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Document 32012D0184

    2012/184/UE: Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2011 , relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all'applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica

    GU L 99 del 5.4.2012, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/184(1)/oj

    Related international agreement

    5.4.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 99/1


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 19 dicembre 2011

    relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all'applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica

    (2012/184/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 16 novembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell’Unione, un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica («l'accordo»). Esso è stato siglato il 14 ottobre 2010.

    (2)

    È opportuno firmare e applicare l’accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   La firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

    2.   Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell’Unione.

    Articolo 3

    L’accordo è applicato su base provvisoria conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, dello stesso, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. KOROLEC


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    5.4.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 99/2


    ACCORDO

    tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica

    L’UNIONE EUROPEA (di seguito «l'Unione»),

    da una parte, e

    LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE (di seguito «Algeria»),

    dall’altra,

    di seguito «le parti»,

    CONSIDERANDO l’importanza che rivestono la scienza e la tecnologia per il loro sviluppo economico e sociale e il riferimento di cui all’articolo 51 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, entrato in vigore il 1o settembre 2005;

    CONSIDERANDO la politica europea di vicinato e la strategia dell’Unione per rafforzare le relazioni con i paesi vicini;

    CONSIDERANDO che l’Unione e l’Algeria hanno svolto attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione in vari settori di interesse comune e che le parti possono trarre reciproco vantaggio dalla partecipazione di ciascuna di esse alle attività di ricerca e sviluppo dell’altra a condizioni di reciprocità;

    DESIDEROSE di istituire un quadro ufficiale di cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica per ampliare e rafforzare le attività di cooperazione nei settori di interesse comune e promuovere l’utilizzo dei risultati di tale cooperazione a vantaggio dello sviluppo economico e sociale delle parti;

    DESIDEROSE di aprire lo Spazio europeo della ricerca ai paesi terzi e in particolare ai paesi partner mediterranei,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Campo d’applicazione e principi

    1.   Le parti promuovono, sviluppano e agevolano attività di cooperazione tra l’Unione e l’Algeria in settori di interesse comune in cui svolgono attività di ricerca e sviluppo in ambito scientifico e tecnologico.

    2.   Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei seguenti principi:

    a)

    promozione di una società della conoscenza per incentivare lo sviluppo economico e sociale di entrambe le parti;

    b)

    beneficio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi;

    c)

    accesso reciproco alle attività dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico svolti dalle due parti;

    d)

    scambio tempestivo delle informazioni che possono agevolare le attività di cooperazione;

    e)

    scambio e tutela adeguati dei diritti di proprietà intellettuale;

    f)

    partecipazione e finanziamento nel rispetto delle leggi e dei regolamenti pertinenti delle parti.

    Articolo 2

    Modalità della cooperazione

    1.   I soggetti giuridici stabiliti in Algeria, ai sensi dell’allegato I, comprese le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto privato o pubblico, partecipano alle azioni di cooperazione indirette del programma quadro dell’Unione di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione («programma quadro»), conformemente alle modalità e condizioni stabilite o menzionate negli allegati I e II.

    I soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell’Unione, ai sensi dell’allegato I, partecipano ai programmi e progetti di ricerca algerini su aree tematiche analoghe a quelle del programma quadro, alle stesse modalità e condizioni stabilite o menzionate negli allegati I e II.

    2.   La cooperazione può anche assumere le forme seguenti:

    a)

    regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità dell’Algeria e dell’Unione in materia di politiche di ricerca e sulla pianificazione;

    b)

    scambi di opinioni sulla cooperazione, gli sviluppi e le prospettive future;

    c)

    trasmissione tempestiva di informazioni sull’attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca dell’Algeria e dell’Unione e sui risultati dei lavori svolti nell’ambito del presente accordo;

    d)

    riunioni congiunte;

    e)

    visite e scambi di ricercatori, ingegneri e tecnici, anche a scopo di formazione;

    f)

    scambio e condivisione di apparecchiature, materiali e servizi di test;

    g)

    contatti tra i responsabili di programmi o di progetti algerini e dell’Unione;

    h)

    partecipazione di esperti a seminari, simposi e workshop;

    i)

    scambio di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione prevista dal presente accordo;

    j)

    formazione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico;

    k)

    accesso reciproco all’informazione scientifica e tecnologica nell’ambito della presente cooperazione;

    l)

    qualsiasi altra modalità adottata dal comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e l’Algeria, di cui all’articolo 4, ritenuta conforme alle politiche e alle procedure applicabili da entrambe le parti;

    m)

    sostegno alla valorizzazione dei risultati della ricerca e allo sviluppo di imprese innovative al fine di promuovere la diffusione delle conoscenze nuove e dell’innovazione;

    n)

    assistenza alla gestione della ricerca scientifica e sostegno all’istituzione di un sistema di informazione sulla ricerca;

    o)

    esame delle possibilità di cooperazione per la creazione di incubatori, «vivai», start-up, centri di ricerca, in particolare mediante programmi europei diversi dal programma quadro;

    p)

    promozione della cooperazione mediante progetti di ricerca e sviluppo;

    q)

    accesso alle infrastrutture di ricerca;

    r)

    possibilità di cofinanziamento e di coordinamento di attività di ricerca.

