Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0312

Decisione 2011/312/PESC del Consiglio, del 26 maggio 2011 , che modifica e proroga l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

GU L 140 del 27.5.2011, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/312/oj

27.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/55


DECISIONE 2011/312/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2011

che modifica e proroga l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (1).

(2)

Il 12 maggio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/274/PESC (2), che modifica l’azione comune 2005/889/PESC e la proroga fino al 24 maggio 2011.

(3)

Il 16 febbraio 2011 il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha approvato una serie di raccomandazioni sul concetto strategico per la formazione in ambito politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) del personale dell’Autorità Palestinese addetto alla gestione delle frontiere e dei valichi per i valichi di Gaza.

(4)

L'EU BAM Rafah dovrebbe essere ulteriormente prorogata dal 25 maggio 2011 fino al 31 dicembre 2011, sulla base del suo mandato attuale.

(5)

È altresì necessario fissare l’importo finanziario di riferimento destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah nel periodo dal 25 maggio 2011 al 31 dicembre 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’azione comune 2005/889/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 2, secondo comma, è aggiunta la lettera seguente:

«d)

assisterà l’EUPOL COPPS nelle sue mansioni aggiuntive nel campo della formazione del personale dell’Autorità Palestinese addetto alla gestione delle frontiere e dei valichi per i valichi di Gaza.»;

2)

all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine, a norma dell’articolo 38 del trattato. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta dell’AR, e per modificare l’OPLAN. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.»

3)

all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 25 maggio 2011 al 31 dicembre 2011 è di 1 400 000 EUR.»;

4)

all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2011.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 25 maggio 2011.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)  GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.

(2)  GU L 119 del 13.5.2010, pag. 22.


Top