del fair value di una attività immateriale. Per esempio, ai fini della valutazione del fair value, l’acquirente prenderebbe in considerazione le ipotesi considerate dagli operatori di mercato per determinare il prezzo dell’attività immateriale, quali le aspettative in merito a futuri rinnovi contrattuali. …

B43

Per tutelare la propria posizione competitiva, o per altre ragioni, l’acquirente può essere intenzionato a non utilizzare un’attività non finanziaria acquisita o a non utilizzare l’attività in linea con il suo massimo e migliore utilizzo. Per esempio, questo potrebbe avvenire nel caso di un’attività immateriale di ricerca e sviluppo acquisita che l’acquirente progetta di utilizzare in modo difensivo, impedendo ad altri di utilizzarla. Ciò nonostante, l’acquirente deve valutare il fair value di un’attività non finanziaria ipotizzando il suo massimo e migliore utilizzo da parte degli operatori di mercato, in linea con il presupposto di valutazione più appropriato, sia inizialmente, sia quando valuta il fair value al netto dei costi di dismissione per la successiva verifica della riduzione di valore.

B44

Il presente IFRS consente all’acquirente di valutare una partecipazione di minoranza nell’acquisita al rispettivo fair value alla data di acquisizione. Talvolta un acquirente è in grado di valutare il fair value alla data di acquisizione di una partecipazione di minoranza sulla base di un prezzo quotato in un mercato attivo per titoli azionari (ossia quelli non detenuti dall’acquirente). In altre situazioni, tuttavia, non è disponibile un prezzo quotato in un mercato attivo per i titoli azionari. In tali circostanze, l’acquirente valuterebbe il fair value della partecipazione di minoranza utilizzando altre tecniche di valutazione.

B45

I fair value dell’interessenza dell’acquirente nell’acquisita e della partecipazione di minoranza determinati su base azionaria possono differire. La differenza principale risiede probabilmente nell’inclusione di un premio di controllo nel fair value per azione dell’interessenza dell’acquirente nell’acquisita o, al contrario, nell’inclusione di uno sconto per mancanza di controllo (definito anche sconto di minoranza) nel fair value per azione della partecipazione di minoranza, se gli operatori di mercato prendessero in considerazione tale premio o sconto ai fini della determinazione del prezzo della partecipazione di minoranza.

B46

In una aggregazione aziendale realizzata senza trasferimento di corrispettivo, l’acquirente deve sostituire il fair value alla data di acquisizione della propria interessenza nell’acquisita con il fair value alla data di acquisizione del corrispettivo trasferito per valutare l’avviamento o un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli (si vedano i paragrafi 32-34).

B49

La valutazione del fair value di una entità di tipo mutualistico dovrebbe includere le ipotesi che gli operatori di mercato formulerebbero sui benefici futuri per i membri, nonché qualsiasi altra ipotesi che gli operatori di mercato farebbero sull’entità di tipo mutualistico. Per esempio, si può utilizzare una tecnica del valore attuale per valutare il fair value di un’entità di tipo mutualistico. I flussi finanziari utilizzati come dati di input del modello dovrebbero essere basati sui flussi finanziari previsti dell’entità di tipo mutualistico, che probabilmente rifletteranno riduzioni per benefici riconosciuti ai membri, quali sconti su merci e servizi.

B64

Per soddisfare l’obiettivo fissato nel paragrafo 59, l’acquirente deve fornire le seguenti informazioni per ciascuna aggregazione aziendale che si verifica nel corso dell’esercizio:

(f)

il fair value alla data di acquisizione del corrispettivo totale trasferito e il fair value alla data di acquisizione di ciascuna categoria di corrispettivo principale, quale:

(iv)

interessenze dell’acquirente, inclusi il numero di strumenti o interessenze emessi o che possono essere emessi e il metodo di valutazione del fair value di tali strumenti o interessenze;

(o)

per ciascuna aggregazione aziendale in cui, alla data di acquisizione, l’acquirente detiene meno del 100 per cento delle interessenze nell’acquisita:

(ii)

per ciascuna partecipazione di minoranza in un’acquisita valutata al fair value, le tecniche di valutazione e i dati significativi del modello utilizzato per la determinazione di tale valore;

IFRS 4    Contratti assicurativi

D9

Il paragrafo 41E è aggiunto come segue:

41E

L’IFRS 13 Valutazione del fair value, pubblicato nel maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value dell’Appendice A. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 13.

IFRS 5    Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate

D10

Il paragrafo 44H è aggiunto come segue:

44H

L’IFRS 13 Valutazione del fair value, pubblicato nel maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value dell’Appendice A. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 13.

L’IFRS 7    Strumenti finanziari: informazioni integrative (modificato a ottobre 2009)

D11

[Non applicabile alle disposizioni]

D12

Il paragrafo 3 è modificato come segue:

3

Il presente IFRS deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari, fatta eccezione per:

(a)

… in tali casi, le entità devono applicare le disposizioni del presente IFRS e, per quanto riguarda gli interessi calcolati al fair value, le disposizioni dell’IFRS 13 Valutazione del fair value. …

D13

I paragrafi 27–27B sono eliminati.

D14

Il paragrafo 28 è modificato come segue:

28

In alcuni casi, un’entità non rileva un utile o una perdita al momento della rilevazione iniziale di un’attività finanziaria o di una passività finanziaria perché il fair value non è attestato da un prezzo quotato in un mercato attivo per un’attività o passività identica (ossia un dato di input di Livello 1) né è basato su una tecnica di valutazione che utilizza solo dati di mercati osservabili (vedere paragrafo AG76 dello IAS 39). In tali casi, per ogni classe di attività o passività finanziaria, l’entità deve indicare:

(a)

i principi contabili da essa utilizzati nel rilevare nell’utile (perdita) di esercizio la differenza tra il fair value al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell’operazione per riflettere un cambiamento nei fattori (incluso il tempo) che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione per determinare il prezzo dell’attività o della passività (vedere paragrafo AG76(b) dello IAS 39)

(c)

il motivo per cui l’entità ha concluso che il prezzo dell’operazione non era la prova migliore del fair value, inclusa una descrizione dell’evidenza a supporto del fair value.

D15

Il paragrafo 29 è modificato come segue:

29

L’indicazione del fair value non è necessaria:

(b)

per investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento identico (ossia, un input di Livello 1), o derivati correlati a tali strumenti rappresentativi di capitale, che sono valutati al costo secondo quanto previsto dallo IAS 39 poiché il loro fair value non può essere determinato attendibilmente; o

D16

Il paragrafo 44P è aggiunto come segue:

44P

L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 3, 28, 29, B4 e B26 dell’Appendice A e ha eliminato i paragrafi 27–27B. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

D17

Nell’Appendice A, la definizione di altro rischio di prezzo è modificata come segue:

altro rischio di prezzo

Il rischio che il fair value o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato (diverse dalle variazioni determinate dal rischio di tasso dinteresse o dal rischio di valuta), sia che le variazioni siano determinate da fattori specifici del singolo strumento finanziario o del suo emittente, sia che esse siano dovute a fattori che influenzano tutti gli strumenti finanziari similari negoziati sul mercato.

IFRS 9    Strumenti finanziari (pubblicato a novembre 2009)

D18

Il paragrafo 5.1.1 è modificato come segue:

5.1.1

Al momento della rilevazione iniziale, un’entità deve valutare un’attività finanziaria al suo fair value più, nel caso di un’attività finanziaria non valutata al fair value rilevato nell’utile (perdita) di esercizio, dei costi dell’operazione direttamente attribuibili all’acquisizione dell’attività finanziaria.

D19

Viene aggiunto il paragrafo 5.1.1A riportato di seguito:

5.1.1A

Tuttavia, se il fair value dell’attività finanziaria al momento della rilevazione iniziale differisce dal prezzo dell’operazione, un’entità deve applicare il paragrafo B5.1 e il paragrafo AG76 dello IAS 39.

D20

I paragrafi 5.2.1, 5.3.2, 8.2.5 e 8.2.11 sono modificati come segue:

5.2.1

Dopo la rilevazione iniziale, un’entità deve valutare un’attività finanziaria al fair value o al costo ammortizzato, in conformità ai paragrafi 4.1–4.5.

5.3.2

Se, in conformità al paragrafo 4.9, un’entità riclassifica un’attività finanziaria in modo che essa sia valutata al fair value, il suo fair value è valutato alla data della riclassifica. Gli utili o le perdite risultanti da una differenza tra il valore contabile precedente e il fair value sono rilevati nell’utile (perdita) di esercizio.

8.2.5

Se un’entità valuta un contratto ibrido al fair value, in conformità al paragrafo 4.4 o 4.5, ma il fair value del contratto ibrido non era stato misurato negli esercizi comparativi, il fair value del contratto ibrido degli esercizi comparativi sarà dato dalla somma dei fair value (valori equi) delle componenti del contratto (ossia, il primario non derivato e il derivato incorporato) alla data di chiusura di ciascun esercizio comparativo.

8.2.11

Se in precedenza un’entità contabilizzava al costo un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale che non ha un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento identico (ossia, un dato di input di Livello 1) (o un derivato che vi è correlato e che deve essere regolato con la consegna di tale strumento rappresentativo di capitale), secondo quanto disposto dallo IAS 39, essa deve valutare tale strumento al fair value alla data dell’applicazione iniziale. …

D21

Si aggiunge il paragrafo 8.1.3 riportato di seguito:

8.1.3

L’IFRS 13 Valutazione del fair value, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 5.1.1, 5.2.1, 5.3.2, 8.2.5, 8.2.11, B5.1, B5.4, B5.5, B5.7, C8, C20, C22, C27 e C28 e ha aggiunto il paragrafo 5.1.1A. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

D22

Il testo introduttivo nell’Appendice A è modificato come segue:

I seguenti termini sono definiti nel paragrafo 11 dello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio, nel paragrafo 9 dello IAS 39 o dell’Appendice A dell’IFRS 13 e sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato negli IAS 32, IAS 39 o nell’IFRS 13: …

D23

Nell’Appendice B, il paragrafo B5.1, il titolo sopra il paragrafo B5.5 e i paragrafi B5.5 e B5.7 sono modificati come segue:

B5.1

Il fair value di un’attività finanziaria al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo dell’operazione (ossia il fair value del corrispettivo dato, vedere anche IFRS 13 e il paragrafo AG76 dello IAS 39). Tuttavia, se parte del corrispettivo è stato dato per qualcosa di diverso dallo strumento finanziario, un’entità deve valutare il fair value dello strumento finanziario. Per esempio, il fair value di un finanziamento o credito a lungo termine infruttifero può essere valutato come il valore attuale di tutti gli incassi futuri attualizzati utilizzando il(i) tasso(i) di interesse di mercato prevalente(i) per uno strumento similare (similare per valuta, scadenza, tipo di tasso di interesse e altri fattori) con un merito di credito similare. Ulteriori importi concessi rappresentano costi o una riduzione dei proventi a meno che questi non soddisfino le condizioni per la rilevazione come altri tipi di attività.

Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale (e contratti su tali investimenti)

B5.5

… Questo si può verificare se le più recenti informazioni disponibili per valutare il fair value sono insufficienti, oppure se vi è un’ampia gamma di possibili valutazioni del fair value e i costi rappresentano la migliore stima del fair value in tale gamma di valori.

