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Document 32011R0590
Commission Implementing Regulation (EU) No 590/2011 of 20 June 2011 amending Regulation (EC) No 1235/2008, laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 590/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 590/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 161 del 21.6.2011, p. 9–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2306
21.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 590/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, e l’articolo 38, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) concede un periodo relativamente breve agli organismi e alle autorità di controllo per presentare una domanda di riconoscimento ai fini della conformità ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007. In considerazione dell’assenza di esperienza nell’applicazione diretta delle norme dell’Unione sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici al di fuori del territorio dell’Unione è opportuno concedere un periodo più lungo agli organismi e alle autorità di controllo che chiedono di essere inseriti nell’elenco ai fini della conformità. |
(2) |
A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, l’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 riporta l’elenco dei paesi terzi le cui norme di produzione e misure di controllo per la produzione biologica di prodotti agricoli sono riconosciute equivalenti a quelle indicate nel regolamento (CE) n. 834/2007. Alla luce della nuova domanda e delle informazioni che la Commissione ha ricevuto dai paesi terzi a decorrere dall’ultima pubblicazione dell’elenco, è necessario prendere in considerazione alcune modifiche e adattare l’elenco di conseguenza. |
(3) |
Alcuni prodotti agricoli importati dal Canada sono attualmente commercializzati nell’Unione europea in forza delle disposizioni transitorie previste all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008. Il Canada ha presentato alla Commissione una richiesta di inclusione nell’elenco di cui all’allegato III di detto regolamento. Esso ha trasmesso le informazioni necessarie a norma degli articoli 7 e 8 del medesimo regolamento. Sulla base dell’esame di tali informazioni e di successivi contatti con le autorità canadesi, le norme che disciplinano in Canada la produzione e i controlli dei prodotti agricoli risultano equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007. La Commissione ha proceduto a un esame in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo effettivamente applicate in Canada, come previsto all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. |
(4) |
Le autorità della Costa Rica, dell’India, di Israele, del Giappone e della Tunisia hanno chiesto alla Commissione l’inclusione di nuovi organismi di controllo e di certificazione e le hanno fornito le garanzie necessarie in merito al rispetto dei criteri di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(5) |
Il periodo di inclusione della Costa Rica e della Nuova Zelanda nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 scade il 30 giugno 2011. Al fine di evitare interruzioni degli scambi, occorre prorogare l’inclusione della Costa Rica e della Nuova Zelanda. Alla luce dell’esperienza acquisita, è opportuno prorogare l’inclusione di quei paesi per un periodo indeterminato. |
(6) |
La Nuova Zelanda ha trasmesso modifiche editoriali alle specifiche pertinenti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 in seguito al recente accorpamento del ministero dell’Agricoltura e delle foreste con l’Autorità neozelandese per la sicurezza alimentare. |
(7) |
Occorre modificare, di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
1) |
all’articolo 4, la data «31 ottobre 2011» è sostituita dalla data «31 ottobre 2014»; |
2) |
l’allegato III è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.
ALLEGATO
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato come segue:
1) |
dopo il testo relativo all’Australia è inserito il seguente testo: «CANADA 1. Categorie di prodotti:
2. Origine: prodotti della categoria 1, lettera a), e ingredienti dei prodotti della categoria 1, lettera b), ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Canada. 3. Norme di produzione: Organic Products Regulation. 4. Autorità competenti: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca 5. Organismi di controllo:
6. Organismi che rilasciano il certificato: cfr. il punto 5. 7. Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2014.»; |
2) |
al punto 5 del testo concernente la Costa Rica è aggiunto il seguente trattino:
|
3) |
nel testo relativo alla Costa Rica, il punto 7 è sostituito dal seguente: «7. Data di scadenza dell’inclusione: indeterminata.»; |
4) |
al punto 5 del testo concernente l’India sono aggiunti i seguenti trattini:
|
(5) |
al punto 5 del testo concernente Israele è aggiunto il seguente trattino:
|
(6) |
al punto 5 del testo concernente il Giappone sono aggiunti i seguenti trattini:
|
(7) |
al punto 5 del testo concernente la Tunisia è aggiunto il seguente trattino:
|
(8) |
al punto 2 del testo concernente la Nuova Zelanda il testo «al Food Official Organic Assurance del MAF» è sostituito dal testo «alle norme tecniche di produzione biologica del programma Official Organic Assurance del MAF»; |
(9) |
nel testo relativo alla Nuova Zelanda i punti da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti: «3. Norme di produzione: MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production. 4. Autorità competente: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/ 5. Organismi di controllo:
6. Autorità che rilascia il certificato: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) 7. Data di scadenza dell’inclusione: indeterminata.» |