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Document 32011R1311

Regolamento (UE) n. 1311/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria

GU L 337 del 20.12.2011, pp. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1303

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1311/oj

20.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/5


REGOLAMENTO (UE) N. 1311/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La crisi finanziaria mondiale senza precedenti e la recessione economica hanno seriamente compromesso la crescita economica e la stabilità finanziaria, provocando un grave deterioramento delle condizioni economiche, finanziarie e sociali in diversi Stati membri. In particolare taluni Stati membri si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà, sperimentando segnatamente problemi di crescita economica e di stabilità finanziaria e un peggioramento del disavanzo e del debito, anche a causa della sfavorevole congiuntura economica e finanziaria internazionale.

(2)

Anche se sono già state adottate importanti iniziative per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, comprese alcune modifiche del quadro legislativo, l’impatto della crisi finanziaria si fa pesantemente sentire sull’economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali è in aumento ed è necessario procedere all’adozione rapida di ulteriori misure per attenuare tale pressione mediante la massimizzazione e l’ottimizzazione dell’uso dei finanziamenti dei fondi strutturali e del fondo di coesione.

(3)

Ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea che prevede la possibilità della concessione di un’assistenza finanziaria dell’Unione a uno Stato membro che si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (3), ha istituito tale meccanismo allo scopo di preservare la stabilità finanziaria dell’Unione.

(4)

Con le decisioni di esecuzione del Consiglio 2011/77/UE (4) e 2011/344/UE (5), è stata concessa tale assistenza finanziaria rispettivamente all’Irlanda e al Portogallo.

(5)

La Grecia si trovava già in gravi difficoltà relativamente alla propria stabilità finanziaria prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 407/2010. Non è stato pertanto possibile fornire l’assistenza finanziaria alla Grecia sulla base di tale regolamento.

(6)

L’accordo tra creditori e l’accordo sul programma di prestiti per la Grecia stipulati l’8 maggio 2010 sono entrati in vigore l’11 maggio 2010. È previsto che l’accordo tra creditori resti pienamente in vigore e produca effetti per un periodo di tre anni, fino a quando vi siano importi in sospeso ai sensi dell’accordo sul programma di prestiti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (6), prevede che, in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro che non ha adottato l’euro, il Consiglio debba concedere a tale Stato membro assistenza finanziaria a medio termine.

(8)

Ungheria, Lettonia e Romania hanno ottenuto tale assistenza finanziaria rispettivamente mediante le decisioni del Consiglio 2009/102/CE (7), 2009/290/CE (8) e 2009/459/CE (9).

(9)

Il periodo durante il quale l’Irlanda, l’Ungheria, la Lettonia, il Portogallo e la Romania possono beneficiare di tale assistenza finanziaria è precisato nelle rispettive decisioni del Consiglio. Il periodo durante il quale l’Ungheria poteva beneficiare di tale assistenza finanziaria è scaduto il 4 novembre 2010.

(10)

Il periodo durante il quale la Grecia può beneficiare di un’assistenza ai sensi dell’accordo fra i creditori e dell’accordo sul programma di prestiti è differente a seconda dei vari Stati membri partecipanti a tali strumenti.

(11)

L’11 luglio 2011 i ministri delle Finanze dei diciassette Stati membri della zona euro hanno firmato il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES). Tale trattato, che fa seguito alla decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE, del 25 marzo 2011, che modifica l’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro (10), prevede che entro il 2013 il MES assolverà i compiti attualmente svolti dal Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF). È pertanto opportuno che il presente regolamento tenga già conto del MES.

(12)

Nelle conclusioni del 23 e 24 giugno 2011 il Consiglio europeo ha espresso compiacimento per l’intenzione della Commissione di rafforzare le sinergie tra il programma di prestiti per la Grecia e i fondi dell’Unione, e ha espresso sostegno agli sforzi tesi ad aumentare la capacità della Grecia di assorbire i fondi dell’Unione per stimolare la crescita e l’occupazione, concentrando l’attenzione sul miglioramento della competitività e sulla creazione di posti di lavoro. Inoltre, nelle stesse conclusioni, il Consiglio europeo ha accolto con favore e intende sostenere l’elaborazione da parte della Commissione, insieme agli Stati membri, di un programma globale di assistenza tecnica alla Grecia. Tale modifica al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (11), contribuisce a rafforzare tali sinergie.