B5.7

… In tali casi, l’entità deve valutare il fair value.

D24

Nell’Appendice C, nel paragrafo C8 le modifiche al paragrafo 29(a) dell’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative sono modificati come segue:

29

L’indicazione del fair value non è necessaria:

(b)

per derivati correlati a investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento identico (ossia, un input di Livello 1) che sono valutati al costo secondo quanto previsto dallo IAS 39 poiché il loro fair value non può essere determinato attendibilmente; o

D25

Nel paragrafo C20 le modifiche al paragrafo 1 dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate sono modificate nel seguente modo:

1

Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate. Tuttavia, non si applica alle partecipazioni in società collegate detenute da:

(a)

società d’investimento in capitale di rischio, o

(b)

fondi comuni, fondi d’investimento ed entità similari, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni

che sono valutati al fair value rilevato nell’utile (perdita) di esercizio in conformità all’IFRS 9 Strumenti finanziari e allo IAS 39 Strumenti finanziari: Un’entità che detiene tale partecipazione deve fornire le informazioni richieste dal paragrafo 37(f).

D26

Nel paragrafo C22 le modifiche al paragrafo 1 dello IAS 31 Partecipazioni in joint venture sono modificate nel seguente modo:

1

Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture e per la presentazione delle attività, delle passività, dei proventi e dei costi delle joint venture nel bilancio delle partecipanti e degli investitori indipendentemente dalle strutture o dalle modalità con le quali le operazioni della joint venture vengono effettuate. Tuttavia, il presente Principio non si applica alle partecipazioni delle partecipanti in entità a controllo congiunto possedute da:

(a)

società d’investimento in capitale di rischio, o

(b)

fondi comuni, fondi d’investimento ed entità similari, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni

che sono valutati al fair value rilevato nell’utile (perdita) di esercizio in conformità all’IFRS 9 Strumenti finanziari e allo IAS 39 Strumenti finanziari: Una partecipante che detiene tale partecipazione deve fornire le informazioni richieste dai paragrafi 55 e 56.

D27

Nel paragrafo C27 le modifiche ai paragrafi 9, 13 e 88 dello IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione valutazione sono modificati come segue:

9

Si evidenzia che l’IFRS 13 Valutazione del fair value illustra le disposizioni per la valutazione del fair value di una passività finanziaria, sia per designazione o diversamente, o il cui fair value è indicato.

13

Se un’entità non è in grado di valutare in modo attendibile il fair value di un derivato incorporato sulla base dei suoi termini e condizioni, il fair value del derivato incorporato è la differenza tra il fair value del contratto ibrido (combinato) e del fair value del contratto primario. Se l’entità non è in grado di valutare il fair value del derivato incorporato utilizzando questo metodo, si applica il paragrafo 12 e il contratto ibrido (combinato) è designato al fair value rilevato nell’utile (perdita) di esercizio.

88

Una relazione di copertura si qualifica come di copertura secondo quanto previsto dai paragrafi 89-102 se, e soltanto se, tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte.

(d)

L’efficacia della copertura deve poter essere valutata attendibilmente, ossia il fair value o i flussi finanziari dell’elemento coperto che sono attribuibili al rischio coperto e il fair value dello strumento di copertura devono poter essere determinati attendibilmente.

D28

Nel paragrafo C28 le modifiche ai paragrafi AG64, AG80, AG81 e AG96 dello IAS 39 sono modificate come segue:

AG64

Il fair value di una passività finanziaria al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo dell’operazione (ossia il fair value del corrispettivo dato o ricevuto, vedere anche il paragrafo AG76 e l’IFRS 13). Tuttavia, se parte del corrispettivo dato o ricevuto è per qualcosa di diverso dalla passività finanziaria, un’entità deve misurare il fair value della passività finanziaria.

AG80

Il fair value di derivati che sono correlati a strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento identico (ossia un input di Livello 1), e che devono essere regolati con la consegna degli stessi (vedere paragrafo 47(a)), è valutabile attendibilmente se (a) la variabilità della gamma di valori ragionevoli del fair value non è significativa per tale strumento o (b) le probabilità delle varie stime all’interno di tale gamma di valori possono essere valutate ragionevolmente e utilizzate nella valutazione del fair value.

AG81

Vi sono molte situazioni in cui è probabile che la variabilità nella gamma delle valutazioni ragionevoli del fair value di derivati che sono correlati a strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento identico (ossia un dato di input di Livello 1), e che devono essere regolati con la consegna degli stessi (vedere paragrafo 47(a)), non sia significativa. Normalmente è possibile valutare il fair value dei derivati che l’entità ha acquistato da terzi. Tuttavia, se la gamma di valutazioni ragionevoli del fair value è significativa e le probabilità delle varie stime non possono essere valutate ragionevolmente, l’entità non può valutare lo strumento al fair value.

AG96

Un derivato che è correlato a strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento identico, e deve essere regolato con la loro consegna (ossia un input di Livello 1), e non è iscritto al fair value perché il suo fair value non può essere altrimenti valutato attendibilmente (vedere paragrafo 47(a)), non può essere designato come uno strumento di copertura.

IFRS 9    Strumenti finanziari (pubblicato a ottobre 2010)

D29

[Non applicabile alle disposizioni]

D30

I paragrafi 3.2.14, 4.3.7 e 5.1.1 sono modificati come segue:

3.2.14

Quando un’entità ripartisce il valore contabile precedente di una più ampia attività finanziaria tra la parte che continua ad essere rilevata e la parte che è eliminata, è necessario valutare il fair value della parte che continua ad essere rilevata. Quando un’entità ha una storia di vendite di parti similari alla parte che continua ad essere rilevata o esistono altre operazioni di mercato per tali parti, i prezzi recenti di effettive operazioni forniscono la stima migliore del suo fair value. …

4.3.7

Se un’entità non è in grado di valutare in modo attendibile il fair value di un derivato incorporato sulla base dei suoi termini e condizioni, il fair value del derivato incorporato è la differenza tra il fair value del contratto ibrido e del fair value del contratto primario. Se l’entità non è in grado di valutare il fair value del derivato incorporato utilizzando questo metodo, si applica il paragrafo 4.3.6 e il contratto ibrido è designato al fair value rilevato nell’utile (perdita) di esercizio.

5.1.1

Al momento della rilevazione iniziale, una entità deve valutare un’attività o una passività finanziaria al suo fair value più o meno, nel caso di un’attività o passività finanziaria che non sia al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, i costi dell’operazione che sono direttamente attribuibili all’acquisizione o all’emissione di attività o passività finanziarie.

D31

Viene aggiunto il paragrafo 5.1.1A riportato di seguito:

5.1.1A

Tuttavia, se il fair value dell’attività o della passività finanziaria al momento della rilevazione iniziale differisce dal prezzo dell’operazione, un’entità deve applicare il paragrafo B5.1.2A.

D32

Il paragrafo 5.2.1 è modificato come segue:

5.2.1

Dopo la rilevazione iniziale, un’entità deve valutare un’attività finanziaria in conformità ai paragrafi 4.1.1–4.1.5 al fair value o al costo ammortizzato (vedere paragrafi 9 e AG5–AG8 dello IAS 39).

D33

Il titolo sopra il paragrafo 5.4.1 e i paragrafi 5.4.1–5.4.3 sono eliminati.

D34

I paragrafi 5.6.2, 7.2.5, 7.2.11 e 7.2.12 sono modificati come segue:

5.6.2

Se, in base a quanto disposto dal paragrafo 4.4.1, un’entità riclassifica un’attività finanziaria in modo che essa sia valutata al fair value, il suo fair value è valutato alla data di riclassificazione. Gli utili o le perdite risultanti da una differenza tra il valore contabile precedente e il fair value sono rilevati nell’utile (perdita) di esercizio.

7.2.5

Se un’entità valuta un contratto ibrido al fair value secondo quanto stabilito dai paragrafi 4.1.4 o 4.1.5, ma il fair value del contratto ibrido non era stato valutato negli esercizi comparativi, il fair value del contratto ibrido negli esercizi comparativi sarà la somma dei fair value (valori equi) delle componenti del contratto (ossia, il primario non derivato e il derivato incorporato) alla data di chiusura di ciascun esercizio comparativo.

7.2.11

Se in precedenza un’entità contabilizzava un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale che non ha un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento identico (ossia, un input di Livello 1) (o un’attività derivata che è correlata allo strumento rappresentativo di capitale e che deve essere regolata con la consegna dello stesso) al costo, secondo quanto disposto dallo IAS 39, essa deve valutare tale strumento al fair value alla data dell’applicazione iniziale. …

7.2.12

Se in precedenza un’entità contabilizzava al costo una passività derivata correlata a uno strumento rappresentativo di capitale che non ha un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento identico (un input di Livello 1), e che deve essere regolata con la consegna dello stesso, secondo quanto disposto dallo IAS 39, essa deve valutare tale passività derivata al fair value alla data dell’applicazione iniziale. …

D35

Il paragrafo 7.1.3 è aggiunto come segue:

7.1.3

L’IFRS 13 Valutazione del fair value, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 3.2.14, 4.3.7, 5.1.1, 5.2.1, 5.4.1, 5.6.2, 7.2.5, 7.2.11, 7.2.12, ha modificato la definizione di fair value dell’Appendice A, ha modificato i paragrafi B3.2.11, B3.2.17, B5.1.1, B5.2.2, B5.4.8, B5.4.14, B5.4.16, B5.7.20, C3, C11, C26, C28, C30, C49 e C53, ha eliminato i paragrafi 5.4.2, B5.4.1–B5.4.13 e ha modificato i paragrafi 5.1.1A, B5.1.2A e B5.2.2A. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

D36

Nell’Appendice B i paragrafi B3.2.11, B3.2.17, B5.1.1 e B5.2.2 sono modificati come segue:

B3.2.11

Quando si valuta il fair value della parte che continua a essere rilevata e quello della parte che è stornata al fine di applicare il paragrafo 3.2.13, un’entità applica le disposizioni per la valutazione del fair value di cui all’IFRS 13 in aggiunta al paragrafo 3.2.14.

B3.2.17

Questo paragrafo illustra l’applicazione dell’approccio del coinvolgimento residuo quando permane in una parte dell’attività finanziaria.

Si supponga che un’entità abbia un portafoglio di finanziamenti rimborsabili anticipatamente … Il fair value dei finanziamenti alla data dell’operazione è CU10.100 e il fair value stimato dello spread di 0,5 per cento è CU40.

L’entità calcola l’utile o la perdita sulla vendita della quota del 90 per cento dei flussi finanziari. Supponendo che i fair value separati della quota del 10 per cento trattenuta e del 90 per cento trasferita non sono disponibili alla data dell’operazione, l’entità ripartisce il valore contabile dell’attività secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.14:

 

Fair value

Percentuale

Valore contabile ripartito

Quota trasferita

9 090

90 %

9 000

Quota trattenuta

1 010

10 %

1 000

Totale

10 100

 

10 000

B5.1.1

Il fair value di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo dell’operazione (ossia il fair value del corrispettivo dato o ricevuto, vedere anche il paragrafo B5.1.2.A e l’IFRS 13). Tuttavia, se parte del corrispettivo dato o ricevuto è per qualcosa di diverso dallo strumento finanziario, un’entità deve misurare il fair value dello strumento finanziario. Per esempio, il fair value di un finanziamento o credito a lungo termine infruttifero può essere valutato come il valore attuale di tutti gli incassi futuri attualizzati utilizzando il(i) tasso(i) di interesse di mercato prevalente(i) per uno strumento similare (similare per valuta, scadenza, tipo di tasso di interesse e altri fattori) con un merito di credito similare. Ulteriori importi concessi rappresentano costi o una riduzione dei proventi a meno che questi non soddisfino le condizioni per la rilevazione come altri tipi di attività.

