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Document 32012R1036

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1036/2012 della Commissione, del 7 novembre 2012 , che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE e l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le voci relative alla Croazia negli elenchi di paesi terzi o loro parti dai quali è autorizzata l’introduzione nell’Unione di carni fresche e di determinati prodotti a base di carne Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 308 del 8.11.2012, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1036/oj

8.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1036/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2012

che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE e l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le voci relative alla Croazia negli elenchi di paesi terzi o loro parti dai quali è autorizzata l’introduzione nell’Unione di carni fresche e di determinati prodotti a base di carne

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) fissa norme applicabili alle importazioni, al transito e al deposito, nell’Unione, di partite di prodotti a base di carne e di partite di stomaci, vesciche e intestini trattati, quali sono definiti dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3).

(2)

L’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE elenca i paesi terzi o parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, a condizione che detti prodotti siano conformi al trattamento indicato in tale parte.

(3)

L’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE definisce i trattamenti di cui alla parte 2 dello stesso allegato, assegnando un codice a ciascuno di essi. Tale parte specifica un trattamento generico «A» e i trattamenti specifici da «B» a «F» enumerati in ordine decrescente di rigorosità.

(4)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (4) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di determinate partite di animali vivi o di carni fresche. Istituisce inoltre elenchi di paesi terzi, territori o loro parti dai quali tali partite possono essere introdotte nell’Unione.

(5)

A norma del regolamento (UE) n. 206/2010 le partite di carni fresche destinate al consumo umano possono essere importate nell’Unione solo se provengono dai paesi terzi, territori o loro parti di cui all’allegato II, parte 1, di tale regolamento, per i quali detta parte preveda un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata.

(6)

La Croazia figura attualmente nell’elenco di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 dei paesi terzi in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione di carni fresche di determinati animali. Tuttavia, la Croazia non rientra attualmente nell’elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione di carni fresche, incluse le carni macinate, di suini domestici.

(7)

La Croazia ha presentato alla Commissione domanda di autorizzazione all’esportazione nell’Unione di carni fresche di suini domestici. Secondo le informazioni fornite dalla Croazia, la vaccinazione preventiva contro la peste suina classica è vietata sul territorio di tale paese terzo dal gennaio 2005. Inoltre da marzo 2008 non vi sono evidenze di circolazione del virus di peste suina classica nei suini domestici sul territorio della Croazia. Dalle informazioni disponibili risulta pertanto che la Croazia è indenne dalla peste suina classica nei suini domestici, senza vaccinazione.

(8)

L’autorità competente croata ha fornito inoltre sufficienti garanzie circa la conformità alla legislazione dell’Unione riguardo alla peste suina classica e sta applicando un programma di sorveglianza avanzato per i suini domestici e i cinghiali.

(9)

I risultati di un'ispezione effettuata dalla Commissione in Croazia nel 2010 sono stati ampiamente positivi. Inoltre la Croazia ha successivamente confermato alla Commissione che talune azioni correttive previste riguardo a carenze individuate nel corso dell’ispezione sono state adottate con successo nel 2011.

(10)

L’esame delle informazioni presentate dalla Croazia permette di concludere che l’introduzione nell’Unione di carni fresche di suini domestici da tale paese terzo non rappresenterebbe un rischio per la situazione sanitaria dell’Unione in merito alla peste suina classica. Possono pertanto essere autorizzate le importazioni nell’Unione di carni fresche, incluse le carni macinate, di suini domestici dalla Croazia.

(11)

Inoltre la Croazia figura attualmente nell’elenco di cui all’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE ai fini dell’importazione nell’Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati di suini domestici e artiodattili di allevamento (suini) sottoposti al trattamento specifico «D».

(12)

In considerazione del fatto che devono essere autorizzate le importazioni nell’Unione di carni fresche, incluse le carni macinate, di suini domestici dalla Croazia, è opportuno autorizzare altresì le importazioni nell’Unione da tale paese terzo di prodotti a base di carne ottenuti da tali carni fresche, senza richiedere che siano sottoposte a trattamento specifico. La parte 2 dell’allegato II della decisione 2007/777/CE va modificata di conseguenza.

(13)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/777/CE e il regolamento (UE) n. 206/2010.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE la voce relativa alla Croazia è sostituita dalla seguente:

«HR

Croazia

A

A

A

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX»

Articolo 2

Nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 la voce relativa alla Croazia è sostituita dalla seguente:

«HR – Croazia

HR-0

Intero paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

POR

 

 

 

8 novembre 2012»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(4)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.


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