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Document 32011D0216(01)

    Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 13 dicembre 2010 , e del 14 febbraio 2011 recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

    GU C 49 del 16.2.2011, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    16.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 49/2


    DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

    del 13 dicembre 2010 e del 14 febbraio 2011

    recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

    2011/C 49/02

    L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,

    visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (1),

    visti l'articolo 8 e l'articolo 23 del regolamento del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In base alle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2) («misure di attuazione»), l'Ufficio di presidenza è tenuto, se del caso, a indicizzare ogni anno l'importo dell'indennità di assistenza parlamentare sulla base dell'indice comune definito da Eurostat d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri in applicazione dell'articolo 65 del regolamento relativo allo statuto dei funzionari dell'Unione europea come indicato nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (3). Detta indicizzazione si applica con effetto retroattivo a decorrere dal mese di luglio dell'anno corrispondente all'indice. Tale procedura è volta a garantire che l'indennità di assistenza parlamentare rimanga al passo con le modifiche delle retribuzioni degli assistenti accreditati. Mediante regolamento (UE, Euratom) n. 1190/2010 (4), il Consiglio ha modificato il regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 (5), tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-40/10 (6) e ha adeguato con effetto dal 1o luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni. E' quindi necessario adeguare di conseguenza l'indennità di assistenza parlamentare con effetto dal 14 luglio 2009. In esito a tale modifica, occorre modificare altresì l'importo maggiorato dell'indennità di assistenza parlamentare deciso nel bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2010 (7) e il nuovo importo dovrebbe applicarsi con effetto dalla stessa data dell'aumento originale, vale a dire il 1o maggio 2010. Mediante regolamento (UE) n. 1239/2010 (8) il Consiglio ha adeguato con effetto dal 1o luglio 2010 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni. E' quindi necessario adeguare di conseguenza l'indennità di assistenza parlamentare con effetto dal 1o luglio 2010.

    (2)

    Le misure di attuazione prevedono altresì che l'Ufficio di presidenza possa indicizzare le indennità di viaggio, l'indennità per spese generali e l'indennità di soggiorno dei deputati, fino a un massimo pari al tasso annuo di inflazione dell'Unione europea corrispondente al mese di ottobre dell'anno precedente e pubblicato da Eurostat. Il tasso di inflazione tra il 1o novembre 2009 e il 31 ottobre 2010, come comunicato da Eurostat il 16 novembre 2010, è stato del 2,3 %. I nuovi importi dovrebbero applicarsi a partire dal 1o gennaio 2011,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le misure di attuazione sono modificate come segue:

    1)

    all'articolo 15, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    del limite di 0,50 EUR/km in caso di viaggio in auto privata, se del caso maggiorato del prezzo della traversata in traghetto o mezzo di trasporto analogo.»;

    2)

    all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    per la parte di tragitto tra 0 e 50 km: 22,51 EUR;»;

    3)

    l'articolo 22 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   L'importo massimo del rimborso annuale a titolo delle spese di viaggio sostenute nei casi previsti all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), è fissato a 4 243 EUR.»;

    b)

    al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «3.   L'importo massimo del rimborso annuale a titolo di spese di viaggio effettivamente sostenute in occasione di viaggi effettuati dai presidenti di commissione o di sottocommissione per partecipare a conferenze o manifestazioni riguardanti una tematica di interesse europeo rientrante nelle competenze della rispettiva commissione o sottocommissione e che hanno una dimensione parlamentare è fissato a 4 243 EUR. La partecipazione richiede la previa autorizzazione del presidente del Parlamento dopo verifica dei fondi disponibili nei limiti del massimale summenzionato.»;

    4)

    all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Qualora l'attività ufficiale abbia luogo nel territorio comunitario, il deputato percepisce un'indennità forfetaria fissata a 304 EUR.»;

    5)

    all'articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   L'importo mensile dell'indennità a titolo dell'articolo 25 è fissato a 4 299 EUR.»;

    6)

    all'articolo 33, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   L'importo mensile massimo delle spese rimborsate per tutti i collaboratori di cui all'articolo 34 è fissato a 18 189 EUR. A decorrere dal 1o maggio 2010 tale importo è pari a 19 689 EUR. A decorrere dal 1o luglio 2010 tale importo è pari a 19 709 EUR.».

    Articolo 2

    1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2.   L'articolo 1, punti da 1 a 5, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

    3.   L'articolo 1, punto 6, si applica a decorrere dal 14 luglio 2009.


    (1)  Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).

    (2)  Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).

    (3)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

    (4)  GU L 333 del 17.12.2010, pag. 1.

    (5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 del Consiglio, del 23 dicembre 2009, che adegua con effetto dal 1o luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU L 348 del 29.12.2009, pag. 10).

    (6)  Sentenza del 24 novembre 2010 nella causa C-40/10 Commissione/Consiglio (non ancora pubblicata nella Raccolta della Corte).

    (7)  GU L 183 del 16.7.2010, pag. 1.

    (8)  GU L 338 del 22.12.2010, pag. 1.


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