D37

Vengono aggiunti i paragrafi B5.1.2A e B5.2.2A come di seguito indicato:

B5.1.2A

La migliore evidenza del fair value di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo dell’operazione (ossia il fair value del corrispettivo dato o ricevuto, vedere anche IFRS 13). Se un’entità stabilisce che il fair value al momento della rilevazione iniziale differisce dal prezzo dell’operazione indicato nel paragrafo 5.1.1A, essa deve contabilizzare tale strumento a tale data nel seguente modo:

(a)

al valore della valutazione disposta dal paragrafo 5.1.1 se tale fair value è evidenziato da un prezzo quotato in un mercato attivo per un’attività o passività identica (ossia un dato di input di Livello 1) oppure si basa su una tecnica di valutazione che utilizza solo dati provenienti da mercati osservabili. Un’entità deve rilevare la differenza tra il fair value al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell’operazione come utile o perdita;

(b)

in tutti gli altri casi, al valore della valutazione disposta dal paragrafo 5.1.1, rettificata per differire la variazione tra il fair value al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell’operazione. Dopo la rilevazione iniziale, l’entità deve rilevare tale variazione differita come un utile o una perdita solo nella misura in cui essa risulti da un cambiamento di un fattore (incluso il tempo) che gli operatori di mercato considererebbero nel determinare il prezzo dell’attività o della passività.

B5.2.2A

La valutazione successiva di un’attività o passività finanziaria e la successiva rilevazione degli utili e delle perdite descritti nel paragrafo B5.1.2A devono essere conformi alle disposizioni del presente IFRS.

D38

I paragrafi da B5.4.1 a B5.4.13 e i titoli correlati sono eliminati.

D39

Il titolo al di sopra del paragrafo B5.4.14 e i paragrafi B5.4.14, B5.4.16 e B5.7.20 sono modificati nel modo seguente:

Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale (e contratti su tali investimenti)

B5.4.14

… Questo si può verificare se le più recenti informazioni disponibili per valutare il fair value sono insufficienti, oppure se vi è un’ampia gamma di possibili valutazioni del fair value e i costi rappresentano la migliore stima del fair value in tale gamma di valori.

B5.4.16

… Nella misura in cui esistono tali fattori rilevanti, essi possono indicare che il costo potrebbe non essere rappresentativo del fair value. In tali casi, l’entità deve valutare il fair value.

B5.7.20

Come per tutte le valutazioni del fair value, il metodo di valutazione adottato da un’entità per determinare la parte del cambiamento nel fair value della passività attribuibile ai cambiamenti del suo rischio di credito deve massimizzare l’utilizzo di dati osservabili rilevanti e ridurre al minimo i dati non osservabili.

D40

Nell’Appendice C, nel paragrafo C3 le modifiche ai paragrafi D15 e D20 dell’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard sono modificate nel modo seguente:

D15

Se un neo-utilizzatore valuta tale partecipazione al costo in conformità allo IAS 27, esso deve valutare tale partecipazione sulla base di uno dei seguenti importi nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura separato redatto in conformità agli IFRS:

(b)

al sostituto del costo. Il sostituto del costo di tale partecipazione deve essere:

(i)

al fair value alla data di passaggio agli IFRS dell’entità nel suo bilancio separato; o

D20

Nonostante le disposizioni dei paragrafi 7 e 9, un’entità può applicare le disposizioni del paragrafo B5.1.2A(b) dell’IFRS 9, in uno dei seguenti modi:

D41

Nell’Appendice C, nel paragrafo C11 le modifiche al paragrafo 28(a) dell’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative sono modificati come segue:

28

In alcuni casi, un’entità non rileva un utile o una perdita al momento della rilevazione iniziale di un’attività finanziaria o di una passività finanziaria perché il fair value non è attestato da un prezzo quotato in un mercato attivo per un’attività o passività identica (ossia un input di Livello 1), né è basato su una tecnica di valutazione che utilizza solo dati di mercati osservabili (vedere paragrafo AG76 dello IFRS 9). In tali casi, per ogni classe di attività o passività finanziaria, l’entità deve indicare:

(a)

i principi contabili da essa utilizzati nel rilevare nell’utile (perdita) di esercizio la differenza tra il fair value al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell’operazione per riflettere un cambiamento nei fattori (incluso il tempo) che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione per determinare il prezzo dell’attività o della passività (vedere paragrafo B5.1.2A(b) dell’IFRS 9)

il motivo per cui l’entità ha concluso che il prezzo dell’operazione non era la prova migliore del fair value, inclusa una descrizione dell’evidenza a supporto del fair value.

D42

Nel paragrafo C26 le modifiche al paragrafo 1 dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate sono modificate nel seguente modo:

1

Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate. Tuttavia, non si applica alle partecipazioni in società collegate detenute da:

(a)

società d’investimento in capitale di rischio, o

(b)

fondi comuni, fondi d’investimento ed entità similari, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni

che sono valutati al fair value rilevato nell’utile (perdita) di esercizio in conformità all’IFRS 9 Strumenti finanziari. Un’entità che detiene tale partecipazione deve fornire le informazioni richieste dal paragrafo 37(f).

D43

Nel paragrafo C28 le modifiche al paragrafo 1 dello IAS 31 Partecipazioni in joint venture sono modificate nel seguente modo:

1

Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture e per la presentazione delle attività, delle passività, dei proventi e dei costi delle joint venture nel bilancio delle partecipanti e degli investitori indipendentemente dalle strutture o dalle modalità con le quali le operazioni della joint venture vengono effettuate. Tuttavia, il presente Principio non si applica alle partecipazioni delle partecipanti in entità a controllo congiunto possedute da:

(a)

società d’investimento in capitale di rischio, o

(b)

fondi comuni, fondi d’investimento ed entità similari, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni

che sono valutati al fair value rilevato nell’utile (perdita) di esercizio in conformità all’IFRS 9 Strumenti finanziari. Una partecipante che detiene tale partecipazione deve fornire le informazioni richieste dai paragrafi 55 e 56.

D44

Nell’Appendice C, nel paragrafo C30 le modifiche al paragrafo 23(a) dell’IAS 32 Strumenti finanziari: informazioni integrative sono modificati come segue:

23

… Un esempio è l’obbligazione di un’entità relativa a un contratto forward ad acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale contro disponibilità liquide. La passività finanziaria è rilevata inizialmente al valore attuale dell’importo di rimborso ed è riclassificata dal patrimonio netto. …

D45

Nel paragrafo C49 le modifiche al paragrafo A8 dell’IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili sono modificate come segue:

A8

Le azioni dei soci eccedenti il divieto di rimborso sono passività finanziarie. L’entità cooperativa valuta tale passività finanziaria al fair value al momento della rilevazione iniziale. Poiché queste azioni sono rimborsabili su richiesta, l’entità cooperativa determina il fair value (valore equo) di tali passività finanziarie come richiesto dal paragrafo 47 dello IFRS 13, che afferma: “Il fair value (valore equo) di una passività finanziaria con una caratteristica di esigibilità a richiesta, (per esempio un deposito a vista), non è inferiore all’importo esigibile a richiesta …”. Di conseguenza, l’entità cooperativa classifica come passività finanziaria l’importo massimo pagabile a richiesta secondo le disposizioni di rimborso.

D46

Nel paragrafo C53 le modifiche al paragrafo 7 dell’IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale sono modificate nel modo seguente:

7

Se il fair value degli strumenti rappresentativi di capitale emessi non può essere valutato attendibilmente, gli strumenti rappresentativi di capitale saranno valutati per riflettere il fair value della passività finanziaria estinta. Nel valutare il fair value di una passività finanziaria estinta che include una caratteristica di esigibilità a vista (per esempio un deposito a vista), non si applica il paragrafo 47 dell’IFRS 13.

IAS 1    Presentazione del bilancio

D47

I paragrafi 128 e 133 sono modificati come descritto di seguito:

128

L’informativa del paragrafo 125 non è necessaria per le attività e passività che presentano un rischio rilevante che i loro valori contabili possano cambiare significativamente entro l’esercizio successivo, se, alla data di chiusura dell’esercizio, sono valutate al fair value sulla base di un prezzo quotato in un mercato attivo per un’attività o una passività identica. Tali fair value (valori equi) potrebbero cambiare significativamente entro l’esercizio successivo, ma queste variazioni non risulterebbero da ipotesi o da altre cause di incertezza nelle stime sussistenti alla data di chiusura dell’esercizio.

133

Altri IFRS richiedono l’informativa su alcune delle ipotesi che sarebbe comunque richiesta secondo quanto previsto dal paragrafo 125. Per esempio, lo IAS 37 richiede l’informativa, in circostanze specifiche, delle principali ipotesi riguardanti eventi futuri interessanti classi di accantonamenti. L’IFRS 13 Valutazione del fair value richiede un’informativa sulle ipotesi rilevanti (incluse le tecniche di valutazione e gli input) che l’entità adotta nel determinare i fair value (valori equi) delle attività e delle passività iscritte al fair value.

D48

Viene aggiunto il paragrafo139I riportato di seguito:

139I

L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato paragrafi 128 e 133. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

IAS 2    Rimanenze

D49

Il paragrafo 7 è modificato come segue:

7

Il valore netto di realizzo fa riferimento all’importo netto che l’entità si aspetta di realizzare dalla vendita delle rimanenze nel normale svolgimento dell’attività. Il fair value riflette il prezzo al quale una regolare operazione per la vendita delle stesse rimanenze nel mercato principale (o più vantaggioso) per quelle rimanenze avrebbe luogo tra gli operatori di mercato alla data di valutazione. Il primo è un valore specifico dell’entità; il secondo non lo è. Il valore netto di realizzo per le rimanenze può non essere uguale al fair value al netto dei costi di vendita.

D50

Il paragrafo 40C è aggiunto come segue:

40C

L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value del paragrafo 6 e ha modificato il paragrafo 7. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

IAS 8    Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori

D51

Il paragrafo 52 è modificato come segue:

52

Quindi, l’applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile o la correzione di un errore di un esercizio precedente richiede informazioni distinte che

(a)

forniscano evidenze di circostanze che esistevano alla/e data/e in l’operazione, altro fatto o condizione si è verificato, e

(b)

sarebbero state disponibili quando i bilanci per tale esercizio precedente erano stati autorizzati per la pubblicazione

da altre informazioni. Per alcune tipologie di stime (per esempio, una valutazione del fair value che utilizza dati significativi non osservabili), è impossibile distinguere questi tipi di informazioni. Quando l’applicazione o la determinazione retroattiva dei valori richiederebbe di effettuare una stima significativa per la quale è impossibile distinguere queste due tipologie di informazioni, non è fattibile applicare il nuovo principio contabile o correggere l’errore dell’esercizio precedente retroattivamente.