    Articolo 3

    Rafforzamento della cooperazione

    Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell’ambito delle proprie legislazioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare lo spostamento transfrontaliero dei beni destinati a essere utilizzati in queste attività.

    Articolo 4

    Gestione dell’accordo

    Comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e l’Algeria

    1.   Il coordinamento e l’agevolazione delle attività oggetto del presente accordo sono svolti, per l’Algeria, dal ministero dell’Istruzione superiore e della ricerca scientifica, e, per l’Unione, dai servizi dalla Commissione europea, in qualità di agenti esecutivi delle parti («agenti esecutivi»).

    2.   Gli agenti esecutivi istituiscono un comitato congiunto denominato «comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e l’Algeria» («comitato misto»), le cui funzioni comprendono:

    a)

    assicurare, valutare e riesaminare l’attuazione del presente accordo, nonché modificarne gli allegati o adottarne di nuovi per tenere conto degli sviluppi delle politiche scientifiche delle parti, nell’osservanza delle relative procedure interne di ciascuna delle due parti;

    b)

    individuare annualmente i settori potenziali in cui risulti opportuno sviluppare e migliorare la cooperazione ed esaminare le relative misure;

    c)

    esaminare periodicamente gli orientamenti e le priorità per il futuro delle politiche di ricerca e la loro programmazione in Algeria e nell’Unione, nonché le prospettive di cooperazione futura ai sensi del presente accordo;

    d)

    formulare raccomandazioni destinate alle parti circa l’attuazione del presente accordo, includendovi la definizione e la raccomandazione di integrazioni alle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e misure specifiche per migliorare l’accesso reciproco previsto all’articolo 1, paragrafo 2;

    e)

    apportare all’accordo, secondo le procedure interne di ciascuna parte, le modifiche tecniche che si rendono necessarie.

    3.   Il comitato misto è composto da rappresentanti degli agenti esecutivi; esso adotta il proprio regolamento interno.

    4.   Il comitato misto si riunisce di norma una volta l’anno, alternativamente nell’Unione e in Algeria. Riunioni straordinarie sono convocate laddove necessario e previo accordo delle parti. Le conclusioni e raccomandazioni del comitato misto sono trasmesse per conoscenza al comitato d’associazione dell’accordo euromediterraneo che stabilisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra.

    Articolo 5

    Finanziamento

    Il livello di partecipazione ad attività di ricerca ai sensi del presente accordo avviene conformemente alle condizioni stabilite all’allegato I ed è disciplinata dalle leggi, dai regolamenti, dalle politiche e dalle modalità di attuazione dei programmi in vigore sul territorio di ciascuna della parti.

    Se una delle parti concede un aiuto finanziario ai partecipanti dell’altra parte in relazione ad attività di cooperazione indirette, tutte le sovvenzioni e i contributi finanziari o di altra natura erogati a questo titolo dalla parte finanziatrice ai partecipanti dell’altra parte sono esentati da tasse, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio di ciascuna delle parti nel momento in cui si effettuano tali sovvenzioni e contributi finanziari o di altra natura.

    Articolo 6

    Diffusione e utilizzazione dei risultati e delle informazioni

    La diffusione e l’utilizzazione dei risultati e delle informazioni acquisiti e/o scambiati, nonché la gestione, l’attribuzione e l’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di ricerca svolte ai sensi del presente accordo, sono soggetti alle condizioni di cui all’allegato II.

    Articolo 7

    Disposizioni finali

    1.   Gli allegati I e II costituiscono parte integrante del presente accordo. Tutte le questioni o controversie relative all’interpretazione o all’attuazione del presente accordo sono risolte di comune accordo tra le parti.

    2.   Il presente accordo entra in vigore dopo che le parti si sono notificate reciprocamente il completamento delle procedure interne per la conclusione dello stesso. In attesa dell’espletamento di tali procedure, le parti applicano il presente accordo a titolo provvisorio a decorrere dalla firma dello stesso. Qualora una parte notifichi all’altra parte l’intenzione di non concludere l’accordo, i progetti e le attività avviati nel periodo di applicazione provvisoria e ancora in corso al momento della notifica summenzionata sono portati a termine alle condizioni stabilite nel presente accordo.

    3.   Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento da previo preavviso di sei mesi. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia dell'accordo sono portati a termine alle condizioni stabilite nel quadro dello stesso.

