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Document 32011R0876

Regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2011 della Commissione, del 1 °settembre 2011 , recante centocinquantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

GU L 227 del 2.9.2011, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/876/oj

2.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 227/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 876/2011 DELLA COMMISSIONE

del 1o settembre 2011

recante centocinquantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 19 agosto 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 22 agosto 2011 ha altresì deciso di aggiungere una persona fisica al medesimo elenco.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

La voce seguente è aggiunta all’elenco "Persone fisiche":

"Mati ur-Rehman (alias a) Mati-ur Rehman, b) Mati ur Rehman, c) Matiur Rahman, d) Matiur Rehman, e) Matti al-Rehman, f) Abdul Samad, g) Samad Sial, h) Abdul Samad Sial). Data di nascita: intorno al 1977. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: Mati ur-Rehman è il comandante operativo in capo di Lashkar i Jhangvi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.8.2011."

(2)

La voce seguente è depennata dall'elenco "Persone fisiche":

"Abdul Latif Saleh (alias a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir). Titolo: dott. Indirizzo: Ultima residenza nota: Emirati Arabi Uniti. Data di nascita: 5.3.1957. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: a) giordana, b) albanese (dal 1992). Passaporto n.: a) D366 871 (passaporto giordano), b) 314772 (passaporto albanese emesso l'8.3.1993), c) 0334695 (passaporto albanese emesso il 1.12.1995). Altre informazioni: Espulso dall'Albania nel 1999.".


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