D52

Il paragrafo 54C è aggiunto come segue:

54C

L’IFRS 13 Valutazione del fair value, pubblicato a maggio 2011, ha modificato il paragrafo 52. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 13.

IAS 10    Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento

D53

Il paragrafo 11 è modificato come segue:

11

Un esempio di un fatto intervenuto dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento che non comporta rettifica è una flessione del fair value degli investimenti tra la data di chiusura dell’esercizio di riferimento e la data in cui il bilancio è autorizzato per la pubblicazione. Flessioni nel fair value solitamente non fanno riferimento alla situazione degli investimenti alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento, ma riflettono circostanze che si sono verificate successivamente. …

D54

Viene aggiunto il paragrafo 23A riportato di seguito:

23A

L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato il paragrafo 11. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 13.

IAS 16    Immobili, impianti e macchinari

D55

Il paragrafo 26 è modificato come segue:

26

Il fair value di un’attività è valutato attendibilmente se (a) non è significativa la variabilità nella gamma di valori ragionevoli del fair value determinati per tale attività, ovvero se (b) le probabilità delle varie stime rientranti nella gamma possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella valutazione del fair value. Se l’entità è in grado di valutare attendibilmente il fair value di un’attività ricevuta o ceduta, allora il fair value dell’attività ceduta è utilizzato per determinare il costo dell’attività ricevuta, a meno che il fair value dell’attività ricevuta non sia più chiaramente evidente.

D56

Si modificano i paragrafi 32 e 33.

D57

I paragrafi 35 e 77 sono modificati come descritto di seguito:

35

Quando il valore di un elemento di immobili, impianti e macchinari viene rideterminato, gli ammortamenti accumulati alla data della rideterminazione di valore sono trattati in uno dei seguenti modi:

(a)

rideterminati in proporzione alla variazione del valore contabile lordo del bene, in modo che il suo valore contabile dopo la rideterminazione equivalga al suo valore rideterminato.

Questo metodo è spesso utilizzato quando il valore di un bene viene rideterminato applicando un indice per stabilire il suo costo di sostituzione (vedere IFRS 13);

77

Quando elementi di immobili, impianti e macchinari sono iscritti a valori rideterminati, i seguenti aspetti devono essere indicati in aggiunta alle informazioni integrative richieste dal presente IFRS 13:

(c)

(d)

D58

Viene aggiunto il paragrafo 81F riportato di seguito:

81F

L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value del paragrafo 6, ha modificato i paragrafi 26, 35 e 77 e ha eliminato i paragrafi 32 e 33. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

IAS 17    Leasing

D59

Viene aggiunto il paragrafo 6A riportato di seguito:

6A

Lo IAS 17 utilizza il termine ‘fair value’ (‘valore equo’) in un modo per alcuni aspetti diverso dalla definizione del fair value riportata nell’IFRS 13 Valutazione del fair value. Pertanto, nell’applicare lo IAS 17, un’entità valuta il fair value secondo quanto disposto dallo IAS 17 e non dall’IFRS 13.

IAS 18    Ricavi

D60

Viene aggiunto il paragrafo 42 riportato di seguito:

42

L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value del paragrafo 7. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 13.

IAS 19    Benefici per i dipendenti

D61

[Non applicabile alle disposizioni]

D62

I paragrafi 50 e 102 sono modificati come descritto di seguito:

50

La contabilizzazione di piani a benefici definiti da parte dell’entità comporta le seguenti fasi:

(c)

valutare il fair value di qualsiasi attività a servizio del piano (vedere paragrafi 102-104);

102

Nel determinare l’ammontare rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria secondo quanto previsto dal paragrafo 54 viene dedotto il fair value delle attività a servizio del piano.

D63

Viene aggiunto il paragrafo 162 riportato di seguito:

162

L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value del paragrafo 7 e ha modificato i paragrafi 50 e 102. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

IAS 20    Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica

D64

Viene aggiunto il paragrafo 45 riportato di seguito:

45

L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value del paragrafo 3. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 13.

IAS 21    Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere

D65

Il paragrafo 23 è modificato come segue:

23

Alla data di chiusura di ciascun esercizio di riferimento:

(c)

gli elementi non monetari che sono valutati al fair value in una valuta estera devono essere convertiti utilizzando i tassi di cambio alla data in cui il fair value era stato misurato.

D66

Il paragrafo 60G è aggiunto come segue:

60G

L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value del paragrafo 8 e ha modificato il paragrafo 23. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

IAS 28    Partecipazioni in società collegate (modificato a ottobre 2009)

D67

I paragrafi 1 e 37 sono modificati come descritto di seguito:

1

Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate. Tuttavia, non si applica alle partecipazioni in società collegate detenute da:

(a)

società d’investimento in capitale di rischio, o

(b)

fondi comuni, fondi d’investimento ed entità similari, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni

che in fase di rilevazione iniziale sono designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico o che sono classificate come possedute per ‘negoziazione’ e contabilizzate in conformità allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione. Per tali partecipazioni, un’entità deve rilevare le variazioni nel prospetto dell’utile (perdita) dell’esercizio in cui si sono verificate. Un’entità che detiene tale partecipazione deve fornire le informazioni richieste dal paragrafo 37(f).

37

Devono essere fornite le seguenti informazioni:

(a)

il fair value delle partecipazioni in società collegate per le quali sono disponibili prezzi di mercato quotati;

D68

Il paragrafo 41G è aggiunto come segue:

41G

L’IFRS 13 Valutazione del fair value, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 1 e 37. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

IAS 31    Partecipazioni in joint venture (modificato a ottobre 2009)

D69

Il paragrafo 1 è modificato come segue:

1

Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture e per la presentazione delle attività, delle passività, dei proventi e dei costi delle joint venture nel bilancio delle partecipanti e degli investitori indipendentemente dalle strutture o dalle modalità con le quali le operazioni della joint venture vengono effettuate. Tuttavia, il presente Principio non si applica alle partecipazioni delle partecipanti in entità a controllo congiunto possedute da:

(a)

società d’investimento in capitale di rischio, o

(b)

fondi comuni, fondi d’investimento ed entità similari, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni

che in fase di rilevazione iniziale sono designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico o che sono classificate come possedute per ‘negoziazione’ e contabilizzate in conformità allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione. Per tali partecipazioni, un’entità deve rilevare le variazioni nel prospetto dell’utile (perdita) dell’esercizio in cui si sono verificate. Una partecipante che detiene tale partecipazione deve fornire le informazioni richieste dai paragrafi 55 e 56.

D70

Il paragrafo 58F è aggiunto come segue:

58F

L’IFRS 13 Valutazione del fair value, pubblicato a maggio 2011, ha modificato il paragrafo 1. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 13.

IAS 32    Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio (modificato a settembre 2010)

D71

Il paragrafo 23 è modificato come segue:

23

… La passività finanziaria è rilevata inizialmente al valore attuale dell’importo di rimborso ed è riclassificata dal patrimonio netto. …

D72

Viene aggiunto il paragrafo 97J riportato di seguito:

97J

L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value del paragrafo 11 e ha modificato i paragrafi 23 e AG31. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

D73

Nella Guida operativa, il paragrafo AG31 è modificato come segue:

AG31

Un tipo comune di strumento finanziario composto è un titolo di debito con opzione di conversione incorporata, quale un titolo obbligazionario convertibile in azioni ordinarie dell’emittente e senza altre eventuali caratteristiche di derivato incorporato. Il paragrafo 28 richiede che l’emittente di tale strumento finanziario presenti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria le componenti di passività e di capitale distintamente, come segue:

(b)

Lo strumento rappresentativo di capitale è l’opzione incorporata per convertire la passività in capitale dell’emittente. Questa opzione ha valore al momento della rilevazione iniziale anche quando è “out of the money”.

IAS 33    Utile per azione

D74

I paragrafi 8 e 47A sono modificati come descritto di seguito:

8

I termini definiti nello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato nel paragrafo 11 dello IAS 32, se non diversamente indicato. Lo IAS 32 fornisce la definizione di strumento finanziario, attività finanziaria, passività finanziaria e strumento rappresentativo di capitale nonché indicazioni su come applicare tali definizioni. L’IFRS 13 Valutazione del fair value definisce il fair value e stabilisce le disposizioni per l’applicazione di tale definizione.

47A

Per quanto concerne le opzioni su azioni e altri accordi di pagamento basato su azioni ai quali si applica l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, il prezzo di emissione cui si fa riferimento nel paragrafo 46 e il prezzo di esercizio indicato nel paragrafo 47 devono includere il fair value (valutato in conformità all’IFRS 2) di qualsiasi bene o servizio da fornire alla entità in futuro in base ad accordi di opzioni su azioni o ad altri accordi di pagamento basato su azioni.

D75

Il paragrafo 74C è aggiunto come segue:

74C

L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 8, 47A e A2. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

D76

Nell’Appendice A il paragrafo A2 è modificato come segue:

A2

L’emissione di azioni ordinarie al momento dell’esercizio o della conversione di potenziali azioni ordinarie di solito non dà origine al pagamento di un bonus. Ciò è spiegato dal fatto che le potenziali azioni ordinarie sono solitamente emesse al fair value, determinando un cambiamento proporzionale nelle risorse disponibili per l’entità. In una emissione di diritti, tuttavia, il prezzo di esercizio è spesso inferiore al fair value delle azioni. Il fair value teorico per azione dopo l’esercizio dei diritti è calcolato sommando il fair value complessivo delle azioni immediatamente prima dell’esercizio dei diritti al corrispettivo derivante dall’esercizio dei diritti e dividendo la somma per il numero di azioni in circolazione dopo l’esercizio dei diritti. Quando i diritti sono da negoziarsi sui mercati regolamentati separatamente dalle azioni prima della data di esercizio, il fair value è valutato alla chiusura dell’ultimo giorno in cui le azioni sono negoziate insieme ai diritti.

IAS 34    Bilanci intermedi (modificato a maggio 2010)

D77

[Non applicabile alle disposizioni]

D78

Viene aggiunto il paragrafo 16A(j) riportato di seguito:

16A

Oltre a indicare operazioni e fatti significativi secondo quanto disposto dai paragrafi 15–15C, un’entità deve includere le seguenti informazioni nelle note al bilancio intermedio, se non riportate in altre sezioni del bilancio intermedio. L’informativa deve normalmente essere esposta con riferimento al periodo tra l’inizio dell’esercizio e la chiusura del periodo intermedio.

(j)

per gli strumenti finanziari, le informazioni integrative sul fair value disposte dai paragrafi 91–93(h), 94–96, 98 e 99 dell’IFRS 13 Valutazione del fair value e dai paragrafi 25, 26 e 28–30 dell’IFRS 7 Strumenti finanziari:

D79

Viene aggiunto il paragrafo 50 riportato di seguito:

50

L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha aggiunto il paragrafo 16A(j). Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 13.

