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Document 32012D0375
2012/375/EU: Council Implementing Decision of 22 June 2012 amending Implementing Decision 2011/77/EU on granting Union financial assistance to Ireland
2012/375/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 giugno 2012 , che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione
2012/375/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 giugno 2012 , che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione
GU L 182 del 13.7.2012, pp. 37–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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13.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182/37 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 22 giugno 2012
che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione
(2012/375/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il Consiglio ha concesso, attraverso la decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio (2), un’assistenza finanziaria all’Irlanda, su sua stessa richiesta, a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie («il programma») volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell’economia a una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nell’area dell’euro e nell’Unione. |
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(2) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione ha portato a termine, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale (FMI) e di concerto con la Banca centrale europea (BCE), il sesto riesame dei progressi compiuti dalle autorità irlandesi nell’attuazione delle misure concordate nonché dell’efficacia e dell’impatto economico e sociale di dette misure. |
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(3) |
Nel settembre 2011 le autorità irlandesi hanno presentato al Parlamento misure legislative volte a rafforzare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, secondo quanto previsto nell’ambito del programma. Alcuni elementi della riforma proposta non sono stati adottati dal Parlamento entro il termine previsto per il sesto riesame trimestrale sopra menzionato, in particolare, per quanto riguarda i diritti a pensione dei neoassunti nel pubblico impiego, ivi compresa una revisione del prepensionamento per alcune categorie di dipendenti pubblici e l’indicizzazione delle pensioni ai prezzi al consumo, e il collegamento tra il trattamento pensionistico e la retribuzione media percepita nel corso della vita lavorativa e tra l’età pensionabile e l’età pensionabile per l’accesso alla pensione statale. Le autorità si sono impegnate a garantire l’approvazione delle suddette disposizioni entro la fine del 2012. |
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(4) |
Tenuto conto del rinvio al 2013 delle prove di stress a livello di UE promosse dall’Autorità bancaria europea, si ritiene opportuno rinviare al 2013 anche le prossime prove di stress sulle banche irlandesi di proprietà nazionale. Le autorità hanno nel frattempo identificato gli assi principali dei lavori preparatori, che saranno completati nel 2012. |
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(5) |
Le autorità irlandesi hanno definito le misure supplementari da adottare nel 2012 per ridurre la disoccupazione e favorire il conseguimento degli obiettivi del programma. In particolare, esse prenderanno provvedimenti volti ad accrescere l’efficacia delle politiche in materia di attivazione del mercato del lavoro e di formazione, nonché a ridurre gli effetti potenzialmente dissuasivi delle prestazioni sociali sulla partecipazione al mercato del lavoro da parte dei soggetti abili, proteggendo nel contempo i soggetti più vulnerabili. |
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(6) |
Alla luce di tali sviluppi e considerazioni, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 3 della decisione di esecuzione 2011/77/UE è modificato come segue:
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1) |
al paragrafo 7, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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2) |
al paragrafo 8 sono aggiunte le seguenti lettere:
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3) |
è aggiunto il seguente paragrafo: «10. Nel 2013 e in linea con le precisazioni del memorandum d’intesa, l’Irlanda porta a termine prove di stress delle banche incluse nel PCAR 2011. Le prove di stress saranno allineate all’esercizio dell’Autorità bancaria europea (ABE) e basate su risultati del PCAR 2011 e del programma di misure finanziarie 2012. Le prove di stress saranno rigorose e continueranno a essere fondate su previsioni robuste relative alle perdite sui prestiti nonché su un elevato livello di trasparenza. La pubblicazione dei risultati coinciderà con il prossimo esercizio dell’ABE.» |
Articolo 2
L’Irlanda è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2012
Per il Consiglio
Il presidente
V. SHIARLY