(13)

Al fine di facilitare la gestione dei fondi dell’Unione, di contribuire ad accelerare gli investimenti negli Stati membri e nelle regioni e di accrescere la disponibilità di risorse finanziarie per attuare la politica di coesione è necessario consentire, in casi giustificati, in via temporanea e fatto salvo il periodo di programmazione 2014-2020, l’aumento dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo finale dei fondi strutturali, nonché del fondo di coesione per un importo corrispondente a una maggiorazione di dieci punti percentuali del tasso di cofinanziamento applicabile per ciascun asse prioritario, per gli Stati membri che si trovano di fronte a gravi difficoltà nella salvaguardia della loro stabilità finanziaria, e che hanno chiesto di beneficiare di tale misura. Di conseguenza, la quota-parte nazionale richiesta sarà ridotta in proporzione. Dato il carattere temporaneo di tale aumento e al fine di mantenere i tassi di co-finanziamento originari come punto di riferimento per il calcolo degli importi aumentati in via temporanea, i cambiamenti derivanti dall’applicazione del meccanismo non dovrebbero riflettersi nel piano finanziario incluso nel programma operativo. Tuttavia, potrebbe risultare necessario aggiornare i programmi operativi per concentrare i fondi su competitività, crescita e occupazione e per allineare i loro traguardi e obiettivi alla diminuzione del totale dei finanziamenti disponibili.

(14)

È opportuno che lo Stato membro che presenti una richiesta di beneficiare della deroga ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, indichi chiaramente nella richiesta la data a decorrere dalla quale ritiene giustificata l’applicazione della deroga. Nella sua richiesta, lo Stato membro interessato dovrebbe fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per accertare l’indisponibilità di risorse per la quota-parte nazionale mediante dati sulla propria situazione macroeconomica e fiscale. Dovrebbe inoltre mostrare che un aumento dei pagamenti in virtù della deroga è necessario per salvaguardare il proseguimento dell’attuazione di programmi operativi e che i problemi della capacità di assorbimento persistono anche ricorrendo ai massimali applicabili ai tassi di co-finanziamento di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006. Lo Stato membro interessato dovrebbe altresì fornire il riferimento alla pertinente decisione del Consiglio o ad altro atto normativo in base a cui lo Stato membro è ammesso a beneficiare della deroga. È opportuno che la Commissione verifichi la precisione delle informazioni fornite e disponga pertanto di un termine di trenta giorni a decorrere dalla presentazione della richiesta per formulare obiezioni. Al fine di rendere la deroga efficace e operativa, è inoltre necessario prevedere che, in assenza di obiezioni da parte della Commissione, la richiesta dello Stato membro si consideri fondata. Tuttavia, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, una decisione su eventuali obiezioni alla richiesta dello Stato membro, e in tal caso la Commissione dovrebbe fornire una motivazione.

(15)

È opportuno procedere di conseguenza a una revisione delle norme di calcolo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo finale per i programmi operativi nel periodo in cui gli Stati membri beneficiano di un’assistenza finanziaria per far fronte a gravi difficoltà nella salvaguardia della loro stabilità finanziaria.

(16)

È necessario assicurare un adeguato rendiconto sull’utilizzo degli importi maggiorati messi a disposizione degli Stati membri che beneficiano dell’aumento temporaneo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo finale in conformità della deroga di cui all’articolo 77, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

(17)

Al termine del periodo durante il quale è concessa l’assistenza finanziaria, nell’ambito delle valutazioni effettuate conformemente all’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 potrebbe essere necessario verificare, tra l’altro, se la riduzione del co-finanziamento nazionale non comporti un significativo scostamento rispetto agli obiettivi inizialmente fissati. Tali valutazioni potrebbero condurre a una revisione del programma operativo.

(18)

Dato che la crisi senza precedenti che interessa i mercati finanziari mondiali e la recessione economica hanno seriamente danneggiato la stabilità economica di molti Stati membri, è necessario reagire rapidamente in modo da limitare le conseguenze sull’economia nel suo complesso; per tale ragione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile. Tenuto conto della situazione eccezionale degli Stati membri interessati, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente, a decorrere dall’esercizio finanziario 2010, ovvero dalla data di decorrenza della messa a disposizione dell’assistenza finanziaria, a seconda dello status dello Stato membro richiedente, per i periodi in cui gli Stati membri hanno ricevuto assistenza finanziaria dall’Unione o da altri Stati membri della zona euro per poter affrontare gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria.

(19)

Qualora un aumento temporaneo dei pagamenti intermedi o dei pagamenti del saldo finale sia previsto conformemente alla deroga di cui all’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1083/2006, dovrebbe inoltre essere considerato nel contesto delle restrizioni di bilancio che riguardano tutti gli Stati membri, di cui si dovrebbe tenere adeguatamente conto nel bilancio generale dell’Unione europea. Inoltre, dato che l’obiettivo principale del meccanismo è far fronte a specifiche difficoltà attuali, la sua applicazione dovrebbe essere limitata nel tempo. Il meccanismo dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2010 e avere una durata limitata fino al 31 dicembre 2013.

(20)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1083/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 77 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 77

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo finale

1.   I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento, di cui alla decisione sul programma operativo interessato per ciascun asse prioritario, alla spesa ammissibile indicata nell’ambito di tale asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall’autorità di certificazione.