IAS 36    Riduzione di valore delle attività

D80

Il paragrafo 5 è modificato come segue:

5

Il presente Principio non è applicabile ad attività finanziarie rientranti nell’ambito applicativo dello IAS 39, agli investimenti immobiliari valutati al fair value secondo quanto previsto dallo IAS 40, o alle attività biologiche correlate alle attività agricole valutate al fair value al netto dei costi di vendita secondo quanto previsto dallo IAS 41. Tuttavia, il presente Principio si applica ad attività iscritte a un valore rideterminato (ossia il fair value alla data della rideterminazione del valore al netto del successivo ammortamento accumulato e delle successive perdite per riduzione di valore accumulate) in conformità ad altri IFRS, come i modelli di rideterminazione del valore dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e dello IAS 38 Attività immateriali. La sola differenza tra fair value dell’attività e fair value al netto dei costi di dismissione è rappresentata dai costi incrementali diretti attribuibili alla dismissione dell’attività.

(a)

(i)

se i costi di dismissione sono irrilevanti, il valore recuperabile dell’attività rivalutata è necessariamente prossimo al valore rivalutato o anche superiore. In questo caso, dopo che sono state applicate le disposizioni relative alla rivalutazione, è improbabile che l’attività rivalutata abbia subito una riduzione di valore e non è necessario stimare il valore recuperabile.

(ii)

(b)

(c)

se i costi di dismissione non sono irrilevanti, il fair value al netto dei costi di dismissione dell’attività rivalutata è inevitabilmente inferiore al fair value. Perciò, l’attività rivalutata avrà subito una riduzione di valore se il valore d’uso è inferiore al valore rivalutato. In questo caso, dopo che sono state applicate le disposizioni relative alla rivalutazione, l’entità applica il presente Principio per determinare se l’attività ha subito una riduzione di valore;

D81

Il paragrafo 6 è modificato come segue (in seguito alla modifica alla definizione di fair value dedotti i costi di vendita, tutti i riferimenti a ‘fair value dedotti i costi di vendita’ riportati nello IAS 36 sono sostituiti con ‘fair value al netto dei costi di dismissione’):

6

I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

(a)

(b)

(c)

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.)

D82

I paragrafi 12, 20 e 22 sono modificati come segue:

12

Nel valutare se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una riduzione di valore, l’entità deve considerare come minimo le seguenti indicazioni:

Fonti informative esterne

(a)

vi sono indicazioni osservabili che il valore di un’attività è diminuito significativamente durante l’esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l’uso normale dell’attività in oggetto;

20

Può essere possibile misurare il fair value al netto dei costi di dismissione anche se non è presente un prezzo quotato in un mercato attivo per un’attività identica. Tuttavia, talvolta non sarà possibile determinare il fair value al netto dei costi di dismissione in quanto non esiste alcun criterio per effettuare una stima attendibile del prezzo a cui avrebbe luogo una regolare operazione di vendita dell’attività tra gli operatori di mercato alla data di misurazione, alle condizioni di mercato correnti. In questo caso, l’entità può utilizzare il valore d’uso dell’attività come valore recuperabile.

22

Il valore recuperabile viene calcolato con riferimento a una singola attività … salvo che,.:

(b)

il valore d’uso dell’attività può essere stimato prossimo al suo fair value al netto dei costi di dismissione ed è possibile determinare il fair value al netto dei costi di dismissione.

D83

I paragrafi 25-27 sono eliminati.

D84

Il paragrafo 28 è modificato come segue:

28

I costi di dismissione, diversi da quelli già rilevati come passività, vengono dedotti nel determinare il fair value al netto dei costi di dismissione. Esempi …

D85

Viene aggiunto il paragrafo 53A riportato di seguito:

53A

Il fair value differisce dal valore d’uso. Il fair value riflette le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell’attività. Al contrario, il valore d’uso riflette gli effetti di fattori che possono essere specifici dell’entità e non applicabili a una qualunque entità. Per esempio, il fair value non riflette nessuno dei seguenti fattori nella misura in cui questi non sarebbero generalmente disponibili per gli operatori di mercato:

(a)

valore aggiunto derivato dal raggruppamento di attività (quale la creazione di un portafoglio di immobili in diverse localizzazioni);

(b)

sinergie tra l’attività da valutare e altre attività;

(c)

i diritti o le restrizioni legali riguardanti specificatamente solo l’attuale proprietario dell’attività; e

(d)

i benefici o gli aggravi fiscali riguardanti specificatamente l’attuale proprietario dell’attività.

D86

I paragrafi 78, 105, 111, 130 e 134 sono modificati come segue:

78

Può essere necessario tener conto di alcune passività già rilevate al fine di misurare il valore recuperabile di un’unità generatrice di flussi finanziari. Ciò si può verificare se la dismissione di un’unità generatrice di flussi finanziari richiede che il compratore si accolli una passività. In tale circostanza, il fair value al netto dei costi di dismissione (o il flusso finanziario stimato derivante dalla dismissione finale) dell’unità generatrice di flussi finanziari equivale al prezzo di vendita delle attività dell’unità generatrice di flussi finanziari e della passività nel loro insieme, detratti i costi di dismissione. Per effettuare una comparazione che abbia senso tra valore contabile dell’unità generatrice di flussi e valore recuperabile, il valore contabile della passività è detratto sia nella determinazione del valore d’uso sia del valore contabile dell’unità generatrice di flussi finanziari.

105

Nell’attribuire una perdita per riduzione di valore secondo quanto previsto dal paragrafo 104, un’entità non deve ridurre il valore contabile di un’attività al di sotto del maggior valore tra:

(a)

il fair value al netto dei costi di dismissione (se misurabile);

111

Nel valutare se vi è una qualche indicazione che una perdita per riduzione di valore di un’attività rilevata negli esercizi precedenti per un’attività diversa dall’avviamento possa non esistere più o possa essersi ridotta, l’entità deve considerare, come minimo, le seguenti indicazioni:

Fonti informative esterne

(a)

vi sono evidenze osservabili che il valore dell’attività è aumentato in maniera significativa nel corso dell’esercizio;

130

Un’entità deve indicare quanto segue per ogni perdita per riduzione di valore significativa rilevata o eliminata durante l’esercizio per ciascuna attività, incluso l’avviamento, o un’unità generatrice di flussi finanziari:

(f)

se il valore recuperabile corrisponde al fair value al netto dei costi di dismissione, il criterio utilizzato per determinare il fair value al netto dei costi di dismissione (ovvero se il fair value era stato valutato facendo riferimento a un prezzo quotato in un mercato attivo per un’attività identica); Un’entità non deve fornire le informazioni integrative richieste dall’IFRS 13.

134

Un’entità deve fornire le informazioni richieste da (a)-(f) per ogni unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari per la quale il valore contabile dell’avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito a tale unità (gruppo di unità) è significativo rispetto al valore contabile totale dell’avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita dell’entità:

(c)

il valore recuperabile dell’unità (o gruppo di unità) e il criterio utilizzato per determinare il valore recuperabile dell’unità (o del gruppo di unità) (ossia il valore d’uso o fair value al netto dei costi di dismissione).

(d)

se il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) si basa sul valore d’uso:

(i)

ciascun assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato le proiezioni dei flussi finanziari per il periodo oggetto di budget/previsioni più recenti. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) è più sensibile;

(e)

se il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) si basa sul fair value al netto dei costi di dismissione, la tecnica di valutazione utilizzata per misurare il fair value al netto dei costi di dismissione. Un’entità non deve fornire le informazioni integrative richieste dall’IFRS 13. Se il fair value al netto dei costi di dismissione non è misurato utilizzando un prezzo quotato per una unità (gruppo di unità) identica, devono inoltre essere indicate le seguenti informazioni

(i)

ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la sua determinazione del fair value al netto dei costi di dismissione. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) è più sensibile;

(iiA)

il livello della gerarchia del fair value (vedere IFRS 13) nel quale è classificata nella sua interezza la misurazione del fair value (senza considerare l’osservabilità dei ‘costi di dismissione’);

(iiB)

se è intervenuto un cambiamento nella tecnica di valutazione, tale cambiamento e le rispettive motivazioni.

Se il fair value al netto dei costi di dismissione è misurato utilizzando proiezioni di flussi finanziari attualizzati, un’entità deve indicare le seguenti informazioni:

(iii)

il periodo su cui la direzione aziendale ha proiettato i flussi finanziari;

(iv)

il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari;

(v)

il(i) tasso(i) di attualizzazione applicato(i) alle proiezioni di flussi finanziari.

D87

Il paragrafo 140I è aggiunto come segue:

140I

L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 5, 6, 12, 20, 78, 105, 111, 130 e 134, ha eliminato i paragrafi 25–27 e ha aggiunto i paragrafi 25A e 53A. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

IAS 38    Attività immateriali

D88

Il paragrafo 8 è modificato come segue:

8

I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

(a)

(b)

(c)

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.)

D89

Il paragrafo 33 è modificato come segue:

33

In conformità all’IFRS 3 Aggregazioni aziendali, se un’attività immateriale è acquisita in un’aggregazione aziendale, il suo costo è il fair value alla data di acquisizione. Il fair value di un’attività immateriale riflette le aspettative degli operatori di mercato alla data di acquisizione circa la probabilità che i benefici economici futuri inerenti all’attività affluiranno all’entità. …

D90

Il titolo che precede il paragrafo 35 è modificato come segue:

Attività immateriali acquisite in un’aggregazione aziendale

D91

I paragrafi 39-41 sono eliminati.

D92

I paragrafi 47, 50, 75, 78, 82, 84 e 100 sono modificati come segue:

47

Il paragrafo 21(b) specifica che una condizione per rilevare un’attività immateriale è che il costo dell’attività possa essere valutato attendibilmente. Il fair value di un’attività immateriale è valutabile attendibilmente se (a) non è significativa la variabilità nella gamma di valori ragionevoli del fair value determinati per tale attività, ovvero se (b) le probabilità delle varie stime rientranti nella gamma possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella valutazione del fair value. Se un’entità è in grado di valutare attendibilmente il fair value dell’attività ricevuta o dell’attività ceduta, allora il fair value dell’attività ceduta è utilizzato per misurare il costo, a meno che il fair value dell’attività ricevuta sia più chiaramente evidente.

50

Le differenze tra il fair value dell’entità e il valore contabile delle sue attività nette identificabili possono essere originate in un qualsiasi momento da una serie di fattori che condizionano il valore dell’entità. Tuttavia, tali differenze non rappresentano il costo di attività immateriali controllate dall’entità.

75

… Per l’applicazione delle rideterminazioni del valore in conformità alle disposizioni del presente Principio, il fair value deve essere misurato facendo riferimento a un mercato attivo. …

78

Benché possa accadere, è insolito che vi sia un mercato attivo per un’attività immateriale. …

82

Se il fair value di un’attività immateriale rideterminata non può più essere misurato facendo riferimento a un mercato attivo, il valore contabile dell’attività deve essere il valore rideterminato alla data dell’ultima rideterminazione fatta con riferimento al mercato attivo, al netto di qualsiasi successivo ammortamento e perdita per riduzione di valore accumulati.

84

Se il fair value dell’attività può essere valutato facendo riferimento a un mercato attivo a una successiva data di valutazione, il modello della rideterminazione del valore viene applicato a partire da quella data.