    4.   Il presente accordo resta in vigore fino a quando una delle parti non notifichi per iscritto all’altra parte la sua intenzione di denunciare l’accordo. In tal caso l' accordo cessa di essere in vigore dopo sei mesi dal ricevimento della notifica.

    5.   Qualora una della parti decida di modificare i suoi programmi o progetti di ricerca, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, l’agente esecutivo di tale parte notifica all’agente esecutivo dell’altra parte il contenuto preciso dellemodifiche in questione. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 3 del presente articolo, il presente accordo può essere denunciato, alle condizioni stabilite di comune accordo, se una delle parti notifica all’altra, entro un mese dall’adozione delle modifiche di cui a detto paragrafo, la sua intenzione di denunciare il presente accordo.

    6.   Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni in essi indicate, e, dall’altra, al territorio della Repubblica algerina democratica e popolare. La presente disposizione non esclude le attività di cooperazione condotte in alto mare, nello spazio o sul territorio di paesi terzi, in conformità del diritto internazionale.

    IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine, rispettivamente dall’Unione europea e dalla Repubblica algerina democratica e popolare, hanno firmato il presente accordo.

    FATTO in duplice esemplare a Algeri, addì diciannove marzo duemiladodici, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    За Европейския съюз

    Por la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l’Union européenne

    Per l’Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā –

    Europos Sąjungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

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    За правителството на Алжирската демократична народна република

    Por el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular

    Za vládu Alžírské demokratické a lidové republiky

    For regeringen for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet

    Für die Regierung der Demokratischen Volksrepublik Algerien

    Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi valitsusele

    Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας

    For the Government of the People’s Democratic Republic of Algeria

    Pour le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire

    Per il governo della Repubblica algerina democratica e popolare

    Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas valdības vārdā –

    Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos Vyriausybės vardu

    Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság kormánya részéről

    Għall-Gvern tar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija

    Voor de regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije

    W imieniu rządu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

    Pelo Governo da República Argelina Democrática e Popular

    Pentru Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare

    Za vládu Alžírskej demokratickej ľudovej republiky

    Za Vlado Ljudske demokratične republike Alžirije

    Algerian demokraattisen kansantasavallan hallituksen puolesta

    För Demokratiska folkrepubliken Algeriets regering

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    ALLEGATO I

    Modalità e condizioni di partecipazione di soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell’Unione e in Algeria

    Ai fini del presente accordo, per «soggetto giuridico» si intende qualsiasi persona fisica, o qualsiasi persona giuridica costituita in conformità del diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o al diritto dell’Unione o al diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura.

    I.   Modalità e condizioni di partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Algeria alle azioni indirette del programma quadro

    1.

    La partecipazione alle azioni indirette del programma quadro di soggetti giuridici aventi sede in Algeria è soggetta alle condizioni stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, ai sensi dell’articolo 183 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    2.

    L’Unione può accordare un finanziamento ai soggetti giuridici stabiliti in Algeria che partecipano alle azioni indirette di cui al punto 1, secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla decisione o dalle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all’articolo 183 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al regolamento finanziario dell’Unione e ad altra normativa dell’Unione applicabile.

    3.

    Una convenzione di sovvenzione, un contratto concluso dall’Unione con un soggetto giuridico stabilito in Algeria per la realizzazione di un’azione indiretta o la decisione di concessione della sovvenzione adottata dall’Unione devono prevedere il diritto della Commissione europea e della Corte dei conti europea di eseguire o di far eseguire controlli e verifiche.

    Le competenti autorità algerine provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, l’assistenza ragionevole e utile, qualora necessaria, per eseguire tali controlli e verifiche contabili e le azioni di recupero summenzionati.

    II.   Modalità e condizioni di partecipazione di soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea a programmi e progetti di ricerca dell’Algeria

    1.

    Ciascun soggetto giuridico stabiliti nell'Unione, costituiti conformemente al diritto nazionale di uno degli Stati membri dell’Unione o al diritto dell'Unione, possono partecipare a progetti o programmi di ricerca e sviluppo dell’Algeria in cooperazione con soggetti giuridici stabiliti in Algeria.

    2.

    I diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nell'Unione, che partecipano a progetti algerini di ricerca nell’ambito dei programmi di ricerca e sviluppo, nonché 0le modalità e condizioni applicabili in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione degli appalti e conclusione dei contratti per l’attuazione di detti progetti, sono soggetti alle disposizioni legislative e regolamentari e alle direttive governative vigenti in Algeria che disciplinano l’attuazione dei programmi di ricerca e sviluppo applicabili ai soggetti giuridici algerini e tali da garantire un trattamento equanime, tenuto conto della natura della cooperazione fra l’Algeria e l’Unione in questo settore.

