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Document 32012R1070

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1070/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda le importazioni preferenziali fuori contingente di latte e prodotti lattiero-caseari e il contingente di importazione di prodotti lattiero-caseari originari della Repubblica moldova

GU L 318 del 15.11.2012, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1070/oj

15.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1070/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda le importazioni preferenziali fuori contingente di latte e prodotti lattiero-caseari e il contingente di importazione di prodotti lattiero-caseari originari della Repubblica moldova

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il titolo 2, capo I, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (2) si applica al contingente di importazione n. 09.4210 previsto dal regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio (3) e assegnato alla Repubblica moldova fino al 2012. Il regolamento (UE) n. 581/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha prorogato l'applicazione del regolamento (CE) n. 55/2008 fino alla fine del 2015. Pertanto, è opportuno che il regolamento (CE) n. 2535/2001 tenga conto della proroga del contingente n. 09.4210.

(2)

Il titolo 2, capo II, del regolamento (CE) n. 2535/2001 prevede norme riguardanti le importazioni preferenziali fuori contingente nell'ambito di atti e accordi specifici. Ai fini di una corretta gestione delle importazioni, è opportuno che tali regole si applichino anche a tutte le altre importazioni preferenziali fuori contingente cui si applica l’articolo 2 di tale regolamento. Inoltre, per motivi di chiarezza e trasparenza, è opportuno che tali norme prevedano l'obbligo di specificare il dazio preferenziale all'importazione nella casella 24 della domanda di titolo e del titolo stesso.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

1)

al titolo 2, il testo del capo II è sostituito dal seguente:

"CAPO II

Importazioni fuori contingente esclusivamente in base al titolo di importazione

Articolo 20

1.   Il presente capo si applica a:

a)

le importazioni preferenziali non soggette a contingenti e previste nei seguenti atti:

i)

allegato I del protocollo n. 1 della decisione 1/98 del Consiglio di associazione CE/Turchia;

ii)

allegato IV dell'accordo con il Sudafrica;

iii)

allegato 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;

b)

qualsiasi altra importazione preferenziale, non soggetta a contingenti, dei prodotti di cui all'allegato II, parte I, lettera J, del regolamento (CE) n. 376/2008.

2.   Per le importazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), i prodotti lattiero-caseari e le aliquote dei dazi applicabili sono indicati nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 21

1.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a)

nella casella 8, il paese di origine;

b)

nella casella 20, una delle diciture elencate nell’allegato XVI.

2.   Il titolo stesso reca nella casella 24, l'aliquota del dazio ridotto applicabile.

3.   Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato nella casella 8.

Articolo 22

L’applicazione dell’aliquota del dazio ridotto è subordinata alla presentazione del titolo di importazione e di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata dalla prova dell'origine."

(2)

L'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

(3)  GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1.

(4)  GU L 165 del 24.6.2011, pag. 5.


ALLEGATO

«I.J

CONTINGENTE TARIFFARIO NEL QUADRO DELL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CE) N. 55/2008

Numero del contingente

Codice NC

Designazione delle merci (1)

Paese di origine

Anno di importazione

Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre

(in tonnellate)

(in peso prodotto)

Dazio all'importazione

(EUR/100 kg peso netto)

Annualmente

Semestrale

09.4210

0401 a 0406

 

Repubblica moldova

 

 

 

0

Prodotti lattiero-caseari

Dal 1o luglio 2008 al 31 dicembre 2008

 

1 000

 

2009

1 000

500

 

2010 a 2015

1 500

750


(1)  Ferme restando le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.»


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