100

Il valore residuo di un’attività immateriale con una vita utile definita deve essere assunto pari a zero, a meno che:

(b)

vi sia un mercato attivo (come definito nell’IFRS 13) per l’attività e:

D93

Il paragrafo 124 è modificato come segue:

124

Se le attività immateriali sono contabilizzate agli importi rideterminati, un’entità deve indicare quanto segue:

(a)

per classe di attività immateriali:

(iii)

il valore contabile … paragrafo 74; e

(b)

l’ammontare delle … azionisti

(c)

D94

Il paragrafo 130E è eliminato.

D95

Viene aggiunto il paragrafo103G riportato di seguito:

130G

L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 8, 33, 47, 50, 75, 78, 82, 84, 100 e 124 e ha eliminato i paragrafi 39-41 e 130E. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

IAS 39    Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione (modificato a ottobre 2009)

D96

[Non applicabile alle disposizioni]

D97

Il paragrafo 9 è modificato come segue:

9

I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Si evidenzia che l’IFRS 13 Valutazione del fair value espone le disposizioni per la valutazione del fair value di una passività finanziaria, sia per designazione o diversamente, o il cui fair value è indicato. Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13.)

La nota a piè di pagina alla definizione del fair value è eliminata.

D98

I paragrafi 13 e 28 sono modificati come descritto di seguito:

13

Se un’entità non è in grado di valutare in modo attendibile il fair value di un derivato incorporato sulla base dei suoi termini e condizioni (per esempio, perché il derivato incorporato si basa su uno strumento rappresentativo di capitale che non ha un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento identico, ossia un dato di input di Livello 1), il fair value del derivato incorporato è dato dalla differenza tra il fair value dello strumento ibrido (combinato) e il fair value del contratto primario. Se l’entità non è in grado di valutare il fair value del derivato incorporato utilizzando questo metodo, si applica il paragrafo 12 e lo strumento ibrido (combinato) è designato al fair value rilevato a conto economico.

28

Quando un’entità ripartisce il valore contabile precedente di una più ampia attività finanziaria tra la parte che continua ad essere rilevata e la parte che è eliminata, è necessario valutare il fair value della parte che continua ad essere rilevata. …

D99

È aggiunto il paragrafo 43A.

43A

Tuttavia, se il fair value dell’attività o passività finanziaria al momento della rilevazione iniziale differisce dal prezzo dell’operazione, un’entità deve applicare il paragrafo AG76.

D100

Il paragrafo 47 è modificato come segue:

47

Dopo la rilevazione iniziale, un’entità deve valutare tutte le passività finanziarie al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, ad eccezione di:

(a)

passività finanziarie al fair value rilevato a conto economico. Tali passività, inclusi i derivati che sono passività, devono essere valutate al fair value, salvo che il derivato non sia una passività correlata a uno strumento rappresentativo di capitale che non ha un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento identico (ossia un input di Livello 1), e che deve essere regolata con la consegna dello stesso, il cui fair value non può essere valutato attendibilmente, nel qual caso deve essere valutato al costo.

D101

I paragrafi 48-49 sono eliminati.

D102

Il paragrafo 88 è modificato come segue:

88

Una relazione di copertura si qualifica come di copertura secondo quanto previsto dai paragrafi 89-102 se, e soltanto se, tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte.

(d)

L’efficacia della copertura deve poter essere valutata attendibilmente, ossia il fair value o i flussi finanziari dell’elemento coperto che sono attribuibili al rischio coperto e il fair value dello strumento di copertura devono poter essere determinati attendibilmente.

D103

Viene aggiunto il paragrafo103Q riportato di seguito:

103Q

L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 9, 13, 28, 47, 88, AG46, AG52, AG64, AG76, AG76A, AG80, AG81 e AG96, ha aggiunto il paragrafo 43A e ha eliminato i paragrafi 48–49, AG69–AG75, AG77–AG79 e AG82. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

D104

Nell’Appendice A i paragrafi AG46, AG52 e AG64 sono stati modificati come segue:

AG46

Quando valuta il fair value della parte che continua ad essere rilevata e quello della parte che è stornata al fine di applicare il paragrafo 27, un’entità applica le disposizioni per la valutazione del fair value di cui all’IFRS 13 in aggiunta al paragrafo 28.

AG52

Questo paragrafo illustra l’applicazione dell’approccio del coinvolgimento residuo quando permane in una parte dell’attività finanziaria.

Si supponga che un’entità abbia un portafoglio di finanziamenti rimborsabili anticipatamente … Il fair value dei finanziamenti alla data dell’operazione è CU10.100 e il fair value stimato dello spread di 0,5 per cento è CU40.

L’entità calcola l’utile o la perdita sulla vendita della quota del 90 per cento dei flussi finanziari. Supponendo che i fair value della quota del 10 per cento trattenuta e del 90 per cento trasferita non sono disponibili alla data dell’operazione, l’entità ripartisce il valore contabile dell’attività secondo quanto previsto dal paragrafo 28:

 

Fair value

Percentuale

Valore contabile ripartito

Quota trasferita

9 090

90 %

9 000

Quota trattenuta

1 010

10 %

1 000

Totale

10 100

 

10 000

D105

Il paragrafo AG64 è modificato come segue:

AG64

Il fair value di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo dell’operazione (ossia il fair value del corrispettivo dato o ricevuto, vedere anche IFRS 13 e paragrafo AG76). Tuttavia, se parte del corrispettivo dato o ricevuto è per qualcosa di diverso dallo strumento finanziario, un’entità deve valutare il fair value dello strumento finanziario. Per esempio, il fair value di un finanziamento o credito a lungo termine infruttifero può essere valutato come il valore attuale di tutti gli incassi futuri attualizzati utilizzando il(i) tasso(i) di interesse di mercato prevalente(i) per uno strumento similare (similare per valuta, scadenza, tipo di tasso di interesse e altri fattori) con un merito di credito similare. Ulteriori importi concessi rappresentano costi o una riduzione dei proventi a meno che questi non soddisfino le condizioni per la rilevazione come altri tipi di attività.

D106

I paragrafi AG69–AG75 e i rispettivi titoli sono eliminati.

D107

Il paragrafo AG76 è modificato come segue:

AG76

La migliore evidenza del fair value di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo dell’operazione (ossia il fair value del corrispettivo dato o ricevuto, vedere anche IFRS 13). Se un’entità stabilisce che il fair value al momento della rilevazione iniziale differisce dal prezzo dell’operazione indicato nel paragrafo 43A, essa deve contabilizzare tale strumento a tale data nel seguente modo:

(a)

al tipo di valutazione disposta dal paragrafo 43 se tale fair value è evidenziato da un prezzo quotato in un mercato attivo per un’attività o passività identica (ossia un input di Livello 1) oppure si basa su una tecnica di valutazione che utilizza solo dati provenienti da mercati osservabili. Un’entità deve rilevare la differenza tra il fair value al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell’operazione come utile o perdita;

(b)

in tutti gli altri casi, in base al tipo di valutazione disposto dal paragrafo 43, rettificata per differire la variazione tra il fair value al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell’operazione. Dopo la rilevazione iniziale, l’entità deve rilevare tale variazione differita come un utile o una perdita solo nella misura in cui essa risulti da un cambiamento di un fattore (incluso il tempo) che gli operatori di mercato considererebbero nel determinare il prezzo dell’attività o della passività.

D108

Il paragrafo AG76A è modificato come segue:

AG76A

La valutazione successiva dell’attività o passività finanziaria e la successiva rilevazione degli utili e delle perdite devono essere coerenti con le disposizioni del presente Principio.

D109

I paragrafi AG77–AG79 sono eliminati.

D110

I paragrafi AG80 e AG81 sono modificati come descritto di seguito:

AG80

Il fair value di investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento identico (ossia un input di Livello 1) e dei correlati derivati che devono essere regolati con la consegna di tali strumenti rappresentativi di capitale (vedere paragrafi 46(c) e 47) è valutabile attendibilmente se (a) la variabilità nella gamma delle misurazioni ragionevoli di fair value non è significativa per tale strumento o (b) le probabilità delle varie stime all’interno della gamma possono essere valutate ragionevolmente e utilizzate nella valutazione del fair value.

AG81

Vi sono molte situazioni in cui la variabilità nella gamma delle valutazioni ragionevoli del fair value di investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento identico (ossia un input di Livello 1) e dei correlati derivati che devono essere regolati con la consegna di tali strumenti rappresentativi di capitale (vedere paragrafi 46(c) e 47) è probabile che non sia significativa. Normalmente è possibile valutare il fair value di un’attività finanziaria che l’entità ha acquistato da terzi. Tuttavia, se la gamma di valutazioni ragionevoli del fair value è significativa e le probabilità delle varie stime non possono essere valutate ragionevolmente, l’entità non può valutare lo strumento al fair value.

D111

Il titolo sopra il paragrafo AG82 e il paragrafo AG82 sono eliminati.

D112

Il paragrafo AG96 è modificato come segue:

AG96

Un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale che non ha un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento identico (ossia un input di Livello 1) non è iscritto al fair value, in quanto il suo fair value non può essere altrimenti valutato attendibilmente ovvero non può essere designato come strumento di copertura un derivato ad esso correlato e che deve essere regolato con la consegna dello stesso strumento rappresentativo di capitale (vedere paragrafi 46(c) e 47).

IAS 40    Investimenti immobiliari

D113

[Non applicabile alle disposizioni]

D114

I paragrafi 26, 29 e 32 sono modificati come segue:

26

Indicazioni sul come determinare il fair value di un’interessenza in un immobile per la contabilizzazione al fair value sono esposte nei paragrafi 33-52 e nell’IFRS 13. Tali indicazioni sono inoltre rilevanti nella determinazione del fair value quando tale valore è utilizzato come costo ai fini della rilevazione iniziale.

29

Il fair value di un’attività è valutato attendibilmente se (a) non è significativa la variabilità nella gamma di valori ragionevoli del fair value determinati per tale attività, ovvero se (b) le probabilità delle varie stime rientranti nella gamma possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella valutazione del fair value. Se un’entità è in grado di misurare attendibilmente il fair value dell’attività ricevuta o dell’attività ceduta, allora il fair value dell’attività ceduta è utilizzato per determinare il costo, a meno che il fair value dell’attività ricevuta non sia più chiaramente evidente.

32

Il presente Principio richiede a tutte le entità di determinare il fair value degli investimenti immobiliari sia per la valutazione (se l’entità utilizza il modello del fair value) che per la sua informativa (se utilizza il modello del costo). L’entità è incoraggiata, ma non obbligata a determinare il fair value degli investimenti immobiliari sulla base di una stima effettuata da un perito indipendente con riconosciute e pertinenti qualifiche professionali e con una recente esperienza nella localizzazione e nella tipologia dell’investimento immobiliare oggetto della valutazione.

D115

I paragrafi 36-39 sono eliminati.

D116

Il paragrafo 40 è modificato come segue:

40

Nel misurare il fair value dell’investimento immobiliare secondo quanto disposto dall’IFRS 13, un’entità deve assicurare che il fair value rifletta, tra le altre cose, i ricavi derivanti da canoni di locazione correnti e da altre ipotesi che gli operatori di mercato utilizzerebbero nella determinazione del prezzo della proprietà immobiliare alle condizioni di mercato correnti.

D117

I paragrafi 42–47, 49, 51 e 75(d) sono eliminati.