    Il finanziamento di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione che partecipano a progetti di ricerca algerini nell’ambito dei programmi di ricerca e sviluppo sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti in Algeria, applicabili ai soggetti giuridici non algerini.

    III.   Informazioni sulle possibilità di partecipazione

    L’Algeria e la Commissione europea rendono regolarmente disponibili informazioni in merito ai programmi in corso e alle possibilità di partecipazione esistenti per i soggetti giuridici stabiliti nei territori delle due parti.


    ALLEGATO II

    PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

    I.   Ambito di applicazione

    Ai fini del presente accordo, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione di cui all’articolo 2 della Convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.

    Ai fini del presente accordo, per «conoscenze» si intendono i risultati, ivi comprese le informazioni, che possono essere protetti o meno, nonché i diritti di autore o i diritti su dette informazioni acquisiti in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, progetti, specie vegetali, certificati di protezione supplementari o di altre forme di tutela equiparabili.

    II.   Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle parti che partecipano ad azioni indirette di cooperazione

    1.

    Ciascuna parte garantisce che il trattamento dei diritti e degli obblighi di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti nei territori dell’altra parte, che partecipano ad attività di cooperazione indirette svolte conformemente al presente accordo, e dei relativi diritti e obblighi derivanti da detta partecipazione, sia compatibile con le leggi e i regolamenti, nonché con le convenzioni internazionali pertinenti applicabili alle parti, compreso l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato 1C dell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, nonché l’atto di Parigi, del 24 luglio 1971, della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e l’atto di Stoccolma, del 14 luglio 1967, della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

    2.

    Ciascuna delle parti garantisce che i soggetti dell’altra parte che partecipano ad attività di cooperazione indirette beneficino dello stesso trattamento, in materia di proprietà intellettuale, dei partecipanti della propria parte, ai sensi delle regole di partecipazione di ciascun programma o progetto di ricerca, o delle sue leggi o regolamenti applicabili.

    III.   Diritti di proprietà intellettuale delle parti

    1.

    Salvo diverso e specifico accordo delle parti, alle conoscenze generate dalle parti, nel corso delle attività svolte ai sensi dell’articolo 2 del presente accordo, si applicano le seguenti regole:

    a)

    la parte che genera le conoscenze è proprietaria delle stesse. Qualora risulti impossibile determinare il contributo delle rispettive parti, le parti sono congiuntamente proprietarie di dette conoscenze;

    b)

    la parte proprietaria delle conoscenze concede all’altra parte dei diritti di accesso a queste conoscenze per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del presente accordo. Tali diritti di accesso alle conoscenze sono concessi a titolo gratuito.

    2.

    Salvo diverso accordo tra le parti, alle opere letterarie di carattere scientifico delle parti si applicano le seguenti regole:

    a)

    nel caso di pubblicazione, ad opera di una parte, di informazioni e risultati scientifici o tecnici, per mezzo di riviste, articoli, relazioni o libri, incluse opere audiovisive e software, che derivino dalle attività svolte ai sensi del presente accordo, l’altra parte ha diritto di ottenere una licenza valida in tutti i paesi, non esclusiva, irrevocabile e a titolo gratuito, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico le opere in questione;

    b)

    tutte le riproduzioni, destinate al pubblico, di dati ed informazioni tutelati da diritto d’autore e prodotte a norma delle presente sezione, indicano il nome o i nomi degli autori dell’opera, salvo che un autore espressamente richieda di non essere citato. Ciascuna riproduzione inoltre contiene una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

    3.

    Salvo diverso e specifico accordo delle parti, alle informazioni riservate si applicano le seguenti regole:

    a)

    all’atto di comunicare all’altra parte le informazioni relative alle attività svolte ai sensi del presente accordo, ciascuna parte identifica le informazioni che non desidera divulgare mediante segni o legende indicanti la riservatezza;

    b)

    la parte che riceve dette informazioni può comunicare sotto la propria responsabilità delle informazioni riservate ad organismi o persone sotto la sua autorità ai fini specifici dell’applicazione del presente accordo;

    c)

    previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi della lettera b). Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l’autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e regolamentazione e dalle proprie politiche;

    d)

    le informazioni riservate non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni tra le parti indette ai sensi del presente accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l’uso di impianti o l’esecuzione di attività di cooperazione indirette, rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale delle informazioni prima dell’atto di comunicazione delle stesse, ai sensi della lettera a);

    e)

    ciascuna parte si impegna ad assicurare che le informazioni riservate ricevute ai sensi delle lettere a) e d) siano protette a norma del presente accordo. Se una delle parti consta di non essere in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sulla non divulgazione di cui alle lettere a) e d), ne informa immediatamente l’altra parte. Le parti si consultano in seguito per stabilire le misure appropriate da adottare.

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