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Document 32012R0497
Commission Implementing Regulation (EU) No 497/2012 of 7 June 2012 amending Regulation (EU) No 206/2010 as regards the requirements for imports of animals susceptible to bluetongue Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 497/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012 , recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni per l'importazione di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 497/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012 , recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni per l'importazione di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 152 del 13.6.2012, p. 1–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692
13.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 497/2012 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2012
recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni per l'importazione di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, lettera e) e l'articolo 13, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (2), contiene l'elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui gli ungulati vivi, compresi quelli sensibili alla febbre catarrale degli ovini, possono essere introdotti nell'Unione e definisce le condizioni di certificazione veterinaria in materia. |
(2) |
In particolare, per quanto riguarda gli animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini, i certificati BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y e RUM di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 prescrivono, tra le altre cose, che il territorio da cui gli animali provengono sia stato indenne da febbre catarrale degli ovini nei dodici mesi precedenti la data di rilascio del certificato che li accompagna. |
(3) |
Lo sviluppo di nuove tecnologie ha reso disponibili "vaccini inattivati" contro la febbre catarrale degli ovini che non comportano il rischio di circolazione locale indesiderata del virus vaccinale per bovini, ovini e caprini non vaccinati. Oggi si concorda ampiamente nel ritenere che la vaccinazione eseguita con vaccini inattivati costituisca lo strumento d'elezione per la lotta alla febbre catarrale degli ovini e la prevenzione di forme cliniche in tali animali nell'Unione. |
(4) |
Per garantire un migliore controllo della diffusione del virus della febbre catarrale degli ovini e ridurre l'onere che tale malattia comporta per il settore agricolo, le norme per la vaccinazione prescritte dalla direttiva 2000/75/CE, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (3), sono state recentemente modificate dalla direttiva 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per tenere conto delle più recenti innovazioni tecnologiche nella produzione dei vaccini. |
(5) |
Di conseguenza, la direttiva 2000/75/CE del Consiglio prevede ora l'uso di vaccini inattivati in tutto il territorio dell'UE. |
(6) |
Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica relativa alla febbre catarrale degli ovini e al fine di allinearsi alle norme dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (5), è stato di recente modificato. Per poter considerare un territorio indenne da febbre catarrale, le norme UE esigono l'assenza di circolazione del virus per un periodo minimo di due anni. Il periodo di dodici mesi menzionato nei pertinenti certificati di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 va pertanto modificato di conseguenza. |
(7) |
La direttiva 2000/75/CE e il regolamento (CE) n. 1266/2007 si applicano ai movimenti all'interno dell'Unione di ungulati vivi appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini. Occorre che i modelli di certificati veterinari BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y e RUM di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 siano modificati al fine di allineare le norme zoosanitarie in materia di importazione nell'Unione per quanto riguarda la febbre catarrale degli ovini a quelle riguardanti la circolazione all'interno dell'Unione di animali sensibili a tale malattia. |
(8) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2012, possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di ungulati vivi accompagnate da certificato rilasciato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, conformemente ai modelli BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y o RUM di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 e prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.
(2) GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.
(3) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
(4) GU L 81 del 21.3.2012, pag. 1.
(5) GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.
ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010, la parte 2 è così modificata:
(1) |
I modelli «BOV-X», «BOV-Y», «OVI-X» e «OVI-Y» sono sostituiti dai seguenti:
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(2) |
il «modello RUM» è sostituito dal seguente:
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