D118

Il paragrafo 48 è modificato come segue:

48

In circostanze eccezionali vi sono fin dall’inizio chiare indicazioni, quando l’entità acquista un investimento immobiliare (o nel momento stesso in cui un immobile esistente diviene un investimento immobiliare dopo un cambiamento di uso dello stesso), che la variabilità nella gamma delle valutazioni ragionevoli del fair value sarà talmente ampia e le probabilità dei vari risultati così difficili da valutare, che l’utilità di una specifica valutazione del fair value è nulla. Ciò potrebbe indicare che il fair value dell’immobile non sarà attendibilmente valutabile su base continuativa (vedere paragrafo 53).

D119

Il titolo che precede il paragrafo 53 e i paragrafi 53 e 53B sono modificati come segue:

Impossibilità di valutare attendibilmente il fair value

53

Vi è una presunzione relativa che l’entità possa valutare attendibilmente il fair value di un investimento immobiliare su base continuativa. Comunque, in casi eccezionali, vi è una chiara indicazione sin dal momento in cui l’entità acquista un investimento immobiliare (o nel momento stesso in cui un immobile esistente diviene un investimento immobiliare dopo un cambiamento di uso dello stesso) che il fair value dell’investimento immobiliare non è determinabile attendibilmente dall’entità su base continuativa. Tale problema sorge quando, e solo quando, il mercato per immobili comparabili è inattivo (per esempio, il numero di operazioni svolte di recente è esiguo, i prezzi quotati non sono correnti ovvero i prezzi osservati delle operazioni indicano che il venditore è stato costretto a vendere) e non sono disponibili valutazioni alternative attendibili del fair value (per esempio, sono basate sulle proiezioni dei flussi finanziari attualizzati). Se un’entità stabilisce che il fair value di un investimento immobiliare in costruzione non è valutabile attendibilmente, ma si aspetta che il fair value dell’immobile sarà valutabile attendibilmente una volta che la costruzione sarà terminata, deve valutare tale investimento immobiliare in costruzione al costo finché il suo fair value diventa valutabile attendibilmente o la costruzione è completata, qualora ciò accada prima. Se un’entità stabilisce che il fair value (valore equo) di un investimento immobiliare (che non sia un investimento immobiliare in costruzione) non è determinabile attendibilmente su base continuativa, l’entità deve valutare tale investimento immobiliare utilizzando il modello del costo di cui allo IAS 16. Il valore residuo dell’investimento immobiliare deve essere assunto pari a zero. L’entità deve applicare lo IAS 16 fino alla dismissione dell’investimento immobiliare.

53B

… Un’entità che ha valutato un investimento immobiliare in costruzione al fair value non può concludere che il fair value dell’immobile in questione completato non può essere determinato attendibilmente.

D120

Il paragrafo 75(d) è eliminato.

D121

I paragrafi 78-80 sono modificati come descritto di seguito:

78

Nei casi eccezionali a cui si fa riferimento nel paragrafo 53, nei quali l’entità valuta un investimento immobiliare al costo secondo lo IAS 16, la riconciliazione richiesta dal paragrafo 76 deve indicare gli importi relativi a tale investimento immobiliare distintamente dagli importi relativi ad altri investimenti immobiliari. Inoltre, l’entità deve indicare:

(b)

una spiegazione della ragione per cui il fair value non può essere determinato attendibilmente;

79

Oltre alle informazioni richieste dal paragrafo 75, l’entità che applica la contabilizzazione al costo di cui al paragrafo 56 deve indicare:

(e)

il fair value dell’investimento immobiliare. Nei casi eccezionali descritti nel paragrafo 53, se l’entità non può determinare attendibilmente il fair value dell’investimento immobiliare deve presentare:

(ii)

una spiegazione della ragione per cui il fair value non può essere determinato attendibilmente; e

80

L’entità che ha precedentemente applicato lo IAS 40 (2000) e decide per la prima volta di classificare e contabilizzare alcune o tutte le interessenze in immobili detenuti attraverso un leasing operativo come investimento immobiliare deve rilevare l’effetto di tale decisione come una rettifica al saldo di apertura degli utili portati a nuovo dell’esercizio in cui la decisione è stata presa. Inoltre:

(a)

se l’entità ha in precedenza indicato pubblicamente (nel bilancio o in altro modo) il fair value di tali interessenze in immobili in esercizi precedenti (determinato secondo un criterio che soddisfa la definizione di fair value dell’IFRS 13), l’entità è incoraggiata ma non obbligata a:

D122

Il paragrafo 85B è modificato come segue:

85B

… Un’entità può applicare le modifiche agli investimenti immobiliari in costruzione a partire da qualsiasi data prima del 1o gennaio 2009 a condizione che il fair value di tali investimenti sia stato valutato a tali date. …

D123

Il paragrafo 85C è aggiunto come segue:

85C

L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value nel paragrafo 5, ha modificato i paragrafi 26, 29, 32, 40, 48, 53, 53B, 78–80 e 85B e ha eliminato i paragrafi 36–39, 42–47, 49, 51 e 75(d). Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

IAS 41    Agricoltura

D124-125

[Non applicabile alle disposizioni]

D126

I paragrafi 8, 15 e 16 sono modificati come segue:

8

I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

(a)

(b)

(c)

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.)

15

Il calcolo del fair value (valore equo) di un’attività biologica o di un prodotto agricolo può essere facilitato raggruppando le attività biologiche o i prodotti agricoli in relazione ad alcune caratteristiche significative; per esempio, per età o qualità. …

16

Le entità spesso stipulano contratti per vendere le loro attività biologiche o i loro prodotti agricoli a una data futura. I prezzi del contratto non sono necessariamente rilevanti nel valutare il fair value, poiché il fair value riflette la situazione attuale del mercato in cui operatori di mercato acquirenti e venditori condurrebbero una operazione. …

D127

I paragrafi 9, 17–21 e 23 sono eliminati.

D128

I paragrafi 25 e 30 sono modificati come descritto di seguito:

25

…Un’entità può utilizzare le informazioni che riguardano le attività combinate per valutare il fair value delle attività biologiche. …

30

Vi è la presunzione che il fair value di un’attività biologica possa essere valutato attendibilmente. Tuttavia, tale presunzione può essere vinta solo in sede di rilevazione iniziale di un’attività biologica i cui prezzi di mercato quotati non sono disponibili e le cui valutazioni alternative del fair value sono giudicate essere chiaramente inattendibili.

D129

Si modificano i paragrafi 47 e 48.

D130

Viene aggiunto il paragrafo 61 riportato di seguito:

61

L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 8, 15, 16, 25 e 30 e ha eliminato i paragrafi 9, 17–21, 23, 47 e 48. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

IFRIC 2    Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili (modificato a ottobre 2009)

D131

[Non applicabile alle disposizioni]

D132

Sotto il titolo ‘Riferimenti’, viene aggiunto un riferimento all’IFRS 13 Valutazione del fair value.

D133

Viene aggiunto il paragrafo 16 riportato di seguito:

16

L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato il paragrafo A8. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 13.

D134

Nell’Appendice il paragrafo A8 è modificato come segue:

A8

Le azioni dei soci eccedenti il divieto di rimborso sono passività finanziarie. L’entità cooperativa valuta tale passività finanziaria al fair value al momento della rilevazione iniziale. Poiché queste azioni sono rimborsabili su richiesta, l’entità cooperativa determina il fair value (valore equo) di tali passività finanziarie come richiesto dal paragrafo 47 dello IFRS 13, che afferma: “Il fair value (valore equo) di una passività finanziaria con una caratteristica di esigibilità a richiesta, (per esempio un deposito a vista), non è inferiore all’importo esigibile a richiesta …”. Di conseguenza, l’entità cooperativa classifica come passività finanziaria l’importo massimo pagabile a richiesta secondo le disposizioni di rimborso.

IFRIC 4    Determinare se un accordo contiene un leasing

D135

Sotto il titolo ‘Riferimenti’, viene aggiunto un riferimento all’IFRS 13 Valutazione del fair value.

D136

Nel paragrafo 15(a) ‘fair value’ (‘valore equo’) presenta la seguente nota a piè di pagina:

*

Lo IAS 17 utilizza il termine ‘fair value’ (‘valore equo’) in un modo per alcuni aspetti diverso dalla definizione del fair value riportata nell’IFRS 13 Valutazione del fair value. Pertanto, nell’applicare lo IAS 17, un’entità valuta il fair value secondo quanto disposto dallo IAS 17 e non dall’IFRS 13.

IFRIC 13    Programmi di fidelizzazione della clientela

D137

Sotto il titolo ‘Riferimenti’, viene aggiunto un riferimento all’IFRS 13 Valutazione del fair value.

D138

Il paragrafo 6 è modificato come segue:

6

Il corrispettivo attribuito ai punti premio deve essere valutato facendo riferimento al rispettivo fair value.

D139

Viene aggiunto il paragrafo 10B riportato di seguito:

10B

L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 6 e AG1–AG3. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.

D140

Nella Guida operativa, i paragrafi AG1–AG3 sono modificati come segue:

AG1

Il paragrafo 6 dell’Interpretazione richiede che il corrispettivo attribuito ai punti premio sia valutato facendo riferimento al rispettivo fair value. Se non è presente un prezzo di mercato quotato per un punto premio identico, il fair value deve essere valutato utilizzando un’altra tecnica di valutazione.

AG2

Un’entità può valutare il fair value dei punti premio facendo riferimento al fair value dei premi con i quali tali punti potrebbero essere riscattati. Il fair value dei punti premi considera, a seconda dei casi:

(a)

l’ammontare degli sconti o degli incentivi che verrebbero altrimenti offerti ai clienti che non hanno ottenuto i punti premio da una vendita iniziale;

(b)

della proporzione di punti premio che si prevede non saranno riscattati dai clienti. e

(c)

Il rischio di inadempimento.

Se i clienti possono scegliere tra una gamma di premi diversi, il fair value dei punti premio rifletterà i fair value (valori equi) della gamma dei premi disponibili, ponderati in proporzione alla frequenza con cui si prevede che ciascun premio sarà selezionato.

AG3

In alcuni casi, possono essere utilizzate tecniche di valutazione diverse. Per esempio, se i premi sono forniti da terzi e l’entità paga i terzi per ogni punto premio assegnato, questa potrebbe stimare il fair value dei punti premio facendo riferimento all’ammontare dovuto ai terzi, aggiungendo un margine di profitto ragionevole. È necessaria una valutazione soggettiva nella scelta e nell’applicazione di una tecnica di stima che soddisfi le disposizioni del paragrafo 6 dell’Interpretazione e che sia la più appropriata a seconda delle circostanze

IFRIC 17    Distribuzioni di attività ai soci non in disponibilità liquide

D141

[Non applicabile alle disposizioni]

D142

Sotto il titolo ‘Riferimenti’, viene aggiunto un riferimento all’IFRS 13 Valutazione del fair value.

D143

Il paragrafo 17 è modificato come segue:

17

Se, dopo la chiusura dell’esercizio ma prima della data di approvazione del bilancio, un’entità dichiara un dividendo da distribuire in attività non rappresentate da disponibilità liquide, essa deve indicare:

(c)

il fair value dell’attività da distribuire alla data di chiusura dell’esercizio, se diverso dal valore contabile, e le informazioni in merito al metodo utilizzato per valutare il fair value richieste dai paragrafi 93(b), (d), (g) e (i) e 99 dell’IFRS 13.

