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Document 32012D0375

2012/375/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 giugno 2012 , che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione

GU L 182 del 13.7.2012, pp. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/375/oj

13.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/37


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2012

che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione

(2012/375/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio ha concesso, attraverso la decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio (2), un’assistenza finanziaria all’Irlanda, su sua stessa richiesta, a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie («il programma») volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell’economia a una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nell’area dell’euro e nell’Unione.

(2)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione ha portato a termine, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale (FMI) e di concerto con la Banca centrale europea (BCE), il sesto riesame dei progressi compiuti dalle autorità irlandesi nell’attuazione delle misure concordate nonché dell’efficacia e dell’impatto economico e sociale di dette misure.

(3)

Nel settembre 2011 le autorità irlandesi hanno presentato al Parlamento misure legislative volte a rafforzare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, secondo quanto previsto nell’ambito del programma. Alcuni elementi della riforma proposta non sono stati adottati dal Parlamento entro il termine previsto per il sesto riesame trimestrale sopra menzionato, in particolare, per quanto riguarda i diritti a pensione dei neoassunti nel pubblico impiego, ivi compresa una revisione del prepensionamento per alcune categorie di dipendenti pubblici e l’indicizzazione delle pensioni ai prezzi al consumo, e il collegamento tra il trattamento pensionistico e la retribuzione media percepita nel corso della vita lavorativa e tra l’età pensionabile e l’età pensionabile per l’accesso alla pensione statale. Le autorità si sono impegnate a garantire l’approvazione delle suddette disposizioni entro la fine del 2012.

(4)

Tenuto conto del rinvio al 2013 delle prove di stress a livello di UE promosse dall’Autorità bancaria europea, si ritiene opportuno rinviare al 2013 anche le prossime prove di stress sulle banche irlandesi di proprietà nazionale. Le autorità hanno nel frattempo identificato gli assi principali dei lavori preparatori, che saranno completati nel 2012.

(5)

Le autorità irlandesi hanno definito le misure supplementari da adottare nel 2012 per ridurre la disoccupazione e favorire il conseguimento degli obiettivi del programma. In particolare, esse prenderanno provvedimenti volti ad accrescere l’efficacia delle politiche in materia di attivazione del mercato del lavoro e di formazione, nonché a ridurre gli effetti potenzialmente dissuasivi delle prestazioni sociali sulla partecipazione al mercato del lavoro da parte dei soggetti abili, proteggendo nel contempo i soggetti più vulnerabili.

(6)

Alla luce di tali sviluppi e considerazioni, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 3 della decisione di esecuzione 2011/77/UE è modificato come segue:

1)

al paragrafo 7, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

l’adozione di una normativa volta ad aumentare l’età pensionabile per l’accesso alla pensione statale a 66 anni nel 2014, 67 nel 2021 e 68 nel 2028 allo scopo di migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.»;

2)

al paragrafo 8 sono aggiunte le seguenti lettere:

«f)

il completamento dei seguenti assi di lavoro nelle banche irlandesi di proprietà nazionale, i cui risultati saranno comunicati dalle autorità irlandesi alla Commissione, alla BCE e all’FMI: i) una revisione indipendente della qualità delle attività intesa a valutare la qualità dei portafogli di prestiti singoli e aggregati nonché le procedure utilizzate per definire e monitorare la qualità delle attività; ii) un riesame delle operazioni sui crediti in sofferenza inteso a valutare la capacità e l’efficacia operative nella gestione di portafogli di prestiti in sofferenza delle banche, inclusa la gestione degli arretrati, e le pratiche relative alla ristrutturazione dei crediti in sofferenza e alla riduzione delle perdite sui crediti; iii) un esercizio di convalida dell’integrità dei dati inteso a valutare l’affidabilità dei dati bancari; nonché iv) un progetto sulla rilevazione dei ricavi e sulla modifica della scadenza (re-ageing) dei crediti inteso a esaminare le pratiche esistenti alla luce dei principi internazionali d’informativa finanziaria (IFRS) e della regolamentazione in materia;

g)

la valutazione dei progressi compiuti dalle banche nella ristrutturazione dei portafogli in sofferenza;

h)

la presentazione alla Commissione, alla BCE e all’FMI di una valutazione delle azioni adottate in relazione ai beneficiari di prestazioni di disoccupazione che non si presentano ai colloqui organizzati nel quadro di misure di attivazione del mercato del lavoro;

i)

la redazione di una relazione trasversale volta a esplorare le possibilità di attenuare eventuali effetti negativi sugli incentivi all’occupazione derivanti dalla struttura delle prestazioni sociali;

j)

l’adozione di misure legislative di riforma dei diritti a pensione per i neoassunti nel pubblico impiego, comprendente in particolare un riesame del prepensionamento per alcune categorie di dipendenti pubblici e un’indicizzazione delle pensioni ai prezzi al consumo. Le pensioni saranno basate sulla retribuzione media percepita nel corso della vita lavorativa. L’età pensionabile dei neoassunti sarà collegata all’età pensionabile per l’accesso alla pensione statale.»;

3)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«10.   Nel 2013 e in linea con le precisazioni del memorandum d’intesa, l’Irlanda porta a termine prove di stress delle banche incluse nel PCAR 2011. Le prove di stress saranno allineate all’esercizio dell’Autorità bancaria europea (ABE) e basate su risultati del PCAR 2011 e del programma di misure finanziarie 2012. Le prove di stress saranno rigorose e continueranno a essere fondate su previsioni robuste relative alle perdite sui prestiti nonché su un elevato livello di trasparenza. La pubblicazione dei risultati coinciderà con il prossimo esercizio dell’ABE.»

Articolo 2

L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY


(1)   GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

(2)   GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.


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