2.   In deroga all’articolo 53, paragrafo 2, e alla seconda frase dell’articolo 53, paragrafo 4, e ai massimali fissati nell’allegato III, i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale sono maggiorati di un importo pari a dieci punti percentuali oltre il tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario, senza superare il 100 %, da applicare all’ammontare delle spese ammissibili da ultimo dichiarate in ciascuna dichiarazione di spesa certificata, presentata durante il periodo in cui uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)

è messa a sua disposizione un’assistenza finanziaria conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (*1), oppure è messa a sua disposizione un’assistenza finanziaria da parte di altri Stati membri della zona euro prima dell’entrata in vigore di tale regolamento;

b)

è messa a sua disposizione un’assistenza finanziaria a medio termine conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (*2);

c)

è messa a sua disposizione un’assistenza finanziaria conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, dopo la sua entrata in vigore.

3.   Lo Stato membro che desideri beneficiare della deroga di cui al paragrafo 2 presenta una richiesta scritta alla Commissione entro 21 febbraio 2012 o entro due mesi a decorrere dalla data in cui lo Stato membro soddisfa una delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

4.   Nella richiesta presentata ai sensi del paragrafo 3, lo Stato membro giustifica la necessità della deroga fornendo le informazioni necessarie per accertare:

a)

che non sono disponibili risorse per la quota-parte nazionale mediante dati sulla propria situazione macroeconomica e di bilancio;

b)

che l’aumento dei pagamenti di cui al paragrafo 2 è necessario per salvaguardare il proseguimento dell’attuazione di programmi operativi;

c)

che i problemi persistono anche ricorrendo ai massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento fissati nell’allegato III;

d)

che esso soddisfa una delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o c), fornendo un riferimento a una decisione del Consiglio o a un altro atto giuridico, nonché la data effettiva di decorrenza della messa a disposizione dell’assistenza finanziaria allo Stato membro.

La Commissione verifica se le informazioni presentate giustificano la concessione di una deroga ai sensi del paragrafo 2. La Commissione dispone di trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta per formulare obiezioni sull’esattezza delle informazioni fornite.

Tuttavia, se la Commissione decide di formulare obiezioni alla richiesta dello Stato membro, essa adotta una decisione motivata al riguardo mediante un atto di esecuzione.

Se la Commissione non solleva obiezioni alla richiesta dello Stato membro ai sensi del paragrafo 3, la richiesta è considerata giustificata

5.   La richiesta dello Stato membro precisa anche il previsto utilizzo della deroga di cui al paragrafo 2 e fornisce informazioni sulle misure complementari previste per concentrare i fondi su competitività, crescita e occupazione, ivi compresa, se del caso, una modifica dei programmi operativi.

6.   La deroga di cui al paragrafo 2 non si applica alle dichiarazioni di spesa presentate dopo il 31 dicembre 2013.

7.   Ai fini del calcolo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo finale dopo che gli Stati membri hanno smesso di beneficiare dell’assistenza finanziaria di cui al paragrafo 2, la Commissione non tiene conto degli importi maggiorati versati conformemente a detto paragrafo.

Tali importi sono tuttavia presi in considerazione ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 79, paragrafo 1.

8.   I pagamenti intermedi maggiorati derivanti dall’applicazione del paragrafo 2 sono resi disponibili alle autorità di gestione nel più breve lasso di tempo possibile e sono utilizzati unicamente per effettuare pagamenti nell’ambito dell’attuazione del programma operativo.

9.   Nel contesto del rapporto strategico di cui all’articolo 29, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione opportune informazioni sull’utilizzo della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, indicando come l’importo maggiorato dell’assistenza abbia contribuito a promuovere la competitività, la crescita e l’occupazione nello Stato membro interessato. La Commissione tiene conto di tali informazioni nell’elaborazione del rapporto strategico di cui all’articolo 30, paragrafo 1.

10.   In deroga al paragrafo 2, il contributo dell’Unione mediante i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale non è superiore al contributo pubblico e all’importo massimo della partecipazione dei fondi per ciascun asse prioritario fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

11.   I paragrafi da 2 a 9 non si applicano ai programmi operativi che rientrano nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

(*1)   GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1."

(*2)   GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.» "

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica tuttavia retroattivamente ai seguenti Stati membri: nel caso di Irlanda, Grecia e Portogallo, a decorrere dalla data in cui l’assistenza finanziaria è stata messa a disposizione di tali Stati membri ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e, nel caso di Ungheria, Lettonia e Romania, a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. SZPUNAR


(1)  Parere del 27 ottobre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 dicembre 2011.

(3)   GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

(4)   GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

(5)   GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88.

(6)   GU L 53 del 23. 2.2002, pag. 1.

(7)   GU L 37 del 6.2.2009, pag. 5.

(8)   GU L 79 del 25.3.2009, pag. 39.

(9)   GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8.

(10)   GU L 91 del 6.4.2011, pag. 1.

(11)   GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.


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