D144

Viene aggiunto il paragrafo 20 riportato di seguito:

20

L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato il paragrafo 17. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 13.

IFRIC 19    Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale (modificato a settembre 2010)

D145

[Non applicabile alle disposizioni]

D146

Sotto il titolo ‘Riferimenti’, viene aggiunto un riferimento all’IFRS 13 Valutazione del fair value.

D147

Il paragrafo 7 è modificato come segue:

7

Se il fair value degli strumenti rappresentativi di capitale emessi non può essere valutato attendibilmente, gli strumenti rappresentativi di capitale saranno valutati per riflettere il fair value della passività finanziaria estinta. Nel valutare il fair value di una passività finanziaria estinta che include una caratteristica di esigibilità a vista (per esempio un deposito a vista), non si applica il paragrafo 47 dell’IFRS 13.

D148

Viene aggiunto il paragrafo 15 riportato di seguito:

15

L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato il paragrafo 7. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 13.

INTERPRETAZIONE IFRIC N. 20

Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto

RIFERIMENTI

Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria

IAS 1 Presentazione del bilancio

IAS 2 Rimanenze

IAS 16 Immobili, impianti e macchinari

IAS 38 Attività immateriali

PREMESSA

1

Nelle attività minerarie a cielo aperto, per le entità può essere necessario rimuovere gli scarti minerari (“overburden”) per accedere ai giacimenti minerari. L’attività di rimozione degli scarti minerari è nota come “sbancamento”.

2

Nella fase di approntamento della miniera (prima dell’inizio del processo di produzione), i costi di sbancamento sono generalmente capitalizzati in quanto parte del costo ammortizzabile relativo all’edificazione, allo sviluppo e alla costruzione della miniera. Tali costi capitalizzati vengono ammortizzati sistematicamente, di solito utilizzando il metodo per unità di prodotto una volta avviato il processo produttivo.

3

Una entità mineraria può continuare a rimuovere gli scarti minerari e quindi sostenere costi di sbancamento anche nel corso della fase produttiva della miniera.

4

I materiali rimossi all’atto dello sbancamento durante la fase produttiva non saranno necessariamente materiali di scarto al 100 per cento; spesso sono costituiti da una combinazione di minerali e materiale di scarto. Il rapporto tra minerali e materiale di scarto può variare tra un livello minimo, che risulterebbe antieconomico, e un livello elevato invece più redditizio. La rimozione di materiali con un basso rapporto tra minerali e materiale di scarto può produrre del materiale utilizzabile per la produzione di rimanenze. Tale rimozione potrebbe anche fornire l’accesso a livelli più profondi di materiali, aventi un rapporto tra minerali e materiale di scarto più elevato. Potrebbero pertanto esservi due benefici che derivano all’entità dall’operazione di sbancamento: la possibilità di usare i materiali per produrre rimanenze e un migliore accesso a ulteriori quantità di materiali che potranno essere estratti negli esercizi futuri.

5

La presente Interpretazione analizza quando e come contabilizzare separatamente questi due benefici che nascono dalle attività di sbancamento, oltre a stabilire come valutare tali benefici sia al momento della rilevazione iniziale, sia successivamente.

AMBITO DI APPLICAZIONE

6

La presente Interpretazione si applica ai costi di rimozione degli scarti minerari sostenuti nelle attività minerarie a cielo aperto durante la fase di produzione della miniera (“costi di sbancamento nella fase di produzione”).

PROBLEMI

7

La presente Interpretazione affronta le seguenti questioni:

(a)

la rilevazione dei costi di sbancamento nella fase di produzione come attività;

(b)

la valutazione iniziale dell’attività derivante da un’operazione di sbancamento; e

(c)

la valutazione successiva dell’attività derivante da un’operazione di sbancamento.

INTERPRETAZIONE

Rilevazione dei costi di sbancamento nella fase di produzione come attività

8

Nella misura in cui il beneficio dell’operazione di sbancamento è rappresentato dalla produzione di rimanenze, l’entità deve contabilizzare i costi di tale operazione in conformità ai principi dello IAS 2 Rimanenze. Nella misura in cui il beneficio è rappresentato da un migliore accesso ai minerali, l’entità deve rilevare tali costi come una attività non corrente se sono soddisfatti i criteri di cui al successivo paragrafo 9. La presente Interpretazione fa riferimento all’attività non corrente come a una “attività derivante da un’operazione di sbancamento”.

9

Una entità deve rilevare un’attività derivante da un’operazione di sbancamento se, e solo se, sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a)

è probabile che dall’operazione di sbancamento derivi all’entità un beneficio economico futuro (migliore accesso al giacimento minerario);

(b)

l’entità è in grado di identificare la componente del giacimento minerario per la quale è migliorato l’accesso; e

(c)

i costi relativi all’operazione di sbancamento associati a tale componente possono essere determinati in maniera attendibile.

10

L’attività derivante dall’operazione di sbancamento deve essere contabilizzata ad incremento di una attività già esistente, o come un suo miglioramento. In altri termini, l’attività derivante dall’operazione di sbancamento deve essere contabilizzata come parte di una attività già esistente.

11

La classificazione dell’attività derivante dall’operazione di sbancamento come attività materiale o immateriale deve essere la stessa dell’attività già esistente. In altri termini, la natura dell’attività già esistente determinerà se l’entità deve classificare l’attività derivante dall’operazione di sbancamento come materiale o immateriale.

Valutazione iniziale dell’attività derivante da un’operazione di sbancamento

12

L’entità deve inizialmente rilevare al costo l’attività derivante dall’operazione di sbancamento, determinato considerando i costi direttamente sostenuti per svolgere l’operazione di sbancamento che migliora l’accesso alla componente identificata di minerali, cui vanno aggiunte le spese amministrative direttamente attribuibili all’attività. Contestualmente all’operazione di sbancamento in fase di produzione, possono verificarsi alcune attività accessorie che non sono però necessarie affinché tale operazione possa continuare come programmata. I costi associati a tali attività accessorie non devono essere inclusi nel costo dell’attività derivante dall’operazione di sbancamento.

13

Quando i costi dell’attività derivante da un’operazione di sbancamento e delle rimanenze prodotte non sono identificabili separatamente, l’entità deve ripartire i costi di sbancamento in fase di produzione tra le rimanenze prodotte e l’attività derivante dall’operazione di sbancamento utilizzando un criterio di ripartizione basato su una misura significativa di produzione. Tale misura di produzione deve essere calcolata per la componente identificata del giacimento minerario, e deve essere utilizzata come un parametro di riferimento per individuare in quale misura si sia verificata l’ulteriore attività di creazione di un beneficio futuro. Esempi di tali misure includono:

(a)

il costo delle rimanenze prodotte rispetto al costo atteso;

(b)

il volume degli scarti minerari estratti rispetto al volume atteso, per un determinato volume di produzione di minerali; e

(c)

il contenuto di minerale utile dal minerale estratto confrontato con il minerale utile atteso da estrarre, per una determinata quantità di minerale complessivo estratto.

Valutazione successiva dell’attività derivante da un’operazione di sbancamento

14

Dopo la rilevazione iniziale, l’attività derivante dall’operazione di sbancamento deve essere rilevata al costo o al suo valore rivalutato al netto degli ammortamenti e delle perdite per riduzione di valore, analogamente a quanto avviene per le attività già esistenti di cui detta attività fa parte.

15

L’attività derivante dall’operazione di sbancamento deve essere sistematicamente ammortizzata per la durata della vita utile attesa della componente identificata del giacimento minerario che diviene più accessibile come risultato dell’operazione di sbancamento. Deve essere applicato il metodo per unità di prodotto a meno che non sia più appropriato un altro metodo.

16

La vita utile attesa della componente identificata del giacimento minerario utilizzata per ammortizzare l’attività derivante dall’operazione di sbancamento differirà dalla vita utile attesa utilizzata per ammortizzare la miniera stessa e tutte le attività connesse alla vita della miniera. L’unica eccezione riguarda quelle circostanze limitate in cui l’attività derivante dall’operazione di sbancamento consente un migliore accesso all’intero giacimento minerario residuo. Per esempio, ciò potrebbe verificarsi verso la fine della vita utile della miniera, quando la componente identificata rappresenta la parte finale del giacimento minerario da estrarre.

Appendice A

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

La presente appendice costituisce parte integrante dell’Interpretazione e ha la stessa autorità delle altre parti dell’Interpretazione.

A1

L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità adotta la presente Interpretazione per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

A2

Una entità deve applicare la presente Interpretazione ai costi di sbancamento nella fase di produzione sostenuti a partire dalla data di inizio del primo esercizio presentato nel bilancio, o successivamente.

A3

Alla data di inizio del primo esercizio presentato in bilancio, qualsiasi saldo relativo ad attività rilevate in precedenza risultanti dall’operazione di sbancamento intrapresa durante la fase di produzione (“attività pregressa derivante da sbancamento”) deve essere riclassificato come parte di una attività già esistente a cui è correlata l’operazione di sbancamento, nella misura in cui permanga una componente identificabile del giacimento minerario cui può essere associata l’attività pregressa derivante dall’operazione di sbancamento. Tali saldi devono essere ammortizzati nell’arco della vita utile residua attesa della componente identificata del giacimento minerario a cui è correlato ciascun saldo relativo all’attività pregressa derivante dall’operazione di sbancamento.

A4

Qualora non sussista alcuna componente identificabile del giacimento minerario cui è legata l’attività pregressa derivante da un’operazione di sbancamento, il saldo deve essere rilevato nel saldo d’apertura degli utili portati a nuovo all’inizio del primo esercizio presentato nel bilancio.

Appendice B

Le modifiche riportate nella presente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. Qualora un’entità applichi la presente Interpretazione a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

Modifiche all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

B1

Nell’Appendice D, il paragrafo D1 è modificato come segue:

D1

Una entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:

(a)

operazioni con pagamento basato su azioni (paragrafi D2 e D3);

(m)

attività finanziarie o attività immateriali contabilizzate in conformità all’IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione (paragrafo D22);

(n)

oneri finanziari (paragrafo D23).

(o)

trasferimenti di attività dai clienti (paragrafo D24);

(p)

estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale (paragrafo D25);

(q)

grave iperinflazione (paragrafi D26–D30).

(r)

accordi per un controllo congiunto (paragrafo D31) e

(s)

costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto (paragrafo D32).

B2

Dopo il paragrafo D31, sono aggiunti un titolo e il paragrafo D32:

Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto

D32

Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie esposte nei paragrafi da A1 ad A4 dell’IFRIC n. 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto. In tale paragrafo, il riferimento alla data di entrata in vigore deve essere interpretato come il 1o gennaio 2013 o l’inizio del primo bilancio presentato in conformità agli IFRS, a seconda di quale sia la data più recente.

B3

Dopo il paragrafo 39L è aggiunto il paragrafo 39M:

39M

L’Interpretazione IFRIC n. 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto ha aggiunto il paragrafo D32 e ha modificato il paragrafo D1. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRIC n. 20.


(1)  In this IFRS monetary amounts are denominated in ‘currency units (CU)’.


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